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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/08/2025, n. 11848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11848 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34159/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Presidente-giudice monocratico dott.ssa IA LL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 34159 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2020 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Roma, via Ottorino Gentiloni n.71, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Colosimo (C.F.
) e dall'Avv. Alessandro Corsi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dei medesimi sito in Roma alla via Nizza n. 46, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice- contro
(c.f. ) – successore ex lege dell' – con sede in Roma alla Via Ciro il Grande CP_1 P.IVA_1 CP_2
n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Prof. , rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale conferita con atto per Notar
[...] di Roma Rep. n. 80974 Rogito 21569 del 21/07/15 Per_1
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO: per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. In via CP_ principale, dichiarare la nullità della Determinazione n. 95 del 28.06.2017 di risoluzione del pagina 1 di 4 contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario, e per l'effetto confermare l'efficacia e validità del contratto di mutuo ipotecario, registrato al numero Rep. 55229, Rogito n. 29432; 2. per l'effetto stabilire le modalità di corresponsione, anche mediante indicazione di un piano di rientro, da parte del
Sig. delle rate pregresse di mutuo ad oggi non pagate, limitando gli interessi Parte_1 maturati alla data del 4.10.2017; 3. in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle suddette istanze, disporre la conclusione da parte dell'attore, innanzi all'intestato Tribunale, di una operazione di surroga con altro Istituto bancario con contestuale saldo dell'intero importo oggetto del mutuo
al netto delle rate già versate e degli interessi, ricalcolati come sopra.
4. Con vittoria di spese ed CP_1 onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”. per parte convenuta: “Per tutto quanto esposto in atti e dalla documentazione allegata anche al fascicolo dell'esecuzione, emerge l'infondatezza delle domande proposte con il presente atto che vanno respinte in toto con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' in Parte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, chiedendo accertarsi la nullità della CP_ Determinazione n. 95 del 28.6.2017 con cui l'istituto aveva risolto per inadempimento il contratto di mutuo da esso stipulato.
Esponeva parte attrice, infatti, di aver stipulato contratto di mutuo ipotecario in data 25.5.2012 per l'importo di Euro 300.000,00, concesso per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione, e che CP_ l' con Determinazione del 28.6.2017 aveva dichiatato l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo, richiedendo altresì il pagamento del capitale residuo e della quota interessi per l'ammontare complessivo pari a Euro 358.052,96.
Parte attrice, dunque, riconosceva la propria morosità adducendo quale motivazione il trasferimento a CP_ Strasburgo per ragioni istituzionali e si doleva che l' alcun dato aveva fornito circa le modalità di liberazione del debito, limitandosi a notificare atto di precetto in data 26.4.2018. CP_ Esponeva, inoltre, parte istante di aver ricevuto una comunicazione da parte dell' circa le modalità pagamento del debito residuo soltanto in data 18.1.2019, aggravando così la posizione debitoria del
. Pt_1
CP_ Con comparsa del 15.4.2021 si costituiva in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, il quale contestava tutte le avverse deduzioni di parte attrice domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 4 Esperiti gli incombenti preliminari, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 15.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Nel merito, la domanda va qualificata come azione di accertamento della nullità della Determinazione CP_ n. 95 del 28.6.2017 di risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo inter partes con conseguente indicazione di un piano di rientro delle rate non pagate.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Deve osservarsi che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Quanto alla fattispecie in esame, è provato per tabulas che:
- in data 25.5.2012 parte attrice stipulava contratto di mutuo ipotecario registrato al numero Rep.
55229, Rogito n. 29432, per il complessivo importo di Euro 300.000,00 per l'acquisto di immobile da adibire ad abitazione sito in Roma alla via Ottorino Gentiloni n. 71, da restituirsi in n. 30 rate con cadenza semestrale dell'importo di Euro 8.335,72 ciascuna (v. doc. n. 1 allegato da parte attrice);
- in data 7.7.2017 parte convenuta notificava la Determinazione n. 95 del Parte_1
28.6.2017 con cui si disponeva la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario e veniva richiesto il pagamento del capitale residuo al 31.12.2016 della quota interessi dal 31.12.2016 al 28.6.2017, degli interessi di mora per le rate non versate e di una penale del 3% della somma mutuata, per un ammontare complessivo di Euro 358.052,96 (v. doc. n. 2 allegato da parte attrice);
- con pec del 4.10.2017 e del 19.10.2017 richiedeva formalmente copia delle Parte_1 raccomandate asseritamente non ricevute, riconoscendo altresì la propria morosità e la disponibilità
a sanare la propria posizione debitoria (v. doc. nn.
4-5 allegati da parte attrice); CP_
- nelle date 26.4.2018 e 22.11.2018 notificava al n. 2 atti di precetto per un Parte_1 totale complessivo pari ad Euro 358.592,96 (v. doc. nn. 10-11 allegati da parte attrice).
pagina 3 di 4 Ciò posto, la domanda di parte attrice relativa all'accertamento della nullità della Determina di risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
È pacifica e documentalmente provata la sussistenza della condizione di inadempimento ai fini della risoluzione. Dispone, infatti, l'art. 5 del contratto di mutuo stipulato inter partes, nonché l'art. 18 del
Regolamento disciplinante la concessione di mutui edilizi, che “il mancato pagamento di due rate di ammortamento, degli interessi di mora maturati e/o delle eventuali spese richieste dall'Istituto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non versata, comporta la facoltà per
l' ex di risolvere ex art. 1456 c.c. il contratto di mutuo e di avvalersi di ogni CP_1 CP_2 mezzo per il recupero del proprio credito”, mentre risulta dagli atti di causa che Parte_1 ha effettuato il solo pagamento della rata n. 1 (v. doc. n. 2 allegato da parte attrice).
Ne consegue, dunque, essendo la risoluzione intervenuta a seguito dell'inadempimento su menzionato, CP_ che la stessa è legittima e, pertanto, la relativa Determinazione non può ritenersi viziata da nullità.
Parimenti infondata deve ritenersi la domanda subordinata formulata da parte attrice relativa alla disposizione di una operazione di surroga con altro istituto bancario, posto che la stessa è formulata in maniera estremamente generica, oltre a non essere supportata da alcuna prova scritta.
Tutto quanto ciò considerato, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta integralmente le domande proposte da;
Parte_1
-condanna al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cpa come per legge.
Roma,17.8.2025
Il Presidente-giudice monocratico
IA LL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Presidente-giudice monocratico dott.ssa IA LL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 34159 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2020 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Roma, via Ottorino Gentiloni n.71, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Colosimo (C.F.
) e dall'Avv. Alessandro Corsi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dei medesimi sito in Roma alla via Nizza n. 46, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice- contro
(c.f. ) – successore ex lege dell' – con sede in Roma alla Via Ciro il Grande CP_1 P.IVA_1 CP_2
n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Prof. , rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale conferita con atto per Notar
[...] di Roma Rep. n. 80974 Rogito 21569 del 21/07/15 Per_1
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI IN GIUDIZIO: per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. In via CP_ principale, dichiarare la nullità della Determinazione n. 95 del 28.06.2017 di risoluzione del pagina 1 di 4 contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario, e per l'effetto confermare l'efficacia e validità del contratto di mutuo ipotecario, registrato al numero Rep. 55229, Rogito n. 29432; 2. per l'effetto stabilire le modalità di corresponsione, anche mediante indicazione di un piano di rientro, da parte del
Sig. delle rate pregresse di mutuo ad oggi non pagate, limitando gli interessi Parte_1 maturati alla data del 4.10.2017; 3. in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle suddette istanze, disporre la conclusione da parte dell'attore, innanzi all'intestato Tribunale, di una operazione di surroga con altro Istituto bancario con contestuale saldo dell'intero importo oggetto del mutuo
al netto delle rate già versate e degli interessi, ricalcolati come sopra.
4. Con vittoria di spese ed CP_1 onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”. per parte convenuta: “Per tutto quanto esposto in atti e dalla documentazione allegata anche al fascicolo dell'esecuzione, emerge l'infondatezza delle domande proposte con il presente atto che vanno respinte in toto con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' in Parte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, chiedendo accertarsi la nullità della CP_ Determinazione n. 95 del 28.6.2017 con cui l'istituto aveva risolto per inadempimento il contratto di mutuo da esso stipulato.
Esponeva parte attrice, infatti, di aver stipulato contratto di mutuo ipotecario in data 25.5.2012 per l'importo di Euro 300.000,00, concesso per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione, e che CP_ l' con Determinazione del 28.6.2017 aveva dichiatato l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo, richiedendo altresì il pagamento del capitale residuo e della quota interessi per l'ammontare complessivo pari a Euro 358.052,96.
Parte attrice, dunque, riconosceva la propria morosità adducendo quale motivazione il trasferimento a CP_ Strasburgo per ragioni istituzionali e si doleva che l' alcun dato aveva fornito circa le modalità di liberazione del debito, limitandosi a notificare atto di precetto in data 26.4.2018. CP_ Esponeva, inoltre, parte istante di aver ricevuto una comunicazione da parte dell' circa le modalità pagamento del debito residuo soltanto in data 18.1.2019, aggravando così la posizione debitoria del
. Pt_1
CP_ Con comparsa del 15.4.2021 si costituiva in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, il quale contestava tutte le avverse deduzioni di parte attrice domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 4 Esperiti gli incombenti preliminari, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 15.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Nel merito, la domanda va qualificata come azione di accertamento della nullità della Determinazione CP_ n. 95 del 28.6.2017 di risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo inter partes con conseguente indicazione di un piano di rientro delle rate non pagate.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Deve osservarsi che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Quanto alla fattispecie in esame, è provato per tabulas che:
- in data 25.5.2012 parte attrice stipulava contratto di mutuo ipotecario registrato al numero Rep.
55229, Rogito n. 29432, per il complessivo importo di Euro 300.000,00 per l'acquisto di immobile da adibire ad abitazione sito in Roma alla via Ottorino Gentiloni n. 71, da restituirsi in n. 30 rate con cadenza semestrale dell'importo di Euro 8.335,72 ciascuna (v. doc. n. 1 allegato da parte attrice);
- in data 7.7.2017 parte convenuta notificava la Determinazione n. 95 del Parte_1
28.6.2017 con cui si disponeva la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario e veniva richiesto il pagamento del capitale residuo al 31.12.2016 della quota interessi dal 31.12.2016 al 28.6.2017, degli interessi di mora per le rate non versate e di una penale del 3% della somma mutuata, per un ammontare complessivo di Euro 358.052,96 (v. doc. n. 2 allegato da parte attrice);
- con pec del 4.10.2017 e del 19.10.2017 richiedeva formalmente copia delle Parte_1 raccomandate asseritamente non ricevute, riconoscendo altresì la propria morosità e la disponibilità
a sanare la propria posizione debitoria (v. doc. nn.
4-5 allegati da parte attrice); CP_
- nelle date 26.4.2018 e 22.11.2018 notificava al n. 2 atti di precetto per un Parte_1 totale complessivo pari ad Euro 358.592,96 (v. doc. nn. 10-11 allegati da parte attrice).
pagina 3 di 4 Ciò posto, la domanda di parte attrice relativa all'accertamento della nullità della Determina di risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
È pacifica e documentalmente provata la sussistenza della condizione di inadempimento ai fini della risoluzione. Dispone, infatti, l'art. 5 del contratto di mutuo stipulato inter partes, nonché l'art. 18 del
Regolamento disciplinante la concessione di mutui edilizi, che “il mancato pagamento di due rate di ammortamento, degli interessi di mora maturati e/o delle eventuali spese richieste dall'Istituto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non versata, comporta la facoltà per
l' ex di risolvere ex art. 1456 c.c. il contratto di mutuo e di avvalersi di ogni CP_1 CP_2 mezzo per il recupero del proprio credito”, mentre risulta dagli atti di causa che Parte_1 ha effettuato il solo pagamento della rata n. 1 (v. doc. n. 2 allegato da parte attrice).
Ne consegue, dunque, essendo la risoluzione intervenuta a seguito dell'inadempimento su menzionato, CP_ che la stessa è legittima e, pertanto, la relativa Determinazione non può ritenersi viziata da nullità.
Parimenti infondata deve ritenersi la domanda subordinata formulata da parte attrice relativa alla disposizione di una operazione di surroga con altro istituto bancario, posto che la stessa è formulata in maniera estremamente generica, oltre a non essere supportata da alcuna prova scritta.
Tutto quanto ciò considerato, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta integralmente le domande proposte da;
Parte_1
-condanna al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cpa come per legge.
Roma,17.8.2025
Il Presidente-giudice monocratico
IA LL
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