Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6424/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6424/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CAVALLIN ALESSIA, elettivamente domiciliato in P.ZZA RINALDI 2 TREVISO presso il difensore avv. CAVALLIN ALESSIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAVALLIN Parte_2 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato in P.ZZA RINALDI 2 TREVISO presso il difensore avv.
CAVALLIN ALESSIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNI EUGENIO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST 18/2 41100 MODENA presso il difensore avv.
FORNI EUGENIO
CONVENUTO/I
(C.F.: e (C.F. CP_2 C.F._2 Parte_3
) rappresentati e difesi dall'avv. VACCARI LUIGI elettivamente C.F._3
domiciliati in VIA FARINI 53 41100 MODENA presso il difensore avv. VACCARI LUIGI
INTERVENUTO
OGGETTO: Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., risoluzione contrattuale, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
1 di 16
“Per tutti i motivi sopra esposti e da intendersi qui integralmente ritrascritti, respingersi le richieste avanzate dai sig.ri e nei confronti della Parte_4 Parte_3 Parte_1 con comparsa di intervento 9.7.24, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché contrarie a tutte le circostanze già dedotte e documentate dalla società attrice, non contestate e pacificamente riconosciute dai terzi intervenienti;
Per tutti i motivi esposti negli atti e documenti già depositati e nella presente nota conclusionale da intendersi qui integralmente ritrascritti, respingersi l'eccezione preliminare formulata da parte convenuta, in quanto infondata in fatto e in diritto;
Per tutti i motivi esposti negli atti e documenti già depositati e nella presente nota conclusionale da intendersi qui integralmente ritrascritti, rigettarsi la domanda avanzata da controparte di intervenuta risoluzione di “tutti i rapporti contrattuali inter partes”, oltre che infondata in fatto ed in diritto, inammissibile perché generica e non attinente al merito.
Nel merito:
Accertato, per tutti i motivi esposti negli atti e documenti già depositati e nella presente nota conclusionale da intendersi qui integralmente ritrascritti, l'inadempimento della società
[...] nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al contratto preliminare di CP_1 data 29/12/2018, darsi esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. al contratto preliminare di compravendita stipulato in data 29.12.2018 tra la società Controparte_3 nella persona del suo legale rappresentante sig. e la società nella Parte_2 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore ed avente ad oggetto l'area di un terreno edificabile posta in Mirandola, con accesso dalla via Vilmo Cappi, identificata all'Agenzia delle Entrate – sezione Territorio di Modena, Comune di Mirandola, al foglio 115, mappa 491, e per l'effetto emanarsi sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso disponendo il trasferimento del diritto di proprietà del predetto terreno in favore della società attrice, condannando la convenuta a consegnarlo alla società nella Controparte_3 persona del suo legale rappresentante sig. subordinatamente ex art. 2932 co. 2 c.c. Parte_2 al pagamento del residuo prezzo, come già offerto da parte interveniente;
Spese ed onorari di lite rifusi.
Accertata, per tutti i motivi esposti negli atti e documenti già depositati e nella presente nota conclusionale da intendersi qui integralmente ritrascritti, la piena proprietà dell'immobile costruito sul terreno edificabile promesso in vendita dalla società nella persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, in capo alla società Controparte_3 nella persona del suo legale rappresentante sig. , o comunque accertata
[...] Parte_2 l'illegittima ritenzione dello stesso da parte della società convenuta, condannare la società
[...] nella persona del suo legale rappresentante pro tempore alla consegna e/o CP_1 trasferimento della proprietà dello stesso alla società nella Controparte_3 persona del suo legale rappresentante sig. ; Parte_2
Spese ed onorari di lite rifusi.
Accertato, per tutti i motivi esposti negli atti e documenti già depositati nella presente nota conclusionale da intendersi qui integralmente ritrascritti, l'inadempimento della società
[...] nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al contratto preliminare di CP_1 data 29.12.2018 (doc. 1), alla convenzione di data 24 aprile 2019 (doc. 5), alla convenzione di data 9 gennaio 2020 (doc. 6), nonché alla convenzione di data 30 maggio 2021 (doc. 7) in relazione alla mancata erogazione del finanziamento di € 250.000,00 già contrattualmente previsto per la costruzione dell'immobile Magrì – Reggiani, condannare la stessa al pagamento in favore della
2 di 16 nella persona del suo legale rappresentante sig. , nonché in favore del Parte_1 Parte_2 sig. personalmente, dello stesso finanziamento di € 250.000,00 in esecuzione agli Parte_2 impegni contrattuali già presi, nonché di tutti i danni subiti e subendi dagli stessi, per la mancata erogazione del finanziamento di € 250.000,00 già contrattualmente previsto per la costruzione dell'immobile Magrì –Reggiani, dovuti all'incremento dell'indebitamento e all'aggravamento della situazione patrimoniale della società con il conseguente detrimento della prospettiva di soddisfazione per i creditori della stessa, da quantificarsi in corso di causa;
Spese ed onorari di lite rifusi.
Accertato, per tutti i motivi esposti negli atti e documenti già depositati e nella presente nota conclusionale, l'inadempimento della società nella persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al contratto preliminare 29.12.2018 (doc. 1), condannare la stessa a manlevare totalmente ed integralmente la nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante sig. , nonché il sig. personalmente, da ogni richiesta di Parte_2 Parte_2 risarcimento di danni e restituzioni già svolte con istanza di liquidazione giudiziale ex art. 40 CCII già allegata al doc. 11, ed anche future da parte dei signori e nei Parte_4 Parte_3 confronti della nella persona del suo legale rappresentante sig. e del Parte_1 Parte_2 sig. personalmente, e comunque da quantificarsi in corso di causa, e comunque Parte_2 condannare la società nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al pagamento in favore della nella persona del suo legale rappresentante sig. Parte_1 Pt_2
e del sig. personalmente, del danno fino ad oggi maturato ammontante ad €
[...] Parte_2
30.000,00 (doc. 88 – 89 – 90).
Spese ed onorari di lite rifusi. Per tutti i motivi esposti negli atti e documenti già depositati e nella presente nota conclusionale da intendersi qui interamente ritrascritti, condannare la nella persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della nella persona del Parte_1 suo legale rappresentante sig. nonché in favore del sig. personalmente Parte_2 Parte_2 dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in corso di causa. In subordine:
Nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le domande sopra svolte, accertato il grave inadempimento della società nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore per tutti i motivi esposti negli atti e documenti già depositati e nella presente nota conclusionale da intendersi qui integralmente ritrascritti, disporsi la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per cui è causa di data 29.12.2018 (doc. 1) e, per l'effetto, condannare la società nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al pagamento in favore della società nella persona del suo legale rappresentante Parte_1 sig. , nonché al sig. personalmente, di tutti i danni subiti e subendi Parte_2 Parte_2 dagli stessi, ed a manlevare totalmente ed integralmente la nella persona del suo Parte_1 legale rappresentante sig. , nonché il sig. personalmente, da ogni Parte_2 Parte_2 richiesta di risarcimento di danni e restituzioni già svolte con istanza di liquidazione giudiziale ex art. 40 CCII già allegata al doc. 11, ed anche future da parte dei signori e Parte_4 Parte_3
nei confronti della nella persona del suo legale rappresentante sig.
[...] Parte_1 Pt_2
, nonché nei confronti del sig. personalmente, e comunque da quantificarsi in
[...] Parte_2 corso di causa, e comunque condannare la società nella persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della nella persona del suo Parte_1 legale rappresentante sig. e del sig. personalmente, del danno fino ad Parte_2 Parte_2 oggi maturato ammontante ad € 30.000,00 (doc. 88 – 89 – 90). Spese ed onorari di lite rifusi.
3 di 16 Accertato, per tutti i motivi esposti negli atti e documenti già depositati e nella presente nota conclusionale da intendersi qui integralmente ritrascritti, la piena proprietà della società Parte_1 nella persona del suo legale rappresentante sig. e/o comunque l'illegittimità
[...] Parte_2 della ritenzione da parte della società nella persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore dell'immobile costruito interamente dalla società nella persona del suo Parte_1 legale rappresentante sig. con proprie risorse finanziarie e lavorative sul terreno di Parte_2 proprietà della società già oggetto di contratto preliminare di compravendita Controparte_1
29.12.2018, condannarsi la società nella persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore alla restituzione ed al risarcimento in favore della società del valore Parte_1 dello stesso, da quantificarsi in corso di causa;
Spese ed onorari di lite rifusi.
Accertato, per tutti i motivi esposti negli atti e documenti già depositati e nella presente nota conclusionale da intendersi qui integralmente ritrascritti, l'inadempimento della società
[...] nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al contratto preliminare di CP_1 data 29.12.2018 (doc. 1), alla convenzione di data 24 aprile 2019 (doc. 5), alla convenzione di data 9 gennaio 2020 (doc. 6), nonché alla convenzione di data 30 maggio 2021 (doc. 7), in relazione alla mancata erogazione del finanziamento di € 250.000,00 già contrattualmente previsto per la costruzione dell'immobile Magrì – Reggiani, condannare la stessa al pagamento in favore della nella persona del suo legale rappresentante sig. nonché Parte_1 Parte_2 in favore del sig. personalmente, dello stesso finanziamento di € 250.000,00 in Parte_2 esecuzione agli impegni contrattuali già presi, nonchè di tutti i danni subiti e subendi dagli stessi, per il mancato finanziamento di € 250.000,00 già contrattualmente previsto per la costruzione dell'immobile Magrì – Reggiani, dovuti all'incremento dell'indebitamento e all'aggravamento della situazione patrimoniale della società con il conseguente detrimento della prospettiva di soddisfazione per i creditori della stessa, equivalente alla somma di € 250.000,00 e comunque da quantificarsi in corso di causa;
Per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione 5.11.2023 e nella presente memoria, condannare la nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Controparte_1 della nella persona del suo legale rappresentante sig. nonché in favore Parte_1 Parte_2 del sig. personalmente dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi Parte_2 in corso di causa.
