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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/10/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 608/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Parte_1
BA DE AP (p. iva n. ), in persona DE legale P.IVA_1
rappresentante , nonché personalmente da Parte_1 Pt_1
(c.f. e da (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
), difesi dL'avv. e domiciliati in C.F._2 Parte_2
BA DE AP presso lo studio DE difensore
(appellante)
nei confronti di
1 con sede in Roma (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata da con sede in Roma, in Controparte_2
persona DEla procuratrice speciale dott.ssa difesa CP_3
dL'avv. Cristina Dianin e domiciliata in Vicenza presso lo studio DE difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti:
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, DEla sentenza impugnata n. 425/2024 DE Tribunale di Vicenza, R.G. n.
5147/2021, per le ragioni tutte indicate in atti;
nel merito:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, riformare la sentenza n. 425/2024 emessa dal
Tribunale di Vicenza in data 21 febbraio 2024, pubblicata in data 22 febbraio 2024, per le motivazioni tutte esposte in narrativa, e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni già precisate nel giudizio di prime cure:
“Sempre in via preliminare: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla società per i motivi indicati in narrativa, revocare e/o Controparte_1
dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 864/2021 pubblicato il 26 aprile 2021 L'esito DE procedimento monitorio R.G. n.
1414/2021 DE Tribunale di Vicenza
Nel merito, in via principale:
2 accertata e dichiarata l'insussistenza DEl'asserito credito azionato dalla per tutti i motivi indicati in narrativa e in particolare Controparte_1
accertata e dichiarata la nullità DE contratto di apertura di credito sul conto corrente bancario n. 3275 per cui è causa, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 864/2021 pubblicato il 26 aprile 2021 L'esito DE procedimento monitorio R.G. n. 1414/2021 DE
Tribunale di Vicenza, dichiarando che nulla è dovuto dagli ingiunti, con conseguente totale liberazione DEl'avv. e DE signor Parte_2
dalla garanzia fideiussoria prestata, con conseguente Parte_1
ordine di cancellazione DEl'ipoteca volontaria iscritta presso l'agenzia DE territorio di Vicenza, servizi di pubblicità immobiliare di BA DE
AP numero 7495/1616 con montante ipotecario di € 225.000,00.
Nel merito in via subordinata: accertata e dichiarata l'insussistenza DEl'asserito credito azionato dalla per tutti i motivi indicati in narrativa e in particolare Controparte_1
accertata e dichiarata la nullità DE contratto di apertura di credito sul conto corrente bancario n. 3275 per cui è causa, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 864/2021 pubblicato il 26 aprile 2021 L'esito DE procedimento monitorio R.G. n. 1414/2021 DE
Tribunale di Vicenza, con rideterminazione DEl'importo eventualmente dovuto dalla società in favore DEl'opposta Parte_1
con il limite massimo di € 100.000,00 per le ragioni di Controparte_1
cui in narrativa e conseguente totale liberazione DEl'avv. e Parte_2
DE signor dalla garanzia fideiussoria prestata, con Parte_1
conseguente ordine di cancellazione DEl'ipoteca volontaria iscritta presso l'agenzia DE territorio di Vicenza, servizi di pubblicità immobiliare di BA DE AP numero 7495/1616 con montante ipotecario di € 225.000,00.
In via subordinata, in via riconvenzionale:
3 nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse rilevare la nullità DEle clausole inerenti gli interessi usurari, il tasso corrispettivo extra-fido, la commissione di massimo scoperto e
l'indice sintetico di costo o tasso annuale effettivo globale, oltre che inerenti la capitalizzazione degli interessi in conto corrente dal 01 gennaio 2014 in poi applicate dalla accertare e Controparte_1
dichiarare la contrarietà DEle medesime clausole a norme imperative, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e condannare la convenuta opposta al risarcimento DE danno, derivante dL'applicazione DEle clausole medesime, nei confronti DEla Parte_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa, quantificato in via
[...]
equitativa in Euro 164.873,24, o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: in accoglimento DEla presente opposizione, ordinare la cancellazione di ogni eventuale segnalazione pregiudizievole per le parti attrici effettuata dalla e/o dal AN BP S.p.A. presso la Centrale dei Controparte_1
Rischi DEla BA d'LI, il CRIF e/o altri analoghi sistemi informatici di raccolta DEle informazioni concernenti lo stato di sofferenza dei crediti;
con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: si insiste, inoltre, per l'ammissione DEle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. e allo stato non ammesse”.
In ogni caso: condannare, inoltre, la società alla rifusione, in Controparte_1
favore DEla società Parte_1
e/o DE signor e/o DEla signora , degli Parte_1 Parte_2
4 eventuali importi che la stessa abbia eventualmente ottenuto in esecuzione DEla sentenza impugnata, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal dovuto al saldo ricapitalizzati;
con vittoria di spese e di competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata:
[conclusioni contenute in comparsa di costituzione]
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza DElo spiegato appello ai sensi DEl'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi indicati in narrativa, disponendosi per i conseguenti provvedimenti di cui L'art. 350 c.p.c. e in ogni caso rigettare l'istanza di sospensione DEl'efficacia esecutiva richiesta da parte attrice appellante anche inaudita altera parte, DEla sentenza impugnata n. 425/2024 DE
Tribunale di Vicenza, resa nella causa civile n. 5147/2021 R.G. – G.I.
Dott. Davide Ciutto per le ragioni sopra esposte.
Mel merito: rigettare in ogni caso l'appello per l' inammissibilità o comunque totale infondatezza dei motivi spiegati dagli appellanti
[...]
in proprio, Parte_1 Parte_1
quale datore di ipoteca, e , entrambi garanti DEla debitrice Parte_2
principale, e di tutte le ulteriori domande svolte in principalità, in via subordinata ed in via riconvenzionale nel proprio atto di citazione in appello e confermare in ogni sua statuizione la sentenza n. 425/2024 DE
Tribunale di Vicenza.
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie tutte, nessuna esclusa, avversariamente richieste, di cui alla citata seconda memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 di parte avversa: ci si riferisce alla prova per testi, L'ordine di esibizione ex art. 210 – 212 c.p.c. DEla documentazione inerente L'addebito di € 2.900,00 indicato come prodotti derivati che il
5 Giudice di primo grado non ha ritenuto di ammettere in quanto irrilevanti
o vertenti su circostanze non contestate o già provate documentalmente.
Con vittoria dei compensi professionali e DEle spese anche per questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° settembre 2021,
[...]
e proponevano Parte_1 Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto n. 864/2021, con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro ingiunto di pagare a rappresentata da Controparte_1 [...]
la somma di Euro 164.873,24, oltre interessi e spese Controparte_4
(credito che aveva acquistato il 28 dicembre 2018 da Controparte_1
AN BP s.p.a., derivante dal saldo DE conto corrente n. 3275, intrattenuto presso la filiale di Thiene, cui accedeva apertura di credito di
Euro 150.000, garantita da ipoteca).
Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva di CP_1
l'usurarietà DE tasso di mora e DE tasso debitore extrafido
[...]
DEl'apertura di credito, la nullità per indeterminatezza DEla clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, la nullità DE contratto per omessa indicazione DE TA (era indicato solamente il Tae).
Inoltre, gli opponenti sostenevano che l'ingiungente non aveva provato il credito e che le fideiussioni, rilasciate nel 2018, erano nulle perché rispecchianti il moDElo elaborato nel 2003 da Abi, dichiarato illegittimo dalla BA d'LI con provvedimento n. 55 DE 2 maggio 2005.
Infine, disconosceva la sottoscrizione apposta sul negozio Parte_2
di fideiussione.
Gli attori domandavano che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che controparte fosse condannata al risarcimento DE danno e che fosse
6 ordinata la cancellazione “di ogni eventuale segnalazione pregiudizievole” presso la Centrale dei Rischi DEla BA d'LI.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto DEl'opposizione. Controparte_2
Nel corso DEl'istruttoria era disposta ed espletata consulenza tecnica contabile.
Con sentenza n. 425/2024, depositata il 22 febbraio 2024, il Tribunale di
Vicenza revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli attori, in solido tra loro, a corrispondere la somma di Euro 130.678,17, quale saldo debitorio rideterminato DE c/c n. 3275 L'8 settembre 2016, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 10 settembre 2016 al saldo. Gli attori erano altresì condannati a rifondere alla controparte le spese processuali.
Il Tribunale, riconosciuta la titolarità DE credito in capo alla convenuta, in quanto era dimostrata la cessione, recepiva i conteggi DE consulente tecnico dott.ssa e scomputava dal conto interessi, spese e Persona_1
commissioni, addebitate dalla banca ma non dovuti (le c.m.s. erano indeterminate;
vi era stato addebito d'interessi in misura superiore al dovuto e di spese non pattuite). Il Tribunale riteneva, inoltre, che le fideiussioni fossero valide.
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2024, Parte_1
e appellavano la sentenza,
[...] Parte_1 Parte_2
formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il giudice aveva fatto errata applicazione DEl'art. 1183, 1° co., c.c., affermando che la transazione, che era stata conclusa con la banca, fosse risolta per inadempimento, mentre avrebbe dovuto concedere un termine per adempiere;
2) non vi era prova che il credito fosse stato ceduto a CP_1
da AN BP, essendo irrilevante la dichiarazione DEla banca;
[...]
3) il giudice avrebbe dovuto scomputare dal conto l'addebito di Euro
2.900 per prodotti derivati;
4) l'addebito di Euro 450 per commissione di
7 istruttoria veloce, mai pattuita, era ugualmente illegittimo;
5) diversamente da quanto affermato dal Tribunale, in assenza di valida pattuizione, l'anatocismo, operato dalla banca dal 23 luglio 2008 al 31 dicembre 2013, era illegittimo;
6) la verifica di usurarietà avrebbe dovuto compiersi confrontando il TA con il tasso soglia previsto per i mutui a tasso variabile e non con il tasso soglia previsto per le aperture di credito;
7) vi era stata violazione DEl'art. 117 t.u.b.: il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità DE contratto di apertura di credito per violazione DEla normativa in materia di trasparenza dei contratti bancari;
8) la rideterminazione DE saldo DE conto corrente era errata: era da compiere
“la decurtazione complessiva di almeno Euro 90.300,00”; 9) il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità DEla fideiussione per violazione DEla normativa anticoncorrenziale, in quanto la fideiussione corrispondeva alla schema di garanzia predisposto dL'Abi nel 2003, dichiarato illegittimo dalla BA d'LI; 10) il giudice aveva errato nel ritenere inammissibile il disconoscimento di DEla sottoscrizione DEla Parte_2
fideiussione; 11) il Tribunale non si era pronunciato sull'eccepita nullità DEla clausola sugli interessi DE contratto di apertura di credito “per manipolazione DE tasso OR da parte DE AN BP durante la vigenza DE rapporto contrattuale”; 12) l'accoglimento DEl'impugnazione comportava la condanna di controparte a rifondere agli appellanti le spese processuali.
Gli appellanti chiedevano che, in riforma DEl'impugnata sentenza, fossero accolte le conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio.
Si costituiva nel giudizio di appello rappresentata da Controparte_1
chiedendo che l'impugnazione fosse Controparte_2
dichiara inammissibile e comunque rigettata.
L'appellata sosteneva che: - la trattativa per la chiusura transattiva DEle controversa non era proseguita nel termine indicato dalla banca;
- era
8 ampiamento provata la cessione DE credito, risultante dL'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi DEl'art. 58
t.u.b.; - la richiesta di scomputo DEl'addebito di Euro 2.900 per il derivato era inammissibile, poiché tardiva;
- l'addebito di Euro 450 per commissione di istruttoria veloce era giustificato dalla comunicazione compiuta ex art. 118 t.u.b.; - l'anatocismo era stato pattuito a condizioni di reciprocità con l'art. 9 DE contratto di apertura DE conto corrente;
- il c.t.u. aveva utilizzato il corretto tasso soglia, poiché il rapporto di credito era un tipico contratto di apertura di credito e non un mutuo;
- non vi era stata violazione DEl'art. 117 t.u.b., in quanto tutte le condizioni economiche DEl'apertura di credito erano indicate nell'atto notarile;
- gli appellanti non avevano allegato la persistenza di una condotta anticoncorrenziale successiva al 2005 e non avevano esibito il moDEli di fideiussione utilizzati dalle banche nell'anno 2008; - non Parte_2
aveva contestato di essere fideiussore prima DEl'opposizione al decreto ingiuntivo e non aveva “evidenziato alcuna differenza fra l'originale DEla fideiussione e la relativa copia prodotta dal patrocinio di ”; - CP_1
non vi era stata manipolazione DEl'OR e la relativa doglianza era stata eccepita per la prima con l'atto di citazione in appello;
- non vi era stata alcuna violazione DEl'art. 91 c.p.c.
Con ordinanza 3 luglio 2024, respinta l'istanza di sospensione DEla provvisoria esecutorietà DEl'impugnata sentenza, erano assegnati i termini previsti dL'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione L'udienza DE 16 ottobre 2025.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, Parte_1
e si dolgono DEla “pronuncia di Parte_1 Parte_2
risoluzione DEla transazione” da loro conclusa con la banca nel 2016.
Il Tribunale, dopo avere rilevato che l'esistenza DEla transazione era stata dedotta “con la prima memoria istruttoria in via subordinata”, affermava
9 che essa, risolta di diritto poiché rimasta inadempiuta, non impediva alla cessionaria di agire per il pagamento DE debito.
Gli appellanti affermano che il giudice avrebbe dovuto loro concedere, ai sensi DEl'art. 1183 c.c., un termine per adempiere.
L'appellata evidenzia che la banca, con pec DE 13 giugno 2018, si era sì dichiarata disponibile a una soluzione transattiva, purché le trattative fossero state riassunte nel termine di dieci giorni: in difetto, avrebbe agito per il recupero forzoso DE credito.
Ciò premesso, il motivo d'impugnazione non può essere accolto.
La banca, con lettera DE 6 ottobre 2016, comunicava ad Parte_1
che intendeva aderire alla proposta transattiva da lui formulata (proposta che non è stata esibita in giudizio), purché fosse corrisposto l'importo di
Euro 200.000 (a definizione DE rapporto dedotto in giudizio e di altro rapporto, rimasto estraneo al processo).
L'importo di denaro non venne corrisposto.
Con lettera raccomandata ricevuta dalla correntista il 30 agosto 2016, la banca recedette dal rapporto di conto corrente n. 3276.
Trascorsero altri due anni e non fu compiuto il pagamento.
Il 13 giugno 2018, la banca scrisse a Parte_1
comunicando: “in considerazione DE lungo tempo trascorso, vi informiamo che, pur essendo ancora disponibili a una soluzione di soluzione transattiva, decorsi dieci giorni dalla ricezione DEla presente, in assenza di concrete proposte, non potremo più esimerci dal dare inizio alle più opportune azioni legali volte al recupero coattivo DE credito, con ulteriore aggravio di spese a vostro carico” (doc. n. 15 fasc. primo grado parte opposta).
Dunque, ipotizzato che nel 2016 sia stata conclusa una transazione (e non più semplicemente iniziata una trattativa, poi non perfezionata in un contratto transattivo), il negozio è stato comunque risolto per
10 inadempimento, sia perché la disponibilità DEla banca era condizionata al ricevimento di Euro 200.000 (non avvenuto), sia perché la lettera DE giugno 2018 può intendersi quale diffida ad adempiere, manifestando la volontà DEla creditrice di sciogliersi da ogni impegno L'inutile decorso DE termine concesso.
Gli appellanti svolgono un unico argomento difensivo.
Il giudice avrebbe dovuto concedere loro un termine, peraltro mai richiesto, per adempiere, in applicazione DEl'art. 1183 c.c.
Il Tribunale ha tuttavia già osservato che l'obbligo di corrispondere Euro
200.000 era attuale, secondo il principio per cui quod sine die debetur, statim debetur. Infatti, la prima parte DE 1° co. DEl'art. 1183 c.c. dispone che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”. La fissazione DE termine, da parte DE giudice, presuppone che esso sia reso necessario dalla natura DEla prestazione, dagli usi ovvero dal modo o luogo DEla prestazione. Non ricorre una di dette ipotesi e DE resto gli appellanti non deducono alcunché in proposito.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti ripetono che non vi sia prova DEla cessione DE credito da parte di AN BP s.p.a. a favore di Controparte_1
Il Tribunale di Vicenza ha così motivato la decisione:
“Va osservato, in diritto, che in caso di contestazione da parte DE debitore ceduto DEla titolarità DE credito, il cessionario deve fornire la relativa prova in giudizio.
Essa può essere assolta, come chiarito dalla giurisprudenza, o con il deposito DEl'avviso di cessione in G.U., qualora ricomprenda in modo inequivoco il credito ceduto anche mediante indicazione DEla tipologia di crediti ceduti, oppure producendo il contratto di cessione (“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n.
11 385 DE 1993, la produzione DEl'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità DE credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto DEla cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (così
Corte D'Appello di Venezia DE 31.8.2023 che richiama Cass. n. 4277 DE
10/02/2023, Rv. 666807 02, Cass. n. 31188/17, rv. 646585), dovendo, in ogni caso, il giudice valutare la questione DEla titolarità alla luce di tutte le circostanze DE caso concreto e DEla documentazione agli atti.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità infatti “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi DEl'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità DE credito in capo al cessionario, la produzione DEl'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione DEle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto DEla cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base L'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza DEla BA d'LI, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura DE credito, alla data di origine DElo stesso e alle altre caratteristiche DE rapporto, quali emergono DEle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (ex multis Cass. n. 2182/2023).
12 Nel caso di specie, è stato prodotto dalla creditrice l'avviso di cessione pubblicato in G.U. il 5.1.2019 (doc. 6 fascicolo monitorio) che indica chiaramente le categorie dei crediti ceduti.
In particolare, dL'avviso di cessione dei crediti in blocco si evince che la cessione comprendeva i crediti di AN BP S.p.A. per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro “derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018
e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi DEla
Circolare DEla BA d'LI n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi DEla Circolare DEla BA d'LI n.
139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo DE rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti DE relativo debitore ceduto”.
Il credito rientra in tale categoria trattandosi di apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca, sorta nel 23.7.2008, in sofferenza alla data DEla cessione, con iscrizione degli opponenti in Centrale Rischi.
Infine, è stata prodotta la comunicazione di cessione DEla cedente DE 3-
11.11.2021, sottoscritta anche dL'opposta, e autenticata da notaio, la quale vale quale documento probante la cessione DE credito o, a tutto voler concedere, direttamente quale atto di cessione.
Per tali ragioni può considerarsi provata la titolarità DE credito in capo
a . CP_1
Gli appellanti mettono in dubbio che il rapporto fosse compreso tra quelli ceduti, sostenendo: “In merito L'arco temporale compreso
13 nell'operazione, se ne sottolinea l'enormità, ben 58 anni (dal 1960 al
2018), conseguendone l'impossibilità di comprendere l'eventuale inclusione DE rapporto di causa. Quanto alle ulteriori informazioni, ossia classificazione “a sofferenza” e segnalazione presso la “Centrale dei
Rischi” degli asseriti crediti, si sottolinea che mai AN BP ha comunicato né alla né agli asseriti garanti, che il Parte_1
rapporto fosse stato, appunto, classificato “a sofferenza” e/o segnalato presso la “Centrale dei Rischi”. Pertanto, nemmeno sotto tale profilo, si può ricavare la prova DEl'inclusione DE rapporto di causa nell'operazione di cui alla predetta pubblicazione” (pag. 10 DEl'atto di citazione in appello).
La doglianza non merita condivisione, atteso che il passaggio in sofferenza DE rapporto si desume con certezza dai documenti prodotti in causa.
Con raccomandata ricevuta dalla cliente il 30 agosto 2016, la banca comunicava il recesso dal rapporto di conto corrente e apertura di credito, chiedendo l'immediato pagamento di Euro 162.579,85, che non fu compiuto.
Il conto corrente è stato estinto in data 8 settembre 2016, con trasferimento a sofferenza DE saldo passivo pari ad euro 164.873,24. Il trasferimento DE conto in sofferenza è espressamente indicato nell'ultimo estratto conto DE settembre 2016, che – a seguito di tale passaggio – si chiude difatti a zero (v. doc. 8 fasc. opposta).
Non ha poi alcuna rilevanza che la banca abbia ceduto rapporti sorti nel lungo arco temporale 1960-2018.
Quindi, il rapporto in esame era senz'altro incluso tra quelli ceduti.
Deve poi evidenziarsi che la cessione DE credito è negozio a forma libera, di cui può essere data prova con ogni mezzo.
