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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2024, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sig.ri Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 13.05.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.40/2021 R. G. sezione lavoro e previdenza, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Ferrara, con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via S. D'Acquisto n.200 -
Aversa
Appellante
E
, in pers. del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso, anche CP_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Patrizia Colella, Silvano Imbriaci, Paola Forgione,
Sergio Sica, Gianluca Tellone ed Ida Verrengia, con gli stessi elettivamente domiciliato in Via De Gasperi n.55 - Napoli
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.06.2019 l'appellante di cui in epigrafe CP_ convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, l' esponendo in via preliminare di aver lavorato per conto e alle dipendenze del
[...]
dal 20.6.2005 al 13.04.2015, (quando era stato licenziato Controparte_2
insieme agli altri lavoratori per cessazione di attività) e di aver prestato in
1 questo arco di tempo il proprio lavoro, svolgendo per l'intero periodo mansioni di operaio addetto alla stiratura delle tomaie (Op. Il liv. CCNL Calzaturieri).
Dedusse che aveva agito in giudizio, a seguito del licenziamento, al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e l'inserimento nelle liste di mobilità e che il Tribunale di Napoli con sentenza n.7087/2017, pubblicata il 19.10.2017 - dopo aver accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze del il Controparte_2
numero dei dipendenti in misura superiore a 15 al momento del licenziamento e la motivazione alla base del licenziamento stesso (cessazione di attività) - aveva dichiarato il suo diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità dalla data del licenziamento, ordinando alla a Organizzazione_1
provvedere alla relativa iscrizione.
CP_ Dedusse quindi di aver inviato domanda all' di Aversa, con raccomandata a/r del 27.11.2017, al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di mobilità a decorrere dalla data del licenziamento, oltre interessi e rivalutazione;
di aver notificato la sentenza n.7087/2017 alla Giunta il Organizzazione_1
19.12.2017 e successivamente di aver inoltrato ricorso al Comitato Provinciale in data 04.04.2018, senza alcun esito.
CP_ Chiese, infine, la condanna dell' al pagamento della suddetta indennità di mobilità, ai sensi degli artt. 7 e 16 della L. N. 223/91, per la somma complessiva di euro 3.919,91 (per il periodo dall'01.05.2015 al 28.01.2016), oltre interessi nonché al pagamento delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l'istituto previdenziale eccepì la non opponibilità ad esso della predetta sentenza del Tribunale di Napoli, stante la sua estraneità al giudizio intercorso tra il ricorrente e la;
l'inammissibilità del Org_2
ricorso per mancanza di una valida e tempestiva domanda amministrativa;
nel merito, il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della prestazione in oggetto.
Con sentenza n.2341/2020, pronunciata in data 06.07.2020, il Tribunale adito rigettò la domanda, compensando le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato presso questa Corte il
05.01.2021, parte soccombente ha proposto appello deducendo, in accoglimento della domanda di prime cure, l'erroneità della decisione
2 impugnata per aver accolto l'eccezione di decadenza di cui all'art. 7
L.n.223/1991 e degli artt.73, co.2, e 129 r.d.l. n.1827/1935. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
La parte appellata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
I motivi dell'odierno gravame sono tutti rivolti alla denuncia della violazione e falsa applicazione/interpretazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 7
L.n.223/1991 e degli artt. 73 e 129 R.D. n.1827/1935, ed affrontano il medesimo tema del maturare della decadenza di cui alle predette disposizioni.
Ciò detto, è compito della Corte valutare se effettivamente risulti maturata la decadenza di cui alle predette disposizioni normative in merito alla reclamata indennità di mobilità.
Sul punto si rileva che il r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 73, co.2, convertito con modificazioni nella L. n.1155 del 1936, prevede che "L'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro."
Il successivo art. 77, co. 1, dispone che: "Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento."
Infine l'art. 129, co. 5, prevede che: "Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennità di disoccupazione (..) qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile
(..) senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al pagamento dell'indennità".
È pacifico che tali disposizioni decadenziali si applichino anche all'indennità di mobilità, stante l'espresso rinvio contenuto nella L. n. 223/91.
Al riguardo, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17389 del 06/12/2002, hanno affermato che: "L'indennità di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991, n.223, art.7, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica,
3 presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all' - che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le CP_1
relative condizioni - entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell'indennità di mobilità), così com'è dimostrato, d'altra parte, dalla disposizione di cui alla L. 23 maggio 1997, n.
135, art. 20 ter, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell'indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la decadenza dal relativo diritto" (in tal senso v. Cass., 9 settembre
2011, n. 17389, che ha ritenuto corretta la statuizione della sentenza impugnata per cui la indennità di mobilità non spettava per mancanza della domanda proposta nel termine di legge, seguita da Cass., 24 giugno 2013, n.15770.
Nello stesso senso v. Cass.n.18528/2011; n.27674/2011; n.24159/2012;
n.11704/2019).
La Suprema Corte ha anche osservato come “la decadenza dal diritto all'indennità suddetta rispondesse all'esigenza di assicurare all' la CP_1
possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere (in tal senso, v. Cass.
n. 17404 del 2016 che richiama Cass. n. 6503 del 1985) senza porre profili di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38 Cost., alla luce dei principi più volte affermati dai giudici delle leggi secondo cui la disposizione di cui all'art. 38 Cost., comma 2, attiene esclusivamente all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'interessato e non anche alle modalità necessarie a conseguirle sicchè è consentito al legislatore di regolarne condizioni e modalità (v. Cass. 17404 cit); il termine di decadenza per conseguire un determinato trattamento è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema previdenziale e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'Ente erogatore (cfr. su tale affermazione di principio, Corte Cost. n. 192 del 2005)” (Cass.n.6411 del
06.03.2020).
Giova osservare altresì che la decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di indennità di mobilità comporta la decadenza
4 del diritto alla prestazione, e non ai soli ratei di indennità già scaduti prima della presentazione della domanda. In tal senso depone il chiaro dettato normativo dell'art. 129, comma 5, nella parte in cui prevede la "cessazione" del diritto dell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'Indennità di disoccupazione, senz'alcun riferimento ai ratei maturati.
Tanto precisato, nella specie, il Collegio osserva che correttamente il primo giudice non ha ritenuto tempestiva la domanda amministrativa presentata da con raù Parte_1 cc. a/r del 27.11.2017 (tra l'altro non osservando la procedura telematica) a fronte della cessazione del rapporto di lavoro del 13.04.2015, data del licenziamento, a nulla rilevando la sentenza del Tribunale di Napoli
n.7087/2017, pubblicata in data 19.10.2017, che aveva riconosciuto il diritto dell'odierno appellante all'iscrizione nelle liste di mobilità. CP_ Ed infatti, come rilevato dall' , oltre al fatto che la predetta sentenza non fa stato nei suoi confronti essendo stata resa tra e la Parte_1 Org_2
l'iscrizione nelle liste di mobilità è cosa diversa dall'indennità di
[...]
mobilità rappresentando soltanto una delle tante condizioni previste per beneficiare della prestazione in oggetto.
Al riguardo si rammenti quanto disposto dall'art. 4 D. L. n. 148/93 (convertito in legge n. 236 del 1993) secondo cui l'iscrizione nelle liste di mobilità "non dà titolo al trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223."
In altre parole, la sola iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità in assenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge - tra cui la proposizione di una rituale e tempestiva domanda amministrativa – non consente di conseguire la prestazione in esame.
Né rileva che l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato sia avvenuto in via giudiziale successivamente alla cessazione del rapporto (
Cass.n.7148/2009, n.10747/2022)
Correttamente quindi il giudice di prime cure ha così concluso: “In definitiva, in mancanza di prova di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la prestazione in esame - ulteriori alla mera iscrizione nelle liste - il ricorso non potesse trovare accoglimento” (cfr. sent.impugnata pag.7).
5 Ne consegue che l'appellante avrebbe dovuto inoltrare tempestiva istanza CP_ all' per ottenere l'indennità di mobilità, a decorrere dallo stesso dies a quo sopraindicato come data di cessazione del rapporto, non rilevando a tal fine l'inerzia del datore di lavoro o il mancato perfezionamento della procedura di mobilità infatti, come statuito dalla giurispridenza di legittimità. “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n.
223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all' CP_3
previdenziale, nel termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno” (Cass. n. 10747/22; n.7521/17) […] Infatti il termine di decadenza in esame è di ordine pubblico e ciò rende evidente che il suo decorso e il relativo dies a quo non possono dipendere né dallo stato soggettivo del lavoratore né da comportamenti del datore di lavoro o di chi per esso […] in quanto, altrimenti, il predetto decorso del termine di decadenza verrebbe sostanzialmente rimesso al comportamento delle parti del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 2968 c.c. secondo cui “le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge, in materia sottratta alla disponibilità delle parti.” (Cass.n.20372/2023).
Dunque, “…il ricorrente non può vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di mobilità per effetto della mancata attivazione della procedura ex lege 223/91 e per tale inadempienza potrà solo agire ai fini risarcitori nei confronti del soggetto inadempiente” (sent. impugnata pag.6).
In definitiva, in ragione delle superiori argomentazioni, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione, tenuto conto l'appellante è decaduto dalla possibilità di ottenere l'indennità di mobilità, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata sentenza confermata.
Considerata la natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
6 • compensa tra le parti le spese del grado;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma
17 L.n. 228/2012.
Napoli, 13/5/2024 Il Presidente Est.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sig.ri Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 13.05.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.40/2021 R. G. sezione lavoro e previdenza, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Ferrara, con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via S. D'Acquisto n.200 -
Aversa
Appellante
E
, in pers. del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso, anche CP_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Patrizia Colella, Silvano Imbriaci, Paola Forgione,
Sergio Sica, Gianluca Tellone ed Ida Verrengia, con gli stessi elettivamente domiciliato in Via De Gasperi n.55 - Napoli
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.06.2019 l'appellante di cui in epigrafe CP_ convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, l' esponendo in via preliminare di aver lavorato per conto e alle dipendenze del
[...]
dal 20.6.2005 al 13.04.2015, (quando era stato licenziato Controparte_2
insieme agli altri lavoratori per cessazione di attività) e di aver prestato in
1 questo arco di tempo il proprio lavoro, svolgendo per l'intero periodo mansioni di operaio addetto alla stiratura delle tomaie (Op. Il liv. CCNL Calzaturieri).
Dedusse che aveva agito in giudizio, a seguito del licenziamento, al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e l'inserimento nelle liste di mobilità e che il Tribunale di Napoli con sentenza n.7087/2017, pubblicata il 19.10.2017 - dopo aver accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze del il Controparte_2
numero dei dipendenti in misura superiore a 15 al momento del licenziamento e la motivazione alla base del licenziamento stesso (cessazione di attività) - aveva dichiarato il suo diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità dalla data del licenziamento, ordinando alla a Organizzazione_1
provvedere alla relativa iscrizione.
CP_ Dedusse quindi di aver inviato domanda all' di Aversa, con raccomandata a/r del 27.11.2017, al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di mobilità a decorrere dalla data del licenziamento, oltre interessi e rivalutazione;
di aver notificato la sentenza n.7087/2017 alla Giunta il Organizzazione_1
19.12.2017 e successivamente di aver inoltrato ricorso al Comitato Provinciale in data 04.04.2018, senza alcun esito.
CP_ Chiese, infine, la condanna dell' al pagamento della suddetta indennità di mobilità, ai sensi degli artt. 7 e 16 della L. N. 223/91, per la somma complessiva di euro 3.919,91 (per il periodo dall'01.05.2015 al 28.01.2016), oltre interessi nonché al pagamento delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l'istituto previdenziale eccepì la non opponibilità ad esso della predetta sentenza del Tribunale di Napoli, stante la sua estraneità al giudizio intercorso tra il ricorrente e la;
l'inammissibilità del Org_2
ricorso per mancanza di una valida e tempestiva domanda amministrativa;
nel merito, il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della prestazione in oggetto.
Con sentenza n.2341/2020, pronunciata in data 06.07.2020, il Tribunale adito rigettò la domanda, compensando le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato presso questa Corte il
05.01.2021, parte soccombente ha proposto appello deducendo, in accoglimento della domanda di prime cure, l'erroneità della decisione
2 impugnata per aver accolto l'eccezione di decadenza di cui all'art. 7
L.n.223/1991 e degli artt.73, co.2, e 129 r.d.l. n.1827/1935. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
La parte appellata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
I motivi dell'odierno gravame sono tutti rivolti alla denuncia della violazione e falsa applicazione/interpretazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 7
L.n.223/1991 e degli artt. 73 e 129 R.D. n.1827/1935, ed affrontano il medesimo tema del maturare della decadenza di cui alle predette disposizioni.
Ciò detto, è compito della Corte valutare se effettivamente risulti maturata la decadenza di cui alle predette disposizioni normative in merito alla reclamata indennità di mobilità.
Sul punto si rileva che il r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 73, co.2, convertito con modificazioni nella L. n.1155 del 1936, prevede che "L'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro."
Il successivo art. 77, co. 1, dispone che: "Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento."
Infine l'art. 129, co. 5, prevede che: "Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennità di disoccupazione (..) qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile
(..) senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al pagamento dell'indennità".
È pacifico che tali disposizioni decadenziali si applichino anche all'indennità di mobilità, stante l'espresso rinvio contenuto nella L. n. 223/91.
Al riguardo, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17389 del 06/12/2002, hanno affermato che: "L'indennità di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991, n.223, art.7, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica,
3 presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all' - che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le CP_1
relative condizioni - entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell'indennità di mobilità), così com'è dimostrato, d'altra parte, dalla disposizione di cui alla L. 23 maggio 1997, n.
135, art. 20 ter, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell'indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la decadenza dal relativo diritto" (in tal senso v. Cass., 9 settembre
2011, n. 17389, che ha ritenuto corretta la statuizione della sentenza impugnata per cui la indennità di mobilità non spettava per mancanza della domanda proposta nel termine di legge, seguita da Cass., 24 giugno 2013, n.15770.