Spese ed onorari di lite rifusi. In via istruttoria: Si chiede altresì ammissione di idonea consulenza tecnica contabile che quantifichi con esattezza tutti i danni subiti dalla società direttamente collegabili Parte_1 all'inadempimento della società come in premessa descritto, dovuti all'incremento Controparte_1 dell'indebitamento e all'aggravamento della situazione patrimoniale della società con conseguente detrimento della prospettiva di soddisfazione per i creditori della stessa, nonché derivanti dalla richiesta di risarcimento e restituzioni da parte dei signori e Parte_4 Pt_3 nei confronti della società nonché del sig. personalmente,
[...] Parte_1 Parte_2 tenuto conto anche dell'immobile già costruito ed ultimato interamente con l'opera e i mezzi finanziari della con facoltà di acquisizione di tutta la necessaria documentazione. Parte_1
Proceda inoltre il CTU alla stima e valutazione del valore dell'immobile costruito da Parte_1 sul terreno già promesso in vendita alla stessa dalla società ed alle somme
[...] Controparte_1 spese dalla per la costruzione dello stesso. Parte_1
Spese ed onorari di lite rifusi. Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi, con abilitazione a prova contraria, sui seguenti capitoli di prova:
4 di 16 1. Vero che i signori nel corso del 2018 si accordavano con la Pt_4 Pt_3 Controparte_1 al fine di stipulare direttamente con la stessa il contratto preliminare di compravendita del terreno già oggetto del contratto preliminare di cui al doc. 1 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
2. Vero che la alla fine del 2018 suggeriva ai signori e che il Controparte_1 Pt_4 Pt_3 terreno di cui al precedente capitolo di prova fosse dapprima acquistato dalla e poi Parte_1 dalla stessa rivenduto ai signori e al fine di ottenere un risparmio di denaro Pt_4 Pt_3 sull'imposizione fiscale relativa all'IVA;
3. Vero che alla fine del 2018 la riferiva ai signori che in caso Controparte_1 Pt_4 Pt_3 di vendita diretta del terreno tra l'azienda stessa e i – l'imposta sull'iva sarebbe Pt_4 Pt_3 stata al 22%, mentre se l'acquisto fosse stato effettuato tra la come venditore e i Parte_1
come compratori l'iva da pagare sarebbe stata calcolata nella misura del 4%; Pt_4 Pt_3
4. Vero che a seguito della proposta della di cui ai precedenti capitoli di prova Controparte_1 nn. 2 e 3, la stessa ed i signori hanno chiesto alla Controparte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_1 di interporsi tra di loro nella compravendita del terreno oggetto del preliminare di cui al doc. n. 1 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
5. Vero che alla fine del 2018 quando ha accettato di concludere il contratto Parte_2 preliminare di compravendita del terreno di cui al doc. n. 1 da rammostrarsi all'interrogando e al teste, dichiarava espressamente ai signori e nonché anche alla che stipulava a Pt_4 Pt_3 Controparte_1 nome della detto contratto al solo fine di far fruire ai signori e di Parte_1 Pt_4 Pt_3 un regime fiscale con l'iva ridotta;
6. Vero che già dal 2018, la e la si accordavano affinché la Parte_1 Controparte_1 Parte_1 cedesse alla il proprio credito nei confronti dei signori e
[...] Controparte_1 Pt_4 Pt_3 relativo al prezzo del terreno di cui ai preliminari prodotti ai doc. n. 1 e 2 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
7. Vero che già dal 2018 e la si accordavano affinché i e Parte_1 Controparte_1 Pt_4 pagassero direttamente alla il prezzo del terreno di cui ai preliminari Pt_3 Controparte_1 prodotti ai doc. n. 1 e 2 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
8. Vero che in virtù dell'accordo di cui al precedente capitolo di prova n. 7 le parti Parte_1
e già dal 2018 decidevano di stipulare tra di loro la cessione di credito relativa Controparte_1 al prezzo del terreno già oggetto dei contratti preliminari di cui ai doc. n. 1 e 2 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
9. Vero che la cessione di credito di cui al precedente capitolo di prova n. 8 veniva stipulata nel corso del 2020;
10. Vero che la sig.ra nel corso del 2021 ha cercato di far stipulare un mutuo Parte_5 ai sig.ri e di € 130.000,00, affinché questi ultimi potessero pagare il prezzo del Pt_4 Pt_3 terreno di cui ai preliminari prodotti ai doc. n. 1 e 2 da rammostrarsi all'interrogando e al teste, direttamente alla Controparte_1
11. Vero che con la stipula del mutuo ammontante ad € 130.000,00, di cui al precedente capitolo di prova n. 10, i signori e intendevano pagare direttamente alla Pt_4 Pt_3 Controparte_1 il prezzo del terreno di cui ai preliminari prodotti ai doc. n. 1 e 2 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
12. Vero che la dalla fine del 2022 ha rifiutato di stipulare il contratto definitivo Controparte_1 per la vendita del terreno di cui ai preliminari prodotti ai doc. n. 1 e 2 da rammostrarsi all'interrogando e al teste, poiché in più occasioni dichiarava di essere divenuta proprietaria anche dell'immobile costruito sullo stesso dalla Parte_1
5 di 16 13. Vero che la ha dovuto interrompere più volte le costruzioni in corso nei cantieri Parte_1 di e di Magrì Reggiani per la mancata erogazione dei finanziamenti da parte della Pt_6 [...]
CP_1
14. Vero che il sig. ha più volte dichiarato di trovarsi in difficoltà economiche a Parte_2 causa della mancata erogazione dei finanziamenti promessi dalla Controparte_1
15. Vero che il finanziamento di 20.000 euro di cui al doc. 87 da rammostrarsi all'interrogando e al teste, è stato erogato per saldare con urgenza una spesa relativa alla costruzione dell'immobile dei sig.ri e a seguito di sollecitazione della di cui al doc. 86 da Pt_4 Pt_3 Parte_1 rammostrarsi all'interrogando e al teste;
16. Vero che i signori e hanno chiesto alla in corso d'opera e Pt_4 Pt_3 Parte_1 successivamente alla conclusione del contratto preliminare di cui al doc. 2 da rammontarsi all'interrogando e al teste, diverse modifiche e migliorie tutte attinenti alla costruzione dell'immobile oggetto del contratto preliminare stipulato con la di cui al doc. n. 2 da rammostrarsi Parte_1 all'interrogando e al teste, come da doc. 94 – 94 bis da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
17. Vero che il prezzo delle modifiche e delle migliorie di cui al precedente capitolo di prova n. 18 è stato stimato e proposto dagli stessi sig.ri e alla in € 83.000,00, Pt_4 Pt_3 Parte_1 come da doc. 94 – 94 bis da rammostrarsi all'interrogando e al teste.
18. Vero che il reale prezzo delle modifiche e migliorie richieste dai signori alla Pt_4 Pt_3 di cui ai precedenti capitoli di prova n. 18 e 19 è risultato superiore rispetto al Parte_1 prezzo proposto e stimato dai e di cui ai doc. 94 – 94 bis, da rammostrarsi Pt_4 Pt_3 all'interrogando e al teste;
19. Vero che la era disponibile e pronta a concludere i contratti definitivi relativi ai Parte_1 preliminari di cui ai doc. n. 1 e 2 da rammostrarsi all'interrogando e al teste fin dall'inizio del 2022;
20. Vero che a far data dall'inizio del 2022 la ha rifiutato di concludere il contratto Controparte_1 definitivo relativo al preliminare di cui al doc. n. 1 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
21. Vero che i signori e si sono sempre dichiarati disponibili a pagare il prezzo Pt_4 Pt_3 del terreno di cui ai preliminari già prodotti ai doc. 1 e 2 da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
22) Vero che il finanziamento di € 250.000,00 che si era impegnata ad erogare Controparte_1 alla con prima convenzione di cui al doc. 5 di parte attorea da rammostrarsi Parte_1 all'interrogando e al teste, doveva servire unicamente per finanziare i lavori da svolgersi nel cantiere sito in Mirandola relativi alla costruzione dell'immobile dei signori Pt_4 Pt_3
23) Vero che il finanziamento di € 161.000,00 che si era impegnata ad erogare Controparte_1 alla con la convenzione di cui al doc. 5di parte attorea da rammostrarsi Parte_1 all'interrogando e al teste, doveva servire unicamente per finanziare i lavori da svolgersi nel cantiere sito in Mirandola relativi alla costruzione dell'immobile del signor;
Pt_6
24) Vero che la ha dovuto più volte sospendere i lavori di costruzione ed in corso di Parte_1 esecuzione nel cantiere sito in Mirandola relativo all'immobile in costruzione già promesso al sig.
a causa della mancanza di denaro per l'omessa erogazione dei finanziamenti promessi Pt_6 da Controparte_1
25) Vero che più volte dichiarava durante i lavori di costruzione degli immobili nei Parte_2 cantieri di Mirandola e relativi agli immobili di e di i dover sospendere Pt_6 Pt_4 Pt_3
i relativi lavori di costruzione ed in corso di esecuzione a causa della mancanza di denaro per l'omessa erogazione dei finanziamenti promessi da Controparte_1
6 di 16 26) Vero che in più occasioni ed in vari incontri tenutisi tra la Pt_4 Pt_3 Controparte_1
e la presenti i signori e negli anni tra i 2021 ed il 2023 hanno Parte_1 Pt_4 Pt_3 riconosciuto il proprio debito per il pagamento del prezzo del terreno e nelle stesse occasioni si sono dichiarati disponibili a pagarlo;
27) Vero che in data 23 febbraio 2024 i Magrì e hanno dichiarato di essere ancora Pt_3 debitori dell'intero prezzo del terreno ammontante ad € di € 130.000,00 ed hanno inoltre dichiarato di essere disponibili a pagarlo;
28) Vero che la costruzione dell'immobile dei signori sito in Mirandola è stato Pt_4 Pt_3 terminato da fin dal 2022; Parte_1
29) Vero che la mancata erogazione dei finanziamenti promessi dalla alla Controparte_1 Parte_1 con le convenzioni di cui ai doc. 5 e 6 di parte attorea da rammostrarsi all'interrogando e al
[...] teste ha causato la mancanza dei fondi cui attingere da parte della per le costruzioni Parte_1 degli immobili come previste nelle suddette convenzioni;
30)Vero che a seguito della presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui al doc 11 di parte attorea da rammostrarsi all'interrogando e al teste la non ha più potuto Parte_1 accedere al credito, e quindi non ha più potuto eseguire gli acquisti ed investimenti necessari per la prosecuzione della sua attività;
31) Vero che la signora nei vari incontri tenutisi tra le parti tra il 2021 ed il Parte_5
2023 ha sempre agito in nome e per conto del sig. e della società Parte_7 CP_1
[...]
Si indicano a testi, anche a prova contraria, i signori:
di Modena;
di Modena;
di Mirandola;
Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
di Mirandola”. Testimone_4
Parte convenuta:
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis;
- in via preliminare:
- accertare e dichiarare che le domande ex adverso proposte, nella presente causa, per i motivi esposti in narrativa, violano il principio del “ne bis in idem” e del dedotto e deducibile, ben potendo (e dovendo) essere proposte nella causa civile n. 2315/2023R.G. Tribunale di Modena già pendente tra le parti, e per l'effetto dichiararne l'improponibilità e/o l'inammissibilità e/o comunque l'inaccoglibilità;
- nel merito:
- rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, anche in via subordinata, per carenza dei relativi presupposti di legge, dichiarandole comunque infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, accertando specificamente che il Sig. e la Parte_2 [...] si sono resi inadempienti, nei confronti di rispetto a Controparte_3 Controparte_1 tutti i rapporti contrattuali inter partes, ed accertando, altresì, l'intervenuta risoluzione di questi ultimi invocata, da parte della stessa in data 31.8.2023, in forza della clausola Controparte_1 risolutiva espressa contenuta all'art. 8 dei contratti preliminari sottoscritti il 29.12.2018, nonché dell'art. 6 della prima convenzione del 24.9.2019.
- rigettare, inoltre, le domande nuove proposte dagli attori, nella loro memoria ex art. 171-ter n.
1 c.p.c., in quanto tardive, dichiarandole inammissibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
7 di 16 - rigettare, altresì, le domande formulate dai IG.ri e nel loro Parte_4 Parte_3 atto di intervento volontario, per carenza dei relativi presupposti di legge, dichiarandole comunque infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, accertando specificamente l'inesistenza e/o l'inefficacia della cessione di credito del 9.1.2020, prevista dall'art. 3 della c.d. “Prima Convenzione”, asseritamente intercorsa tra e Parte_1 [...]
relativamente al pagamento del prezzo del terreno oggetto del c.d. “Preliminare 2”; CP_1 dichiarandola, in subordine, per quanto occorrer possa, risolta per effetto della risoluzione di tutti i rapporti contrattuali inter partes, invocata dalla in data 31.8.2023; accertando, Controparte_1 in ogni caso, il mancato pagamento, tanto da parte di quanto da parte dei IG.ri Parte_1
del saldo prezzo di euro 130.000,00, in favore di Pt_4 Pt_3 Controparte_1
- Condannare, in ogni caso, il Sig. e la al Parte_2 CP_3 Controparte_3 risarcimento, in favore di dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 3, Controparte_1
c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge”.
Parte intervenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previo accoglimento della domande di trasferimento dell'intera piena proprietà del terreno censito al Foglio 115 Mappale 491 del Catasto del Comune di Mirandola
(comprensivo dell'intera piena proprietà del fabbricato al grezzo edificato sullo stesso terreno) formulate da nei confronti di nonché previo accertamento Parte_1 Controparte_1 dell'inadempimento di al contratto preliminare di compravendita concluso il Parte_1 9/12/2018 e registrato il 28/12/2018 al n. 2610 (doc. 2), trasferire, ai sensi dell'art. 2932 c.c., da in favore dei IG.ri e , per la quota di ½ di piena Parte_1 Parte_4 Parte_3 proprietà in capo a ciascuno di essi, l'intera piena proprietà del terreno censito al Foglio 115 Mappale 491 del Catasto del Comune di Mirandola (comprensivo dell'intera piena proprietà del corpo di fabbricato al grezzo edificato sullo stesso terreno), ordinando ogni previo accatastamento dovuto, contro la corresponsione da parte dei IG.ri in favore di Pt_4 Pt_3 Parte_1 della residua somma dovuta a titolo di corrispettivo pari ad €. 16.408,62 (ovvero del minore importo che risulterà sulla base della compensazione degli ulteriori elementi di spesa maturandi rispetto alla data di deposito della presente comparsa di intervento) risultante previo accertamento e dichiarazione della compensazione del corrispettivo residuo in astratto dovuto (€. 63.120,00) con quanto sopportato dagli stessi odierni intervenienti a titolo di danni conseguenti alla mora nella consegna dell'immobile promesso in vendita ammontanti ad €. 46.711,38 (oltre agli ulteriori elementi di spesa maturandi rispetto alla data di deposito della presente comparsa di intervento), ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
in via principale e alternativa, Voglia il Tribunale Ill.mo verificare la possibilità di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 305 c.p.c. provocando la fase della conciliazione giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. proponendo alle parti, previa nomina di un Notaio quale ausiliario del Giudice: che e paghino l'importo di €. Parte_4 Parte_3 130.000,00 in nome e per conto di ai sensi e per gli effetti dell'art. 1180 c.c., in Parte_1 favore di alla condizione sospensiva del trasferimento da parte di quest'ultima a Controparte_1 del terreno censito al Foglio 115 Mappale 491 del Catasto del Comune di Mirandola Parte_1
(comprensivo del corpo di fabbricato al grezzo edificato sullo stesso terreno), ordinando ogni previo accatastamento dovuto, nonché alla condizione sospensiva del conseguente ulteriore trasferimento di tale terreno e del corpo di fabbricato al grezzo edificato sullo stesso terreno da
8 di 16 parte di ai IG.ri (per la quota di ½ di piena proprietà in capo a Parte_1 Pt_4 Pt_3 ciascuno di essi)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5 novembre 2023, e la società Parte_2 Controparte_3 convenivano in giudizio la chiedendo, fra l'altro:
[...] Controparte_1
- In via principale: l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare del
29.12.2018 avente ad oggetto un terreno edificabile sito in Mirandola;
la consegna e/o il trasferimento della proprietà dell'immobile ivi costruito in capo a il risarcimento dei Parte_1
danni subiti per l'inadempimento di la manleva per le pretese avanzate dai Controparte_1
promissari acquirenti CP_4
- In via subordinata: la risoluzione del preliminare per inadempimento di con Controparte_1
conseguente risarcimento danni e manleva.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la violazione del principio del Controparte_1
ne bis in idem e del dedotto e deducibile, essendo già pendente tra le parti il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2315/2023 R.G.
Nel merito, contestava gli inadempimenti addebitati, evidenziando al contrario i gravi inadempimenti di e la legittimità della risoluzione del preliminare comunicata il Parte_1
31.8.2023.
Intervenivano volontariamente in giudizio e promissari acquirenti Parte_4 Parte_3
dell'immobile da chiedendo in via principale il trasferimento della proprietà del Parte_1
terreno e del fabbricato direttamente in loro favore, previa compensazione con i loro crediti verso
In via alternativa, proponevano una soluzione conciliativa consistente nel pagamento Parte_1 di € 130.000 a condizionato al trasferimento dell'immobile prima a Controparte_1 Parte_1
e poi a loro stessi. All'udienza del 26.11.2024 il Giudice, preso atto della proposta conciliativa degli intervenuti, formulava alle parti analoga proposta ex art. 185-bis c.p.c., che tuttavia non veniva accettata.
Con ordinanza dell'11.3.2025 il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies u.c. c.p.c.
Preliminarmente va dato atto che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice all'udienza dell'8.10.2024 sulla base della proposta degli intervenienti, non ha avuto esito positivo e pertanto occorre procedere alla decisione della presente controversia.
9 di 16 1. Per una corretta disamina della lite occorre preliminarmente ricostruire il complesso quadro dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
In data 29.12.2018 sono stati stipulati due distinti contratti preliminari tra e Controparte_1
il primo (cd. "Preliminare 1") avente ad oggetto la promessa di vendita di un terreno Parte_1 edificabile di circa 1.870 mq in Mirandola, diviso in due lotti, per il corrispettivo di € 335.000,00, sul quale la promissaria acquirente avrebbe dovuto realizzare 9 unità immobiliari;
il secondo (cd.
"Preliminare 2") relativo alla promessa di vendita di un terreno edificabile di circa 750 mq, sempre in Mirandola, per il prezzo di € 130.000,00, sul quale la avrebbe dovuto edificare una Pt_1
villetta già autonomamente promessa in vendita ai sigg.ri e con separato Pt_4 Pt_3
preliminare del 9.12.2018.
A seguito delle difficoltà manifestate dalla nell'adempimento delle obbligazioni assunte, Pt_1
le parti hanno sottoscritto tre successive convenzioni modificative: la prima in data 24.4.2019, con la quale venivano rinegoziati gli accordi precedenti e si prevedeva, tra l'altro, l'intervento della società Icma 96 S.r.l. quale garante delle obbligazioni della , nonché l'impegno Pt_1
condizionato della ad anticipare somme per la realizzazione delle opere;
la seconda CP_1
convenzione del 9.1.2020 e la terza del 30.5.2021, entrambe volte a concedere ulteriori dilazioni temporali e a ridefinire le modalità di adempimento delle reciproche obbligazioni, stante il protrarsi delle difficoltà finanziarie della e dei ritardi nell'esecuzione dei lavori. Pt_1
Il quadro negoziale si è poi ulteriormente complicato per effetto dell'istanza di liquidazione giudiziale presentata dai sigg.ri e nei confronti della (poi ritirata), del Pt_4 Pt_3 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 46/2023 ottenuto dalla per € 530.720,42 (oggetto di opposizione CP_1
nel procedimento R.G. n. 2315/2023) e della comunicazione del 31.8.2023 con cui la CP_1
ha invocato la risoluzione di tutti i rapporti contrattuali in essere.
È in questo contesto che si inserisce la presente controversia, con la quale gli attori chiedono l'esecuzione in forma specifica del Preliminare n. 2, contestando l'inadempimento della convenuta e formulando le ulteriori domande meglio specificate in narrativa.
2. La domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è infondata per plurimi motivi.
In primo luogo, l'art. 2932 c.c. richiede, quale presupposto indefettibile, che sia 'possibile' ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Nel caso di specie, tale possibilità è venuta meno a seguito della legittima risoluzione del contratto preliminare invocata dalla con comunicazione del 31.8.2023, in forza della Controparte_1
10 di 16 clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 8 del preliminare e dell'art. 6 della convenzione del
24.4.2019. Essendosi risolto il contratto Preliminare n. 2., non è più giuridicamente possibile ottenere una sentenza costitutiva che ne produca gli effetti.
Peraltro, non appare condivisibile la tesi dell'attore secondo cui il prezzo del terreno in questione sarebbe stato corrisposto mediante la cessione, in favore di del credito vantato da CP_1
nei confronti dei promissari acquirenti Parte_1 Pt_4 Pt_3
In primo luogo, la cessione di credito in questione era stata prevista nella Convenzione del
24.4.2019 quale mera garanzia accessoria in favore della subordinata alla condizione CP_1
che entro il 30.11.2019 la costruzione non fosse prossima alla consegna.
Come confermato anche dalla comunicazione del 9 gennaio 2020, trasmessa da a Pt_1 [...]
la predetta cessione non ha mai assunto funzione solutoria. CP_1
Ciò emerge chiaramente dal tenore letterale della convenzione sopra citata, ove si prevedeva espressamente che la cessione era formalizzata "onde assicurare e garantire il puntuale pagamento di quanto spettante a , configurandosi quindi come garanzia accessoria CP_1
dell'obbligazione principale di pagamento del prezzo che rimaneva pienamente efficace ed esigibile.
In ogni caso, poi, il credito asseritamente ceduto non era destinato specificamente al pagamento del prezzo del terreno, ma doveva essere computato nel complessivo conteggio di dare e avere tra le parti come emerge dalla comunicazione del 9.1.2020 della alla laddove si Pt_1 CP_1
precisa che "il corrispettivo del credito ora cedutoVi [...] troverà compensazione con le altre partite di dare e avere tra noi sussistenti".
In ogni caso, quand'anche si volesse (e qui lo si nega) riconoscere alla cessione del credito una funzione solutoria - e non di mera garanzia come sopra evidenziato - essa non avrebbe comunque prodotto alcun effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento del prezzo del terreno, non essendo mai stato onorato il credito ceduto né da parte del cedente né da parte del debitori ceduti.
È pacifico, infatti, che i sigg.ri non hanno mai versato la somma di € 130.000,00 Pt_4 Pt_3
alla Ciò è confermato non solo dalle dichiarazioni degli stessi debitori ceduti, i quali CP_1
ancora nel febbraio 2024 riconoscevano espressamente il proprio debito affermando "noi i 130 li vogliamo pagare [...] è ben chiaro che io li voglio pagare, non voglio esimermi dal pagare i
130.000", ma anche dalla loro stessa offerta di pagamento formulata con l'odierno atto di intervento.