14 Con dichiarazione DE 3 novembre 2021, AN BP s.p.a. ha attestato che il credito, sorto dal rapporto con la cliente Parte_1
è stato ceduto a il 28 dicembre 2018, con
[...] Controparte_1
l'operazione di cui è stata data notizia mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, DE 5 gennaio 2019 (doc. 17 fasc. opposta). Tale attestazione, che – a differenza di quanto sostengono gli appellanti – può essere liberamente apprezzata dal giudice, conferma l'avvenuta cessione DE credito.
3. Secondo gli appellanti, il c.t.u. avrebbe dovuto eliminare dal conto corrente l'addebito di Euro 2.900 DE 23 luglio 2018 “per prodotti derivati”.
Sul punto il Tribunale ha così motivato: “Quanto alla richiesta di parti attrici di espungere dal saldo l'addebito di euro 2.900,00 per prodotti derivati rilevato in banca in data 23.07.2008, il c.t.u. ha correttamente escluso ogni ricalcolo sulla premessa che i prodotti derivati sono contratti ben distinti e diversi dai contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente;
peraltro la deduzione è tardiva in quanto allegata soltanto con la seconda memoria istruttoria e non con la prima memoria, termine ultimo per la precisazione e modificazione DEle allegazioni poste a fondamento DEl'opposizione. Per tale ragione
l'addebito di tale importo non può essere contestato né essere depurato dal saldo di c/c.”.
Non vi sarebbe stata, per gli appellanti, alcuna tardività, poiché “la contestazione DEla debenza di tale voce di costo, avendo natura di osservazione tecnica, è stata resa possibile con la produzione in giudizio DEla perizia contabile DE dott. [consulente degli opponenti] in Per_2
cui è stata evidenziata la mancata giustificazione DEl'addebito DE predetto importo” (pag. 11 DEl'atto di citazione in appello).
Il motivo d'impugnazione non è accoglibile.
15 Gli opponenti non hanno tempestivamente dedotto in giudizio il contratto avente ad oggetto il derivato (contratto non prodotto in causa e di cui vorrebbero che fosse ordinata l'esibizione alla controparte o alla banca).
Poiché il derivato era regolato in conto corrente, ma era un distinto negozio giuridico, era onere degli attori allegare con l'atto introduttivo DE giudizio o con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. che l'addebito di Euro 2.900 era illegittimo, poiché scaturito da un rapporto contrattuale invalido. La successiva difesa, secondo cui l'addebito andrebbe scomputato nel conto, non rappresenta “un'osservazione tecnica”, ovvero una critica ai criteri di calcolo DE c.t.u., ma introduce in causa un nuovo tema d'indagine, ossia l'invalidità di detto rapporto, che – come osservato dal Tribunale – non va confuso con il rapporto di conto corrente.
Rimane poi inespressa la ragione per cui l'addebito di Euro 2.900 dovrebbe “essere ricompreso nella determinazione DE TA ai fini DEla verifica DE superamento DEla soglia di usura”. Le deduzioni degli appellanti sono carenti, in quanto non indicano quale sarebbe il nesso tra il contratto derivato e il contratto di apertura di credito.
4. Con il quarto motivo d'impugnazione, gli appellanti lamentano che il c.t.u. non abbia scomputato dal conto la somma di Euro 450, addebitata a tiolo di commissione di istruttoria veloce.
L'appellata afferma che la c.i.v. fu comunicata ai sensi DEl'art. 118 t.u.b., come ha affermato il Tribunale.
Il motivo d'impugnazione merita condivisione.
Il c.t.u. aveva rilevato che la c.i.v. non era stata pattuita e, invero, non ha individuato una comunicazione scritta che soddisfacesse i requisiti previsti dL'art. 118 t.u.b. (v. pag. 25 DEla relazione peritale).
L'appellata non ha saputo indicare quando la banca avrebbe comunicato di modificare unilateralmente le condizioni economiche DEl'apertura di credito, concedendo alla cliente il diritto di recesso.
16 In ogni caso, affinché fosse legittima la commissione in esame, era necessaria una specifica pattuizione tra banca e cliente.
Infatti, considerato che il giudice ha dichiarato la nullità per indeterminatezza DEla clausola sulla commissione di massimo scoperto, la nuova commissione, che sostituiva le c.m.s. non validamente pattuite, non consisteva in una mera modifica di condizioni economiche previgenti, ma introduceva un nuovo costo.
La modifica unilaterale DEle condizioni contrattuali è possibile solo a fronte di condizioni già pattuite per iscritti, di cui si variano la misura DEl'esborso economico a carico DE cliente (la percentuale dei tassi,
l'entità di costi o commissioni, ecc.).
5. Con il quinto motivo d'impugnazione, gli appellanti affermano che l'anatocismo fosse illegittimo.
Il motivo è infondato, poiché la pattuizione di periodica capitalizzazione degli interessi attivi e passivi era stata pattuita a condizioni di reciprocità con la clausola n. 9 DE contratto di conto corrente DE 22 luglio 2008, specificamente approvata dalla correntista (v. doc. 9 fasc. di primo grado DEl'opposta; v. anche pag. 27 DEla relazione peritale, che dà per l'appunto conto sia DEla clausola contrattuale, sia DEla specifica approvazione per iscritto).
Rimane poi generica l'affermazione, compiuta con il medesimo motivo d'impugnazione, ma non attinente alla validità DEla clausola anatocistica, di rilevanza DEl'anatocismo nella verifica DEl'usurarietà DE rapporto, in relazione alla quale gli appellanti richiedono nuove indagini, senza però compiere la minima prospettazione di errori commessi dal c.t.u. nell'impiego DEla formula di calcolo predisposta dalla BA d'LI (v. pag. 30 DEla relazione peritale) e DE risultato che darebbe l'integrazione DEl'indagine (prospettazione tanto più necessaria se si considera che il
17 t.a.e.g. determinato dal perito si è mantenuto sensibilmente al di sotto DEla soglia di usura: v. allegato 10 alla relazione peritale).
6. Con il sesto motivo d'impugnazione, gli appellanti sostengono che il c.t.u., nel verificare l'usurarietà DE rapporto di apertura di credito, avrebbe dovuto prendere a riferimento il tasso soglia non previsto per tale tipologia di contratto, ma quello indicato per i mutui a tasso variabile.
Gli appellanti pur affermando che “Mai parte attrice ha qualificato i l contratto di apertura di credito di causa quale contratto di mutuo a tasso variabile” (così a pag. 15 DEl'atto di citazione in appello), aggiungono che debba considerarsi il tasso soglia previsto per i mutui e non per le aperture di credito in quanto l'operazione “prevedeva sin dalla nascita un rientro periodico DE capitale dopo un periodo di preammortamento, con previsione di restituzione periodica alla banca DEl'importo inizialmente messo a disposizione dL'istituto”.
Il motivo d'impugnazione è manifestamente infondato, poiché il tasso soglia di riferimento dev'essere coerente con il tipo contrattuale scelto dalle parti e, nella specie, gli stessi appellanti non qualificano il rapporto di credito come mutuo.
Invero, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria concluso per atto pubblico DE 23 luglio 2008 era senz'altro un'apertura di credito, in quanto la banca si obbligava a tenere a disposizione DEla cliente l'importo di Euro 150.000 da utilizzare in conto corrente, che sarebbe stato diminuito, a decorrere dal 23 luglio 2010, in
Euro 50.000 annui (il 22 settembre 2010 fu sottoscritto un atto integrativo, pure esso redatto nella forma di atto pubblico, che prolungava l'apertura di credito di Euro 150.000 fino al 31 dicembre 2020, prevedendo dal marzo 2011 trimestrali riduzioni DEl'affidato).
Non erano pattuite rate di rimborso e non era impedita la ricostituzione DEla provvista e il nuovo utilizzo DE credito nei limiti DEl'affidamento.
18 DL'esame degli estratti conto si evince che la banca non accreditò
l'importo di Euro 150.000, ma la correntista compì vari utilizzi, maturando già al termine DE primo trimestre uno scoperto di conto pari L'affidamento concesso. Non furono addebitate rate di rimborso, ma solo gli interessi maturati. Lo scoperto si mantenne costante nei trimestri successivi per tutta la durata DE rapporto (ed anzi si accrebbe leggermente nell'ultimo periodo: il saldo finale fu negativo per Euro 162.554,99).
7. Con il settimo motivo d'impugnazione gli appellanti sostengono che il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità DE contratto di apertura di credito poiché non conteneva indicazione DEl'Isc.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato: “Invero - al di fuori dei contratti di credito al consumo di cui L'art. 122 T.U.B – le nullità previste dL'art. 117, commi 4 e 7 T.U.B. non possono essere estese Par analogicamente L'ipotesi di erronea indicazione DEl' , che assolve ad una funzione di trasparenza, e non costituisce un tasso d'interesse, non incidendo quindi sulla validità DE contratto ai sensi DEl'art. 117 T.U.B
(“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico DE costo complessivo DEl'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 DE 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità DE finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione DE suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e DEle singole voci di costo elencati in contratto. (così Cass n. 39169 DE 09/12/2021, Rv. 663425 - 01)”.
19 Gli appellanti non si confrontano con tale motivazione, limitandosi ad affermare che la conclusione DE Tribunale non sarebbe conforme L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che individuano in una pronuncia DE Tribunale di Siena risalente al 2019.
Occorre invece ribadire che, con eccezione dei contratti di credito al Par consumo, l'omessa indicazione DEl' non determina la nullità DE contratto di credito, quando le condizioni economiche DE contratto sono determinate. Essendo l'Isc un mero indicatore sintetico DE costo complessivo, e non un tasso o una condizione, deve escludersi l'applicabilità DEl'art. 117, 6° co., t.u.b. L'asserita violazione DE principio di trasparenza potrebbe al più legittimare una pretesa risarcitoria, nella specie non esercitata, sempre che fosse allegato e provato dalla cliente il pregiudizio patrimoniale sofferto.
Tale è l'orientamento consolidato DEla Suprema Corte: v., tra le ultime,
Cass. civ., 14 febbraio 2023, n. 4597: “in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico DE costo complessivo DEl'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 DE d.lgs. n. 385 DE 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta DEla banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
8. L'ottavo motivo d'impugnazione è in parte inammissibile e in parte meramente riepilogativo dei motivi precedenti.
Con esso gli appellanti chiedono la rideterminazione DE saldo di chiusura DE conto corrente, previo scomputo di addebiti (quali quelli per c.m.s.)
20 che già sono stati eliminati dal c.t.u., con la relazione recepita dal
Tribunale e degli addebiti oggetto dei precedenti motivi d'impugnazione.
Con riferimento a questi ultimi nulla viene aggiunto rispetto alle argomentazioni già esposte.
9. Deve escludersi che il negozio di fideiussione, concluso da Pt_1
e il 23 luglio 2008, sia interamente nullo.
[...] Parte_2
Il Tribunale ha precisato che “Non avendo gli attori né specificamente allegato la persistenza di un'intesa anticoncorrenziale per il periodo successivo al 2005 né articolato mezzi di priva in tale senso, chiedendo L'uopo l'esibizione dei moDEli di fideiussione DEl'anno 2008 in uso presso il ceto bancario, la relativa eccezione deve essere quindi rigettata”.
Gli appellanti affermano che non spetti a loro provare la sussistenza DEl'intesa anticoncorrenziale.
L'affermazione non è condivisibile, in quanto è onere di chi eccepisce la nullità di un negozio giuridico fornire la prova dei fatti costitutivi DEla sua eccezione (art. 2697, 2° co., c.c.), non potendosi dire che, dopo il provvedimento DEla BA d'LI DE 2005, AN LA abbia continuato ad utilizzare lo schema Abi DE 2003.
In ogni caso, l'eventuale violazione anticoncorrenziale, quand'anche fosse dimostrata, non determinerebbe la nullità DEl'intero negozio di fideiussione, ma solo DEle specifiche clausole riproduttive DE contenuto DEle norme bancarie uniformi predisposte da Abi in violazione DEle norme antitrust.
Come statuito dalle Sezioni Unite (sent. 30 dicembre 2021, n. 41994): “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dL'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) DEla l. n. 287 DE 1990 e 101 DE TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 DEla legge citata e
21 DEl'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle DElo schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, DEla libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà DEle parti”.
Nella specie deve escludere (tanto più in assenza di una qualunque deduzione sul punto) che, se le parti avessero conosciuto la nullità DEle clausole riproduttive DE moDElo predisposto da Abi, le fideiussioni non sarebbero state richieste o prestate. Dunque, l'asserita nullità rimane circoscritta a singole clausole negoziali.
Gli appellanti affermano che “ha agito valendosi DEla deroga, CP_1
prevista dL'art. 6 DEla fideiussione, DE termine semestrale previsto dL'art. 1957 cod. civ. in punto di escussione DEla garanzia” (pag. 20 DEl'atto di citazione in appello).
Sennonché, fosse anche nulla la clausola suddetta, derogatoria DE 1° co. DEl'art. 1957 c.c., gli opponenti non ebbero ad eccepire l'estinzione DEla garanzia ai sensi DEl'art. 1957 c.c. (ma sempre e solo la nullità DEla fideiussione per violazione, da parte DEla banca, DEla normativa antitrust).
Trattandosi di eccezione in senso stretto, il difetto DEl'eccezione suddetta comporta che, anche a fronte di una parziale nullità DEla fideiussione, permarrebbero le obbligazioni dei fideiussori nei confronti DEla banca.
10. si lamenta DE fatto che il Tribunale abbia dichiarato Parte_2
inammissibile il suo disconoscimento DEla sottoscrizione DEla fideiussione.
Il Tribunale ha così motivato: “Non ha peraltro alcun rilevo il disconoscimento DEl'opponente avv. sia perché DE tutto Parte_2
generico in quanto privo degli elementi minimi per la sua ammissibilità, non essendo stati indicati i caratteri differenziali DEla propria sottoscrizione rispetto a quella contestata sia, perché, in ogni caso essa
22 appare incompatibile con le allegazioni e il contegno tenuto in via stragiudiziale DEl'attrice, la quale ha posto in essere reiterate trattative, poi non andate a buon fine, con la cedente per la definizione DEla posizione, sull'implicito presupposto DEla titolarità DE rapporto di garanzia”.
La decisione DE Tribunale non è condivisibile, poiché in atto di citazione in opposizione aveva dichiarato: “Inoltre, la sottoscritta Parte_2
avv. disconosce la paternità DEla sottoscrizione in essa Parte_2
presente, e attribuita alla stessa dalla ai sensi e per Controparte_1
gli effetti DEl'art. 214 cod. proc. civ.”.
Il disconoscimento, non richiedendo formule sacramentali, era sufficientemente preciso, facendo specifico riferimento al documento contenente l'impegno fideiussorio. Esso non necessitava di ulteriori precisazioni.
Inoltre, non risulta che abbia svolto trattative con la banca o Parte_2
con in nome e per conto proprio, il che peraltro non CP_1
escluderebbe la facoltà di disconoscere la sottoscrizione DE negozio fideiussorio.
Nel momento in cui ha dichiarato che la firma non le Parte_2
apparteneva, ella non era onerata di evidenziare divergenze tra la sottoscrizione apparente contenuta nella copia e quella presente nell'originale, che peraltro non è stata prodotta in causa dL'opposta.
Si rileva poi che l'appellata non ha riproposto nel giudizio di appello l'istanza di verificazione, che pure aveva formulato con l'originaria comparsa di costituzione e risposta (ma non anche nelle note scritte depositate il 4 ottobre 2023, contenenti le conclusioni rassegnate davanti al Tribunale).
Ne consegue che il documento contenente la fideiussione non può essere utilizzato nei confronti di , ferma la sua efficacia probatoria Parte_2
23 nei confronti di che non ha disconosciuto la propria Parte_1
firma.
11. Con l'undicesimo motivo d'impugnazione, gli appellanti lamentano che il Tribunale nulla abbia statuito “in punto manipolazione DE tasso
OR da parte DE AN BP durante la vigenza DE rapporto contrattuale” e richiamano la decisione DE 4 dicembre 2013 DEla
Commissione Europea.
La doglianza è stata formulata per la prima volta con l'atto di citazione in appello e rimane sfornita di prova, ma ancora prima di un minimo di allegazione DEla condotta manipolativa che avrebbe posto in essere la banca.
La decisione assunta dalla Commissione il 4 dicembre 2013, che peraltro l'appellante ha omesso di produrre in causa, sanziona quattro banche europee per violazione DEl'art. 101 DE Trattato e DEl'art. 53 DEl'Accordo sullo spazio economico europeo, ossia per la restrizione o distorsione DEla concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati L'NI (Euro Over-Night Index Average), a sua volta dipendente dL'OR (Euro Interbank Offered Rate).
La decisione riguarda esclusivamente le quattro banche europee sanzionate, come espressamente indicato nello stesso provvedimento.
Inoltre, la Commissione non ha affatto sancito l'inutilizzabilità da parte degli operatori economici DEl'OR (tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro), ma ha censurato la condotta DEle quattro banche che avevano interferito non nella determinazione DE tasso OR (che non ha scadenza overnight), ma DE tasso di interesse overnight calcolato con l'aiuto DEla BA Centrale
Europea come media ponderata di tutte le operazioni di prestito non garantito overnight effettuate da certe banche nel mercato interbancario).
24 AN LA (ora AN BP) non è tra i soggetti sanzionati, non ha concorso a distorcere la concorrenza e, per quanto riguarda il presente giudizio, non risulta che abbia compiuto operazioni su derivati con tasso
NI.
12. L'ultimo motivo d'impugnazione concerne la pronuncia sulle spese, che gli appellanti chiedono che siano diversamente regolate a seguito DEl'accoglimento DEl'appello.
Tra l'appellante e le spese di entrambi i Parte_2 Controparte_1
gradi di giudizio devono essere compensate, atteso che l'appellata, quale cessionaria DE credito DEla banca e non anche DE rapporto contrattuale, non è responsabile DEl'ipotetica falsificazione DEla sottoscrizione di apposta sul negozio di fideiussione (mai denunciata prima Parte_2
DEla notificazione DE decreto ingiuntivo, sebbene fosse a Parte_2
conoscenza DE documento, in quanto difensore DE padre e DEla società, oltre che destinataria DEla richiesta di pagamento che la banca inviò nel
2018). Dopodiché, non avendo l'appellata riproposto l'istanza di verificazione, non è dato sapere se la firma fosse realmente allografa, dovendosi la Corte limitare a prendere atto DEl'inutilizzabilità DE documento nei confronti DEla disconoscente.
Tra e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento DEl'appello con esclusivo riferimento L'addebito di Euro
450, che si accerta essere non dovuto, non muta il giudizio di soccombenza degli appellanti e , Parte_1 Parte_1
che sono pertanto tenuti a rifondere L'appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in indicato al punto 14.
13. In conclusione, in parziale accoglimento DEl'appello e in parziale riforma DEl'impugnata sentenza, si ridetermina in Euro 130.228,17 il saldo di chiusura DE conto alla data DEl'8 settembre 2016, condannando e , in solido tra loro, e non anche Parte_1 Parte_1
25 , al pagamento di detto importo capitale a favore di Parte_2
maggiorato degli interessi al saggio moratorio Controparte_1
convenzionale dal 10 settembre 2016 al saldo.
14. Tra e le spese sono compensate per Parte_2 Controparte_1
le ragioni già esposte.
Tra e le spese Parte_1 Parte_1 Controparte_1
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000, escluso il compenso per la fase istruttoria relativamente al giudizio di appello, in cui non si è tenuta, e DEla fase conclusione (non avendo l'appellata depositata la comparsa conclusionale e la memoria di replica).
Le spese di c.t.u., già liquidate dal Tribunale di Vicenza, rimangono interamente a carico di e . Parte_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 608/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da Parte_1 Pt_1
e (appellanti) nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
con sede in Roma rappresentata da Controparte_2
(appellato), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento DEl'appello e in parziale riforma DEl'impugnata sentenza, ridetermina in Euro 130.228,17 il saldo di chiusura DE conto corrente n. 3275, di cui è causa, alla data DEl'8 settembre 2016, condannando e Parte_1 Pt_1
personalmente, in solido tra loro, al pagamento a favore di
[...]
DEl'importo capitale suddetto, maggiorato degli Controparte_1
interessi al saggio moratorio convenzionale dal 10 settembre 2016 al saldo;
26 rigetta la domanda di condanna proposta da nei Controparte_1
confronti di;
Parte_2
2) compensa le spese processuali tra e Controparte_1 Pt_2
; condanna e , in
[...] Parte_1 Parte_1
solido tra loro, a rifondere L'appellata le spese processuali, che liquida, per il primo grado di giudizio, in Euro 14.103 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge, e che liquida, per il giudizio di appello, in Euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) pone le spese di c.t.u. nella misura già liquidata dal Tribunale di
Vicenza interamente a carico di e Parte_1 Pt_1
.
[...]
