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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico VA TO, all'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 3900/2019 e 5404/2019 r.g. e vertenti tra
(c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Spadafora (ME), in persona del legale rappresentante pro tempore e
(c.f. , Parte_2 C.F._1
entrambe elettivamente domiciliate in Messina presso lo studio dell'avv. Antonio Daniele
D'IO che le rappresenta e difende per procura in atti, opponenti
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , CP_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Oliviero Atzeni e Laura Furcas del ruolo professionale per procura in atti, opposto oggetto: opposizione ad avviso di addebito e provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 23 luglio 2019 la società cooperativa ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520190000720702, notificatole dall' in data 14 giugno 2019 per il pagamento della somma di 77.112,85 euro a titolo di CP_1 contributi modello DM 10 e somme aggiuntive relativi al periodo gennaio 2014 – marzo
2018, così calcolati in sede di accesso ispettivo del 19 aprile 2018, poi conclusosi con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018004642/DDL del 30 gennaio 2019, con il quale gli ispettori hanno accertato la sussistenza di rapporti di lavoro cd. “in nero” con i dipendenti
, e , di parziali omissioni contributive nei Persona_1 Persona_2 Parte_3 rapporti con i lavoratori , ed AN Parte_4 Per_3 Persona_4
LI CA, nonché di lavoro fittizio in relazione a , e Parte_3 Parte_5
, con conseguente annullamento, per questi ultimi, dei relativi rapporti. Parte_2
Con successivo ricorso del 4 novembre 2019 la ha proposto opposizione Pt_2 avverso il provvedimento prot. n. 71700 del 18 febbraio 2019, di disconoscimento del predetto rapporto di lavoro per il periodo dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2019.
Nella resistenza dell' , sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso opposto, i giudizi CP_2 sono stati riuniti per ragioni di connessione;
quindi, espletata la prova testimoniale e udita la discussione delle parti, all'udienza odierna la causa viene trattenuta per la decisione.
2.- E', anzitutto, fondata la doglianza mossa dalla società opponente in relazione all'illegittimità dell'impugnato avviso di addebito poiché emesso durante la pendenza dell'incoato giudizio amministrativo, in violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. n. 46/1999, nel testo ratione temporis applicabile.
La norma dispone, infatti, che in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25, ossia entro il
31 dicembre dell'anno successivo. La finalità è chiaramente quella deflattiva del contenzioso giudiziario nelle ipotesi in cui non sussista ancora la definitività amministrativa della pretesa dell'ente e, quindi, sia ancora possibile il ritiro in sede di autotutela.
Quanto, poi, all'interpretazione della locuzione “dopo la decisione del competente organo amministrativo”, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale decisione non deve essere necessariamente esplicita, potendosi considerare venuto meno l'impedimento all'iscrizione a ruolo anche nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine previsto per la decisione dall'art. 6 d.P.R. n. 1199/1971 (novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso), con conseguente formazione del silenzio-rigetto (Cass 17096/2010).
Nel caso di specie, è pacifico e comunque documentalmente provato che la società ha proposto in data 19 marzo 2019 ricorso amministrativo innanzi al Comitato Regionale per i rapporti di Lavoro avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018004642/DDL del 30 gennaio 2019; che alla data di formazione dell'opposto avviso (8 giugno 2019) e di sua successiva notifica (14 giugno 2019), il Comitato non aveva emesso alcun formale provvedimento di rigetto;
che, dunque, a quella data non era ancora validamente decorso il termine di 90 giorni (con scadenza al 17 giugno) per la formazione del silenzio rigetto.
2 Ne consegue che l'atto opposto deve ritenersi illegittimo.
Secondo il più recente orientamento della S.C., però, tale vizio non incide sull'esistenza dell'obbligazione contributiva, facendo venir meno solo il potere dell'ente di avvalersi dello speciale mezzo di recupero del credito previdenziale e, quindi, non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva nell'an e nel quantum, anche in mancanza di una specifica domanda e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (v. Cass. n. 1558/2020).
La Corte ha, infatti, chiarito che la notifica dell'avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del debitore la pretesa contributiva, sicché la sua mancanza non incide sull'esistenza dell'obbligazione, ma rileva ai soli fini della maturazione o meno del termine di prescrizione (v. Cass. n. 30542/2022).
