Art. 1.
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di San Marino per la circolazione dei velocipedi e automobili, firmata a Roma il 6 agosto 1913, e le cui ratifiche furono scambiate pure a Roma il 3 settembre 1918.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 settembre 1918.
TOMASO DI SAVOIA.
Sonnino - Dari - Meda.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di San Marino per la circolazione dei velocipedi e automobili, firmata a Roma il 6 agosto 1913, e le cui ratifiche furono scambiate pure a Roma il 3 settembre 1918.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 settembre 1918.
TOMASO DI SAVOIA.
Sonnino - Dari - Meda.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.