CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
- Sezione prima civile e Impresa - riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente istr. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23/01/2024, promossa con atto di citazione da
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Matteo Di Martino (C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliato nel suo studio in Ortona (CH) al c.so Vittorio Emanuele II, n. 3 (pec:
; Email_1
appellante/attrice in primo grado contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Villanova di Camposampiero (PD), Via A. Ceron, n. Controparte_2
2, rappresentata dagli Avv.ti Cristiano Violato (CF. ) e Giacomo C.F._3
Tropea (C.F. fax. n. 178.441.5820; pec. C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio in Email_2
Vigonza, Via Germania, n. 7/2; appellata/convenuta in primo grado
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2365/2023 del Tribunale di Venezia, a definizione della causa civile RG 7895/2022, pubblicata il 14/12/2023 e notificata il
15/12/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-1- Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: - in accoglimento del primo motivo dichiararsi la nullità della sentenza nella causa rg. 7895/22 emessa dalla prima sezione del Tribunale di Venezia dott. Brol
Gianluca; - nel merito accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza nella causa rg. 7895/22 emessa dalla prima sezione del Tribunale di Venezia dott. Brol Gianluca accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e precisano. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
Nel merito in via principale
Per i motivi in narrativa, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e pertanto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata, la n. 7895/2022, pubblicata dal
Tribunale di Venezia, nella persona del Dott. Gianluca Brol, in data 14 dicembre 2023 e notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 326 C.p.c. in data 15 dicembre 2023.
Nel merito, in via subordinata alla rimessione della causa in istruttoria
- Per i motivi di cui in narrativa, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente rigettare la richiesta di accertamento per indebito svolta da controparte per aver la convenuta eseguito i lavori come da fatture indicate che verranno dimesse nella espletanda istruttoria.
- Rigettare la richiesta di risarcimento danni in quanto infondata in fatto e in diritto e oltretutto non provata sia nell'an che nel quantum.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi nei confronti dello scrivente legale, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria
-2- In via subordinata alla rimessione della causa in istruttoria e nel caso di ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla parte appellante, la domanda essere Controparte_1
ammessa a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la era costretta a sospendere le lavorazioni presso il Controparte_1
cantiere della Sig.ra a causa della sopravvenuta e non prevedibile Parte_1
impossibilità a riscuotere i crediti ceduti dai diversi committenti;
2. Vero che la possibilità per la di eseguire le lavorazioni con sconto Controparte_1
in fattura al 50% passava per la realizzazione di un doppio presupposto: da un lato, il puntuale pagamento da parte della committenza dell'importo scontato;
dall'altro, dalla possibilità di liquidare i crediti di cui era cessionaria;
3. Vero che se in un primo momento la liquidazione dei crediti avveniva facilmente, a partire dalla fine del 2021 era divenuto impossibile per la come per Controparte_1
la totalità delle imprese medie e piccole, riuscire a scontare i propri crediti d'imposta;
4. Vero che i crediti ceduti alla dalla Sig.ra non sono Controparte_1 Parte_1
stati mai ceduti e/o liquidati;
5. Vero che la ha effettivamente reso prestazioni di cui al contratto Controparte_1
allegato nel fascicolo di parte attrice che si rammostra quali i) rimozione pavimenti e massetti;
ii) realizzazione vano porta su locale cucina;
iii) chiusura porta bagno piano terra;
iv) apertura di nuovi fori porta;
v) realizzazione parte in cartongesso;
vi) modifica porte interne;
vii) modifica porte stanze ospiti;
viii) assistenze murarie per rifacimento impianto elettrico;
ix) rifacimento bagno piano terra per € 3.000,00; x) rifacimento bagno piano primo per €2.000,00; xi) impianto elettrico per € 2.000,00; xii) rimozione pavimentazione esistente;
6. Vero che la ha curato la realizzazione, non contemplata nel Controparte_1
contratto di cui al capitolo che precede, della platea dell'abitazione, lavoro del valore di complessivi € 6.600,00;
7. Vero che la realizzava presso l'abitazione di Controparte_1 Parte_1
l'integrale rifacimento della platea dell'abitazione per un complessivo valore di €
6.600,00 al lordo di IVA;
-3- 8. Vero che la realizzava presso l'abitazione di la Controparte_1 Parte_1
demolizione del caminetto, con conseguente chiusura del foro nel solaio per la canna fumaria e smaltimento dei calcinacci;
9. Vero che la realizzava presso l'abitazione di la Controparte_1 Parte_1
integrale rimozione delle inferriate;
10. Vero che la realizzava presso l'abitazione di le Controparte_1 Parte_1
tracce murarie per l'impiantistica idraulica ed elettrica con mezzi meccanici nonché lo smaltimento dei calcinacci;
11. Vero che la nella persona di , ha Controparte_1 Testimone_1
effettuato numerosi sopralluoghi presso il cantiere della Sig.ra al fine di Parte_1
definire con la committenza e le imprese di impiantistica le tracce murarie per la realizzazione degli impianti idraulico ed elettrico;
12. Vero che in più di una occasione le tracce murarie già tracciate erano modificate e/o integrate su richiesta della Sig.ra Parte_1
13. Vero che la presso il cantiere della Sig.ra ha Controparte_1 Parte_1
provveduto alla eliminazione delle nicchie presenti nei muri per l'alloggiamento dei radiatori;
14. Vero che la realizzava presso l'abitazione di Controparte_1 Parte_1
l'abbassamento della quota di pavimento di circa 35 cm;
15. Vero che la realizzava presso l'abitazione di la Controparte_1 Parte_1
posa di corrugati e scatole dell'impianto elettrico.
Si indicano come testi, Via Vittorio Veneto n. 2 - 35020 Legnaro;
Testimone_2
, Via Dante Alighieri 27/2, Cittadella;
Via Nuova, Testimone_3 Testimone_4
101/A, 30010 - Camponogara (VE).
Si richiede altresì, sempre in via subordinata all'ammissione delle avverse istanze,
l'interrogatorio formale della Sig.ra sulle seguenti circostanze: Parte_1
1. Vero che aveva manifestato alla nella persona di Parte_1 Controparte_1
, l'esigenza di avviare e concludere i lavori di ristrutturazione di cui Testimone_1
al contratto di appalto del 25 gennaio 2022 nel più breve tempo possibile;
-4- 2. Vero che, per la ristrutturazione della propria abitazione, aveva Parte_1
intenzione di beneficiare del c.d. 110%; Parte_2
3. Vero che, con riferimento al contratto di appalto del 25 gennaio 2022, e Parte_1
la nella persona di , concordavano di Controparte_1 Testimone_1
procedere in prima battuta allo svolgimento delle lavorazioni di c.d. edilizia libera, per le quali non si richiedeva la presentazione di particolari autorizzazioni, e, solo in un secondo momento, alle lavorazioni c.d. strutturali, da affrontare anche nell'ottica di una richiesta di 110%; Parte_2
4. Vero che e concordavano di affidare lo Parte_1 Testimone_1
svolgimento delle pratiche edilizie ad un tecnico che potesse curarle all'interno di una richiesta di 110%; Parte_2
5. Vero che aveva manifestato anche la volontà di ampliare la zona Parte_1
ingresso.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 10/10/2022 ha chiesto l'accertamento Parte_1
dell'indebita percezione da parte della della somma di € 33.000,00, Controparte_1
nonché la condanna alla restituzione del predetto importo, oltre che al pagamento di
€15.000,00 a titolo di risarcimento del danno. A sostegno della propria domanda ha dedotto di aver stipulato un contratto di appalto con legale Controparte_2
rappresentante dell'impresa per la ristrutturazione di un immobile Controparte_1
di sua proprietà sito in Spinea (Ve), in Via Fornase nr. 131 e che, successivamente al pagamento della somma di € 33.000,00, versata a titolo di acconto, l'appaltatore avrebbe abbandonato il cantiere, senza tornarci più, cagionando all'attrice un danno di
€15.000,00 versati ad altra impresa, per porre rimedio all'inadempimento della convenuta.
2. La convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, con comparsa depositata il
22/02/2023, dopo la celebrazione della prima udienza di comparizione e trattazione, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
-5- 3. Con sentenza n. 2365/2023, pubblicata il 14/12/2023, il Tribunale di Venezia, ritenuto che l'attrice non avesse adeguatamente allegato, né provato le ragioni sottese alla fondatezza della propria domanda, ha respinto le domande formulate dall'attrice Pt_1
nei confronti di e condannato l'attrice alla rifusione delle
[...] Controparte_1
spese di costituzione e patrocinio sostenute dalla convenuta, liquidate in € 3.809 per onorari, 15% spese generali, iva e cpa.
4. Con atto di citazione a proposto appello avverso tale sentenza, affidato Parte_1
ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo lamenta la violazione del diritto di difesa, sostenendo che le sarebbe stata preclusa la possibilità di esporre in primo grado le proprie difese conclusive, sia oralmente, in quanto non presente in udienza, sia a mezzo di scritti conclusivi, non essendo stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c., il che condurrebbe, secondo l'appellante, alla nullità della sentenza per la cui declaratoria ha instato.
4.2. Con il secondo motivo lamenta l'esistenza di un vizio motivazionale nella sentenza, denunciando la contraddizione nella quale sarebbe incorso il tribunale, affermando la genericità delle prospettazioni attoree e l'impossibilità per il giudice di trarre dalla documentazione prodotta indicazioni necessarie al fine della decisione, in assenza di una chiara allegazione in punto di fatto della documentazione correlata e senza una adeguata formulazione dei capitoli di prova orale. Parte appellante sostiene che, giacché la perizia asseverata (corredata da materiale fotografico), i bonifici, ed il contratto prodotto in atti sono stati sufficienti al convenuto per articolare la sua difesa, tali elementi avrebbero dovuto essere utilizzati anche dal giudicante. Inoltre, rileva che il convenuto avrebbe confessato di non aver completato i lavori e di aver abbandonato il cantiere.
4.3. Con terzo motivo, si duole dell'illegittimità dell'ordinanza del 17.10.23 con cui sono state dichiarate inammissibili le richieste istruttorie. Al riguardo, sostiene che il giudice abbia formulato ragionamento contraddittorio nel non ammettere il capitolo di prova n.
5, perché ritenuto in “parte documentale”. Secondo la ricostruzione dell'appellante, se il capitolo avesse avuto natura documentale avrebbe dovuto essere utilizzabile ai fini decisori, per converso, se l'allegazione ad esso sottesa fosse stata effettivamente
-6- generica, la prova per testi, regolarmente richiesta, avrebbe dovuto essere ammessa.
Tale argomento viene esteso da parte appellante anche rispetto ai capitoli 3 e 4.
4.4. Con il quarto motivo d'appello contesta il riparto delle spese di lite, lamentando l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 92 c.p.c., stanti la dichiarazione confessoria della convenuta circa l'abbandono del cantiere e il suo implicito rifiuto alla proposta conciliativa avanzata dal giudice.