3.- Nel merito, entrambe le controversie traggono origine dal menzionato verbale unico di accertamento e notificazione con il quale i funzionari di vigilanza , a conclusione CP_1 degli accertamenti avviati il 19 aprile 2018 nei confronti della soc. coop. , Parte_1 esercente l'attività di bar, gelateria e pasticceria presso il bar IC Beach di Spadafora
(ME), via Pascoli n. 8, hanno riscontrato: - la mancata regolarizzazione, all'epoca dell'accesso, dei rapporti di lavoro in essere con , e Persona_1 Persona_2 Parte_3
, quest'ultimo formalmente in forza solo per alcuni periodi (dal 5 luglio 2011 al 30
[...] giugno 2014, dal 22 luglio al 12 ottobre 2014, dall'11 febbraio al 31 marzo 2015, dal 10 giugno 2015 al 2 ottobre 2017 e dal 7 al 12 novembre 2017); - la denuncia, in relazione ai lavoratori NG, , (per i periodi regolarizzati), Pt_4 Per_3 Parte_3
ed AN LI CA, di un numero di ore lavorative inferiore a quelle Persona_4 effettivamente prestate e, per l'effetto, la corresponsione di salari inferiori rispetto a quelli spettanti;
- la formale costituzione di rapporti di lavoro fittizi con (per il solo Parte_3 periodo dal 7 all'11 novembre 2017), nonché con e . Parte_5 Parte_2
Tali conclusioni sono state contestate dalla società opponente, poiché asseritamente frutto di sovrainterpretazioni e travisamenti, da parte degli ispettori, del contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti in fase ispettiva.
Ebbene, dall'esame del verbale e delle dichiarazioni rese in sede di accesso da CP_3
legale rappresentante e socio della società, risulta: - che il bar nel periodo estivo è
[...] aperto tutti i giorni dalle 6 alle 12 e dalle 13:30 all'1, mentre d'inverno dalle 6:30 alle 12 e dalle 14 alle 20:30/21, con un giorno di chiusura settimanale;
- che tutti i dipendenti godono di un giorno di riposo settimanale stabilito in base ai turni di lavoro, salvo quello goduto dal pasticciere in maniera fissa il martedì; - che la domenica il bar è gestito dal IC, addetto alla preparazione dei gelati (con turno di 4 ore settimanali dal lunedì alla domenica, dalle 6:30
3 alle 11), nonché dalle due sorelle, e entrambe socie, la prima banconista Per_5 Per_6
(con orario di 24 ore settimanali, dal lunedì al sabato e a volte la domenica) e la seconda cassiera (anch'ella con contratto part-time di 4 ore giornaliere dal lunedì alla domenica), oltre che dal pasticciere;
- che gli unici pasticcieri del bar sono NG, assunto a giugno del
2017 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e CO, impiegato dal 2013 a tempo parziale;
- che, invece, i banconisti sono e assunti lo stesso Per_1 Per_2 Per_7 giorno dell'ispezione (19 aprile 2018), nonché e , entrambi all'epoca Per_8 Per_4 dipendenti da circa due anni, con prestazione di 4 ore giornaliere part time nel turno pomeridiano;
- che altra lavoratrice è la , madre del IC, impiegata per sei ore al Pt_2 giorno dal lunedì al venerdì.
Per_ In pari data sono state acquisite, altresì, le dichiarazioni di NG, e Per_7
(in atti), tutti ivi trovati intenti al lavoro dagli ispettori.
Nel dettaglio, NG ha riferito di lavorare presso il IC Beach dal 1 giugno 2017 con mansioni di pasticciere, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato per n. 40 ore settimanali, con un giorno libero la settimana (martedì) e di avervi già lavorato, con le medesime condizioni contrattuali, dal 2011 al 2015, nonché di essere stato riassunto per circa un mese nel 2016, per la stagione estiva;
ha poi dichiarato di lavorare dal 1 giugno 2018 insieme a , anch'egli assunto quale pasticciere e già impiegato presso lo stesso bar Per_3 nel 2017.
CO ha, invece, riferito di lavorare presso il IC Beach fin dal 2010 con mansioni di pasticciere e contratto di lavoro part time a 4 ore giornaliere, dalle 9 alle 13, fruendo di un giorno di riposo settimanale (martedì); ha poi indicato quali altri lavoratori lo stesso
NG, i titolari, , e nonché Per_9 Per_10 Persona_11 Persona_2 Per_12
(mai menzionata dagli altri lavoratori né dal titolare) e , quest'ultima
[...] Persona_1 assunta circa un anno prima.
Da ultimo, ha dichiarato di essere stato assunto il giorno stesso dell'ispezione (19 Pt_3 aprile 2018), ma di aver già prestato attività lavorativa presso il medesimo bar a far data dal
2011 e sempre per la stagione estiva (da aprile a settembre), svolgendo mansioni di cassiere in forza di plurimi contratti di lavoro part-time a 4 ore giornaliere, dalle 8 alle 12 ovvero dalle 16 alle 20, l'ultimo dei quali cessato nei primi giorni di ottobre 2017.
A queste sono state poi aggiunte le dichiarazioni rese da e Parte_5 [...]
in data successiva, 20 giugno 2018 e qui allegate dall' . Pt_2 CP_2
Il primo, anch'egli mai menzionato da alcuno degli altri lavoratori né dal IC, ha riferito di lavoratore alle dipendenze della società dal 19 dicembre 2017 con mansioni di banconista, dalle 21 all'1, per n. 4 ore giornaliere, dal lunedì al sabato, insieme alla pasticciera
4 “sig.ra (alla quale nessuno degli altri dichiaranti ha fatto riferimento); ha poi indicato Pt_6 quali altri lavoratori il figlio , ivi impiegato con mansione di banconista già Parte_3 da diversi anni, con interruzione del rapporto per il periodo ottobre 2017 – marzo 2018, i titolari, , e e altri due dipendenti, tali ” (presumibilmente il Per_9 Per_10 Per_5 Per_4
, al quale anche il IC ha fatto riferimento) e“Daniele” (del quale non sono state Per_4 specificate le generalità, né indicate le mansioni svolte). La , invece, alla quale solo il Pt_2
IC ha fatto cenno nelle sue dichiarazioni, ha precisato di lavorare presso il bar gestito dai figli dal 1 luglio 2015, quale addetta alla farcitura di torte, piccola pasticceria e cannoli, dal lunedì al venerdì (e solo in caso di assenze infrasettimanali, anche il sabato o la domenica), per lo più dalle 20:30/21 a mezzanotte/l'una circa, ma con molta flessibilità, dipendendo la sua attività dalle eventuali richieste dei clienti per i prodotti di pasticceria dopo le 21; ha poi dichiarato di lavorare sempre con uno dei figli, in base al turno settimanale, nonché con
[...]
), , e tutti addetti al banco Parte_3 Persona_13 Per_1 Persona_2 Persona_4 secondo turnazione e dal dicembre 2017 con , anch'egli banconista. Parte_5
Ebbene, sulla base di tali dichiarazioni – qui pienamente utilizzabili, stante la tempestiva costituzione dell' nel giudizio n. 5404/2019 r.g., alla luce del combinato CP_2 disposto degli artt. 416 e 168 bis, comma 5, c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, cfr.
Cass. S.U. n. 14288/2007 - nonché di quelle rilasciate da , Persona_2 Persona_1
AN LI CA e , non allegate, gli ispettori hanno rilevato una Persona_14 serie di incongruenze in relazione ai seguenti lavoratori:
- , e impiegati senza che la ditta Persona_1 Persona_2 Parte_3 avesse preventivamente trasmesso il relativo mod. Uni-Lav”, poiché inviato dalla società solo
“durante l'accesso ispettivo”;
- “NG , assunto con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato Pt_4 dal 17 giugno 2017, lavorava invece dal 1 giugno 2017 (…) inoltre dall'esame del L.U.L. e delle buste paga sono state riscontrate differenze contributive per alcuni periodi”;
- , assunto dal 4 maggio 2011 con contratto di lavoro part time per 20 ore Per_3 settimanali (…) fino al 30 settembre 2014, poi licenziato per essere riassunto dal 1 luglio
2015 (…) ha lavorato per la società cooperativa ininterrottamente fin dal 2011 e sempre per
24 ore settimanali”;
- , trovato in nero al momento dell'accesso ispettivo, era stato in Parte_3 forza nei seguenti periodi: dal 5 luglio 2011 fino al 30 giugno 2014, dal 22 luglio 2014 al 12 ottobre 2014, dal 11 febbraio 2015 al 31 marzo 2015, dal 10 giugno 2015 al 2 ottobre 2017 e dal 7 novembre 2017 al 12 novembre 2017. con diversi contratti ha sempre lavorato CP_4
5 per 24 ore settimanali (…) fino al 2 ottobre, data in cui ha cessato per riprendere a lavorare per la cooperativa solo in data 19 aprile 2018”;
- risulta assunto dal 12/4/2014 al 12/10/2014, dal 3/12/2014 al Persona_4
31/1/2015, dal 11/2/2015 al 31/3/2015 e dal 2/11/2015 ha sempre lavorato 24 ore settimanali” in maniera continuata e ininterrotta, nonostante le molteplici assunzioni “con diversi contratti di lavoro part time a tempo determinato e indeterminato”;
- “LI CA AN in forza dal 3 novembre 2017 fino al 31 dicembre 2017, la cooperativa ha inviato modello unilav con assunzione a tempo pieno e indeterminato e in data 28 novembre ha inviato unilav di trasformazione in part time per 15 ore settimanali con decorrenza dall'origine del rapporto di lavoro ma la lavoratrice ha lavorato full time fino al
28 novembre 2015 e part time 18h per il restante periodo”.
Hanno, inoltre, riscontrato i seguenti rapporti di lavoro fittizi:
- , come già rilevato in precedenza, non ha lavorato nel periodo 7 Parte_3 novembre – 11 novembre 2017 come dichiarato dallo stesso in data 19/4/2018”;
- tale dipendente non è stato nominato dal sig. tra i suoi Parte_5 CP_3 dipendenti e non è stato nominato da nessuno degli altri dipendenti”;
- , madre dei membri del c.d.a., titolare dell'attività fino al 31/12/2009 Parte_2 quando la gestione è passata ai figli , e . E' CP_3 Persona_11 Controparte_5 risultato dall'incrocio delle dichiarazioni che la signora non ha mai prestato attività lavorativa all'interno della pasticceria se non per fare visita ai figli, nessuno dei dipendenti sentiti all'atto dell'accesso ispettivo ha affermato di averla vista lavorare né è mai stata nominata come dipendente della ditta (…) solo dopo aver chiesto chiarimenti in merito alla signora il sig. , figlio della stessa, ha ricordato che anche lei era Pt_2 CP_3 dipendente (…) I lavoratori e (convocati successivamente Per_4 Parte_5 all'accesso ispettivo!) sono gli unici ad affermare di averla vista lavorare: il sig. Per_4
afferma: dal dicembre 2017 mi alterno con per coprire
[...] Parte_5
l'apertura/chiusura del bar nel turno serale… nel turno serale in pasticceria c'è la signora
, madre di , il titolare. La signora monta alle 21:00… e viene Parte_2 Per_9 Pt_2 via a mezzanotte con me (…) Si precisa che il sig. ha affermato che il sig. CP_3 [...]
insieme al sig. (dipendente che non è stato possibile sentire) Persona_4 Testimone_1 svolgono il turno di pomeriggio per 4 ore”.
4.- Ciò posto, si rammenta che il secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'Istituto previdenziale, quale attore in senso sostanziale, ha l'onere di allegare e provare la fondatezza della sua pretesa, ossia l'esistenza del diritto azionato e i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, spettando al debitore contestarli (v. tra
6 le tante Cass. n. 23600/2009). Ed invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, con la conseguenza che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base del verbale ispettivo, incombe su CP_1 quest'ultimo la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali l'atto di accertamento non riveste efficacia probatoria (v. Cass. n. 15481/2023, n. 22862/2010, n.
12108/2010).
Ne deriva che le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di ispezione, quali prove liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, possono risultare sufficienti a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge solo qualora il loro contenuto, in concorso di altri elementi, nonché la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano di ritenere provati i fatti in questione (v. Cass. n. 20019/2018, conforme a Cass. n.
24416/2008); la fede privilegiata riconosciuta alle stesse è, dunque, limitata alla sola valutazione di maggiore attendibilità delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dell'accertamento rispetto a quelle rese a notevole distanza di tempo in sede giurisdizionale
(v. così Cass. n. 24208/2020 e Trib. Bolzano n. 149/2022, Trib. Bologna n. 178/2020, Trib.
Roma n. 3975/2019, rese in fattispecie analoghe), ma non vale a rendere di per sé incontrovertibile l'accertamento ispettivo.
4.1.- Ebbene, nel caso di specie l' nulla ha allegato e provato a sostegno delle CP_2 presunte incongruenze rilevate in relazione ai rapporti di lavoro di AN CA LI e
, avendo finanche omesso di produrre in questa sede le dichiarazioni rese dai Persona_14 lavoratori in fase ispettiva;
né elementi certi in ordine ai periodi di lavoro e agli orari da questi osservati emergono da quanto riferito agli ispettori dagli altri lavoratori ovvero dalle circostanze riferite dai testimoni escussi nel corso del giudizio.
Per l'effetto, in relazione ad essi deve dirsi inesistente il debito contributivo incorporato nell'opposto avviso di addebito.
4.2.- Lo stesso dicasi per la parte di contributi asseritamente omessi dalla società in relazione al lavoro svolto da nel periodo 1 ottobre 2014 – 30 giugno 2015. Per_3
Dal verbale di accertamento risulta che nel periodo considerato egli è stato formalmente assunto con contratto di lavoro part-time per 20 ore settimanali dal 4 maggio
2011 al 30 settembre 2014, poi licenziato e nuovamente assunto solo a decorrere dal 1 luglio
2015, con sgravio triennale. Per_ Sentito in sede ispettiva, ha però riferito di aver sempre lavorato ininterrottamente alle dipendenze della cooperativa fin dal 2010, “sempre con le stesse mansioni e sempre con orario part time 4 ore giornaliere con 1 giorno di riposo alla
7 settimana”, ma nessuno degli altri soggetti ivi ascoltati ha fatto riferimento alla continuità della sua prestazione. si è, infatti, limitato a indicare quale anno di sua assunzione il 2013 - CP_3 annualità peraltro diversa da quella risultante dalla documentazione analizzata dagli ispettori
(2011), nonché da quella indicata dallo stesso lavoratore (2010) – precisando per il resto che trattavasi di impiego part-time e che “nel corso dell'anno, a seconda del lavoro, i due pasticceri possono lavorare assieme o alternarsi”. NG ha, invece, dichiarato di Per_ lavorare insieme ad dal 1 giugno 2018 e che quest'ultimo prestava attività nel medesimo bar già nel 2017; quanto agli anni precedenti egli ha, poi, precisato di aver lavorato dal 2011 alle dipendenze della cooperativa in forza di contratto a tempo indeterminato, nonché di essere stato licenziato nel 2015 e poi riassunto per la stagione nel 2016, per circa 1 mese, percependo nelle more l'indennità di disoccupazione per 10 mesi, sicché confrontando i diversi periodi di impiego risulta verosimile che i due prestassero, quantomeno durante la bassa stagione, attività lavorativa come unico pasticcere, l'NG dal 1 ottobre 2014 al 30 giugno 2015 e l'CO dal settembre 2015 al giugno 2016.
Ciò trova, peraltro, conferma nelle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso del giudizio, avendo entrambi riferito che nel periodo 2011/2017 CO non ha mai lavorato in maniera ininterrotta, ma sempre per brevi e determinati periodi, dipendendo “la stagionalità e
i giorni della settimana (…) dall'afflusso dei clienti” (così NG, il quale ha indicato Per_ proprio l'estate quale periodo di maggior affluenza e , il quale ha riferito di lavorare alle dipendenze della resistente “da parecchi anni, ma saltuariamente, dipende dall'afflusso stagionale”).
Ne consegue che per l'anzidetto periodo la pretesa contributiva è illegittima.
Nulla ha, invece, eccepito la società circa il maggior orario di lavoro accertato dagli ispettori (24 ore settimanali in luogo delle 20 dichiarate) in relazione all'CO, rendendo così sul punto superfluo ogni approfondimento istruttorio.
