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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 182/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato AVANZATO VINCENZO appellante contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GRIECO GIAMBATTISTA appellata e
Controparte_2 appellati contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1031\2018 del 2\8\2018, il Tribunale civile di Agrigento rigettava la domanda attorea, avente ad oggetto il risarcimento del danno per le lesioni subite da a causa di un sinistro stradale, Parte_1
con condanna alle spese.
1 Propone appello il Vaccaro con tre motivi: 1) errato accertamento di assenza di responsabilità della conducente del veicolo antagonista;
2) errata ricostruzione della dinamica del sinistro;
3) errato mancato espletamento di c.t.u. medico legale.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento integrale delle proprie domande, con il favore delle spese.
Si costituisce la compagnia di assicurazioni appellata, che resiste al gravame.
La e sebbene ritualmente evocati in CP_2 CP_2
giudizio, non sono costituiti e, pertanto, vanno dichiarati contumaci.
In primo luogo, deve essere rilevato il difetto assoluto di procura ad litem della ovverossia inesistenza della stessa. Controparte_1
In punto di diritto va richiamato l'arresto della Suprema Corte, che questo collegio condivide, secondo cui “la procura priva di specifici riferimenti ad un atto processuale, rilasciata a margine di un foglio in bianco inserito nel fascicolo processuale, è inesistente e l'originaria carenza dello "ius postulandi" non è superabile attraverso la riutilizzazione, dopo il provvedimento di rigetto della domanda della parte, del medesimo mandato, stampando sul foglio sul quale esso era stato conferito un atto di opposizione o di impugnazione avverso tale decisione.” (Cass. n.
29260\2022).
Tale ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, poiché la procura alle liti è contenuta a margine di un foglio bianco, separato dalla comparsa di costituzione e inserito nel fascicolo processuale telematico come allegato alla comparsa medesima, senza alcun riferimento al presente giudizio.
In verità, l ha dedotto che la procura conterebbe CP_3
l'indicazione del numero del sinistro oggetto del presente giudizio, senza nessun chiarimento ulteriore in merito. tuttavia, la sequenza numerica indicata nella procura non appare allo stato degli atti riferibile al sinistro
2 de quo, in difetto di alcuna specifica deduzione al riguardo da parte dell'appellata.
L'inesistenza della procura comporta l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 182 c.p.c. (che sancisce il potere\dovere del giudice di assegnare un termine alla parte per regolarizzare la procura), nella sua formulazione anteriore alla cd. riforma Cartabia e vigente ratione temporis, secondo la costante giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. tra le altre, cass. sez. un. n. 37434\2022).
Il difetto di procura comporta che la costituzione in giudizio dell'appellata
è affetta da nullità insanabile. Controparte_1
Sempre in via preliminare, si osserva che l'appello proposto deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto dal tenore complessivo dell'atto emergono inequivocabilmente le parti censurare della sentenza, le ragioni sottese e le modifiche richieste.
Passando all'esame nel merito del gravame, secondo l'ordine logico giuridico delle questioni prospettate dalle parti, va in primo luogo scrutinato il secondo motivo di appello sopra enucleato.
Il primo giudice accertava la dinamica del sinistro nel modo che segue: “il veicolo condotto da transitava regolarmente sulla sua CP_2
corsia di pertinenza con direzione di marcia da Canicattì verso
Castrofilippo mentre il ciclomotore condotto da con Parte_1
direzione di marcia da Castrofilippo a Canicattì invadeva la corsia di pertinenza del veicolo targato CX315KW andando a collidere frontalmente sul lato sinistro anteriore dopo avere attraversato la linea continua di mezzadria”.
Tale ricostruzione, secondo il primo giudice, emergeva dai seguenti elementi acquisiti al processo: deposizione testimoniale della teste , Tes_1
verbale e rilievi della Polizia di Stato, conclusioni del c.t.u. nominato al fine di accertare la dinamica del sinistro.
3 Secondo l'appellante, invece, il medesimo corredo probatorio dimostrerebbe il contrario, cioè che fu la conducente dell'autovettura a invadere la corsia di marcia del ciclomotore, all'interno della quale si sarebbe in realtà verificato lo scontro trai i veicoli.
Riguardo al rilievo planimetrico, rileva l'appellante che il punto dello scontro è presunto, in quanto i mezzi erano stati spostati quando i verbalizzanti giunsero sui luoghi;
ma ,soprattutto, il rilievo riporterebbe misurazioni erronee, in quanto rappresentate individuando quale punto di riferimento il bordo esterno dell'aiuola adiacente al marciapiede e di pertinenza del ristorante “ciliegino”, nonostante i realtà i verbalizzanti le avrebbero effettuate utilizzando come punto di riferimento il margine esterno del marciapiedi esistente oltre la suddetta aiuola.
