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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 1013/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 10.7.2024 e vertente
TRA
Parte_1
in persona dei legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ope legis dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI (c.f. , presso cui sono anche C.F._1
domiciliati, in OL, alla via Diaz n. 11;
APPELLANTI
E
(già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Curatore Fallimentare, dott.ssa rappresentato e difeso, P.IVA_1 CP_3
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. SALVATORE TERRIBILE (c.f. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla via Giovanni Nicotera n. 29;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
1 NONCHE'
(c.f. e P.IVA ), in proprio e quale incorporante la in CP_4 P.IVA_2 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dall'avv. ENNIO
MAGRÌ (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._3
OL, alla Via Carducci n. 19;
APPELLATA
E
(c.f. e P.IVA ), in persona del Controparte_6 P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notaio Controparte_7 [...]
(rep. n. 336 racc. n. 267 del 22.11.2017), dall'avv. GIUSEPPE CRISTIANO, (c.f. Per_1
) ed elettivamente domiciliato in OL, alla Piazza Matteotti n. 1; C.F._4
APPELLATA
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 P.IVA_4
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PASQUALE PARISI (c.f. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Giugliano in AM (NA), al C.so
Campano n. 139;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.7.2012, la società Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di OL la Controparte_9
e la società per sentirle condannare, in solido tra
[...] CP_4 loro, al pagamento della somma di € 79.002,00, oltre interessi moratori, per le attività di noleggio di CP_ vario genere svolte dall'attrice in favore della , nel settore dello smaltimento dei rifiuti in nel periodo dal 1.2.2008 al 10.6.2008 e la sola CP_5 Parte_2 al pagamento dell'ulteriore somma di € 32.364,00, per le medesime prestazioni rese nel periodo dal
10.6.2008 al 30.8.2008, ovvero, in via subordinata, affinché fossero condannate al pagamento delle predette somme ai sensi dell'art. 2041 c.c. A fondamento della domanda depositava le convenzioni
2 per il noleggio sottoscritte il 14.3.2006 e il 13.6.2007 con la (poi acquisita Controparte_10
da , le convenzioni sottoscritte con il Commissario ad acta a seguito del subentro con CP_4
D.L. 90/2008, l'atto ricognitivo di relativo alle attività prestate dalla per il CP_4 CP_2
periodo dal 1.2.2008 al 10.6.2008 ed infine, la domanda di insinuazione al passivo presentata dalla società attrice alla Unità Tecnico Amministrativa e da quest'ultima rigettata.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, CP_4
invocando le previsioni di cui al D.L. 245/2005 a seguito del quale le concessioni erano state risolte ex lege e l'attività di gestione della raccolta e smaltimento rifiuti era di fatto proseguita (sulla base dell'art. 1 comma 7 della medesima legge) solo al fine di garantire la continuità del servizio in attesa dei nuovi affidamenti.
La (d'ora innanzi Controparte_11 solo ”) eccepiva, a sua volta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, Parte_1 sostenendo che la pretesa fatta valere rientrava nell'ambito della gestione dei rifiuti, la propria carenza di legittimazione passiva, per essere legittimata la Unità Tecnica Amministrativa della
Presidenza del Consiglio, dotata di propria personalità giuridica ed autonomia amministrativa e patrimoniale perfetta e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della pretesa fatta valere.
Integrato il contraddittorio nei confronti della Unità Tecnica Amministrativa (d'ora innanzi Contr solo ”), della e della si costituivano anche le chiamate in Controparte_13 CP_8
causa, eccependo, ciascuna a propria volta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la propria carenza di legittimazione passiva, in virtù delle norme richiamate nelle rispettive comparse.
Con sentenza n. 331/2019, pubblicata in data 10.1.2019, il Tribunale di OL, dichiarata la propria giurisdizione a decidere della controversia, in quanto vertente sul mero accertamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto (“aspetti meramente patrimoniali della gestione (cfr.
SS.UU. 21/09/2018 n. 22428)”, pag. 12 della sentenza) e ritenuta inapplicabile la disposizione di CP_ cui all'art. 295 c.p.c. rispetto al giudizio promosso da dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di sospensione applicabile solo in presenza di due giudizi proposti dinanzi a diversi giudici di un medesimo ordine giudiziario, evidenziava che, a seguito di regolare gara di appalto, la gestione dello smaltimento rifiuti in era stato affidato in via esclusiva alla CP_5 CP_4
(precedentemente ; procedeva, quindi, alla ricostruzione del quadro giuridico Controparte_14 interessante la vicenda, citando, in particolare, le seguenti disposizioni: a) l'art. 1, comma 7, D.L.
245/2005, conv. in l. 21/2006, con cui era stata disposta la risoluzione ex lege dei contratti di affidamento precedentemente stipulati e la prorogatio dello svolgimento del servizio, per garantire la continuità della raccolta, “sino al subentro di un nuovo affidatario”, con ulteriore previsione di copertura degli oneri connessi a carico della Protezione Civile;
b) l'art. 1, commi 3 e 4, OCM n.
3 3479/2005, con cui erano state disposte le modalità di pagamento delle prestazioni rese in regime di prorogatio, previa delega delle funzioni attribuite alla Protezione Civile, ai sensi dell'art. 1, comma
1, D.L. 263/2006, a commissari ad acta specificamente individuati, con istituzione, altresì, di un'apposita contabilità speciale;
c) l'art. 1, commi 2 e ss., D.L. 90/2008, in base al quale le funzioni legate alla gestione dell'emergenza rifiuti in precedentemente attribuite ai commissari ad CP_5
acta delegati, sono state assegnate fino al 31.12.2009 ad un Sottosegretario di Stato presso la CM
(individuabile anche nel Capo Dipartimento della Protezione Civile) e da questi delegate, con compiti di amministrazione attiva, a uno o più Capi Missione dotati di specifiche strutture di supporto e abilitati ad utilizzare per le attività loro assegnate i fondi già precedentemente istituiti presso la Civile, confluiti in una contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato;
Parte_1
d) l'O.P.C.M. n. 3756/2009, con cui sono state soppresse tutte le missioni create dal Sottosegretario,
a loro volta sostituite, con D.L. 195/2009, da un'Unità Stralcio, a cui sono state affidate in dotazione le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione dei Capi Missione e alla quale i soggetti creditori delle precedenti Strutture Commissariali dovevano presentare le loro istanze di pagamento, per essere soddisfatte, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo un piano di estinzione delle passività (cfr. avviso pubblico per la formazione della massa passiva indetto con decreto n. 903/2010); e) l'O.P.C.M. n. 3920/2011, che ha ulteriormente disposto la sostituzione dell'Unità Stralcio con l'Unità Tecnica Amministrativa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento dei medesimi compiti legati alla gestione dell'emergenza rifiuti in tra cui, ex art. 15, comma 2, lett. b), la gestione dell'avviso pubblico per la formazione CP_5
della massa passiva. Sulla base di detta ricostruzione giuridica, il Tribunale ha riconosciuto, da un lato, la mancanza di autonomia gestionale e contabile dei commissari ad acta nominati con
O.P.C.M. n. 3479/2005, inerendo la loro attività, quanto meno sotto il profilo delle risorse economiche utilizzate, al Dipartimento della Protezione Civile presso cui era stata istituita la contabilità speciale a tale settore deputata;
e, dall'altro lato, il pieno coinvolgimento gestionale, amministrativo e patrimoniale della Protezione Civile, dell'U.T.A., nonché dei Commissari da esse nominati, aventi la mera qualifica di delegati, rispetto ai quali “l'organo delegante mantiene il potere di impartire direttive sulle modalità di esercizio del potere stesso, nonché il potere di revocare i poteri stessi…” (cfr. sentenza pag. 22). Riconosceva, poi, la carenza di legittimazione passiva della e quindi della , in base alla previsione di cui Controparte_13 Controparte_6 all'art. 6 bis l. 123/2009, a norma della quale il coordinamento della gestione dei rifiuti sino al
31.12.2009 era attribuito al Sottosegretario di Stato, con esplicita dichiarazione dell'estraneità delle
Province e della Regione AM (a cui la titolarità degli impianti veniva trasferita) alle situazioni creditorie e debitorie sorte anteriormente al 17.6.2008; ed infine, dichiarava anche la carenza di
4 legittimazione passiva della attesa la sua costituzione in data successiva CP_8
(30.12.2009) all'esecuzione delle prestazioni per le quali è chiesto il pagamento. Con particolare riferimento, poi, alle prestazioni rese nel successivo periodo di giugno, luglio e agosto 2008, il
Tribunale dava atto che esse trovavano la propria fonte giuridica nell'ordinanza del Commissario ad acta della dell'1.2.2008, che ne aveva ordinato lo svolgimento in regime di Controparte_13
prorogatio sino al nuovo affidamento, atteso che esse non potevano essere ricondotte né alla rendicontazione effettuata da per il periodo precedente (valevole sino al 10.6.2008), né ai CP_4
successivi contratti (allegati alla produzione di parte attrice e riportati a pag. 25 della sentenza impugnata) con cui i Commissari ad acta di NO e di OL avevano convenuto con la
[...]
il noleggio presso gli impianti di appartenenza per i periodi dal 1.9.2008 al 31.12.2008 e CP_2
dal 2.1.2009 al 31.12.2009. Ritenendo, quindi, per le ragioni anzidette che tali attività fossero riconducibili alla responsabilità patrimoniale dei Commissari e quindi della Protezione Civile e di
Contr
(tenute, pertanto, al relativo pagamento), all'esito della CTU espletata sulla base delle fatture depositate dall'attrice e dell'ulteriore documentazione contabile sottostante, individuava l'attività di noleggio per cui vi era la prova dell'effettivo svolgimento, quantificandola in € 32.364,00, per il noleggio inerente ai mesi di luglio e agosto 2008 presso l'impianto CDR di Battipaglia ed escludendo, invece, le attività di noleggio del prefabbricato presso lo STIR di Giugliano e la fornitura di acqua presso l'impianto di Tufino, per le quali riteneva non esservi agli atti nessuna documentazione oltre alle fatture emesse dalla stessa società attrice. Condannava, quindi, la
Controparte_15 Parte_1
in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 111.366,00, oltre
[...]
CP_ interessi moratori e spese di lite, dichiarando, infine, il difetto di legittimazione passiva della , della e della (in qualità di successore universale della CP_8 Controparte_6 CP_13
.
[...]
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 5.2.2019, hanno proposto tempestivo appello la Parte_3
lamentando, con il primo motivo, l'errore del giudice nell'aver escluso la
[...]
legittimazione passiva della , della e della , riconoscendo la sola CP_4 CP_8 Controparte_6
legittimazione passiva delle Amministrazioni appellanti, sulla base di un'erronea interpretazione delle norme, che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, impedivano il riconoscimento di una responsabilità diretta delle appellanti verso i terzi fornitori delle ditte ex aggiudicatarie.
Invocavano, altresì, l'impossibilità di riconoscere alla i compensi richiesti, mancando CP_2
un contratto scritto a supporto delle prestazioni rese. Con il secondo motivo, hanno censurato l'erronea qualificazione del rapporto di delegazione amministrativa interorganica tra la Protezione
5 Contr Civile e l' , da un lato, e i loro delegati, dall'altro, sostenendo che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, i secondi non fossero meri organi esecutivi dei primi, ma soggetti dotati di propria autonomia nell'ambito delle attività loro demandate ex lege.
Costituendosi in giudizio con comparsa tempestivamente depositata in data 5.7.2019, la
[...]
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, CP_2 nel merito, la sua infondatezza, invocando la correttezza sia dell'interpretazione data dal giudice di primo grado alle norme succedutesi nel tempo e alle rispettive attribuzioni di responsabilità, sia dell'accertamento compiuto in ordine alla sussistenza dei contratti scritti (cfr. pag. 4 sentenza impugnata e 16 e 21 della memoria difensiva che richiama in particolare “il contratto del 14 marzo
2006 n. 6600000056/FCO, relativa al noleggio mezzi per la gestione degli impianti CDR della
Regione AM – Battipaglia (SA), la cui validità è stata, poi, più volte prorogata (in data 7 agosto 2006, 27 aprile 2007, 26 agosto 2007, 31 gennaio 2008) in ossequio agli obblighi imposti ex lege 21/06 alle ex affidatarie;
• il contratto di noleggio del 27.9.2006ZFN2 n. 4200029407, relativo
a uno spogliatoio prefabbricato per 16 persone, dotato di servizi, area condizionata, area cambio abiti, ecc., presso lo S.T.I.R. di Giugliano…” e per il periodo successivo a giugno 2008, rilevando che le prestazioni erano state eseguite in concomitanza dei mesi estivi su ordine comunque dei
Commissari, che “In particolare, la ha provveduto a noleggiare i mezzi per il periodo CP_2
luglio-agosto 2008 al CDR di Battipaglia, nonché il noleggio del prefabbricato dal Commissario
Straordinario ad acta per la provincia di OL, ex n. 18899/VICA del 28.10.2008, Pt_1 giusta contratto del 24.6.2009 con validità dal 1^ settembre 2008, sostituito dal Capo dell'Unità
Stralcio)”). Contestualmente, ritenendo che le Province sono responsabili esclusivamente per le attività poste in essere successivamente al 1.1.2010, ha, poi, proposto appello incidentale, chiedendo che al pagamento della somma di € 79.002,00 venisse condannata anche la , come da richiesta CP_4 solidale contenuta già nell'atto di citazione in primo grado e immotivatamente disattesa dal primo giudice.
Costituendosi in giudizio, anche la ha resistito all'appello proposto dalla CP_4 [...]
Contr
e dall' , insistendo per la loro assunzione di responsabilità diretta Parte_4 nell'adempimento delle obbligazioni verso la , analiticamente rendicontate, nonché nel CP_2 subentro della solo a decorrere dal 31.12.2009, così come stabilito nell'art. 6 bis l. CP_13
123/2008, come correttamente interpretato già nella sentenza impugnata di cui ha chiesto la conferma. Ha aggiunto, altresì, che la mancanza dei contratti era circostanza pacifica tra le parti e valeva anche nei suoi confronti, avendo agito essa quale longa manus della P.A., unica responsabile dei pagamenti inerenti all'espletamento del servizio;
in ogni caso, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ha riproposto la domanda di manleva già spiegata in primo grado (ed
6 Part assorbita dalla condanna diretta della ) nei confronti della e Parte_4
Contr dell' .
Costituendosi, anche la ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e Controparte_6 il rigetto dell'appello, insistendo per la sua carenza di legittimazione passiva per tutte le ragioni già articolate nella comparsa di costituzione in primo grado a cui ha fatto integrale richiamo.
La , infine, si è costituita con comparsa depositata in data 9.7.2019, ribadendo la CP_8
propria carenza di legittimazione passiva già accertata dal primo giudice, delle cui statuizioni chiedeva la conferma, con condanna delle appellanti alla rifusione delle spese di lite per il giudizio di appello.
Con nota fuori udienza del 2.11.2023, il procuratore costituito per la società ha CP_2 dato atto dell'intervenuto fallimento della società, dichiarato in data 11.12.2020 dal Tribunale di
Roma con sentenza n. 448/2020 (Fall. n. 429/2020) e con istanza del 28.12.2023 la
[...]
ha riassunto il giudizio, chiedendo contestualmente la concessione di un Parte_1
termine per la notifica alle controparti.
A seguito della riassunzione, con comparsa depositata in data 28.5.2024, si è costituito in giudizio il (già ), il quale, oltre a riportarsi a tutti gli Controparte_16 CP_2
atti e le difese già formulate dalla società prima della dichiarazione di fallimento, compreso l'appello incidentale, ha eccepito l'estinzione del giudizio per la tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di fallimento (operante quale causa di interruzione ipso iure), sostenendo che l'appellante principale aveva avuto conoscenza legale dell'intervenuto fallimento già con la PEC inviatagli dal curatore in data 19.3.2021, volta ad ottenere il pagamento delle somme portate dalla sentenza impugnata, la cui efficacia esecutiva non era stata sospesa nel corso del giudizio di appello.
Finalmente, all'udienza del 10.7.2024, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, affrontata la questione della tempestività della riassunzione del giudizio di appello dopo la dichiarazione di fallimento della , sollevata dalla curatela nella Controparte_1
propria comparsa di costituzione e, comunque, rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
A tal proposito, la curatela, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interruzione del giudizio in caso di intervenuto fallimento opera di diritto e il termine per la riassunzione decorre dalla “conoscenza legale” dell'evento, ha chiesto dichiararsi la tardività della Part riassunzione, deducendo che la aveva avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo con la
PEC inviatagli dal curatore fallimentare in data 19.3.2021, nella quale l'organo della procedura,
7 dopo aver comunicato l'avvenuto fallimento della società, le chiedeva il pagamento delle somme per le quali vi era stata condanna nella sentenza impugnata. Part Nella comparsa conclusionale la si è opposta a tale interpretazione, richiamando i più recenti orientamenti della Suprema Corte, le previsioni di cui al nuovo Codice della Crisi d'Impresa
(da ritenersi norma non innovativa rispetto a quelle della precedente legge fallimentare), nonché
l'irrilevanza della comunicazione fatta alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito nel medesimo giudizio in cui l'evento interruttivo è destinato a produrre effetti.
Rileva il Collegio che sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, facendo chiarezza sulle molteplici interpretazioni fornite dalla giurisprudenza delle sezioni semplici in merito alla nozione di “conoscenza legale”, ai fini della decorrenza del dies a quo per la riassunzione in caso di intervenuto fallimento (cfr. Cass., S.U., 12154/2021).
Le anzidette Sezioni Unite, dopo aver ricostruito in generale la normativa interna e quella eurounitaria e aver ricollegato alla nuova disciplina di cui al terzo comma dell'art. 143 CCII - che ora prevede espressamente che il dies a quo per la riassunzione decorre dalla dichiarazione dell'evento in giudizio - una portata non innovativa rispetto a quella dell'art. 43 l. fall., “mostrando all'evidenza di coincidere con uno degli assetti ermeneutici sedimentati presso questa Corte e, in ciò, limitandosi a selezionare un'interpretazione possibile, tra le più, finora seguite, dunque ed obiettivamente delimitando la portata dell'istituto”, hanno condiviso, tra i numerosi orientamenti, quello secondo il quale: «in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43 co. 3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, co. 2, c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima». Il siffatto principio di diritto è stato condiviso dalle Sezioni Unite sulla base delle seguenti considerazioni preliminari: - l'art. 43 l. fall. non contiene una regola speciale, ma enuclea, nell'ambito delle regole generali sull'interruzione del processo, un'ipotesi di interruzione “automatica” (cfr. già Corte cost. 17/2010);
- quale causa di interruzione automatica del processo la dichiarazione di fallimento, a prescindere dalla notificazione alle altre parti costituite da parte del soggetto fallito o dalla dichiarazione da parte del giudice nel processo di cui il fallito sia parte (avente valore meramente dichiarativo),
8 produce automaticamente gli effetti tipici dell'interruzione, ossia la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza, secondo la previsione regolata negli artt. 298 e 304 c.p.c. (cfr. già Cass.
3459/2007, 22268/2010, 790/2018); - al fine di coordinare l'effetto interruttivo automatico con la ripresa del processo - assoggettata dall'art. 305 c.p.c. ad un onere d'iniziativa temporalmente delimitato e condizionante, ove non assolto, il prodursi di una causa di estinzione - ferma l'esigenza di salvaguardare i diritti di difesa sia del soggetto dichiarato fallito (spesso ignaro della pendenza di giudizi aventi quale parte il fallito) che delle altre parti processuali (spesso ignare del verificarsi della causa di interruzione), il momento a decorrere dal quale scatta l'onere di riassunzione va individuato, sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale elaborata in merito all'art. 305 c.p.c., non già nel giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì in quello in cui di tale evento abbia avuto conoscenza «in forma legale» la parte interessata alla riassunzione, con la conseguenza che il relativo dies a quo «può ben essere diverso per una parte rispetto all'altra» (cfr. Corte
Costituzionale sentenza 17/2010 e in precedenza, con riferimento alle altre ipotesi di interruzione ipso iure, Corte cost. 139/1967 e Corte cost. 159/1971), riconoscendosi in caso di intervenuto fallimento identità di ratio e posizione processuale delle parti interessate rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica;
l'eventuale conoscenza dell'evento interruttivo di fatto acquisita aliunde e fuori delle ipotesi di cui all'art. 300 c.p.c. è irrilevante ai fini della “conoscenza legale” idonea a far decorrere il termine per la riassunzione del processo, così come è irrilevante la notificazione personale alla parte, utilizzabile nei soli casi in cui si tratti di notiziare dell'evento interruttivo automatico la parte rimasta priva di procuratore (cfr. Cass. 13334/2013; conf. Cass. 4519/2018,
Cass., 7547/2018, Cass., 4795/2020 e da ultimo ancora Cass., 18285/2024).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va rilevata la tempestività della riassunzione operata dall'appellante, atteso che la dichiarazione nel corso del processo ad opera del procuratore della società fallita è stata effettuata in data 2.11.2023 e l'istanza di riassunzione è stata depositata dalle appellanti il 28.12.2023.
Venendo all'esame dei motivi di impugnazione, va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata , in quanto nell'atto di appello sono CP_2
specificamente indicate le parti del provvedimento che si intendono appellare (ossia le statuizioni ritenute viziate) e sono compiutamente specificate le ragioni di diritto poste a fondamento della diversa soluzione prospettata.