4.5. Parte appellante ha inoltre richiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
5. Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello avversario.
5.1. Rispetto al primo motivo d'appello, deduce la mancata violazione del diritto di difesa di parte attrice, avendo il giudice regolarmente invitato le parti a discutere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. durante l'udienza del 14 dicembre 2023. La mancata possibilità per l'appellante di precisare le proprie argomentazioni era pertanto dipesa esclusivamente da un suo disinteresse verso la causa, non essendo comparsa a tale udienza, a differenza di Controparte_3
Rispetto al secondo motivo d'appello, afferma la correttezza della motivazione del
[...]
Tribunale, giusta l'indeterminatezza dell'atto introduttivo di parte attrice in primo grado, riverberatasi negli ulteriori adempimenti processuali e nelle istanze istruttorie, poi rigettate, tale da non consentire al giudice, soggetto estraneo ai fatti di causa, di comprendere i fatti e le richieste da essa formulate. Sostiene, inoltre, che controparte non abbia dimostrato, in sede d'appello, di aver richiesto al giudice di prime cure di esaminare la documentazione prodotta, né di averne chiarito la rilevanza, né, più in generale, di aver prodotto in giudizio atti esaustivi.
5.3. Sul terzo motivo d'appello, deduce l'intervenuta preclusione per parte appellante della possibilità di contestare l'ordinanza di inammissibilità delle istanze istruttorie, non avendo mai richiesto la revoca di tale ordinanza.
5.4. Nel merito, precisa che l'importo di 33.000,00 euro era stato trattenuto dalla poiché erano stati resi lavori per un valore corrispondente a quella Controparte_1
cifra. Quanto al danno, afferma che l'impresa non aveva potuto proseguire i lavori,
-7- essendo divenuto impossibile liquidare i crediti di imposta ricevuti dai diversi committenti, ragione per cui si era chiarita alla committente la volontà di proseguire i lavori, sebbene con ritmi più rallentati, non essendovi intenzione alcuna di abbandonare il cantiere.
5.5. Parte appellata afferma la correttezza della sentenza impugnata sul riparto delle spese e contesta la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza.
6. La Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza del 23.05.2024, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di inibitoria, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 19.6.2025.
7. Con comparsa conclusionale ha dedotto l'inammissibilità del Controparte_1
terzo motivo d'appello, avendo la Corte d'Appello, con l'ordinanza del 23.05.2024, già avuto occasione di pronunciarsi su di esso, stabilendo implicitamente di non ammettere le istanze istruttorie.
In diritto.-
1. Il primo motivo è infondato.
Con esso si lamenta la violazione del diritto di difesa, denunciando che il diritto al contraddittorio non sarebbe stato assicurato, con preclusione della “possibilità di esporre le proprie difese conclusive sia oralmente, in quanto non presente in udienza, sia a mezzo di scritti conclusivi non essendo stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.”.
La mera disamina dello svolgimento del processo di primo grado smentisce la fondatezza del motivo in rassegna.
Va, infatti, notato che il tribunale dopo aver concesso alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
e dopo aver provveduto sulle istanze istruttorie formulate, ha disposto un rinvio dell'udienza al 5-12-2023 su richiesta delle parti, le quali avevano prefigurato la possibilità di una soluzione transattiva della controversia. All'udienza del 5-12-2023 non essendo comparsa nessuna delle parti, il giudice ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 14-12-2023, alla quale è comparso unicamente il difensore della parte convenuta. In tale udienza il giudice ha invitato alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, per poi emettere la sentenza qui impugnata.
-8- È chiaro, dunque, che il tribunale ha adottato il modello decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il quale prevede che “se non dispone a norma dell'articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, ad un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione …”.
Quanto si è verificato nel processo di primo grado è pienamente corrispondente all'iter procedimentale previsto nella ora riportata disposizione normativa, avendo il tribunale ritenuto la causa matura per la decisione e adottato il modello di decisione semplificato contemplato nella già ricordata norma. Neppure consta che alcuna delle parti abbia fatto istanza di rinvio dell'udienza, come pure previsto, in quanto l'unico difensore presente (quello dell'impresa non risulta aver avanzato alcuna Controparte_1
richiesta in proposito.
Né può fondatamente dolersi il patrono della per non essere stato presente e Pt_1
non avere, in conseguenza, potuto svolgere oralmente le difese che riteneva opportuno articolare, in quanto si è trattato di una mera conseguenza della sua libera decisione di non prendere parte all'udienza, scegliendo così di non apprestare in quell'occasione la difesa.
La indicata adozione del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. vale a rendere del tutto non pertinenti i richiami giurisprudenziali dell'appellante relativi alla diversa ipotesi in cui il giudice abbia prescelto il modello decisionale “a seguito di trattazione scritta o mista” di cui all'art. 281 quinquies c.p.c.
2. Il secondo motivo è del pari privo di pregio.
Con esso si critica la valutazione compiuta dal tribunale di genericità della prospettazione attorea, sostenendo che essa invece conteneva tutti i requisiti necessari alla controparte per svolgere le proprie difese, come dimostrato dagli scritti difensivi depositati dalla convenuta.
In disparte che – al di là del dibattito fra le parti in causa – è necessario che la prospettazione della parte consenta anche al giudice di comprendere i fatti essenziali della controversia, non potendo rimanere un dibattito comprensibile solo alle parti in ragione delle loro personali conoscenze della vicenda, rimane insuperato il rilievo del
-9- tribunale circa la spiccata carenza di allegazioni e argomentazioni della prospettazione dell'attrice.
Invero non risulta neppure prodotto il contratto di appalto del quale si lamenta l'inadempimento, né risultano articolate prove orali dirette a dare la prova delle condizioni contrattuali di tale appalto e del suo contenuto.
In difetto di una minimamente chiara e puntuale allegazione circa il titolo della pretesa svolta in causa dalla , dunque, delle obbligazioni che l'appaltatore si è assunto, Pt_1
delle modalità di esecuzione delle stesse, dei termini fissati e delle opere oggetto di appalto, le domande da essa formulate non possono che risultare del tutto disancorate da puntuali allegazioni e, in radice, inaccoglibili.
Assumere l'abbandono del cantiere in assenza di una minimamente specifica indicazione delle opere oggetto dell'appalto e dei termini previsti contrattualmente per la loro realizzazione evidenzia una allegazione gravemente carente, minando di genericità la prospettazione della parte, come notato dal tribunale.
Ne è riprova anche la formulazione delle domande.
In tal senso, risulta del tutto priva di base giuridica una domanda di “ripetizione” per il corrispettivo che si assume pagato in forza di un contratto del quale peraltro non si chiede neppure la risoluzione (o che altrimenti neppure si impugna) e che, dunque, permane come titolo legittimante quella asserita dazione di danaro.
Non è neppure esplicitato nemmeno se la domanda diretta alla “ripetizione” si basi sulla effettuazione di opere viziate ovvero sul minor valore delle opere realizzate. Non si ha traccia né della denuncia ex art. 1667 c.c. né di riscontri su opere viziate (la relazione tecnica prodotta neppure accenna a tali profili, limitandosi a constatare le opere realizzate e a stimarne i costi), nel mentre la mancanza in ordine alle opere che avrebbero dovuto essere compiute e dei prezzi dell'appalto rende impossibile anche verificare il minor valore delle opere realizzate (se tale era la causa petendi della domanda, come forse potrebbe desumersi dalla menzionata relazione tecnica).
Quanto alla pretesa mancata contestazione dell'abbandono del cantiere da parte di va riscontrato che costei, al contrario, ha replicato sul punto. L'impresa ha CP_1
dedotto di aver esclusivamente rallentato le lavorazioni in dipendenza di una assunta
-10- necessità di attendere l'incasso dei crediti ceduti e ha sostenuto di aver notiziato di ciò la committente, allegando di avere – in ogni caso – eseguito opere di valore corrispondente all'ammontare degli acconti versati (v. comparsa di risposta in primo grado, pag. 2-3).
Del pari, la richiesta risarcitoria risulta formulata in maniera non lineare: in atto di citazione la richiesta del risarcimento del danno di € 15.000,00 è correlata al costo di quanto dovuto pagare alla nuova impresa affidataria dei lavori (“versati alla nuova impresa per porre rimedio a quanto effettuato in precedenza e del tutto inservibile”), mentre nelle istanze di prova orale articolate compare la spesa di € 1.000,00 per la necessità di assumere in locazione altro immobile. In ogni caso si tratta di richiesta risarcitoria del tutto priva di adeguati elementi di riscontro probatorio, neppure integrabili con le istanze di prova orale in proposito articolate, del tutto generiche e non circostanziate.
Riguardo, poi, alle modalità di fatturazione, si tratta di aspetto la cui rilevanza al fine di basare la domanda di ripetizione non risulta in alcun modo evidenziato.
3. Anche il terzo motivo è destituito di fondamento.
Con esso ci si duole della mancata ammissione delle istanze di prova testimoniale formulate in prime cure e respinte dal tribunale con ordinanza del 17 ottobre 2023.
Della motivazione offerta dal tribunale per non ammettere le richieste istruttorie della la qui appellante rivolge le sue critiche principalmente con riguardo alla Pt_1
mancata ammissione del capitolo n. 5 (“perché in parte documentale ed avente ad oggetto il fatto negativo dell'inadempimento”).
La valutazione del tribunale merita condivisione, in quanto l'articolazione probatoria, svolta con un semplice rinvio alle laconiche circostanze esposte in atto di citazione, si manifesta del tutto priva di rilevanza e il giudizio in proposito espresso dal tribunale merita condivisione.
Il punto è che, in assenza dell'indicazione delle opere contrattualmente previste e dei termini di consegna dei lavori, come già detto circostanze non fatte oggetto di istanze istruttorie, il capitolo 5 (così come gli altri capitoli) in alcun modo consentirebbe di dare un qualche fondamento alla pretesa attorea.
-11- 4. Il quarto motivo, con il quale si deplora la condanna alla rifusione delle spese processuali, è del tutto infondato, in quanto il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, al di là delle critiche “sotto il punto di vista sociale” che l'appellante crede di poter mobilitare al riguardo.
5. L'appello è respinto.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 26.001 a € 52.000) tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate in questo grado e dato atto del mancato deposito di nota spese.
Va disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Violato che si è dichiarato antistatario in sede di scritture difensive conclusionali.
Va dato atto della sussistenza in capo alla parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da contro la sentenza n. 7895/2022 del Parte_1
tribunale di Venezia lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante rifondere alla parte appellata le spese processuali Parte_1
da questa sostenute e che liquida in € 3.397,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. C. Violato, dichiaratosi antistatario;
dà atto della sussistenza a carico dell'appellante del presupposto Parte_1
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 30 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-12-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
- Sezione prima civile e Impresa - riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente istr. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23/01/2024, promossa con atto di citazione da
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Matteo Di Martino (C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliato nel suo studio in Ortona (CH) al c.so Vittorio Emanuele II, n. 3 (pec:
; Email_1
appellante/attrice in primo grado contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Villanova di Camposampiero (PD), Via A. Ceron, n. Controparte_2
2, rappresentata dagli Avv.ti Cristiano Violato (CF. ) e Giacomo C.F._3
Tropea (C.F. fax. n. 178.441.5820; pec. C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio in Email_2
Vigonza, Via Germania, n. 7/2; appellata/convenuta in primo grado
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2365/2023 del Tribunale di Venezia, a definizione della causa civile RG 7895/2022, pubblicata il 14/12/2023 e notificata il
15/12/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-1- Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: - in accoglimento del primo motivo dichiararsi la nullità della sentenza nella causa rg. 7895/22 emessa dalla prima sezione del Tribunale di Venezia dott. Brol
Gianluca; - nel merito accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza nella causa rg. 7895/22 emessa dalla prima sezione del Tribunale di Venezia dott. Brol Gianluca accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e precisano. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
Nel merito in via principale
Per i motivi in narrativa, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e pertanto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata, la n. 7895/2022, pubblicata dal
Tribunale di Venezia, nella persona del Dott. Gianluca Brol, in data 14 dicembre 2023 e notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 326 C.p.c. in data 15 dicembre 2023.
Nel merito, in via subordinata alla rimessione della causa in istruttoria
- Per i motivi di cui in narrativa, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente rigettare la richiesta di accertamento per indebito svolta da controparte per aver la convenuta eseguito i lavori come da fatture indicate che verranno dimesse nella espletanda istruttoria.
- Rigettare la richiesta di risarcimento danni in quanto infondata in fatto e in diritto e oltretutto non provata sia nell'an che nel quantum.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi nei confronti dello scrivente legale, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria
-2- In via subordinata alla rimessione della causa in istruttoria e nel caso di ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla parte appellante, la domanda essere Controparte_1
ammessa a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la era costretta a sospendere le lavorazioni presso il Controparte_1
cantiere della Sig.ra a causa della sopravvenuta e non prevedibile Parte_1
impossibilità a riscuotere i crediti ceduti dai diversi committenti;
2. Vero che la possibilità per la di eseguire le lavorazioni con sconto Controparte_1
in fattura al 50% passava per la realizzazione di un doppio presupposto: da un lato, il puntuale pagamento da parte della committenza dell'importo scontato;
dall'altro, dalla possibilità di liquidare i crediti di cui era cessionaria;
3. Vero che se in un primo momento la liquidazione dei crediti avveniva facilmente, a partire dalla fine del 2021 era divenuto impossibile per la come per Controparte_1
la totalità delle imprese medie e piccole, riuscire a scontare i propri crediti d'imposta;
4. Vero che i crediti ceduti alla dalla Sig.ra non sono Controparte_1 Parte_1
stati mai ceduti e/o liquidati;
5. Vero che la ha effettivamente reso prestazioni di cui al contratto Controparte_1
allegato nel fascicolo di parte attrice che si rammostra quali i) rimozione pavimenti e massetti;
ii) realizzazione vano porta su locale cucina;
iii) chiusura porta bagno piano terra;
iv) apertura di nuovi fori porta;
v) realizzazione parte in cartongesso;
vi) modifica porte interne;
vii) modifica porte stanze ospiti;
viii) assistenze murarie per rifacimento impianto elettrico;
ix) rifacimento bagno piano terra per € 3.000,00; x) rifacimento bagno piano primo per €2.000,00; xi) impianto elettrico per € 2.000,00; xii) rimozione pavimentazione esistente;
6. Vero che la ha curato la realizzazione, non contemplata nel Controparte_1
contratto di cui al capitolo che precede, della platea dell'abitazione, lavoro del valore di complessivi € 6.600,00;
7. Vero che la realizzava presso l'abitazione di Controparte_1 Parte_1
l'integrale rifacimento della platea dell'abitazione per un complessivo valore di €
6.600,00 al lordo di IVA;
-3- 8. Vero che la realizzava presso l'abitazione di la Controparte_1 Parte_1
demolizione del caminetto, con conseguente chiusura del foro nel solaio per la canna fumaria e smaltimento dei calcinacci;
9. Vero che la realizzava presso l'abitazione di la Controparte_1 Parte_1
integrale rimozione delle inferriate;
10. Vero che la realizzava presso l'abitazione di le Controparte_1 Parte_1
tracce murarie per l'impiantistica idraulica ed elettrica con mezzi meccanici nonché lo smaltimento dei calcinacci;
11. Vero che la nella persona di , ha Controparte_1 Testimone_1
effettuato numerosi sopralluoghi presso il cantiere della Sig.ra al fine di Parte_1
definire con la committenza e le imprese di impiantistica le tracce murarie per la realizzazione degli impianti idraulico ed elettrico;
12. Vero che in più di una occasione le tracce murarie già tracciate erano modificate e/o integrate su richiesta della Sig.ra Parte_1
13. Vero che la presso il cantiere della Sig.ra ha Controparte_1 Parte_1
provveduto alla eliminazione delle nicchie presenti nei muri per l'alloggiamento dei radiatori;
14. Vero che la realizzava presso l'abitazione di Controparte_1 Parte_1
l'abbassamento della quota di pavimento di circa 35 cm;
15. Vero che la realizzava presso l'abitazione di la Controparte_1 Parte_1
posa di corrugati e scatole dell'impianto elettrico.
Si indicano come testi, Via Vittorio Veneto n. 2 - 35020 Legnaro;
Testimone_2
, Via Dante Alighieri 27/2, Cittadella;
Via Nuova, Testimone_3 Testimone_4
101/A, 30010 - Camponogara (VE).
Si richiede altresì, sempre in via subordinata all'ammissione delle avverse istanze,
l'interrogatorio formale della Sig.ra sulle seguenti circostanze: Parte_1
1. Vero che aveva manifestato alla nella persona di Parte_1 Controparte_1
, l'esigenza di avviare e concludere i lavori di ristrutturazione di cui Testimone_1
al contratto di appalto del 25 gennaio 2022 nel più breve tempo possibile;
-4- 2. Vero che, per la ristrutturazione della propria abitazione, aveva Parte_1
intenzione di beneficiare del c.d. 110%; Parte_2
3. Vero che, con riferimento al contratto di appalto del 25 gennaio 2022, e Parte_1
la nella persona di , concordavano di Controparte_1 Testimone_1
procedere in prima battuta allo svolgimento delle lavorazioni di c.d. edilizia libera, per le quali non si richiedeva la presentazione di particolari autorizzazioni, e, solo in un secondo momento, alle lavorazioni c.d. strutturali, da affrontare anche nell'ottica di una richiesta di 110%; Parte_2
4. Vero che e concordavano di affidare lo Parte_1 Testimone_1
svolgimento delle pratiche edilizie ad un tecnico che potesse curarle all'interno di una richiesta di 110%; Parte_2
5. Vero che aveva manifestato anche la volontà di ampliare la zona Parte_1
ingresso.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 10/10/2022 ha chiesto l'accertamento Parte_1
dell'indebita percezione da parte della della somma di € 33.000,00, Controparte_1
nonché la condanna alla restituzione del predetto importo, oltre che al pagamento di
€15.000,00 a titolo di risarcimento del danno. A sostegno della propria domanda ha dedotto di aver stipulato un contratto di appalto con legale Controparte_2
rappresentante dell'impresa per la ristrutturazione di un immobile Controparte_1
di sua proprietà sito in Spinea (Ve), in Via Fornase nr. 131 e che, successivamente al pagamento della somma di € 33.000,00, versata a titolo di acconto, l'appaltatore avrebbe abbandonato il cantiere, senza tornarci più, cagionando all'attrice un danno di
€15.000,00 versati ad altra impresa, per porre rimedio all'inadempimento della convenuta.
2. La convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, con comparsa depositata il
22/02/2023, dopo la celebrazione della prima udienza di comparizione e trattazione, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
-5- 3. Con sentenza n. 2365/2023, pubblicata il 14/12/2023, il Tribunale di Venezia, ritenuto che l'attrice non avesse adeguatamente allegato, né provato le ragioni sottese alla fondatezza della propria domanda, ha respinto le domande formulate dall'attrice Pt_1
nei confronti di e condannato l'attrice alla rifusione delle
[...] Controparte_1
spese di costituzione e patrocinio sostenute dalla convenuta, liquidate in € 3.809 per onorari, 15% spese generali, iva e cpa.
4. Con atto di citazione a proposto appello avverso tale sentenza, affidato Parte_1
ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo lamenta la violazione del diritto di difesa, sostenendo che le sarebbe stata preclusa la possibilità di esporre in primo grado le proprie difese conclusive, sia oralmente, in quanto non presente in udienza, sia a mezzo di scritti conclusivi, non essendo stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c., il che condurrebbe, secondo l'appellante, alla nullità della sentenza per la cui declaratoria ha instato.
4.2. Con il secondo motivo lamenta l'esistenza di un vizio motivazionale nella sentenza, denunciando la contraddizione nella quale sarebbe incorso il tribunale, affermando la genericità delle prospettazioni attoree e l'impossibilità per il giudice di trarre dalla documentazione prodotta indicazioni necessarie al fine della decisione, in assenza di una chiara allegazione in punto di fatto della documentazione correlata e senza una adeguata formulazione dei capitoli di prova orale. Parte appellante sostiene che, giacché la perizia asseverata (corredata da materiale fotografico), i bonifici, ed il contratto prodotto in atti sono stati sufficienti al convenuto per articolare la sua difesa, tali elementi avrebbero dovuto essere utilizzati anche dal giudicante. Inoltre, rileva che il convenuto avrebbe confessato di non aver completato i lavori e di aver abbandonato il cantiere.
4.3. Con terzo motivo, si duole dell'illegittimità dell'ordinanza del 17.10.23 con cui sono state dichiarate inammissibili le richieste istruttorie. Al riguardo, sostiene che il giudice abbia formulato ragionamento contraddittorio nel non ammettere il capitolo di prova n.
5, perché ritenuto in “parte documentale”. Secondo la ricostruzione dell'appellante, se il capitolo avesse avuto natura documentale avrebbe dovuto essere utilizzabile ai fini decisori, per converso, se l'allegazione ad esso sottesa fosse stata effettivamente
-6- generica, la prova per testi, regolarmente richiesta, avrebbe dovuto essere ammessa.
Tale argomento viene esteso da parte appellante anche rispetto ai capitoli 3 e 4.
4.4. Con il quarto motivo d'appello contesta il riparto delle spese di lite, lamentando l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 92 c.p.c., stanti la dichiarazione confessoria della convenuta circa l'abbandono del cantiere e il suo implicito rifiuto alla proposta conciliativa avanzata dal giudice.
4.5. Parte appellante ha inoltre richiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
5. Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello avversario.
5.1. Rispetto al primo motivo d'appello, deduce la mancata violazione del diritto di difesa di parte attrice, avendo il giudice regolarmente invitato le parti a discutere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. durante l'udienza del 14 dicembre 2023. La mancata possibilità per l'appellante di precisare le proprie argomentazioni era pertanto dipesa esclusivamente da un suo disinteresse verso la causa, non essendo comparsa a tale udienza, a differenza di Controparte_3
Rispetto al secondo motivo d'appello, afferma la correttezza della motivazione del
[...]
Tribunale, giusta l'indeterminatezza dell'atto introduttivo di parte attrice in primo grado, riverberatasi negli ulteriori adempimenti processuali e nelle istanze istruttorie, poi rigettate, tale da non consentire al giudice, soggetto estraneo ai fatti di causa, di comprendere i fatti e le richieste da essa formulate. Sostiene, inoltre, che controparte non abbia dimostrato, in sede d'appello, di aver richiesto al giudice di prime cure di esaminare la documentazione prodotta, né di averne chiarito la rilevanza, né, più in generale, di aver prodotto in giudizio atti esaustivi.
5.3. Sul terzo motivo d'appello, deduce l'intervenuta preclusione per parte appellante della possibilità di contestare l'ordinanza di inammissibilità delle istanze istruttorie, non avendo mai richiesto la revoca di tale ordinanza.
5.4. Nel merito, precisa che l'importo di 33.000,00 euro era stato trattenuto dalla poiché erano stati resi lavori per un valore corrispondente a quella Controparte_1
cifra. Quanto al danno, afferma che l'impresa non aveva potuto proseguire i lavori,
-7- essendo divenuto impossibile liquidare i crediti di imposta ricevuti dai diversi committenti, ragione per cui si era chiarita alla committente la volontà di proseguire i lavori, sebbene con ritmi più rallentati, non essendovi intenzione alcuna di abbandonare il cantiere.
5.5. Parte appellata afferma la correttezza della sentenza impugnata sul riparto delle spese e contesta la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza.
6. La Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza del 23.05.2024, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di inibitoria, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 19.6.2025.
7. Con comparsa conclusionale ha dedotto l'inammissibilità del Controparte_1
terzo motivo d'appello, avendo la Corte d'Appello, con l'ordinanza del 23.05.2024, già avuto occasione di pronunciarsi su di esso, stabilendo implicitamente di non ammettere le istanze istruttorie.
In diritto.-
1. Il primo motivo è infondato.
Con esso si lamenta la violazione del diritto di difesa, denunciando che il diritto al contraddittorio non sarebbe stato assicurato, con preclusione della “possibilità di esporre le proprie difese conclusive sia oralmente, in quanto non presente in udienza, sia a mezzo di scritti conclusivi non essendo stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.”.
La mera disamina dello svolgimento del processo di primo grado smentisce la fondatezza del motivo in rassegna.
Va, infatti, notato che il tribunale dopo aver concesso alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
e dopo aver provveduto sulle istanze istruttorie formulate, ha disposto un rinvio dell'udienza al 5-12-2023 su richiesta delle parti, le quali avevano prefigurato la possibilità di una soluzione transattiva della controversia. All'udienza del 5-12-2023 non essendo comparsa nessuna delle parti, il giudice ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 14-12-2023, alla quale è comparso unicamente il difensore della parte convenuta. In tale udienza il giudice ha invitato alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, per poi emettere la sentenza qui impugnata.
-8- È chiaro, dunque, che il tribunale ha adottato il modello decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il quale prevede che “se non dispone a norma dell'articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, ad un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione …”.
Quanto si è verificato nel processo di primo grado è pienamente corrispondente all'iter procedimentale previsto nella ora riportata disposizione normativa, avendo il tribunale ritenuto la causa matura per la decisione e adottato il modello di decisione semplificato contemplato nella già ricordata norma. Neppure consta che alcuna delle parti abbia fatto istanza di rinvio dell'udienza, come pure previsto, in quanto l'unico difensore presente (quello dell'impresa non risulta aver avanzato alcuna Controparte_1
richiesta in proposito.
Né può fondatamente dolersi il patrono della per non essere stato presente e Pt_1
non avere, in conseguenza, potuto svolgere oralmente le difese che riteneva opportuno articolare, in quanto si è trattato di una mera conseguenza della sua libera decisione di non prendere parte all'udienza, scegliendo così di non apprestare in quell'occasione la difesa.
La indicata adozione del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. vale a rendere del tutto non pertinenti i richiami giurisprudenziali dell'appellante relativi alla diversa ipotesi in cui il giudice abbia prescelto il modello decisionale “a seguito di trattazione scritta o mista” di cui all'art. 281 quinquies c.p.c.
2. Il secondo motivo è del pari privo di pregio.
Con esso si critica la valutazione compiuta dal tribunale di genericità della prospettazione attorea, sostenendo che essa invece conteneva tutti i requisiti necessari alla controparte per svolgere le proprie difese, come dimostrato dagli scritti difensivi depositati dalla convenuta.
In disparte che – al di là del dibattito fra le parti in causa – è necessario che la prospettazione della parte consenta anche al giudice di comprendere i fatti essenziali della controversia, non potendo rimanere un dibattito comprensibile solo alle parti in ragione delle loro personali conoscenze della vicenda, rimane insuperato il rilievo del
-9- tribunale circa la spiccata carenza di allegazioni e argomentazioni della prospettazione dell'attrice.