Venezia, 17 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Parte_1
BA DE AP (p. iva n. ), in persona DE legale P.IVA_1
rappresentante , nonché personalmente da Parte_1 Pt_1
(c.f. e da (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
), difesi dL'avv. e domiciliati in C.F._2 Parte_2
BA DE AP presso lo studio DE difensore
(appellante)
nei confronti di
1 con sede in Roma (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata da con sede in Roma, in Controparte_2
persona DEla procuratrice speciale dott.ssa difesa CP_3
dL'avv. Cristina Dianin e domiciliata in Vicenza presso lo studio DE difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti:
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, DEla sentenza impugnata n. 425/2024 DE Tribunale di Vicenza, R.G. n.
5147/2021, per le ragioni tutte indicate in atti;
nel merito:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, riformare la sentenza n. 425/2024 emessa dal
Tribunale di Vicenza in data 21 febbraio 2024, pubblicata in data 22 febbraio 2024, per le motivazioni tutte esposte in narrativa, e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni già precisate nel giudizio di prime cure:
“Sempre in via preliminare: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla società per i motivi indicati in narrativa, revocare e/o Controparte_1
dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 864/2021 pubblicato il 26 aprile 2021 L'esito DE procedimento monitorio R.G. n.
1414/2021 DE Tribunale di Vicenza
Nel merito, in via principale:
2 accertata e dichiarata l'insussistenza DEl'asserito credito azionato dalla per tutti i motivi indicati in narrativa e in particolare Controparte_1
accertata e dichiarata la nullità DE contratto di apertura di credito sul conto corrente bancario n. 3275 per cui è causa, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 864/2021 pubblicato il 26 aprile 2021 L'esito DE procedimento monitorio R.G. n. 1414/2021 DE
Tribunale di Vicenza, dichiarando che nulla è dovuto dagli ingiunti, con conseguente totale liberazione DEl'avv. e DE signor Parte_2
dalla garanzia fideiussoria prestata, con conseguente Parte_1
ordine di cancellazione DEl'ipoteca volontaria iscritta presso l'agenzia DE territorio di Vicenza, servizi di pubblicità immobiliare di BA DE
AP numero 7495/1616 con montante ipotecario di € 225.000,00.
Nel merito in via subordinata: accertata e dichiarata l'insussistenza DEl'asserito credito azionato dalla per tutti i motivi indicati in narrativa e in particolare Controparte_1
accertata e dichiarata la nullità DE contratto di apertura di credito sul conto corrente bancario n. 3275 per cui è causa, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 864/2021 pubblicato il 26 aprile 2021 L'esito DE procedimento monitorio R.G. n. 1414/2021 DE
Tribunale di Vicenza, con rideterminazione DEl'importo eventualmente dovuto dalla società in favore DEl'opposta Parte_1
con il limite massimo di € 100.000,00 per le ragioni di Controparte_1
cui in narrativa e conseguente totale liberazione DEl'avv. e Parte_2
DE signor dalla garanzia fideiussoria prestata, con Parte_1
conseguente ordine di cancellazione DEl'ipoteca volontaria iscritta presso l'agenzia DE territorio di Vicenza, servizi di pubblicità immobiliare di BA DE AP numero 7495/1616 con montante ipotecario di € 225.000,00.
In via subordinata, in via riconvenzionale:
3 nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse rilevare la nullità DEle clausole inerenti gli interessi usurari, il tasso corrispettivo extra-fido, la commissione di massimo scoperto e
l'indice sintetico di costo o tasso annuale effettivo globale, oltre che inerenti la capitalizzazione degli interessi in conto corrente dal 01 gennaio 2014 in poi applicate dalla accertare e Controparte_1
dichiarare la contrarietà DEle medesime clausole a norme imperative, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e condannare la convenuta opposta al risarcimento DE danno, derivante dL'applicazione DEle clausole medesime, nei confronti DEla Parte_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa, quantificato in via
[...]
equitativa in Euro 164.873,24, o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: in accoglimento DEla presente opposizione, ordinare la cancellazione di ogni eventuale segnalazione pregiudizievole per le parti attrici effettuata dalla e/o dal AN BP S.p.A. presso la Centrale dei Controparte_1
Rischi DEla BA d'LI, il CRIF e/o altri analoghi sistemi informatici di raccolta DEle informazioni concernenti lo stato di sofferenza dei crediti;
con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: si insiste, inoltre, per l'ammissione DEle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. e allo stato non ammesse”.
In ogni caso: condannare, inoltre, la società alla rifusione, in Controparte_1
favore DEla società Parte_1
e/o DE signor e/o DEla signora , degli Parte_1 Parte_2
4 eventuali importi che la stessa abbia eventualmente ottenuto in esecuzione DEla sentenza impugnata, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal dovuto al saldo ricapitalizzati;
con vittoria di spese e di competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata:
[conclusioni contenute in comparsa di costituzione]
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza DElo spiegato appello ai sensi DEl'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi indicati in narrativa, disponendosi per i conseguenti provvedimenti di cui L'art. 350 c.p.c. e in ogni caso rigettare l'istanza di sospensione DEl'efficacia esecutiva richiesta da parte attrice appellante anche inaudita altera parte, DEla sentenza impugnata n. 425/2024 DE
Tribunale di Vicenza, resa nella causa civile n. 5147/2021 R.G. – G.I.
Dott. Davide Ciutto per le ragioni sopra esposte.
Mel merito: rigettare in ogni caso l'appello per l' inammissibilità o comunque totale infondatezza dei motivi spiegati dagli appellanti
[...]
in proprio, Parte_1 Parte_1
quale datore di ipoteca, e , entrambi garanti DEla debitrice Parte_2
principale, e di tutte le ulteriori domande svolte in principalità, in via subordinata ed in via riconvenzionale nel proprio atto di citazione in appello e confermare in ogni sua statuizione la sentenza n. 425/2024 DE
Tribunale di Vicenza.
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie tutte, nessuna esclusa, avversariamente richieste, di cui alla citata seconda memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 di parte avversa: ci si riferisce alla prova per testi, L'ordine di esibizione ex art. 210 – 212 c.p.c. DEla documentazione inerente L'addebito di € 2.900,00 indicato come prodotti derivati che il
5 Giudice di primo grado non ha ritenuto di ammettere in quanto irrilevanti
o vertenti su circostanze non contestate o già provate documentalmente.
Con vittoria dei compensi professionali e DEle spese anche per questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° settembre 2021,
[...]
e proponevano Parte_1 Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto n. 864/2021, con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro ingiunto di pagare a rappresentata da Controparte_1 [...]
la somma di Euro 164.873,24, oltre interessi e spese Controparte_4
(credito che aveva acquistato il 28 dicembre 2018 da Controparte_1
AN BP s.p.a., derivante dal saldo DE conto corrente n. 3275, intrattenuto presso la filiale di Thiene, cui accedeva apertura di credito di
Euro 150.000, garantita da ipoteca).
Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva di CP_1
l'usurarietà DE tasso di mora e DE tasso debitore extrafido
[...]
DEl'apertura di credito, la nullità per indeterminatezza DEla clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, la nullità DE contratto per omessa indicazione DE TA (era indicato solamente il Tae).
Inoltre, gli opponenti sostenevano che l'ingiungente non aveva provato il credito e che le fideiussioni, rilasciate nel 2018, erano nulle perché rispecchianti il moDElo elaborato nel 2003 da Abi, dichiarato illegittimo dalla BA d'LI con provvedimento n. 55 DE 2 maggio 2005.
Infine, disconosceva la sottoscrizione apposta sul negozio Parte_2
di fideiussione.
Gli attori domandavano che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che controparte fosse condannata al risarcimento DE danno e che fosse
6 ordinata la cancellazione “di ogni eventuale segnalazione pregiudizievole” presso la Centrale dei Rischi DEla BA d'LI.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto DEl'opposizione. Controparte_2
Nel corso DEl'istruttoria era disposta ed espletata consulenza tecnica contabile.
Con sentenza n. 425/2024, depositata il 22 febbraio 2024, il Tribunale di
Vicenza revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli attori, in solido tra loro, a corrispondere la somma di Euro 130.678,17, quale saldo debitorio rideterminato DE c/c n. 3275 L'8 settembre 2016, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 10 settembre 2016 al saldo. Gli attori erano altresì condannati a rifondere alla controparte le spese processuali.
Il Tribunale, riconosciuta la titolarità DE credito in capo alla convenuta, in quanto era dimostrata la cessione, recepiva i conteggi DE consulente tecnico dott.ssa e scomputava dal conto interessi, spese e Persona_1
commissioni, addebitate dalla banca ma non dovuti (le c.m.s. erano indeterminate;
vi era stato addebito d'interessi in misura superiore al dovuto e di spese non pattuite). Il Tribunale riteneva, inoltre, che le fideiussioni fossero valide.
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2024, Parte_1
e appellavano la sentenza,
[...] Parte_1 Parte_2
formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il giudice aveva fatto errata applicazione DEl'art. 1183, 1° co., c.c., affermando che la transazione, che era stata conclusa con la banca, fosse risolta per inadempimento, mentre avrebbe dovuto concedere un termine per adempiere;
2) non vi era prova che il credito fosse stato ceduto a CP_1
da AN BP, essendo irrilevante la dichiarazione DEla banca;
[...]
3) il giudice avrebbe dovuto scomputare dal conto l'addebito di Euro
2.900 per prodotti derivati;
4) l'addebito di Euro 450 per commissione di
7 istruttoria veloce, mai pattuita, era ugualmente illegittimo;
5) diversamente da quanto affermato dal Tribunale, in assenza di valida pattuizione, l'anatocismo, operato dalla banca dal 23 luglio 2008 al 31 dicembre 2013, era illegittimo;
6) la verifica di usurarietà avrebbe dovuto compiersi confrontando il TA con il tasso soglia previsto per i mutui a tasso variabile e non con il tasso soglia previsto per le aperture di credito;
7) vi era stata violazione DEl'art. 117 t.u.b.: il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità DE contratto di apertura di credito per violazione DEla normativa in materia di trasparenza dei contratti bancari;
8) la rideterminazione DE saldo DE conto corrente era errata: era da compiere
“la decurtazione complessiva di almeno Euro 90.300,00”; 9) il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità DEla fideiussione per violazione DEla normativa anticoncorrenziale, in quanto la fideiussione corrispondeva alla schema di garanzia predisposto dL'Abi nel 2003, dichiarato illegittimo dalla BA d'LI; 10) il giudice aveva errato nel ritenere inammissibile il disconoscimento di DEla sottoscrizione DEla Parte_2
fideiussione; 11) il Tribunale non si era pronunciato sull'eccepita nullità DEla clausola sugli interessi DE contratto di apertura di credito “per manipolazione DE tasso OR da parte DE AN BP durante la vigenza DE rapporto contrattuale”; 12) l'accoglimento DEl'impugnazione comportava la condanna di controparte a rifondere agli appellanti le spese processuali.
