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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4865/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. , nato a [...] – SP (Brasile) il 28.08.1959, ivi residente in Persona_1
Via Manuel Guedes, n. 214, appartamento 84,
2. , nata a [...] – SP (Brasile) il 03.05.1984, ivi residente Parte_1
in Via Joaquim Cândido de Azevedo Marques n. 735, casa 9, la quale agisce (come specificato nel corpo della procura) anche nell'interesse delle di lei figlie minori:
3. , nata a [...] – SP (Brasile) il 22.01.2019; Controparte_1
4. , nata a [...] – SP (Brasile) il 14.10.2021; Controparte_2
5. , nata a [...] – SP (Brasile) il 03.05.1987, ivi residente Persona_2
in Via Manuel Guedes, n. 214, appartamento 84,
6. , nato a [...] – SP (Brasile) l'11.01.1989, ivi residente in Controparte_3
Via Piracuama, n. 262, appartamento 74, il quale agisce (come specificato nel corpo della procura) anche nell'interesse dei di lui figli minori:
7. , nato a [...] – SP (Brasile) il 20.11.2020; Controparte_4
8. , nata a [...] – SP (Brasile) il 28.03.2023, Parte_2
1 Rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Gravina del Foro di Cosenza.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_5 CP_6
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e non costituitosi in giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.11.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_5
In data 04.12.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste del ricorrente.
In data 14.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 15.04.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi LLart. 127 ter.
In data 08.04.2025 Il chiedeva ed otteneva dalla cancelleria la visibilità del CP_5
fascicolo, ma non si costituiva in giudizio.
In data 14.04.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava note in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o AV cittadino italiano.
Per quanto concerne la procedibilità, si rileva innanzitutto che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato in diverse occasioni di prenotare un appuntamento al Consolato Generale D'Italia di San
Paolo in Brasile utilizzando il servizio Prenot@mi.it . Ad oggi però non è stato possibile ottenere una data di convocazione a causa delle innumerevoli domande presentate.
Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
2 Ai fini LLaccertamento della procedibilità, si evodenzia comunque che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale.
Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario, infatti,
è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento LLAmministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte LLazione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova che l'AV da cui muove la discendenza iure sanguinis,
, nato a [...] il [...], figlio di e Persona_3 Persona_4 [...]
è cittadino italiano. A tal fine hanno infatti depositato la seguente Persona_5
documentazione:
1) certificato storico di residenza attestante la sua residenza Persona_3
in Trieste sino al 2021, ovverosia successivamente al Trattato di Rapallo del 1920 (Doc
5 attestato rilasciato dal Comune di Trieste in data 07.11.2023). Essendo l'AV ancora residente sino al 2021, i ricorrenti non avevano l'obbligo di fare una dichiarazione di eleggibilità della cittadinanza italiana entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 379 del 13 dicembre 2000 che, all'art 1, prescrive tale dichiarazione solo nel caso di persone emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920.
2) certificato negativo di naturalizzazione brasiliana LLAV . Persona_3
3 Alla luce delle superiori considerazioni, l'AV, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Il Giudice osserva altresì che, nella linea di discendenza vi sono alcune trasmissioni in linea materna e alcune celebrazioni di matrimoni sono avvenute durante la vigenza della l.555/1912 la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero. Su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cos. ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale LLart. 1,n. 1
e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e LLart. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze, nata a [...] in data [...], Parte_3 figlia LLAV , anche se donna e anche se coniugatasi con cittadino Persona_3
straniero, manteneva la cittadinanza italiana trasmettendola al proprio figlio Persona_1
e quest'ultimo ai suoi discendenti.
[...]
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza LLaccoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto
4 dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_5
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza LLordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito LLammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_5 materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 27.05.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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