Art. 4.
Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 6.400 milioni da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 2.400 milioni nell'anno finanziario 1973 e di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.
A fronte della quota di spesa prevista per l'anno 1973 il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici sovvenzione di pari importo.
Almeno i due terzi delle somme da stanziare a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonche' delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni.
Il piano dei lavori e' approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo parere del consiglio di amministrazione.
Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 6.400 milioni da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 2.400 milioni nell'anno finanziario 1973 e di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.
A fronte della quota di spesa prevista per l'anno 1973 il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici sovvenzione di pari importo.
Almeno i due terzi delle somme da stanziare a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonche' delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni.
Il piano dei lavori e' approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo parere del consiglio di amministrazione.