CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33824 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal ZI RA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 18 ottobre 2022, della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 18 ottobre 2022, la Corte d'appello di Palermo, confermando l'originaria condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto ES IA responsabile del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, per aver posizionato un magnete sul contatore elettrico, così Penale Sent. Sez. 5 Num. 33824 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 05/06/2023 impossessandosi di un quantitativo imprecisato di energia elettrica sottratta alla società erogatrice del servizio. Con le aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 625 del codice penale. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce l'insussistenza di entrambe le aggravanti contestate e la totale assenza di motivazione in relazione alle parallele censure formulate con l'atto di appello. Dal che deriverebbe, in ipotesi, la conseguente lesione delle ineludibili prerogative difensive riconosciute all'imputato. 2.2. Il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, deduce l'inutilizzabilità del risultato probatorio conseguito tramite l'accertamento eseguito dai tecnici Enel. Tale accertamento, secondo la difesa, sarebbe consistito nella misurazione dell'errore in negativo riscontrato mediante l'ausilio di non meglio identificati strumenti, dei quali non sarebbe dato conoscere il margine di errore, la taratura, l'omologazione o la revisione. Dal che la nullità dell'accertamento a prescindere dalla veste assunta dall'organo accertatore e dall'assoggettamento dello stesso alle regole procedurali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è manifestamente infondato. Appare opportuno premettere che all'udienza del 19 luglio 2018, il PM procedeva alla modifica del capo d'imputazione con contestazione, oltre quella di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen., anche dell'aggravante di cui al n. 7, per aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o utilità. Il ricorrente deduce l'insussistenza di entrambe e, comunque, l'omessa motivazione in ordine alle censure sollevate. Ebbene, l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. è in sé integrata dalla di sottrazione di energia al servizio elettrico, in ragione della natura pubblica del servizio (Sez. 4, Sentenza n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229); l'aggravante della violenza sulle cose sussiste anche laddove l'utilizzo del magnete abbia determinato la manomissione della cosa altrui (il funzionamento del contatore) attraverso il mutamento della destinazione della stessa. In ultimo, quanto all'assenza di un esplicita motivazione in ordine all'aggravante di cui al n. 7, è sufficiente ribadire come non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla 2 e,,, complessiva struttura argomentativa della sentenza. E la circostanza (oggettiva) della destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta, ampiamente rilevata nel corpo della motivazione attraverso il riferimento al gestore pubblico dell'energia sottratta (Enel) dà conto della sussistenza dell'aggravante Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Come già più volte chiarito da questa Corte (ex multís, Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Rv. 282286), i verificatori dell'Enel hanno (legittimamente) compiuto l'attività accertativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all'art. 348 cod. proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale". Né l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente, circostanza neanche prospettata. In questo contesto, pur prescindendo dell'assenza di specifiche contestazioni mosse dalla persona presente al momento dell'accertamento (comunque rilevanti sotto il profilo del concreto esercizio delle garanzie difensive asseritamente violate), la circostanza per cui la misurazione dell'errore sarebbe stato riscontrato mediante l'ausilio di non meglio identificati strumenti, dei quali non sarebbe dato conoscere il margine di errore, la taratura, l'omologazione o la revisione non incide sulla sussistenza della condotta, bensì sull'eventuale quantificazione del danno che, in concreto, non rileva, attesa l'obiettività della circostanza per cui l'apposizione del magnete determina, in sé, una diminuzione della rilevazione del consumo reale. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 18 ottobre 2022, la Corte d'appello di Palermo, confermando l'originaria condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto ES IA responsabile del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, per aver posizionato un magnete sul contatore elettrico, così Penale Sent. Sez. 5 Num. 33824 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 05/06/2023 impossessandosi di un quantitativo imprecisato di energia elettrica sottratta alla società erogatrice del servizio. Con le aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 625 del codice penale. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce l'insussistenza di entrambe le aggravanti contestate e la totale assenza di motivazione in relazione alle parallele censure formulate con l'atto di appello. Dal che deriverebbe, in ipotesi, la conseguente lesione delle ineludibili prerogative difensive riconosciute all'imputato. 2.2. Il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, deduce l'inutilizzabilità del risultato probatorio conseguito tramite l'accertamento eseguito dai tecnici Enel. Tale accertamento, secondo la difesa, sarebbe consistito nella misurazione dell'errore in negativo riscontrato mediante l'ausilio di non meglio identificati strumenti, dei quali non sarebbe dato conoscere il margine di errore, la taratura, l'omologazione o la revisione. Dal che la nullità dell'accertamento a prescindere dalla veste assunta dall'organo accertatore e dall'assoggettamento dello stesso alle regole procedurali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è manifestamente infondato. Appare opportuno premettere che all'udienza del 19 luglio 2018, il PM procedeva alla modifica del capo d'imputazione con contestazione, oltre quella di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen., anche dell'aggravante di cui al n. 7, per aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o utilità. Il ricorrente deduce l'insussistenza di entrambe e, comunque, l'omessa motivazione in ordine alle censure sollevate. Ebbene, l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. è in sé integrata dalla di sottrazione di energia al servizio elettrico, in ragione della natura pubblica del servizio (Sez. 4, Sentenza n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229); l'aggravante della violenza sulle cose sussiste anche laddove l'utilizzo del magnete abbia determinato la manomissione della cosa altrui (il funzionamento del contatore) attraverso il mutamento della destinazione della stessa. In ultimo, quanto all'assenza di un esplicita motivazione in ordine all'aggravante di cui al n. 7, è sufficiente ribadire come non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla 2 e,,, complessiva struttura argomentativa della sentenza. E la circostanza (oggettiva) della destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta, ampiamente rilevata nel corpo della motivazione attraverso il riferimento al gestore pubblico dell'energia sottratta (Enel) dà conto della sussistenza dell'aggravante Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Come già più volte chiarito da questa Corte (ex multís, Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Rv. 282286), i verificatori dell'Enel hanno (legittimamente) compiuto l'attività accertativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all'art. 348 cod. proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale". Né l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente, circostanza neanche prospettata. In questo contesto, pur prescindendo dell'assenza di specifiche contestazioni mosse dalla persona presente al momento dell'accertamento (comunque rilevanti sotto il profilo del concreto esercizio delle garanzie difensive asseritamente violate), la circostanza per cui la misurazione dell'errore sarebbe stato riscontrato mediante l'ausilio di non meglio identificati strumenti, dei quali non sarebbe dato conoscere il margine di errore, la taratura, l'omologazione o la revisione non incide sulla sussistenza della condotta, bensì sull'eventuale quantificazione del danno che, in concreto, non rileva, attesa l'obiettività della circostanza per cui l'apposizione del magnete determina, in sé, una diminuzione della rilevazione del consumo reale. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente