Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5862 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
C.C. 59612 5862/01 E N EPUBBLIC O I 5 Z 6 . 8 A 9 NOME DEL POP O N R 1 / - A A T 4 I S / T I B R 6 G O L SUPREMA DI CASSAZIONE 2 L A E B Oggetto L . I T R D A O R . L A B B T SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria D D A T I E S 1 A T N dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I 3 E N 2 S R E . P S E E A N T Alfio FINOCCHIARO - Presidente R.G.N. 8317/98 A % M - Rel. Consigliere Cron. 12653 Dott. Mario CICALA Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud.12/10/00 Dott. Antonio MERONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59612 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente ·
contro
INA SPA;
intimato avverso la sentenza n. 30/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 24/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2000 1661 udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Mario //// -1- CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato ARENA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha l'accoglimento del ricorso. -2- m SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un unico articolato motivo avverso la sentenza n. 30/40/97 del 24 marzo 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello della INA spa e, affermata la competenza per territorio della Commissione Tributaria di Roma a decidere la controversia, condannava la Amministrazione a rimborsare alla società contribuente la somma di lire 31.367.008 versata in eccedenza per INVIM straordinaria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 38 del D.P.R. 602/73 degli artt. 6 e 42 del T.U. 31 ottobre 1990 n. 346, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 1 e seg., spec. 18) del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 1 seg.), dell'art. 1 del D.L. 13 settembre 1991 n. 299, degli artt. 37 e 38 del D.P.R. 602/1973, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Nel ricorso la Amministrazione sottolinea che l'INA ha, correttamente, presentato all'Ufficio del Registro di Alessandria la dichiarazione INVIM 3 straordinaria, per immobili siti in quella città, ai sensi dell'art. 1 D.L. 13.9.91 n. 299, conver- tito nella legge 18 novembre 91 n. 363, (confer- mativo dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 643 del 26.10.72) il quale dispone che "le società indicate al primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immo- bile". Ne deduce che alla competenza territoriale dell'Ufficio del Registro di Alessandria era ed è strettamente collegata la competenza della Commis- sione Tributaria, - inderogabile e, pertanto, rile- vabile d'ufficio. Sostiene altresì che ufficio competente per il rimborso non può essere quello di Roma presso cui è avvenuto il versamento e cui è stato richiesto il rimborso, ma l'ufficio competente a ricevere la dichiarazione. Il ricorso deve essere rigettato. Invero la incombenza dell'ufficio cui è stata presentata l'istanza di rimborso, e presso cui è stato effettuato il pagamento, può se mai rilevare come ragione per escludere che si sia formato il silenzio-rigetto della istanza e quindi gerM determinare la inammissibilità del ricorso (Cass. sentenza 10141/2000). Ma non incide sulla identificazione del giudice competente che è quello ove ha sede l'ufficio cui l'istanza è stata presentata e che, in quanto tale, ha formato l'atto impugnato (cfr. Cass. 16 luglio 1992, n. 8655). gli Pertanto competenti a decidere erano ufficio finanziari di Roma. Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 12 ottobre 2000. Il Relatore I Presidente жа E CORT N O I Z IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano, Amolds неи DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.0 APR. 2001 JL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano