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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p ub bl ic a I t al i an a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al N° 4411 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 22/01/2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giuseppe De Tommaso e Fabrizio De Tommaso nonché dall'Avv. Paolo Battaglia, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata in ROMA, via Lattanzio n. 5, presso lo studio legale dei primi due, in virtù di procura in atti;
Appellante
E
, (C.F. ), CP_1 C.F._2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Casillo e dall'Avv. Domenico Casillo, disgiuntamente, ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Latina, Via Tasso n.
54, giusta procura in atti;
Appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1402/2020, emessa il 16/07/2020 e notificata in data 17.07.2020.
Conclusioni
Per l'appellante
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza domanda ed eccezione, in riforma totale della impugnata sentenza n. 1402 del
16.07.2020 del Tribunale di Latina nella persona del Giudice onorario, Dott.ssa
Gianna Valeri, notificata il 17.07.2020, rilevata preliminarmente la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 785/2017 (RG. 342/2017) emesso dal
Giudice del procedimento monitorio Dott. Giuseppe D' Auria in data 4 Aprile
2017 per inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.pc ; accertata e dichiarata la incompetenza per territorio del Tribunale di Latina a fronte della competenza del Tribunale di Roma, “locus rei sitae”, nel cui circondario è sito l'immobile de quo, oggetto del rapporto locativo dedotto in giudizio;
accertato e dichiarato, altresì, che esso decreto, ancorché illegittimamente emesso, è errato nel suo ammontare e non provato documentalmente, nonché emesso in assenza totale dei requisiti di cui all'art. 633 e segg.; dichiarare nullo ed inefficace il predetto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, in accoglimento della opposizione spiegata con ricorso depositato il 20 giugno 2017 avanti al Tribunale di Latina ed in accoglimento del presente appello, revocare in toto il decreto ingiuntivo n. 785/2017 (N.R.G. 382/2017) emesso dal
Tribunale di Latina in data 4 aprile 2017 ad istanza di OS;
CP_1
Il tutto con vittoria dei compensi e spese del doppio grado di giudizio e con condanna al pagamento di compensi e spese, in conseguenza dell'accertata temerarietà del ricorso per decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'articolo 96 cpc, compensi tutti da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori e procuratori Avv.
Fabrizio De Tommaso e Avv. Giuseppe de Tommaso i quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, si dichiarano antistatari”.
Per l'appellata
“Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello voglia così provvedere:
2 1) Dichiarare inammissibile l'appello perché privo dei requisiti di cui all'art.342 cpc.
2) Nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
3) Condannare l'appellante ex art.96, ultimo comma, cpc.
4) In ogni caso con condanna dell'appellante alle spese e compensi del grado, oltre rimborso forfettario ex art 13 T.F. e accessori di legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 giugno 2017 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 785/2017 emesso dal Tribunale di
Latina su richiesta di , per il pagamento unitamente a CP_1 [...]
, di € 4.654,00 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali Parte_2 insoluti, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
L'opponente a fondamento dell'opposizione ha eccepito l'illegittima emissione del provvedimento monitorio per mancata dimostrazione del credito e per mancanza di prova documentale. Ha specificato, inoltre, che l'immobile era stato rilasciato il 10 dicembre 2015 in epoca anteriore alla data del verbale di rilascio, che per gli oneri condominiali mancava la prova dei pagamenti della locatrice e che dall'esame degli estratti conto consegnati dall'amministratore, relativi al periodo dal 2012 al 2015, intestati alla cointestataria del Pt_3 contratto di locazione, risultavano pagate somme superiori al dovuto.
Si è costituita contrastando l'opposizione e chiedendone il CP_1 rigetto.
Con sentenza n. 1402/2020 il Tribunale di Latina ha così deciso:
“respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in euro 1.378,00 per compensi, oltre accessori di legge.”
Con ricorso depositato il 9.09.2020 ha appellato la sentenza Parte_1 per i seguenti motivi:
I.nullita' “ab origine” del decreto ingiuntivo opposto per difetto di competenza territoriale e per carenza assoluta di certezza, liquidità ed esigibilità– inefficacia del titolo;
3 II.nullità “ab origine” del decreto ingiuntivo opposto per erronea indicazione del credito per canoni di locazione – inesistenza dei presupposti ex art. 663 ( 633)
c.p.c.;
III.sulla incompetenza territoriale del tribunale di Latina nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione;
IV.sull'“an” e sul “quantum” dell'asserito credito per oneri accessori nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione.
Si è costituita l'opposta eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
L'eccezione è infondata.
Secondo l'insegnamento della SC “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” ( Cass. Cass. civ. Sez.
Unite, 16/11/2017, n. 27199, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/05/2018, n.
13535).
In sostanza la novella introdotta con il comma 1 dell'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (lett.
0a) secondo quanto specificato dalle SSUU “lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del
2000 suindicata, e cioè che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità
4 dell'appello. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia”.
Alla luce di tali principi, attraverso una lettura complessiva del ricorso in appello, e fermo l'esame specifico dei singoli motivi, nel complesso è ben possibile individuare i punti contrastati della sentenza impugnata, le violazioni ed i vizi che secondo l'appellante la affliggono e il diverso esito della controversia che l'appellante prospetta.
Con il primo e terzo motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi all'eccepita incompetenza territoriale del giudice del monitorio e dell'opposizione, l'appellante lamenta l'assoluta nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso da giudice incompetente territorialmente. Asserisce che nei giudizi di locazione la competenza deve determinarsi in relazione al luogo nel quale si trova la cosa locata, nella fattispecie sita a Roma e non a
Latina.
Il giudice di primo grado sul punto ha ritenuto l'eccezione tardivamente sollevata dalla parte opponente e non sollevata d'ufficio nei termini di cui all'art. 38 cpc.
L'appellante lamenta che il Tribunale di Latina in sede di opposizione doveva rilevare “ex officio” la incompetenza per territorio del Giudice del procedimento monitorio che aveva emesso il decreto ingiuntivo, oggetto dell'opposizione, al di là della ritualità o meno e/o tempestività dell'eccezione,
e doveva, sempre “ex officio”, rilevare la nullità del decreto e, consequenzialmente, disporre solo in merito alle spese del procedimento
5 monitorio che aveva prodotto il decreto affetto da insanabile nullità per difetto di competenza.
L'eccezione di incompetenza territoriale, disciplinata dall'articolo 38, inoltre, attiene al giudizio ordinario ma non al rito c.d. locatizio.
Il motivo d'appello è infondato.
L'incompetenza territoriale nei giudizi a cui si applica il rito del lavoro è regolata dall'art. 428 cpc, norma che si applica, ai sensi dell'art. 447 bis cpc, anche in materia di locazioni.
La norma prevede che l'incompetenza può essere eccepita dal resistente solo nella memoria difensiva e quindi nel primo atto difensivo del convenuto.
Va, poi, ricordato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo è principio pacifico che l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata nell'atto di opposizione, quale prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria ( cfr Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 23/02/2021, n. 4779 sull'art. 38 cpc).
L'incompetenza può poi essere rilevata dal giudice d'ufficio ma non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cpc. che viene individuata nella prima udienza stabilita con il decreto di fissazione d'udienza.
Infatti, la più recente giurisprudenza precisa che “Nel rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, comma 1, cod. proc. civ. - secondo la quale l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ. - va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza "in senso cronologico" e, cioè, in riferimento a quella fissata con il decreto ex art. 415 cod. proc. civ.; peraltro, qualora nella prima udienza venga espletata soltanto un'attività, necessariamente preliminare alla delibazione da parte del giudice sulla sua competenza, che non si esaurisca con conseguente rinvio ad un'udienza successiva per il suo completamento, deve considerarsi tempestivo il rilievo dell'incompetenza svolto in tale seconda udienza, che, costituendo mero naturale sviluppo della precedente, va individuata come "prima udienza" agli effetti dell'art. 38, comma 3, cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/11/2024, n.
29856).
6 Con il secondo motivo d'appello, relativo ai canoni di locazione, l'appellante denuncia la nullità ab origine del decreto ingiuntivo opposto per l'erronea indicazione del credito e inesistenza dei presupposti di cui all'art. 633 cpc.
Il motivo d'appello è inammissibile in quanto rivolto esclusivamente avverso il decreto ingiuntivo e non avverso la sentenza impugnata che sulla richiesta di pagamento dei canoni di locazione ha precisato “il titolo contrattuale in forza del quale parte locatrice richiede il pagamento dei canoni insoluti rende certa la prova del credito che con riferimento al quantum viene indicata nel ricorso per ingiunzione pari alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2015 e gennaio 2016 per € 5.700,00 cui viene scomputato l'importo per depositato cauzionale pari a € 2.700,00. A fronte di tale deduzione e della riconsegna delle chiavi dell'immobile tramite terza persona in data 5 febbraio 2016, come documentato dalla locatrice, l'opponente nulla ha provato o chiesto di provare in contrario”.
Con il quarto motivo d'appello l'appellante contesta l'an ed il quantum del credito per gli oneri accessori, sia con riferimento al procedimento monitorio che nel giudizio di opposizione, lamentando che il Giudice di prime cure ha omesso di decidere sulla legittimità, sul “quantum” e l'an dell'asserito credito statuendo, sic et simpliciter, che, gli oneri accessori in quanto “non contestati entro il termine di mesi due dalla richiesta di verifica”, comportano che il conduttore doveva dichiararsi decaduto dalla possibile contestazione degli stessi.
In realtà la sentenza motiva articolatamente sugli oneri accessori e non si limita affatto a sostenere quanto riportato dall'appellante, argomentazione che trova ingresso solo nella parte finale della motivazione, in tema di onere della prova. Sul punto il giudice di primo grado, richiamando il 3° comma dell'art. 9 della I. 27 luglio 1978 n. 392, che impone al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla relativa richiesta, specifica che tale norma circoscrive l'arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi per concludere che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore,
7 alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.
L'appellante continua a censurare la mancata produzione di documenti nelle fase monitoria, affermando che la ricorrente si è limitata ad allegare il contratto di locazione e la visura camerale storica della Co.Ge.Di. S.r.l ed eccependo che il Giudice del procedimento monitorio del Tribunale di Latina sulla base delle sole affermazioni della ricorrente nella narrativa del ricorso, ha ritenuto di emettere il decreto ingiuntivo de quo.
Com'è noto, l'opposizione costituisce un momento processuale intimamente collegato al procedimento iniziato con il ricorso per ingiunzione, del quale costituisce una fase eventuale e non un'impugnazione vera e propria che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
Nella fase dell'opposizione, la locatrice, come specificato in sentenza, ha prodotto gli estratti conto dell'Amministratore del relativo alle rate CP_2 ordinarie per il periodo in questione.
Risulta, poi, prodotta la copia del bonifico per il pagamento di € 6.029,64 comprensiva di oneri facenti carico alla proprietà ad opera della locatrice.
Risulta scomputato da tale voce il versamento di € 1.500,00 effettuato sulla posizione Cogedi da in data 21 aprile 2016. Parte_2
Deve dunque ritenersi che la locatrice abbia provato il suo credito mentre la conduttrice, che era stata edotta della situazione debitoria come si evince dalla documentazione dalla stessa prodotta prima del provvedimento monitorio non ha provato e prima ancora dedotto fatti idonei a contrastare la richiesta.
8 In definitiva l'appello va rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1402/2020, così
[...] provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna l'appellante a rifondere ad le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.923,00 per compensi oltre accessori
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Roma, 06.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
9
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al N° 4411 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 22/01/2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giuseppe De Tommaso e Fabrizio De Tommaso nonché dall'Avv. Paolo Battaglia, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata in ROMA, via Lattanzio n. 5, presso lo studio legale dei primi due, in virtù di procura in atti;
Appellante
E
, (C.F. ), CP_1 C.F._2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Casillo e dall'Avv. Domenico Casillo, disgiuntamente, ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Latina, Via Tasso n.
54, giusta procura in atti;
Appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1402/2020, emessa il 16/07/2020 e notificata in data 17.07.2020.
Conclusioni
Per l'appellante
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza domanda ed eccezione, in riforma totale della impugnata sentenza n. 1402 del
16.07.2020 del Tribunale di Latina nella persona del Giudice onorario, Dott.ssa
Gianna Valeri, notificata il 17.07.2020, rilevata preliminarmente la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 785/2017 (RG. 342/2017) emesso dal
Giudice del procedimento monitorio Dott. Giuseppe D' Auria in data 4 Aprile
2017 per inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.pc ; accertata e dichiarata la incompetenza per territorio del Tribunale di Latina a fronte della competenza del Tribunale di Roma, “locus rei sitae”, nel cui circondario è sito l'immobile de quo, oggetto del rapporto locativo dedotto in giudizio;
accertato e dichiarato, altresì, che esso decreto, ancorché illegittimamente emesso, è errato nel suo ammontare e non provato documentalmente, nonché emesso in assenza totale dei requisiti di cui all'art. 633 e segg.; dichiarare nullo ed inefficace il predetto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, in accoglimento della opposizione spiegata con ricorso depositato il 20 giugno 2017 avanti al Tribunale di Latina ed in accoglimento del presente appello, revocare in toto il decreto ingiuntivo n. 785/2017 (N.R.G. 382/2017) emesso dal
Tribunale di Latina in data 4 aprile 2017 ad istanza di OS;
CP_1
Il tutto con vittoria dei compensi e spese del doppio grado di giudizio e con condanna al pagamento di compensi e spese, in conseguenza dell'accertata temerarietà del ricorso per decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'articolo 96 cpc, compensi tutti da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori e procuratori Avv.
Fabrizio De Tommaso e Avv. Giuseppe de Tommaso i quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, si dichiarano antistatari”.
Per l'appellata
“Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello voglia così provvedere:
2 1) Dichiarare inammissibile l'appello perché privo dei requisiti di cui all'art.342 cpc.
2) Nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
3) Condannare l'appellante ex art.96, ultimo comma, cpc.
4) In ogni caso con condanna dell'appellante alle spese e compensi del grado, oltre rimborso forfettario ex art 13 T.F. e accessori di legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 giugno 2017 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 785/2017 emesso dal Tribunale di
Latina su richiesta di , per il pagamento unitamente a CP_1 [...]
, di € 4.654,00 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali Parte_2 insoluti, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
L'opponente a fondamento dell'opposizione ha eccepito l'illegittima emissione del provvedimento monitorio per mancata dimostrazione del credito e per mancanza di prova documentale. Ha specificato, inoltre, che l'immobile era stato rilasciato il 10 dicembre 2015 in epoca anteriore alla data del verbale di rilascio, che per gli oneri condominiali mancava la prova dei pagamenti della locatrice e che dall'esame degli estratti conto consegnati dall'amministratore, relativi al periodo dal 2012 al 2015, intestati alla cointestataria del Pt_3 contratto di locazione, risultavano pagate somme superiori al dovuto.
Si è costituita contrastando l'opposizione e chiedendone il CP_1 rigetto.
Con sentenza n. 1402/2020 il Tribunale di Latina ha così deciso:
“respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in euro 1.378,00 per compensi, oltre accessori di legge.”
Con ricorso depositato il 9.09.2020 ha appellato la sentenza Parte_1 per i seguenti motivi:
I.nullita' “ab origine” del decreto ingiuntivo opposto per difetto di competenza territoriale e per carenza assoluta di certezza, liquidità ed esigibilità– inefficacia del titolo;
3 II.nullità “ab origine” del decreto ingiuntivo opposto per erronea indicazione del credito per canoni di locazione – inesistenza dei presupposti ex art. 663 ( 633)
c.p.c.;
III.sulla incompetenza territoriale del tribunale di Latina nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione;
IV.sull'“an” e sul “quantum” dell'asserito credito per oneri accessori nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione.
Si è costituita l'opposta eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
L'eccezione è infondata.
Secondo l'insegnamento della SC “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” ( Cass. Cass. civ. Sez.
Unite, 16/11/2017, n. 27199, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/05/2018, n.
13535).
In sostanza la novella introdotta con il comma 1 dell'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (lett.
0a) secondo quanto specificato dalle SSUU “lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del
2000 suindicata, e cioè che, ove l'atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell'inammissibilità
4 dell'appello. Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia”.
Alla luce di tali principi, attraverso una lettura complessiva del ricorso in appello, e fermo l'esame specifico dei singoli motivi, nel complesso è ben possibile individuare i punti contrastati della sentenza impugnata, le violazioni ed i vizi che secondo l'appellante la affliggono e il diverso esito della controversia che l'appellante prospetta.
Con il primo e terzo motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi all'eccepita incompetenza territoriale del giudice del monitorio e dell'opposizione, l'appellante lamenta l'assoluta nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso da giudice incompetente territorialmente. Asserisce che nei giudizi di locazione la competenza deve determinarsi in relazione al luogo nel quale si trova la cosa locata, nella fattispecie sita a Roma e non a
Latina.
Il giudice di primo grado sul punto ha ritenuto l'eccezione tardivamente sollevata dalla parte opponente e non sollevata d'ufficio nei termini di cui all'art. 38 cpc.
L'appellante lamenta che il Tribunale di Latina in sede di opposizione doveva rilevare “ex officio” la incompetenza per territorio del Giudice del procedimento monitorio che aveva emesso il decreto ingiuntivo, oggetto dell'opposizione, al di là della ritualità o meno e/o tempestività dell'eccezione,
e doveva, sempre “ex officio”, rilevare la nullità del decreto e, consequenzialmente, disporre solo in merito alle spese del procedimento
5 monitorio che aveva prodotto il decreto affetto da insanabile nullità per difetto di competenza.
L'eccezione di incompetenza territoriale, disciplinata dall'articolo 38, inoltre, attiene al giudizio ordinario ma non al rito c.d. locatizio.
Il motivo d'appello è infondato.
L'incompetenza territoriale nei giudizi a cui si applica il rito del lavoro è regolata dall'art. 428 cpc, norma che si applica, ai sensi dell'art. 447 bis cpc, anche in materia di locazioni.
La norma prevede che l'incompetenza può essere eccepita dal resistente solo nella memoria difensiva e quindi nel primo atto difensivo del convenuto.
Va, poi, ricordato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo è principio pacifico che l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata nell'atto di opposizione, quale prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria ( cfr Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 23/02/2021, n. 4779 sull'art. 38 cpc).
L'incompetenza può poi essere rilevata dal giudice d'ufficio ma non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cpc. che viene individuata nella prima udienza stabilita con il decreto di fissazione d'udienza.
Infatti, la più recente giurisprudenza precisa che “Nel rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, comma 1, cod. proc. civ. - secondo la quale l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ. - va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza "in senso cronologico" e, cioè, in riferimento a quella fissata con il decreto ex art. 415 cod. proc. civ.; peraltro, qualora nella prima udienza venga espletata soltanto un'attività, necessariamente preliminare alla delibazione da parte del giudice sulla sua competenza, che non si esaurisca con conseguente rinvio ad un'udienza successiva per il suo completamento, deve considerarsi tempestivo il rilievo dell'incompetenza svolto in tale seconda udienza, che, costituendo mero naturale sviluppo della precedente, va individuata come "prima udienza" agli effetti dell'art. 38, comma 3, cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/11/2024, n.
29856).
6 Con il secondo motivo d'appello, relativo ai canoni di locazione, l'appellante denuncia la nullità ab origine del decreto ingiuntivo opposto per l'erronea indicazione del credito e inesistenza dei presupposti di cui all'art. 633 cpc.
Il motivo d'appello è inammissibile in quanto rivolto esclusivamente avverso il decreto ingiuntivo e non avverso la sentenza impugnata che sulla richiesta di pagamento dei canoni di locazione ha precisato “il titolo contrattuale in forza del quale parte locatrice richiede il pagamento dei canoni insoluti rende certa la prova del credito che con riferimento al quantum viene indicata nel ricorso per ingiunzione pari alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2015 e gennaio 2016 per € 5.700,00 cui viene scomputato l'importo per depositato cauzionale pari a € 2.700,00. A fronte di tale deduzione e della riconsegna delle chiavi dell'immobile tramite terza persona in data 5 febbraio 2016, come documentato dalla locatrice, l'opponente nulla ha provato o chiesto di provare in contrario”.
Con il quarto motivo d'appello l'appellante contesta l'an ed il quantum del credito per gli oneri accessori, sia con riferimento al procedimento monitorio che nel giudizio di opposizione, lamentando che il Giudice di prime cure ha omesso di decidere sulla legittimità, sul “quantum” e l'an dell'asserito credito statuendo, sic et simpliciter, che, gli oneri accessori in quanto “non contestati entro il termine di mesi due dalla richiesta di verifica”, comportano che il conduttore doveva dichiararsi decaduto dalla possibile contestazione degli stessi.
In realtà la sentenza motiva articolatamente sugli oneri accessori e non si limita affatto a sostenere quanto riportato dall'appellante, argomentazione che trova ingresso solo nella parte finale della motivazione, in tema di onere della prova. Sul punto il giudice di primo grado, richiamando il 3° comma dell'art. 9 della I. 27 luglio 1978 n. 392, che impone al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla relativa richiesta, specifica che tale norma circoscrive l'arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi per concludere che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore,
7 alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.
L'appellante continua a censurare la mancata produzione di documenti nelle fase monitoria, affermando che la ricorrente si è limitata ad allegare il contratto di locazione e la visura camerale storica della Co.Ge.Di. S.r.l ed eccependo che il Giudice del procedimento monitorio del Tribunale di Latina sulla base delle sole affermazioni della ricorrente nella narrativa del ricorso, ha ritenuto di emettere il decreto ingiuntivo de quo.
Com'è noto, l'opposizione costituisce un momento processuale intimamente collegato al procedimento iniziato con il ricorso per ingiunzione, del quale costituisce una fase eventuale e non un'impugnazione vera e propria che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
Nella fase dell'opposizione, la locatrice, come specificato in sentenza, ha prodotto gli estratti conto dell'Amministratore del relativo alle rate CP_2 ordinarie per il periodo in questione.
Risulta, poi, prodotta la copia del bonifico per il pagamento di € 6.029,64 comprensiva di oneri facenti carico alla proprietà ad opera della locatrice.
Risulta scomputato da tale voce il versamento di € 1.500,00 effettuato sulla posizione Cogedi da in data 21 aprile 2016. Parte_2
Deve dunque ritenersi che la locatrice abbia provato il suo credito mentre la conduttrice, che era stata edotta della situazione debitoria come si evince dalla documentazione dalla stessa prodotta prima del provvedimento monitorio non ha provato e prima ancora dedotto fatti idonei a contrastare la richiesta.
8 In definitiva l'appello va rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1402/2020, così
[...] provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna l'appellante a rifondere ad le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.923,00 per compensi oltre accessori
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Roma, 06.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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