Invero non risulta neppure prodotto il contratto di appalto del quale si lamenta l'inadempimento, né risultano articolate prove orali dirette a dare la prova delle condizioni contrattuali di tale appalto e del suo contenuto.
In difetto di una minimamente chiara e puntuale allegazione circa il titolo della pretesa svolta in causa dalla , dunque, delle obbligazioni che l'appaltatore si è assunto, Pt_1
delle modalità di esecuzione delle stesse, dei termini fissati e delle opere oggetto di appalto, le domande da essa formulate non possono che risultare del tutto disancorate da puntuali allegazioni e, in radice, inaccoglibili.
Assumere l'abbandono del cantiere in assenza di una minimamente specifica indicazione delle opere oggetto dell'appalto e dei termini previsti contrattualmente per la loro realizzazione evidenzia una allegazione gravemente carente, minando di genericità la prospettazione della parte, come notato dal tribunale.
Ne è riprova anche la formulazione delle domande.
In tal senso, risulta del tutto priva di base giuridica una domanda di “ripetizione” per il corrispettivo che si assume pagato in forza di un contratto del quale peraltro non si chiede neppure la risoluzione (o che altrimenti neppure si impugna) e che, dunque, permane come titolo legittimante quella asserita dazione di danaro.
Non è neppure esplicitato nemmeno se la domanda diretta alla “ripetizione” si basi sulla effettuazione di opere viziate ovvero sul minor valore delle opere realizzate. Non si ha traccia né della denuncia ex art. 1667 c.c. né di riscontri su opere viziate (la relazione tecnica prodotta neppure accenna a tali profili, limitandosi a constatare le opere realizzate e a stimarne i costi), nel mentre la mancanza in ordine alle opere che avrebbero dovuto essere compiute e dei prezzi dell'appalto rende impossibile anche verificare il minor valore delle opere realizzate (se tale era la causa petendi della domanda, come forse potrebbe desumersi dalla menzionata relazione tecnica).
Quanto alla pretesa mancata contestazione dell'abbandono del cantiere da parte di va riscontrato che costei, al contrario, ha replicato sul punto. L'impresa ha CP_1
dedotto di aver esclusivamente rallentato le lavorazioni in dipendenza di una assunta
-10- necessità di attendere l'incasso dei crediti ceduti e ha sostenuto di aver notiziato di ciò la committente, allegando di avere – in ogni caso – eseguito opere di valore corrispondente all'ammontare degli acconti versati (v. comparsa di risposta in primo grado, pag. 2-3).
Del pari, la richiesta risarcitoria risulta formulata in maniera non lineare: in atto di citazione la richiesta del risarcimento del danno di € 15.000,00 è correlata al costo di quanto dovuto pagare alla nuova impresa affidataria dei lavori (“versati alla nuova impresa per porre rimedio a quanto effettuato in precedenza e del tutto inservibile”), mentre nelle istanze di prova orale articolate compare la spesa di € 1.000,00 per la necessità di assumere in locazione altro immobile. In ogni caso si tratta di richiesta risarcitoria del tutto priva di adeguati elementi di riscontro probatorio, neppure integrabili con le istanze di prova orale in proposito articolate, del tutto generiche e non circostanziate.
Riguardo, poi, alle modalità di fatturazione, si tratta di aspetto la cui rilevanza al fine di basare la domanda di ripetizione non risulta in alcun modo evidenziato.
3. Anche il terzo motivo è destituito di fondamento.
Con esso ci si duole della mancata ammissione delle istanze di prova testimoniale formulate in prime cure e respinte dal tribunale con ordinanza del 17 ottobre 2023.
Della motivazione offerta dal tribunale per non ammettere le richieste istruttorie della la qui appellante rivolge le sue critiche principalmente con riguardo alla Pt_1
mancata ammissione del capitolo n. 5 (“perché in parte documentale ed avente ad oggetto il fatto negativo dell'inadempimento”).
La valutazione del tribunale merita condivisione, in quanto l'articolazione probatoria, svolta con un semplice rinvio alle laconiche circostanze esposte in atto di citazione, si manifesta del tutto priva di rilevanza e il giudizio in proposito espresso dal tribunale merita condivisione.
Il punto è che, in assenza dell'indicazione delle opere contrattualmente previste e dei termini di consegna dei lavori, come già detto circostanze non fatte oggetto di istanze istruttorie, il capitolo 5 (così come gli altri capitoli) in alcun modo consentirebbe di dare un qualche fondamento alla pretesa attorea.
-11- 4. Il quarto motivo, con il quale si deplora la condanna alla rifusione delle spese processuali, è del tutto infondato, in quanto il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, al di là delle critiche “sotto il punto di vista sociale” che l'appellante crede di poter mobilitare al riguardo.
5. L'appello è respinto.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 26.001 a € 52.000) tenuto conto delle attività difensive effettivamente espletate in questo grado e dato atto del mancato deposito di nota spese.
Va disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Violato che si è dichiarato antistatario in sede di scritture difensive conclusionali.
Va dato atto della sussistenza in capo alla parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da contro la sentenza n. 7895/2022 del Parte_1
tribunale di Venezia lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante rifondere alla parte appellata le spese processuali Parte_1
da questa sostenute e che liquida in € 3.397,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. C. Violato, dichiaratosi antistatario;
dà atto della sussistenza a carico dell'appellante del presupposto Parte_1
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 30 giugno 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-12-