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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 901 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. con il pa- Parte_1 P.IVA_1
trocinio dell'Avv. Minoli Paolo appellante
E
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/2/2025 le parti concludevano come nelle note depo- sitate in via telematica.
Corte di Appello di Palermo
Con sentenza del 17 ottobre 2018 il Tribunale di Marsala, definitiva- mente pronunciando, dichiarava la nullità parziale del contratto di fi- nanziamento, stipulato inter partes il 12/6/2008, relativamente alle clausole determinative degli interessi e oneri aggiuntivi ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., con conseguente non debenza di alcun interesse;
accertava il diritto di , ai sensi dell'art. 2033 c.c., di ripe- Controparte_1
tere dalla convenuta le somme ulteriori rispetto al capi- CP_3
tale corrisposte in esecuzione delle clausole nulle, per un totale di €
3.098,59, condannando, per l'effetto, la convenuta al relativo pagamen- to in favore di , oltre interessi al saggio legale dalla data Controparte_1
della domanda giudiziale (15.09.2016) sino al soddisfo;
rigettava la do- manda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_3 [...]
e ; condannava , in per- Parte_2 Controparte_2 CP_3
sona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1
, e per essa in favore dei suoi difensori, dichiaratisi antistatari ex
[...]
art. 93 c.p.c., delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
nuova denominazione assunta da con delibera CP_3
dell'assemblea straordinaria del 5.6.2018.
e rimanevano contumaci. Controparte_1 Controparte_2
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 14 febbraio 2025 la causa veniva posta in deci- sione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
- 2 - Corte di Appello di Palermo MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado , premesso di essere titolare del rappor- Controparte_1
to di finanziamento stipulato con il 12.6.2008 per un im- CP_3
porto complessivo di € 34.476,72, conveniva in giudizio il suddetto isti- tuto di credito al fine di sentire dichiarare la nullità parziale del rapporto sopra indicato, ai sensi dell'art. 1815 c.c.
In particolare, richiamati gli esiti della consulenza svolta in sede di ac- certamento tecnico preventivo, eccepiva la natura usuraria del costo del finanziamento, da calcolarsi includendo il tasso di interesse di mora, la penale per la decadenza del beneficio del termine ed i costi di assicura- zione, e chiedeva la condanna della società convenuta alla restituzione degli indebiti, quantificati in € 18.356,50.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente rilevava che il CP_3
rapporto oggetto di causa era stato sottoscritto in qualità di coobbligato anche da sicché ne chiedeva la chiamata in causa;
nel Controparte_2
merito, contestava le avverse allegazioni deducendo la legittimità delle condizioni applicate al rapporto e, con domanda riconvenzionale, chie- deva la condanna in solido degli LI al pagamento del saldo nega- tivo del rapporto pari ad € 23.099,75 (di cui € 2.500,00 a titolo di inte- ressi), oltre interessi di mora in misura pari al TAN del contratto
(10,90%) dal 7.12.2016 fino al saldo effettivo.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva LI MA ade- rendo alle domande dell'attore.
Istruita la causa a mezzo di produzioni documentali, il Tribunale rileva- va la piena utilizzabilità delle ricostruzioni contabili effettuate in sede di
- 3 - Corte di Appello di Palermo accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 bis c.p.c.; evidenziava che il giudizio sull'usura deve tenere conto di tutti i costi e gli oneri connessi all'operazione di credito;
escludeva la natura usuraria del
TAEG del finanziamento, pari al 13,227%, calcolato includendo i costi connessi all'assicurazione ma senza la commissione di estinzione antici- pata.
Quanto, invece, agli oneri connessi all'eventuale inadempimento del rapporto, ne accertava il carattere usurario, in ragione del fatto che, in caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine (art. 10), era pre- vista, oltre all'applicazione di un tasso di mora corrispondente al tasso soglia per tempo vigente, anche di una penale, pari all'8% del capitale residuo.
Dichiarava, dunque, la gratuità del rapporto, ai sensi dell'art. 1815 co. 2
c.c., escludendo che la missiva di modifica unilaterale del contratto, con la quale l'istituto di credito, in data 9.5.2014, aveva comunicato che, a partire dal 15.7.2014, la misura del tasso di mora sarebbe stata pari a tasso (TAN) del contratto, avesse effetto sanante.
Alla luce di tali argomentazioni, rigettava la domanda riconvenzionale formulata dall'istituto di credito e, tenuto conto che l'attore aveva già corrisposto l'importo di € 34.929,75 (alla 75^ rata, versata il
17/10/2014) e che il capitale finanziato era pari ad € 31.831,16, quanti- ficava l'indebito in € 3.098,59 condannando l'istituto di credito al paga- mento di tale somma in favore di . Controparte_1
Con il primo motivo, (nuova denominazio- Parte_1
ne assunta da seguito della delibera dell'assemblea straordinaria CP_3
- 4 - Corte di Appello di Palermo del 5.6.2018) lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea per caren- za di interesse ad agire in capo agli LI.
Assume che i predetti attori, deducendo l'usurarietà del costo comples- sivo del finanziamento, asseritamente pari al 18,484%, non avevano te- nuto conto che il tasso soglia per i crediti personali vigente nel periodo era superiore (18,53%) a quello convenuto.
Il motivo è infondato.
È noto, infatti, che dall'accertamento della violazione della disciplina dettata in materia di usura (artt. 644 c.p. e 1815 c.c.) consegue la dichia- razione di gratuità del rapporto ed il diritto in capo al mutuatario alla re- stituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.).
Invero, l'art. 1815 c.c. descrive un'ipotesi di nullità parziale del contrat- to, la quale ai sensi dell'art. 1421 c.c. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio pur in assenza di domanda espressa, purché siano stati acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali pos- sa desumersene l'esistenza.
Orbene, tenuto conto che l'interesse ad agire si sostanzia nell'utilità che l'attore potrebbe conseguire dall'accoglimento della domanda, non v'è dubbio che, pur in presenza di alcune deduzioni difensive contraddito- rie o imprecise, come nella specie, gli LI, denunciando la natura usuraria dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento in- tendono ottenere la restituzione dell'indebito o, comunque, la diminu- zione del debito residuo.
Lamenta ancora l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere
- 5 - Corte di Appello di Palermo estranei al giudizio di usurarietà sia gli interessi di mora che gli oneri agli stessi assimilabili (la penale per la decadenza del beneficio del termine), trattandosi in entrambe le ipotesi di circostanze fuori dal controllo del creditore e la cui applicazione, solo eventuale, è rimessa alla scelta del debitore;
che, in ogni caso, il tasso pattuito per gli interessi moratori non superava la soglia dell'usura; che al fine della relativa verifica non doveva includersi la penale, pari all'8% del capitale residuo, da applicarsi in caso di decadenza del beneficio del termine;
che dalla ritenuta usura- rietà dei moratori non derivava, comunque, l'esclusione dal credito an- che degli interessi corrispettivi, ai sensi dell'1815 c.c.
Il motivo e' fondato.
Va innanzitutto chiarito che la normativa antiusura trova applicazione anche per gli interessi moratori.
Al riguardo è sufficiente richiamare il principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite n. 19597/2020 in forza del quale “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori pro- fessionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quar-
- 6 - Corte di Appello di Palermo to comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti mini- steriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà di- scende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli inte- ressi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Al fine della relativa verifica, però, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale, sono irrilevanti i costi connessi all'inadempimento del rap- porto e, in particolare la penale da applicarsi in caso di decadenza dal beneficio del termine.
Invero, la stessa è applicabile solo una tantum, indipendentemente dalla durata del ritardo, a differenza degli interessi di mora che sono calcolati su base annua e computati in base all'effettivo ritardo nel pagamento, ed in via eventuale, in quanto rimessa all' iniziativa del creditore (v. art. 10 del contratto di finanziamento: “Il mancato pagamento di almeno due rate …comporta la facoltà per la Società di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine…”), dovendosi quindi escludere che i relativi im- porti possano considerarsi spese connesse all'erogazione del credito e, quindi, rilevanti ai fini del calcolo dell'usura.
In ordine alla dichiarazione di nullità degli interessi corrispettivi, che il
Tribunale ha fatto discendere da quella dei moratori, va rilevato poi che questi ultimi svolgono una funzione diversa (risarcitoria) dai primi, con
- 7 - Corte di Appello di Palermo la conseguenza che sono soggetti ad un autonomo giudizio di usurarie- tà.
Invero, come chiarito dalla già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite
n. 19597/2020, sono diverse sia le modalità di individuazione del tasso soglia di mora, sia le conseguenze che derivano dall'accertata violazione della disciplina di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.
Difatti, quanto al primo aspetto, la pronuncia citata ha precisato che il tasso soglia di mora si individua aggiungendo al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi la percentuale di maggiorazione prevista per gli interessi moratori di volta in volta in seno ai decreti ministeriali;
quanto al secondo aspetto, le Sezioni Unite, hanno richiamato il dettato di cui all'art. 1224 c.c. concludendo che, se anche convenuti in misura usura- ria, gli interessi moratori sono comunque dovuti nella misura di quelli corrispettivi, sempre se questi ultimi siano pattuiti nel rispetto della normativa antiusura.
Ne consegue che, nel caso in esame, gli interessi corrispettivi, che supe- rano la soglia dell'usura, vanno corrisposti nella misura determinata in seno al contratto.
La questioni relative all'operatività della clausola di salvaguardia ed alla validità della variazione effettuata dalla creditrice in forza dello ius va- riandi previsto dal contratto di finanziamento restano assorbite dall'accertamento della misura degli interessi moratori entro soglia.
Da quanto sopra discende che, in riforma della sentenza di primo gra- do, gli appellati, vanno condannati al pagamento della somma di €
20.599,49, pari all'importo delle rate scadute (€ 7.516,13) e del residuo
- 8 - Corte di Appello di Palermo debito (€ 13.083,36) per capitale, oltre agli interessi di mora al tasso pat- tuito dal 7.12.2016 (data della domanda) all'effettivo soddisfo.
Non può invece riconoscersi il pagamento dell'ulteriore somma di €
2.500,26, richiesta dall'appellante a titolo di interessi moratori dal
12.12.2016 alla domanda, non risultando provata la notifica al debitore della comunicazione della decadenza del beneficio del termine, con la conseguente messa in mora.
L'accoglimento dell'appello comporta che deve resti- Controparte_1
tuire all'appellante la somma di € 3.112,00, corrispostagli in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Considerato, poi, che la ha corrisposto Parte_1
all'avv. Galfano, procuratore antistatario, la somma di € 4.197,00 (all. 5
e 6 all'atto di appello), liquidata dal Tribunale a titolo di spese di lite, il predetto procuratore va condannato alla relativa restituzione, richiesta espressamente dall'appellante.
L'esito complessivo del giudizio comporta che, secondo il principio del- la soccombenza, e vanno condanna- Controparte_1 Controparte_2
ti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquida- no come in dispositivo (scaglione da € 5.201 ad € 26.000; valore mini- mo).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 17 ottobre 2018 appellata da
[...]
nei confronti di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
, condanna i predetti appellati, in solido, al pagamento della
[...]
- 9 - Corte di Appello di Palermo somma di € 20.599,49, oltre interessi di mora pari al tasso TAN del con- tratto (10,90%) dal 7.12.2016 fino al saldo effettivo in favore dell'appellante.
Condanna ed , in solido, al pagamen- Controparte_1 Controparte_2
to in favore di delle spese dei due gradi del Parte_1
giudizio liquidate per il primo in € 2.738,00, oltre spese generali, cpa e
IVA come per legge, e per questo in € 1.984,00, oltre € 804,00 per spese vive, spese generali, cpa e iva come per legge.
Dispone la restituzione in favore dell'appellante della somma di €
3.112,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento (14.11.2018) fino all'effettiva restituzione, da parte di , e della somma di Controparte_1
€ 4.197,18, oltre interessi legali dalla data del pagamento (14.11.2018) fino all'effettiva restituzione, da parte dell'Avv. Galfano.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 15.5.2025
La consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 10 - Corte di Appello di Palermo