Sentenza 3 agosto 1987
Massime • 3
Il cosiddetto storno di dipendenti mediante il quale l'imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di un dipendente di un'impresa concorrente non costituisce attività di concorrenza sleale, ma espressione del principio della libera circolazione del lavoro, ove non sia stato attuato con lo specifico scopo di danneggiare l'altrui azienda, (oltre i limiti in cui l'azienda può subire un danno per il fatto stesso di avere un suo dipendente scelto di dimettersi per lavorare presso altro imprenditore).*
L'art. 2598 n. 1 cod. civ. il quale reprime la concorrenza sleale attuata mediante imitazione servile, mira a tutelare l'interesse dell'impresa concorrente a che i due prodotti distinti non siano confondibili sul mercato così da rendere impossibile al consumatore di equivocare sulla fonte di produzione. Tale tutela, tuttavia, trova un limite nella regola fondamentale della libera produzione di oggetti il cui brevetto sia ormai scaduto, essendo prevalente il principio della libera disponibilità delle idee non brevettate, non brevettabili o cadute in pubblico dominio per scadenza del brevetto, sull'esigenza della non confondibilità tra due prodotti provenienti da distinte fonti produttive, la quale trova soddisfazione in altri strumenti, quali l'uso del marchio, la presentazione del prodotto, ove possibile con contenitori o imballaggi distinti ovvero con la precisa indicazione che il prodotto è fabbricato da un diverso imprenditore. ( V 2458/74, mass n 370867; ( V 3706/71, mass n 355487; ( V 2022/71, mass n 352667; ( V 832/69, mass n 339167; ( V 2663/69, mass n 342318).*
Non costituisce attività di concorrenza sleale la pubblicità comparativa, mediante la quale l'imprenditore mira a rendere noto alla clientela che il proprio prodotto ha delle caratteristiche diverse da quello della concorrenza, a meno che la suddetta comparazione non si traduca per il contenuto e per la Forma nella denigrazione dell'altrui prodotto.*
Commentario • 1
- 1. Limiti all’applicabilità della concorrenza sleale confusoria e dell’imitazione servile in particolareAnnamaria Taboga · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/1987, n. 6682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6682 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1987 |
Testo completo
L'art. 2598 n. 1 cod. civ. il quale reprime la concorrenza sleale attuata mediante imitazione servile, mira a tutelare l'interesse dell'impresa concorrente a che i due prodotti distinti non siano confondibili sul mercato così da rendere impossibile al consumatore di equivocare sulla fonte di produzione. Tale tutela, tuttavia, trova un limite nella regola fondamentale della libera produzione di oggetti il cui brevetto sia ormai scaduto, essendo prevalente il principio della libera disponibilità delle idee non brevettate, non brevettabili o cadute in pubblico dominio per scadenza del brevetto, sull'esigenza della non confondibilità tra due prodotti provenienti da distinte fonti produttive, la quale trova soddisfazione in altri strumenti, quali l'uso del marchio, la presentazione del prodotto, ove possibile con contenitori o imballaggi distinti ovvero con la precisa indicazione che il prodotto è fabbricato da un diverso imprenditore. ( V 2458/74, mass n 370867; ( V 3706/71, mass n 355487; ( V 2022/71, mass n 352667; ( V 832/69, mass n 339167; ( V 2663/69, mass n 342318).*