Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il Tribunale, nella persona del Giudice d.ssa Roberta Bonaudi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2500/2023 promossa da:
DI SO LL (P. IV.A , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FILIPPONI FABRIZIO (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1 quest'ultimo sito in Saluzzo, piazza Cavour n. 6;
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVESE MARIA (C.F. P_ C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Savigliano, C.F._3 piazza Santarosa n. 8;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Parte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis rejectis;
previe declaratorie facti et juris del caso;
nel merito: previe le opportune declaratorie, revocarsi e/o annullarsi e/o comunque dichiararsi inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo qui opposto, emanato dal Giudice del Tribunale di
Cuneo in data 20-24/07/2023 e recante il n. 815/23 (R.G. 1676/23), per le ragioni tutte di cui in atti e/o comunque assolversi l'opponente da ogni domanda contro di lei proposta ovvero proponenda dal Sig.
in subordine, salvo gravame: rideterminarsi le somme dovute al giusto e/o provato. P_
Rigettarsi ogni avversaria eccezione e/o domanda.
Col favore delle spese ed onorari tutti di causa in favore del sottoscritto legale quale procuratore antistatario che le ha anticipate.
P_
Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto.
1. Con atto di citazione notificato il 3.10.2023, la società Parte_2
in persona del legale rappresentante , proponeva opposizione avverso il
[...] Parte_3
pagina 1 di 8
. Quest'ultimo aveva dedotto la titolarità di un credito, nei confronti dell'odierna opponente, in
[...] parte a titolo di pagamento indebito – per aver versato una somma (3.000 euro) per conto della società
e in forza di accordo di transazione suppostamente sottoscritto dalla stessa, denaro mai restituito - e in parte in forza di fornitura di mais in granella.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo di non aver mai sottoscritto l'accordo transattivo posto a fondamento del decreto ingiuntivo - e comunque rilevando l'infondatezza dell'azione di regresso avversaria - e, con riferimento alla partita di mais in granella, negando di averla ordinata e dunque ricevuta, in antitesi a quanto indicato dalla fattura prodotta in sede monitoria.
2. si costituiva evidenziando l'infondatezza dell'opposizione; sottolineava infatti che, per P_ quanto concerneva i 3.000 corrisposti in forza di transazione, quest'ultima era stata sottoscritta dal sig.
(legale rappresentante della società), e che il pagamento “è altresì intervenuto in Parte_3 esecuzione del rapporto bancario originariamente contratto dalla società opponente con la Pt_4
(fido bancario), rapporto bancario espressamente riconosciuto da controparte” (cfr. comparsa
[...] conclusionale di parte opposta, pag. 2). Per quanto afferente alla fornitura di mais in granella, il sig. CP
sosteneva l'effettiva consegna della merce pattuita e, pertanto, la sussistenza del credito azionato.
Infine, parte opposta evidenziava la complessiva fondatezza della propria pretesa e chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3. Alla prima udienza di comparizione del 7.3.2024, a fronte della richiesta, proposta da parte opponente, di fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione, parte opposta eccepiva la carenza di potere rappresentativo in capo al sig. , sottoscrittore della procura alle liti, e Parte_3 insisteva invece per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e per la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo;
sulle istanze delle parti il giudice si riservava.
Con ordinanza 6.4.2024, il giudice respingeva sia la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sia le istanze istruttorie, fissando per il prosieguo del giudizio l'udienza di rimessione della causa in decisione del 12.12.2024.
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e di replica nei termini previsti dalla legge, all'esito dell'udienza del 12.12.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
Difetto di rappresentanza in capo a . Parte_3
Solo in sede di prima udienza parte convenuta in opposizione ha eccepito il difetto di rappresentanza processuale della opponente perché il mandato alle liti risulta sottoscritto dal socio che Parte_3 non avrebbe la rappresentanza della società agricola, in capo al socio amministratore . Parte_5
La eccezione non risulta coltivata in sede di conclusioni definitive, ma solo nelle difese conclusionali.
Alla luce della visura acquisita e in difetto di produzione dell'atto costitutivo della società al momento della ricostituzione della pluralità di soci dopo il recesso di l'eccezione non risulta fondata P_ atteso che, se risulta in effetti socio amministratore, è socio coltivatore diretto Parte_5 P_
“rappresentante dell'Impresa” al pari di . Parte_5
pagina 2 di 8 L'eccezione non risulta fondata alla luce della sola visura camerale prodotta, tenuto conto che (art. 2266 c.c.) la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi;
che, in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che (art. 2257 c.c.) salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Domanda di pagamento di euro 9.575,28 per la fattura n. 4/2023.
1. Con il ricorso monitorio ha agito per il pagamento della somma di euro 9.575,28 portata P_ dalla fattura n. 4/2023 emessa il 16.02.2023 a fronte della fornitura di n. 279 quintali di “mais in granella”.
2. A fronte della difesa dell'opponente che nega di avere mai ordinato né ricevuto la merce di cui alla fattura (anche perché la società per il bestiame usa altra alimentazione e non avrebbe neppure disponibilità di silos per lo stoccaggio di simili quantità di mais), allega: P_
(i) che, nel 2022, accogliendo la proposta di acquisto proveniente da (doc. n. 8), già Parte_6 prima del raccolto, aveva venduto alla società attrice il mais (“mais in piedi”) che sarebbe stato raccolto nei due campi condotti in affitto da lui estesi circa sei giornate;
, nella sua qualità di Parte_6 rappresentante legale della società attrice, si impegnava altresì a fornirgli nel 2023 il letame necessario per la concimazione dei terreni da quest'ultimo coltivati a foraggio e cereali (doc. n. 9);
ii) che poiché oggetto della proposta d'acquisto era il “mais in piedi”, dell'attività di raccolta del mais, della trinciatura, del trasporto e della fasciatura si sarebbe occupata la società attrice incaricando dei contoterzisti a cui avrebbe pagato i relativi corrispettivi;
(iii) che, avendo la società provveduto alla trinciatura a proprie spese, egli non poteva Parte_2 emettere una fattura avente ad oggetto il mais trinciato e aveva quindi emesso una fattura avente ad oggetto il mais in granella che tuttavia aveva un prezzo al quintale ben superiore a quello pattuito di euro 8,00; pertanto, aveva proporzionalmente ridotto il peso effettivo del trinciato ricavato -che era di
1.201,80 quintali, come risulta dalla somma delle varie pesature (doc. n. 10)- facendo risultare in fattura solo 279 quintali di granella;
(iv) che, tenuto conto del prezzo pattuito e del peso effettivo del trinciato consegnato, il prezzo esatto in realtà avrebbe dovuto essere di euro 9.614,40 + Iva al 10% per un totale di euro 10.575,84 e non di euro 9.575,28 come fatturato, ma trattandosi di vendita tra familiari ed avendo l'esponente un importante credito IVA, egli si era determinato a vendere il mais a € 8,00 Iva compresa oltreché a praticare un piccolo sconto;
CP (v) che la consegna del mais trinciato in via Barge n. 32 era stata effettuata sia dallo stesso sig. che dal sig. (dipendente della ditta di Fossano) che si è occupato in loco Testimone_1 Parte_7 anche dell'imballaggio del mais trinciato in balle fasciate a mezzo dell'attrezzatura che già la sera del
29.07.2022 la ditta aveva trasportato presso la sede della società attrice, come risulta dalla Parte_7 foto inviata via Whatsapp la stessa sera dal legale rappresentante della società, sig. , al Parte_3 fratello per confermare che tutto quanto pattuito stava procedendo come da programma P_
(doc. n. 12e 12 A).
pagina 3 di 8 Orbene, anche a voler trascurare la banale constatazione che la fattura azionata non corrisponde in nulla né all'oggetto della fornitura, né alla sua quantità, né al suo prezzo, né al tempo della sua data di emissione rispetto alla esecuzione della prestazione, si osserva che non vi è prova di alcuna delle circostanze di fatto sottostanti il presunto credito:
-il doc. 8 che sarebbe la proposta di acquisto consiste in un foglietto manoscritto del quale si sconosce tutto: chi l'abbia sottoscritta, quando sia stata redatta, a chi fosse diretta;
non fa alcun riferimento al
“mais in piedi”:
-il doc. 9 è un “estratto da info imprese ditta ” di cui si ignora la finalità e la rilevanza P_ probaboria;
-il doc. 10 è costituito dalla foto di una serie di scontrini di peso del 30.07.2022 in parte illeggibili che, anche qui, nulla dicono circa la merce pesata, la sua provenienza, la sua destinazione;
-il doc. 12 è costituito dalla pagina internet che descrive cosa sia il Film per insilato - Power
[...]