11 di 16 È quindi evidente che la cessione del credito non ha prodotto alcun effetto satisfattivo del credito della CP_1
La gravità dell'inadempimento della è confermata altresì dal fatto che, nonostante le Pt_1
ripetute proroghe concesse (l'ultima delle quali scaduta il 30.9.2020), l'immobile promesso in vendita ai non è stato completato nei termini pattuiti. La stessa ha CP_4 Pt_1
ammesso le proprie difficoltà finanziarie, tanto da richiedere continui anticipi e dilazioni alla
[...]
CP_1
Al contrario, non è emerso alcun grave inadempimento della convenuta, la quale ha sempre manifestato la propria disponibilità a stipulare il definitivo a fronte del pagamento del prezzo, come confermato anche dal messaggio della sig.ra del 16.6.2021 che attestava la disponibilità CP_1
a rogitare già due anni e mezzo fa.
La ha inoltre dimostrato la propria correttezza concedendo ripetute dilazioni attraverso CP_1
le convenzioni modificative.
Va poi rilevata l'inammissibilità delle deduzioni attoree circa sia l'asserita esistenza di una “società di fatto” tra e sia al preteso inadempimento di quest'ultima Parte_1 Controparte_1 nell'erogazione del finanziamento di € 250.000,00. Tali allegazioni, infatti, sono state già proposte
(tardivamente) nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2315/2023 R.G. pendente tra le parti avanti questo giudice, nel quale sono maturate le preclusioni assertive ed istruttorie ex art. 183 comma 6 cpc.
La riproposizione di tali questioni nel presente giudizio viola il principio del ne bis in idem, costituendo un inammissibile tentativo di eludere le preclusioni già verificatesi nel precedente processo.
In ogni caso, nel merito tali deduzioni appaiono infondate e, comunque, ininfluenti ai fini che ci occupano in questo giudizio.
L'esistenza di una società di fatto o comunque di una “convenzione” fra le due società non è stata provata in corso di causa ed è smentita dalla stessa che ha dichiarato che l'immobile de Parte_1
quo è stato 'interamente costruito dalla con proprie risorse finanziarie', così Parte_1
dimostrando l'autonomia patrimoniale e gestionale delle due società.
Quanto al lamentato inadempimento concernente la mancata erogazione del finanziamento di €
250.000, giova osservare come, ai sensi dell'art. 3 della convenzione sottoscritta in data 24.4.2019, tale finanziamento era espressamente subordinato al perfezionamento del c.d. “Preliminare Remo-
12 di 16 — successivamente “Preliminare Canossa” — condizione che non si era realizzata alla CP_1
data della risoluzione stragiudiziale del contratto per cui è causa (31.8.2023).
Deve, peraltro, osservarsi che non risulta che abbia intrapreso azioni nei confronti della Pt_1 al fine di ottenere l'esatto adempimento, da parte di quest'ultima, delle obbligazioni CP_1
inerenti al cantiere denominato 'Canossa', né che abbia avanzato richiesta di risoluzione, anche parziale, delle convenzioni stipulate tra le parti in relazione a tale intervento.
Peraltro, la ha comunque dimostrato la propria correttezza e buona fede utilizzando Controparte_1
le somme a sua disposizione per sostenere l'attività di come documentalmente Parte_1
provato dai vari pagamenti effettuati per conto della stessa, tra cui: compensi ai professionisti coinvolti nei cantieri, oneri comunali, costi per il rilascio dei permessi di costruire e spese assicurative.
Tale circostanza evidenzia l'infondatezza della pretesa attorea, avendo la di fatto Controparte_1
supportato finanziariamente la controparte ben oltre quanto contrattualmente dovuto, nonostante il mancato verificarsi della condizione pattuita.
In conseguenza di quanto sopra esposto e del grave inadempimento della deve pertanto Pt_1 dichiararsi, in conformità con la richiesta della convenuta, l'intervenuta risoluzione stragiudiziale del Preliminare n. 2 e delle convenzioni ad esso collegate, in quanto modificative e/o integrative del medesimo contratto, mentre va dichiarata inammissibile, per indeterminatezza e difetto di specificazione del petitum, la richiesta di risoluzione di 'tutti i rapporti contrattuali inter partes', che, fondandosi su titoli eterogenei, doveva essere proposta con domanda riconvenzionale distinta e puntualmente circoscritta.
3. In definitiva, le domande formulate da parte attrice devono essere rigettate per i seguenti motivi:
a) La domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. va respinta in quanto, come sopra evidenziato, l'inadempimento è imputabile alla parte attrice e non alla convenuta.
Inoltre, il contratto preliminare è stato legittimamente risolto dalla con comunicazione CP_1
del 31.8.2023, in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 8 del preliminare e nell'art. 6 della convenzione del 24.4.2019 e, pertanto, non sarebbe neppure possibile ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso.
b) La domanda di consegna dell'immobile edificato sul terreno è inammissibile per difetto di interesse in quanto la mai ha contestato al proprietà del manufatto in capo alla CP_1 Pt_1
nè vi è prova di una legittima ritenzione dello stesso da parte della convenuta.
13 di 16 Peraltro, la on è proprietaria del bene realizzato dalla , non essendosi verificata CP_1 Pt_1
l'accessione, in quanto con apposito patto (punti 4 e 5 del Preliminare n.2) le parti prevedevano il trasferimento del possesso precario del terreno e l'autorizzazione a costruire in favore della promissaria acquirente.
In proposito deve ritenersi valido l'accordo negoziale che, derogando alla regola dell'accessione, pur con effetti limitati alle sole parti, riconosca al costruttore non proprietario del suolo la proprietà della costruzione medesima: tale accordo può assumere la forma di un contratto atipico ad effetti meramente obbligatori, che trova la sua disciplina, oltre che nei patti negoziali, nelle norme generali sui contratti (artt. 934, 1323 c.c.).
Nel caso di specie, la persistente validità dell'accordo derogativo all'accessione è confermata dalla condotta processuale della che, anche dopo la risoluzione del preliminare, ha Controparte_1
continuato a riconoscere piena validità ed efficacia a detta pattuizione.
Non è invece possibile l'accertamento della proprietà del bene con efficacia erga omnes in assenza di trascrizione, in quanto tale effetto dipende dall'attuazione del sistema pubblicitario e non dalla sentenza giudiziale che può semmai costituire il titolo per la relativa trascrizione.
c) La domanda di risarcimento danni è infondata in fatto e in diritto.
Gli attori non hanno fornito alcuna prova né del preteso inadempimento della convenuta, né dei danni asseritamente subiti, né del nesso causale tra la condotta della e il dedotto CP_1
"incremento dell'indebitamento" o "aggravamento della situazione patrimoniale" della . Pt_1
Al contrario, è da ritenersi che le difficoltà finanziarie della società attrice siano dipese da cause preesistenti ai rapporti con la convenuta. In ogni caso, in assenza di un inadempimento imputabile a non potrebbe essere emessa alcuna pronuncia risarcitoria. CP_1
d) La domanda di manleva è infondata.
La è estranea al rapporto contrattuale tra la e i sigg.ri come CP_1 Pt_1 CP_4
emerge dal preliminare tra questi ultimi stipulato.
Non sussiste, quindi, alcun titolo che possa giustificare un obbligo della convenuta di tenere indenne la dalle conseguenze del proprio inadempimento verso i promissari acquirenti. Pt_1
Peraltro, l'istanza di liquidazione giudiziale presentata dai sigg.ri risulta essere CP_4
stata rinunciata, con conseguente insussistenza di un concreto pregiudizio da manlevare.
e) Anche le domande subordinate non possono trovare accoglimento.
14 di 16 La richiesta di risoluzione del preliminare è ultronea, essendo il contratto già stato risolto dalla convenuta.
La domanda di restituzione del valore dell'immobile è infondata, non essendosi verificata l'accessione e non sussistendo quindi alcun obbligo di indennizzo in capo alla che non CP_1
ha mai acquisito la proprietà del manufatto.
4. Le domande formulate dai terzi intervenienti, e sono Parte_4 Parte_3
inammissibili nella parte in cui introducono pretese nuove rispetto a quelle oggetto delle originarie domande di parte attrice.
Gli stessi si sono costituiti in giudizio solo in data 9 luglio 2024, ben oltre il termine di cui all'art. 171-ter c.p.c., quando il processo era già in fase avanzata, essendo stata fissata, con ordinanza del
3 aprile 2024, l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
In tale contesto processuale, l'intervento tardivo può assumere esclusivamente la forma dell'intervento ad adiuvandum e non consente l'introduzione di domande autonome, nuove o comunque eccedenti l'oggetto del giudizio già pendente.
Di conseguenza, sono inammissibili tutte le domande proposte dagli intervenienti che, per contenuto e finalità, si pongano al di fuori del perimetro delineato dagli atti introduttivi delle parti originarie.
Non possono dunque trovare ingresso, nei limiti sopra indicati, le domande principali formulate dagli intervenienti, né può essere valutata la documentazione dagli stessi prodotta a sostegno di pretese autonome. Resta naturalmente salva per gli intervenienti la possibilità di far valere le proprie pretese in un autonomo giudizio.
Quanto alle residue domande che possono essere ricondotte a un intervento meramente adesivo alle ragioni della parte originaria, le stesse devono essere rigettate, avendo il giudice rigettato le corrispondenti domande della parte adiuvata.
5. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta.
Sebbene le domande attoree siano risultate infondate, non emergono elementi per ritenere che la proposizione della causa sia avvenuta con mala fede o colpa grave. La complessità dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e l'intervento di trattative per una definizione bonaria della vicenda escludono che la condotta processuale degli attori possa qualificarsi come temeraria o emulativa, apparendo piuttosto espressione dell'esercizio del diritto di azione.
15 di 16 6. Le spese di lite nei rapporti fra parte attrice e convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità media) e dell'attività effettivamente svolta, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
Sussistono invece giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti e i terzi intervenienti in considerazione della volontà conciliativa da questi ultimi CP_4
manifestata e del loro fattivo tentativo di addivenire ad una definizione bonaria della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa n. 6424/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accerta la risoluzione stragiudiziale del contratto Preliminare n. 2 del 29 dicembre 2018,
nonché delle relative convenzioni modificative e/o integrative, limitatamente a quanto indicato in motivazione, con esclusione del patto di cui al punto 3, lettera b) della motivazione stessa;
2) Dichiara inammissibili e/o comunque rigetta le domande proposte da Controparte_3
e per le ragioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
3) Dichiara inammissibili e/o comunque rigetta le domande degli intervenuti secondo quanto disposto in parte motiva;
4) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;
5) Condanna e , in solido tra loro, al Controparte_3 Parte_2
pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in euro 7202,00, Controparte_1
oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la convenuta e i terzi Controparte_1
intervenienti e Parte_4 Parte_3
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 22 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
16 di 16