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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 299/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 19/04/1986, elettivamente domiciliato in VIA MUNICIPIO N. 30/4 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. CAVALIERE ANTONIO (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura a margone dell'atto di citazione OPPONENTE E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. , Parte_2 C.F._4
(C.F. ), Parte_3 C.F._5
(C.F. Parte_4 C.F._6 in qualità di eredi di titolare della ditta Persona_1 individuale LINEA S CUCINE DI RN EL rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. CORBO FRANCESCO (C.F. ), con il quale sono C.F._7 elettivamente domiciliati in VIA CERVINA 100 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MONICA VERCELLI OPPOSTE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 25/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1605/2016 del 12/11/2016 e notificato il 6/12/2016, con il quale gli veniva ingiunto, quale titolare della ditta individuale “La Brocantiere”, cancellata in data 26/1/2012, il pagamento, in favore di CP_1
, , , , in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi di , titolare della ditta individuale Persona_1
LINEA S CUCINE DI RN EL, della somma di € 20.975,54, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di fatture commerciali, a fronte delle quali avrebbe girato cambiali, emesse in data 11/1/2011, rimaste impagate e protestate. Parte opponente disconosceva la firma apposta sulle cambiali, negando di aver mai apposto la firma di girata sulle stesse.
Si costituivano gli opposti evidenziando come il credito si fondasse sulle fatture prodotte, debitamente sottoscritte da , Parte_1 che, a seguito di una richiesta di dilazione di pagamento, aveva emesso, a garanzia del credito, le cambiali di cui al ricorso monitorio, provvedendo poi a girarle alla Linea S Cucine del sig. FF RN. Affermavano di volersi avvalere della documentazione disconosciuta e chiedevano disporsi la verificazione a mezzo Ctu.
All'udienza del 25/5/2017, il Giudice formulava una proposta conciliativa per la composizione bonaria, che non veniva accettata da parte opponente.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art.
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, parte creditrice ha provato che , Parte_1 titolare della ditta individuale La Brocantiere aveva girato in favore di FF RN titolare della ditta individuale "Linea S Cucine di RN FF le seguenti cambiali: 1) cambiale dell'11/01/2011 di € 2.000,00, con scadenza al 28/2/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di
[...]
; Pt_1
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 2) cambiale dell'11/1/2021 di € 2.000,00, con scadenza al 31/3/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di RO NZ;
3) cambiale dell'11/1/2021 di € 2.000,00, con scadenza al 30/4/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di RO NZ;
4) cambiale dell'11/1/2011 di € 2.000,00, con scadenza al 31/5/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di
[...]
; Pt_1
5) cambiale dell'11/1/2011 di € 2.000,00, con scadenza al 30/6/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di
[...]
; Pt_1
6) cambiale del 15/3/2011 di € 2.300,00, con scadenza al 30/7/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di
[...]
; Pt_1
7) cambiale del 15/3/2011 di € 2.300,00, con scadenza al 31/03/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di
[...]
; Pt_1
Tali titoli sono rimasti insoluti e protestati. A seguito del disconoscimento operato da parte opponente è stata disposta CTU grafologica, che può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, volta che possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Come rilevato dal CTU, le firme a nome apparente di “
[...]
” apposte a tergo delle cambiali n.5, n.6, n.7 sono, con Pt_1 alta probabilità non attribuibili a . Le firme a nome Parte_1 apparente di “ ”, apposte a tergo delle cambiali n.1, Parte_1
n.2, n.3, n.4, sono, con alta possibilità, non attribuibili al
[...]
. Pt_1
Va rilevato che gli opposti, nella comparsa di costituzione e di risposta, in subordine, chiedevano la condanna di al Parte_1 pagamento della diversa somma (rispetto al decreto ingiuntivo azionato) di € 14.900,00, rinveniente da fatture, depositate
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 unitamente alla comparsa, riguardanti forniture di merce dal 2009 al 2010, a fronte delle quali erano stati girati i titoli disconosciuti. Occorre a questo se nel caso di specie vi sia un inammissibile mutatio libelli, come eccepito da parte opponente. Con la sentenza n. 26727 del 15 ottobre 2024, resa a sezioni unite, la Corte di cassazione ha nuovamente affrontato la questione circa la possibilità che il convenuto opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proponga domande nuove, diverse da quelle avanzate nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale, limitandosi a chiedere la revoca del decreto opposto sulla base di sole eccezioni e, in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo. Il nucleo della questione interpretativa, ad avviso delle Sezioni Unite, si addensa attorno all'art. 645 c.p.c., per verificare se sia possibile equiparare il giudizio sorto dall'opposizione a decreto ingiuntivo a quello ordinario, che non ha quale premessa una vicenda monitoria. L'evoluzione normativa, si osserva, non ha modificato la formulazione dell'art. 645 c.p.c. nella parte in cui dispone che, in seguito all'opposizione, il giudizio si svolga secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. Tuttavia, la peculiarità genetica della fase di opposizione ha dato luogo ad alcune divergenze ricostruttive in ordine possibilità di ricondurla al genus del giudizio ordinario, preferendo talvolta declinarla secondo i canoni della forma impugnatoria. Queste deviazioni, non particolarmente seguite ma neppure scomparse, sono state da ultimo disattese dalla sentenza delle Sezioni Unite, 13 gennaio 2022, n. 927, la quale è valsa a chiarire almeno che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non costituisca una actio nullitatis o un'azione impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un giudizio ordinario sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del giudizio monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, e nella quale si riespande la pienezza del contraddittorio. Questa lettura dell'istituto sembra consentire intanto di declinare l'art. 645 c.p.c.
