Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1931 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 14/03/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Stefano Recchia in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Valmontone
(Roma), via Oratorio n. 1;
APPELLANTE
E
- già - (P.I. Controparte_1 Controparte_2
) in persona del legale rappresentante p.t., nella sua qualità di cessionaria P.IVA_1
difeso dall'avv.to Giorgio Giuntoni in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1366/2020 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 30/09/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio la rappresentando di aver proposto Controparte_2
opposizione avverso il pignoramento presso terzi da quest'ultima notificatogli, atto nel quale aveva dedotto di non aver intrattenuto con essa alcun rapporto;
CP_2
che in ragione di ciò non era legittimata ad esperire alcuna azione CP_2
esecutiva nei confronti di esso che il Tribunale di Velletri, in qualità di giudice Pt_1
dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di sospensione e valorizzato il dato che risultava documentata la cessione con l'intervenuta notifica di due precetti che apparivano idonei a soddisfare le condizioni di cui all'art. 1264 cod. civ;
che il tribunale di Velletri aveva assegnato le somme presenti sul libretto di risparmio e contestualmente assegnato, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. il termine perentorio del 30 gennaio 2019 per l'introduzione del giudizio di merito. Sosteneva che la cessione del credito non gli era stata notificata né egli poteva averla accettata in difetto di comunicazione e, pertanto, essa non poteva dirsi efficace nei suoi confronti. Chiedeva al Tribunale adito di condannare la a restituirgli Controparte_2
la somma di euro 7.524,49 per mancanza di legittimazione ad agire nei suoi confronti.
§ 1.1 – Si costituiva in giudizio la per chiedere il Controparte_2
rigetto dell'opposizione. Premetteva che il credito traeva origine da un rapporto di somministrazione tra e in virtù del quale la prima Controparte_4 Parte_1
si impegnava a somministrare al secondo gas naturale secondo le sue richieste e necessità; che a fronte della somministrazione regolarmente ricevuta, il debitore non aveva provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento, lasciando un insoluto di €.15.925,74.=, per bollette regolarmente emesse e non pagate;
che E. On, persistendo l'inadempimento, aveva agito in sede monitoria ed il Tribunale di Verona aveva emesso in data 13/01/2017 il decreto ingiuntivo n. 168/2017 con cui veniva intimato al sig. di pagare la somma di €.15.925,74.= oltre interessi di mora dal Pt_1
dovuto al saldo e spese di procedura, liquidate in €. 700,00.= per compensi ed €. 120,00 per esborsi (doc. 4); che il decreto regolarmente notificato non veniva opposto sicché, perdurando l'inadempimento di gli veniva intimato un primo atto di precetto in Pt_1
data 30 maggio 2017 con cui il debitore veniva notiziato che il credito, dapprima vantato da era stato nelle more oggetto di cessione a Controparte_3 [...]
che infatti era il soggetto che ne intimava il pagamento (pag. 1 atto di CP_2
precetto); che in detto precetto si poteva testualmente leggere: “in data 25 gennaio
2017 E. società con sede legale a Milano, Via Amerigo Vespucci Controparte_3
n. 2 – 20124 (Cedente) e società con sede Controparte_2
legale a Milano, Piazzetta Maurilio Bossi, 1 – 20121 (Cessionaria), hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti, con il quale ha ceduto pro Controparte_4
soluto a AV & GA AN AN S:p.a. il credito vantato nei confronti del
Sig. Cod. Fisc. , pari ad €. Parte_1 C.F._1
15.625,74.=” (doc. 8); che successivamente, essendo venuta meno l'efficacia del precetto, essa - in data 20/10/2017 - aveva notificato a un altro CP_2 Pt_1
atto di precetto, con consegna avvenuta a mani ex art. 139 c.p.c., precetto in cui, a pag.
2, veniva nuovamente dato atto dell'esistenza dell'intervenuta cessione di credito, mediante l'utilizzo della medesima frase contenuta nel primo precetto e sopra richiamata (doc. 9); che con il secondo precetto veniva intimato al debitore il pagamento della maggior somma di €. 18.326,85.=; quindi, persistendo l'inadempimento, essa richiedeva all'addetto Ufficio Unep del CP_2
Tribunale di Velletri, la notifica del pignoramento presso terzi nei confronti del debitore e del terzo (doc. 10); che anche nelle premesse dall'atto Controparte_5 di pignoramento presso terzi si notiziava il debitore esecutato, con la formula usuale, della cessione di crediti e anche quell'atto veniva notificato direttamente a mani del sig. che il terzo aveva reso la dichiarazione di parziale capienza ed essa Pt_1 CP_5
aveva proceduto ad iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi;
che CP_2
all'udienza del 23/05/2018 l'opponente eccepiva la nullità del pignoramento a causa della mancata notifica al debitore esecutato dell'intervenuta cessione del credito, notificando poi apposito ricorso in opposizione all'esecuzione in cui riproponeva la medesima doglianza;
che essa depositava apposite note Controparte_2
difensive, con cui si opponeva a tutte le istanze del ricorrente, evidenziando la pretestuosità delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta inibitoria;
il Giudice dell'esecuzione, ritenute infondate le contestazioni del debitore esecutato, respingeva l'istanza di sospensione, fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito ed assegnava le somme pignorate al creditore procedente;
che in data 04/12/18
[...]
ricevuta la notifica dell'ordinanza di assegnazione, provvedeva a Controparte_5
corrispondere ad essa mediante bonifico bancario, la somma Controparte_2
di €. 7.524,49.=; considerato che la somma ricavata dall'esecuzione forzata soddisfaceva solo parzialmente le ragioni creditorie di la stessa Controparte_2
si determinava a notificare un nuovo atto di precetto (il terzo) per ottenere il pagamento del residuo (doc. 12); anche nel terzo atto di precetto, notificato nelle mani del debitore, veniva specificato, nelle premesse, il fatto dell'avvenuta cessione del credito. In ragione delle circostanze sopra evidenziate chiedeva il rigetto della CP_2
domanda per manifesta infondatezza e sosteneva di aver dimostrato la propria legittimazione in virtù di atto di cessione del credito e risultando provata la notifica al debitore dell'avvenuta cessione di detto credito in quanto l'operazione risultava puntualmente menzionata e descritta nei due atti di precetto notificatigli. Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
§ 1.2 – La causa solo documentalmente istruita veniva posta in decisione. § 2. – Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 1366/2020 così statuiva: << rigetta la domanda in quanto infondata. Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2500,00 per onorari, oltre accessori.
Condanna ex art.96 c.p.c. la parte attrice al pagamento della somma di euro 1000,00 alla parte convenuta determinata in via equitativa.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< la domanda attorea non merita accoglimento e pertanto deve essere rigettata. In particolare, la parte attrice ha dedotto la carenza di legittimazione attiva ad agire in via esecutiva nei confronti di non avendo provveduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. a notificare Parte_1
l'avvenuta cessione del credito dalla società alla società qui convenuta. Ed invero CP_6
la notifica della cessione di credito ex art. 1264 c.c. risulta avvenuta per il tramite di due distinti atti di precetto e che quindi il debitore esecutato era stato perfettamente reso edotto della successione nel diritto di credito vantato nei suoi confronti. La notificazione di due precetti appare soddisfare la condizione di cui all'art. 1264 c.c. per altro prevista a forma libera e posta a tutela del debitore per eventuali pagamenti a favore del cedente. Sul punto la Cassazione sentenza sez. III civile n.1684 del
07.02.2012 ex multis ha chiaramente statuito che la notificazione della cessione del credito non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale costituisce un atto a forma libera non soggetto a particolari discipline o formalità. Il convenuto ha richiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. Orbene, la domanda attorea si pone in contrasto con un orientamento Giurisprudenziale costante e consolidato sul punto, e la parte attrice peraltro ha richiesto la concessione dei termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c. per poi non articolare alcunché. Risulta che l'attore abbia ricevuto il primo atto di precetto tre anni orsono rispetto al contenzioso oggetto della presente decisione senza aver mai previamente rispetto alla domanda giudiziale qui proposta eccepito alcunché sul punto, neanche in sede esecutiva. Inoltre, nei suoi scritti nulla ha dedotto in ordine alla notificazione dei tre precetti da parte della attuale convenuta.
Sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c. e pertanto condanna la parte attrice al pagamento di una somma che determina in via equitativa in euro 1000,00 in favore della parte convenuta. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori di legge.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< nel Merito A) Riformare la sentenza n. 1366 del 2020 del Tribunale Civile di Roma per le motivazioni suesposte;
B) Condannare l'appellata al pagamento dei compensi, rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi del giudizio.>>
§ 4.1– Si costituiva per eccepire l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_2
art. 348 bis c.p.c. e ne deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. (C.F. ) avverso la sentenza Parte_1 C.F._1
del Tribunale di Velletri n. 1366/2020, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, pronunciando relativa ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. e regolando le spese di lite ex art. 91 c.p.c.. Nel merito: - respingere tutte le domande attoree, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1366/2020 Tribunale di Velletri. In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del giudizio - condannare il sig. Parte_1
(C.F. ) al pagamento di una somma equitativamente C.F._1
determinata a favore di (P.IVA ) ex art. 96 3° co. Controparte_2 P.IVA_1
c.p.c.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 16 luglio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 14 marzo 2025.
Con decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note nei termini il difensore di parte appellata ed in data 11 marzo 2025 il difensore di parte appellante che si richiamava al contenuto dell'atto di appello, alle conclusioni ivi rassegnate e chiedeva altresì il rimborso delle spese di CTU;
all'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 4. – i motivi di gravame
§ 4.1 – Con il primo motivo titolato: << mancata notifica ed accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto >> ha censurato la sentenza di primo Pt_1
grado per non avere il Tribunale tenuto in considerazione le contestazioni mosse da esso opponente riguardo alla mancata notifica ed accettazione della cessione del credito. Rappresentava che, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza impugnata, la cessione del credito da parte di non gli era stata comunicata, in quanto egli CP_3
non aveva intrattenuto alcun rapporto con l'odierna appellata e quest'ultima; pertanto, non era legittimata ad esperire l'azione esecutiva nei suoi confronti. Sosteneva che, prima della notifica dei precetti, avrebbe dovuto ricevere comunicazione dell'avvenuta cessione del credito tramite raccomandata e la prova certa del trasferimento del diritto di credito, dovendo egli essere reso edotto circa i termini del contratto di cessione.
§ 4.2 – Con il secondo motivo titolato: << illegittima condanna del sig.
[...]
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. >> impugnava il capo di Parte_1
sentenza con il quale era stato condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c., senza che vi fosse alcuna motivazione sul danno subito dalla parte opposta e senza che fosse dimostrato che esso appellante aveva agito in giudizio con malafede o colpa grave. Sosteneva che il danno avrebbe dovuto essere provato dall'odierna appellata.
§ 5 – Le questioni preliminari
La Corte all'udienza di prima comparizione ha implicitamente disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. avendo rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. § 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 –Il primo motivo è infondato.
non contesta la validità dell'atto di cessione tra E. On cedente e Pt_1 CP_2
cessionaria, ma eccepisce di non aver mai ricevuto comunicazione di tale
[...]
cessione e così descrive il comportamento omesso da << tale CP_2
cessione andava previamente comunicata al sig. con apposita comunicazione Pt_1
tramite raccomandata, prima di intraprendere qualsiasi azione nei suoi confronti.>> : lamenta, quale debitore ceduto, di non aver mai ricevuto la notifica e/o comunicazione della cessione e quindi di non averla accettata.
Osserva la Corte che la motivazione di prime cure - che valorizza che : 1) l'atto di cessione è un atto a forma libera e che, come tale, non è soggetto a particolari discipline o formalità; 2) è invece necessario e sufficiente che nell'atto con cui il debitore ceduto viene portato a conoscenza dell'avvenuta cessione vi siano elementi chiari che detta cessione è avvenuta sicché il debitore sia reso consapevole della mutata titolarità del credito - è perfettamente aderente ai principi enunciati dalla Suprema Corte con indirizzo ormai consolidato. Invero, la tesi propugnata con il motivo in esame che per rendere efficace la cessione del credito nei confronti del debitore ceduto sia necessario notificargliela e non basti dargliene comunicazione in qualsiasi forma idonea a fargliela conoscere è da tempo argomento non condiviso dalla Suprema Corte. Circa l'idoneità
a ritenere il debitore edotto dell'atto di cessione per mezzo di comunicazione inserita in qualunque atto - in esso compreso l'atto di precetto del contenuto sopra trascritto - si era già favorevolmente espressa Cass. n. 7919/2004 che ha così argomentato: << La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto, che non si identificano peraltro con gli istituti dell'ordinamento processuale e non sono pertanto soggetti a particolari discipline o formalità ma sono atti a forma libera, sicché ove la notificazione, consistente in una dichiarazione recettizia, venga fatta in forma scritta, non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente, essendo al riguardo sufficiente che vi siano inequivoci elementi indicanti la relativa provenienza, in modo che risulti al debitore ceduto pienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenza dell'avvenuta cessione.>> Trattasi di indirizzo risalente, ma consolidato ed ancora attuale. La giurisprudenza più recente, invero, si è pronunciata in senso conforme: << La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.>> (così Cass. n. 654/2025)
§ 6.2 –Il secondo motivo è inammissibile
Il motivo non si confronta con la motivazione espressa dal primo giudice.
Il tribunale ha anteposto: << il convenuto ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c.>>.
Orbene, esaminando la domanda ex art 96 c.p.c. proposta dal convenuto, sulla quale il tribunale si è espresso, si legge a pagina 9 della comparsa di costituzione di primo grado: << B. SULLA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA DELL'ATTORE EX
ART. 96 3° CO. C.P.C. B.1 Si chiede espressamente che il Giudice voglia valutare la condotta dell'attore anche ai sensi dell'art. 96 3° co. c.p.c. La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con (..)>>
Il tribunale risulta sollecitato a valutare la condotta dell'attore e ad adottare il provvedimento sanzionatorio di cui all'art 96 co. 3 c.p.c. Il tribunale ha esaminato la condotta processuale di e - riscontrato che la Pt_1
domanda si poneva in contrasto con un orientamento giurisprudenziale costante e consolidato;
che l'opponente aveva chiesto i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. senza poi depositare memorie;
era stato notiziato dell'avvenuta cessione ben tre anni prima rispetto al contenzioso in esame senza che in detto lasso di tempo e nonostante la notificazione di precedente precetto avesse mai eccepito alcunché su detta questione
- liquidava in via equitativa l'importo di € 1.000,00 chiaramente rispettando i dettami del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Il motivo in esame - che critica la motivazione per non avere il tribunale illustrato le ragioni sulla cui base aveva ritenuto che la convenuta avesse fornito la prova del danno subito per effetto della condotta di parte opponente – non è quindi pertinente alla decisione in concreto assunta dal giudice di prime cure.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria - trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati gli importi medi dimidiati.
§ 7. 1– la domanda di parte appellata di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. va accolta anche nel presente grado.
Giova ripetere che la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., secondo la giurisprudenza di legittimità è: << volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione >> (Cass., S.U., n. 22405/2018).
La Suprema Corte ha altresì affermato che deve ricorrere: << la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso >> non essendo sufficiente: << la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate >> (Cass., n. 29831/2023). La Corte di cassazione ha, altresì affermato che tale condanna postula un accertamento caso per caso: << dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi contrastanti, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile >> (Cass. n.
27702/2023).
Nel caso di specie, l'appellante ha agito con colpa grave, sia per la semplicità della questione, pacifica nella giurisprudenza di legittimità, sia per non aver debitamente considerato le ragioni altrettanto chiaramente esplicitate dal primo Giudice, ossia che l'atto di cessione è a forma libera ed è necessaria ma sufficiente una comunicazione di chiaro contenuto dell'avvenuta cessione e non – come sostenuto - la notificazione della cessione sottoscritta da cedente e cessionario.
Quanto alla liquidazione, l'importo può determinarsi nella stessa misura liquidata a titolo di compensi professionali con ciò valorizzandosi i combinati profili dell'abuso del processo, del valore della causa e della sua durata. § 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Controparte_2
Velletri n. 1366/2020 pubblicata in data 30/09/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida, in € 4888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario CP_2
ed accessori di legge;
3. Condanna parte l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere all'appellato la somma di € 4.888,00;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 14/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo