Ordinanza presidenziale 28 settembre 2016
Sentenza 4 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/01/2021, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2021
N. 00002/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02467/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2467 del 2008, proposto da
OM RO ed Altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OR Botteon, Alberto Steccanella, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
OM LA, De RI RO, De RI NI, Da Bo MA, ED ER, OL RE, UG OR, De RI NN, IN AL, ET AR, UG IO, RA ER, OL GE, ET VO, ET EG, SA EV, OL EN, EL MA, TO IN, BE IA, Dall'UA RI, RI GI non costituiti in giudizio;
contro
Comune di RZ - (Tv), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Varotto, con domicilio eletto presso il suo studio in RZ, via Garibaldi, 14 c/o Avv.Ra Civica;
per l'annullamento
della comunicazione datata 9.9.2008 prot. n. 21934 - 2008; della comunicazione a firma del responsabile del Servizio tecnico - Ufficio opere pubbliche del Comune di RZ datata 25.1.2007 prot. n. 2469/07; dell'ordinanza sindacale n. 15 in data 26.2.2007; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di RZ - (Tv);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Andrea Migliozzi;
Trattenuta la causa in decisone ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 13/72020
I ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, sono tutti utilizzatori del ponte posto sul fiume “ Lia Vecchia”, al confine tra i Comuni di Fontanelle ed RZ, con un transito veicolare strumentale all’attività agricola ed alle altre attività dai medesimi svolte.
I predetti hanno impugnato i provvedimenti meglio specificati in epigrafe con cui il Comune di RZ , per supposte ragioni di sicurezza stradale ha disposto relativamente a detto ponte il divieto di transito dei mezzi di larghezza superiore a mt 2,20 e il mantenimento di delimitatori di larghezza .
A sostegno del proposto gravame hanno dedotto con due motivi le censure di violazione d legge sub specie delle disposizioni del codice della strada e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio per resistere il Comune di RZ che ha contestato la fondatezza del ricorso insistendo per la sua reiezione.
Parte ricorrente con memoria ex art. 73 c.p.a e anche di replica ha fatto rilevare che non ha più interesse alla decisone di merito del ricorso per essere la situazione cambiata in quanto il Comune di RZ con ordinanza n. 159 del 16/10/2017 ha disposto la rimozione dei dissuasori e almeno da quella data il transito si è reso possibile, con soddisfazione delle loro pretese.
Il Comune di RZ con memoria di replica prende atto della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse , ma chiede la rifusione delle spese in suo favore.
Tanto premesso, il Collegio nel prendere atto di quanto dichiarato e rappresentato dalla difesa di parte ricorrente, non può non dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese le stesse possono essere compensate tra le parti. Invero, è innegabile che con l’ordinanza n. 159/2017 il Comune di RZ ha ripristinato in un certo qual modo la viabilità sul ponte di che trattasi nella forma antecendente all’adozione degli impugnati provvedimenti, andando di fatto a soddisfare l’interesse sostanziale fatto valere col proposto gravame allorchè appunto il suindicato Comune ha introdotto delle restrizioni al transito veicolare
Di tanto non si può non tenere conto nella statuizione relativa alle spese di causa, ben potendo le stesse essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020 tenutasi da remoto con videoconferenza con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO