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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: MA NZ Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4180/2024, vertente
(POTENZA, 16/02/1966)E (RIETI, 08/06/1965), entrambi Parte_1 Parte_2 vv. ANTONELLO CECCHI Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI Ragioni d a d I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulati orzi in data 27.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“2. assegnare l'abitazione coniugale sita in Roma alla Piazza Monteleone di Spoleto n. 8, alla Dott.ssa
[...] con tutto quanto ivi contenuto, essendosene il marito già allontanato, nella quale vi abiterà con la Parte_2 figlia , maggiorenne economicamente non autosufficiente. Per_1 È fatta salva la facoltà per il Dott. di asportare i residui beni ed effetti personali, tuttora Parte_1 presenti nell'abitazione coniugale, in qualsiasi futuro momento;
3. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente indipendenti ed autonomi. Entrambi i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento della figlia in misura proporzionale Per_1 al proprio reddito corrispondendole quanto necessario. Le spese tutte relative alla casa familiare rimangono integralmente a carico del Dott. sino Parte_1 al momento del trasferimento di cui al successivo punto 5);
4.le spese straordinarie necessarie per la figlia (che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano in post universitarie, mediche, sportive e ludiche, etc.) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% purché preventivamente concordate tra i genitori stessi e documentate nonché fermo restando la valenza e l'applicazione del vigente Protocollo di intesa presso il Tribunale civile di Roma;
5. riconoscere l'accordo raggiunto tra i coniugi in forza del quale, a titolo di attribuzione patrimoniale in sede di separazione, quale condizione ed elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il Dott. ceda e trasferisca, senza alcun corrispettivo, alla Dott.ssa Parte_1 [...] la sua quota di diritti di piena proprietà sulla casa coniugale, così come da lui precedentemente Parte_2 acquistati con atto di compravendita per atti Notaio di Roma del 6/10/1997 rep. 4574 Persona_2 racc. 1420, e precisamente: appartamento sito in Roma alla Piazza Monteleone di Spoleto n. 8, posto al piano quarto della scala “B” distinto con il numero interno 13 composto da tre camere ed accessori ed annesso ripostiglio sito al piano quinto. Detti immobili sono censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 243, particella 80, sub 40 piano 4 – 5, cat. A/2, classe 3 vani 5. Nel trasferimento saranno ricompresi anche tutti gli arredi e quanto contenuto in detta abitazione esistente in quel momento, fatta salva la facoltà per il Dott. di asportare i residui beni personali o di provenienza dalla sua famiglia di Parte_1 origine. Il rogito notarile in favore della moglie Dott.ssa dovrà avvenire quanto prima a decorrere Parte_2 dalla data di omologa del presente ricorso, salvo caso di forza maggiore. Le spese per tale passaggio di proprietà inerenti e/o conseguenti nessuna esclusa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo notarili, imposte e tasse, eventuale adeguamento e/o regolarizzazione urbanistica e/o catastale in relazione al redigendo rogito, nonché eventuale controvalore, etc.) sono integralmente a cura e a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50%;
6. in considerazione degli accordi raggiunti da confermare integralmente anche in sede di divorzio, le parti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo e causa connessi al rapporto matrimoniale nulla escluso, sia per il passato che per il presente che per il futuro;
7. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la annotazione della sentenza. I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinunciano, alla comparizione personale delle parti in udienza”
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4180/2024 R.G.A.C., così decide: e degli effetti civili del m Roma in data 25/04/1998 tra
(POTENZA, 16/02/1966) e RIETI, 08/06/1965) trascritto nel Parte_1 Parte_2 atrimonio del Comune di te II, Serie A01, Anno 1998 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 07/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
MA NZ
così composto: MA NZ Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4180/2024, vertente
(POTENZA, 16/02/1966)E (RIETI, 08/06/1965), entrambi Parte_1 Parte_2 vv. ANTONELLO CECCHI Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI Ragioni d a d I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulati orzi in data 27.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“2. assegnare l'abitazione coniugale sita in Roma alla Piazza Monteleone di Spoleto n. 8, alla Dott.ssa
[...] con tutto quanto ivi contenuto, essendosene il marito già allontanato, nella quale vi abiterà con la Parte_2 figlia , maggiorenne economicamente non autosufficiente. Per_1 È fatta salva la facoltà per il Dott. di asportare i residui beni ed effetti personali, tuttora Parte_1 presenti nell'abitazione coniugale, in qualsiasi futuro momento;
3. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo economicamente indipendenti ed autonomi. Entrambi i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento della figlia in misura proporzionale Per_1 al proprio reddito corrispondendole quanto necessario. Le spese tutte relative alla casa familiare rimangono integralmente a carico del Dott. sino Parte_1 al momento del trasferimento di cui al successivo punto 5);
4.le spese straordinarie necessarie per la figlia (che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano in post universitarie, mediche, sportive e ludiche, etc.) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% purché preventivamente concordate tra i genitori stessi e documentate nonché fermo restando la valenza e l'applicazione del vigente Protocollo di intesa presso il Tribunale civile di Roma;
5. riconoscere l'accordo raggiunto tra i coniugi in forza del quale, a titolo di attribuzione patrimoniale in sede di separazione, quale condizione ed elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il Dott. ceda e trasferisca, senza alcun corrispettivo, alla Dott.ssa Parte_1 [...] la sua quota di diritti di piena proprietà sulla casa coniugale, così come da lui precedentemente Parte_2 acquistati con atto di compravendita per atti Notaio di Roma del 6/10/1997 rep. 4574 Persona_2 racc. 1420, e precisamente: appartamento sito in Roma alla Piazza Monteleone di Spoleto n. 8, posto al piano quarto della scala “B” distinto con il numero interno 13 composto da tre camere ed accessori ed annesso ripostiglio sito al piano quinto. Detti immobili sono censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 243, particella 80, sub 40 piano 4 – 5, cat. A/2, classe 3 vani 5. Nel trasferimento saranno ricompresi anche tutti gli arredi e quanto contenuto in detta abitazione esistente in quel momento, fatta salva la facoltà per il Dott. di asportare i residui beni personali o di provenienza dalla sua famiglia di Parte_1 origine. Il rogito notarile in favore della moglie Dott.ssa dovrà avvenire quanto prima a decorrere Parte_2 dalla data di omologa del presente ricorso, salvo caso di forza maggiore. Le spese per tale passaggio di proprietà inerenti e/o conseguenti nessuna esclusa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo notarili, imposte e tasse, eventuale adeguamento e/o regolarizzazione urbanistica e/o catastale in relazione al redigendo rogito, nonché eventuale controvalore, etc.) sono integralmente a cura e a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50%;
6. in considerazione degli accordi raggiunti da confermare integralmente anche in sede di divorzio, le parti dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo e causa connessi al rapporto matrimoniale nulla escluso, sia per il passato che per il presente che per il futuro;
7. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la annotazione della sentenza. I coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinunciano, alla comparizione personale delle parti in udienza”
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4180/2024 R.G.A.C., così decide: e degli effetti civili del m Roma in data 25/04/1998 tra
(POTENZA, 16/02/1966) e RIETI, 08/06/1965) trascritto nel Parte_1 Parte_2 atrimonio del Comune di te II, Serie A01, Anno 1998 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 07/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
MA NZ