Ed infatti, con il primo motivo, le Amministrazioni appellanti hanno lamentato l'errore del giudice, il quale, sulla base di una non corretta interpretazione delle norme sull'inquadramento dei soggetti pubblici succedutisi nella gestione dell'emergenza rifiuti in e sui loro rapporti, CP_5
ha escluso la legittimazione passiva della , della e della , CP_4 CP_8 Controparte_6
9 riconoscendo l'esclusiva legittimazione passiva delle appellanti, condannandole in solido al pagamento di quanto rivendicato dalla società attrice. Le appellanti, al riguardo, richiamando a sostegno della propria interpretazione delle norme la giurisprudenza del Giudice amministrativo
(cfr. Cons. Stato sentenza n. 1586/2014) e la previsione di cui all'art. 12 D.L. 90/2008 - secondo il quale i Capi Missione hanno una mera potestà discrezionale di provvedere alle attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori delle ex affidatarie “a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale” e previa trasmissione da parte delle società originariamente affidatarie dei contratti registrati e delle fatture protocollate - hanno sostenuto che nel periodo di gestione successivo al D.L. 245/2005 “il Commissario delegato ha svolto esclusivamente un'azione di coordinamento e che pertanto l'Amministrazione statale non CP_ può considerarsi tenuta a corrispondere alcunché a terzi, con i quali e CP_5 abbiano intrattenuto rapporti…Logica conseguenza di tale circostanza è l'esclusiva titolarità delle obbligazioni nascenti dai contratti stipulati per l'espletamento di siffatti compiti in capo alle ex concessionarie, stante la totale estraneità dell'amministrazione rispetto all'attività negoziale svolta da quest'ultima…” (cfr. pag. 19 atto appello). Nell'ambito del medesimo motivo, poi, le appellanti hanno denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa pronuncia da parte del primo giudice delle ragioni poste a sostegno dell'esclusione della CP_ responsabilità di per i crediti vantati dalla propria fornitrice almeno sino al 30.6.2008, attesa la pacifica gestione degli impianti ex CDR della da parte della sino a tale CP_5 CP_10
data, la mancanza di rapporti contrattuali diretti tra la Struttura emergenziale Controparte_17 governativa e l'espressa domanda formulata in tal senso anche dalla società attrice (pag. 13 e 15 della comparsa conclusionale depositata dalla in primo grado). Ancora nel primo CP_2
motivo di appello, con riferimento ai crediti vantati dalla per il periodo successivo al CP_2
1.7.2008, le amministrazioni appellanti hanno censurato l'erronea esclusione della responsabilità della in luogo di quella delle Amministrazioni Statali, ritenendola in contrasto con le CP_13 previsioni di cui all'art. 6 bis del D.L. 90/2008, del D.L. 107/2008, dell'art. 1 l. 123/2008 e dell'art. 2 OCM 3693/2008, a norma dei quali non solo a tale data era già avvenuto il trasferimento della titolarità degli impianti in capo alle Province (rispetto alle quali i Commissari ad acta nominati dai
Sottosegretari di Stato avevano funzioni gestorie meramente sostitutive per conto dell'Ente locale subentrato), ma le Province erano anche esclusive responsabili per le situazioni debitorie sorte successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 107/2008, rispetto alle quali l'Unità Tecnico
Amministrativa (che, peraltro, non aveva avuto nessun rapporto diretto con la per la CP_2
prosecuzione delle prestazioni, né aveva mai con essa sottoscritto il necessario contratto) era del
10 tutto estranea e designata a gestire, tramite la formazione della massa passiva, solo le obbligazioni pregresse.
Il motivo è fondato e va accolto, ritenendo questa Corte di dare continuità all'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione in una fattispecie analoga a quella che ci occupa, pronunciata, peraltro, in presenza di una parziale identità soggettiva. Contr Sul punto inerente la responsabilità diretta della Protezione Civile e dell' per le obbligazioni scaturenti dalle prestazioni e forniture rese dai terzi che abbiano avuto rapporti con le ex affidatarie dopo la risoluzione ex lege delle convenzioni, la Suprema Corte ha espressamente affermato che: “E' ben vero che il d.l. 245/2005, nel disporre, la risoluzione ex lege dei contratti con gli affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione AM (art.
1, comma 1), ha tenuto ad assicurare, nelle more della sua assegnazione ai nuovi affidatari, la continuità del servizio per mezzo della sua prosecuzione da parte delle imprese già affidatarie di esso (art. 1, comma 7) e, quindi, anche da parte dell'odierna ricorrente, stabilendo in particolare che gli oneri conseguenti facessero capo alla struttura di governo investita della gestione emergenziale (art. 1, comma 7). Ma questo non ha pure comportato l'ulteriore effetto di ridurre le imprese già affidatarie a mere esecutrici del servizio per conto della struttura governativa, nel senso che le obbligazioni da costoro assunte per disimpegnare il servizio si intendessero contratte in nome e per conto della struttura, sì da ritenere che fosse appunto quest'ultima ad obbligarsi direttamente nei confronti delle imprese fornitrici delle imprese affidatarie e che, nell'ipotesi di inadempimento di queste, fosse la struttura a dover fronteggiare gli obblighi di pagamento corrispondenti e fosse appunto la struttura a doverli contrastare processualmente. Questa lettura, invero, non si accorda con il diritto scritto. Come ha già notato il Consiglio di Stato, in un precedente riguardante proprio l'odierna ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 3/04/2014, n. 1586), il preteso subentro della struttura di governo delegata alla gestione dell'emergenza rifiuti nella
Regione AM nei contratti stipulati dalle imprese affidatarie per l'espletamento del servizio
«non ha mai avuto riconoscimento da una compiuta disciplina attuativa», mentre, al contrario, altre norme, destinate a regolare la fase transitoria seguita alla risoluzione dei contratti in essere con le affidatarie «e relative alle attività solutorie dei crediti vantati da soggetti sub-affidatari, smentiscono che le società affidatarie siano uscite dai rapporti negoziali instaurati con detto organo per effetto della L. n. 21 del 2006». Non è del resto di alcun effetto in questa direzione, ragiona ancora la sentenza citata, che si possa pensare a dette imprese come mere esecutrici rispetto alle attività della struttura governativa. Posto per vero che nella disciplina dell'emergenza questa è individuata quale organo investito del compito di guidare l'azione di coordinamento delle iniziative dispiegabili per fronteggiare l'emergenza, risulta riconoscibile che l'attività in tale veste
11 espletata è esplicazione di potestà autoritativa, il che esclude alla radice che detto organo possa aver fatto ricorso allo strumento privatistico e che di conseguenza esso possa essere succeduto nei rapporti negoziali instaurati dalle imprese già affidatarie della gestione emergenziale…. deve essere inteso nel senso che, partecipando esse, anche in questa fase, all'attuazione degli indirizzi operativi indicati dall'autorità di governo, esse si possano ritenere "esecutrici" in quanto strettamente assoggettate alla stringente azione di coordinamento dell'autorità pubblica… Che peraltro, come già ancora notato dal giudice amministrativo, è smentita pure dalla disciplina positiva. Non è infatti trascurabile, nell'inquadrare il rapporto tra struttura digoverno ed imprese ex affidatarie, che ancora l'O.P.C.M. 3479/2005, destinato a dare attuazione alle disposizioni del
d.l. 245/2005, si dia cura di prevede che "i pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7, d.l. 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245", dove è evidente – nel senso che non sussiste perciò alcuna responsabilità diretta dell'ente di governo che lo legittimi processualmente a resistere in proprio alla domanda di pagamento – che il pagamento è erogato in favore dell'impresa ex affidataria – e quindi non nei confronti della fornitrice di questa – ed ancora che il pagamento possa aver luogo solo a presentazione della fattura e a rendicontazione avvenuta ovvero in buona sostanza a pagamento effettuato da parte dell'ex affidatarie. Si spiega con ciò, in conclusione, anche la speciale disposizione recata dall'art. 12, comma 1, d.l. 98/2008 che se, da un lato, prefigura un modello alternativo di estinzione delle obbligazioni contratte dalle ex affidatarie, rimettendo alla discrezionalità dei capi missione la facoltà di soddisfare le pretese dei loro creditori mediante un pagamento diretto – in ogni caso non generalmente derogatorio del modello enunciato dall'o.P.C.M. 3479/2005 – dall'altro si allinea perfettamente al quadro sistematico che si
è sopra tracciato, poiché la locuzione che figura nell'incipit di esso ("fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 2006, n. 21"), va infatti intesa nel senso che le imprese ex affidatarie sono tenute a dare continuità al servizio di smaltimento e che, seppur gli oneri conseguenti fanno capo alla struttura governativa, sono sempre le imprese affidatarie che si obbligano nei confronti dei loro fornitori e sono sempre loro a dover rispondere dei pagamenti dovuti” (cfr. Cass. 18152/2022).
Né in senso contrario può deporre la pronuncia di questa Corte d'appello invocata dalle appellate (n. 1884/2018), confermata in Cassazione con la sentenza n. 11605/2020, atteso che essa non esprime un principio diverso rispetto a quello appena enunciato, ma in senso ad esso conforme,
12 accerta il diritto di ad essere rimborsata dalla delle somme corrisposte ad una CP_4 Parte_1 società terza nell'ambito della gestione dei rifiuti per il periodo successivo alla risoluzione ex lege.
Come correttamente rilevato dall'appellante, quindi, la previsione di fondi speciali istituiti presso la Protezione Civile, e utilizzati anche dagli altri soggetti che ad essa sono succeduti nel coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti, aveva la esclusiva funzione di assicurare una copertura finanziaria alle attività gestorie proseguite di fatto nelle more del nuovo affidamento del servizio, ma non anche quello di investire detti organi di una responsabilità diretta verso le imprese terze che abbiano avuto rapporti contrattuali con le ex affidatarie.
In accoglimento del primo motivo dell'appello principale e del motivo di appello incidentale formulato dalla società , va, quindi, dichiarata la responsabilità diretta della per CP_2 CP_4 le prestazioni rese dalla nell'ambito del servizio di gestione rifiuti in nel CP_2 CP_5 periodo dal 1.2.2008 al 10.6.2008, quantificate dal primo giudice, sulla base dell'atto di ricognizione delle attività prestate dalla nel periodo 1.2.2008-10.6.2008 con Controparte_2
l'indicazione delle relativa posizione creditoria, redatto dalla stessa e non contestato da CP_4 nessuna delle parti, né oggetto di specifico motivo di appello sulla quantificazione operata, in €
79.002,00, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data della domanda (24.4.2012) al saldo, con condanna della al pagamento in favore dell'intervenuto Fallimento della . CP_4 Controparte_1
L'accoglimento del primo motivo di appello principale assorbe l'esame del secondo motivo, con cui le Amministrazioni appellanti hanno censurato la ricostruzione del rapporto intercorso tra la
Contr e ) e i Commissari delegati nominati ex l. 225/1992, lamentando che Parte_4
erroneamente il Tribunale non aveva considerato che i Commissari, pur attraverso una forma di delegazione interorganica, erano soggetti autonomi rispetto agli organi di Governo.
L'accoglimento del primo motivo di appello principale, visti i principi giurisprudenziali testè richiamati, comporta anche l'accoglimento della domanda di manleva formulata dalla in CP_4
primo grado, ritenuta assorbita dalla pronuncia impugnata e riproposta in questo giudizio per il caso di accoglimento dell'appello principale.
La nità Tecnico Controparte_18
Amministrativa, vanno, quindi, condannate, in solido tra loro, a manlevare e tenere indenne la
[...]
di quanto eventualmente corrisposto al Fallimento in esecuzione della CP_4 Controparte_16
presente sentenza.
Per quanto concerne le prestazioni rese dalla nel periodo successivo al CP_2
10.6.2008, in cui pacificamente è cessata la gestione dei rifiuti da parte della , il Tribunale, CP_4
recependo gli esiti della CTU e sulla base della documentazione in atti, ha accertato un credito della
13 società attrice (ora fallita) di € 32.364,00; tale importo non è stato contestato dalle parti, né è stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
Anche rispetto alle somme dovute alla per le varie attività di noleggio rese tra il CP_2
10 giugno e il 31 agosto 2008, infatti, l'appello proposto dalla ha investito Parte_1 esclusivamente l'individuazione del soggetto responsabile, tenuto ad effettuare il pagamento nei confronti della , nonché la questione inerente alla mancanza di un valido contratto CP_2
stipulato in forma scritta per le prestazioni rese per il periodo giugno-agosto 2008 dalla società appellata.
Occorre, quindi, accertare innanzi tutto quale sia il soggetto titolare dell'obbligazione di pagamento delle prestazioni rese dalla “in regime di continuità” nel periodo dal CP_2
10.6.2008 al 31.8.2008, in cui il noleggio effettuato è stato pacificamente utilizzato per l'impianto
CDR di Battipaglia.
All'uopo, si rileva che la L. n. 123 del 14 luglio 2008 (di conversione del Decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008, fatti salvi gli effetti di legge temporaneamente prodottisi) ha stabilito all'art. 6 bis che: “Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle Province della Regione la titolarità degli impianti di selezione CP_5
e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le Province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107. Le Province della regione nelle CP_5 more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1”.
Con la O.P.C.M. n. 3693 del 16.7.2008, è stato, poi, disposto che “In attesa dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107 e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, il
Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 provvede alla nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, il quale, in via sostitutiva e fino a che le
Province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti alle province per conto loro, assicurando che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite dalle disposizioni sopra richiamate alle
Province medesime”.
14 Con la richiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3685 del 19 giugno
2008, recante trasferimento di competenze alle Province della Regione AM in attuazione dell'articolo 1 del D.L. del 17 giugno 2008, n. 107 «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in , si stabiliva, tra l'altro, che i Presidenti delle Province della Regione CP_5
AM proseguono nelle attività individuate dall'art. 6 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61.
Dunque, sulla base di quanto sopra, deve senz'altro ritenersi che l'ente obbligato al pagamento delle prestazioni svolte dalla nel periodo dal 10.6.2008 al 31.8.2008 sia la CP_2
e, per essa, ora la , a cui le attività di gestione degli impianti sono CP_13 Controparte_6
state trasferite ex lege e non, come erroneamente accertato nella sentenza impugnata, la Parte_1
Cont
e l' .
[...]
Ad ogni modo, la Corte rileva che, a prescindere dal soggetto ritenuto responsabile, in ogni caso risulta fondata anche la parte del primo motivo di appello proposto dalla Parte_1
inerente all'insussistenza di un diritto al compenso per le prestazioni rese in tale periodo
[...]
dalla , in mancanza di un contratto scritto. CP_2
La stessa società appellata, infatti, costituendosi in giudizio, ha evidenziato che le prestazioni erano state eseguite in concomitanza dei mesi estivi, su richiesta dei Commissari ad acta di OL
e NO, specificando, altresì che “In particolare, la ha provveduto a noleggiare i CP_2
mezzi per il periodo luglio-agosto 2008 al CDR di Battipaglia, nonché il noleggio del prefabbricato dal Commissario Straordinario ad acta per la provincia di OL, ex n. 18899/VICA del Pt_1
28.10.2008, giusta contratto del 24.6.2009 con validità dal 1^ settembre 2008, sostituito dal Capo dell'Unità Stralcio)”.
Dalla stessa allegazione della creditrice emerge, quindi, chiaramente che per il periodo in esame (giugno-agosto 2008) non vi è stato nessun contratto o richiesta scritta di svolgimento delle prestazioni, contratto sottoscritto tra la e il Capo Missione solo in data 24.6.2009 con CP_2
decorrenza retroattiva a partire dal 1° settembre 2008.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, può affermarsi che anche tali prestazioni trovino fondamento nel regime di prorogatio in cui è stato svolto il servizio.
Ed infatti, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle
Pubbliche Amministrazioni sono soggetti, ad substantiam, al requisito della forma scritta (quindi con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi). Tale prova deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al combinato disposto degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni e ciò ancor più nei contratti, come quello di appalto, per i quali vi
è la necessità di accordi specifici e complessi (cfr. Cass., 7297/2009; in senso conforme Cass.,
15 32337/2023). La mancanza del contratto è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, impedendo, in difetto, il riconoscimento del compenso per le prestazioni eseguite.
Nessun compenso per le prestazioni svolte in tale periodo può, quindi, essere riconosciuto alla e ciò a prescindere dalla ritenuta responsabilità della per le obbligazioni CP_2 CP_13
sorte dopo il 17 giugno 2008 (art. 6 bis cit.).
Per completezza, va osservato, infine, che non è possibile neppure verificare se tali somme possono essere riconosciute ad altri titoli, atteso che la società creditrice, costituendosi in appello, ha formulato appello incidentale limitatamente alla mancata condanna della alla CP_4
corresponsione dei compensi per il periodo sino al 10 giugno, omettendo di riproporre le domande subordinate formulate in primo grado (tra cui la domanda ex art. 2041 c.c.), non esaminate dal primo giudice perché assorbite dall'accoglimento della domanda principale.
Osserva, comunque, questa Corte che nessuna domanda è stata formulata, né in primo grado, né nel presente giudizio di appello, nei confronti della e che la domanda subordinata CP_13 originariamente formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. - proposta solo nei confronti della
[...]
e non anche di altri soggetti (cfr. citazione e comparsa conclusionale in primo Controparte_19
grado) - conteneva la richiesta a titolo di ingiustificato arricchimento del medesimo importo rivendicato quale corrispettivo delle prestazioni rese, senza nessuna specificazione né della diminuzione patrimoniale sopportata dalla società attrice, né dell'effettivo arricchimento subito dall'amministrazione.
In accoglimento del primo motivo di appello principale e dell'appello incidentale formulato dalla società , la sentenza impugnata n. 331/2019 emessa dal Tribunale di OL CP_2
9.1.2019 e pubblicata il 10.1.2019, va riformata, con dichiarazione della responsabilità diretta della nei confronti della per le prestazioni da quest'ultima rese nell'ambito del CP_4 CP_2 servizio di gestione rifiuti in nel periodo dal 1.2.2008 al 10.6.2008, quantificate in € CP_5
79.002,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (24.4.2012) al soddisfo.
La va, conseguentemente, condannata a pagare, in favore del CP_4 Controparte_16
, l'importo di € 79.002,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda
[...]
(24.4.2012) al soddisfo, con diritto ad essere manlevata dalla
[...]
Contr
e dall' , in solido tra loro, di quanto eventualmente Controparte_15
corrisposto al in esecuzione della presente sentenza. CP_16
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra la Controparte_15
e l'Unità Tecnico Amministrativa, da un lato, e il
[...] [...]
, dall'altro, seguono la soccombenza, con condanna del al Controparte_16 CP_16 pagamento, in favore delle Amministrazioni appellanti, nell'importo liquidato in dispositivo, sulla
16 base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate sostenute dalle appellanti principali e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta.
Seguono, altresì, la soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra la e il CP_4
, con condanna della prima al pagamento in favore del Controparte_20
, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, CP_16
secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle sole spese documentate sostenute dal per il primo grado di giudizio e per il presente giudizio di appello (in cui, CP_16 sebbene invitato al pagamento, il contributo per l'appello incidentale non risulta pagato) e detratta per il presente grado di giudizio la fase istruttoria non svolta.
Le spese di lite tra la Controparte_15
e l'Unità Tecnico Amministrativa, da un lato, e la dall'altro, vanno, invece,
[...] CP_4
interamente compensate, attesa la soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento sia dell'appello principale proposto dalle Amministrazioni, sia della subordinata domanda di manleva riproposta dalla nei loro confronti. CP_4
Le spese di lite nei confronti della e della rispetto alle altre parti, Controparte_6 CP_8
attesa la mancanza di domande formulate nei loro confronti già in primo grado e, rispetto alla
, anche il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla sua estraneità ai fatti di causa CP_8
in quanto non oggetto di impugnazione, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla
Parte_5
nei confronti della del della
[...] CP_4 Controparte_21
e della nonché sull'appello incidentale proposto dal Controparte_6 CP_8
, avverso la sentenza del Tribunale di OL n. 331/2019 Controparte_20
pubblicata il 10.1.2019, così provvede:
1) in accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a pagare, in favore del CP_4 Controparte_21
l'importo di € 79.002,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda
[...]
(24.4.2012) al soddisfo;
2) in accoglimento della domanda subordinata della , assorbita in primo grado e CP_4
riproposta in appello, condanna la Controparte_15
e l'Unità Tecnico Amministrativa, in solido tra loro, a manlevare e tenere indenne
[...]
17 la di tutto quanto eventualmente corrisposto al Fallimento della in CP_4 Controparte_1
esecuzione della presente sentenza;
3) condanna il a rimborsare in favore della Controparte_21 [...]
e dall'Unità Tecnico Controparte_15
Amministrativa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, nonché per il presente grado di giudizio in € 1.165,50 per rimborso spese prenotate a debito ed € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
4) condanna la a rimborsare in favore del le CP_4 Controparte_21 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in €
668,00 per spese e € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge e, per il presente grado di giudizio, € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
5) compensa interamente le spese di lite tra la da un lato, e la CP_4 [...]
e l'Unità Tecnico Amministrativa, Controparte_15 dall'altro;
6) compensa interamente le spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 1013/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 10.7.2024 e vertente
TRA
Parte_1
in persona dei legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ope legis dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI (c.f. , presso cui sono anche C.F._1
domiciliati, in OL, alla via Diaz n. 11;
APPELLANTI
E
(già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Curatore Fallimentare, dott.ssa rappresentato e difeso, P.IVA_1 CP_3
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. SALVATORE TERRIBILE (c.f. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla via Giovanni Nicotera n. 29;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
1 NONCHE'
(c.f. e P.IVA ), in proprio e quale incorporante la in CP_4 P.IVA_2 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dall'avv. ENNIO
MAGRÌ (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._3
OL, alla Via Carducci n. 19;
APPELLATA
E
(c.f. e P.IVA ), in persona del Controparte_6 P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notaio Controparte_7 [...]
(rep. n. 336 racc. n. 267 del 22.11.2017), dall'avv. GIUSEPPE CRISTIANO, (c.f. Per_1
) ed elettivamente domiciliato in OL, alla Piazza Matteotti n. 1; C.F._4
APPELLATA
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 P.IVA_4
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PASQUALE PARISI (c.f. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Giugliano in AM (NA), al C.so
Campano n. 139;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.7.2012, la società Controparte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di OL la Controparte_9
e la società per sentirle condannare, in solido tra
[...] CP_4 loro, al pagamento della somma di € 79.002,00, oltre interessi moratori, per le attività di noleggio di CP_ vario genere svolte dall'attrice in favore della , nel settore dello smaltimento dei rifiuti in nel periodo dal 1.2.2008 al 10.6.2008 e la sola CP_5 Parte_2 al pagamento dell'ulteriore somma di € 32.364,00, per le medesime prestazioni rese nel periodo dal
10.6.2008 al 30.8.2008, ovvero, in via subordinata, affinché fossero condannate al pagamento delle predette somme ai sensi dell'art. 2041 c.c. A fondamento della domanda depositava le convenzioni
2 per il noleggio sottoscritte il 14.3.2006 e il 13.6.2007 con la (poi acquisita Controparte_10
da , le convenzioni sottoscritte con il Commissario ad acta a seguito del subentro con CP_4
D.L. 90/2008, l'atto ricognitivo di relativo alle attività prestate dalla per il CP_4 CP_2
periodo dal 1.2.2008 al 10.6.2008 ed infine, la domanda di insinuazione al passivo presentata dalla società attrice alla Unità Tecnico Amministrativa e da quest'ultima rigettata.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, CP_4
invocando le previsioni di cui al D.L. 245/2005 a seguito del quale le concessioni erano state risolte ex lege e l'attività di gestione della raccolta e smaltimento rifiuti era di fatto proseguita (sulla base dell'art. 1 comma 7 della medesima legge) solo al fine di garantire la continuità del servizio in attesa dei nuovi affidamenti.
La (d'ora innanzi Controparte_11 solo ”) eccepiva, a sua volta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, Parte_1 sostenendo che la pretesa fatta valere rientrava nell'ambito della gestione dei rifiuti, la propria carenza di legittimazione passiva, per essere legittimata la Unità Tecnica Amministrativa della
Presidenza del Consiglio, dotata di propria personalità giuridica ed autonomia amministrativa e patrimoniale perfetta e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della pretesa fatta valere.
Integrato il contraddittorio nei confronti della Unità Tecnica Amministrativa (d'ora innanzi Contr solo ”), della e della si costituivano anche le chiamate in Controparte_13 CP_8
causa, eccependo, ciascuna a propria volta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la propria carenza di legittimazione passiva, in virtù delle norme richiamate nelle rispettive comparse.
Con sentenza n. 331/2019, pubblicata in data 10.1.2019, il Tribunale di OL, dichiarata la propria giurisdizione a decidere della controversia, in quanto vertente sul mero accertamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto (“aspetti meramente patrimoniali della gestione (cfr.
SS.UU. 21/09/2018 n. 22428)”, pag. 12 della sentenza) e ritenuta inapplicabile la disposizione di CP_ cui all'art. 295 c.p.c. rispetto al giudizio promosso da dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di sospensione applicabile solo in presenza di due giudizi proposti dinanzi a diversi giudici di un medesimo ordine giudiziario, evidenziava che, a seguito di regolare gara di appalto, la gestione dello smaltimento rifiuti in era stato affidato in via esclusiva alla CP_5 CP_4
(precedentemente ; procedeva, quindi, alla ricostruzione del quadro giuridico Controparte_14 interessante la vicenda, citando, in particolare, le seguenti disposizioni: a) l'art. 1, comma 7, D.L.
245/2005, conv. in l. 21/2006, con cui era stata disposta la risoluzione ex lege dei contratti di affidamento precedentemente stipulati e la prorogatio dello svolgimento del servizio, per garantire la continuità della raccolta, “sino al subentro di un nuovo affidatario”, con ulteriore previsione di copertura degli oneri connessi a carico della Protezione Civile;
b) l'art. 1, commi 3 e 4, OCM n.
3 3479/2005, con cui erano state disposte le modalità di pagamento delle prestazioni rese in regime di prorogatio, previa delega delle funzioni attribuite alla Protezione Civile, ai sensi dell'art. 1, comma
1, D.L. 263/2006, a commissari ad acta specificamente individuati, con istituzione, altresì, di un'apposita contabilità speciale;
c) l'art. 1, commi 2 e ss., D.L. 90/2008, in base al quale le funzioni legate alla gestione dell'emergenza rifiuti in precedentemente attribuite ai commissari ad CP_5
acta delegati, sono state assegnate fino al 31.12.2009 ad un Sottosegretario di Stato presso la CM
(individuabile anche nel Capo Dipartimento della Protezione Civile) e da questi delegate, con compiti di amministrazione attiva, a uno o più Capi Missione dotati di specifiche strutture di supporto e abilitati ad utilizzare per le attività loro assegnate i fondi già precedentemente istituiti presso la Civile, confluiti in una contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato;
Parte_1
d) l'O.P.C.M. n. 3756/2009, con cui sono state soppresse tutte le missioni create dal Sottosegretario,
a loro volta sostituite, con D.L. 195/2009, da un'Unità Stralcio, a cui sono state affidate in dotazione le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione dei Capi Missione e alla quale i soggetti creditori delle precedenti Strutture Commissariali dovevano presentare le loro istanze di pagamento, per essere soddisfatte, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo un piano di estinzione delle passività (cfr. avviso pubblico per la formazione della massa passiva indetto con decreto n. 903/2010); e) l'O.P.C.M. n. 3920/2011, che ha ulteriormente disposto la sostituzione dell'Unità Stralcio con l'Unità Tecnica Amministrativa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento dei medesimi compiti legati alla gestione dell'emergenza rifiuti in tra cui, ex art. 15, comma 2, lett. b), la gestione dell'avviso pubblico per la formazione CP_5
della massa passiva. Sulla base di detta ricostruzione giuridica, il Tribunale ha riconosciuto, da un lato, la mancanza di autonomia gestionale e contabile dei commissari ad acta nominati con
O.P.C.M. n. 3479/2005, inerendo la loro attività, quanto meno sotto il profilo delle risorse economiche utilizzate, al Dipartimento della Protezione Civile presso cui era stata istituita la contabilità speciale a tale settore deputata;
e, dall'altro lato, il pieno coinvolgimento gestionale, amministrativo e patrimoniale della Protezione Civile, dell'U.T.A., nonché dei Commissari da esse nominati, aventi la mera qualifica di delegati, rispetto ai quali “l'organo delegante mantiene il potere di impartire direttive sulle modalità di esercizio del potere stesso, nonché il potere di revocare i poteri stessi…” (cfr. sentenza pag. 22). Riconosceva, poi, la carenza di legittimazione passiva della e quindi della , in base alla previsione di cui Controparte_13 Controparte_6 all'art. 6 bis l. 123/2009, a norma della quale il coordinamento della gestione dei rifiuti sino al
31.12.2009 era attribuito al Sottosegretario di Stato, con esplicita dichiarazione dell'estraneità delle
Province e della Regione AM (a cui la titolarità degli impianti veniva trasferita) alle situazioni creditorie e debitorie sorte anteriormente al 17.6.2008; ed infine, dichiarava anche la carenza di
4 legittimazione passiva della attesa la sua costituzione in data successiva CP_8
(30.12.2009) all'esecuzione delle prestazioni per le quali è chiesto il pagamento. Con particolare riferimento, poi, alle prestazioni rese nel successivo periodo di giugno, luglio e agosto 2008, il
Tribunale dava atto che esse trovavano la propria fonte giuridica nell'ordinanza del Commissario ad acta della dell'1.2.2008, che ne aveva ordinato lo svolgimento in regime di Controparte_13
prorogatio sino al nuovo affidamento, atteso che esse non potevano essere ricondotte né alla rendicontazione effettuata da per il periodo precedente (valevole sino al 10.6.2008), né ai CP_4
successivi contratti (allegati alla produzione di parte attrice e riportati a pag. 25 della sentenza impugnata) con cui i Commissari ad acta di NO e di OL avevano convenuto con la
[...]
il noleggio presso gli impianti di appartenenza per i periodi dal 1.9.2008 al 31.12.2008 e CP_2
dal 2.1.2009 al 31.12.2009. Ritenendo, quindi, per le ragioni anzidette che tali attività fossero riconducibili alla responsabilità patrimoniale dei Commissari e quindi della Protezione Civile e di
Contr
(tenute, pertanto, al relativo pagamento), all'esito della CTU espletata sulla base delle fatture depositate dall'attrice e dell'ulteriore documentazione contabile sottostante, individuava l'attività di noleggio per cui vi era la prova dell'effettivo svolgimento, quantificandola in € 32.364,00, per il noleggio inerente ai mesi di luglio e agosto 2008 presso l'impianto CDR di Battipaglia ed escludendo, invece, le attività di noleggio del prefabbricato presso lo STIR di Giugliano e la fornitura di acqua presso l'impianto di Tufino, per le quali riteneva non esservi agli atti nessuna documentazione oltre alle fatture emesse dalla stessa società attrice. Condannava, quindi, la
Controparte_15 Parte_1
in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 111.366,00, oltre
[...]
CP_ interessi moratori e spese di lite, dichiarando, infine, il difetto di legittimazione passiva della , della e della (in qualità di successore universale della CP_8 Controparte_6 CP_13
.
[...]
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 5.2.2019, hanno proposto tempestivo appello la Parte_3
lamentando, con il primo motivo, l'errore del giudice nell'aver escluso la
[...]
legittimazione passiva della , della e della , riconoscendo la sola CP_4 CP_8 Controparte_6
legittimazione passiva delle Amministrazioni appellanti, sulla base di un'erronea interpretazione delle norme, che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, impedivano il riconoscimento di una responsabilità diretta delle appellanti verso i terzi fornitori delle ditte ex aggiudicatarie.
Invocavano, altresì, l'impossibilità di riconoscere alla i compensi richiesti, mancando CP_2
un contratto scritto a supporto delle prestazioni rese. Con il secondo motivo, hanno censurato l'erronea qualificazione del rapporto di delegazione amministrativa interorganica tra la Protezione
5 Contr Civile e l' , da un lato, e i loro delegati, dall'altro, sostenendo che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, i secondi non fossero meri organi esecutivi dei primi, ma soggetti dotati di propria autonomia nell'ambito delle attività loro demandate ex lege.
Costituendosi in giudizio con comparsa tempestivamente depositata in data 5.7.2019, la
[...]
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, CP_2 nel merito, la sua infondatezza, invocando la correttezza sia dell'interpretazione data dal giudice di primo grado alle norme succedutesi nel tempo e alle rispettive attribuzioni di responsabilità, sia dell'accertamento compiuto in ordine alla sussistenza dei contratti scritti (cfr. pag. 4 sentenza impugnata e 16 e 21 della memoria difensiva che richiama in particolare “il contratto del 14 marzo
2006 n. 6600000056/FCO, relativa al noleggio mezzi per la gestione degli impianti CDR della
Regione AM – Battipaglia (SA), la cui validità è stata, poi, più volte prorogata (in data 7 agosto 2006, 27 aprile 2007, 26 agosto 2007, 31 gennaio 2008) in ossequio agli obblighi imposti ex lege 21/06 alle ex affidatarie;
• il contratto di noleggio del 27.9.2006ZFN2 n. 4200029407, relativo
a uno spogliatoio prefabbricato per 16 persone, dotato di servizi, area condizionata, area cambio abiti, ecc., presso lo S.T.I.R. di Giugliano…” e per il periodo successivo a giugno 2008, rilevando che le prestazioni erano state eseguite in concomitanza dei mesi estivi su ordine comunque dei
Commissari, che “In particolare, la ha provveduto a noleggiare i mezzi per il periodo CP_2
luglio-agosto 2008 al CDR di Battipaglia, nonché il noleggio del prefabbricato dal Commissario
Straordinario ad acta per la provincia di OL, ex n. 18899/VICA del 28.10.2008, Pt_1 giusta contratto del 24.6.2009 con validità dal 1^ settembre 2008, sostituito dal Capo dell'Unità
Stralcio)”). Contestualmente, ritenendo che le Province sono responsabili esclusivamente per le attività poste in essere successivamente al 1.1.2010, ha, poi, proposto appello incidentale, chiedendo che al pagamento della somma di € 79.002,00 venisse condannata anche la , come da richiesta CP_4 solidale contenuta già nell'atto di citazione in primo grado e immotivatamente disattesa dal primo giudice.
Costituendosi in giudizio, anche la ha resistito all'appello proposto dalla CP_4 [...]
Contr
e dall' , insistendo per la loro assunzione di responsabilità diretta Parte_4 nell'adempimento delle obbligazioni verso la , analiticamente rendicontate, nonché nel CP_2 subentro della solo a decorrere dal 31.12.2009, così come stabilito nell'art. 6 bis l. CP_13
123/2008, come correttamente interpretato già nella sentenza impugnata di cui ha chiesto la conferma. Ha aggiunto, altresì, che la mancanza dei contratti era circostanza pacifica tra le parti e valeva anche nei suoi confronti, avendo agito essa quale longa manus della P.A., unica responsabile dei pagamenti inerenti all'espletamento del servizio;
in ogni caso, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ha riproposto la domanda di manleva già spiegata in primo grado (ed
6 Part assorbita dalla condanna diretta della ) nei confronti della e Parte_4
Contr dell' .
Costituendosi, anche la ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e Controparte_6 il rigetto dell'appello, insistendo per la sua carenza di legittimazione passiva per tutte le ragioni già articolate nella comparsa di costituzione in primo grado a cui ha fatto integrale richiamo.
La , infine, si è costituita con comparsa depositata in data 9.7.2019, ribadendo la CP_8
propria carenza di legittimazione passiva già accertata dal primo giudice, delle cui statuizioni chiedeva la conferma, con condanna delle appellanti alla rifusione delle spese di lite per il giudizio di appello.
Con nota fuori udienza del 2.11.2023, il procuratore costituito per la società ha CP_2 dato atto dell'intervenuto fallimento della società, dichiarato in data 11.12.2020 dal Tribunale di
Roma con sentenza n. 448/2020 (Fall. n. 429/2020) e con istanza del 28.12.2023 la
[...]
ha riassunto il giudizio, chiedendo contestualmente la concessione di un Parte_1
termine per la notifica alle controparti.
A seguito della riassunzione, con comparsa depositata in data 28.5.2024, si è costituito in giudizio il (già ), il quale, oltre a riportarsi a tutti gli Controparte_16 CP_2
atti e le difese già formulate dalla società prima della dichiarazione di fallimento, compreso l'appello incidentale, ha eccepito l'estinzione del giudizio per la tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di fallimento (operante quale causa di interruzione ipso iure), sostenendo che l'appellante principale aveva avuto conoscenza legale dell'intervenuto fallimento già con la PEC inviatagli dal curatore in data 19.3.2021, volta ad ottenere il pagamento delle somme portate dalla sentenza impugnata, la cui efficacia esecutiva non era stata sospesa nel corso del giudizio di appello.
Finalmente, all'udienza del 10.7.2024, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, affrontata la questione della tempestività della riassunzione del giudizio di appello dopo la dichiarazione di fallimento della , sollevata dalla curatela nella Controparte_1
propria comparsa di costituzione e, comunque, rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
A tal proposito, la curatela, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interruzione del giudizio in caso di intervenuto fallimento opera di diritto e il termine per la riassunzione decorre dalla “conoscenza legale” dell'evento, ha chiesto dichiararsi la tardività della Part riassunzione, deducendo che la aveva avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo con la
PEC inviatagli dal curatore fallimentare in data 19.3.2021, nella quale l'organo della procedura,
7 dopo aver comunicato l'avvenuto fallimento della società, le chiedeva il pagamento delle somme per le quali vi era stata condanna nella sentenza impugnata. Part Nella comparsa conclusionale la si è opposta a tale interpretazione, richiamando i più recenti orientamenti della Suprema Corte, le previsioni di cui al nuovo Codice della Crisi d'Impresa
(da ritenersi norma non innovativa rispetto a quelle della precedente legge fallimentare), nonché
l'irrilevanza della comunicazione fatta alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito nel medesimo giudizio in cui l'evento interruttivo è destinato a produrre effetti.
Rileva il Collegio che sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, facendo chiarezza sulle molteplici interpretazioni fornite dalla giurisprudenza delle sezioni semplici in merito alla nozione di “conoscenza legale”, ai fini della decorrenza del dies a quo per la riassunzione in caso di intervenuto fallimento (cfr. Cass., S.U., 12154/2021).
Le anzidette Sezioni Unite, dopo aver ricostruito in generale la normativa interna e quella eurounitaria e aver ricollegato alla nuova disciplina di cui al terzo comma dell'art. 143 CCII - che ora prevede espressamente che il dies a quo per la riassunzione decorre dalla dichiarazione dell'evento in giudizio - una portata non innovativa rispetto a quella dell'art. 43 l. fall., “mostrando all'evidenza di coincidere con uno degli assetti ermeneutici sedimentati presso questa Corte e, in ciò, limitandosi a selezionare un'interpretazione possibile, tra le più, finora seguite, dunque ed obiettivamente delimitando la portata dell'istituto”, hanno condiviso, tra i numerosi orientamenti, quello secondo il quale: «in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43 co. 3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, co. 2, c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima». Il siffatto principio di diritto è stato condiviso dalle Sezioni Unite sulla base delle seguenti considerazioni preliminari: - l'art. 43 l. fall. non contiene una regola speciale, ma enuclea, nell'ambito delle regole generali sull'interruzione del processo, un'ipotesi di interruzione “automatica” (cfr. già Corte cost. 17/2010);
- quale causa di interruzione automatica del processo la dichiarazione di fallimento, a prescindere dalla notificazione alle altre parti costituite da parte del soggetto fallito o dalla dichiarazione da parte del giudice nel processo di cui il fallito sia parte (avente valore meramente dichiarativo),
8 produce automaticamente gli effetti tipici dell'interruzione, ossia la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza, secondo la previsione regolata negli artt. 298 e 304 c.p.c. (cfr. già Cass.
3459/2007, 22268/2010, 790/2018); - al fine di coordinare l'effetto interruttivo automatico con la ripresa del processo - assoggettata dall'art. 305 c.p.c. ad un onere d'iniziativa temporalmente delimitato e condizionante, ove non assolto, il prodursi di una causa di estinzione - ferma l'esigenza di salvaguardare i diritti di difesa sia del soggetto dichiarato fallito (spesso ignaro della pendenza di giudizi aventi quale parte il fallito) che delle altre parti processuali (spesso ignare del verificarsi della causa di interruzione), il momento a decorrere dal quale scatta l'onere di riassunzione va individuato, sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale elaborata in merito all'art. 305 c.p.c., non già nel giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì in quello in cui di tale evento abbia avuto conoscenza «in forma legale» la parte interessata alla riassunzione, con la conseguenza che il relativo dies a quo «può ben essere diverso per una parte rispetto all'altra» (cfr. Corte
Costituzionale sentenza 17/2010 e in precedenza, con riferimento alle altre ipotesi di interruzione ipso iure, Corte cost. 139/1967 e Corte cost. 159/1971), riconoscendosi in caso di intervenuto fallimento identità di ratio e posizione processuale delle parti interessate rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica;
l'eventuale conoscenza dell'evento interruttivo di fatto acquisita aliunde e fuori delle ipotesi di cui all'art. 300 c.p.c. è irrilevante ai fini della “conoscenza legale” idonea a far decorrere il termine per la riassunzione del processo, così come è irrilevante la notificazione personale alla parte, utilizzabile nei soli casi in cui si tratti di notiziare dell'evento interruttivo automatico la parte rimasta priva di procuratore (cfr. Cass. 13334/2013; conf. Cass. 4519/2018,
Cass., 7547/2018, Cass., 4795/2020 e da ultimo ancora Cass., 18285/2024).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va rilevata la tempestività della riassunzione operata dall'appellante, atteso che la dichiarazione nel corso del processo ad opera del procuratore della società fallita è stata effettuata in data 2.11.2023 e l'istanza di riassunzione è stata depositata dalle appellanti il 28.12.2023.
Venendo all'esame dei motivi di impugnazione, va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata , in quanto nell'atto di appello sono CP_2
specificamente indicate le parti del provvedimento che si intendono appellare (ossia le statuizioni ritenute viziate) e sono compiutamente specificate le ragioni di diritto poste a fondamento della diversa soluzione prospettata.
Ed infatti, con il primo motivo, le Amministrazioni appellanti hanno lamentato l'errore del giudice, il quale, sulla base di una non corretta interpretazione delle norme sull'inquadramento dei soggetti pubblici succedutisi nella gestione dell'emergenza rifiuti in e sui loro rapporti, CP_5
ha escluso la legittimazione passiva della , della e della , CP_4 CP_8 Controparte_6
9 riconoscendo l'esclusiva legittimazione passiva delle appellanti, condannandole in solido al pagamento di quanto rivendicato dalla società attrice. Le appellanti, al riguardo, richiamando a sostegno della propria interpretazione delle norme la giurisprudenza del Giudice amministrativo
(cfr. Cons. Stato sentenza n. 1586/2014) e la previsione di cui all'art. 12 D.L. 90/2008 - secondo il quale i Capi Missione hanno una mera potestà discrezionale di provvedere alle attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori delle ex affidatarie “a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale” e previa trasmissione da parte delle società originariamente affidatarie dei contratti registrati e delle fatture protocollate - hanno sostenuto che nel periodo di gestione successivo al D.L. 245/2005 “il Commissario delegato ha svolto esclusivamente un'azione di coordinamento e che pertanto l'Amministrazione statale non CP_ può considerarsi tenuta a corrispondere alcunché a terzi, con i quali e CP_5 abbiano intrattenuto rapporti…Logica conseguenza di tale circostanza è l'esclusiva titolarità delle obbligazioni nascenti dai contratti stipulati per l'espletamento di siffatti compiti in capo alle ex concessionarie, stante la totale estraneità dell'amministrazione rispetto all'attività negoziale svolta da quest'ultima…” (cfr. pag. 19 atto appello). Nell'ambito del medesimo motivo, poi, le appellanti hanno denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa pronuncia da parte del primo giudice delle ragioni poste a sostegno dell'esclusione della CP_ responsabilità di per i crediti vantati dalla propria fornitrice almeno sino al 30.6.2008, attesa la pacifica gestione degli impianti ex CDR della da parte della sino a tale CP_5 CP_10
data, la mancanza di rapporti contrattuali diretti tra la Struttura emergenziale Controparte_17 governativa e l'espressa domanda formulata in tal senso anche dalla società attrice (pag. 13 e 15 della comparsa conclusionale depositata dalla in primo grado). Ancora nel primo CP_2
motivo di appello, con riferimento ai crediti vantati dalla per il periodo successivo al CP_2
1.7.2008, le amministrazioni appellanti hanno censurato l'erronea esclusione della responsabilità della in luogo di quella delle Amministrazioni Statali, ritenendola in contrasto con le CP_13 previsioni di cui all'art. 6 bis del D.L. 90/2008, del D.L. 107/2008, dell'art. 1 l. 123/2008 e dell'art. 2 OCM 3693/2008, a norma dei quali non solo a tale data era già avvenuto il trasferimento della titolarità degli impianti in capo alle Province (rispetto alle quali i Commissari ad acta nominati dai
Sottosegretari di Stato avevano funzioni gestorie meramente sostitutive per conto dell'Ente locale subentrato), ma le Province erano anche esclusive responsabili per le situazioni debitorie sorte successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 107/2008, rispetto alle quali l'Unità Tecnico
Amministrativa (che, peraltro, non aveva avuto nessun rapporto diretto con la per la CP_2
prosecuzione delle prestazioni, né aveva mai con essa sottoscritto il necessario contratto) era del
10 tutto estranea e designata a gestire, tramite la formazione della massa passiva, solo le obbligazioni pregresse.
Il motivo è fondato e va accolto, ritenendo questa Corte di dare continuità all'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione in una fattispecie analoga a quella che ci occupa, pronunciata, peraltro, in presenza di una parziale identità soggettiva. Contr Sul punto inerente la responsabilità diretta della Protezione Civile e dell' per le obbligazioni scaturenti dalle prestazioni e forniture rese dai terzi che abbiano avuto rapporti con le ex affidatarie dopo la risoluzione ex lege delle convenzioni, la Suprema Corte ha espressamente affermato che: “E' ben vero che il d.l. 245/2005, nel disporre, la risoluzione ex lege dei contratti con gli affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione AM (art.
1, comma 1), ha tenuto ad assicurare, nelle more della sua assegnazione ai nuovi affidatari, la continuità del servizio per mezzo della sua prosecuzione da parte delle imprese già affidatarie di esso (art. 1, comma 7) e, quindi, anche da parte dell'odierna ricorrente, stabilendo in particolare che gli oneri conseguenti facessero capo alla struttura di governo investita della gestione emergenziale (art. 1, comma 7). Ma questo non ha pure comportato l'ulteriore effetto di ridurre le imprese già affidatarie a mere esecutrici del servizio per conto della struttura governativa, nel senso che le obbligazioni da costoro assunte per disimpegnare il servizio si intendessero contratte in nome e per conto della struttura, sì da ritenere che fosse appunto quest'ultima ad obbligarsi direttamente nei confronti delle imprese fornitrici delle imprese affidatarie e che, nell'ipotesi di inadempimento di queste, fosse la struttura a dover fronteggiare gli obblighi di pagamento corrispondenti e fosse appunto la struttura a doverli contrastare processualmente. Questa lettura, invero, non si accorda con il diritto scritto. Come ha già notato il Consiglio di Stato, in un precedente riguardante proprio l'odierna ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 3/04/2014, n. 1586), il preteso subentro della struttura di governo delegata alla gestione dell'emergenza rifiuti nella
Regione AM nei contratti stipulati dalle imprese affidatarie per l'espletamento del servizio
«non ha mai avuto riconoscimento da una compiuta disciplina attuativa», mentre, al contrario, altre norme, destinate a regolare la fase transitoria seguita alla risoluzione dei contratti in essere con le affidatarie «e relative alle attività solutorie dei crediti vantati da soggetti sub-affidatari, smentiscono che le società affidatarie siano uscite dai rapporti negoziali instaurati con detto organo per effetto della L. n. 21 del 2006». Non è del resto di alcun effetto in questa direzione, ragiona ancora la sentenza citata, che si possa pensare a dette imprese come mere esecutrici rispetto alle attività della struttura governativa. Posto per vero che nella disciplina dell'emergenza questa è individuata quale organo investito del compito di guidare l'azione di coordinamento delle iniziative dispiegabili per fronteggiare l'emergenza, risulta riconoscibile che l'attività in tale veste
11 espletata è esplicazione di potestà autoritativa, il che esclude alla radice che detto organo possa aver fatto ricorso allo strumento privatistico e che di conseguenza esso possa essere succeduto nei rapporti negoziali instaurati dalle imprese già affidatarie della gestione emergenziale…. deve essere inteso nel senso che, partecipando esse, anche in questa fase, all'attuazione degli indirizzi operativi indicati dall'autorità di governo, esse si possano ritenere "esecutrici" in quanto strettamente assoggettate alla stringente azione di coordinamento dell'autorità pubblica… Che peraltro, come già ancora notato dal giudice amministrativo, è smentita pure dalla disciplina positiva. Non è infatti trascurabile, nell'inquadrare il rapporto tra struttura digoverno ed imprese ex affidatarie, che ancora l'O.P.C.M. 3479/2005, destinato a dare attuazione alle disposizioni del
d.l. 245/2005, si dia cura di prevede che "i pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7, d.l. 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245", dove è evidente – nel senso che non sussiste perciò alcuna responsabilità diretta dell'ente di governo che lo legittimi processualmente a resistere in proprio alla domanda di pagamento – che il pagamento è erogato in favore dell'impresa ex affidataria – e quindi non nei confronti della fornitrice di questa – ed ancora che il pagamento possa aver luogo solo a presentazione della fattura e a rendicontazione avvenuta ovvero in buona sostanza a pagamento effettuato da parte dell'ex affidatarie. Si spiega con ciò, in conclusione, anche la speciale disposizione recata dall'art. 12, comma 1, d.l. 98/2008 che se, da un lato, prefigura un modello alternativo di estinzione delle obbligazioni contratte dalle ex affidatarie, rimettendo alla discrezionalità dei capi missione la facoltà di soddisfare le pretese dei loro creditori mediante un pagamento diretto – in ogni caso non generalmente derogatorio del modello enunciato dall'o.P.C.M. 3479/2005 – dall'altro si allinea perfettamente al quadro sistematico che si
è sopra tracciato, poiché la locuzione che figura nell'incipit di esso ("fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 2006, n. 21"), va infatti intesa nel senso che le imprese ex affidatarie sono tenute a dare continuità al servizio di smaltimento e che, seppur gli oneri conseguenti fanno capo alla struttura governativa, sono sempre le imprese affidatarie che si obbligano nei confronti dei loro fornitori e sono sempre loro a dover rispondere dei pagamenti dovuti” (cfr. Cass. 18152/2022).
Né in senso contrario può deporre la pronuncia di questa Corte d'appello invocata dalle appellate (n. 1884/2018), confermata in Cassazione con la sentenza n. 11605/2020, atteso che essa non esprime un principio diverso rispetto a quello appena enunciato, ma in senso ad esso conforme,
12 accerta il diritto di ad essere rimborsata dalla delle somme corrisposte ad una CP_4 Parte_1 società terza nell'ambito della gestione dei rifiuti per il periodo successivo alla risoluzione ex lege.
Come correttamente rilevato dall'appellante, quindi, la previsione di fondi speciali istituiti presso la Protezione Civile, e utilizzati anche dagli altri soggetti che ad essa sono succeduti nel coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti, aveva la esclusiva funzione di assicurare una copertura finanziaria alle attività gestorie proseguite di fatto nelle more del nuovo affidamento del servizio, ma non anche quello di investire detti organi di una responsabilità diretta verso le imprese terze che abbiano avuto rapporti contrattuali con le ex affidatarie.
In accoglimento del primo motivo dell'appello principale e del motivo di appello incidentale formulato dalla società , va, quindi, dichiarata la responsabilità diretta della per CP_2 CP_4 le prestazioni rese dalla nell'ambito del servizio di gestione rifiuti in nel CP_2 CP_5 periodo dal 1.2.2008 al 10.6.2008, quantificate dal primo giudice, sulla base dell'atto di ricognizione delle attività prestate dalla nel periodo 1.2.2008-10.6.2008 con Controparte_2
l'indicazione delle relativa posizione creditoria, redatto dalla stessa e non contestato da CP_4 nessuna delle parti, né oggetto di specifico motivo di appello sulla quantificazione operata, in €
79.002,00, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data della domanda (24.4.2012) al saldo, con condanna della al pagamento in favore dell'intervenuto Fallimento della . CP_4 Controparte_1
L'accoglimento del primo motivo di appello principale assorbe l'esame del secondo motivo, con cui le Amministrazioni appellanti hanno censurato la ricostruzione del rapporto intercorso tra la
Contr e ) e i Commissari delegati nominati ex l. 225/1992, lamentando che Parte_4
erroneamente il Tribunale non aveva considerato che i Commissari, pur attraverso una forma di delegazione interorganica, erano soggetti autonomi rispetto agli organi di Governo.