Tale assunto troverebbe riscontro nelle dichiarazioni di uno dei verbalizzanti, sentito come teste, il quale riferiva: “di regola le misurazioni vengono fatte dal margine esterno del marciapiede, nella specie non ricordo però se è stato fatto, in effetti il marciapiede non è stato rilevato nello schizzo planimetrico che mi viene esibito.”
Conclude l'appellante: “Ordunque, la Polizia di Stato ha compiuto i rilievi con riferimento al bordo esterno dell'aiuola, anziché al bordo esterno del marciapiede, con conseguente alterazione della ricostruzione meccanica del sinistro ed, ovviamente, dal punto d'urto; infatti e restituendo il rilievo al bordo esterno del marciapiede, il punto d'urto (e tutta la parte iniziale della traccia di scivolamento del ciclomotore) ricade nella corsia alla sinistra della conducente dell'autovettura Suzuki, con esclusiva responsabilità della stessa.” (cfr. atto di appello).
Ciò sarebbe avvalorato dalla deposizione del teste , erroneamente Tes_2
svalutata dal primo giudice, il quale riferiva di avere sorpassato il ciclomotore pochi attimi prima dell'incidente, cosa che non avrebbe potuto fare se il ciclomotore non si fosse trovato sul margine destro della
4 carreggiata e, per altro verso, che aveva incrociato l'autovettura Suzuki, la quale procedeva lambendo con le ruote del lato sinistro la linea di mezzeria.
Ciò premesso, la censura non può essere accolta.
Va rilevato, in primo luogo che il rilievo planimetrico redatto dalla Polizia di Stato costituisce piena prova, fino a querela di falso, dello stato dei luoghi ivi rappresentato.
Poiché in tale atto il punto di misurazione (punto B) è inequivocabilmente riferito al bordo esterno dell'aiuola, in difetto di impugnazione per querela di falso, tale dato non può essere oggetto di contestazione.
A prescindere da tale considerazione, peraltro decisiva, la posizione inequivoca del “punto B” non potrebbe comunque risultare smentita dalle dubbiose ed incerte dichiarazioni del verbalizzante sopra riportate.
E, d'altra parte, se la Polizia di Stato avesse effettuato le misurazioni utilizzando come punto di riferimento il margine esterno del marciapiede, oltre che evidenziarlo nel rilievo planimetrico, avrebbe concluso che l'urto tra i veicoli si era verificato all'interno della corsia di marcia del ciclomotore, anziché dell'autovettura.
Non appare poi idonea a smentire la suddetta ricostruzione nemmeno la deposizione del teste il quale dichiarava “avevo da poco superato Tes_2
il ristorante il , a circa 300 m da questo locale ho sentito un Parte_2
botto al che ho ritenuto di rialzare lo sguardo allo specchietto retrovisore, ho notato un'auto ferma….l'auto in questione percorreva la stessa strada che stavo percorrendo io ma in direzione opposta, quest'auto percorreva la sua corsia di marcia lambendo con le ruote del lato sinistro la linea di mezzeria, alzando lo sguardo vidi l'auto ferma e alcune persone che sopraggiungevano per prestare soccorso. ……Preciso che io avevo come detto sorpassato il ragazzo pochi attimi prima che succedesse
l'incidente,….. Preciso di non avere assistito all'urto tra i due mezzi.”
5 (verbale di udienza del 19 febbraio 2016).
Orbene, il suddetto teste non assistette all'urto, vide l'autovettura ferma sulla carreggiata in seguito all'urto dallo specchietto retrovisore, ma non è stato in grado di dire in quale posizione sulla carreggiata.
Né può presumersi, come ritiene l'appellante, che intercorsero solo pochi attimi tra il sorpasso del ciclomotore e lo scontro per cui è processo, dal momento che il teste ha riferito di avere superato il ciclomotore prima del ristorante (senza specificare quanto prima) e di avere percorso circa trecento metri oltre il ristorante quando sentì il rumore dell'urto tra i veicoli.
Pertanto, il motivo di gravame deve essere rigettato.
Ciò comporta anche il rigetto del primo e del terzo motivo di gravame.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese, posto che le parti vittoriose
(appellate) sono contumaci oppure non validamente costituite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara la contumacia di
[...]
e CP_2 CP_2
dichiara la nullità della costituzione in giudizio della
[...]
Controparte_1
rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1031\2018 del 2\8\2018, del
Tribunale civile di Agrigento, appellata da , che per Parte_1
l'effetto conferma;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115\2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
6 a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 1 bis del menzionato art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2024 della terza sezione civile della Corte di Appello di Palermo.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto
Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 182/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato AVANZATO VINCENZO appellante contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GRIECO GIAMBATTISTA appellata e
Controparte_2 appellati contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1031\2018 del 2\8\2018, il Tribunale civile di Agrigento rigettava la domanda attorea, avente ad oggetto il risarcimento del danno per le lesioni subite da a causa di un sinistro stradale, Parte_1
con condanna alle spese.
1 Propone appello il Vaccaro con tre motivi: 1) errato accertamento di assenza di responsabilità della conducente del veicolo antagonista;
2) errata ricostruzione della dinamica del sinistro;
3) errato mancato espletamento di c.t.u. medico legale.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento integrale delle proprie domande, con il favore delle spese.
Si costituisce la compagnia di assicurazioni appellata, che resiste al gravame.
La e sebbene ritualmente evocati in CP_2 CP_2
giudizio, non sono costituiti e, pertanto, vanno dichiarati contumaci.
In primo luogo, deve essere rilevato il difetto assoluto di procura ad litem della ovverossia inesistenza della stessa. Controparte_1
In punto di diritto va richiamato l'arresto della Suprema Corte, che questo collegio condivide, secondo cui “la procura priva di specifici riferimenti ad un atto processuale, rilasciata a margine di un foglio in bianco inserito nel fascicolo processuale, è inesistente e l'originaria carenza dello "ius postulandi" non è superabile attraverso la riutilizzazione, dopo il provvedimento di rigetto della domanda della parte, del medesimo mandato, stampando sul foglio sul quale esso era stato conferito un atto di opposizione o di impugnazione avverso tale decisione.” (Cass. n.
29260\2022).
Tale ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, poiché la procura alle liti è contenuta a margine di un foglio bianco, separato dalla comparsa di costituzione e inserito nel fascicolo processuale telematico come allegato alla comparsa medesima, senza alcun riferimento al presente giudizio.
In verità, l ha dedotto che la procura conterebbe CP_3
l'indicazione del numero del sinistro oggetto del presente giudizio, senza nessun chiarimento ulteriore in merito. tuttavia, la sequenza numerica indicata nella procura non appare allo stato degli atti riferibile al sinistro
2 de quo, in difetto di alcuna specifica deduzione al riguardo da parte dell'appellata.
L'inesistenza della procura comporta l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 182 c.p.c. (che sancisce il potere\dovere del giudice di assegnare un termine alla parte per regolarizzare la procura), nella sua formulazione anteriore alla cd. riforma Cartabia e vigente ratione temporis, secondo la costante giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. tra le altre, cass. sez. un. n. 37434\2022).
Il difetto di procura comporta che la costituzione in giudizio dell'appellata
è affetta da nullità insanabile. Controparte_1
Sempre in via preliminare, si osserva che l'appello proposto deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto dal tenore complessivo dell'atto emergono inequivocabilmente le parti censurare della sentenza, le ragioni sottese e le modifiche richieste.
Passando all'esame nel merito del gravame, secondo l'ordine logico giuridico delle questioni prospettate dalle parti, va in primo luogo scrutinato il secondo motivo di appello sopra enucleato.
Il primo giudice accertava la dinamica del sinistro nel modo che segue: “il veicolo condotto da transitava regolarmente sulla sua CP_2
corsia di pertinenza con direzione di marcia da Canicattì verso
Castrofilippo mentre il ciclomotore condotto da con Parte_1
direzione di marcia da Castrofilippo a Canicattì invadeva la corsia di pertinenza del veicolo targato CX315KW andando a collidere frontalmente sul lato sinistro anteriore dopo avere attraversato la linea continua di mezzadria”.
Tale ricostruzione, secondo il primo giudice, emergeva dai seguenti elementi acquisiti al processo: deposizione testimoniale della teste , Tes_1
verbale e rilievi della Polizia di Stato, conclusioni del c.t.u. nominato al fine di accertare la dinamica del sinistro.
3 Secondo l'appellante, invece, il medesimo corredo probatorio dimostrerebbe il contrario, cioè che fu la conducente dell'autovettura a invadere la corsia di marcia del ciclomotore, all'interno della quale si sarebbe in realtà verificato lo scontro trai i veicoli.
Riguardo al rilievo planimetrico, rileva l'appellante che il punto dello scontro è presunto, in quanto i mezzi erano stati spostati quando i verbalizzanti giunsero sui luoghi;
ma ,soprattutto, il rilievo riporterebbe misurazioni erronee, in quanto rappresentate individuando quale punto di riferimento il bordo esterno dell'aiuola adiacente al marciapiede e di pertinenza del ristorante “ciliegino”, nonostante i realtà i verbalizzanti le avrebbero effettuate utilizzando come punto di riferimento il margine esterno del marciapiedi esistente oltre la suddetta aiuola.
Tale assunto troverebbe riscontro nelle dichiarazioni di uno dei verbalizzanti, sentito come teste, il quale riferiva: “di regola le misurazioni vengono fatte dal margine esterno del marciapiede, nella specie non ricordo però se è stato fatto, in effetti il marciapiede non è stato rilevato nello schizzo planimetrico che mi viene esibito.”
Conclude l'appellante: “Ordunque, la Polizia di Stato ha compiuto i rilievi con riferimento al bordo esterno dell'aiuola, anziché al bordo esterno del marciapiede, con conseguente alterazione della ricostruzione meccanica del sinistro ed, ovviamente, dal punto d'urto; infatti e restituendo il rilievo al bordo esterno del marciapiede, il punto d'urto (e tutta la parte iniziale della traccia di scivolamento del ciclomotore) ricade nella corsia alla sinistra della conducente dell'autovettura Suzuki, con esclusiva responsabilità della stessa.” (cfr. atto di appello).
Ciò sarebbe avvalorato dalla deposizione del teste , erroneamente Tes_2
svalutata dal primo giudice, il quale riferiva di avere sorpassato il ciclomotore pochi attimi prima dell'incidente, cosa che non avrebbe potuto fare se il ciclomotore non si fosse trovato sul margine destro della
4 carreggiata e, per altro verso, che aveva incrociato l'autovettura Suzuki, la quale procedeva lambendo con le ruote del lato sinistro la linea di mezzeria.
Ciò premesso, la censura non può essere accolta.
Va rilevato, in primo luogo che il rilievo planimetrico redatto dalla Polizia di Stato costituisce piena prova, fino a querela di falso, dello stato dei luoghi ivi rappresentato.
Poiché in tale atto il punto di misurazione (punto B) è inequivocabilmente riferito al bordo esterno dell'aiuola, in difetto di impugnazione per querela di falso, tale dato non può essere oggetto di contestazione.
A prescindere da tale considerazione, peraltro decisiva, la posizione inequivoca del “punto B” non potrebbe comunque risultare smentita dalle dubbiose ed incerte dichiarazioni del verbalizzante sopra riportate.
E, d'altra parte, se la Polizia di Stato avesse effettuato le misurazioni utilizzando come punto di riferimento il margine esterno del marciapiede, oltre che evidenziarlo nel rilievo planimetrico, avrebbe concluso che l'urto tra i veicoli si era verificato all'interno della corsia di marcia del ciclomotore, anziché dell'autovettura.
Non appare poi idonea a smentire la suddetta ricostruzione nemmeno la deposizione del teste il quale dichiarava “avevo da poco superato Tes_2
il ristorante il , a circa 300 m da questo locale ho sentito un Parte_2
botto al che ho ritenuto di rialzare lo sguardo allo specchietto retrovisore, ho notato un'auto ferma….l'auto in questione percorreva la stessa strada che stavo percorrendo io ma in direzione opposta, quest'auto percorreva la sua corsia di marcia lambendo con le ruote del lato sinistro la linea di mezzeria, alzando lo sguardo vidi l'auto ferma e alcune persone che sopraggiungevano per prestare soccorso. ……Preciso che io avevo come detto sorpassato il ragazzo pochi attimi prima che succedesse
l'incidente,….. Preciso di non avere assistito all'urto tra i due mezzi.”
5 (verbale di udienza del 19 febbraio 2016).
Orbene, il suddetto teste non assistette all'urto, vide l'autovettura ferma sulla carreggiata in seguito all'urto dallo specchietto retrovisore, ma non è stato in grado di dire in quale posizione sulla carreggiata.
Né può presumersi, come ritiene l'appellante, che intercorsero solo pochi attimi tra il sorpasso del ciclomotore e lo scontro per cui è processo, dal momento che il teste ha riferito di avere superato il ciclomotore prima del ristorante (senza specificare quanto prima) e di avere percorso circa trecento metri oltre il ristorante quando sentì il rumore dell'urto tra i veicoli.
Pertanto, il motivo di gravame deve essere rigettato.
Ciò comporta anche il rigetto del primo e del terzo motivo di gravame.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese, posto che le parti vittoriose
(appellate) sono contumaci oppure non validamente costituite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara la contumacia di
[...]
e CP_2 CP_2
dichiara la nullità della costituzione in giudizio della
[...]
Controparte_1
rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1031\2018 del 2\8\2018, del
Tribunale civile di Agrigento, appellata da , che per Parte_1
l'effetto conferma;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115\2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
6 a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 1 bis del menzionato art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2024 della terza sezione civile della Corte di Appello di Palermo.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto
Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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