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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1827/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente rel. dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1827/2025 promossa da:
con l'assistenza dell'avv. FIASCHI MONICA e QUARTIERI Parte_1
ILARIA
Ricorrente
Contro
con l'assistenza dell'avv. DAINI VANESSA CP_1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso aderendo al seguente accordo proposto dalla Presidente: 1) Affidamento condiviso con domiciliazione prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
2) Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati dalle 19 del venerdì fino al rientro a scuola il lunedì, o orario corrispondente in periodo non scolastico;
li accompagnerà a scuola ogni lunedì e venerdì (salvo diverso accordo per giorni ulteriori con preavviso di almeno 24 ore), o giorni diversi, ove cambiasse il turno di ingresso a scuola della moglie;
il padre li terrà altresì una sera con pernotto nella settimana in cui non tiene i figli con sé nel we, individuata nel mercoledì dalle ore 19 fino al rientro a scuola o orario corrispondente in periodo non scolastico;
per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie ad anni alterni ricomprendendo Natale o Capodanno (per il 2025 Natale
pagina 1 di 3 con il padre); per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni ricomprendendo Pasqua
o Pasquetta;
3) Il padre corrisponderà alla madre quale contributo per i figli € 600 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo le linee guida CNF del 2017(per le spese straordinarie saranno ripartite dalla data del ricorso 5.2.2025);
4) L'assegno univo verrà percepito dalla madre;
5) Le parti si impegnano a rivolgersi ad un mediatore per risolvere le ulteriori questioni tra loro,
e attenuare la conflittualità esistente
6) Spese di lite compensate
OGGETTO: separazione coniugi
Fatto e diritto
Va pronunciata la separazione dei coniugi dal cui matrimonio sono nati 2 figli, rispettivamente ne 2013 e 2014.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La separazione, cominciata come giudiziale, è divenuta consensuale con l'adesione all'accordo proposto dalla Presidente, che garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo dei genitori con i figli, e adeguato sostegno economico.
Le parti vanno invitate, come da loro assentito, ad intraprendere un percorso di mediazione, indicandosi, anche in vista del futuro divorzio, il servizio gratuito Bambini al Centro.
Spese compensate come richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle condizioni concordate di cui in motivazione;
- spese compensate.
Invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione, e indica il servizio gratuito Bambini al
Centro, attivabile tramite l'URP del Tribunale.
Ordina al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge (matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CAPRAIA E
LIMITE dell'anno 2016 al n. 16 parte II serie A)
pagina 2 di 3 Firenze, 9 maggio 2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente rel. dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1827/2025 promossa da:
con l'assistenza dell'avv. FIASCHI MONICA e QUARTIERI Parte_1
ILARIA
Ricorrente
Contro
con l'assistenza dell'avv. DAINI VANESSA CP_1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso aderendo al seguente accordo proposto dalla Presidente: 1) Affidamento condiviso con domiciliazione prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
2) Il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati dalle 19 del venerdì fino al rientro a scuola il lunedì, o orario corrispondente in periodo non scolastico;
li accompagnerà a scuola ogni lunedì e venerdì (salvo diverso accordo per giorni ulteriori con preavviso di almeno 24 ore), o giorni diversi, ove cambiasse il turno di ingresso a scuola della moglie;
il padre li terrà altresì una sera con pernotto nella settimana in cui non tiene i figli con sé nel we, individuata nel mercoledì dalle ore 19 fino al rientro a scuola o orario corrispondente in periodo non scolastico;
per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie ad anni alterni ricomprendendo Natale o Capodanno (per il 2025 Natale
pagina 1 di 3 con il padre); per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni ricomprendendo Pasqua
o Pasquetta;
3) Il padre corrisponderà alla madre quale contributo per i figli € 600 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e le spese straordinarie saranno divise al 50% secondo le linee guida CNF del 2017(per le spese straordinarie saranno ripartite dalla data del ricorso 5.2.2025);
4) L'assegno univo verrà percepito dalla madre;
5) Le parti si impegnano a rivolgersi ad un mediatore per risolvere le ulteriori questioni tra loro,
e attenuare la conflittualità esistente
6) Spese di lite compensate
OGGETTO: separazione coniugi
Fatto e diritto
Va pronunciata la separazione dei coniugi dal cui matrimonio sono nati 2 figli, rispettivamente ne 2013 e 2014.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La separazione, cominciata come giudiziale, è divenuta consensuale con l'adesione all'accordo proposto dalla Presidente, che garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo dei genitori con i figli, e adeguato sostegno economico.
Le parti vanno invitate, come da loro assentito, ad intraprendere un percorso di mediazione, indicandosi, anche in vista del futuro divorzio, il servizio gratuito Bambini al Centro.
Spese compensate come richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle condizioni concordate di cui in motivazione;
- spese compensate.
Invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione, e indica il servizio gratuito Bambini al
Centro, attivabile tramite l'URP del Tribunale.
Ordina al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge (matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CAPRAIA E
LIMITE dell'anno 2016 al n. 16 parte II serie A)
pagina 2 di 3 Firenze, 9 maggio 2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili.
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