L'accoglimento del primo motivo di appello principale, visti i principi giurisprudenziali testè richiamati, comporta anche l'accoglimento della domanda di manleva formulata dalla in CP_4
primo grado, ritenuta assorbita dalla pronuncia impugnata e riproposta in questo giudizio per il caso di accoglimento dell'appello principale.
La nità Tecnico Controparte_18
Amministrativa, vanno, quindi, condannate, in solido tra loro, a manlevare e tenere indenne la
[...]
di quanto eventualmente corrisposto al Fallimento in esecuzione della CP_4 Controparte_16
presente sentenza.
Per quanto concerne le prestazioni rese dalla nel periodo successivo al CP_2
10.6.2008, in cui pacificamente è cessata la gestione dei rifiuti da parte della , il Tribunale, CP_4
recependo gli esiti della CTU e sulla base della documentazione in atti, ha accertato un credito della
13 società attrice (ora fallita) di € 32.364,00; tale importo non è stato contestato dalle parti, né è stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
Anche rispetto alle somme dovute alla per le varie attività di noleggio rese tra il CP_2
10 giugno e il 31 agosto 2008, infatti, l'appello proposto dalla ha investito Parte_1 esclusivamente l'individuazione del soggetto responsabile, tenuto ad effettuare il pagamento nei confronti della , nonché la questione inerente alla mancanza di un valido contratto CP_2
stipulato in forma scritta per le prestazioni rese per il periodo giugno-agosto 2008 dalla società appellata.
Occorre, quindi, accertare innanzi tutto quale sia il soggetto titolare dell'obbligazione di pagamento delle prestazioni rese dalla “in regime di continuità” nel periodo dal CP_2
10.6.2008 al 31.8.2008, in cui il noleggio effettuato è stato pacificamente utilizzato per l'impianto
CDR di Battipaglia.
All'uopo, si rileva che la L. n. 123 del 14 luglio 2008 (di conversione del Decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008, fatti salvi gli effetti di legge temporaneamente prodottisi) ha stabilito all'art. 6 bis che: “Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle Province della Regione la titolarità degli impianti di selezione CP_5
e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le Province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107. Le Province della regione nelle CP_5 more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1”.
Con la O.P.C.M. n. 3693 del 16.7.2008, è stato, poi, disposto che “In attesa dell'attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107 e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, il
Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 provvede alla nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, il quale, in via sostitutiva e fino a che le
Province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti alle province per conto loro, assicurando che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite dalle disposizioni sopra richiamate alle
Province medesime”.
14 Con la richiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3685 del 19 giugno
2008, recante trasferimento di competenze alle Province della Regione AM in attuazione dell'articolo 1 del D.L. del 17 giugno 2008, n. 107 «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in , si stabiliva, tra l'altro, che i Presidenti delle Province della Regione CP_5
AM proseguono nelle attività individuate dall'art. 6 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61.
Dunque, sulla base di quanto sopra, deve senz'altro ritenersi che l'ente obbligato al pagamento delle prestazioni svolte dalla nel periodo dal 10.6.2008 al 31.8.2008 sia la CP_2
e, per essa, ora la , a cui le attività di gestione degli impianti sono CP_13 Controparte_6
state trasferite ex lege e non, come erroneamente accertato nella sentenza impugnata, la Parte_1
Cont
e l' .
[...]
Ad ogni modo, la Corte rileva che, a prescindere dal soggetto ritenuto responsabile, in ogni caso risulta fondata anche la parte del primo motivo di appello proposto dalla Parte_1
inerente all'insussistenza di un diritto al compenso per le prestazioni rese in tale periodo
[...]
dalla , in mancanza di un contratto scritto. CP_2
La stessa società appellata, infatti, costituendosi in giudizio, ha evidenziato che le prestazioni erano state eseguite in concomitanza dei mesi estivi, su richiesta dei Commissari ad acta di OL
e NO, specificando, altresì che “In particolare, la ha provveduto a noleggiare i CP_2
mezzi per il periodo luglio-agosto 2008 al CDR di Battipaglia, nonché il noleggio del prefabbricato dal Commissario Straordinario ad acta per la provincia di OL, ex n. 18899/VICA del Pt_1
28.10.2008, giusta contratto del 24.6.2009 con validità dal 1^ settembre 2008, sostituito dal Capo dell'Unità Stralcio)”.
Dalla stessa allegazione della creditrice emerge, quindi, chiaramente che per il periodo in esame (giugno-agosto 2008) non vi è stato nessun contratto o richiesta scritta di svolgimento delle prestazioni, contratto sottoscritto tra la e il Capo Missione solo in data 24.6.2009 con CP_2
decorrenza retroattiva a partire dal 1° settembre 2008.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, può affermarsi che anche tali prestazioni trovino fondamento nel regime di prorogatio in cui è stato svolto il servizio.
Ed infatti, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle
Pubbliche Amministrazioni sono soggetti, ad substantiam, al requisito della forma scritta (quindi con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi). Tale prova deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al combinato disposto degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni e ciò ancor più nei contratti, come quello di appalto, per i quali vi
è la necessità di accordi specifici e complessi (cfr. Cass., 7297/2009; in senso conforme Cass.,
15 32337/2023). La mancanza del contratto è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, impedendo, in difetto, il riconoscimento del compenso per le prestazioni eseguite.
Nessun compenso per le prestazioni svolte in tale periodo può, quindi, essere riconosciuto alla e ciò a prescindere dalla ritenuta responsabilità della per le obbligazioni CP_2 CP_13
sorte dopo il 17 giugno 2008 (art. 6 bis cit.).
Per completezza, va osservato, infine, che non è possibile neppure verificare se tali somme possono essere riconosciute ad altri titoli, atteso che la società creditrice, costituendosi in appello, ha formulato appello incidentale limitatamente alla mancata condanna della alla CP_4
corresponsione dei compensi per il periodo sino al 10 giugno, omettendo di riproporre le domande subordinate formulate in primo grado (tra cui la domanda ex art. 2041 c.c.), non esaminate dal primo giudice perché assorbite dall'accoglimento della domanda principale.
Osserva, comunque, questa Corte che nessuna domanda è stata formulata, né in primo grado, né nel presente giudizio di appello, nei confronti della e che la domanda subordinata CP_13 originariamente formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. - proposta solo nei confronti della
[...]
e non anche di altri soggetti (cfr. citazione e comparsa conclusionale in primo Controparte_19
grado) - conteneva la richiesta a titolo di ingiustificato arricchimento del medesimo importo rivendicato quale corrispettivo delle prestazioni rese, senza nessuna specificazione né della diminuzione patrimoniale sopportata dalla società attrice, né dell'effettivo arricchimento subito dall'amministrazione.
In accoglimento del primo motivo di appello principale e dell'appello incidentale formulato dalla società , la sentenza impugnata n. 331/2019 emessa dal Tribunale di OL CP_2
9.1.2019 e pubblicata il 10.1.2019, va riformata, con dichiarazione della responsabilità diretta della nei confronti della per le prestazioni da quest'ultima rese nell'ambito del CP_4 CP_2 servizio di gestione rifiuti in nel periodo dal 1.2.2008 al 10.6.2008, quantificate in € CP_5
79.002,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (24.4.2012) al soddisfo.
La va, conseguentemente, condannata a pagare, in favore del CP_4 Controparte_16
, l'importo di € 79.002,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda
[...]
(24.4.2012) al soddisfo, con diritto ad essere manlevata dalla
[...]
Contr
e dall' , in solido tra loro, di quanto eventualmente Controparte_15
corrisposto al in esecuzione della presente sentenza. CP_16
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra la Controparte_15
e l'Unità Tecnico Amministrativa, da un lato, e il
[...] [...]
, dall'altro, seguono la soccombenza, con condanna del al Controparte_16 CP_16 pagamento, in favore delle Amministrazioni appellanti, nell'importo liquidato in dispositivo, sulla
16 base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle spese documentate sostenute dalle appellanti principali e detratta per il giudizio di appello la fase istruttoria non svolta.
Seguono, altresì, la soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra la e il CP_4
, con condanna della prima al pagamento in favore del Controparte_20
, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, CP_16
secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso delle sole spese documentate sostenute dal per il primo grado di giudizio e per il presente giudizio di appello (in cui, CP_16 sebbene invitato al pagamento, il contributo per l'appello incidentale non risulta pagato) e detratta per il presente grado di giudizio la fase istruttoria non svolta.
Le spese di lite tra la Controparte_15
e l'Unità Tecnico Amministrativa, da un lato, e la dall'altro, vanno, invece,
[...] CP_4
interamente compensate, attesa la soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento sia dell'appello principale proposto dalle Amministrazioni, sia della subordinata domanda di manleva riproposta dalla nei loro confronti. CP_4
Le spese di lite nei confronti della e della rispetto alle altre parti, Controparte_6 CP_8
attesa la mancanza di domande formulate nei loro confronti già in primo grado e, rispetto alla
, anche il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla sua estraneità ai fatti di causa CP_8
in quanto non oggetto di impugnazione, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla
Parte_5
nei confronti della del della
[...] CP_4 Controparte_21
e della nonché sull'appello incidentale proposto dal Controparte_6 CP_8
, avverso la sentenza del Tribunale di OL n. 331/2019 Controparte_20
pubblicata il 10.1.2019, così provvede:
1) in accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a pagare, in favore del CP_4 Controparte_21
l'importo di € 79.002,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda
[...]
(24.4.2012) al soddisfo;
2) in accoglimento della domanda subordinata della , assorbita in primo grado e CP_4
riproposta in appello, condanna la Controparte_15
e l'Unità Tecnico Amministrativa, in solido tra loro, a manlevare e tenere indenne
[...]
17 la di tutto quanto eventualmente corrisposto al Fallimento della in CP_4 Controparte_1
esecuzione della presente sentenza;
3) condanna il a rimborsare in favore della Controparte_21 [...]
e dall'Unità Tecnico Controparte_15
Amministrativa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, nonché per il presente grado di giudizio in € 1.165,50 per rimborso spese prenotate a debito ed € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
4) condanna la a rimborsare in favore del le CP_4 Controparte_21 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in €
668,00 per spese e € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge e, per il presente grado di giudizio, € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
5) compensa interamente le spese di lite tra la da un lato, e la CP_4 [...]
e l'Unità Tecnico Amministrativa, Controparte_15 dall'altro;
6) compensa interamente le spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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