Gli appellanti chiedevano che, in riforma DEl'impugnata sentenza, fossero accolte le conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio.
Si costituiva nel giudizio di appello rappresentata da Controparte_1
chiedendo che l'impugnazione fosse Controparte_2
dichiara inammissibile e comunque rigettata.
L'appellata sosteneva che: - la trattativa per la chiusura transattiva DEle controversa non era proseguita nel termine indicato dalla banca;
- era
8 ampiamento provata la cessione DE credito, risultante dL'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi DEl'art. 58
t.u.b.; - la richiesta di scomputo DEl'addebito di Euro 2.900 per il derivato era inammissibile, poiché tardiva;
- l'addebito di Euro 450 per commissione di istruttoria veloce era giustificato dalla comunicazione compiuta ex art. 118 t.u.b.; - l'anatocismo era stato pattuito a condizioni di reciprocità con l'art. 9 DE contratto di apertura DE conto corrente;
- il c.t.u. aveva utilizzato il corretto tasso soglia, poiché il rapporto di credito era un tipico contratto di apertura di credito e non un mutuo;
- non vi era stata violazione DEl'art. 117 t.u.b., in quanto tutte le condizioni economiche DEl'apertura di credito erano indicate nell'atto notarile;
- gli appellanti non avevano allegato la persistenza di una condotta anticoncorrenziale successiva al 2005 e non avevano esibito il moDEli di fideiussione utilizzati dalle banche nell'anno 2008; - non Parte_2
aveva contestato di essere fideiussore prima DEl'opposizione al decreto ingiuntivo e non aveva “evidenziato alcuna differenza fra l'originale DEla fideiussione e la relativa copia prodotta dal patrocinio di ”; - CP_1
non vi era stata manipolazione DEl'OR e la relativa doglianza era stata eccepita per la prima con l'atto di citazione in appello;
- non vi era stata alcuna violazione DEl'art. 91 c.p.c.
Con ordinanza 3 luglio 2024, respinta l'istanza di sospensione DEla provvisoria esecutorietà DEl'impugnata sentenza, erano assegnati i termini previsti dL'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione L'udienza DE 16 ottobre 2025.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, Parte_1
e si dolgono DEla “pronuncia di Parte_1 Parte_2
risoluzione DEla transazione” da loro conclusa con la banca nel 2016.
Il Tribunale, dopo avere rilevato che l'esistenza DEla transazione era stata dedotta “con la prima memoria istruttoria in via subordinata”, affermava
9 che essa, risolta di diritto poiché rimasta inadempiuta, non impediva alla cessionaria di agire per il pagamento DE debito.
Gli appellanti affermano che il giudice avrebbe dovuto loro concedere, ai sensi DEl'art. 1183 c.c., un termine per adempiere.
L'appellata evidenzia che la banca, con pec DE 13 giugno 2018, si era sì dichiarata disponibile a una soluzione transattiva, purché le trattative fossero state riassunte nel termine di dieci giorni: in difetto, avrebbe agito per il recupero forzoso DE credito.
Ciò premesso, il motivo d'impugnazione non può essere accolto.
La banca, con lettera DE 6 ottobre 2016, comunicava ad Parte_1
che intendeva aderire alla proposta transattiva da lui formulata (proposta che non è stata esibita in giudizio), purché fosse corrisposto l'importo di
Euro 200.000 (a definizione DE rapporto dedotto in giudizio e di altro rapporto, rimasto estraneo al processo).
L'importo di denaro non venne corrisposto.
Con lettera raccomandata ricevuta dalla correntista il 30 agosto 2016, la banca recedette dal rapporto di conto corrente n. 3276.
Trascorsero altri due anni e non fu compiuto il pagamento.
Il 13 giugno 2018, la banca scrisse a Parte_1
comunicando: “in considerazione DE lungo tempo trascorso, vi informiamo che, pur essendo ancora disponibili a una soluzione di soluzione transattiva, decorsi dieci giorni dalla ricezione DEla presente, in assenza di concrete proposte, non potremo più esimerci dal dare inizio alle più opportune azioni legali volte al recupero coattivo DE credito, con ulteriore aggravio di spese a vostro carico” (doc. n. 15 fasc. primo grado parte opposta).
Dunque, ipotizzato che nel 2016 sia stata conclusa una transazione (e non più semplicemente iniziata una trattativa, poi non perfezionata in un contratto transattivo), il negozio è stato comunque risolto per
10 inadempimento, sia perché la disponibilità DEla banca era condizionata al ricevimento di Euro 200.000 (non avvenuto), sia perché la lettera DE giugno 2018 può intendersi quale diffida ad adempiere, manifestando la volontà DEla creditrice di sciogliersi da ogni impegno L'inutile decorso DE termine concesso.
Gli appellanti svolgono un unico argomento difensivo.
Il giudice avrebbe dovuto concedere loro un termine, peraltro mai richiesto, per adempiere, in applicazione DEl'art. 1183 c.c.
Il Tribunale ha tuttavia già osservato che l'obbligo di corrispondere Euro
200.000 era attuale, secondo il principio per cui quod sine die debetur, statim debetur. Infatti, la prima parte DE 1° co. DEl'art. 1183 c.c. dispone che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”. La fissazione DE termine, da parte DE giudice, presuppone che esso sia reso necessario dalla natura DEla prestazione, dagli usi ovvero dal modo o luogo DEla prestazione. Non ricorre una di dette ipotesi e DE resto gli appellanti non deducono alcunché in proposito.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti ripetono che non vi sia prova DEla cessione DE credito da parte di AN BP s.p.a. a favore di Controparte_1
Il Tribunale di Vicenza ha così motivato la decisione:
“Va osservato, in diritto, che in caso di contestazione da parte DE debitore ceduto DEla titolarità DE credito, il cessionario deve fornire la relativa prova in giudizio.
Essa può essere assolta, come chiarito dalla giurisprudenza, o con il deposito DEl'avviso di cessione in G.U., qualora ricomprenda in modo inequivoco il credito ceduto anche mediante indicazione DEla tipologia di crediti ceduti, oppure producendo il contratto di cessione (“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n.
11 385 DE 1993, la produzione DEl'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità DE credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto DEla cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (così
Corte D'Appello di Venezia DE 31.8.2023 che richiama Cass. n. 4277 DE
10/02/2023, Rv. 666807 02, Cass. n. 31188/17, rv. 646585), dovendo, in ogni caso, il giudice valutare la questione DEla titolarità alla luce di tutte le circostanze DE caso concreto e DEla documentazione agli atti.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità infatti “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi DEl'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità DE credito in capo al cessionario, la produzione DEl'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione DEle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto DEla cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base L'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza DEla BA d'LI, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura DE credito, alla data di origine DElo stesso e alle altre caratteristiche DE rapporto, quali emergono DEle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (ex multis Cass. n. 2182/2023).
12 Nel caso di specie, è stato prodotto dalla creditrice l'avviso di cessione pubblicato in G.U. il 5.1.2019 (doc. 6 fascicolo monitorio) che indica chiaramente le categorie dei crediti ceduti.
In particolare, dL'avviso di cessione dei crediti in blocco si evince che la cessione comprendeva i crediti di AN BP S.p.A. per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro “derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018
e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi DEla
Circolare DEla BA d'LI n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi DEla Circolare DEla BA d'LI n.
139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo DE rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti DE relativo debitore ceduto”.
Il credito rientra in tale categoria trattandosi di apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca, sorta nel 23.7.2008, in sofferenza alla data DEla cessione, con iscrizione degli opponenti in Centrale Rischi.
Infine, è stata prodotta la comunicazione di cessione DEla cedente DE 3-
11.11.2021, sottoscritta anche dL'opposta, e autenticata da notaio, la quale vale quale documento probante la cessione DE credito o, a tutto voler concedere, direttamente quale atto di cessione.
Per tali ragioni può considerarsi provata la titolarità DE credito in capo
a . CP_1
Gli appellanti mettono in dubbio che il rapporto fosse compreso tra quelli ceduti, sostenendo: “In merito L'arco temporale compreso
13 nell'operazione, se ne sottolinea l'enormità, ben 58 anni (dal 1960 al
2018), conseguendone l'impossibilità di comprendere l'eventuale inclusione DE rapporto di causa. Quanto alle ulteriori informazioni, ossia classificazione “a sofferenza” e segnalazione presso la “Centrale dei
Rischi” degli asseriti crediti, si sottolinea che mai AN BP ha comunicato né alla né agli asseriti garanti, che il Parte_1
rapporto fosse stato, appunto, classificato “a sofferenza” e/o segnalato presso la “Centrale dei Rischi”. Pertanto, nemmeno sotto tale profilo, si può ricavare la prova DEl'inclusione DE rapporto di causa nell'operazione di cui alla predetta pubblicazione” (pag. 10 DEl'atto di citazione in appello).
La doglianza non merita condivisione, atteso che il passaggio in sofferenza DE rapporto si desume con certezza dai documenti prodotti in causa.
Con raccomandata ricevuta dalla cliente il 30 agosto 2016, la banca comunicava il recesso dal rapporto di conto corrente e apertura di credito, chiedendo l'immediato pagamento di Euro 162.579,85, che non fu compiuto.
Il conto corrente è stato estinto in data 8 settembre 2016, con trasferimento a sofferenza DE saldo passivo pari ad euro 164.873,24. Il trasferimento DE conto in sofferenza è espressamente indicato nell'ultimo estratto conto DE settembre 2016, che – a seguito di tale passaggio – si chiude difatti a zero (v. doc. 8 fasc. opposta).
Non ha poi alcuna rilevanza che la banca abbia ceduto rapporti sorti nel lungo arco temporale 1960-2018.
Quindi, il rapporto in esame era senz'altro incluso tra quelli ceduti.
Deve poi evidenziarsi che la cessione DE credito è negozio a forma libera, di cui può essere data prova con ogni mezzo.
14 Con dichiarazione DE 3 novembre 2021, AN BP s.p.a. ha attestato che il credito, sorto dal rapporto con la cliente Parte_1
è stato ceduto a il 28 dicembre 2018, con
[...] Controparte_1
l'operazione di cui è stata data notizia mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, DE 5 gennaio 2019 (doc. 17 fasc. opposta). Tale attestazione, che – a differenza di quanto sostengono gli appellanti – può essere liberamente apprezzata dal giudice, conferma l'avvenuta cessione DE credito.
3. Secondo gli appellanti, il c.t.u. avrebbe dovuto eliminare dal conto corrente l'addebito di Euro 2.900 DE 23 luglio 2018 “per prodotti derivati”.
Sul punto il Tribunale ha così motivato: “Quanto alla richiesta di parti attrici di espungere dal saldo l'addebito di euro 2.900,00 per prodotti derivati rilevato in banca in data 23.07.2008, il c.t.u. ha correttamente escluso ogni ricalcolo sulla premessa che i prodotti derivati sono contratti ben distinti e diversi dai contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente;
peraltro la deduzione è tardiva in quanto allegata soltanto con la seconda memoria istruttoria e non con la prima memoria, termine ultimo per la precisazione e modificazione DEle allegazioni poste a fondamento DEl'opposizione. Per tale ragione
l'addebito di tale importo non può essere contestato né essere depurato dal saldo di c/c.”.
Non vi sarebbe stata, per gli appellanti, alcuna tardività, poiché “la contestazione DEla debenza di tale voce di costo, avendo natura di osservazione tecnica, è stata resa possibile con la produzione in giudizio DEla perizia contabile DE dott. [consulente degli opponenti] in Per_2
cui è stata evidenziata la mancata giustificazione DEl'addebito DE predetto importo” (pag. 11 DEl'atto di citazione in appello).
Il motivo d'impugnazione non è accoglibile.
15 Gli opponenti non hanno tempestivamente dedotto in giudizio il contratto avente ad oggetto il derivato (contratto non prodotto in causa e di cui vorrebbero che fosse ordinata l'esibizione alla controparte o alla banca).
Poiché il derivato era regolato in conto corrente, ma era un distinto negozio giuridico, era onere degli attori allegare con l'atto introduttivo DE giudizio o con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. che l'addebito di Euro 2.900 era illegittimo, poiché scaturito da un rapporto contrattuale invalido. La successiva difesa, secondo cui l'addebito andrebbe scomputato nel conto, non rappresenta “un'osservazione tecnica”, ovvero una critica ai criteri di calcolo DE c.t.u., ma introduce in causa un nuovo tema d'indagine, ossia l'invalidità di detto rapporto, che – come osservato dal Tribunale – non va confuso con il rapporto di conto corrente.
Rimane poi inespressa la ragione per cui l'addebito di Euro 2.900 dovrebbe “essere ricompreso nella determinazione DE TA ai fini DEla verifica DE superamento DEla soglia di usura”. Le deduzioni degli appellanti sono carenti, in quanto non indicano quale sarebbe il nesso tra il contratto derivato e il contratto di apertura di credito.
4. Con il quarto motivo d'impugnazione, gli appellanti lamentano che il c.t.u. non abbia scomputato dal conto la somma di Euro 450, addebitata a tiolo di commissione di istruttoria veloce.
L'appellata afferma che la c.i.v. fu comunicata ai sensi DEl'art. 118 t.u.b., come ha affermato il Tribunale.
Il motivo d'impugnazione merita condivisione.
Il c.t.u. aveva rilevato che la c.i.v. non era stata pattuita e, invero, non ha individuato una comunicazione scritta che soddisfacesse i requisiti previsti dL'art. 118 t.u.b. (v. pag. 25 DEla relazione peritale).
L'appellata non ha saputo indicare quando la banca avrebbe comunicato di modificare unilateralmente le condizioni economiche DEl'apertura di credito, concedendo alla cliente il diritto di recesso.
16 In ogni caso, affinché fosse legittima la commissione in esame, era necessaria una specifica pattuizione tra banca e cliente.
Infatti, considerato che il giudice ha dichiarato la nullità per indeterminatezza DEla clausola sulla commissione di massimo scoperto, la nuova commissione, che sostituiva le c.m.s. non validamente pattuite, non consisteva in una mera modifica di condizioni economiche previgenti, ma introduceva un nuovo costo.
La modifica unilaterale DEle condizioni contrattuali è possibile solo a fronte di condizioni già pattuite per iscritti, di cui si variano la misura DEl'esborso economico a carico DE cliente (la percentuale dei tassi,
l'entità di costi o commissioni, ecc.).
5. Con il quinto motivo d'impugnazione, gli appellanti affermano che l'anatocismo fosse illegittimo.
Il motivo è infondato, poiché la pattuizione di periodica capitalizzazione degli interessi attivi e passivi era stata pattuita a condizioni di reciprocità con la clausola n. 9 DE contratto di conto corrente DE 22 luglio 2008, specificamente approvata dalla correntista (v. doc. 9 fasc. di primo grado DEl'opposta; v. anche pag. 27 DEla relazione peritale, che dà per l'appunto conto sia DEla clausola contrattuale, sia DEla specifica approvazione per iscritto).
Rimane poi generica l'affermazione, compiuta con il medesimo motivo d'impugnazione, ma non attinente alla validità DEla clausola anatocistica, di rilevanza DEl'anatocismo nella verifica DEl'usurarietà DE rapporto, in relazione alla quale gli appellanti richiedono nuove indagini, senza però compiere la minima prospettazione di errori commessi dal c.t.u. nell'impiego DEla formula di calcolo predisposta dalla BA d'LI (v. pag. 30 DEla relazione peritale) e DE risultato che darebbe l'integrazione DEl'indagine (prospettazione tanto più necessaria se si considera che il
17 t.a.e.g. determinato dal perito si è mantenuto sensibilmente al di sotto DEla soglia di usura: v. allegato 10 alla relazione peritale).
6. Con il sesto motivo d'impugnazione, gli appellanti sostengono che il c.t.u., nel verificare l'usurarietà DE rapporto di apertura di credito, avrebbe dovuto prendere a riferimento il tasso soglia non previsto per tale tipologia di contratto, ma quello indicato per i mutui a tasso variabile.
Gli appellanti pur affermando che “Mai parte attrice ha qualificato i l contratto di apertura di credito di causa quale contratto di mutuo a tasso variabile” (così a pag. 15 DEl'atto di citazione in appello), aggiungono che debba considerarsi il tasso soglia previsto per i mutui e non per le aperture di credito in quanto l'operazione “prevedeva sin dalla nascita un rientro periodico DE capitale dopo un periodo di preammortamento, con previsione di restituzione periodica alla banca DEl'importo inizialmente messo a disposizione dL'istituto”.
Il motivo d'impugnazione è manifestamente infondato, poiché il tasso soglia di riferimento dev'essere coerente con il tipo contrattuale scelto dalle parti e, nella specie, gli stessi appellanti non qualificano il rapporto di credito come mutuo.
Invero, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria concluso per atto pubblico DE 23 luglio 2008 era senz'altro un'apertura di credito, in quanto la banca si obbligava a tenere a disposizione DEla cliente l'importo di Euro 150.000 da utilizzare in conto corrente, che sarebbe stato diminuito, a decorrere dal 23 luglio 2010, in
Euro 50.000 annui (il 22 settembre 2010 fu sottoscritto un atto integrativo, pure esso redatto nella forma di atto pubblico, che prolungava l'apertura di credito di Euro 150.000 fino al 31 dicembre 2020, prevedendo dal marzo 2011 trimestrali riduzioni DEl'affidato).
Non erano pattuite rate di rimborso e non era impedita la ricostituzione DEla provvista e il nuovo utilizzo DE credito nei limiti DEl'affidamento.
18 DL'esame degli estratti conto si evince che la banca non accreditò
l'importo di Euro 150.000, ma la correntista compì vari utilizzi, maturando già al termine DE primo trimestre uno scoperto di conto pari L'affidamento concesso. Non furono addebitate rate di rimborso, ma solo gli interessi maturati. Lo scoperto si mantenne costante nei trimestri successivi per tutta la durata DE rapporto (ed anzi si accrebbe leggermente nell'ultimo periodo: il saldo finale fu negativo per Euro 162.554,99).
7. Con il settimo motivo d'impugnazione gli appellanti sostengono che il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità DE contratto di apertura di credito poiché non conteneva indicazione DEl'Isc.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato: “Invero - al di fuori dei contratti di credito al consumo di cui L'art. 122 T.U.B – le nullità previste dL'art. 117, commi 4 e 7 T.U.B. non possono essere estese Par analogicamente L'ipotesi di erronea indicazione DEl' , che assolve ad una funzione di trasparenza, e non costituisce un tasso d'interesse, non incidendo quindi sulla validità DE contratto ai sensi DEl'art. 117 T.U.B
(“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico DE costo complessivo DEl'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 DE 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità DE finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione DE suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e DEle singole voci di costo elencati in contratto. (così Cass n. 39169 DE 09/12/2021, Rv. 663425 - 01)”.
19 Gli appellanti non si confrontano con tale motivazione, limitandosi ad affermare che la conclusione DE Tribunale non sarebbe conforme L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che individuano in una pronuncia DE Tribunale di Siena risalente al 2019.
Occorre invece ribadire che, con eccezione dei contratti di credito al Par consumo, l'omessa indicazione DEl' non determina la nullità DE contratto di credito, quando le condizioni economiche DE contratto sono determinate. Essendo l'Isc un mero indicatore sintetico DE costo complessivo, e non un tasso o una condizione, deve escludersi l'applicabilità DEl'art. 117, 6° co., t.u.b. L'asserita violazione DE principio di trasparenza potrebbe al più legittimare una pretesa risarcitoria, nella specie non esercitata, sempre che fosse allegato e provato dalla cliente il pregiudizio patrimoniale sofferto.
Tale è l'orientamento consolidato DEla Suprema Corte: v., tra le ultime,
Cass. civ., 14 febbraio 2023, n. 4597: “in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico DE costo complessivo DEl'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 DE d.lgs. n. 385 DE 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta DEla banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
8. L'ottavo motivo d'impugnazione è in parte inammissibile e in parte meramente riepilogativo dei motivi precedenti.
Con esso gli appellanti chiedono la rideterminazione DE saldo di chiusura DE conto corrente, previo scomputo di addebiti (quali quelli per c.m.s.)
20 che già sono stati eliminati dal c.t.u., con la relazione recepita dal
Tribunale e degli addebiti oggetto dei precedenti motivi d'impugnazione.
Con riferimento a questi ultimi nulla viene aggiunto rispetto alle argomentazioni già esposte.
9. Deve escludersi che il negozio di fideiussione, concluso da Pt_1
e il 23 luglio 2008, sia interamente nullo.
[...] Parte_2
Il Tribunale ha precisato che “Non avendo gli attori né specificamente allegato la persistenza di un'intesa anticoncorrenziale per il periodo successivo al 2005 né articolato mezzi di priva in tale senso, chiedendo L'uopo l'esibizione dei moDEli di fideiussione DEl'anno 2008 in uso presso il ceto bancario, la relativa eccezione deve essere quindi rigettata”.
Gli appellanti affermano che non spetti a loro provare la sussistenza DEl'intesa anticoncorrenziale.
L'affermazione non è condivisibile, in quanto è onere di chi eccepisce la nullità di un negozio giuridico fornire la prova dei fatti costitutivi DEla sua eccezione (art. 2697, 2° co., c.c.), non potendosi dire che, dopo il provvedimento DEla BA d'LI DE 2005, AN LA abbia continuato ad utilizzare lo schema Abi DE 2003.
In ogni caso, l'eventuale violazione anticoncorrenziale, quand'anche fosse dimostrata, non determinerebbe la nullità DEl'intero negozio di fideiussione, ma solo DEle specifiche clausole riproduttive DE contenuto DEle norme bancarie uniformi predisposte da Abi in violazione DEle norme antitrust.
Come statuito dalle Sezioni Unite (sent. 30 dicembre 2021, n. 41994): “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dL'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) DEla l. n. 287 DE 1990 e 101 DE TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 DEla legge citata e
21 DEl'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle DElo schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, DEla libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà DEle parti”.
Nella specie deve escludere (tanto più in assenza di una qualunque deduzione sul punto) che, se le parti avessero conosciuto la nullità DEle clausole riproduttive DE moDElo predisposto da Abi, le fideiussioni non sarebbero state richieste o prestate. Dunque, l'asserita nullità rimane circoscritta a singole clausole negoziali.
Gli appellanti affermano che “ha agito valendosi DEla deroga, CP_1
prevista dL'art. 6 DEla fideiussione, DE termine semestrale previsto dL'art. 1957 cod. civ. in punto di escussione DEla garanzia” (pag. 20 DEl'atto di citazione in appello).
Sennonché, fosse anche nulla la clausola suddetta, derogatoria DE 1° co. DEl'art. 1957 c.c., gli opponenti non ebbero ad eccepire l'estinzione DEla garanzia ai sensi DEl'art. 1957 c.c. (ma sempre e solo la nullità DEla fideiussione per violazione, da parte DEla banca, DEla normativa antitrust).
Trattandosi di eccezione in senso stretto, il difetto DEl'eccezione suddetta comporta che, anche a fronte di una parziale nullità DEla fideiussione, permarrebbero le obbligazioni dei fideiussori nei confronti DEla banca.
10. si lamenta DE fatto che il Tribunale abbia dichiarato Parte_2
inammissibile il suo disconoscimento DEla sottoscrizione DEla fideiussione.
Il Tribunale ha così motivato: “Non ha peraltro alcun rilevo il disconoscimento DEl'opponente avv. sia perché DE tutto Parte_2
generico in quanto privo degli elementi minimi per la sua ammissibilità, non essendo stati indicati i caratteri differenziali DEla propria sottoscrizione rispetto a quella contestata sia, perché, in ogni caso essa
22 appare incompatibile con le allegazioni e il contegno tenuto in via stragiudiziale DEl'attrice, la quale ha posto in essere reiterate trattative, poi non andate a buon fine, con la cedente per la definizione DEla posizione, sull'implicito presupposto DEla titolarità DE rapporto di garanzia”.
La decisione DE Tribunale non è condivisibile, poiché in atto di citazione in opposizione aveva dichiarato: “Inoltre, la sottoscritta Parte_2
avv. disconosce la paternità DEla sottoscrizione in essa Parte_2
presente, e attribuita alla stessa dalla ai sensi e per Controparte_1
gli effetti DEl'art. 214 cod. proc. civ.”.
Il disconoscimento, non richiedendo formule sacramentali, era sufficientemente preciso, facendo specifico riferimento al documento contenente l'impegno fideiussorio. Esso non necessitava di ulteriori precisazioni.
Inoltre, non risulta che abbia svolto trattative con la banca o Parte_2
con in nome e per conto proprio, il che peraltro non CP_1
escluderebbe la facoltà di disconoscere la sottoscrizione DE negozio fideiussorio.
Nel momento in cui ha dichiarato che la firma non le Parte_2
apparteneva, ella non era onerata di evidenziare divergenze tra la sottoscrizione apparente contenuta nella copia e quella presente nell'originale, che peraltro non è stata prodotta in causa dL'opposta.
Si rileva poi che l'appellata non ha riproposto nel giudizio di appello l'istanza di verificazione, che pure aveva formulato con l'originaria comparsa di costituzione e risposta (ma non anche nelle note scritte depositate il 4 ottobre 2023, contenenti le conclusioni rassegnate davanti al Tribunale).
Ne consegue che il documento contenente la fideiussione non può essere utilizzato nei confronti di , ferma la sua efficacia probatoria Parte_2
23 nei confronti di che non ha disconosciuto la propria Parte_1
firma.
11. Con l'undicesimo motivo d'impugnazione, gli appellanti lamentano che il Tribunale nulla abbia statuito “in punto manipolazione DE tasso
OR da parte DE AN BP durante la vigenza DE rapporto contrattuale” e richiamano la decisione DE 4 dicembre 2013 DEla
Commissione Europea.
La doglianza è stata formulata per la prima volta con l'atto di citazione in appello e rimane sfornita di prova, ma ancora prima di un minimo di allegazione DEla condotta manipolativa che avrebbe posto in essere la banca.
La decisione assunta dalla Commissione il 4 dicembre 2013, che peraltro l'appellante ha omesso di produrre in causa, sanziona quattro banche europee per violazione DEl'art. 101 DE Trattato e DEl'art. 53 DEl'Accordo sullo spazio economico europeo, ossia per la restrizione o distorsione DEla concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati L'NI (Euro Over-Night Index Average), a sua volta dipendente dL'OR (Euro Interbank Offered Rate).
La decisione riguarda esclusivamente le quattro banche europee sanzionate, come espressamente indicato nello stesso provvedimento.
Inoltre, la Commissione non ha affatto sancito l'inutilizzabilità da parte degli operatori economici DEl'OR (tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro), ma ha censurato la condotta DEle quattro banche che avevano interferito non nella determinazione DE tasso OR (che non ha scadenza overnight), ma DE tasso di interesse overnight calcolato con l'aiuto DEla BA Centrale
Europea come media ponderata di tutte le operazioni di prestito non garantito overnight effettuate da certe banche nel mercato interbancario).
24 AN LA (ora AN BP) non è tra i soggetti sanzionati, non ha concorso a distorcere la concorrenza e, per quanto riguarda il presente giudizio, non risulta che abbia compiuto operazioni su derivati con tasso
NI.
12. L'ultimo motivo d'impugnazione concerne la pronuncia sulle spese, che gli appellanti chiedono che siano diversamente regolate a seguito DEl'accoglimento DEl'appello.
Tra l'appellante e le spese di entrambi i Parte_2 Controparte_1
gradi di giudizio devono essere compensate, atteso che l'appellata, quale cessionaria DE credito DEla banca e non anche DE rapporto contrattuale, non è responsabile DEl'ipotetica falsificazione DEla sottoscrizione di apposta sul negozio di fideiussione (mai denunciata prima Parte_2
DEla notificazione DE decreto ingiuntivo, sebbene fosse a Parte_2
conoscenza DE documento, in quanto difensore DE padre e DEla società, oltre che destinataria DEla richiesta di pagamento che la banca inviò nel
2018). Dopodiché, non avendo l'appellata riproposto l'istanza di verificazione, non è dato sapere se la firma fosse realmente allografa, dovendosi la Corte limitare a prendere atto DEl'inutilizzabilità DE documento nei confronti DEla disconoscente.
Tra e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento DEl'appello con esclusivo riferimento L'addebito di Euro
450, che si accerta essere non dovuto, non muta il giudizio di soccombenza degli appellanti e , Parte_1 Parte_1
che sono pertanto tenuti a rifondere L'appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in indicato al punto 14.
13. In conclusione, in parziale accoglimento DEl'appello e in parziale riforma DEl'impugnata sentenza, si ridetermina in Euro 130.228,17 il saldo di chiusura DE conto alla data DEl'8 settembre 2016, condannando e , in solido tra loro, e non anche Parte_1 Parte_1
25 , al pagamento di detto importo capitale a favore di Parte_2
maggiorato degli interessi al saggio moratorio Controparte_1
convenzionale dal 10 settembre 2016 al saldo.
14. Tra e le spese sono compensate per Parte_2 Controparte_1
le ragioni già esposte.
Tra e le spese Parte_1 Parte_1 Controparte_1
seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000, escluso il compenso per la fase istruttoria relativamente al giudizio di appello, in cui non si è tenuta, e DEla fase conclusione (non avendo l'appellata depositata la comparsa conclusionale e la memoria di replica).
Le spese di c.t.u., già liquidate dal Tribunale di Vicenza, rimangono interamente a carico di e . Parte_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 608/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da Parte_1 Pt_1
e (appellanti) nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
con sede in Roma rappresentata da Controparte_2
(appellato), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento DEl'appello e in parziale riforma DEl'impugnata sentenza, ridetermina in Euro 130.228,17 il saldo di chiusura DE conto corrente n. 3275, di cui è causa, alla data DEl'8 settembre 2016, condannando e Parte_1 Pt_1
personalmente, in solido tra loro, al pagamento a favore di
[...]
DEl'importo capitale suddetto, maggiorato degli Controparte_1
interessi al saggio moratorio convenzionale dal 10 settembre 2016 al saldo;
26 rigetta la domanda di condanna proposta da nei Controparte_1
confronti di;
Parte_2
2) compensa le spese processuali tra e Controparte_1 Pt_2
; condanna e , in
[...] Parte_1 Parte_1
solido tra loro, a rifondere L'appellata le spese processuali, che liquida, per il primo grado di giudizio, in Euro 14.103 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge, e che liquida, per il giudizio di appello, in Euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) pone le spese di c.t.u. nella misura già liquidata dal Tribunale di
Vicenza interamente a carico di e Parte_1 Pt_1
.
[...]
Venezia, 17 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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