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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/09/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1190/2022 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica,
tra
(C.F. ), (C.F. ), entrambe Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv.to Maurizio Gabrielli ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, alla via Teulada n. 52, come da procura alle liti in atti;
parte attrice e
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Sveva Bernardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Cicerone n. 49, come da procura alle liti in atti;
parte convenuta e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Sveva Bernardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Cicerone n. 49, come da procura alle liti in atti;
parte convenuta
Oggetto: assicurazione contro gli infortuni. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025 (per parte attrice: “…conclusioni come da atto di citazione e memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.”; per le parti convenute: “…per ciascuna …ultime conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2
(nel prosieguo solo ”, per brevità) e la nel prosieguo CP_1 CP_1 Controparte_2
“ , per brevità), chiedendo di: “1) accertare e dichiarare che, per l'evento occorso a , CP_2 Persona_1 deceduto il 05/10/2019 nel corso di attività venatoria e prima dell'orario di chiusura della caccia, sussiste l'operatività ed applicabilità delle condizioni di copertura della polizza assicurativa di tipo B+ per infortuni e morte dell'assicurato quale tesserato n. 19134382 dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, avente efficacia dal 30/06/2019 al 30/06/2020 con indennizzo in caso morte di € 100.000,00, in forza di Convenzione Assicurativa con le Compagnie convenute, e
1 per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle convenute condannandole ai sensi dell'art. 13 della surrichiamata convenzione, in proporzione delle rispettive quote del 75% nei confronti di e del CP_1
25% nei confronti di al pagamento pro quota del premio di polizza in favore delle Controparte_2 attrici quali coeredi di € 100.000,00 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al soddisfo;
2) Condannare le convenute in solido al pagamento delle spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”.
A fondamento di tali domande, le attrici ha sostenuto, in massima sintesi: di essere eredi, in quanto figlia e moglie, del de cuius il quale è deceduto in data 05.10.2019 durante una battuta di Persona_1 caccia nel Comune di Sant'Oreste, località Monte Antico, presso cui si era recato unitamente al proprio cane da caccia e alla squadra di Pomezia, composta dai suoi storici compagni , Parte_3
, e ai quali si era aggiunto un Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 altro gruppo di cacciatori del posto, e che, poiché il Persona_6 Persona_7 Persona_8 era un cacciatore associato all'Associazione Nazionale Libera Caccia (tessera n. 19134382), lo stesso Pt_1 beneficiava alla data del suo decesso della copertura assicurativa stipulata da tale associazione (polizza infortuni n. 60615461), con efficacia dal 30.06.2019 al 30.06.2020, ed in particolare, con tale copertura assicurativa, della quale il de cuius fruiva con condizioni di tipo “B+”, è stato previsto che in caso di decesso dell'assicurato dovesse essere erogato un indennizzo di € 100.000,00, con pagamento ripartito tra la CP_1
e la per le rispettive quote del 75% e del 25%; che la polizza prevede, nello specifico, la CP_2 copertura per il rischio morte e infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell'attività venatoria e, nella specie, il è pacificamente deceduto nel corso di una battuta di caccia per un colpo sparato da un Pt_1 cacciatore a una preda, talché si tratta di un evento avvenuto durante la suddetta attività, nella quale devono ricomprendersi, del resto, anche le operazioni che il predetto stava svolgendo in quel frangente di recupero del proprio cane, mentre gli altri due compagni e erano ancora Persona_7 Persona_8 impegnati a cacciare, avendo anche il dichiarato nel corso delle indagini preliminari avviate in Per_6 sede penale innanzi alla competente Procura della Repubblica, che lo avrebbero poi individuato quale autore del fatto, di essersi appostato con il in attesa di sparare a una preda;
che, inoltre, l'evento è Per_8 avvenuto in orario antecedente al tramonto del sole, allorquando era ancora consentito lo svolgimento dell'attività di caccia, in coerenza con quanto previsto dal calendario venatorio in vigore all'epoca dell'evento, atteso che lo stesso si è consumato in un lasso temporale compreso tre le h. 17,30, orario riferito da tutti i cacciatori, e le h. 18.00, orario indicato, poi, nelle indagini che sono state avviate in sede penale;
che, infatti, risulta che alle h. 18.23 è stata chiamata l'eliambulanza e nel periodo in cui il sinistro si è verificato, dal 02.10.2019 al 14.10.2019, l'attività venatoria era consentita sino alle h. 18.40; che, pertanto, è diritto delle attrici ottenere il pagamento del premio assicurativo, mentre tale indennizzo è stato a loro ingiustificatamente denegato dalle compagnie assicurative per il tramite della (alla CP_3 quale è stata affidata la gestione ed esecuzione del contratto) sull'infondato assunto che l'evento risulterebbe avvenuto successivamente al termine dell'attività assicurata, durante le operazioni di ricerca del cane del e in orario che non è compatibile con quelli che sono previsti dal calendario venatorio Pt_1 in vigore all'epoca dei fatti, con la conseguente pretesa estraneità del sinistro alle attività oggetto di copertura.
Si è costituita in giudizio la , contestando le avverse deduzioni e richieste e sostenendo, in CP_1 massima sintesi: che la domanda attorea è contestata sia in ordine all'an che al quantum ed è onere delle attrici fornire prova di quanto assunto e preteso ai sensi dell'art. 2697 c.c.; che la polizza assicurativa prevede, inter alia, che “…la garanzia non è operante per i rischi connessi con l'attività venatoria e comunque connessi con lo sparo se l'Associato non è in regola con il porto d'armi. La garanzia non è altresì operante se l'Associato non è in regola con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalla Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile (anche con combattimento del selvatico), ed i campi da tiro, o dalle Leggi e Regolamenti che, più in generale disciplinano le attività assicurate…”; che, quindi, l'operatività della garanzia è subordinata al rispetto dei regolamenti sulla caccia e, come previsto dall'art. 2 del bollettino ufficiale
2 della Regione Lazio n. 56 dell'11.07.2019, l'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari definiti per periodi quindicinali sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Roma, orari che dal 2.10.2019 al 14.10.2019 comprendevano, in particolare, la fascia dalle h.
6.15 alle h. 18,40; che nel presente caso, al contrario, “…l'esercizio venatorio del sig. a causa di un presunto allontanamento del proprio cane, si è protratto oltre l'orario consentito (ore Pt_1
18,40) e alle ore 19,30 (come certificato dalla cartella clinica - pag. 79 – che riporta espressamente l'ora evento) il veniva raggiunto da un proiettile vagante”, mentre l'orario di verificazione del sinistro riportato dalla Pt_1
“stampa locale” è stato addirittura quello delle h. 20,00, donde l'inoperatività della garanzia invocata dalle attrici per l'evidente violazione dell'orario in cui era consentita l'attività di caccia e la reiezione della loro richiesta di indennizzo comunicata dalla CP_3
Queste le conclusioni rassegnate su tale scorta dalla : “…respingere la domanda attorea perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto e non provata. Vittoria di spese”.
Si è inoltre costituita in giudizio la convenuta contestando anch'essa le domande attoree, CP_2 svolgendo deduzioni sostanzialmente analoghe a quelle della e rilevando che, ove il contratto fosse CP_1 ritenuto valido ed efficace, la quota dell'indennizzo alla stessa imputabile sarebbe comunque pari al solo 25%. Anche tale convenuta ha richiesto, quindi, nella sua comparsa di risposta di “…respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Vittoria di spese”.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza sono stati poi assegnati alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti, e nel primo di tali termini le attrici hanno depositato una memoria nella quale hanno insistito nelle loro pretese, contestando le avverse eccezioni e ribadendo che il stava Pt_1 svolgendo l'attività venatoria nell'orario consentito allorché è stato colpito da un colpo di arma da fuoco che ne ha determinato il decesso, stante che il cacciatore che ha chiamato i soccorsi, , ha Persona_5 contattato l'operatore del 118 alle h. 18.23 e l'elicottero che ha soccorso il è partito alle h. 18.32, ed Pt_1 inoltre, in base al bollettino della Regione Lazio n. 56 del 2019, l'attività è consentita, relativamente alla caccia degli ungulati, sino a un'ora dopo il tramonto (h. 19.40), sicché nella specie opererebbe addirittura l'eccezione suddetta, considerato che i cacciatori erano all'inseguimento di un cinghiale. In tale memoria le attrici hanno, quindi, ribadito le loro domande e, attese le contestazioni delle convenute, domandato altresì di “…accertare e dichiarare le Compagnie Assicurative convenute responsabili ex art. art. 96, 1° comma, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, e per l'effetto condannarle in solido, oltre che le spese, al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche di ufficio, nella sentenza”.
Anche le convenute hanno inoltre depositato proprie memorie ex art. 1836 n. 1 c.p.c., nelle quali hanno ribadito sostanzialmente le loro deduzioni ed insistito nelle conclusioni già formulate nelle rispettive comparse di risposta.
La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle contendenti e con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle attrici e all'esito, esaurita l'istruttoria, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025, ove, sulle conclusioni rassegnate (così come richiamate in epigrafe), il fascicolo è stato trattenuto in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene quindi decisa come segue.
Ritiene il giudicante che le domande attoree aventi ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo da parte delle convenute siano risultate fondate e come tali meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, è circostanza incontroversa, e comunque documentata, che l'Associazione Nazionale Libera Caccia (nel prosieguo solo ) abbia concluso con la , in regime di coassicurazione Pt_4 CP_1 con la un contratto in favore dei propri associati denominato “Convenzione assicurativa per CP_2
l'assicurazione infortuni, furto, rapina e scoppio fucile, incendio ed atti vandalici capanno da caccia”, comprensivo sia di una polizza contro gli infortuni invalidanti o inabilitanti e gli infortuni mortali identificata con il n.
3 60615461, sia di una polizza per furto e scoppio fucile n. 60615458, sia di una polizza per incendio e atti vandalici al capanno da caccia n. 60615457 (cfr. doc. 9 fasc. attoreo, nonché docc. 1 fasc. convenute).
Come emerge dalla disamina del contratto versato in atti, la copertura assicurativa è stata pattuita con effetti dal 30.06.2017 al 30.06.2020 “…a favore degli Iscritti alla in possesso della relativa Tessera rilasciata Pt_4 dall'Associazione”, prevedendo un periodo di copertura di n. 360 giorni decorrenti dall'emissione della tessera che fosse stata rilasciata nel periodo di validità della convenzione e, per quel che qui interessa, la stessa ha contemplato, tra i rischi inclusi, quelli derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria ex art. 12 L. 157/1992, mirando a indennizzare gli eventi occorsi nel corso di tale attività consistenti in un “infortunio”, da intendersi come “ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una inabilità temporanea” (cfr. ancora doc. 9 cit., doc. 1 cit.).
È poi altrettanto pacifico, e in ogni caso è comprovato dalla documentazione prodotta dalle attrici, che il fosse un associato della nell'annualità 2019-2020, con tessera identificata con il n. Persona_1 Pt_4 rilasciatagli il 29.08.2019, ed emerge per tabulas che lo stesso avesse provveduto al regolare Numer_1 versamento della quota assicurativa di € 85,00, fruendo così della copertura di cui alla polizza di che trattasi e, specificamente, delle condizioni assicurative del tipo “B+”, al quale corrisponde infatti una quota di tale ammontare (cfr. doc. 4 fasc. attoreo, contenente copia del versamento della quota d'iscrizione cacciatori e la copia della tessera rilasciata dalla nonché doc. 6, quest'ultimo recante la ricevuta Pt_4 dell'esborso di € 85,00, e doc. 8 fasc. attoreo, relativo all'estratto delle condizioni di polizza con indicazione dell'opzione tessera “B+” corrispondente alla quota di € 85,00).
Inoltre, è stato debitamente documentato che il fosse titolare di tesserino venatorio n. per Pt_1 Nu_2 la stagione 2019-2020 (fr. doc. 5 fasc. attoreo), nonché della licenza per il porto d'armi n. (cfr. Numer_3 doc. 7 fasc. attoreo), e che il medesimo avesse anche provveduto al pagamento delle tasse per la concessione regionale (cfr. ancora doc. 6 cit., ove sono riportati anche i versamenti effettuati all'Agenzia delle Entrate e alla Regione Lazio), con la conseguenza che è senz'altro da escludere che possa profilarsi una inoperatività della copertura assicurativa per non essersi trovato il in regola con autorizzazioni Pt_1
e permessi prescritti per lo svolgimento dell'attività di caccia, quale quella genericamente paventata dalle convenute nei loro scritti difensivi mediante il mero astratto richiamo alle condizioni di polizza.
Vertendosi in fattispecie in cui il pagamento dell'indennizzo viene richiesto da soggetti diversi dall'assicurato, essendo questi deceduto per un evento che si pretende incluso nella copertura, osserva poi il decidente che la qualità di beneficiarie dell'anzidetta copertura assicurativa è risultata acclarata in capo alle odierne attrici.
Infatti, si legge nelle condizioni di polizza che, in caso di morte, “…in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato” (cfr. ancora doc. 9 cit.) ed è stato specificamente allegato dalle sin dall'atto di citazione, né è stato mai in alcun modo contestato dalle Parte_5 convenute, che le stesse fossero la figlia ( ) e la coniuge (la del de cuius, qualità che è Parte_1 Pt_2 stata poi anche suffragata con la produzione dell'estratto del certificato di morte del da cui risulta Pt_1 che alla data del suo decesso quest'ultimo era coniugato con (cfr. doc. 2A fasc. attoreo), nonché Parte_2 dalla documentazione inerente le indagini preliminari avviate in sede penale a seguito del decesso del predetto, ove le attrici sono state identificate come persone offese proprio in quanto figlia e coniuge del
(cfr. doc. 11, 14 fasc. attoreo). Pt_1
Inoltre, per quel che attiene l'allegata qualità di eredi legittime delle sono stati Parte_5 depositati l'atto di notorietà del 16.01.2020 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 29.10.2019, nei quali è stato specificamente dato atto che il è deceduto ab intestato, lasciando come eredi soltanto Pt_1 le odierne attrici (cfr. doc. 1, 2 fasc. attoreo) e, se è vero che una documentazione di tal fatta può assumere, in questa sede, un valore soltanto indiziario, vi è da considerare che alcuna deduzione in senso contrario è stata mai avanzata anche sul punto dalla e dalla né nella fase stragiudiziale, né nel CP_1 CP_2 corso del presente giudizio, con la conseguenza che la qualità di eredi legittime delle predette deve
4 considerarsi, ad avviso del giudicante, senz'altro accertata agli odierni fini (cfr. in materia, Cass. civ. sez. un. 12065/2014, secondo cui “…la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi …dell'art. 115 cod. proc. civ., …in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”; si v. inoltre, relativamente all'atto di notorietà, Cass. civ. 25646/2022).
Non solo ma, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di un'assicurazione del tipo di quella di cui si tratta, operante sia per gli infortuni inabilitanti o invalidanti, sia per quelli di natura mortale, da ricondurre come tale, relativamente alla copertura prevista per gli infortuni mortali, alla disciplina dell'assicurazione sulla vita (si v. Cass. civ. sez. un 5119/2002 e, più di recente, Cass. civ. 9380/2021, in ordine all'assimilabilità dell'assicurazione contro gli infortuni mortali al tipo negoziale dell'assicurazione sulla vita), il terzo beneficiario fa valere in realtà un diritto ai vantaggi dell'assicurazione che gli compete, ai sensi dell'art. 19203 c.c., iure proprio e non iure successionis. Tenuto conto di tanto e considerato che l'indicazione che genericamente viene operata in un simile contratto della destinazione dell'indennizzo, in caso di morte dell'assicurato, agli “eredi” (o, non diversamente, agli
“eredi legittimi e/o testamentari”, come nel caso che occupa) si atteggia soltanto come un criterio per l'individuazione dei beneficiari, ne deriva che la verifica in ordine alla titolarità del diritto all'indennizzo assicurativo deve essere operata avendo riguardo non già all'effettiva qualità di eredi dei soggetti che ne reclamino il pagamento, ma alla sola esistenza in capo agli stessi, al momento del decesso dell'assicurato, del titolo dell'astratta delazione ereditaria, indipendentemente dal fatto che la delazione sia stata poi da questi anche accettata, dovendosi intendere, appunto, il riferimento agli “eredi” effettuato nella polizza con una valenza meramente “descrittiva” (si v. al riguardo, Cass. civ. sez. un. 11421/2021).
Anche tenuto conto di tali rilievi e considerato che nella fattispecie è incontroverso, e comunque sufficientemente dimostrato, che la e la fossero legate all'assicurato, al momento del suo Pt_1 Pt_2 decesso, da un rapporto di filiazione e di coniugio, avendo quindi titolo, in virtù di tale loro qualità, alla delazione ereditaria ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., ritiene il giudicante che non sia conseguentemente revocabile in dubbio l'esistenza in capo alle stesse del diritto di esigere il pagamento dell'indennizzo assicurativo da parte delle convenute.
Per quel che attiene, invece, la questione che risulta realmente controversa tra le contendenti, relativa alla riconducibilità dell'evento che ha determinato il decesso del all'ambito oggettivo di operatività Pt_1 dell'assicurazione, si è anticipato che le hanno dedotto che l'infortunio occorso al loro Parte_5 congiunto e che ne ha purtroppo determinato la morte, in data 05.10.2019, si è verificato allorché il Pt_1 si trovava presso il Comune di Sant'Oreste intento a ricercare il proprio cane durante una battuta di caccia e che tale infortunio, prodottosi per essere stato il de cuius attinto da un colpo da arma da fuoco, è avvenuto, in particolare, in un intervallo temporale compreso tra le h. 17.30 e h. 18.00 e non già quando era oramai cessato l'orario in cui era consentito l'esercizio dell'attività venatoria, come invece lamentato dalla CP_1
e dalla nei loro scritti difensivi. CP_2
Ebbene, al riguardo, è opportuno anzitutto evidenziare, in via generale, che nel giudizio promosso per ottenere il pagamento dell'indennizzo è onere dell'assicurato (nella specie, dei beneficiari dell'assicurazione) allegare e dimostrare, oltre che l'esistenza del titolo da cui scaturisce il diritto al pagamento dell'indennizzo, che si sia verificato un evento ricompreso nella copertura assicurativa, trattandosi degli elementi costitutivi del diritto fatto valere verso l'assicuratore ai sensi dell'art. 26971 c.c. Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'assicurato deve allegare e provare, così, che l'evento occorso è riconducibile ai “rischi inclusi” nella polizza assicurativa, da intendersi come “quelli
5 per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, mentre compete, in realtà, all'assicuratore di dimostrare
“…che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”…”, ovverosia tra “…quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio…”, giacché detta circostanza “…essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 1467/2025; si v. inoltre Cass. civ. 1558/2018, Cass. civ. 24273/2023, Cass. civ. 31251/2023).
Con riferimento al presente caso, osserva il decidente che le attrici hanno fornito adeguata dimostrazione della verificazione in sé del sinistro occorso al e non vi è dubbio (né è stato mai Pt_1 specificamente contestato dalla e dalla in questa sede) che tale sinistro sia avvenuto CP_1 CP_2 quando il de cuius era ancora impegnato in un'attività riconducibile a quella venatoria, rientrando dunque negli infortuni oggetto della copertura assicurativa.
Infatti, il teste escusso in corso di causa, , dopo avere rappresentato di essere “…un Persona_3 conoscente della signora e della madre ”, ha confermato che il è stato effettivamente Pt_1 Parte_2 Pt_1 colpito da un colpo d'arma da fuoco nel corso di una battuta di caccia al quale aveva preso parte presso il Comune di Sant'Oreste il giorno 05.10.2019, raccontando di essere a conoscenza della circostanza poiché anche lui si era recato a caccia, in quella giornata, unitamente al sia pure non trovandosi in Pt_1 compagnia di quest'ultimo proprio nel momento in cui si è verificato il sinistro, ma avendo tentato di prestargli immediatamente soccorso allorché “…ho sentito lo sparo e le grida del sig. e …sono corso Pt_1 subito giù insieme a e a un altro che mi sembra si chiamava e noi siamo stati i primi tre ad Per_5 Per_8 accorrere….” (si v. verbale ud. 13.06.2023).
Quindi, ha riferito il che, giunto presso il punto in cui si trovava il “…quando siamo Per_3 Pt_1 arrivati abbiamo visto lui per terra e teneva in mano il cane e ci abbiamo messo un po' di tempo a capire cosa era successo perché lui aveva una ferita in faccia e pensavamo che era caduto e invece lui poi si è lamentato del dolore alla gamba e al fianco e ha chiesto di levare la scarpa e diceva che gli avevano sparato …era cosciente”, per poi affermare, pertanto, che “…è vero il fatto dello sparo che ha subito al fianco” e riferendo, a proposito dell'orario degli accadimenti da lui narrati, che “…erano circa le h. 18, perché poi abbiamo chiamato il 118 che saranno state le h. 18.20”. Ed ancora, ha ricordato sempre tale testimone, a domanda, che “…il sole non era ancora tramontato” e precisato che “…in quel momento erano solo due persone ancora a caccia di noi, e cioè la persona che si presume essere stata il colpevole e un certo che non mi ricordo come si chiama di cognome, non Per_8
c'erano altre persone impegnate con la caccia in quel momento”, per poi confermare, ancora a domanda, che è stato il a chiamare i soccorsi con il suo telefono cellulare alle h. 18.23, di tanto essendo a Persona_5 conoscenza il perché “…ero presente” (si v. ancora verbale ud. cit.). Per_3
Le dichiarazioni testimoniali in parola, circostanziate, prive di contraddizioni interne e nient'affatto compiacenti, si presentano, poi, del tutto coerenti anche con le ulteriori risultanze istruttorie in atti ed in particolare con il contenuto dei due moduli redatti dal personale in occasione del loro intervento CP_4 sul posto, nei quali si legge, per l'appunto, che tali sanitari sono accorsi d'urgenza in data 05.10.2019 presso il Comune di Sant'Oreste, nei pressi del “cimitero nel bosco”, ivi rinvenendo un soggetto “…trovato nel bosco, cosciente in posizione supina” con una “ferita penetrante” derivante “…da arma da fuoco”, oltre ad escoriazioni varie, soggetto che, compressa la ferita e debitamente immobilizzato, è stato quindi trasportato fuori dal sito boschivo e trasferito in ospedale (cfr. doc. 13 fasc. attoreo, recante il modulo ARES n. 454422 del 05.10.2019, nonché, per analoghe risultanze, l'ulteriore modulo n. 432036).
Specificamente in merito all'orario degli accadimenti, si legge inoltre in entrambi i moduli ARES in atti che l'orario di partenza dei sanitari è stato quello delle “18.32”, mentre gli orari del loro arrivo sul posto sono stati ivi annotati, rispettivamente, alle “19.14” (modulo n. 454422) e alle “18:48” (modulo n. 432036), e successivamente i mezzi di soccorso sono ripartiti dai luoghi alle h. 19.32 e h. 19.54, per poi raggiungere l'ospedale “Gemelli” (si v. ancora doc. 13 cit.).
6 Sempre tra la documentazione versata in atti dalle parte attrici risulta, poi, il “verbale di riascolto e trascrizione integrale della conversazione avvenuta il 05.10.2019 ore 18:23:14 tra intestatario Persona_5 ed utilizzatore dell'utenza n. 3392202896 ….e l'operatore del 118”, redatto dalla Legione Carabinieri Lazio, Stazione di Rignano Flaminio, nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito del decesso del e pure in tale documento emerge, coerentemente con quanto raccontato dal teste escusso, che tale Pt_1 chiamata è stata effettuata dal , che sono stati da lui richiesti i soccorsi presso Persona_5
“…Sant'Oreste sotto al cimitero…” perché “…un cacciatore s'è sentito male…” e che quest'ultimo era stato rinvenuto, in quel momento, cosciente ma con un visibile foro riconducibile a un colpo d'arma da fuoco (cfr. doc. 12 fasc. attoreo).
