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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/07/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 521/2024 promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Tivoli Parte_1 C.F._1
(RM) alla Via Lago di Paola n. 57 presso lo studio dell'Avv. Silvana BASSANI che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
(c.f. ) elettivamente domiciliata a Roma, Viale CP_1 C.F._2
Giuseppe Mazzini 13, presso lo studio dell'Avv. Mirella TAVANO che la rappresenta e difende giusta procura su atto separato da intendersi in calce alla memoria di costituzione resistente
Con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.4.2024 ha chiesto la modifica del decreto Parte_1 del 12.6.2020 con cui il Tribunale di Rieti regolamentando l'affidamento e il mantenimento del figlio minore , nato dalla relazione con ha così disposto: Persona_1 CP_1
A) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 collocato presso l'abitazione familiare sita in Forano (RI) alla Via del Mattone n. 9, assegnata alla madre;
pagina 1 di 7 B) il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con i Persona_1 suoi impegni personali di lavoro e quelli scolastici del minore, secondo le seguenti modalità:
- per due pomeriggi a settimana, da concordare con la madre, dall'uscita di scuola del minore sino alle ore 20:00, con possibilità di pernotto in caso di necessità e previo accordo tra le parti;
- per due week-end al mese alternati, che verranno comunicati entro il giorno 20 di ogni mese per il mese successivo, dalle ore 9,30 del sabato alle ore 19,30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà secondo il criterio dell'alternanza, una settimana con un genitore ed una settimana con l'altro;
- durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà secondo il criterio dell'alternanza il giorno della S. Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine del precedente mese di maggio;
C) pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo nel mantenimento del figlio , la somma di € 250,00 mensili – Persona_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di notificazione del presente ricorso;
D) pone altresì a carico dello l'obbligo di contribuire, in ragione del 50%, al Pt_1 pagamento delle spese mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e ricreative del figlio , opportunamente documentate. Persona_1
Spese compensate.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: nel mese di luglio 2020, le parti avevano depositato un ricorso congiunto per il trasferimento della residenza del minore e della madre in Cerenova
(RM) che però non ha avuto alcun esito in quanto la decideva di rimanere presso la casa CP_1 familiare a Forano a lei assegnata;
dovendo provvedere a reperire altro alloggio il ricorrente è stato costretto a trasferirsi a Palombara Sabina in un modestissimo immobile di campagna che fortunatamente era stato messo a disposizione da un amico trovandosi in difficoltà economiche;
dopo il giugno 2020 le sue condizioni economiche sono peggiorate in quanto nell'anno 2021 e sino ad aprile 2022, lo stesso è stato sospeso dal lavoro come infermiere ferrista in quanto non si era sottoposto alla vaccinazione covid;
di contro la gode di una situazione economica CP_1 molto florida essendo la stessa titolare di uno storico esercizio commerciale di tolettatura per gatti domestici “Pretty Pets” unico a Roma”. pagina 2 di 7 Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito, in revisione delle condizioni di cui al decreto del
12.06.2020 Nrg 129/20 VG, 1. In via principale - Stabilire che , Il sig. continui a pagare Pt_1 la rata mensile del mutuo nella misura del 100%, quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con conseguente revoca dell'obbligo di mantenimento di euro 250,00 mensili in essere ed obbligo della Sig.ra di provvedere alla manutenzione CP_1 ordinaria e straordinaria dell' immobile, con assegno unico al 50% come per legge e 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Rieti;
2 . In via subordinata, -
Disporre che la casa familiare di via del Mattone 9, in Forano (RI), resti assegnata alla Sig.ra che vi risiederà con il minore, contribuendo alla spesa in quota parte della rata di mutuo CP_1 gravante sull' immobile (€ 584,00) nella misura del 50% (292,00), pur restando il Sig Pt_1 proprietario esclusivo dello stesso, e per l' effetto il Sig corrisponderà il mantenimento Pt_1 al piccolo nella misura ridotta di euro 150,00 oltre il 50% delle spese Persona_1 straordinarie;
Con obbligo della Sig.ra di provvedere alla manutenzione ordinaria e CP_1 straordinaria dell' immobile, e il 50% dell' assegno unico come per legge;
3. In via meramente gradata, in caso di mancato accoglimento delle suindicate richieste: - Disporre che la casa di
Forano venga posta in vendita;
