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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3466/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente relatore ed estensore dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3466/2025 promosso da: , nata il Parte_1
24/03/1978 a Jesi (AN), rappresentata e difesa dall'avv. MAILA MATTIOLI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MAILA MATTIOLI;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti]
“CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, così come per il rilascio delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio.
2) La Sig.ra continuerà ad abitare con il figlio nella casa Parte_1 Persona_1
coniugale sita in Montecarotto (An), Via P. Nenni, n. 34, di sua proprietà ed il Sig. CP_1
trasferirà la propria residenza anagrafica a Jesi (An), presso l'abitazione condotta in affitto da qualche settimana, essendosi già allontanato, di comune accordo con la Sig.ra Parte_1
dall'immobile finora adibito a residenza della famiglia, asportando i propri effetti personali;
- 1 - 3) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Considerata l'età adolescenziale del minore ed in conformità ai principi stabiliti dall'art. 315-bis c.c., che riconosce il diritto del minore che abbia compiuto dodici anni di essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano, i ricorrenti convengono la seguente regolamentazione, finalizzata a biilanciare il diritto del minore alla bigenitorialità con la sua crescente autonomia e le sue esigenze evolutive, in linea con i principi giurisprudenziali consolidati, che valorizzano la flessibilità nella gestione dei rapporti genitoriali quando il figlio abbia raggiunto un'adeguata maturità per partecipare attivamente alle decisioni che lo riguardano (Trib. Rovigo Sent. n. 112/2022: "rimettere alla sua autonomia la disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario"; Trib. Bari Sent. n. 147/2023: "una regolamentazione libera degli incontri tra padre e figlia, in modo tale da tener conto dei crescenti impegni scolastici e non della minore e degli impegni lavorativi paterni");
- il minore trascorrerà del tempo con il padre un pomeriggio a settimana, da concordare di volta in volta tra i genitori ed il figlio, tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e sociali del minore.
Tale incontro potrà protrarsi fino all'ora di cena o, previo accordo, includere il pernottamento quando compatibile con gli impegni scolastici del giorno successivo;
- il minore trascorrerà un fine settimana ogni quindici giorni con il padre, dal venerdì sera alla domenica sera, con possibilità di modifica delle date previo accordo tra i genitori e sentito il minore. Qualora il figlio abbia impegni sportivi, sociali o scolastici nel weekend programmato, i genitori si adopereranno per individuare modalità alternative di recupero del tempo;
- il minore potrà liberamente richiedere di trascorrere tempo aggiuntivo con il padre, anche al di fuori del calendario prestabilito, purché ciò non interferisca con impegni scolastici improrogabili o con programmi già concordati con la madre;
- i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con almeno una settimana di anticipo, gli impegni scolastici significativi del figlio (verifiche, interrogazioni programmate, progetti di gruppo)
e le attività extrascolastiche. In presenza di tali impegni, le visite potranno essere rimodulate di comune accordo, privilegiando sempre la continuità del percorso formativo e sociale del minore;
- 2 - - quanto alle vacanze natalizie, il tempo sarà suddiviso equamente tra i genitori secondo il principio dell'alternanza annuale. Un anno il minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 1° gennaio con un genitore e dal 2 al 6 gennaio con l'altro, invertendo l'anno successivo;
- quanto alle vacanze pasquali, allo stesso modo verrà seguito il principio dell'alternanza annuale;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno tre settimane, anche non consecutive, con il padre, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno. I genitori terranno conto delle eventuali attività estive programmate dal figlio e si adopereranno per conciliare tali esigenze con il diritto di entrambi a trascorrere del tempo significativo con lui;
- il minore ha diritto di comunicare liberamente con entrambi i genitori attraverso telefonate, videochiamate e messaggi, nel rispetto degli orari di riposo e studio. Riconoscendo la crescente autonomia del minore, durante i weekend presso il padre, il figlio potrà partecipare ad attività sociali con i coetanei, previo accordo sui luoghi, orari e modalità di rientro. L'orario di rientro serale sarà stabilito di volta in volta, con un limite massimo delle ore 23:00 nei giorni feriali e delle ore 24:00 nei weekend e durante le vacanze scolastiche;
- in conformità al regime di affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute ed attività extrascolastiche del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, sentito il parere del figlio quando appropriato. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà decidere autonomamente durante i periodi di permanenza del minore presso di sé; - - le presenti modalità potranno essere modificate di comune accordo tra i genitori, sempre nell'interesse del minore e tenendo conto della sua volontà espressa. Qualora il figlio manifesti particolari esigenze o preferenze motivate, i genitori si impegnano a valutarle con spirito collaborativo ed a trovare soluzioni condivise. I genitori si impegnano a consultare regolarmente il figlio sulle modalità di organizzazione del suo tempo ed a tenere in debita considerazione le sue opinioni e preferenze, riconoscendo la sua crescente capacità di partecipare attivamente alle decisioni che lo riguardano;
4) I coniugi, disponendo ciascuno di adeguato reddito personale, rinunciano reciprocamente al mantenimento.
5) A definizione dei reciproci rapporti ed in considerazione delle risorse economiche di ciascun genitore e del loro concreto contesto sociale e patrimoniale, i coniugi convengono che:
- 3 - a) il Sig. , a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto, si CP_1
impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio , finché non sarà economicamente indipendente, la somma di Euro 250,00 Persona_1
(duecentocinquanta/00) da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario all'IBAN [...] entro il giorno 15 di ogni mese;
b) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario così come previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona. Ogni spesa dovrà essere documentata da chi ne anticiperà il costo e sarà liquidata entro il mese successivo a quello in cui è stata sostenuta. Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- 4 - - Spese di custodia se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del figlio e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
c) I ricorrenti concordano nel fatto che l'Assegno Unico Universale venga assegnato e percepito interamente dalla Sig.ra quale genitore prevalentemente collocatario;
Parte_1
d) Quanto alle giacenze dei conti correnti, i ricorrenti convengono quanto segue:
1) le somme presenti presso il conto corrente attualmente intestato alla sola Sig.ra Parte_1
come di seguito precisato (doc. 10), restano nella esclusiva titolarità e disponibilità della stessa:
- conto corrente aperto presso la - Filiale di Serra de' Conti (An) – n. Controparte_2
000042894493 - IBAN [...] – Euro 514,57;
2) le somme presenti presso la carta prepagata PostePay Evolution attualmente intestata al solo
Sig. , come di seguito precisato (doc. 11), restano nella esclusiva titolarità e CP_1
disponibilità dello stesso:
- PostePay Evolution n. 5333.1726.1095.0234 - IBAN [...] - Euro
519,72;
e) La vettura Dacia Duster tg. EV611SZ, intestata al Sig. resterà all'attuale CP_1
intestario, che la utilizzerà e si farà carico dei relativi oneri. La vettura Citroen C3 S-SCHFV tg.
EK970MM attualmente intestata alla Sig.ra resterà all'attuale intestataria, che la Parte_1
utilizzerà e si farà carico dei relativi oneri.;
f) I coniugi si danno atto di avere proceduto alla divisione dei beni mobili di comune proprietà prevedendo che l'arredo della casa coniugale ed ogni altro accessorio e pertinenza della medesima rimanga nella definitiva disponibilità della Sig.ra Parte_1
Tenuto conto di quanto previsto nei precedenti punti 4) e 5), lett. a), b), c) d), e) ed f), i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro intercorso e/o intercorrente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalla presente";
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati a Parte_1 CP_1
Montecarotto (AN), il 23/05/2010, hanno chiesto innanzi tutto sentire pronunciare la loro
- 5 - separazione consensuale alle condizioni ivi indicate e poi anche lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio (in data 25/08/2010) e che il venir Per_1 meno dell'affectio coniugalis ha reso impossibile la convivenza matrimoniale
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero. che ha emesso parere favorevole in data 15.10.2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della coppia ed a quelli dell'unico figlio minore, per il quale è previsto un adeguato mantenimento da parte del padre, genitore non collocatario.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, equamente poste a carico delle parti, sono da intendersi quelle di cui al Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto il 10/7/2024 e vigente presso il Tribunale di
Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo loro interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
6. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. Nel ricorso introduttivo le parti hanno dichiarato che “intendono anche proporre la domanda di scioglimento del matrimonio e le domande a questa connesse”.
Ciò posto, non essendo tale domanda, pur ammissibile, ancora procedibile prima che sia trascorso il termine normativamente indicato e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinchè lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ( atteso che l'udienza di comparizione è stata appunto sostituita dal deposito di note) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n.898/70.
- 6 - 8. La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Montecarotto (AN), il 23/05/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Montecarotto al n. 2, parte I, ufficio 1 dell'anno 2010;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecarotto di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
SPESE al defintivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente relatore ed estensore dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3466/2025 promosso da: , nata il Parte_1
24/03/1978 a Jesi (AN), rappresentata e difesa dall'avv. MAILA MATTIOLI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MAILA MATTIOLI;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti]
“CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, così come per il rilascio delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio.
2) La Sig.ra continuerà ad abitare con il figlio nella casa Parte_1 Persona_1
coniugale sita in Montecarotto (An), Via P. Nenni, n. 34, di sua proprietà ed il Sig. CP_1
trasferirà la propria residenza anagrafica a Jesi (An), presso l'abitazione condotta in affitto da qualche settimana, essendosi già allontanato, di comune accordo con la Sig.ra Parte_1
dall'immobile finora adibito a residenza della famiglia, asportando i propri effetti personali;
- 1 - 3) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Considerata l'età adolescenziale del minore ed in conformità ai principi stabiliti dall'art. 315-bis c.c., che riconosce il diritto del minore che abbia compiuto dodici anni di essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano, i ricorrenti convengono la seguente regolamentazione, finalizzata a biilanciare il diritto del minore alla bigenitorialità con la sua crescente autonomia e le sue esigenze evolutive, in linea con i principi giurisprudenziali consolidati, che valorizzano la flessibilità nella gestione dei rapporti genitoriali quando il figlio abbia raggiunto un'adeguata maturità per partecipare attivamente alle decisioni che lo riguardano (Trib. Rovigo Sent. n. 112/2022: "rimettere alla sua autonomia la disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario"; Trib. Bari Sent. n. 147/2023: "una regolamentazione libera degli incontri tra padre e figlia, in modo tale da tener conto dei crescenti impegni scolastici e non della minore e degli impegni lavorativi paterni");
- il minore trascorrerà del tempo con il padre un pomeriggio a settimana, da concordare di volta in volta tra i genitori ed il figlio, tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e sociali del minore.
Tale incontro potrà protrarsi fino all'ora di cena o, previo accordo, includere il pernottamento quando compatibile con gli impegni scolastici del giorno successivo;
- il minore trascorrerà un fine settimana ogni quindici giorni con il padre, dal venerdì sera alla domenica sera, con possibilità di modifica delle date previo accordo tra i genitori e sentito il minore. Qualora il figlio abbia impegni sportivi, sociali o scolastici nel weekend programmato, i genitori si adopereranno per individuare modalità alternative di recupero del tempo;
- il minore potrà liberamente richiedere di trascorrere tempo aggiuntivo con il padre, anche al di fuori del calendario prestabilito, purché ciò non interferisca con impegni scolastici improrogabili o con programmi già concordati con la madre;
- i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con almeno una settimana di anticipo, gli impegni scolastici significativi del figlio (verifiche, interrogazioni programmate, progetti di gruppo)
e le attività extrascolastiche. In presenza di tali impegni, le visite potranno essere rimodulate di comune accordo, privilegiando sempre la continuità del percorso formativo e sociale del minore;
- 2 - - quanto alle vacanze natalizie, il tempo sarà suddiviso equamente tra i genitori secondo il principio dell'alternanza annuale. Un anno il minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 1° gennaio con un genitore e dal 2 al 6 gennaio con l'altro, invertendo l'anno successivo;
- quanto alle vacanze pasquali, allo stesso modo verrà seguito il principio dell'alternanza annuale;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno tre settimane, anche non consecutive, con il padre, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno. I genitori terranno conto delle eventuali attività estive programmate dal figlio e si adopereranno per conciliare tali esigenze con il diritto di entrambi a trascorrere del tempo significativo con lui;
- il minore ha diritto di comunicare liberamente con entrambi i genitori attraverso telefonate, videochiamate e messaggi, nel rispetto degli orari di riposo e studio. Riconoscendo la crescente autonomia del minore, durante i weekend presso il padre, il figlio potrà partecipare ad attività sociali con i coetanei, previo accordo sui luoghi, orari e modalità di rientro. L'orario di rientro serale sarà stabilito di volta in volta, con un limite massimo delle ore 23:00 nei giorni feriali e delle ore 24:00 nei weekend e durante le vacanze scolastiche;
- in conformità al regime di affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute ed attività extrascolastiche del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, sentito il parere del figlio quando appropriato. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà decidere autonomamente durante i periodi di permanenza del minore presso di sé; - - le presenti modalità potranno essere modificate di comune accordo tra i genitori, sempre nell'interesse del minore e tenendo conto della sua volontà espressa. Qualora il figlio manifesti particolari esigenze o preferenze motivate, i genitori si impegnano a valutarle con spirito collaborativo ed a trovare soluzioni condivise. I genitori si impegnano a consultare regolarmente il figlio sulle modalità di organizzazione del suo tempo ed a tenere in debita considerazione le sue opinioni e preferenze, riconoscendo la sua crescente capacità di partecipare attivamente alle decisioni che lo riguardano;
4) I coniugi, disponendo ciascuno di adeguato reddito personale, rinunciano reciprocamente al mantenimento.
5) A definizione dei reciproci rapporti ed in considerazione delle risorse economiche di ciascun genitore e del loro concreto contesto sociale e patrimoniale, i coniugi convengono che:
- 3 - a) il Sig. , a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto, si CP_1
impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio , finché non sarà economicamente indipendente, la somma di Euro 250,00 Persona_1
(duecentocinquanta/00) da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario all'IBAN [...] entro il giorno 15 di ogni mese;
b) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario così come previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona. Ogni spesa dovrà essere documentata da chi ne anticiperà il costo e sarà liquidata entro il mese successivo a quello in cui è stata sostenuta. Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- 4 - - Spese di custodia se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del figlio e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
c) I ricorrenti concordano nel fatto che l'Assegno Unico Universale venga assegnato e percepito interamente dalla Sig.ra quale genitore prevalentemente collocatario;
Parte_1
d) Quanto alle giacenze dei conti correnti, i ricorrenti convengono quanto segue:
1) le somme presenti presso il conto corrente attualmente intestato alla sola Sig.ra Parte_1
come di seguito precisato (doc. 10), restano nella esclusiva titolarità e disponibilità della stessa:
- conto corrente aperto presso la - Filiale di Serra de' Conti (An) – n. Controparte_2
000042894493 - IBAN [...] – Euro 514,57;
2) le somme presenti presso la carta prepagata PostePay Evolution attualmente intestata al solo
Sig. , come di seguito precisato (doc. 11), restano nella esclusiva titolarità e CP_1
disponibilità dello stesso:
- PostePay Evolution n. 5333.1726.1095.0234 - IBAN [...] - Euro
519,72;
e) La vettura Dacia Duster tg. EV611SZ, intestata al Sig. resterà all'attuale CP_1
intestario, che la utilizzerà e si farà carico dei relativi oneri. La vettura Citroen C3 S-SCHFV tg.
EK970MM attualmente intestata alla Sig.ra resterà all'attuale intestataria, che la Parte_1
utilizzerà e si farà carico dei relativi oneri.;
f) I coniugi si danno atto di avere proceduto alla divisione dei beni mobili di comune proprietà prevedendo che l'arredo della casa coniugale ed ogni altro accessorio e pertinenza della medesima rimanga nella definitiva disponibilità della Sig.ra Parte_1
Tenuto conto di quanto previsto nei precedenti punti 4) e 5), lett. a), b), c) d), e) ed f), i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro intercorso e/o intercorrente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalla presente";
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati a Parte_1 CP_1
Montecarotto (AN), il 23/05/2010, hanno chiesto innanzi tutto sentire pronunciare la loro
- 5 - separazione consensuale alle condizioni ivi indicate e poi anche lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio (in data 25/08/2010) e che il venir Per_1 meno dell'affectio coniugalis ha reso impossibile la convivenza matrimoniale
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero. che ha emesso parere favorevole in data 15.10.2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della coppia ed a quelli dell'unico figlio minore, per il quale è previsto un adeguato mantenimento da parte del padre, genitore non collocatario.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, equamente poste a carico delle parti, sono da intendersi quelle di cui al Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto il 10/7/2024 e vigente presso il Tribunale di
Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo loro interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
6. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. Nel ricorso introduttivo le parti hanno dichiarato che “intendono anche proporre la domanda di scioglimento del matrimonio e le domande a questa connesse”.
Ciò posto, non essendo tale domanda, pur ammissibile, ancora procedibile prima che sia trascorso il termine normativamente indicato e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinchè lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ( atteso che l'udienza di comparizione è stata appunto sostituita dal deposito di note) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n.898/70.
- 6 - 8. La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Montecarotto (AN), il 23/05/2010, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Montecarotto al n. 2, parte I, ufficio 1 dell'anno 2010;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecarotto di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
SPESE al defintivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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