Infine, sono in atti il referto di pronto soccorso del nosocomio romano “Policlinico Gemelli” nel quale è stato attestato che il è stato ivi condotto da personale sanitario dell'elisoccorso, con accesso in Pt_1
“sala rossa alle ore 20.21”, e ricoverato presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva con diagnosi di
“ferita da arma da fuoco”, in prognosi riservata, unitamente alla relativa cartella clinica, da cui emerge che il paziente, giunto in “…condizioni cliniche da subito gravissime…”, con “…ripetuti episodi di arresto cardiaco in sala rossa…” e sottoposto a “…protocollo di trasfusione massiva…” e a intervento di “laparatomia d'emergenza e clampaggio manuale dell'aorta intraddominale”, è poi deceduto alle h. 22.25 dello stesso 05.10.19 (si v. doc. 3 fasc. convenute).
Ebbene, considerate tali complessive risultanze, si osserva che non è revocabile in dubbio che il Pt_1 abbia subìto un infortunio, che ha poi condotto poche ore più tardi al suo decesso, riconducibile all'attività venatoria, come tale rientrante nella copertura assicurativa prestata dalle società convenute. Tale infortunio risulta essersi verificato, infatti, alla luce degli elementi istruttori sin qui richiamati, a cagione di un colpo d'arma da fuoco che ha attinto il de cuius quando si trovava ancora nel bosco ove si era recato per partecipare a una battuta di caccia unitamente ad altri compagni, alcuni dei quali oltretutto impegnati, proprio in quel frangente, nell'esecuzione di detta attività e non può ritenersi, d'altra parte, che la circostanza che il fosse in quello specifico momento intento a recuperare il proprio cane sia di Pt_1 ostacolo alla riconducibilità dell'evento all'attività venatoria, trattandosi all'evidenza di un atto strettamente inerente alle operazioni che sono pur sempre strumentali allo svolgimento di una simile attività.
Per quel che concerne, inoltre, l'orario dell'infortunio, ritiene il decidente che l'istruttoria espletata sia idonea a far concludere che il sinistro è avvenuto, effettivamente, in un intervallo temporale in cui non era vietato lo svolgimento dell'attività di caccia, e ciò in quanto è evidente che gli elementi sopra richiamati si presentino, anche a tal proposito, tutti concordanti nel senso della collocazione dell'evento in un orario antecedente alle h. 18.40, dopo le quali non sarebbe stato poi più consentito praticare l'attività venatoria in base al bollettino ufficiale della Regione Lazio nel periodo dal 2.10.2019 al 14.10.2019 (cfr. doc. 2 fasc. convenute).
Ed invero, si è detto che il teste escusso, della cui attendibilità non vi è alcuna seria e concreta ragione di dubitare, ha ricordato, a specifica domanda, che allorché è stato da lui rinvenuto il nel bosco Pt_1
“…erano circa le h. 18, perché poi abbiamo chiamato il 118 che saranno state le h. 18.20” e che, in quel momento,
“…il sole non era ancora tramontato” (si v. ancora verbale ud. cit.).
La credibilità di tali dichiarazioni non può di certo ritenersi inficiata, d'altro canto, dall'imprecisione con la quale il testimone ha riferito di tale orario (contrariamente a quanto sembrerebbero aver preteso le convenute nei loro scritti conclusivi) e, in ogni caso, la stessa rinviene ampia e decisiva conferma nell'ora che è stata attestata dai sanitari dell nei moduli da loro redatti, moduli nei quali sono state indicate CP_4
- come si è detto - le “18.32” quale orario di partenza delle squadre di soccorritori, mentre gli orari di ripartenza dal sito sono stati ivi attestati a distanza di oltre un'ora più tardi, in coerenza con la natura e la complessità delle operazioni che tali sanitari hanno rappresentato di avere dovuto porre in essere onde rinvenire il paziente nel bosco, prestare allo stesso il dovuto soccorso e trasportarlo al di fuori del sito e, quindi, verso il nosocomio (si v. ancora doc. 13 cit., ove si legge al riguardo, più in dettaglio, nell'ambito
7 delle osservazioni integrative alla scheda di soccorso n. 454422: “Allertati alle ore 18.32 per codice rosso a Sant'Oreste nei pressi di bosco adiacente al cimitero, per sospetto colpo di arma da fuoco. Arrivati sul target di invio troviamo sul posto equipaggio medico del Pegaso 33 e i C.C. di Rignano Flaminio. Impossibilitati a raggiungere il PZ per informazioni incomplete chiediamo al C.O. il collegamento con richiedente, dopo contatto tel. riusciamo a raggiungere il paziente alle ore 19.14, dopo aver attraversato un percorso impervio. Il PZ si presenta supino con evidente ferita da arma da fuoco sulla zona lombare dx, dopo aver effettuato la compressione della ferita, l'immobilizzazione e reperito accesso venoso periferico, si trasporta con molteplici difficoltà il PZ in ABZ, per recarsi insieme al equipaggio di Pegaso 33 verso l'elisuperficie di …Arrivo alle 19.59”). Parte_6
Considerato che i sanitari hanno attestato di essere partiti per dirigersi a prestare soccorso al Pt_1 alle h. 18.32, non può non ritenersi, difatti, che la chiamata effettuata dai cacciatori, con la quale è stato segnalato l'infortunio e richiesto il loro intervento, sia stata, logicamente, antecedente, e tanto vale a corroborare quanto è stato raccontato dal teste nel corso della sua escussione e a far concludere, Per_3 di conseguenza, nel senso che il sinistro ai danni del sia intervenuto ben prima dell'orario in cui Pt_1 sarebbe stato vietato continuare con l'attività venatoria.
Non solo ma la circostanza che la chiamata dei soccorsi e, dunque, la verificazione dell'infortunio siano stati temporalmente anteriori all'orario limite fissato alle h. 18.40 per la prosecuzione dell'attività di caccia è ulteriormente avvalorata anche dal verbale di trascrizione di tale chiamata, nell'ambito del quale è stato indicato dal verbalizzante proprio l'esatto orario della chiamata in parola, ovverosia le “ore 18:23:14”, e tale orario collima perfettamente con quanto riferito dal teste escusso, nonché con le risultanze degli anzidetti moduli ARES (si v. ancora doc. 12 cit.).
Né può rilevare, sul punto, la generica obiezione avanzata dalle convenute volta ad “impugnare e contestare” tutti i documenti prodotti dalle attrici poiché “…privi di valore probatorio, resi a contraddittorio non integro e non opponibili…”, atteso che, per quanto il suindicato verbale si atteggi indubbiamente quale prova di natura atipica, riproducendo il contenuto degli accertamenti effettuati dai CC. nel corso di un altro procedimento, è ben noto che, in difetto di una norma intesa a sancire una tassatività dei mezzi di prova, è possibile per il giudice civile porre alla base del proprio convincimento anche prove diverse da quelle tipizzate dal legislatore, ivi incluse le prove raccolte in un altro giudizio o le risultanze derivanti dalle indagini preliminari espletate in sede penale, risultanze che, in quanto acquisite al processo, sono ivi sottoposte al contraddittorio delle parti, con la conseguente possibilità per queste ultime di farle oggetto di valutazione critica e di stimolarne il raffronto con gli altri elementi probatori acquisiti (cfr. tra le altre, Cass. civ. 3689/2021, nonché Cass. civ. 15859/2019).
Nel presente caso, peraltro, le risultanze sopra richiamate, riportate nel verbale redatto dai CC. in merito agli estremi della chiamata di soccorso, non sono state in alcun modo fatte oggetto di serie e concrete deduzioni ad opera della e della limitatesi a un'astratta e indistinta CP_1 CP_2 contestazione di tutta la documentazione depositata dalle e è evidente - giova ripeterlo - Parte_5 che le stesse si presentino pienamente coerenti con il contenuto dei documenti redatti di proprio pugno dal personale in merito all'intervento da questo effettuato sul posto e con le dichiarazioni CP_4 testimoniali assunte nel corso del presente giudizio, potendo senz'altro contribuire, pertanto, a far concludere nel senso sopra indicato in ordine all'orario effettivo di verificazione del sinistro.
Per converso, alcuna valenza può attribuirsi agli elementi richiamati dalle convenute a preteso sostegno di una differente ricostruzione dei fatti, quali sono l'orario dell'accadimento riportato nel referto di pronto soccorso, ivi indicato alle “19:30”, e quello rappresentato sulla “stampa locale” addirittura “…intorno alle ore 20”.
Con riferimento al primo di tali elementi, occorre infatti rilevare che il suddetto referto si è limitato a riportare quelle che sarebbero state le modalità dell'evento occorso al soltanto de relato, annotando Pt_1 data, orario, cause e circostanze dello stesso che sono state “riferite dall'accompagnatore” al personale ospedaliero, “accompagnatore” che è stato individuato, oltretutto, in maniera assolutamente generica nel referto nel “personale sanitario dell'elisoccorso”, ed anche a volersi prescindere dell'assenza di
8 un'identificabilità del soggetto che avrebbe rappresentato le circostanze in parola ai sanitari del nosocomio, in ogni caso, non vi è dubbio (alla luce delle risultanze già sopra richiamate e in difetto di alcuna deduzione né prova offerta in contrario dalle convenute) che si sia trattato di fatti che non sono stati appresi personalmente dal relativo dichiarante, essendo pacifico, e comunque acclarato, che l'intervento dei soccorsi sul posto sia stato successivo al verificarsi dell'infortunio (cfr. ancora doc. 3 cit. fasc. convenute, pag. 79).
Ciò stante, occorre allora osservare (tenuto conto di quanto prospettato, da ultimo, dalla e dalla CP_1 nei loro scritti conclusivi) che l'efficacia probatoria sino a querela di falso che è attribuita alle CP_2 certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica è limitata, come noto, soltanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, ai fatti che il pubblico ufficiale attesti siano avvenuti in sua presenza o siano stati da lui compiuti e alla circostanza in sé che siano state rilasciate al medesimo determinate dichiarazioni da determinati soggetti, mentre tale efficacia pien-probante non investe affatto anche il contenuto sostanziale di tali dichiarazioni (cfr. Cass. civ. 36504/2021; sempre tra le più recenti, si v. inoltre Cass. civ. 27288/2022).
Considerato il contenuto obiettivo del referto sopra indicato, deve quindi escludersi che quest'ultimo possa rilevare (contrariamente a quanto pretenderebbero le convenute) quale “piena prova” in merito alle modalità con le quali si sarebbe verificato l'infortunio del dal momento che a quest'ultimo non Pt_1 hanno preso parte né il “personale sanitario dell'elisoccorso”, non meglio specificato, che quelle modalità di verificazione del sinistro ha “riferito” ai sanitari del nosocomio, né tantomeno il personale dell'ospedale che ha provveduto alla redazione del referto.
La genericità del documento di cui si tratta vale ad infirmarne, inoltre, ad avviso del decidente, l'idoneità a valere quale prova liberamente valutabile per una differente ricostruzione della vicenda, e ciò in quanto si è già evidenziato che i moduli ARES redatti di proprio pugno dai sanitari intervenuti sui luoghi hanno riportato tutti gli orari di partenza, di arrivo sul posto, di ripartenza e di arrivo in ospedale, orari incompatibili con la generica collocazione temporale del sinistro riportata nel suddetto referto, e che, parimenti, si presentano incompatibili con quest'ultimo gli orari di cui alle dichiarazioni rese dal teste escusso e al verbale di trascrizione della chiamata di soccorso di cui sopra si è dato conto.
Né può avere miglior sorte il richiamo operato dalla e dalla all'estratto di un CP_1 CP_2 quotidiano locale, trattandosi di elemento che si presenta del tutto privo di attendibilità in assenza di alcun riferimento in merito alla fonte delle notizie che sono state in esso rappresentante e, per la verità, anche luce dello stesso tenore di tale estratto, nel quale la verificazione del sinistro, ben lungi dall'essere stata ricostruita con esattezza, è stata dichiaratamente collocata in un orario imprecisato (“intorno alle ore 20”), orario al quale poi sarebbe seguito, per di più, sempre stando a tale “stampa locale”, l'arrivo del paziente presso il Policlinico Gemelli “…poco dopo le 23:30”, mentre risulta accertato (persino sulla base delle stesse produzioni delle convenute) che il abbia in realtà fatto ingresso in ospedale ben prima, alle Pt_1
h. 20.21 (cfr. doc. 5, nonché ancora doc. 3 cit. fasc. convenute).
Di talché, considerata la genericità e contraddittorietà delle risultanze invocate dalla e dalla CP_1
a preteso sostegno dell'esclusione dell'evento tra quelli oggetto della copertura assicurativa, CP_2 deve escludersi, ad avviso del decidente, che possa attribuirsi alle stesse una qualche rilevanza ai fini della collocazione temporale del sinistro, collocazione temporale che è risultata, al contrario, positivamente accertata in un orario antecedente a quello delle h. 18.40 alla luce delle plurime e concordanti prove offerte sul punto dalle Parte_5
Acclarato l'effettivo accadimento, entro l'orario consentito per l'esercizio dell'attività venatoria, dell'infortunio mortale occorso al e ritenuto, in virtù di tanto, che sia senz'altro da Persona_1 escludere una inoperatività della copertura assicurativa quale quella prospettata dalle convenute per avere l'assicurato svolto tale attività senza il “…rispetto dei regolamenti” e, segnatamente, “…oltre l'orario consentito (ore 18,40)”, ex art. 3 delle condizioni di polizza, deve ora procedersi alla determinazione
9 dell'indennizzo spettante alle attrici, facendo applicazione di quanto previsto al riguardo dalle condizioni di polizza.
In particolare, dispone l'art. 10 della sezione I “INFORTUNI” che “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, purché verificatosi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida la somma assicurata ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli Eredi in parti uguali…”, mentre, con riferimento al capitale assicurato, risulta dalla polizza che quest'ultimo è stato pattuito secondo importi differenziati sulla base del tipo di tessera che fosse stata posseduta dall'assicurato e concordato, segnatamente, nell'importo complessivo di € 100.000,00 in caso di tessera di tipo “B+” (cfr. ancora doc. 9 cit. fasc. attoreo, nonché doc. 1 fasc. convenute).
Considerato che il fruiva, come già sopra rilevato, della tipologia di copertura “B+” alla data Pt_1 dell'infortunio mortale da lui subìto, compete pertanto alle quali beneficiarie della Parte_5 copertura assicurativa, l'importo di € 50.000,00 per ciascuna, dovendosi fare applicazione, al riguardo, del criterio di ripartizione dell'indennizzo previsto specificamente nella polizza che occupa (cfr. ancora, in proposito, Cass. sez. un. 11421/21 cit.).
Al pagamento della somma appena indicata la e la vanno inoltre condannate pro CP_1 CP_2 quota, rispettivamente in misura pari al 75% a carico della prima (€ 37.500,00) e per il restante 25% a carico della seconda (€ 12.500,00), trattandosi nella specie di una coassicurazione ed essendo escluso dalla polizza che le convenute siano tenute solidalmente al versamento dell'indennizzo (si v. art. 13, doc. cit.).
Agli importi così come sopra determinati, da versare a cura delle convenute ad ognuna delle attrici, devono aggiungersi poi gli interessi al tasso legale come richiesto, decorrenti dal giorno successivo alla richiesta di pagamento dell'indennizzo (richiesta pervenuta alla società incaricata dalle convenute della gestione del sinistro il 23.10.2019, cfr. doc. 16 fasc. attoreo) e sino al saldo, mentre va escluso che possa riconoscersi alle anche la rivalutazione monetaria, vertendosi nella specie in presenza di Parte_5 una copertura assicurativa che deve essere, come detto, ricondotta al tipo negoziale dell'assicurazione sulla vita per la parte relativa alla copertura contro gli infortuni mortali, nella quale l'indennizzo previsto per il caso di decesso dell'assicurato in favore dei beneficiari è commisurato a un capitale convenzionalmente stabilito, prescinde da collegamenti con un preesistente fatto illecito e ha l'unica funzione di attribuire ai beneficiari un vantaggio economico, sotto forma di capitale o di rendita, con una finalità che si presenta di carattere previdenziale-assistenziale e non già indennitaria e di ristoro di un danno determinato dall'evento dedotto in polizza (danno dalla cui esistenza e dal cui accertamento, infatti, la debenza dell'indennizzo prescinde del tutto;
arg. ancora Cass. 9380/21 e nella giurisprudenza di merito, tra le più recenti, Trib. Aosta 222/2024).
In relazione all'ulteriore domanda proposta dalle attrici volta ad ottenere la condanna della e CP_1 della al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ritiene il decidente che la stessa debba essere, CP_2 invece, integralmente disattesa, non ravvisandosene i presupposti.
Infatti, è noto che la cd. responsabilità processuale aggravata, tanto se fatta valere ai sensi dell'art. 961 cit., quanto se prospettata in virtù dell'art. 963 cit., non può comunque fondarsi sul solo presupposto dell'infondatezza, anche manifesta, delle domande o delle eccezioni che sono state proposte dalla parte risultata soccombente, presupponendo, piuttosto, che il contegno processuale complessivamente tenuto da quest'ultima si sia presentato come abusivo o del tutto temerario (cfr. tra le altre, di recente, Cass. civ. 19948/2023, che ha rimarcato che la fattispecie di cui all'art. 96 cit. deve considerarsi di “…carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”; si v. inoltre, Cass. civ. 26545/2021, nonché Cass. civ. 34429/2024, che sia pure con riferimento ai giudizi di impugnazione, ma con affermazioni suscettibili di assumere valenza generale, ha valorizzato a tale fine condotte consistenti nella prospettazione di tesi del tutto inconsistenti sul piano giuridico o estremamente distanti dai precetti del codice di rito e dal diritto vivente, ovvero integranti un'azione o una resistenza in giudizio assolutamente pretestuose, poste in essere pur a fronte dell'evidenza di non
10 poter vantare alcuna plausibile ragione a loro fondamento e come tali idonee a configurare un vero e proprio “abuso” dello strumento processuale, impiegato a fini diversi da quelli suoi propri).
Con riferimento al presente caso, deve anzitutto rilevarsi che le non hanno allegato, né Parte_5 provato, un qualche concreto ed effettivo pregiudizio che non possa dirsi, in tesi, già ristorato dal rimborso delle spese di lite, tale non potendosi considerare il solo riferimento dalle stesse operato a un
“profondo stato d'ansia” a loro dire “agevolmente desumibile dagli stessi atti di causa”, trattandosi di un pregiudizio che, oltre a non risultare in realtà suffragato dagli atti, non è stato, ancor prima, mai meglio argomentato, sul piano assertivo, nella sua concreta sussistenza e riconducibilità al contegno processuale delle convenute (e non già, piuttosto, alla triste vicenda occorsa al loro congiunto), con la conseguenza che deve escludersi che sia prospettabile un danno patito dalle attrici suscettibile di rilevare ai fini di una responsabilità processuale ascrivibile alla e alla ai sensi dell'art. 961 c.p.c. CP_1 CP_2
Inoltre, sia con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 961 cit., sia in relazione a quella di cui all'art. 963 cit., non sono rinvenibili negli scritti difensivi depositati dalle specifiche deduzioni idonee a Parte_5 far ravvisare una condotta delle convenute integrante un comportamento abusivo o temerario, al riguardo avendo sostanzialmente fatto riferimento le attrici alla sola infondatezza nel merito delle prospettazioni avanzate delle due imprese assicurative. Tenuto conto di tanto e considerato che deve escludersi che possa valere a far riconoscere un comportamento censurabile ex art. 96 cit. il solo fatto che la parte risultata soccombente abbia formulato prospettazioni non accolte dal decidente, prospettazioni peraltro basate, nel caso che occupa, su elementi e documenti comunque individuati dalla e dalla sia pure CP_1 CP_2 non ritenuti poi idonei ad avvalorarle all'esito dell'istruttoria espletata, ne deriva che ogni richiesta formulata dalle a tale titolo non può avere alcun seguito. Parte_5
Per quel che attiene le spese processuali, la loro regolamentazione segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., donde la condanna delle convenute, in solido tra loro ex art. 97 c.p.c., al rimborso di tali spese in favore delle attrici, non rilevando in proposito che non sia stata accolta l'istanza delle Pt_7 ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ. 333/2023 e già, tra le altre, Cass. civ. 22952/2019).
[...]
La liquidazione di tali spese viene operata, inoltre, facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., così come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, nonché Cass. civ. 17577/2018), avendo riguardo a parametri medi (e non già a quelli massimi richiesti dalle attrici nella loro nota spese, non giustificati alla luce dell'esiguità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di trattazione, della loro non elevata difficoltà e della modesta entità dell'attività istruttoria espletata) e tenendo conto del valore complessivo della causa determinato in applicazione dell'art. 11 c.p.c., trattandosi nella specie di domande proposte sin dall'inizio nel medesimo processo da più parti e verso più parti al fine di ottenere l'adempimento pro quota di un'obbligazione basata su un medesimo titolo (scaglione compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00). Deve invece escludersi che si giustifichi la maggiorazione di cui all'art. 42 D.M. 55/14 cit. (domandata dalle nella nota spese in atti), non potendo tale maggiorazione Parte_5 applicarsi a fronte di una sommatoria già operata tra le domande proposte da più parti e verso più parti quale quella da compiere nel presente caso in virtù dell'art. 11 cit. e, per di più, ravvisandosi nella fattispecie un'assoluta identità delle questioni trattate in relazione alle pretese azionate dalle attrici nei confronti della e della CP_1 CP_2
Tenuto conto di tali criteri ed esclusa, altresì, la maggiorazione invocata dalle di cui Parte_5 all'art. 48 D.M. 55/14 cit. (non giustificata alla luce dell'istruttoria resasi necessaria per l'accertamento della pretesa da loro azionata), si perviene dunque a un ammontare per compensi dovuto in rimborso alle medesime di € 14.103,00 complessivi, ai quali vanno aggiunti i compensi richiesti per la fase di attivazione della procedura di mediazione (cfr. doc. 19, 21 fasc. attoreo), determinati sempre in base ai parametri medi e pari a € 1.008,00 (in luogo dei parametri massimi pretesi in nota spese), nonché il rimborso per le spese vive documentate di € 786,00 (c.u. e marca da bollo), come richieste, il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore dell'avv. Maurizio Gabrielli, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto di e al pagamento del capitale assicurato di cui Parte_1 Parte_2 alla polizza n. 60615461 in conseguenza dell'infortunio mortale occorso all'assicurato Persona_1 in data 05.10.2019 per l'importo pari a € 50.000,00 per ciascuna, di cui € 37.500,00 a carico della CP_1
e € 12.500,00 a carico della in proporzione delle rispettive quote
[...] Controparte_2 gravanti su ognuna di tali convenute a termini di polizza;
- Per l'effetto, dichiara tenute e condanna e al versamento CP_1 Controparte_2 delle somme così come sopra indicate per ciascuna delle attrici e , oltre Parte_1 Parte_2 interessi da calcolare al tasso legale dalla data del 24.10.2019 e sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda di e ex art. 96 c.p.c.; Parte_1 Parte_2
- Condanna la e la in solido tra loro ex artt. 91 e 97 c.p.c., CP_1 Controparte_2 al rimborso delle spese processuali in favore di e che liquida in € 14.103,00 Parte_1 Parte_2 per compensi complessivi, oltre a € 1.008,00 per compensi per la fase di attivazione della mediazione, a € 786,00 per spese vive documentate, al rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i. e a iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore dell'avv.to Maurizio Gabrielli, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Velletri in data 24.09.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1190/2022 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica,
tra
(C.F. ), (C.F. ), entrambe Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv.to Maurizio Gabrielli ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, alla via Teulada n. 52, come da procura alle liti in atti;
parte attrice e
P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Sveva Bernardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Cicerone n. 49, come da procura alle liti in atti;
parte convenuta e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Sveva Bernardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Cicerone n. 49, come da procura alle liti in atti;
parte convenuta
Oggetto: assicurazione contro gli infortuni. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025 (per parte attrice: “…conclusioni come da atto di citazione e memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.”; per le parti convenute: “…per ciascuna …ultime conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2
(nel prosieguo solo ”, per brevità) e la nel prosieguo CP_1 CP_1 Controparte_2
“ , per brevità), chiedendo di: “1) accertare e dichiarare che, per l'evento occorso a , CP_2 Persona_1 deceduto il 05/10/2019 nel corso di attività venatoria e prima dell'orario di chiusura della caccia, sussiste l'operatività ed applicabilità delle condizioni di copertura della polizza assicurativa di tipo B+ per infortuni e morte dell'assicurato quale tesserato n. 19134382 dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, avente efficacia dal 30/06/2019 al 30/06/2020 con indennizzo in caso morte di € 100.000,00, in forza di Convenzione Assicurativa con le Compagnie convenute, e
1 per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle convenute condannandole ai sensi dell'art. 13 della surrichiamata convenzione, in proporzione delle rispettive quote del 75% nei confronti di e del CP_1
25% nei confronti di al pagamento pro quota del premio di polizza in favore delle Controparte_2 attrici quali coeredi di € 100.000,00 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al soddisfo;
2) Condannare le convenute in solido al pagamento delle spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”.
A fondamento di tali domande, le attrici ha sostenuto, in massima sintesi: di essere eredi, in quanto figlia e moglie, del de cuius il quale è deceduto in data 05.10.2019 durante una battuta di Persona_1 caccia nel Comune di Sant'Oreste, località Monte Antico, presso cui si era recato unitamente al proprio cane da caccia e alla squadra di Pomezia, composta dai suoi storici compagni , Parte_3
, e ai quali si era aggiunto un Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 altro gruppo di cacciatori del posto, e che, poiché il Persona_6 Persona_7 Persona_8 era un cacciatore associato all'Associazione Nazionale Libera Caccia (tessera n. 19134382), lo stesso Pt_1 beneficiava alla data del suo decesso della copertura assicurativa stipulata da tale associazione (polizza infortuni n. 60615461), con efficacia dal 30.06.2019 al 30.06.2020, ed in particolare, con tale copertura assicurativa, della quale il de cuius fruiva con condizioni di tipo “B+”, è stato previsto che in caso di decesso dell'assicurato dovesse essere erogato un indennizzo di € 100.000,00, con pagamento ripartito tra la CP_1
e la per le rispettive quote del 75% e del 25%; che la polizza prevede, nello specifico, la CP_2 copertura per il rischio morte e infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell'attività venatoria e, nella specie, il è pacificamente deceduto nel corso di una battuta di caccia per un colpo sparato da un Pt_1 cacciatore a una preda, talché si tratta di un evento avvenuto durante la suddetta attività, nella quale devono ricomprendersi, del resto, anche le operazioni che il predetto stava svolgendo in quel frangente di recupero del proprio cane, mentre gli altri due compagni e erano ancora Persona_7 Persona_8 impegnati a cacciare, avendo anche il dichiarato nel corso delle indagini preliminari avviate in Per_6 sede penale innanzi alla competente Procura della Repubblica, che lo avrebbero poi individuato quale autore del fatto, di essersi appostato con il in attesa di sparare a una preda;
che, inoltre, l'evento è Per_8 avvenuto in orario antecedente al tramonto del sole, allorquando era ancora consentito lo svolgimento dell'attività di caccia, in coerenza con quanto previsto dal calendario venatorio in vigore all'epoca dell'evento, atteso che lo stesso si è consumato in un lasso temporale compreso tre le h. 17,30, orario riferito da tutti i cacciatori, e le h. 18.00, orario indicato, poi, nelle indagini che sono state avviate in sede penale;
che, infatti, risulta che alle h. 18.23 è stata chiamata l'eliambulanza e nel periodo in cui il sinistro si è verificato, dal 02.10.2019 al 14.10.2019, l'attività venatoria era consentita sino alle h. 18.40; che, pertanto, è diritto delle attrici ottenere il pagamento del premio assicurativo, mentre tale indennizzo è stato a loro ingiustificatamente denegato dalle compagnie assicurative per il tramite della (alla CP_3 quale è stata affidata la gestione ed esecuzione del contratto) sull'infondato assunto che l'evento risulterebbe avvenuto successivamente al termine dell'attività assicurata, durante le operazioni di ricerca del cane del e in orario che non è compatibile con quelli che sono previsti dal calendario venatorio Pt_1 in vigore all'epoca dei fatti, con la conseguente pretesa estraneità del sinistro alle attività oggetto di copertura.
Si è costituita in giudizio la , contestando le avverse deduzioni e richieste e sostenendo, in CP_1 massima sintesi: che la domanda attorea è contestata sia in ordine all'an che al quantum ed è onere delle attrici fornire prova di quanto assunto e preteso ai sensi dell'art. 2697 c.c.; che la polizza assicurativa prevede, inter alia, che “…la garanzia non è operante per i rischi connessi con l'attività venatoria e comunque connessi con lo sparo se l'Associato non è in regola con il porto d'armi. La garanzia non è altresì operante se l'Associato non è in regola con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalla Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile (anche con combattimento del selvatico), ed i campi da tiro, o dalle Leggi e Regolamenti che, più in generale disciplinano le attività assicurate…”; che, quindi, l'operatività della garanzia è subordinata al rispetto dei regolamenti sulla caccia e, come previsto dall'art. 2 del bollettino ufficiale
2 della Regione Lazio n. 56 dell'11.07.2019, l'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari definiti per periodi quindicinali sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Roma, orari che dal 2.10.2019 al 14.10.2019 comprendevano, in particolare, la fascia dalle h.
6.15 alle h. 18,40; che nel presente caso, al contrario, “…l'esercizio venatorio del sig. a causa di un presunto allontanamento del proprio cane, si è protratto oltre l'orario consentito (ore Pt_1
18,40) e alle ore 19,30 (come certificato dalla cartella clinica - pag. 79 – che riporta espressamente l'ora evento) il veniva raggiunto da un proiettile vagante”, mentre l'orario di verificazione del sinistro riportato dalla Pt_1
“stampa locale” è stato addirittura quello delle h. 20,00, donde l'inoperatività della garanzia invocata dalle attrici per l'evidente violazione dell'orario in cui era consentita l'attività di caccia e la reiezione della loro richiesta di indennizzo comunicata dalla CP_3
Queste le conclusioni rassegnate su tale scorta dalla : “…respingere la domanda attorea perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto e non provata. Vittoria di spese”.
Si è inoltre costituita in giudizio la convenuta contestando anch'essa le domande attoree, CP_2 svolgendo deduzioni sostanzialmente analoghe a quelle della e rilevando che, ove il contratto fosse CP_1 ritenuto valido ed efficace, la quota dell'indennizzo alla stessa imputabile sarebbe comunque pari al solo 25%. Anche tale convenuta ha richiesto, quindi, nella sua comparsa di risposta di “…respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Vittoria di spese”.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza sono stati poi assegnati alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti, e nel primo di tali termini le attrici hanno depositato una memoria nella quale hanno insistito nelle loro pretese, contestando le avverse eccezioni e ribadendo che il stava Pt_1 svolgendo l'attività venatoria nell'orario consentito allorché è stato colpito da un colpo di arma da fuoco che ne ha determinato il decesso, stante che il cacciatore che ha chiamato i soccorsi, , ha Persona_5 contattato l'operatore del 118 alle h. 18.23 e l'elicottero che ha soccorso il è partito alle h. 18.32, ed Pt_1 inoltre, in base al bollettino della Regione Lazio n. 56 del 2019, l'attività è consentita, relativamente alla caccia degli ungulati, sino a un'ora dopo il tramonto (h. 19.40), sicché nella specie opererebbe addirittura l'eccezione suddetta, considerato che i cacciatori erano all'inseguimento di un cinghiale. In tale memoria le attrici hanno, quindi, ribadito le loro domande e, attese le contestazioni delle convenute, domandato altresì di “…accertare e dichiarare le Compagnie Assicurative convenute responsabili ex art. art. 96, 1° comma, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, e per l'effetto condannarle in solido, oltre che le spese, al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche di ufficio, nella sentenza”.
Anche le convenute hanno inoltre depositato proprie memorie ex art. 1836 n. 1 c.p.c., nelle quali hanno ribadito sostanzialmente le loro deduzioni ed insistito nelle conclusioni già formulate nelle rispettive comparse di risposta.
La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle contendenti e con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle attrici e all'esito, esaurita l'istruttoria, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025, ove, sulle conclusioni rassegnate (così come richiamate in epigrafe), il fascicolo è stato trattenuto in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene quindi decisa come segue.
Ritiene il giudicante che le domande attoree aventi ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo da parte delle convenute siano risultate fondate e come tali meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, è circostanza incontroversa, e comunque documentata, che l'Associazione Nazionale Libera Caccia (nel prosieguo solo ) abbia concluso con la , in regime di coassicurazione Pt_4 CP_1 con la un contratto in favore dei propri associati denominato “Convenzione assicurativa per CP_2
l'assicurazione infortuni, furto, rapina e scoppio fucile, incendio ed atti vandalici capanno da caccia”, comprensivo sia di una polizza contro gli infortuni invalidanti o inabilitanti e gli infortuni mortali identificata con il n.
3 60615461, sia di una polizza per furto e scoppio fucile n. 60615458, sia di una polizza per incendio e atti vandalici al capanno da caccia n. 60615457 (cfr. doc. 9 fasc. attoreo, nonché docc. 1 fasc. convenute).
Come emerge dalla disamina del contratto versato in atti, la copertura assicurativa è stata pattuita con effetti dal 30.06.2017 al 30.06.2020 “…a favore degli Iscritti alla in possesso della relativa Tessera rilasciata Pt_4 dall'Associazione”, prevedendo un periodo di copertura di n. 360 giorni decorrenti dall'emissione della tessera che fosse stata rilasciata nel periodo di validità della convenzione e, per quel che qui interessa, la stessa ha contemplato, tra i rischi inclusi, quelli derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria ex art. 12 L. 157/1992, mirando a indennizzare gli eventi occorsi nel corso di tale attività consistenti in un “infortunio”, da intendersi come “ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una inabilità temporanea” (cfr. ancora doc. 9 cit., doc. 1 cit.).
È poi altrettanto pacifico, e in ogni caso è comprovato dalla documentazione prodotta dalle attrici, che il fosse un associato della nell'annualità 2019-2020, con tessera identificata con il n. Persona_1 Pt_4 rilasciatagli il 29.08.2019, ed emerge per tabulas che lo stesso avesse provveduto al regolare Numer_1 versamento della quota assicurativa di € 85,00, fruendo così della copertura di cui alla polizza di che trattasi e, specificamente, delle condizioni assicurative del tipo “B+”, al quale corrisponde infatti una quota di tale ammontare (cfr. doc. 4 fasc. attoreo, contenente copia del versamento della quota d'iscrizione cacciatori e la copia della tessera rilasciata dalla nonché doc. 6, quest'ultimo recante la ricevuta Pt_4 dell'esborso di € 85,00, e doc. 8 fasc. attoreo, relativo all'estratto delle condizioni di polizza con indicazione dell'opzione tessera “B+” corrispondente alla quota di € 85,00).