Nello stesso senso v. Cass.n.18528/2011; n.27674/2011; n.24159/2012;
n.11704/2019).
La Suprema Corte ha anche osservato come “la decadenza dal diritto all'indennità suddetta rispondesse all'esigenza di assicurare all' la CP_1
possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere (in tal senso, v. Cass.
n. 17404 del 2016 che richiama Cass. n. 6503 del 1985) senza porre profili di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38 Cost., alla luce dei principi più volte affermati dai giudici delle leggi secondo cui la disposizione di cui all'art. 38 Cost., comma 2, attiene esclusivamente all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'interessato e non anche alle modalità necessarie a conseguirle sicchè è consentito al legislatore di regolarne condizioni e modalità (v. Cass. 17404 cit); il termine di decadenza per conseguire un determinato trattamento è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema previdenziale e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'Ente erogatore (cfr. su tale affermazione di principio, Corte Cost. n. 192 del 2005)” (Cass.n.6411 del
06.03.2020).
Giova osservare altresì che la decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di indennità di mobilità comporta la decadenza
4 del diritto alla prestazione, e non ai soli ratei di indennità già scaduti prima della presentazione della domanda. In tal senso depone il chiaro dettato normativo dell'art. 129, comma 5, nella parte in cui prevede la "cessazione" del diritto dell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'Indennità di disoccupazione, senz'alcun riferimento ai ratei maturati.
Tanto precisato, nella specie, il Collegio osserva che correttamente il primo giudice non ha ritenuto tempestiva la domanda amministrativa presentata da con raù Parte_1 cc. a/r del 27.11.2017 (tra l'altro non osservando la procedura telematica) a fronte della cessazione del rapporto di lavoro del 13.04.2015, data del licenziamento, a nulla rilevando la sentenza del Tribunale di Napoli
n.7087/2017, pubblicata in data 19.10.2017, che aveva riconosciuto il diritto dell'odierno appellante all'iscrizione nelle liste di mobilità. CP_ Ed infatti, come rilevato dall' , oltre al fatto che la predetta sentenza non fa stato nei suoi confronti essendo stata resa tra e la Parte_1 Org_2
l'iscrizione nelle liste di mobilità è cosa diversa dall'indennità di
[...]
mobilità rappresentando soltanto una delle tante condizioni previste per beneficiare della prestazione in oggetto.
Al riguardo si rammenti quanto disposto dall'art. 4 D. L. n. 148/93 (convertito in legge n. 236 del 1993) secondo cui l'iscrizione nelle liste di mobilità "non dà titolo al trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223."
In altre parole, la sola iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità in assenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge - tra cui la proposizione di una rituale e tempestiva domanda amministrativa – non consente di conseguire la prestazione in esame.
Né rileva che l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato sia avvenuto in via giudiziale successivamente alla cessazione del rapporto (
Cass.n.7148/2009, n.10747/2022)
Correttamente quindi il giudice di prime cure ha così concluso: “In definitiva, in mancanza di prova di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la prestazione in esame - ulteriori alla mera iscrizione nelle liste - il ricorso non potesse trovare accoglimento” (cfr. sent.impugnata pag.7).
5 Ne consegue che l'appellante avrebbe dovuto inoltrare tempestiva istanza CP_ all' per ottenere l'indennità di mobilità, a decorrere dallo stesso dies a quo sopraindicato come data di cessazione del rapporto, non rilevando a tal fine l'inerzia del datore di lavoro o il mancato perfezionamento della procedura di mobilità infatti, come statuito dalla giurispridenza di legittimità. “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n.
223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all' CP_3
previdenziale, nel termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno” (Cass. n. 10747/22; n.7521/17) […] Infatti il termine di decadenza in esame è di ordine pubblico e ciò rende evidente che il suo decorso e il relativo dies a quo non possono dipendere né dallo stato soggettivo del lavoratore né da comportamenti del datore di lavoro o di chi per esso […] in quanto, altrimenti, il predetto decorso del termine di decadenza verrebbe sostanzialmente rimesso al comportamento delle parti del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 2968 c.c. secondo cui “le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge, in materia sottratta alla disponibilità delle parti.” (Cass.n.20372/2023).
Dunque, “…il ricorrente non può vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di mobilità per effetto della mancata attivazione della procedura ex lege 223/91 e per tale inadempienza potrà solo agire ai fini risarcitori nei confronti del soggetto inadempiente” (sent. impugnata pag.6).
In definitiva, in ragione delle superiori argomentazioni, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione, tenuto conto l'appellante è decaduto dalla possibilità di ottenere l'indennità di mobilità, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata sentenza confermata.
Considerata la natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
6 • compensa tra le parti le spese del grado;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma
17 L.n. 228/2012.
Napoli, 13/5/2024 Il Presidente Est.
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