4.3.- Quanto, poi, alla posizione di , la resistente si è limitata a Parte_3 contestare la legittimità dell'accertamento per il solo rapporto annullato (7-12 novembre
2017), nulla eccependo in relazione ai restanti periodi di lavoro per i quali l'Istituto ha provveduto a ricalcolare gli imponibili e a recuperare lo sgravio triennale per mancato rispetto delle previsioni del c.c.n.l. di categoria.
Va, dunque, precisato che lo stesso lavoratore, sentito in sede ispettiva, ha riferito di non aver svolto attività lavorativa per conto della cooperativa, presso il bar IC Beach di
Spadafora da questa pacificamente gestito, nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2017 e il 19 aprile 2018 (data dell'accertamento), durante il quale egli è infatti rimasto disoccupato, pur non percependo la relativa indennità. Indicazioni di segno opposto non si traggono, poi, dalle
8 dichiarazioni rese dagli altri lavoratori, né da quanto qui riferito dai testimoni escussi, trattandosi di circostanza neppure oggetto dei capitolati di prova articolati in ricorso.
Ne consegue che in riferimento a tale lavoratore la pretesa dell' deve dirsi CP_2 legittima.
4.4.- Alcuna contestazione ha mosso, inoltre, l'opponente circa le presunte differenze contributive riscontrate in relazione all'NG per i periodi di lavoro regolarizzati e all'avvenuto recupero da parte dell'Istituto dell'incentivo “BSUD”.
Essa ha, invece, negato l'avvenuto svolgimento di attività da parte del lavoratore nei
16 giorni antecedenti alla formale assunzione e cioè a decorrere dal 1 giugno, periodo in relazione al quale gli ispettori hanno ritenuto che la prestazione fosse stata resa “in nero”, provvedendo al calcolo dei relativi contributi.
Contrariamente a quanto eccepito dalla società, tale data è stata, tuttavia, più volte indicata proprio dal lavoratore nel corso dell'accesso (“lavoro presso il IC Beach dal
1/6/2017 con le mansioni di pasticcere (…) ho ripreso la disoccupazione fino a maggio 2017
e dal 1 giugno sono stato riassunto a tempo indeterminato”). Solo in questa sede egli ha, invece, confermato di prestare attività dal 17 giugno, ma tale circostanza non è stata confermata dall'CO il quale, seppur all'epoca già dipendente della società, ha riferito di non esserne a conoscenza.
In definitiva, anche sul punto la pretesa contributiva è legittima.
4.5.- Non vi è poi prova dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra la soc. coop. e . Parte_5
Come già precisato, fra tutti i lavoratori sentiti in sede ispettiva e le cui dichiarazioni sono state qui allegate, solo la , sentita peraltro in data 20 giugno 2018 e, dunque, in Pt_2 epoca successiva all'accesso, ha fatto riferimento al , dichiarando di lavorare insieme a Pt_3 lui in occasione del turno serale, seppur solo a partire dal dicembre 2017.
Sentito in pari data il ha, infatti, precisato di essere stato assunto il 19 dicembre Pt_3
2017 con le mansioni di banconista, nonché di prestare attività dalle 21 all'1 per 4 ore giornaliere dal lunedì al sabato;
ha, tuttavia, indicato quale collega impiegata nel medesimo turno solo una tale , qualificata come pasticcera, alla quale neppure il IC, titolare del Pt_6 bar, ha mai fatto riferimento, precisando piuttosto che unici pasticceri del locale sono sempre stati l'CO e l'NG. Tale dichiarazione risulta poi sconfessata da quanto dedotto dalla stessa società nel ricorso introduttivo, avendo essa indicato quali lavoratori addetti al turno serale, insieme al , il e la , neppure menzionati dal lavoratore;
ed anzi, Pt_3 Per_4 Pt_2 nella propria dichiarazione egli ha fatto riferimento a un tale , presumibilmente proprio Per_4 il , limitandosi però a dichiarare di conoscerlo in quanto altro lavoratore dipendente Per_4 del IC, ma di non essere in grado di indicarne le mansioni. Del resto, pur considerandosi
9 pacifica la presunta assunzione del a far data dal 19 dicembre 2017, alcuna coincidenza Pt_3 pare esservi tra gli orari indicati dal lavoratore per lo svolgimento della propria prestazione
(21:00/1:00), i turni di servizio specificati in ricorso (turno serale a partire dalle 20 e fino a chiusura) e l'orario di chiusura invernale del bar segnalato dal IC in sede ispettiva
(20:30/21).
Si precisa, inoltre, che il non figura nell'elenco dettagliato di lavoratori fornito Pt_3 dal IC agli ispettori, avendo questi nominato come propri dipendenti “ Per_1 Per_2
), che hanno iniziato oggi, poi e , tutti banconisti, Parte_3 Per_8 Per_14 come cameriere per servizio ai tavoli”, anch'egli Persona_15 Persona_16 cameriere, e NG quali unici pasticceri, oltre le sorelle e Per_3 Pt_4 Per_5 quali consigliere di amministrazione e da ultimo la madre, , Controparte_5 Parte_2 lavoratrice part-time, dichiarando “di non aver avuto altri dipendenti. Oltre me e le mie sorelle non ci sono altri soci né dipendenti con cariche sociali”.
Scarsamente utili si sono rivelate poi le dichiarazioni rese sul punto dai due testimoni escussi, i quali hanno sì confermato che all'interno del bar vengono svolti tre turni di lavoro, con orario variabile in funzione dei giorni della settimana, ricoperti rispettivamente dai Per_ lavoratori NG, e il primo, , e il secondo Pt_3 CP_3 Per_6 Persona_11
(dalle 13 alle 20), (presumibilmente ), e il terzo (a partire Pt_3 Pt_5 Per_4 Pt_2 dalle 20), salvo però precisare che loro, in quanto addetti al solo turno mattutino, non incontrano mai i colleghi del turno serale, neppure per il passaggio delle consegne;
CO ha, in particolare, chiarito di essere a conoscenza dei nominativi dei lavoratori addetti al terzo turno in quanto nel locale è presente una tabella degli orari, mentre nessun riferimento ad essa ha fatto l'NG.
In definitiva, anche sul punto la pretesa contributiva è legittima.
5.- Da ultimo, quanto al rapporto della , dalle dichiarazioni qui allegate Pt_2 dall'Istituto risulta che solo il IC vi ha fatto un generico riferimento innanzi agli ispettori, indicandola quale ulteriore lavoratrice, impiegata per 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì.
CO e NG ne hanno, invece, confermato l'attività lavorativa solo in sede testimoniale, ma le loro dichiarazioni sono risultate sul punto compiacenti, avendo essi confermato pedissequamente le mansioni e gli orari indicati dalla lavoratrice, pur non avendo mai prestato attività lavorativa nel suo stesso turno.
Insanabili appaiono poi le incongruenze rilevate tra le varie dichiarazioni rese in merito dai lavoratori e le circostanze allegate in ricorso dalla società. E invero, mentre quest'ultima ha indicato come dipendenti addetti al turno serale, oltre alla , solo il Pt_2 [...]
Per_1
e il la prima, sentita in sede ispettiva, ha nominato quali colleghi addetti Pt_7 insieme a lei al turno serale anche (inserito dalla società tra i lavoratori Parte_3
10 assegnati al turno mattutino), e i cui orari di lavoro non Persona_17 Persona_2 sono stati, invece, specificati;
lo stesso IC ha poi riferito agli ispettori che il era Per_14 addetto, insieme al al turno pomeridiano, con contratto part-time a 4 ore. Per_8
Inoltre, se è vero che il mero legame familiare non costituisce motivo, di per sé, per escludere la natura subordinata del rapporto, va però precisato che a fronte delle deduzioni dell' , qui provate, le parti nulla hanno allegato a sostegno della reale sussistenza del CP_2 vincolo di subordinazione, sicché le domande volte all'accertamento del suddetto rapporto vanno respinte.
In definitiva, anche sul punto la pretesa contributiva è legittima.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
6.- Il complessivo esito della lite e la controvertibilità delle questioni trattate giustificano, tuttavia, l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e l'insussistenza nei confronti dell' del debito ivi incorporato a carico della , CP_1 Controparte_6 limitatamente ai rapporti di lavoro instaurati con AN CA LI e Persona_14
e a quello presuntivamente intercorso con nel periodo 1 ottobre 2014 – 30 giugno Per_3
2015;
2) rigetta per il resto le domande e compensa le spese.
Messina, 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
VA TO
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