Articolo 1 della Legge 8 settembre 1918, n. 1547
Versione
8 novembre 1918
Art. 1.
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maesta'

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di San Marino per la circolazione dei velocipedi e automobili, firmata a Roma il 6 agosto 1913, e le cui ratifiche furono scambiate pure a Roma il 3 settembre 1918.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Sonnino - Dari - Meda.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Entrata in vigore il 8 novembre 1918