- di fasciatura / in polietilene / anti UV Controparte_2
-il doc. 12/a è lo screenshot di un affermato messaggio whatsapp inviato da al fratello Parte_3 il 29.07.2022 per confermargli di avere ricevuto dal il film per l'imballaggio del mais P_ Parte_7 che sarebbe stato fornito il giorno successivo. In realtà la fotografia riproduce il retro di un camion
Ruetta e un trattore con una serie di confezioni che forse sono quelli del film per insilato, senza che tuttavia si capisca dove è stata scattata, di chi sono i mezzi, a quando risale.
I documenti, quindi, non forniscono alcuna prova neppure indiziaria della fornitura fatturata (mais in granella) né soccorrono i capitoli di prova orale dedotti che mirano a provare la fornitura di mais trinciato per quantità diverse da quelle di cui alla fattura e per un prezzo diverso.
Il credito è pertanto non è provato, risultando anzi dalle stesse allegazioni di parte opposta, che la fattura è stata emessa a posteriori (a febbraio 2023 rispetto a fornitura del luglio 2022) per prestazioni oggettivamente inesistenti (per qualità e quantità); non è stato neppure documentato che, a fronte della fornitura del luglio 2022, abbia atteso il pagamento prima di emettere la fattura, posto P_
pagina 4 di 8 che non vi è agli atti un sollecito di pagamento o una qualsiasi altra comunicazione relativa a quella fornitura.
Domanda di rimborso euro 3.000,00
1. In data 27.05.2022 bonificava alla la somma di euro 3.000 con la seguente P_ CP3 causale: pagamento per conto posizione S: ndg 876087832 Controparte_4
Alla data del 31.03.2022 (estratto conto trimestrale) la società risultava avere un saldo negativo di conto corrente di euro 7.043,09 (doc. 3 convenuto), saldo negativo che per effetto del pagamento di tale importo, alla data del 30.06.2022 risultava di soli 4.043,09.
Assume il creditore che, pur essendo receduto dalla società fin dal 2017, tale debito era sorto quando ancora egli faceva parte della compagine sociale;
che il versamento era stato da lui fatto perché la società aveva raggiunto un accordo transattivo con la in data 5.05.2022 secondo cui tale CP3 pagamento avrebbe estinto ogni posizione a debito verso la finanziaria quale cessionaria dei crediti di
; che tuttavia il versamento non aveva estinto l'indebitamento perché la transazione non Parte_4 era stata sottoscritta dai soci e . Parte_5 Parte_3
2. La società contesta la domanda assumendo: (i) che non era intervenuta alcuna transazione con la che prevedesse il pagamento a saldo e stralcio di euro 3.000,00; (ii) che in ogni caso CP3 P_ aveva pagato un debito della società di cui era stato socio illimitatamente responsabile sorto in periodo anteriore al suo recesso, sicché non era configurabile alcun regresso verso la società, ma al più verso gli altri soci (Cass.
5.11.1999 n. 12310), di cui egli era ben consapevole, laddove in sede di recesso aveva riconosciuto di dover rispondere delle obbligazioni sociali assunte prima di tale momento ex art. 2290
c.c. e di ritenersi pienamente soddisfatto con il riconoscimento della somma liquidatagli a fronte della sua uscita dalla società.
3. Replica il convenuto che avendo pagato un debito della società di cui aveva fatto parte, già esistente al momento del suo recesso, avrebbe senz'altro diritto di regresso come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7184/2022), tanto più che di quel debito la società aveva tenuto conto determinando l'ammontare della quota sociale da liquidare all'esponente al momento del recesso;
sicché in caso di mancato rimborso, ne avrebbe tratto un ingiusto arricchimento.
4. A poco rileva se detto pagamento abbia o meno estinto integralmente la posizione debitoria della società agricola verso la (laddove la presunta transazione non risulta sottoscritta dalla società, CP3 tanto che il creditore riduceva soltanto l'esposizione senza estinguerla).
Ciò che rileva è che il socio receduto ha effettuato il pagamento di un debito sociale sorto prima del suo recesso.
Come argomentato dal convenuto in opposizione, con la sentenza citata
(Sez. 3 Sentenza n. 7184 del 04/03/2022) la Cassazione ha abbandonato l'orientamento espresso dalla precedente pronuncia n. 12310/1999, così massimata: «la posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege, poiché mentre quest'ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l'intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore (artt. 1949 e 1950 c.c.), il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio
pagina 5 di 8 patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall'esercizio dell'attività comune (al cui svolgimento, data l'assenza di una organizzazione corporativa, partecipa direttamente: artt. 2257 e 2258 c.c.), ed è anzi tenuto, ove i fondi sociali risultino insufficienti, a provvedere anche mediante contribuzioni aggiuntive a quelle effettuate all'atto dei conferimenti (art.
2280 c.c.), onde l'impossibilità di ammettere (ex art. 1954 c.c.) un'azione di regresso contro la società del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l'inapplicabilità degli artt.
1953,1955 e 1957 c.c. che hanno la loro giustificazione nell'esigenza di salvaguardare la possibilità del regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscano centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci, posto che siffatta soggettività ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad esse imputati destinati a tradursi in situazioni individuali in capo ai singoli membri».
Tale impostazione (seguita da Cass. n. 23669/2006) veniva ritenuta non condivisile e ciò tanto nel caso in cui sia stata prestata una garanzia dal socio, tanto nel caso in cui tale garanzia non vi sia.
In primo luogo, la situazione del socio illimitatamente responsabile è indicata dalla legge stessa come situazione diversa da quella della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, e già tale rilievo in punto di principi generali rende priva di pregio l'affermazione che, quando il socio paga in proprio, ovvero risponde in proprio per un'obbligazione sociale, sia con la sua garanzia patrimoniale generica, sia con un'eventuale garanzia patrimoniale specifica, come la fideiussione o il pegno, pagherebbe un debito "proprio" e "solo proprio", come ritenuto dalla ricordata giurisprudenza superata. In realtà, essendo il profilo soggettivo inerente all'attribuzione della posizione di debitore verso il creditore, profilo che necessariamente distingue sul piano normativo la sua obbligazione da quella della società, egli paga sul piano oggettivo un debito riferibile sia a sé medesimo, sia alla società, sia ancora agli altri soci illimitatamente responsabili. Il debito è lo stesso ma, a prescindere dalla nota questione della configurabilità delle società di persone, comunque, come soggetti di diritto sub specie di centri di imputazione di interessi distinti da soci, è indubbio che quando esso viene estinto si determina il venir meno della posizione di debitore verso il creditore sociale sia del socio che paga, sia della società, sia degli altri soci illimitatamente responsabili.
Osserva la Cassazione del 2022 che questa attitudine del pagamento ad estinguere situazioni giuridiche verso il creditore che sul piano soggettivo sono distinte, per il fatto stesso di essere distintamente contemplate dall'ordinamento (e lo sono indipendentemente dal fatto che la società di persone sia un
"soggetto" non dotato di personalità giuridica, ma apprezzabile solo come un centro di interessi), è sufficiente a giustificare la configurabilità dell'azione di regresso in astratto secondo la disciplina generale delle obbligazioni solidali, cui, nonostante il beneficium excussionis (che, peraltro, può essere superato nell'ipotesi di concessione di garanzia patrimoniale specifica da parte del socio, appunto un pegno o una fideiussione o un'ipoteca), è comunque riconducibile l'obbligazione del socio illimitatamente responsabile.
Ricorda la Corte che la stessa disciplina di cui all'art. 1299, primo comma, cod. civ. attribuisce, in via fisiologica, al debitore solidale che ha pagato l'intero debito il diritto di regresso verso gli altri condebitori, con la sola limitazione che il debitore che agisce in regresso può ripetere da ciascuno degli altri la parte cui è tenuto ciascuno di essi. Nel caso della società di persone, se si guarda alla solidarietà
pagina 6 di 8 fra socio e società (tanto ove operi il beneficium excussionis, quanto se vi sia garanzia reale), il fatto stesso che il debito pagato sia in via diretta della società implica, poi, a norma dell'art. 1298 c.c., che esso sia solo ad essa riferibile. Il regresso non potrà che riguardare in linea teorica l'intero importo pagato, ma, evidentemente, concretandosi la pretesa di pagamento in una passività, il socio che ha pagato non potrà pretendere la quota della passività che, secondo la disciplina dell'art. 2263 c.c. è proporzionale al valore del suo conferimento. È su questo piano che la considerazione da parte dell'ordinamento della posizione di obbligato solidale del socio e la sua correlazione causale alla posizione assunta nella compagine sociale e, dunque, rispetto alla società, viene in rilievo. Ma la rilevanza giuoca con riguardo alla prospettiva funzionale di soddisfazione del regresso e non riguardo alla sua ammissibilità. Se il patrimonio sociale è inesistente quella prospettiva sarà priva di effetti concreti e resterà la prospettiva di domandare agli altri soci quanto da essi dovuto sempre secondo il criterio indicato dall'art. 2263 c.c.
Dunque, il regresso del socio che ha estinto l'obbligazione - come s'è già adombrato - è ammissibile, naturalmente, ai sensi dell'art. 1298 e 1299 c.c. pro quota verso gli altri soci illimitatamente responsabili oppure secondo quanto stabilito in eventuali patti parasociali fra tutti o alcuni di essi. Lo stesso discorso vale per quanto attiene all'ipotesi in cui il socio – come nel caso de quo - sia uscito dalla società e, tuttavia, ai sensi dell'art. 2290 c.c. sia rimasto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali pregresse allo scioglimento del vincolo nei suoi riguardi ed eventualmente, se abbia prestato garanzia personale o reale, anche quale garante. Anche in tal caso egli, pagando il creditore, direttamente (dopo l'escussione della società) o a seguito dell'escussione della garanzia prestata, paga oggettivamente un debito che soggettivamente è riferibile sia a lui che alla società e agli altri soci illimitatamente responsabili. Il regresso verso la società è ammissibile nei medesimi termini di cui sopra, cioè salvo per la quota che sarebbe stata di sua pertinenza se fosse rimasto socio, a meno che in sede di uscita dalla società la sua perdurante responsabilità non sia stata diversamente regolata.
Il debito che ha pagato alla era sorto anteriormente al suo recesso del 28.12.2016 P_ CP3
(scrittura privata autenticata registrata il 9.01.2017) allorquando la società agricola era composta da due soci ( e ); in detta scrittura di recesso la sua quota era stata liquidata in P_ Parte_3 euro 246.605,71 (rispetto alla quale il debito saldato di euro 3.000 non si ritiene avesse avuto rilevanza determinante) ed egli aveva confermato di essere consapevole della sua perdurante responsabilità ex art. 2290 c.c.
Ne consegue che la metà di quel debito sociale che egli ha pagato sarebbe stato di sua pertinenza se fosse rimasto socio, sicché la società è tenuta a corrispondergli l'altra metà pari a euro 1.500 oltre interessi nella misura legale dal pagamento (27.05.2022) al saldo.
Spese di lite
Tenuto conto della soccombenza reciproca (di quanto alla domanda di pagamento della P_ fornitura di mais e della opponente quanto alla domanda di regresso per il pagamento del debito sociale) e considerato che sul pagamento del debito sociale la giurisprudenza di legittimità non era consolidata all'epoca della proposizione della domanda, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2500/23 R.G.T. promossa da
[...] nei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 P_ deduzione reiette, così decide:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 815/2023 emesso dal Tribunale di Cuneo nel giudizio n.
1676/23 R.G.;
2) DICHIARA tenuta e CONDANNA la al pagamento, in Pt_2 Parte_2 Parte_2 favore di della somma di euro 1.500 oltre interessi legali dal 27.05.2022 al saldo P_ effettivo;
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Cuneo, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Roberta Bonaudi
pagina 8 di 8