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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/11/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 915/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Monte Raci n. 20
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Paolo Lena Spadafora n. 6, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria
LI RO, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
NT I CP_1 con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
24.09.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Ragusa in data 24.07.2009, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2009, parte II, serie A, numero 3, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che dall'unione coniugale è nata la figlia (Ragusa, 04.05.2012); Per_1 che le parti hanno esposto di essersi separati giusto accordo di separazione personale ex art. 6 l. n.
162/2014 autorizzato, nell'ambito del procedimento R.G.A.C. n. 12/2018, dal Procuratore della
Repubblica in data 26.01.2018 e trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile al n. 2, Parte II, Serie C, dell'anno 2018, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che, in particolare, i coniugi hanno previsto che il divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e , con rito concordatario a Ragusa in data 24 luglio 2009, trascritto nel
[...] Controparte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa alla Parte II, serie: A, atto n. 3 dell'anno
2009.
2. Disporre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento della sig.ra la somma Pt_1 CP_2 di € 100,00 (Euro cento/00), da corrispondersi ogni mese, entro il giorno 15.
3. Affidare la figlia a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa Per_1 materna, dove la minore avrà la residenza abituale.
I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4. Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere la figlia minore quotidianamente e tenerla con sé nei pomeriggi di ogni lunedì,mercoledì e venerdì, per non meno di quattro ore in ognuno dei suddetti giorni.
Inoltre il padre potrà tenere con sé la figlia, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera.
Durante il periodo di ferie del sig. , trascorrerà due settimane in maniera esclusiva Pt_1 Per_1 con il padre: le modalità della permanenza con il padre durante il periodo di ferie dello stesso saranno previamente concordate dai genitori nel rispetto delle esigenze della bambina.
I coniugi concordano che 1addove sarà necessario,tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambe le parti,per la cura e la gestione di si farà ricorso ai nonni ovvero ad una Per_1
babysitter o ad una ludoteca, di comune accordo fra i genitori,ed il costo sarà da ricomprendere tra le spese straordinarie. La piccola trascorrerà in maniera equa tra i genitori le festività pasquali e natalizie, e, Per_1
comunque,ad anni alterni il Natale con uno dei coniugi e il Capodanno con l'altro,così come la
Pasqua con uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro,considerata anche l'importanza di trascorrere le festività con i nonni patemi e materni ed i cugini.
I genitori, consapevoli dell'importanza che la figlia trascorri tempi adeguati con entrambi i genitori, convengono che le superiori condizioni potranno subire delle modifiche, previamente concordate, tenuto conto delle esigenze di . Per_1
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare anzitempo gli spostamenti della figlia al di fuori della città di Ragusa. Inoltre eventuali permanenze della Bambina al di fuori della città di
Ragusa, in compagnia di uno dei genitori, per periodo di tempo superiori a due giorni, dovranno, in ogni caso, essere previamente approvate dall'altro genitore.
5. Disporre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia , il Pt_1 Per_1 pagamento a favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di € 350,00 CP_2
(trecentocinquanta/00).
6. Disporre che le spese straordinarie nell'interesse della figlia, previamente concordate, saranno poste
a carico del sig. nella misura del 70% e della sig.ra nella misura del 30%, Pt_1 CP_2 intendendosi per tali le spese imprevedibili e/o di notevole entità economica rispetto al tenore odierno della bambina.
7. Le parti dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti di natura patrimoniale. che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del suddetto accordo di separazione, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che le superiori condizioni concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Ragusa in data
24.07.2009 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_2 matrimonio dello stesso Comune, anno 2009, parte II, serie A, numero 3;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 915/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Monte Raci n. 20
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Paolo Lena Spadafora n. 6, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria
LI RO, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
NT I CP_1 con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
24.09.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Ragusa in data 24.07.2009, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2009, parte II, serie A, numero 3, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che dall'unione coniugale è nata la figlia (Ragusa, 04.05.2012); Per_1 che le parti hanno esposto di essersi separati giusto accordo di separazione personale ex art. 6 l. n.
162/2014 autorizzato, nell'ambito del procedimento R.G.A.C. n. 12/2018, dal Procuratore della
Repubblica in data 26.01.2018 e trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile al n. 2, Parte II, Serie C, dell'anno 2018, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che, in particolare, i coniugi hanno previsto che il divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e , con rito concordatario a Ragusa in data 24 luglio 2009, trascritto nel
[...] Controparte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa alla Parte II, serie: A, atto n. 3 dell'anno
2009.
2. Disporre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento della sig.ra la somma Pt_1 CP_2 di € 100,00 (Euro cento/00), da corrispondersi ogni mese, entro il giorno 15.
3. Affidare la figlia a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa Per_1 materna, dove la minore avrà la residenza abituale.
I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4. Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, possa vedere la figlia minore quotidianamente e tenerla con sé nei pomeriggi di ogni lunedì,mercoledì e venerdì, per non meno di quattro ore in ognuno dei suddetti giorni.
Inoltre il padre potrà tenere con sé la figlia, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera.
Durante il periodo di ferie del sig. , trascorrerà due settimane in maniera esclusiva Pt_1 Per_1 con il padre: le modalità della permanenza con il padre durante il periodo di ferie dello stesso saranno previamente concordate dai genitori nel rispetto delle esigenze della bambina.
I coniugi concordano che 1addove sarà necessario,tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambe le parti,per la cura e la gestione di si farà ricorso ai nonni ovvero ad una Per_1
babysitter o ad una ludoteca, di comune accordo fra i genitori,ed il costo sarà da ricomprendere tra le spese straordinarie. La piccola trascorrerà in maniera equa tra i genitori le festività pasquali e natalizie, e, Per_1
comunque,ad anni alterni il Natale con uno dei coniugi e il Capodanno con l'altro,così come la
Pasqua con uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro,considerata anche l'importanza di trascorrere le festività con i nonni patemi e materni ed i cugini.
I genitori, consapevoli dell'importanza che la figlia trascorri tempi adeguati con entrambi i genitori, convengono che le superiori condizioni potranno subire delle modifiche, previamente concordate, tenuto conto delle esigenze di . Per_1
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare anzitempo gli spostamenti della figlia al di fuori della città di Ragusa. Inoltre eventuali permanenze della Bambina al di fuori della città di
Ragusa, in compagnia di uno dei genitori, per periodo di tempo superiori a due giorni, dovranno, in ogni caso, essere previamente approvate dall'altro genitore.
5. Disporre a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia , il Pt_1 Per_1 pagamento a favore della sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di € 350,00 CP_2
(trecentocinquanta/00).
6. Disporre che le spese straordinarie nell'interesse della figlia, previamente concordate, saranno poste
a carico del sig. nella misura del 70% e della sig.ra nella misura del 30%, Pt_1 CP_2 intendendosi per tali le spese imprevedibili e/o di notevole entità economica rispetto al tenore odierno della bambina.
7. Le parti dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti di natura patrimoniale. che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del suddetto accordo di separazione, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che le superiori condizioni concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Ragusa in data
24.07.2009 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_2 matrimonio dello stesso Comune, anno 2009, parte II, serie A, numero 3;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti