Sentenza 18 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL PO03 9 18 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 12728/99 Cron. 9153 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DE PI ER;
intimata avverso la sentenza n. 85/99 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 02/03/99 R.G.N. 562/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Michele DE 4745 -1- LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Trieste confermava la sentenza del Pretore di Udine in data 27 novembre 1996, appellata dal Ministero dell'interno, che aveva accolto la domanda di ES De IE volta ad ottenere le provvidenze economiche previste per i soggetti affetti da cecità assoluta in conformità dell'accertamento della commissione sanitaria competente, sebbene la domanda amministrativa (su modulo predisposto dall'amministrazione) avesse per oggetto l'indennità speciale per la cecità parziale (attestata dal certificato medico allegato alla stessa domanda) — in - base al rilievo che, "chiedendo (...) le provvidenze proprie della sua allegata minorazione (cecità parziale), ha, quantomeno implicitamente, chiesto anche quelle connesse con l'eventuale maggiore patologia (cecità totale) accertata dalla Commissione sanitaria". D e Osservava, infatti, il giudice d'appello: "pacifica é la situazione di fatto: l'interessata presentò una domanda nel gennaio 1991, utilizzando il modulo predisposto (dall'amministrazione) e chiedendo l'indennità speciale per ciechi parziali (...) in base ad un certificato (medico) all'uopo predisposto"; "il modulo in questione non é affatto chiaro ed univoco perché, quanto a provvidenze per ciechi, vi é la sola menzione, in punto provvidenze dovute, dell'indennità speciale per ciechi parziali: nulla viene indicato invece in punto prestazioni spettanti ai ciechi totali"; "vero é che vi é un riferimento all'indennità di accompagnamento di cui alla I.18/1980, ma detta prestazione e tali norme, lette da un non addetto, non fanno certo un chiaro riferimento ai ciechi e, anzi, (.....) paiono invece escludere i ciechi dal novero degli aventi diritto", mentre "nulla viene chiarito sulle spettanze di un cieco civile totale e sulle norme in materia ( ...); 1 "di qui la notazione dell'assoluta buona fede dell'interessata, la quale chiese quel che le parve possibile in base alla certificazione in suo possesso e ad una indicazione del modulo non certo precisa”; "il cittadino deve documentare il suo diritto a prestazione, ma non anche individuare la prestazione a lui spettante in concreto che, in base ad un criterio di buona amministrazione, é onere e compito della P.A."; a sostegno della tesi prospettata, "corretto é anche il richiamarsi, al di là del dato formalistico dietro il quale pare trincerarsi l'amministrazione, il principio di conservazione del negozio, specie laddove, come qui, per effetto degli accertamenti sanitari svolti era già chiaro che l'interessata aveva pieno diritto alla prestazione (e trattavasi di un diritto soggettivo ormai) "; -il decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 387, poi, "fa riferimento” - nell'art.2, secondo comma "solo ai casi di domanda non corredata dai - documenti o non redatta sul modulo ed in conformità ad esso, ma now certo alla domanda, documentata, di prestazione diversa su modulo regolare, come qui accaduto", mentre - nell'art.4, quinto comma --"ha riguardo ad un caso diverso: al caso, cioè, in cui in base agli accertamenti sanitari emerga il diritto non all'indennità, ad un assegno od alla pensione (e qui venne chiesto proprio e comunque un'indennità), ma ad altri benefici quali, ad esempio, esenzione ticket, collocamento al lavoro et similia (vedi il modulo in atti con la domanda del gennaio 1991)"; "d'altro canto, l'articolo 3, quinto comma, ", dello stesso decreto ministeriale "consente, con il suo riferimento ampio e generico alle provvidenze ivi citate (vi si parla anche di pensione), un'operazione ermeneutica quale quella svolta dal giudice di prime cure"; 2 pertanto "va notato, quanto all'eccepita improponibilità, che una domanda amministrativa vi era nel 1991: essa andava per certo interpretata, come qui si é fatto, ma impossibile francamente pare il negarne l'esistenza e dedurre quanto sopra". Avverso la sentenza d'appello, il Ministero soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'intimata non si é costituita nel presente giudizio. Motivi della decisione 1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.
3-5 decreto del ministro del tesoro 5 D e agosto 1991, n. 387), nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto di ES De IE alle provvidenze previste per i soggetti affetti da cecità assoluta, sebbene avesse presentato domanda amministrativa delle provvidenze previste per la cecità parziale, sul modulo per questa predisposto, anziché sul diverso modulo per la cecità assoluta, che a seguito di accertamento da - aveva dato luogo a concessione delle parte della commissione medica - provvidenze per essa previste, solo a far tempo dalla successiva presentazione della domanda relativa, mentre la "retrodatazione alla data di presentazione della prima domanda" - che qui interessa "non avrebbe- potuto che essere dichiarata inammissibile e/o improponibile per assenza (in assoluto) di preventiva domanda amministrativa". Il ricorso non é fondato. 3 2.L'interpretazione della domanda amministrativa di prestazione assistenziale (o previdenziale), risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, é riservata al giudice di merito - quantomeno al pari dell'interpretazione della domanda giudiziale (alla quale si riferisce la giurisprudenza consolidata nel senso prospettato: vedi, per tutte, Cass. 3094, 3016/2001, 15907, 11010/2000, 11861, 4064, 3678, 719/99, 10101/98, 9314, 6100/97) - e, come tale, é censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, al quale possono essere ricondotte eventuali violazioni di canoni ermeneutici (quali le disposizioni degli articoli 1362 e seguenti c.c., in quanto compatibili: vedi Cass.719/99, cit.). Nella specie, tuttavia, non sussiste il denunciato vizio di motivazione (art.360, n.5, c.p.c.), peraltro neanche prospettato sotto il profilo della violazione di canoni ermeneutici.
3. La denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimita' il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. Tuttavia un vizio siffatto non sussiste nella motivazione della decisione impugnata, quale risulta dalla sentenza di primo grado e da quella d'appello che l'ha confermata (vedi, per tutte, Cass.n.1075 del 1995). -La conclusione alla quale la decisione perviene secondo cui l'attuale intimata, "chiedendo (...) le provvidenze proprie della sua allegata minorazione (cecità parziale), ha, quantomeno implicitamente, chiesto anche quelle L u connesse con la eventuale maggiore patologia (cecità totale) accertata dalla Commissione sanitaria" – risulta infatti coerente con la ricostruzione analitica, ricordata in narrativa, del processo di formazione della domanda amministrativa, di cui si discute, e non risulta inficiata, comunque, da vizi di motivazione. Né la conclusione prospettata risulta, peraltro, in contrasto con le regole che governano la domanda amministrativa di prestazione assistenziale, della quale si discute (art.7 I. n. 533 del 1973 e, per quel che qui interessa, art.
1-5 decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 387, Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile), ed il procedimento amministrativo che l'interessato deve promuovere - contro il ⚫ provvedimento negativo o contro il silenzio-rifiuto - prima di proporre la - domanda giudiziale (art.443 c.p.c., 8 e 9 I. n. 533 del 1973). 5 i S 4.Accelerazione deldel provvedimento, sulla richiesta di prestazione assistenziale (o previdenziale), e promozione della composizione della controversia in sede amministrativa (vedi, per tutte, Cass., sez.un.n. 898, 899/91, sez. lav.3000/92), nel caso di provvedimento negativo o di silenzio- rifiuto: pare questa la ratio della domanda e della procedura amministrativa che anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro (di cui alla l.n.533 del 1973) - configurano un presupposto di proponibilità e, rispettivamente, di procedibilità dell'azione giudiziaria (in tal senso, vedi, per tutte, Cass., sez. un, n.7269/94 e sez.lav. 4155/2001, 6670, 4782/99) - e postulano, entrambe, l'osservanza del principio della domanda (come quello previsto dall'art.99 c.p.c., con riferimento al processo civile) sin dalla fase amministrativa. Una volta proposta la domanda, il diritto alla prestazione - che risulti accertato in sede amministrativa - non può essere negato, tuttavia, in asserita applicazione di una sorta di principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come quello previsto dall'art. 112 c.p. c., in tema di poteri del giudice nel processo civile). -Oltre a non essere previsto dalle ricordate norme che disciplinano domanda e procedura amministrativa - un principio siffatto mal si concilia, altresì, con la ratio della stessa disciplina. Intanto il principio stesso non risulta, né può desumersi dalle norme di legge in materia (art.443 c.p.c., 7-9 I.n.533 del 1973, cit.). Alla stessa conclusione, tuttavia, si deve pervenire - come il Tribunale ha motivatamente, quanto corretamente, ritenuto - anche sulla base della normativa secondaria nella stessa materia (decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 387, cit.). E' ben vero, infatti, che – per la redazione delle domande intese ad ottenere - i benefici di invalidità civile - ne risultano imposti (art.2, comma 1) modello e - documentazione da allegare (di cui al decreto del Ministro del Tesoro 9 novembre 1990, in G.U. - serie gen.- n.268 del 16 novembre 1990) - quale, per le domande "in materia di assistenza ai ciechi civili", il previsto certificato 6 medico (recante, oltreché la diagnosi, anche "l'indicazione dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione") - contestualmente prevedendo (comma 2 dello stesso art.2), da un lato, che "le domande non conformi al modello stabilito o prive della documentazione indicata sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui vengono soddisfatti tali requisiti" e, dall'altro, che "in questa ipotesi, la commissione medica USL invita l'interessato a regolarizzare la propria istanza”. Una volta presentata la domanda conforme al modello e corredata della documentazione prescritta, la successiva evoluzione della procedura dipende, in via esclusiva, dall'esito dell'accertamento della Commissione medica: a seconda che "fa(ccia) luogo, in presenza degli altri requisiti richiesti, alla concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennità di invalidità civile" (art.3, comma 5) oppure ne "possano derivare benefici diversi" (art.4, comma 5, ultimo periodo). -La conclusione raggiunta all'esito dell'interpretazione letterale della normativa in materia – risulta confortata, altresì, dalla ratio ad essa relativa. - L'obiettivo, che ne risulta perseguito, di accelerare il provvedimento sulla richiesta di prestazione assistenziale (o previdenziale) e di privilegiare la composizione della controversia in sede amministrativa, nel caso di provvedimento negativo o di silenzio-rifiuto, sarebbe frustrato, infatti, se il diritto a prestazione fosse negato, noristante l'accertamento nella stessa sede amministrativa a seguito di regolare domanda dell'interessato. Ne risulterebbe, infatti, privilegiato il contenzioso giudiziario rispetto alla composizione della controversia in sede amministrativa, sebbene questa fosse possibile all'esito dell'accertamento eseguito nella medesima sede.
5.La sentenza impugnata non si discosta dagli enunciati principi - avendo riconosciuto il diritto a provvidenze per la cecità assoluta accertata in sede 7 amministrativa, sebbene la domanda dell'interessata nella stessa sede (ed il certificato medico ad essa allegato) facessero riferimento alla cecità parziale - e non merita, quindi, le censure dell'amministrazione ricorrente. -D'altro canto, la Commissione medica lungi dall'invitare l'interessata a "regolarizzare la propria istanza" - ne ha accertato la cecità assoluta, in sede amministrativa, sebbene la domanda proposta nella stessa sede (ed il certificato medico ad essa allegato) facessro riferimento alla meno grave cecità parziale. Affatto diverse sono, quindi, le ipotesi di improponibilità della domanda giudiziaria, che - secondo la ricordata giurisprudenza in materia (vedi, per tutte, Cass., sez. un, n.7269/94 e sez.lav. 4155/2001, 6670, 4782/99, cit.) - - risulti proposta dopo l'accertamento, in sede amministrativa, dell'infondatezza di tutt'altra domanda.
6.Il ricorso, pertanto, va rigettato, perché infondato. Non va provveduto, tuttavia, al regolamento delle spese processuali quanto l'intimata non si é costituita nel presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001 Il Consigliere estensore II Presidente виский де сuca V. са full IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIEBE a Oggi 1.8. MAR. 2002 8 T R O C