Inoltre, è stato debitamente documentato che il fosse titolare di tesserino venatorio n. per Pt_1 Nu_2 la stagione 2019-2020 (fr. doc. 5 fasc. attoreo), nonché della licenza per il porto d'armi n. (cfr. Numer_3 doc. 7 fasc. attoreo), e che il medesimo avesse anche provveduto al pagamento delle tasse per la concessione regionale (cfr. ancora doc. 6 cit., ove sono riportati anche i versamenti effettuati all'Agenzia delle Entrate e alla Regione Lazio), con la conseguenza che è senz'altro da escludere che possa profilarsi una inoperatività della copertura assicurativa per non essersi trovato il in regola con autorizzazioni Pt_1
e permessi prescritti per lo svolgimento dell'attività di caccia, quale quella genericamente paventata dalle convenute nei loro scritti difensivi mediante il mero astratto richiamo alle condizioni di polizza.
Vertendosi in fattispecie in cui il pagamento dell'indennizzo viene richiesto da soggetti diversi dall'assicurato, essendo questi deceduto per un evento che si pretende incluso nella copertura, osserva poi il decidente che la qualità di beneficiarie dell'anzidetta copertura assicurativa è risultata acclarata in capo alle odierne attrici.
Infatti, si legge nelle condizioni di polizza che, in caso di morte, “…in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato” (cfr. ancora doc. 9 cit.) ed è stato specificamente allegato dalle sin dall'atto di citazione, né è stato mai in alcun modo contestato dalle Parte_5 convenute, che le stesse fossero la figlia ( ) e la coniuge (la del de cuius, qualità che è Parte_1 Pt_2 stata poi anche suffragata con la produzione dell'estratto del certificato di morte del da cui risulta Pt_1 che alla data del suo decesso quest'ultimo era coniugato con (cfr. doc. 2A fasc. attoreo), nonché Parte_2 dalla documentazione inerente le indagini preliminari avviate in sede penale a seguito del decesso del predetto, ove le attrici sono state identificate come persone offese proprio in quanto figlia e coniuge del
(cfr. doc. 11, 14 fasc. attoreo). Pt_1
Inoltre, per quel che attiene l'allegata qualità di eredi legittime delle sono stati Parte_5 depositati l'atto di notorietà del 16.01.2020 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 29.10.2019, nei quali è stato specificamente dato atto che il è deceduto ab intestato, lasciando come eredi soltanto Pt_1 le odierne attrici (cfr. doc. 1, 2 fasc. attoreo) e, se è vero che una documentazione di tal fatta può assumere, in questa sede, un valore soltanto indiziario, vi è da considerare che alcuna deduzione in senso contrario è stata mai avanzata anche sul punto dalla e dalla né nella fase stragiudiziale, né nel CP_1 CP_2 corso del presente giudizio, con la conseguenza che la qualità di eredi legittime delle predette deve
4 considerarsi, ad avviso del giudicante, senz'altro accertata agli odierni fini (cfr. in materia, Cass. civ. sez. un. 12065/2014, secondo cui “…la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi …dell'art. 115 cod. proc. civ., …in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”; si v. inoltre, relativamente all'atto di notorietà, Cass. civ. 25646/2022).
Non solo ma, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di un'assicurazione del tipo di quella di cui si tratta, operante sia per gli infortuni inabilitanti o invalidanti, sia per quelli di natura mortale, da ricondurre come tale, relativamente alla copertura prevista per gli infortuni mortali, alla disciplina dell'assicurazione sulla vita (si v. Cass. civ. sez. un 5119/2002 e, più di recente, Cass. civ. 9380/2021, in ordine all'assimilabilità dell'assicurazione contro gli infortuni mortali al tipo negoziale dell'assicurazione sulla vita), il terzo beneficiario fa valere in realtà un diritto ai vantaggi dell'assicurazione che gli compete, ai sensi dell'art. 19203 c.c., iure proprio e non iure successionis. Tenuto conto di tanto e considerato che l'indicazione che genericamente viene operata in un simile contratto della destinazione dell'indennizzo, in caso di morte dell'assicurato, agli “eredi” (o, non diversamente, agli
“eredi legittimi e/o testamentari”, come nel caso che occupa) si atteggia soltanto come un criterio per l'individuazione dei beneficiari, ne deriva che la verifica in ordine alla titolarità del diritto all'indennizzo assicurativo deve essere operata avendo riguardo non già all'effettiva qualità di eredi dei soggetti che ne reclamino il pagamento, ma alla sola esistenza in capo agli stessi, al momento del decesso dell'assicurato, del titolo dell'astratta delazione ereditaria, indipendentemente dal fatto che la delazione sia stata poi da questi anche accettata, dovendosi intendere, appunto, il riferimento agli “eredi” effettuato nella polizza con una valenza meramente “descrittiva” (si v. al riguardo, Cass. civ. sez. un. 11421/2021).
Anche tenuto conto di tali rilievi e considerato che nella fattispecie è incontroverso, e comunque sufficientemente dimostrato, che la e la fossero legate all'assicurato, al momento del suo Pt_1 Pt_2 decesso, da un rapporto di filiazione e di coniugio, avendo quindi titolo, in virtù di tale loro qualità, alla delazione ereditaria ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., ritiene il giudicante che non sia conseguentemente revocabile in dubbio l'esistenza in capo alle stesse del diritto di esigere il pagamento dell'indennizzo assicurativo da parte delle convenute.
Per quel che attiene, invece, la questione che risulta realmente controversa tra le contendenti, relativa alla riconducibilità dell'evento che ha determinato il decesso del all'ambito oggettivo di operatività Pt_1 dell'assicurazione, si è anticipato che le hanno dedotto che l'infortunio occorso al loro Parte_5 congiunto e che ne ha purtroppo determinato la morte, in data 05.10.2019, si è verificato allorché il Pt_1 si trovava presso il Comune di Sant'Oreste intento a ricercare il proprio cane durante una battuta di caccia e che tale infortunio, prodottosi per essere stato il de cuius attinto da un colpo da arma da fuoco, è avvenuto, in particolare, in un intervallo temporale compreso tra le h. 17.30 e h. 18.00 e non già quando era oramai cessato l'orario in cui era consentito l'esercizio dell'attività venatoria, come invece lamentato dalla CP_1
e dalla nei loro scritti difensivi. CP_2
Ebbene, al riguardo, è opportuno anzitutto evidenziare, in via generale, che nel giudizio promosso per ottenere il pagamento dell'indennizzo è onere dell'assicurato (nella specie, dei beneficiari dell'assicurazione) allegare e dimostrare, oltre che l'esistenza del titolo da cui scaturisce il diritto al pagamento dell'indennizzo, che si sia verificato un evento ricompreso nella copertura assicurativa, trattandosi degli elementi costitutivi del diritto fatto valere verso l'assicuratore ai sensi dell'art. 26971 c.c. Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'assicurato deve allegare e provare, così, che l'evento occorso è riconducibile ai “rischi inclusi” nella polizza assicurativa, da intendersi come “quelli
5 per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, mentre compete, in realtà, all'assicuratore di dimostrare
“…che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”…”, ovverosia tra “…quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio…”, giacché detta circostanza “…essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 1467/2025; si v. inoltre Cass. civ. 1558/2018, Cass. civ. 24273/2023, Cass. civ. 31251/2023).
Con riferimento al presente caso, osserva il decidente che le attrici hanno fornito adeguata dimostrazione della verificazione in sé del sinistro occorso al e non vi è dubbio (né è stato mai Pt_1 specificamente contestato dalla e dalla in questa sede) che tale sinistro sia avvenuto CP_1 CP_2 quando il de cuius era ancora impegnato in un'attività riconducibile a quella venatoria, rientrando dunque negli infortuni oggetto della copertura assicurativa.
Infatti, il teste escusso in corso di causa, , dopo avere rappresentato di essere “…un Persona_3 conoscente della signora e della madre ”, ha confermato che il è stato effettivamente Pt_1 Parte_2 Pt_1 colpito da un colpo d'arma da fuoco nel corso di una battuta di caccia al quale aveva preso parte presso il Comune di Sant'Oreste il giorno 05.10.2019, raccontando di essere a conoscenza della circostanza poiché anche lui si era recato a caccia, in quella giornata, unitamente al sia pure non trovandosi in Pt_1 compagnia di quest'ultimo proprio nel momento in cui si è verificato il sinistro, ma avendo tentato di prestargli immediatamente soccorso allorché “…ho sentito lo sparo e le grida del sig. e …sono corso Pt_1 subito giù insieme a e a un altro che mi sembra si chiamava e noi siamo stati i primi tre ad Per_5 Per_8 accorrere….” (si v. verbale ud. 13.06.2023).
Quindi, ha riferito il che, giunto presso il punto in cui si trovava il “…quando siamo Per_3 Pt_1 arrivati abbiamo visto lui per terra e teneva in mano il cane e ci abbiamo messo un po' di tempo a capire cosa era successo perché lui aveva una ferita in faccia e pensavamo che era caduto e invece lui poi si è lamentato del dolore alla gamba e al fianco e ha chiesto di levare la scarpa e diceva che gli avevano sparato …era cosciente”, per poi affermare, pertanto, che “…è vero il fatto dello sparo che ha subito al fianco” e riferendo, a proposito dell'orario degli accadimenti da lui narrati, che “…erano circa le h. 18, perché poi abbiamo chiamato il 118 che saranno state le h. 18.20”. Ed ancora, ha ricordato sempre tale testimone, a domanda, che “…il sole non era ancora tramontato” e precisato che “…in quel momento erano solo due persone ancora a caccia di noi, e cioè la persona che si presume essere stata il colpevole e un certo che non mi ricordo come si chiama di cognome, non Per_8
c'erano altre persone impegnate con la caccia in quel momento”, per poi confermare, ancora a domanda, che è stato il a chiamare i soccorsi con il suo telefono cellulare alle h. 18.23, di tanto essendo a Persona_5 conoscenza il perché “…ero presente” (si v. ancora verbale ud. cit.). Per_3
Le dichiarazioni testimoniali in parola, circostanziate, prive di contraddizioni interne e nient'affatto compiacenti, si presentano, poi, del tutto coerenti anche con le ulteriori risultanze istruttorie in atti ed in particolare con il contenuto dei due moduli redatti dal personale in occasione del loro intervento CP_4 sul posto, nei quali si legge, per l'appunto, che tali sanitari sono accorsi d'urgenza in data 05.10.2019 presso il Comune di Sant'Oreste, nei pressi del “cimitero nel bosco”, ivi rinvenendo un soggetto “…trovato nel bosco, cosciente in posizione supina” con una “ferita penetrante” derivante “…da arma da fuoco”, oltre ad escoriazioni varie, soggetto che, compressa la ferita e debitamente immobilizzato, è stato quindi trasportato fuori dal sito boschivo e trasferito in ospedale (cfr. doc. 13 fasc. attoreo, recante il modulo ARES n. 454422 del 05.10.2019, nonché, per analoghe risultanze, l'ulteriore modulo n. 432036).
Specificamente in merito all'orario degli accadimenti, si legge inoltre in entrambi i moduli ARES in atti che l'orario di partenza dei sanitari è stato quello delle “18.32”, mentre gli orari del loro arrivo sul posto sono stati ivi annotati, rispettivamente, alle “19.14” (modulo n. 454422) e alle “18:48” (modulo n. 432036), e successivamente i mezzi di soccorso sono ripartiti dai luoghi alle h. 19.32 e h. 19.54, per poi raggiungere l'ospedale “Gemelli” (si v. ancora doc. 13 cit.).
6 Sempre tra la documentazione versata in atti dalle parte attrici risulta, poi, il “verbale di riascolto e trascrizione integrale della conversazione avvenuta il 05.10.2019 ore 18:23:14 tra intestatario Persona_5 ed utilizzatore dell'utenza n. 3392202896 ….e l'operatore del 118”, redatto dalla Legione Carabinieri Lazio, Stazione di Rignano Flaminio, nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito del decesso del e pure in tale documento emerge, coerentemente con quanto raccontato dal teste escusso, che tale Pt_1 chiamata è stata effettuata dal , che sono stati da lui richiesti i soccorsi presso Persona_5
“…Sant'Oreste sotto al cimitero…” perché “…un cacciatore s'è sentito male…” e che quest'ultimo era stato rinvenuto, in quel momento, cosciente ma con un visibile foro riconducibile a un colpo d'arma da fuoco (cfr. doc. 12 fasc. attoreo).
Infine, sono in atti il referto di pronto soccorso del nosocomio romano “Policlinico Gemelli” nel quale è stato attestato che il è stato ivi condotto da personale sanitario dell'elisoccorso, con accesso in Pt_1
“sala rossa alle ore 20.21”, e ricoverato presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva con diagnosi di
“ferita da arma da fuoco”, in prognosi riservata, unitamente alla relativa cartella clinica, da cui emerge che il paziente, giunto in “…condizioni cliniche da subito gravissime…”, con “…ripetuti episodi di arresto cardiaco in sala rossa…” e sottoposto a “…protocollo di trasfusione massiva…” e a intervento di “laparatomia d'emergenza e clampaggio manuale dell'aorta intraddominale”, è poi deceduto alle h. 22.25 dello stesso 05.10.19 (si v. doc. 3 fasc. convenute).
Ebbene, considerate tali complessive risultanze, si osserva che non è revocabile in dubbio che il Pt_1 abbia subìto un infortunio, che ha poi condotto poche ore più tardi al suo decesso, riconducibile all'attività venatoria, come tale rientrante nella copertura assicurativa prestata dalle società convenute. Tale infortunio risulta essersi verificato, infatti, alla luce degli elementi istruttori sin qui richiamati, a cagione di un colpo d'arma da fuoco che ha attinto il de cuius quando si trovava ancora nel bosco ove si era recato per partecipare a una battuta di caccia unitamente ad altri compagni, alcuni dei quali oltretutto impegnati, proprio in quel frangente, nell'esecuzione di detta attività e non può ritenersi, d'altra parte, che la circostanza che il fosse in quello specifico momento intento a recuperare il proprio cane sia di Pt_1 ostacolo alla riconducibilità dell'evento all'attività venatoria, trattandosi all'evidenza di un atto strettamente inerente alle operazioni che sono pur sempre strumentali allo svolgimento di una simile attività.
Per quel che concerne, inoltre, l'orario dell'infortunio, ritiene il decidente che l'istruttoria espletata sia idonea a far concludere che il sinistro è avvenuto, effettivamente, in un intervallo temporale in cui non era vietato lo svolgimento dell'attività di caccia, e ciò in quanto è evidente che gli elementi sopra richiamati si presentino, anche a tal proposito, tutti concordanti nel senso della collocazione dell'evento in un orario antecedente alle h. 18.40, dopo le quali non sarebbe stato poi più consentito praticare l'attività venatoria in base al bollettino ufficiale della Regione Lazio nel periodo dal 2.10.2019 al 14.10.2019 (cfr. doc. 2 fasc. convenute).
Ed invero, si è detto che il teste escusso, della cui attendibilità non vi è alcuna seria e concreta ragione di dubitare, ha ricordato, a specifica domanda, che allorché è stato da lui rinvenuto il nel bosco Pt_1
“…erano circa le h. 18, perché poi abbiamo chiamato il 118 che saranno state le h. 18.20” e che, in quel momento,
“…il sole non era ancora tramontato” (si v. ancora verbale ud. cit.).
La credibilità di tali dichiarazioni non può di certo ritenersi inficiata, d'altro canto, dall'imprecisione con la quale il testimone ha riferito di tale orario (contrariamente a quanto sembrerebbero aver preteso le convenute nei loro scritti conclusivi) e, in ogni caso, la stessa rinviene ampia e decisiva conferma nell'ora che è stata attestata dai sanitari dell nei moduli da loro redatti, moduli nei quali sono state indicate CP_4
- come si è detto - le “18.32” quale orario di partenza delle squadre di soccorritori, mentre gli orari di ripartenza dal sito sono stati ivi attestati a distanza di oltre un'ora più tardi, in coerenza con la natura e la complessità delle operazioni che tali sanitari hanno rappresentato di avere dovuto porre in essere onde rinvenire il paziente nel bosco, prestare allo stesso il dovuto soccorso e trasportarlo al di fuori del sito e, quindi, verso il nosocomio (si v. ancora doc. 13 cit., ove si legge al riguardo, più in dettaglio, nell'ambito
7 delle osservazioni integrative alla scheda di soccorso n. 454422: “Allertati alle ore 18.32 per codice rosso a Sant'Oreste nei pressi di bosco adiacente al cimitero, per sospetto colpo di arma da fuoco. Arrivati sul target di invio troviamo sul posto equipaggio medico del Pegaso 33 e i C.C. di Rignano Flaminio. Impossibilitati a raggiungere il PZ per informazioni incomplete chiediamo al C.O. il collegamento con richiedente, dopo contatto tel. riusciamo a raggiungere il paziente alle ore 19.14, dopo aver attraversato un percorso impervio. Il PZ si presenta supino con evidente ferita da arma da fuoco sulla zona lombare dx, dopo aver effettuato la compressione della ferita, l'immobilizzazione e reperito accesso venoso periferico, si trasporta con molteplici difficoltà il PZ in ABZ, per recarsi insieme al equipaggio di Pegaso 33 verso l'elisuperficie di …Arrivo alle 19.59”). Parte_6
Considerato che i sanitari hanno attestato di essere partiti per dirigersi a prestare soccorso al Pt_1 alle h. 18.32, non può non ritenersi, difatti, che la chiamata effettuata dai cacciatori, con la quale è stato segnalato l'infortunio e richiesto il loro intervento, sia stata, logicamente, antecedente, e tanto vale a corroborare quanto è stato raccontato dal teste nel corso della sua escussione e a far concludere, Per_3 di conseguenza, nel senso che il sinistro ai danni del sia intervenuto ben prima dell'orario in cui Pt_1 sarebbe stato vietato continuare con l'attività venatoria.
Non solo ma la circostanza che la chiamata dei soccorsi e, dunque, la verificazione dell'infortunio siano stati temporalmente anteriori all'orario limite fissato alle h. 18.40 per la prosecuzione dell'attività di caccia è ulteriormente avvalorata anche dal verbale di trascrizione di tale chiamata, nell'ambito del quale è stato indicato dal verbalizzante proprio l'esatto orario della chiamata in parola, ovverosia le “ore 18:23:14”, e tale orario collima perfettamente con quanto riferito dal teste escusso, nonché con le risultanze degli anzidetti moduli ARES (si v. ancora doc. 12 cit.).
Né può rilevare, sul punto, la generica obiezione avanzata dalle convenute volta ad “impugnare e contestare” tutti i documenti prodotti dalle attrici poiché “…privi di valore probatorio, resi a contraddittorio non integro e non opponibili…”, atteso che, per quanto il suindicato verbale si atteggi indubbiamente quale prova di natura atipica, riproducendo il contenuto degli accertamenti effettuati dai CC. nel corso di un altro procedimento, è ben noto che, in difetto di una norma intesa a sancire una tassatività dei mezzi di prova, è possibile per il giudice civile porre alla base del proprio convincimento anche prove diverse da quelle tipizzate dal legislatore, ivi incluse le prove raccolte in un altro giudizio o le risultanze derivanti dalle indagini preliminari espletate in sede penale, risultanze che, in quanto acquisite al processo, sono ivi sottoposte al contraddittorio delle parti, con la conseguente possibilità per queste ultime di farle oggetto di valutazione critica e di stimolarne il raffronto con gli altri elementi probatori acquisiti (cfr. tra le altre, Cass. civ. 3689/2021, nonché Cass. civ. 15859/2019).
Nel presente caso, peraltro, le risultanze sopra richiamate, riportate nel verbale redatto dai CC. in merito agli estremi della chiamata di soccorso, non sono state in alcun modo fatte oggetto di serie e concrete deduzioni ad opera della e della limitatesi a un'astratta e indistinta CP_1 CP_2 contestazione di tutta la documentazione depositata dalle e è evidente - giova ripeterlo - Parte_5 che le stesse si presentino pienamente coerenti con il contenuto dei documenti redatti di proprio pugno dal personale in merito all'intervento da questo effettuato sul posto e con le dichiarazioni CP_4 testimoniali assunte nel corso del presente giudizio, potendo senz'altro contribuire, pertanto, a far concludere nel senso sopra indicato in ordine all'orario effettivo di verificazione del sinistro.
Per converso, alcuna valenza può attribuirsi agli elementi richiamati dalle convenute a preteso sostegno di una differente ricostruzione dei fatti, quali sono l'orario dell'accadimento riportato nel referto di pronto soccorso, ivi indicato alle “19:30”, e quello rappresentato sulla “stampa locale” addirittura “…intorno alle ore 20”.
Con riferimento al primo di tali elementi, occorre infatti rilevare che il suddetto referto si è limitato a riportare quelle che sarebbero state le modalità dell'evento occorso al soltanto de relato, annotando Pt_1 data, orario, cause e circostanze dello stesso che sono state “riferite dall'accompagnatore” al personale ospedaliero, “accompagnatore” che è stato individuato, oltretutto, in maniera assolutamente generica nel referto nel “personale sanitario dell'elisoccorso”, ed anche a volersi prescindere dell'assenza di
8 un'identificabilità del soggetto che avrebbe rappresentato le circostanze in parola ai sanitari del nosocomio, in ogni caso, non vi è dubbio (alla luce delle risultanze già sopra richiamate e in difetto di alcuna deduzione né prova offerta in contrario dalle convenute) che si sia trattato di fatti che non sono stati appresi personalmente dal relativo dichiarante, essendo pacifico, e comunque acclarato, che l'intervento dei soccorsi sul posto sia stato successivo al verificarsi dell'infortunio (cfr. ancora doc. 3 cit. fasc. convenute, pag. 79).
Ciò stante, occorre allora osservare (tenuto conto di quanto prospettato, da ultimo, dalla e dalla CP_1 nei loro scritti conclusivi) che l'efficacia probatoria sino a querela di falso che è attribuita alle CP_2 certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica è limitata, come noto, soltanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, ai fatti che il pubblico ufficiale attesti siano avvenuti in sua presenza o siano stati da lui compiuti e alla circostanza in sé che siano state rilasciate al medesimo determinate dichiarazioni da determinati soggetti, mentre tale efficacia pien-probante non investe affatto anche il contenuto sostanziale di tali dichiarazioni (cfr. Cass. civ. 36504/2021; sempre tra le più recenti, si v. inoltre Cass. civ. 27288/2022).
Considerato il contenuto obiettivo del referto sopra indicato, deve quindi escludersi che quest'ultimo possa rilevare (contrariamente a quanto pretenderebbero le convenute) quale “piena prova” in merito alle modalità con le quali si sarebbe verificato l'infortunio del dal momento che a quest'ultimo non Pt_1 hanno preso parte né il “personale sanitario dell'elisoccorso”, non meglio specificato, che quelle modalità di verificazione del sinistro ha “riferito” ai sanitari del nosocomio, né tantomeno il personale dell'ospedale che ha provveduto alla redazione del referto.
La genericità del documento di cui si tratta vale ad infirmarne, inoltre, ad avviso del decidente, l'idoneità a valere quale prova liberamente valutabile per una differente ricostruzione della vicenda, e ciò in quanto si è già evidenziato che i moduli ARES redatti di proprio pugno dai sanitari intervenuti sui luoghi hanno riportato tutti gli orari di partenza, di arrivo sul posto, di ripartenza e di arrivo in ospedale, orari incompatibili con la generica collocazione temporale del sinistro riportata nel suddetto referto, e che, parimenti, si presentano incompatibili con quest'ultimo gli orari di cui alle dichiarazioni rese dal teste escusso e al verbale di trascrizione della chiamata di soccorso di cui sopra si è dato conto.
Né può avere miglior sorte il richiamo operato dalla e dalla all'estratto di un CP_1 CP_2 quotidiano locale, trattandosi di elemento che si presenta del tutto privo di attendibilità in assenza di alcun riferimento in merito alla fonte delle notizie che sono state in esso rappresentante e, per la verità, anche luce dello stesso tenore di tale estratto, nel quale la verificazione del sinistro, ben lungi dall'essere stata ricostruita con esattezza, è stata dichiaratamente collocata in un orario imprecisato (“intorno alle ore 20”), orario al quale poi sarebbe seguito, per di più, sempre stando a tale “stampa locale”, l'arrivo del paziente presso il Policlinico Gemelli “…poco dopo le 23:30”, mentre risulta accertato (persino sulla base delle stesse produzioni delle convenute) che il abbia in realtà fatto ingresso in ospedale ben prima, alle Pt_1
h. 20.21 (cfr. doc. 5, nonché ancora doc. 3 cit. fasc. convenute).
Di talché, considerata la genericità e contraddittorietà delle risultanze invocate dalla e dalla CP_1
a preteso sostegno dell'esclusione dell'evento tra quelli oggetto della copertura assicurativa, CP_2 deve escludersi, ad avviso del decidente, che possa attribuirsi alle stesse una qualche rilevanza ai fini della collocazione temporale del sinistro, collocazione temporale che è risultata, al contrario, positivamente accertata in un orario antecedente a quello delle h. 18.40 alla luce delle plurime e concordanti prove offerte sul punto dalle Parte_5
Acclarato l'effettivo accadimento, entro l'orario consentito per l'esercizio dell'attività venatoria, dell'infortunio mortale occorso al e ritenuto, in virtù di tanto, che sia senz'altro da Persona_1 escludere una inoperatività della copertura assicurativa quale quella prospettata dalle convenute per avere l'assicurato svolto tale attività senza il “…rispetto dei regolamenti” e, segnatamente, “…oltre l'orario consentito (ore 18,40)”, ex art. 3 delle condizioni di polizza, deve ora procedersi alla determinazione
9 dell'indennizzo spettante alle attrici, facendo applicazione di quanto previsto al riguardo dalle condizioni di polizza.
In particolare, dispone l'art. 10 della sezione I “INFORTUNI” che “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, purché verificatosi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida la somma assicurata ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli Eredi in parti uguali…”, mentre, con riferimento al capitale assicurato, risulta dalla polizza che quest'ultimo è stato pattuito secondo importi differenziati sulla base del tipo di tessera che fosse stata posseduta dall'assicurato e concordato, segnatamente, nell'importo complessivo di € 100.000,00 in caso di tessera di tipo “B+” (cfr. ancora doc. 9 cit. fasc. attoreo, nonché doc. 1 fasc. convenute).
Considerato che il fruiva, come già sopra rilevato, della tipologia di copertura “B+” alla data Pt_1 dell'infortunio mortale da lui subìto, compete pertanto alle quali beneficiarie della Parte_5 copertura assicurativa, l'importo di € 50.000,00 per ciascuna, dovendosi fare applicazione, al riguardo, del criterio di ripartizione dell'indennizzo previsto specificamente nella polizza che occupa (cfr. ancora, in proposito, Cass. sez. un. 11421/21 cit.).
Al pagamento della somma appena indicata la e la vanno inoltre condannate pro CP_1 CP_2 quota, rispettivamente in misura pari al 75% a carico della prima (€ 37.500,00) e per il restante 25% a carico della seconda (€ 12.500,00), trattandosi nella specie di una coassicurazione ed essendo escluso dalla polizza che le convenute siano tenute solidalmente al versamento dell'indennizzo (si v. art. 13, doc. cit.).
Agli importi così come sopra determinati, da versare a cura delle convenute ad ognuna delle attrici, devono aggiungersi poi gli interessi al tasso legale come richiesto, decorrenti dal giorno successivo alla richiesta di pagamento dell'indennizzo (richiesta pervenuta alla società incaricata dalle convenute della gestione del sinistro il 23.10.2019, cfr. doc. 16 fasc. attoreo) e sino al saldo, mentre va escluso che possa riconoscersi alle anche la rivalutazione monetaria, vertendosi nella specie in presenza di Parte_5 una copertura assicurativa che deve essere, come detto, ricondotta al tipo negoziale dell'assicurazione sulla vita per la parte relativa alla copertura contro gli infortuni mortali, nella quale l'indennizzo previsto per il caso di decesso dell'assicurato in favore dei beneficiari è commisurato a un capitale convenzionalmente stabilito, prescinde da collegamenti con un preesistente fatto illecito e ha l'unica funzione di attribuire ai beneficiari un vantaggio economico, sotto forma di capitale o di rendita, con una finalità che si presenta di carattere previdenziale-assistenziale e non già indennitaria e di ristoro di un danno determinato dall'evento dedotto in polizza (danno dalla cui esistenza e dal cui accertamento, infatti, la debenza dell'indennizzo prescinde del tutto;
arg. ancora Cass. 9380/21 e nella giurisprudenza di merito, tra le più recenti, Trib. Aosta 222/2024).
In relazione all'ulteriore domanda proposta dalle attrici volta ad ottenere la condanna della e CP_1 della al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ritiene il decidente che la stessa debba essere, CP_2 invece, integralmente disattesa, non ravvisandosene i presupposti.
Infatti, è noto che la cd. responsabilità processuale aggravata, tanto se fatta valere ai sensi dell'art. 961 cit., quanto se prospettata in virtù dell'art. 963 cit., non può comunque fondarsi sul solo presupposto dell'infondatezza, anche manifesta, delle domande o delle eccezioni che sono state proposte dalla parte risultata soccombente, presupponendo, piuttosto, che il contegno processuale complessivamente tenuto da quest'ultima si sia presentato come abusivo o del tutto temerario (cfr. tra le altre, di recente, Cass. civ. 19948/2023, che ha rimarcato che la fattispecie di cui all'art. 96 cit. deve considerarsi di “…carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.”; si v. inoltre, Cass. civ. 26545/2021, nonché Cass. civ. 34429/2024, che sia pure con riferimento ai giudizi di impugnazione, ma con affermazioni suscettibili di assumere valenza generale, ha valorizzato a tale fine condotte consistenti nella prospettazione di tesi del tutto inconsistenti sul piano giuridico o estremamente distanti dai precetti del codice di rito e dal diritto vivente, ovvero integranti un'azione o una resistenza in giudizio assolutamente pretestuose, poste in essere pur a fronte dell'evidenza di non
10 poter vantare alcuna plausibile ragione a loro fondamento e come tali idonee a configurare un vero e proprio “abuso” dello strumento processuale, impiegato a fini diversi da quelli suoi propri).
Con riferimento al presente caso, deve anzitutto rilevarsi che le non hanno allegato, né Parte_5 provato, un qualche concreto ed effettivo pregiudizio che non possa dirsi, in tesi, già ristorato dal rimborso delle spese di lite, tale non potendosi considerare il solo riferimento dalle stesse operato a un
“profondo stato d'ansia” a loro dire “agevolmente desumibile dagli stessi atti di causa”, trattandosi di un pregiudizio che, oltre a non risultare in realtà suffragato dagli atti, non è stato, ancor prima, mai meglio argomentato, sul piano assertivo, nella sua concreta sussistenza e riconducibilità al contegno processuale delle convenute (e non già, piuttosto, alla triste vicenda occorsa al loro congiunto), con la conseguenza che deve escludersi che sia prospettabile un danno patito dalle attrici suscettibile di rilevare ai fini di una responsabilità processuale ascrivibile alla e alla ai sensi dell'art. 961 c.p.c. CP_1 CP_2
Inoltre, sia con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 961 cit., sia in relazione a quella di cui all'art. 963 cit., non sono rinvenibili negli scritti difensivi depositati dalle specifiche deduzioni idonee a Parte_5 far ravvisare una condotta delle convenute integrante un comportamento abusivo o temerario, al riguardo avendo sostanzialmente fatto riferimento le attrici alla sola infondatezza nel merito delle prospettazioni avanzate delle due imprese assicurative. Tenuto conto di tanto e considerato che deve escludersi che possa valere a far riconoscere un comportamento censurabile ex art. 96 cit. il solo fatto che la parte risultata soccombente abbia formulato prospettazioni non accolte dal decidente, prospettazioni peraltro basate, nel caso che occupa, su elementi e documenti comunque individuati dalla e dalla sia pure CP_1 CP_2 non ritenuti poi idonei ad avvalorarle all'esito dell'istruttoria espletata, ne deriva che ogni richiesta formulata dalle a tale titolo non può avere alcun seguito. Parte_5
Per quel che attiene le spese processuali, la loro regolamentazione segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., donde la condanna delle convenute, in solido tra loro ex art. 97 c.p.c., al rimborso di tali spese in favore delle attrici, non rilevando in proposito che non sia stata accolta l'istanza delle Pt_7 ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ. 333/2023 e già, tra le altre, Cass. civ. 22952/2019).
[...]
La liquidazione di tali spese viene operata, inoltre, facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., così come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, nonché Cass. civ. 17577/2018), avendo riguardo a parametri medi (e non già a quelli massimi richiesti dalle attrici nella loro nota spese, non giustificati alla luce dell'esiguità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di trattazione, della loro non elevata difficoltà e della modesta entità dell'attività istruttoria espletata) e tenendo conto del valore complessivo della causa determinato in applicazione dell'art. 11 c.p.c., trattandosi nella specie di domande proposte sin dall'inizio nel medesimo processo da più parti e verso più parti al fine di ottenere l'adempimento pro quota di un'obbligazione basata su un medesimo titolo (scaglione compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00). Deve invece escludersi che si giustifichi la maggiorazione di cui all'art. 42 D.M. 55/14 cit. (domandata dalle nella nota spese in atti), non potendo tale maggiorazione Parte_5 applicarsi a fronte di una sommatoria già operata tra le domande proposte da più parti e verso più parti quale quella da compiere nel presente caso in virtù dell'art. 11 cit. e, per di più, ravvisandosi nella fattispecie un'assoluta identità delle questioni trattate in relazione alle pretese azionate dalle attrici nei confronti della e della CP_1 CP_2
Tenuto conto di tali criteri ed esclusa, altresì, la maggiorazione invocata dalle di cui Parte_5 all'art. 48 D.M. 55/14 cit. (non giustificata alla luce dell'istruttoria resasi necessaria per l'accertamento della pretesa da loro azionata), si perviene dunque a un ammontare per compensi dovuto in rimborso alle medesime di € 14.103,00 complessivi, ai quali vanno aggiunti i compensi richiesti per la fase di attivazione della procedura di mediazione (cfr. doc. 19, 21 fasc. attoreo), determinati sempre in base ai parametri medi e pari a € 1.008,00 (in luogo dei parametri massimi pretesi in nota spese), nonché il rimborso per le spese vive documentate di € 786,00 (c.u. e marca da bollo), come richieste, il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore dell'avv. Maurizio Gabrielli, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto di e al pagamento del capitale assicurato di cui Parte_1 Parte_2 alla polizza n. 60615461 in conseguenza dell'infortunio mortale occorso all'assicurato Persona_1 in data 05.10.2019 per l'importo pari a € 50.000,00 per ciascuna, di cui € 37.500,00 a carico della CP_1
e € 12.500,00 a carico della in proporzione delle rispettive quote
[...] Controparte_2 gravanti su ognuna di tali convenute a termini di polizza;
- Per l'effetto, dichiara tenute e condanna e al versamento CP_1 Controparte_2 delle somme così come sopra indicate per ciascuna delle attrici e , oltre Parte_1 Parte_2 interessi da calcolare al tasso legale dalla data del 24.10.2019 e sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda di e ex art. 96 c.p.c.; Parte_1 Parte_2
- Condanna la e la in solido tra loro ex artt. 91 e 97 c.p.c., CP_1 Controparte_2 al rimborso delle spese processuali in favore di e che liquida in € 14.103,00 Parte_1 Parte_2 per compensi complessivi, oltre a € 1.008,00 per compensi per la fase di attivazione della mediazione, a € 786,00 per spese vive documentate, al rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i. e a iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore dell'avv.to Maurizio Gabrielli, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Velletri in data 24.09.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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