con il ricavato venga estinto il mutuo e con la somma residua acquistato un altro immobile che verrà assegnato alla Sig.ra presso cui la stessa si CP_1 trasferirà con e per l' effetto il Sig provvederà al mantenimento del figlio Persona_1 Pt_1
nella misura di euro 150,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie come da Persona_1 protocollo del Tribunale di Rieti, oltre il 50% dell' assegno unico come per legge;
A)Per tutte le altre condizioni, si chiede la conferma della regolamentazione del diritto di visita secondo quanto già stabilito con provvedimento del 12.06.2020 NR 129/20 Vg già in essere e ovviamente con la richiesta dell' assegno unico al 50% tra i genitori come per legge.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
La parte resistente si è regolarmente costituita contestando quanto dedotto da parte ricorrente, evidenziando la mancanza di elementi nuovi rispetto al provvedimento del 2020 e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito rigettare tutte le istanze, eccezioni e deduzioni formulate dall'odierno Ricorrente;
dichiarare Parte_1 inammissibili le domande proposte nell'odierno ricorso;
confermare i provvedimenti vigenti. con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
pagina 3 di 7 All' udienza del 12.9.2024 il ricorrente ha dichiarato di vivere ad Acilia e di corrispondere per la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale la somma di euro 584 e di sostenere spese di 60 euro per l'affitto; ha altresì dichiarato di lavorare come infermiere percependo una retribuzione netta di euro 1750 e di corrispondere la somma per un finanziamento di euro 177; mentre la resistente ha dichiarato di vivere presso la abitazione familiare sita in Forano insieme al figlio e di percepire dalla propria attività lavorativa la somma mensile di euro 500 e di avere una casa in
Umbria in comproprietà con la sorella. Quanto ai rapporti padre figlio la ha dichiarato: CP_1
“Mio figlio ha un ottimo rapporto con il papà, potrebbe vederlo tutte le volte che vuole ma non sempre rispetta (riferito al padre) gli orari ma di solito lo prende una volta a settimana.
Assegno unico lo prendiamo in due sui 116 a testa”.
Con ordinanza depositata il 15.09.2024 il giudice delegato, non ravvisando elementi nuovi per modificare in via provvisoria e urgente i provvedimenti vigenti, ha sollevato d'ufficio la questione di ammissibilità delle domande non connesse con il presente giudizio (punto 2 e 3 del ricorso introduttivo) e ha ritenuto superflua l'audizione del minore a fronte delle domande proposte.
Successivamente alla adozione della predetta ordinanza, la parte ricorrente ha modificato la propria domanda chiedendo il collocamento alternato del figlio e il mantenimento diretto dello stesso.
All'esito della precisazione delle conclusioni il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha preso conoscenza degli atti del processo in data 30.01.2024 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015)
***
La domanda del ricorrente va rigettata per le ragioni che seguono.
L'art. 473bis. 29 c.p.c. prevede che "qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici".
Si richiama, in materia, la giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 9, comma 1, L. Div. (oggi abrogato e sostituito dalla norma sopra richiamata), secondo cui i giustificati motivi a fondamento della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio devono essere comunemente intesi come fatti nuovi sopravvenuti, che, incidendo sulla situazione preesistente, determinano la necessità di prevedere un nuovo e diverso regime degli effetti del divorzio e tale principio si applica anche alle disposizioni inerenti alla posizione dei figli (cfr. Cass. Civ.
n.4768/2018). pagina 4 di 7 Invero, il provvedimento di revisione secondo i generali principi di diritto, postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi rispetto alle statuizioni operanti "rebus sic stanti bus", il cui onere probatorio incombe rigorosamente su chi chiede, quindi sul ricorrente, ma anche la valutazione di idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti . In tal senso è doveroso accertare l'effettività di tali mutamenti verificando sia il nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, sia se si è alterato l'equilibrio previamente raggiunto onde dedurne con motivato convincimento la necessità di revocare o rimodulare l'obbligo contributivo ( cfr. Cass.
2.5.2007 n. 10133; Cass.
29.122.2011 n.30033; Cass3.1.2011 n.18).
Nel caso di specie, come già evidenziato dal giudice delegato, rispetto alla situazione economica delle parti analizzata al momento della pronuncia del decreto del 12.06.2020, non si sono verificate sopravvenienze tali da giustificare una modifica dei provvedimenti economici.
Infatti, il pagamento della rata del mutuo sulla casa familiare assegnata alla in quanto CP_1 collocataria del figlio minore (peraltro di proprietà esclusiva del ricorrente) è circostanza preesistente alla emissione del detto provvedimento.
In secondo luogo, non si ravvisa un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente atteso che dalla dichiarazione reddituale in atti risulta che lo stesso dal 2020 (data di emissione dei provvedimenti) ha percepito i seguenti redditi annui lordi: euro 37.940,15 (anno di imposta
2020); euro 33.742,76 (anno di imposta 2021) ed euro 24.602,16 (anno di imposta 2022), euro
35.303,22 (anno di imposta 2023); dalle ultime buste paga prodotte risulta che lo stesso ha percepito le seguenti retribuzioni: euro 1772,38 (settembre 2024), euro 1877,92 (ottobre 2024), euro 2177,74 (novembre 2024) ed euro 1687, 43 (dicembre 2024).
Né si ravvisa un miglioramento sostanziale della posizione economica della resistente che ha dichiarato i seguenti redditi annui lordi: euro 7.292 (anno di imposta 2020), euro 3.823,00 (anno di imposta 2021); euro 4.039,00 (anno di imposta 2022); euro 4376 (anno di imposta 2023).
In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni che precedono, che già di per sé sarebbero sufficienti per rigettare la domanda di modifica proposta, appare utile ricordare che nell'ipotesi in cui la richiesta di modifica abbia ad oggetto le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli, il referente normativo è costituito dall'art. 337 ter c.p.c., che individua, tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, le
"attuali esigenze del figlio", che devono essere rapportate sia al concreto contesto sociale e pagina 5 di 7 patrimoniale dei genitori sia ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico del figlio medesimo che, in ragione del trascorrere dell'età può determinare, oltre ai bisogni alimentari ed abitativi, anche accresciute esigenze personali , di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche (ecc.) (cfr. Cass. civ., sez. 1, sent. n. 23630 del 06/11/2009; Cass. civ., sez. 6 - 1, ord. n. 21273 del 18/09/2013).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, poi, l'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ., sez. 1, sent. n. 17055 del 03/08/2007; Cass. civ., sez. 1, ord. n. 13664 del 29/04/2022), legittimando di per sè la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato (cfr. Cass. civ., sez. 1, sent. n. 400/ 2010).
Deve altresì essere evidenziato che nell'assegno di mantenimento rientrano tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni del figlio ossia, a titolo esemplificativo, le spese per vitto, abbigliamento, materiale scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) ecc...
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie deve anche essere valorizzato il lasso di tempo trascorso dal decreto, intervenuto nel 2020 allorquando il minore aveva nove anni, circostanza che impone di tenere conto dei maggiori oneri connessi alla vita del figlio che si sta affacciando ormai all'età dell'adolescenza per cui l'importo corrisposto dal padre di euro 250, detratto l'assegno unico pari a circa 116 euro, non è assolutamente congruo tenuto conto della attuale situazione delle parti e ribadendo che il ricorrente sta pagando il mutuo sulla casa che è di sua esclusiva proprietà, sebbene assegnata alla per questo motivo, si ritiene equo che CP_1
l'assegno erogato in favore del figlio dovrà essere percepito interamente dalla madre (cfr Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 per cui: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
La domanda di modifica del collocamento del minore richiesta da parte ricorrente solo con le note di precisazione delle conclusioni del 6.12.2024 (conclusioni che sono completamente diverse da quelle del ricorso introduttivo e ciò in assenza dei presupposti del richiamato art. pagina 6 di 7 473bis.19 c.p.c.) deve essere rigettata atteso che le difficoltà dedotte dal padre relative al versamento dell'assegno di mantenimento, non possono costituire motivo per modificare il regime di collocamento del figlio minore che ha sempre vissuto con la madre;
inoltre il diritto di visita disciplinato dal decreto del 2020 è adeguato a garantire al figlio l'accesso ad una effettiva bigenitorialità. Tra l'altro, al riguardo, sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori anche più ampliativi non essendo neppure stato allegato dal ricorrente che vi siano condotte ostative della madre in tal senso.
Per quanto sopra esposto, si è ritenuto superflua l'audizione del minore.
La sola inammissibilità e infondatezza della domanda proposta dal ricorrente non costituisce presupposto per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. come richiesto dalla resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n.
147), tenuto conto del valore della controversia (causa indeterminata complessità bassa) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione ridotta del 50% e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
p.q.m.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 521/2024 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda di;
Parte_1 dispone che l'assegno unico per il minore venga percepito nella misura del 100% dalla madre
CP_1 condanna a rifondere le spese di lite alla controparte che si liquidano nella Parte_1 somma di Euro 3.350 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Mirella Tavano;
Così deciso in Rieti, il 4 luglio 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 521/2024 promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Tivoli Parte_1 C.F._1
(RM) alla Via Lago di Paola n. 57 presso lo studio dell'Avv. Silvana BASSANI che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
(c.f. ) elettivamente domiciliata a Roma, Viale CP_1 C.F._2
Giuseppe Mazzini 13, presso lo studio dell'Avv. Mirella TAVANO che la rappresenta e difende giusta procura su atto separato da intendersi in calce alla memoria di costituzione resistente
Con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.4.2024 ha chiesto la modifica del decreto Parte_1 del 12.6.2020 con cui il Tribunale di Rieti regolamentando l'affidamento e il mantenimento del figlio minore , nato dalla relazione con ha così disposto: Persona_1 CP_1
A) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 collocato presso l'abitazione familiare sita in Forano (RI) alla Via del Mattone n. 9, assegnata alla madre;
pagina 1 di 7 B) il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con i Persona_1 suoi impegni personali di lavoro e quelli scolastici del minore, secondo le seguenti modalità:
- per due pomeriggi a settimana, da concordare con la madre, dall'uscita di scuola del minore sino alle ore 20:00, con possibilità di pernotto in caso di necessità e previo accordo tra le parti;
- per due week-end al mese alternati, che verranno comunicati entro il giorno 20 di ogni mese per il mese successivo, dalle ore 9,30 del sabato alle ore 19,30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà secondo il criterio dell'alternanza, una settimana con un genitore ed una settimana con l'altro;
- durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà secondo il criterio dell'alternanza il giorno della S. Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine del precedente mese di maggio;
C) pone a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo nel mantenimento del figlio , la somma di € 250,00 mensili – Persona_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di notificazione del presente ricorso;
D) pone altresì a carico dello l'obbligo di contribuire, in ragione del 50%, al Pt_1 pagamento delle spese mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e ricreative del figlio , opportunamente documentate. Persona_1
Spese compensate.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: nel mese di luglio 2020, le parti avevano depositato un ricorso congiunto per il trasferimento della residenza del minore e della madre in Cerenova
(RM) che però non ha avuto alcun esito in quanto la decideva di rimanere presso la casa CP_1 familiare a Forano a lei assegnata;
dovendo provvedere a reperire altro alloggio il ricorrente è stato costretto a trasferirsi a Palombara Sabina in un modestissimo immobile di campagna che fortunatamente era stato messo a disposizione da un amico trovandosi in difficoltà economiche;
dopo il giugno 2020 le sue condizioni economiche sono peggiorate in quanto nell'anno 2021 e sino ad aprile 2022, lo stesso è stato sospeso dal lavoro come infermiere ferrista in quanto non si era sottoposto alla vaccinazione covid;
di contro la gode di una situazione economica CP_1 molto florida essendo la stessa titolare di uno storico esercizio commerciale di tolettatura per gatti domestici “Pretty Pets” unico a Roma”. pagina 2 di 7 Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito, in revisione delle condizioni di cui al decreto del
12.06.2020 Nrg 129/20 VG, 1. In via principale - Stabilire che , Il sig. continui a pagare Pt_1 la rata mensile del mutuo nella misura del 100%, quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con conseguente revoca dell'obbligo di mantenimento di euro 250,00 mensili in essere ed obbligo della Sig.ra di provvedere alla manutenzione CP_1 ordinaria e straordinaria dell' immobile, con assegno unico al 50% come per legge e 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Rieti;
2 . In via subordinata, -
Disporre che la casa familiare di via del Mattone 9, in Forano (RI), resti assegnata alla Sig.ra che vi risiederà con il minore, contribuendo alla spesa in quota parte della rata di mutuo CP_1 gravante sull' immobile (€ 584,00) nella misura del 50% (292,00), pur restando il Sig Pt_1 proprietario esclusivo dello stesso, e per l' effetto il Sig corrisponderà il mantenimento Pt_1 al piccolo nella misura ridotta di euro 150,00 oltre il 50% delle spese Persona_1 straordinarie;
Con obbligo della Sig.ra di provvedere alla manutenzione ordinaria e CP_1 straordinaria dell' immobile, e il 50% dell' assegno unico come per legge;
3. In via meramente gradata, in caso di mancato accoglimento delle suindicate richieste: - Disporre che la casa di
Forano venga posta in vendita;
con il ricavato venga estinto il mutuo e con la somma residua acquistato un altro immobile che verrà assegnato alla Sig.ra presso cui la stessa si CP_1 trasferirà con e per l' effetto il Sig provvederà al mantenimento del figlio Persona_1 Pt_1
nella misura di euro 150,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie come da Persona_1 protocollo del Tribunale di Rieti, oltre il 50% dell' assegno unico come per legge;
A)Per tutte le altre condizioni, si chiede la conferma della regolamentazione del diritto di visita secondo quanto già stabilito con provvedimento del 12.06.2020 NR 129/20 Vg già in essere e ovviamente con la richiesta dell' assegno unico al 50% tra i genitori come per legge.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
La parte resistente si è regolarmente costituita contestando quanto dedotto da parte ricorrente, evidenziando la mancanza di elementi nuovi rispetto al provvedimento del 2020 e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito rigettare tutte le istanze, eccezioni e deduzioni formulate dall'odierno Ricorrente;
dichiarare Parte_1 inammissibili le domande proposte nell'odierno ricorso;
confermare i provvedimenti vigenti. con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
pagina 3 di 7 All' udienza del 12.9.2024 il ricorrente ha dichiarato di vivere ad Acilia e di corrispondere per la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale la somma di euro 584 e di sostenere spese di 60 euro per l'affitto; ha altresì dichiarato di lavorare come infermiere percependo una retribuzione netta di euro 1750 e di corrispondere la somma per un finanziamento di euro 177; mentre la resistente ha dichiarato di vivere presso la abitazione familiare sita in Forano insieme al figlio e di percepire dalla propria attività lavorativa la somma mensile di euro 500 e di avere una casa in
Umbria in comproprietà con la sorella. Quanto ai rapporti padre figlio la ha dichiarato: CP_1
“Mio figlio ha un ottimo rapporto con il papà, potrebbe vederlo tutte le volte che vuole ma non sempre rispetta (riferito al padre) gli orari ma di solito lo prende una volta a settimana.
Assegno unico lo prendiamo in due sui 116 a testa”.
Con ordinanza depositata il 15.09.2024 il giudice delegato, non ravvisando elementi nuovi per modificare in via provvisoria e urgente i provvedimenti vigenti, ha sollevato d'ufficio la questione di ammissibilità delle domande non connesse con il presente giudizio (punto 2 e 3 del ricorso introduttivo) e ha ritenuto superflua l'audizione del minore a fronte delle domande proposte.
Successivamente alla adozione della predetta ordinanza, la parte ricorrente ha modificato la propria domanda chiedendo il collocamento alternato del figlio e il mantenimento diretto dello stesso.
All'esito della precisazione delle conclusioni il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha preso conoscenza degli atti del processo in data 30.01.2024 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015)
***
La domanda del ricorrente va rigettata per le ragioni che seguono.
L'art. 473bis. 29 c.p.c. prevede che "qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici".
Si richiama, in materia, la giurisprudenza di legittimità relativa all'art. 9, comma 1, L. Div. (oggi abrogato e sostituito dalla norma sopra richiamata), secondo cui i giustificati motivi a fondamento della revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio devono essere comunemente intesi come fatti nuovi sopravvenuti, che, incidendo sulla situazione preesistente, determinano la necessità di prevedere un nuovo e diverso regime degli effetti del divorzio e tale principio si applica anche alle disposizioni inerenti alla posizione dei figli (cfr. Cass. Civ.
n.4768/2018). pagina 4 di 7 Invero, il provvedimento di revisione secondo i generali principi di diritto, postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi rispetto alle statuizioni operanti "rebus sic stanti bus", il cui onere probatorio incombe rigorosamente su chi chiede, quindi sul ricorrente, ma anche la valutazione di idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti . In tal senso è doveroso accertare l'effettività di tali mutamenti verificando sia il nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, sia se si è alterato l'equilibrio previamente raggiunto onde dedurne con motivato convincimento la necessità di revocare o rimodulare l'obbligo contributivo ( cfr. Cass.
2.5.2007 n. 10133; Cass.
29.122.2011 n.30033; Cass3.1.2011 n.18).
Nel caso di specie, come già evidenziato dal giudice delegato, rispetto alla situazione economica delle parti analizzata al momento della pronuncia del decreto del 12.06.2020, non si sono verificate sopravvenienze tali da giustificare una modifica dei provvedimenti economici.
Infatti, il pagamento della rata del mutuo sulla casa familiare assegnata alla in quanto CP_1 collocataria del figlio minore (peraltro di proprietà esclusiva del ricorrente) è circostanza preesistente alla emissione del detto provvedimento.
