Sentenza breve 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 18/01/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00910/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13568/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13568 del 2024, proposto da
TO CC, rappresentato e difeso dall'avvocato TO Borrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per la revisione, ovvero l’annullabilità, del Decreto di riconoscimento DGPROF numero 59961 dell'8 ottobre 2024 Registro Decreti Dipartimentali adottato dalla Direzione Generale Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, avente a oggetto il riconoscimento della qualifica professionale in Igienista Dentale proveniente dalla Spagna, condizionato dal superamento di misure compensative.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Questi i fatti per cui è causa.
Il signor TO CC ha conseguito il titolo di “Curso Superior en Higiene Bucodental” nell’anno accademico 2020/2021 dopo aver ottenuto il titolo di Técnica Superior en Higiene Bucodental nell’anno accademico 2021/2022, titoli entrambi dispensati dalla Universidad Cardenal Herrera CEU che prevedono un periodo di tirocinio di formazione professionale obbligatorio in presenza pari complessivamente a 740 ore (50 CFU).
Successivamente ha formulato istanza di riconoscimento al Ministero resistente per la qualifica professionale di igienista dentale conseguita in Spagna, al fine di poter esercitare la professione anche in Italia.
In data 19 agosto 2024 l’istante ha avuto comunicazione, tramite mail, del rilascio del decreto del 26 luglio 2024, con il quale il Ministero “ha subordinato il riconoscimento del suddetto titolo professionale all'espletamento di una misura compensativa, consistente, a sua scelta, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento”.
Il provvedimento specifica che la prova attitudinale comprende 94 CFU da compensare, di cui tre attività di tirocinio professionalizzate pari a 50 CFU. Il tirocinio di adattamento, invece, è stato stabilito nella durata di almeno 18 mesi con formazione completare da potersi svolgere esclusivamente solo presso le uniche strutture universitarie convenzionate con il Ministero della Salute.
A seguito di istanza di autotutela, l’Amministrazione ha convocato una nuova conferenza di servizi che, tuttavia, ha confermato il parere già reso nella conferenza dei servizi resa in data 8 maggio 2024.
Con il ricorso in esame, il sig. CC ha chiesto di pronunciare la modifica, o comunque l’annullabilità della nota prot. DGPROF numero 59961 dell’8 ottobre 2024 con la quale il Ministero ha preso atto dell’istanza di autotutela da questi presentata ed ha escluso che siano emersi “elementi nuovi ed aggiuntivi atti a modificare il (precedente) parere della Conferenza di servizi.
Si è costituito il Ministero contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo in via preliminare l’inammissibilità del presente giudizio in quanto “l’atto impugnato dal ricorrente non si configura come provvedimento ex novo, ma atto sostanzialmente confermativo del decreto di attribuzione di misura compensativa del 26 luglio 2024, seppur all’esito di una ulteriore valutazione”.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente siccome infondata.
Osserva il Collegio che il ricorrente non ha impugnato il decreto del 26.7.2024, con cui il Ministero resistente ha subordinato il riconoscimento del proprio titolo professionale a misure compensative; bensì solamente la nota prot. DGPROF numero 59961 dell’8 ottobre 2024 con la quale il Ministero ha preso atto dell’istanza di autotutela da questi presentata ed ha escluso che siano emersi “elementi nuovi ed aggiuntivi atti a modificare il (precedente) parere della Conferenza di servizi”, da cui è scaturito il precedente decreto.
Più precisamente, con la nota n. 59961 dell’8.10.2024, il Ministero della Salute ha comunicato al ricorrente il rigetto dell’istanza di autotutela del decreto del 26.7.2024, mai impugnato.
Per pacifica giurisprudenza, come è noto, l’Amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere sulle richieste di esercizio del potere di autotutela verso atti divenuti inoppugnabili giacché, diversamente opinando, si eluderebbe l’onere legale di impugnazione nei termini decadenziali posti dalla legge a tutela della stabilità dell’assetto degli interessi pubblici sottesi al concreto esercizio della funzione pubblica; in questi casi, conseguentemente, l’impugnativa del diniego di autotutela è inammissibile, in coerenza con il principio generale della impossibilità di assicurare tutela all’interesse strumentale se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cons. Stato n. 8284 del 2023; n. 301 e n. 3469 del 2024).
Tuttavia, nel caso di specie, il Ministero ha riconvocato la Conferenza di servizi affinché si esprimesse sull’istanza di riesame e questa ha riesaminato la documentazione depositata dal ricorrente e rivalutato la sua posizione, compiendo una nuova istruttoria e integrando la motivazione del precedente parere, a sua volta recepito dalla nota gravata.
Insomma, può ritenersi che vi sia stato, da parte dell’amministrazione resistente, un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e, prima ancora, degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata. Da qui la natura non meramente confermativa dell’atto impugnato, che, lungi dall’esaurirsi in un mero diniego di autotutela, come tale non autonomamente impugnabile, integra un nuovo provvedimento, caratterizzato appunto da nuova istruttoria e da una nuova motivazione, che conferma, nel contenuto, il precedente.
3. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Con i due motivi di ricorso, lamenta, sostanzialmente, il ricorrente che:
- la misura compensativa può rilevarsi necessaria solo ove il percorso formativo estero sia oggettivamente carente rispetto al percorso formativo italiano;
- il provvedimento non è adeguatamente motivato;
- l’insegnamento seguito è del tutto sovrapponibile a quello italiano.
Orbene, osserva il Collegio che la questione oggetto del giudizio è stata già oggetto di esame da parte di questo Tribunale (cfr. sentenze nn. 15565 e 18621 del 2023).
Nel caso in esame, l’amministrazione ha subordinato il riconoscimento del titolo del ricorrente al superamento di una misura compensativa, che dovrà consistere, a scelta del ricorrente, o in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi – con formazione complementare in diverse materie – o in una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana negli stessi ambiti disciplinari, riducendo il periodo di tirocinio.
Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non sia affetto dai vizi denunciati.
In primo luogo, il provvedimento risulta aver effettuato un’attenta analisi dei due percorsi e compiutamente motivato.
In particolare, la Conferenza di servizi, richiamata nel provvedimento, ha evidenziato le differenze sostanziali della formazione complessiva del ricorrente rispetto al percorso formativo previsto dall’ordinamento didattico italiano, per il conseguimento della qualifica professionale di igienista dentale; in particolare, ai sensi dell’art. 22, comma 8 bis, del d.lgs. n. 206 del 2007, la decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è motivata dalle seguenti difformità, anche contenutistiche:
a) la formazione non universitaria spagnola, diversamente da quella prevista ed effettuata in Italia che ha natura universitaria; in particolare in Spagna si tratta di una qualifica professionale conforme all’art.11, lettera c), della direttiva 2005/36/CE, mentre in Italia è una qualifica professionale conforme all’art. 1l, lettera d), della direttiva 2005/36/CE;
b) la durata del corso di due anni, rispetto alla durata di tre anni previsti dall’ordinamento italiano universitario.
Nel verbale della Conferenza sono stati poi esaminati analiticamente il percorso formativo seguito in Spagna, con la verifica della durata, del contenuto, dell’impegno formativo teorico e pratico, per poi procedere a esaminare le concordanze o discordanze dei due corsi (italiano e spagnolo).
Inoltre, non sussiste alcuna sproporzione nell’individuazione della durata di 18 mesi per il tirocinio formativo, anche alla luce del fatto il percorso spagnolo si articola in due anni con una carica oraria complessiva di n. 2000 ore di cui n. 150 ore non professionalizzanti e 370 ore di formazione presso centri di lavoro, mentre l’ordinamento italiano prevede invece un monte ore pari a complessive 4500 ore, articolato su tre anni con formazione diretta/frontale.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese possono essere compensate stante la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO