Versione
24 novembre 1966
24 novembre 1966
Art. 29. (Ampliamento del demanio forestale dello Stato)
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalita' previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non puo' essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari.
Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennita' di espropriazione.
Sui terreni acquistati o espropriati, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvedera' alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonche' ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane e di zone di ripopolamento faunistico.
I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facolta' per l'azienda di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalita' previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non puo' essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari.
Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennita' di espropriazione.
Sui terreni acquistati o espropriati, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvedera' alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonche' ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane e di zone di ripopolamento faunistico.
I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facolta' per l'azienda di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 375Provvedimento: […] Con l'unico motivo del ricorso l'amministrazione ricorrente deduce , con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 legge 27 ottobre 1966 n. 910 e - sulla premessa che l'espropriazione di terreni, disposta sulla base di tale legge, comporta l'estinzione dei diritti di uso civico, da cui essi siano gravati - afferma che la decisione impugnata non solo ha illegittimamente negato che l'effetto estintivo si fosse nella specie prodotto, ma ha anche sindacato il procedimento espropriativo in assenza di potere giurisdizionale che spetta invece al giudice amministrativo, cui è devoluta la cognizione di detti provvedimenti e la verifica della loro legittimità.Leggi di più...
- fattispecie in tema di domanda di declaratoria della nullità del decreto di esproprio·
- giurisdizione del commissario regionale·
- usi civici·
- commissari regionali·
- commissario regionale e giudice ordinario