In secondo luogo, non si ravvisa un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente atteso che dalla dichiarazione reddituale in atti risulta che lo stesso dal 2020 (data di emissione dei provvedimenti) ha percepito i seguenti redditi annui lordi: euro 37.940,15 (anno di imposta
2020); euro 33.742,76 (anno di imposta 2021) ed euro 24.602,16 (anno di imposta 2022), euro
35.303,22 (anno di imposta 2023); dalle ultime buste paga prodotte risulta che lo stesso ha percepito le seguenti retribuzioni: euro 1772,38 (settembre 2024), euro 1877,92 (ottobre 2024), euro 2177,74 (novembre 2024) ed euro 1687, 43 (dicembre 2024).
Né si ravvisa un miglioramento sostanziale della posizione economica della resistente che ha dichiarato i seguenti redditi annui lordi: euro 7.292 (anno di imposta 2020), euro 3.823,00 (anno di imposta 2021); euro 4.039,00 (anno di imposta 2022); euro 4376 (anno di imposta 2023).
In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni che precedono, che già di per sé sarebbero sufficienti per rigettare la domanda di modifica proposta, appare utile ricordare che nell'ipotesi in cui la richiesta di modifica abbia ad oggetto le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli, il referente normativo è costituito dall'art. 337 ter c.p.c., che individua, tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, le
"attuali esigenze del figlio", che devono essere rapportate sia al concreto contesto sociale e pagina 5 di 7 patrimoniale dei genitori sia ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico del figlio medesimo che, in ragione del trascorrere dell'età può determinare, oltre ai bisogni alimentari ed abitativi, anche accresciute esigenze personali , di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche (ecc.) (cfr. Cass. civ., sez. 1, sent. n. 23630 del 06/11/2009; Cass. civ., sez. 6 - 1, ord. n. 21273 del 18/09/2013).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, poi, l'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ., sez. 1, sent. n. 17055 del 03/08/2007; Cass. civ., sez. 1, ord. n. 13664 del 29/04/2022), legittimando di per sè la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato (cfr. Cass. civ., sez. 1, sent. n. 400/ 2010).
Deve altresì essere evidenziato che nell'assegno di mantenimento rientrano tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni del figlio ossia, a titolo esemplificativo, le spese per vitto, abbigliamento, materiale scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) ecc...
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie deve anche essere valorizzato il lasso di tempo trascorso dal decreto, intervenuto nel 2020 allorquando il minore aveva nove anni, circostanza che impone di tenere conto dei maggiori oneri connessi alla vita del figlio che si sta affacciando ormai all'età dell'adolescenza per cui l'importo corrisposto dal padre di euro 250, detratto l'assegno unico pari a circa 116 euro, non è assolutamente congruo tenuto conto della attuale situazione delle parti e ribadendo che il ricorrente sta pagando il mutuo sulla casa che è di sua esclusiva proprietà, sebbene assegnata alla per questo motivo, si ritiene equo che CP_1
l'assegno erogato in favore del figlio dovrà essere percepito interamente dalla madre (cfr Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 per cui: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
La domanda di modifica del collocamento del minore richiesta da parte ricorrente solo con le note di precisazione delle conclusioni del 6.12.2024 (conclusioni che sono completamente diverse da quelle del ricorso introduttivo e ciò in assenza dei presupposti del richiamato art. pagina 6 di 7 473bis.19 c.p.c.) deve essere rigettata atteso che le difficoltà dedotte dal padre relative al versamento dell'assegno di mantenimento, non possono costituire motivo per modificare il regime di collocamento del figlio minore che ha sempre vissuto con la madre;
inoltre il diritto di visita disciplinato dal decreto del 2020 è adeguato a garantire al figlio l'accesso ad una effettiva bigenitorialità. Tra l'altro, al riguardo, sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori anche più ampliativi non essendo neppure stato allegato dal ricorrente che vi siano condotte ostative della madre in tal senso.
Per quanto sopra esposto, si è ritenuto superflua l'audizione del minore.
La sola inammissibilità e infondatezza della domanda proposta dal ricorrente non costituisce presupposto per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. come richiesto dalla resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n.
147), tenuto conto del valore della controversia (causa indeterminata complessità bassa) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione ridotta del 50% e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
p.q.m.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 521/2024 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda di;
Parte_1 dispone che l'assegno unico per il minore venga percepito nella misura del 100% dalla madre
CP_1 condanna a rifondere le spese di lite alla controparte che si liquidano nella Parte_1 somma di Euro 3.350 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Mirella Tavano;
Così deciso in Rieti, il 4 luglio 2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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