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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3017/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3017/2024 tra
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 9:53 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. TERRENZIO LUCIO, il quale chiede che l'On.le Tribunale di Controparte_1
Pescara, contrariis reiectis, voglia assumere le seguenti conclusioni: 1)NEL MERITO, accogliere l'appello per i motivi espressi e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.625/2024 emessa dall'ufficio del Giudice di Pace di Pescara, dott.ssa Anna Maria Leombruni, nei giudizi N.105/24 RG e N.231/24
RG riuniti, depositata in Cancelleria in data 29.07.2024, accogliere le sole conclusioni avanzate in ricorso N.105/2024 RG che qui si riportano: " dichiarare illegittimi, nulli e/o annullare il Verbale di
Sequestro Amministrativo ex art.213 C.d.S. ( con allegata Scheda descrizione dello Stato del Veicolo), il Verbale di contestazione N.508951635 e il Verbale di Identificazione, Dichiarazione o Elezione di
Domicilio, notificati il 24.12.2023 dai CC di Cepagatti (PE) alla ricorrente e, per l'effetto, disporre il dissequestro della vettura CI IL targata EX 031 XS e la restituzione all'avente diritto
, ordinando la riconsegna del Libretto di Circolazione AF0832582 e la rimozione Controparte_1
dei sigilli, relativi al provvedimento cautelare eseguito il 24.12.2023; 2)Rigettare e disattendere tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni sollevate dall'appellata dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Pescara e in questo secondo grado di giudizio, perché infondate in fatto e diritto;
3)Spese e compensi della lite del doppio grado di giudizio rifusi, oltre accessori, con applicazione del D.M. 13.08.2022
n.147. Chiede assegnarsi la causa a decisione, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove di controparte.
Per la difesa Controparte_2
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA nessuno è comparso.
È altresì presente la Dott.ssa Caterina Conte, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice, sentito l'appellante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3017/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TERRENZIO Controparte_1 C.F._1 LUCIO, elettivamente domiciliata in C.SO MANTHONE' 83 PESCARA, presso il difensore avv. TERRENZIO LUCIO APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_1 L'AQUILA elettivamente domiciliata in presso l'AVVOCATURA Email_1 DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024, ha proposto appello avverso Controparte_1
la sentenza n. 625/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pescara e depositata in data 29 luglio 2024 nei giudizi riuniti n.105/2024 RG e n.231/2024 RG chiedendo l'annullamento: i) del verbale di Sequestro
Amministrativo ex art.213 C.d.S. (con allegata Scheda descrizione dello Stato del Veicolo); ii) del
Verbale di Contestazione N.508951635 e iii) del Verbale di Identificazione, Dichiarazione o Elezione di , notificati il 24.12.2023 dai CC di Cepagatti(PE) con rimozione dei sigilli e dissequestro Per_1
della vettura CI IL targata EX 031 XS e con restituzione all'appellante del Libretto di
Circolazione AF0832582.
Ha precisato che, essendo in possesso di nuovo Certificato di Idoneità psicofisica per la Patente di
Guida, categoria , rilasciato l'11.07.2024 dalla C.M.L.-ASL di Pescara aveva già rinunciato, nel N_1 corso del giudizio di primo grado, al ricorso promosso avverso l'ordinanza di sospensione della validità
pagina 2 di 6 della patente di guida.
A sostegno del ricorso ha dedotto che il giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato le eccezioni da lei formulate avverso il Verbale di Accertamenti urgenti sulla persona, ex art.354, comma
3° CPP, mai notificato o consegnato all'appellante, che aveva avuto piena contezza del suo contenuto solo con la costituzione in giudizio della . Controparte_2
Solo così aveva potuto leggere il modello ed il numero di matricola dell'etilometro utilizzato dai verbalizzanti, di cui contestava gli esiti, trattandosi di apparecchio modello SAF'IR, OM00001ET17,
Matricola SESAH1S248003421, privo di omologazione, nonché di verifiche annuali.
2. Il Controparte_4
si è costituito il 13.2.2025 depositando comparsa nella quale ha concluso per il rigetto
[...] dell'appello, con vittoria di spese del grado.
3. All'udienza del 14.2.2025, considerata la tardiva costituzione dell'appellata, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di memorie.
4. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
A. Sull'omessa omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento del tasso alcolemico
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, costante e pacifica “In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura;
l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.” (Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921 ripresa dalla più recente Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022 n.4288).
Grava quindi sull'Amministrazione appellata l'onere di provare che l'etilometro, utilizzato durante l'accertamento sulla persona dell'appellante, fosse stato sottoposto ad omologazione.
L'art 379 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) prevede infatti, ai commi 5, 6,7 e 8 che: “
5.Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi
Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La
pagina 3 di 6 Direzione generale della provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base CP_5
delle verifiche e prove effettuate dal Parte_1
(CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il (visita preventiva).
8. Gli etilometri in CP_6
uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)), di concerto con il della sanità. In caso di CP_4 esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.”
L'art. 3 del DECRETO 22 maggio 1990, n. 196, Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza, prevede che: “
1. Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed
a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma ( .
2. I singoli apparecchi prima della loro immissione in CP_6
uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanità”.
L'art. 4 del medesimo DECRETO 22 maggio 1990, n. 196 precisa che: “1. Ogni etilometro deve riportare su una taronetta inamovibile l'indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnato da un manuale di istruzione in lingua italiana approvato in sede di verifiche
e prove di omologazione nonché del proprio libretto metrologico.”
Ebbene, premessa la normativa di riferimento, come correttamente osservato dall'appellante, la si è limitata a produrre, nella fase di primo grado, il libretto metrologico CP_2 dell'etilometro oggetto di causa, in cui sono annotate le tarature periodiche eseguite sullo stesso il 30 ottobre 2019, il 18 gennaio 2021, il 10 maggio 2022 ed il 17 luglio 2023, senza però allegare il certificato di omologazione.
Dall'esame della documentazione prodotta in primo grado dall'appellata, emerge che l'apparecchio utilizzato è del tipo ”, omologato con certificato om00001et/17 del 4710/2017. Controparte_7
La produzione del solo libretto metrologico non è però sufficiente a dare atto e prova dell'avvenuta preliminare omologazione, trattandosi all'evidenza di fasi diverse e non essendo condivisibile l'assunto difensivo per cui il possa verificare solo ed esclusivamente il corretto funzionamento di un CP_6
apparecchio, che lo stesso centro abbia in origine omologato, come prescrive l'articolo tre del DM 196 del 1190 e ciò in quanto, proprio dal tenore dell'art. 3 del DM 196 del 1190 si evince che si tratta di pagina 4 di 6 attività diverse, svolte in momenti diversi e da soggetti diversi.
L'omologazione attiene al “tipo” e viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (non dal ) a domanda del costruttore o di CP_6
suo mandatario, mentre le verifiche di cui dà atto il libretto metrologico prodotto, riguardano i singoli apparecchi già in uso e vengono fatte periodicamente dal e annotate sul libretto che però, CP_6
come si evince dal documento agli atti, non contiene alcuna indicazione degli estremi dell'omologazione conseguita dal prototipo di riferimento.
Nemmeno corretta deve poi ritenersi l'affermazione secondo la quale il verbale di accertamento farebbe piena prova sino a querela di falso del fatto che l'apparecchiatura utilizzata sia debitamente omologata. Infatti come noto, il verbale di accertamento e contestazione di una violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, cosa che sicuramente non può ritenersi per l'omologazione.
Inoltre, il verbale in parola si limita a riportare l'inciso “debitamente omologato” affermazione generica che non solo non riveste fede privilegiata ma non dice nulla di sufficientemente preciso dell'omologazione in sé per sé.
Concludendo, in difetto di prova positiva dell'omologazione iniziale del tipo di etilometro utilizzato per l'accertamento della concentrazione alcolemica sulla persona dell'appellante, il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria rivendicata nei suoi confronti ex art. 186 co. 2 bis C.d.S. non risulta provato.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma Controparte_1
della sentenza n. 625/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pescara, il verbale di contestazione
N.508951635, deve essere annullato con conseguente immediato dissequestro, previa rimozione dei sigilli, della vettura CI IL targata EX 031 XS, che dovrà essere restituita a CP_1
, unitamente al Libretto di Circolazione della vettura.
[...]
In applicazione del principio della ragione più liquida, l'accoglimento del motivo di impugnazione sopra richiamato, assorbe ogni altra censura sollevata dall'appellante.
B. Sulle spese processuali
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come in dispositivo.
Spese liquidate considerando il valore della causa (€ 890,00), con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 3017/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
ACCOGLIE
pagina 5 di 6 l'appello proposto da e, in totale riforma della sentenza n. 625/2024 Controparte_1
emessa dal Giudice di Pace di Pescara,
ANNULLA il verbale di contestazione N.508951635, disponendo l'immediato dissequestro, previa rimozione dei sigilli, della vettura CI IL targata EX 031 XS, che dovrà essere restituita a CP_1
, unitamente al Libretto di Circolazione della vettura.
[...]
CONDANNA
L'appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante liquidate, per il giudizio di primo grado in € 43,00 per esborsi ed € 346,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in € 70,00 per esborsi ed
€ 662,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte ricorrente presente ed allegazione al verbale.
Pescara, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3017/2024 tra
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 9:53 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. TERRENZIO LUCIO, il quale chiede che l'On.le Tribunale di Controparte_1
Pescara, contrariis reiectis, voglia assumere le seguenti conclusioni: 1)NEL MERITO, accogliere l'appello per i motivi espressi e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.625/2024 emessa dall'ufficio del Giudice di Pace di Pescara, dott.ssa Anna Maria Leombruni, nei giudizi N.105/24 RG e N.231/24
RG riuniti, depositata in Cancelleria in data 29.07.2024, accogliere le sole conclusioni avanzate in ricorso N.105/2024 RG che qui si riportano: " dichiarare illegittimi, nulli e/o annullare il Verbale di
Sequestro Amministrativo ex art.213 C.d.S. ( con allegata Scheda descrizione dello Stato del Veicolo), il Verbale di contestazione N.508951635 e il Verbale di Identificazione, Dichiarazione o Elezione di
Domicilio, notificati il 24.12.2023 dai CC di Cepagatti (PE) alla ricorrente e, per l'effetto, disporre il dissequestro della vettura CI IL targata EX 031 XS e la restituzione all'avente diritto
, ordinando la riconsegna del Libretto di Circolazione AF0832582 e la rimozione Controparte_1
dei sigilli, relativi al provvedimento cautelare eseguito il 24.12.2023; 2)Rigettare e disattendere tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni sollevate dall'appellata dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Pescara e in questo secondo grado di giudizio, perché infondate in fatto e diritto;
3)Spese e compensi della lite del doppio grado di giudizio rifusi, oltre accessori, con applicazione del D.M. 13.08.2022
n.147. Chiede assegnarsi la causa a decisione, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove di controparte.
Per la difesa Controparte_2
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA nessuno è comparso.
È altresì presente la Dott.ssa Caterina Conte, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice, sentito l'appellante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3017/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TERRENZIO Controparte_1 C.F._1 LUCIO, elettivamente domiciliata in C.SO MANTHONE' 83 PESCARA, presso il difensore avv. TERRENZIO LUCIO APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_1 L'AQUILA elettivamente domiciliata in presso l'AVVOCATURA Email_1 DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024, ha proposto appello avverso Controparte_1
la sentenza n. 625/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pescara e depositata in data 29 luglio 2024 nei giudizi riuniti n.105/2024 RG e n.231/2024 RG chiedendo l'annullamento: i) del verbale di Sequestro
Amministrativo ex art.213 C.d.S. (con allegata Scheda descrizione dello Stato del Veicolo); ii) del
Verbale di Contestazione N.508951635 e iii) del Verbale di Identificazione, Dichiarazione o Elezione di , notificati il 24.12.2023 dai CC di Cepagatti(PE) con rimozione dei sigilli e dissequestro Per_1
della vettura CI IL targata EX 031 XS e con restituzione all'appellante del Libretto di
Circolazione AF0832582.
Ha precisato che, essendo in possesso di nuovo Certificato di Idoneità psicofisica per la Patente di
Guida, categoria , rilasciato l'11.07.2024 dalla C.M.L.-ASL di Pescara aveva già rinunciato, nel N_1 corso del giudizio di primo grado, al ricorso promosso avverso l'ordinanza di sospensione della validità
pagina 2 di 6 della patente di guida.
A sostegno del ricorso ha dedotto che il giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato le eccezioni da lei formulate avverso il Verbale di Accertamenti urgenti sulla persona, ex art.354, comma
3° CPP, mai notificato o consegnato all'appellante, che aveva avuto piena contezza del suo contenuto solo con la costituzione in giudizio della . Controparte_2
Solo così aveva potuto leggere il modello ed il numero di matricola dell'etilometro utilizzato dai verbalizzanti, di cui contestava gli esiti, trattandosi di apparecchio modello SAF'IR, OM00001ET17,
Matricola SESAH1S248003421, privo di omologazione, nonché di verifiche annuali.
2. Il Controparte_4
si è costituito il 13.2.2025 depositando comparsa nella quale ha concluso per il rigetto
[...] dell'appello, con vittoria di spese del grado.
3. All'udienza del 14.2.2025, considerata la tardiva costituzione dell'appellata, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di memorie.
4. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
A. Sull'omessa omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento del tasso alcolemico
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, costante e pacifica “In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio da adoperare per l'esecuzione del cd. "alcooltest" è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura;
l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.” (Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921 ripresa dalla più recente Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022 n.4288).
Grava quindi sull'Amministrazione appellata l'onere di provare che l'etilometro, utilizzato durante l'accertamento sulla persona dell'appellante, fosse stato sottoposto ad omologazione.
L'art 379 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) prevede infatti, ai commi 5, 6,7 e 8 che: “
5.Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi
Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La
pagina 3 di 6 Direzione generale della provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base CP_5
delle verifiche e prove effettuate dal Parte_1
(CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il (visita preventiva).
8. Gli etilometri in CP_6
uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)), di concerto con il della sanità. In caso di CP_4 esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.”
L'art. 3 del DECRETO 22 maggio 1990, n. 196, Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza, prevede che: “
1. Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed
a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma ( .
2. I singoli apparecchi prima della loro immissione in CP_6
uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanità”.
L'art. 4 del medesimo DECRETO 22 maggio 1990, n. 196 precisa che: “1. Ogni etilometro deve riportare su una taronetta inamovibile l'indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnato da un manuale di istruzione in lingua italiana approvato in sede di verifiche
e prove di omologazione nonché del proprio libretto metrologico.”
Ebbene, premessa la normativa di riferimento, come correttamente osservato dall'appellante, la si è limitata a produrre, nella fase di primo grado, il libretto metrologico CP_2 dell'etilometro oggetto di causa, in cui sono annotate le tarature periodiche eseguite sullo stesso il 30 ottobre 2019, il 18 gennaio 2021, il 10 maggio 2022 ed il 17 luglio 2023, senza però allegare il certificato di omologazione.
Dall'esame della documentazione prodotta in primo grado dall'appellata, emerge che l'apparecchio utilizzato è del tipo ”, omologato con certificato om00001et/17 del 4710/2017. Controparte_7
La produzione del solo libretto metrologico non è però sufficiente a dare atto e prova dell'avvenuta preliminare omologazione, trattandosi all'evidenza di fasi diverse e non essendo condivisibile l'assunto difensivo per cui il possa verificare solo ed esclusivamente il corretto funzionamento di un CP_6
apparecchio, che lo stesso centro abbia in origine omologato, come prescrive l'articolo tre del DM 196 del 1190 e ciò in quanto, proprio dal tenore dell'art. 3 del DM 196 del 1190 si evince che si tratta di pagina 4 di 6 attività diverse, svolte in momenti diversi e da soggetti diversi.
L'omologazione attiene al “tipo” e viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (non dal ) a domanda del costruttore o di CP_6
suo mandatario, mentre le verifiche di cui dà atto il libretto metrologico prodotto, riguardano i singoli apparecchi già in uso e vengono fatte periodicamente dal e annotate sul libretto che però, CP_6
come si evince dal documento agli atti, non contiene alcuna indicazione degli estremi dell'omologazione conseguita dal prototipo di riferimento.
Nemmeno corretta deve poi ritenersi l'affermazione secondo la quale il verbale di accertamento farebbe piena prova sino a querela di falso del fatto che l'apparecchiatura utilizzata sia debitamente omologata. Infatti come noto, il verbale di accertamento e contestazione di una violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, cosa che sicuramente non può ritenersi per l'omologazione.
Inoltre, il verbale in parola si limita a riportare l'inciso “debitamente omologato” affermazione generica che non solo non riveste fede privilegiata ma non dice nulla di sufficientemente preciso dell'omologazione in sé per sé.
Concludendo, in difetto di prova positiva dell'omologazione iniziale del tipo di etilometro utilizzato per l'accertamento della concentrazione alcolemica sulla persona dell'appellante, il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria rivendicata nei suoi confronti ex art. 186 co. 2 bis C.d.S. non risulta provato.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma Controparte_1
della sentenza n. 625/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pescara, il verbale di contestazione
N.508951635, deve essere annullato con conseguente immediato dissequestro, previa rimozione dei sigilli, della vettura CI IL targata EX 031 XS, che dovrà essere restituita a CP_1
, unitamente al Libretto di Circolazione della vettura.
[...]
In applicazione del principio della ragione più liquida, l'accoglimento del motivo di impugnazione sopra richiamato, assorbe ogni altra censura sollevata dall'appellante.
B. Sulle spese processuali
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come in dispositivo.
Spese liquidate considerando il valore della causa (€ 890,00), con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 3017/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
ACCOGLIE
pagina 5 di 6 l'appello proposto da e, in totale riforma della sentenza n. 625/2024 Controparte_1
emessa dal Giudice di Pace di Pescara,
ANNULLA il verbale di contestazione N.508951635, disponendo l'immediato dissequestro, previa rimozione dei sigilli, della vettura CI IL targata EX 031 XS, che dovrà essere restituita a CP_1
, unitamente al Libretto di Circolazione della vettura.
[...]
CONDANNA
L'appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante liquidate, per il giudizio di primo grado in € 43,00 per esborsi ed € 346,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in € 70,00 per esborsi ed
€ 662,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte ricorrente presente ed allegazione al verbale.
Pescara, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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