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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 804/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6862/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ENTE N. 7291 IMU 2017
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – RI ed al Comune di Messina, depositato il 07.10.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n 295 8020 250000 2306 0000, notificata il 12.09.2025, emessa in relazione all'avviso IMU 2017 provvedimento
N 7291 del 3 novembre 2022, per il pagamento della somma di € 1.355,00 quale mancato acconto IMU 2017.
Il ricorso è stato proposto per evidenziare di aver correttamente effettuato il pagamento richiesto, ma di essere incorso in un mero errore materiale nell'indicazione dell'anno di riferimento del versamento effettuato.
E' stata prodotta prova dei versamenti effettuati.
Si è lamentato il mancato riscontro all'istanza di annullamento in autotutela.
Nessuno si è costituito per le controparti, benchè vi sia stato accesso per visibilità il 15.10.2025.
Il 04.02.2026 il ricorrente ha depositato il discarico.
Ritiene questo giudice che, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti, sia venuta meno la materia del contendere e possa dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese devono essere compensate in quanto l'intera vicenda è originata da un errore materiale della parte ricorrente, che non ha neanche contestato la notifica del previo avviso di accertamento. Devesi inoltre tenere conto della sostanziale tempestività dell'attività di annullamento da parte dell'AF.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6862/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ENTE N. 7291 IMU 2017
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – RI ed al Comune di Messina, depositato il 07.10.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n 295 8020 250000 2306 0000, notificata il 12.09.2025, emessa in relazione all'avviso IMU 2017 provvedimento
N 7291 del 3 novembre 2022, per il pagamento della somma di € 1.355,00 quale mancato acconto IMU 2017.
Il ricorso è stato proposto per evidenziare di aver correttamente effettuato il pagamento richiesto, ma di essere incorso in un mero errore materiale nell'indicazione dell'anno di riferimento del versamento effettuato.
E' stata prodotta prova dei versamenti effettuati.
Si è lamentato il mancato riscontro all'istanza di annullamento in autotutela.
Nessuno si è costituito per le controparti, benchè vi sia stato accesso per visibilità il 15.10.2025.
Il 04.02.2026 il ricorrente ha depositato il discarico.
Ritiene questo giudice che, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti, sia venuta meno la materia del contendere e possa dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese devono essere compensate in quanto l'intera vicenda è originata da un errore materiale della parte ricorrente, che non ha neanche contestato la notifica del previo avviso di accertamento. Devesi inoltre tenere conto della sostanziale tempestività dell'attività di annullamento da parte dell'AF.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.