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 in accordo con le diverse opzioni valoriali cui risponde oggi il sistema rispetto all'epoca precostituzionale della sua introduzione (la tutela del contraddittorio, l'economia processuale, l'effettività della tutela giurisdizionale, la ragionevole durata del processo, la stabilità delle decisioni giudiziarie, la stessa intrinseca giustizia delle regole processuali), tanto che una sua equiparazione col giudizio ordinario non sembra arbitraria, né fondata sull'esclusivo dato testuale. Le Sezioni Unite valorizzano, inoltre, una linea interpretativa che slega il novum dai limiti della reconventio reconventionis e riconosce all'opposto la possibilità di proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente, convenuto sostanziale, non abbia proposto un domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, per finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dovendosi altresì riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c. Il ruolo dell'opposto viene adeguato a quello di attore sostanziale, quando la pretesa azionata in via monitoria evolva per la reazione oppositiva dell'ingiunto e recupera il paradigma del giudizio ordinario, ovvero il contraddittorio. Dall'avvio monitorio del contenzioso non deriva alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria. Le Sezioni Unite riconoscono la legittimazione dell'opposto a proporre domande riconvenzionali in senso proprio e domande subordinate alternative a quella introduttiva, ammissibili perché correlate a quella originaria attraverso lo strumento teleologico dell'interesse.
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Nel caso di specie la domanda di pagamento, sia pure di un importo ridotto, sulla base delle fatture prodotte è correlata a quella originaria, traendo origine dal medesimo rapporto di fornitura. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. Va poi rilevato che parte opposta, con la comparsa di costituzione, ha prodotto le fatture delle quali richiede il pagamento, sottoscritte dall'opponente, che, in sede di prima udienza, non ha provveduto al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulle stesse.
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Solo in sede di memoria I termine ex art. 183 c.p.c., tardivamente, parte opponente ha provveduto ad un generico disconoscimento delle fatture e ad una generica contestazione della fornitura. Deve ritenersi, pertanto, che il creditore opposto abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante. Risulta, quindi, dovuto l'importo di € 14.900,00, oltre interessi ex dlgs 231/02, dalle singole scadenze al soddisfo.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non sono dovute le spese relative del procedimento monitorio, fondato esclusivamente sulle cambiali. Sono invece dovute, sulla base del decisum, le spese processuali relative al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 299/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 CP_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in qualità di eredi di titolare della
[...] Persona_1 ditta individuale LINEA S CUCINE DI RN EL ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1605/2016 del 12/11/2016;
3.accoglie parzialmente la domanda principale;
4. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di Parte_4 Persona_1 titolare della ditta individuale LINEA S CUCINE DI RN EL, della complessiva somma di € 14.900,00, oltre interessi ex dlgs 231/02, dalle singole scadenze al soddisfo;
6. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di Parte_4 Persona_1 titolare della ditta individuale LINEA S CUCINE DI RN EL, delle spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 299/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 19/04/1986, elettivamente domiciliato in VIA MUNICIPIO N. 30/4 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. CAVALIERE ANTONIO (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura a margone dell'atto di citazione OPPONENTE E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. , Parte_2 C.F._4
(C.F. ), Parte_3 C.F._5
(C.F. Parte_4 C.F._6 in qualità di eredi di titolare della ditta Persona_1 individuale LINEA S CUCINE DI RN EL rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. CORBO FRANCESCO (C.F. ), con il quale sono C.F._7 elettivamente domiciliati in VIA CERVINA 100 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MONICA VERCELLI OPPOSTE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 25/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1605/2016 del 12/11/2016 e notificato il 6/12/2016, con il quale gli veniva ingiunto, quale titolare della ditta individuale “La Brocantiere”, cancellata in data 26/1/2012, il pagamento, in favore di CP_1
, , , , in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi di , titolare della ditta individuale Persona_1
LINEA S CUCINE DI RN EL, della somma di € 20.975,54, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di fatture commerciali, a fronte delle quali avrebbe girato cambiali, emesse in data 11/1/2011, rimaste impagate e protestate. Parte opponente disconosceva la firma apposta sulle cambiali, negando di aver mai apposto la firma di girata sulle stesse.
Si costituivano gli opposti evidenziando come il credito si fondasse sulle fatture prodotte, debitamente sottoscritte da , Parte_1 che, a seguito di una richiesta di dilazione di pagamento, aveva emesso, a garanzia del credito, le cambiali di cui al ricorso monitorio, provvedendo poi a girarle alla Linea S Cucine del sig. FF RN. Affermavano di volersi avvalere della documentazione disconosciuta e chiedevano disporsi la verificazione a mezzo Ctu.
All'udienza del 25/5/2017, il Giudice formulava una proposta conciliativa per la composizione bonaria, che non veniva accettata da parte opponente.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art.
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, parte creditrice ha provato che , Parte_1 titolare della ditta individuale La Brocantiere aveva girato in favore di FF RN titolare della ditta individuale "Linea S Cucine di RN FF le seguenti cambiali: 1) cambiale dell'11/01/2011 di € 2.000,00, con scadenza al 28/2/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di
[...]
; Pt_1
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 2) cambiale dell'11/1/2021 di € 2.000,00, con scadenza al 31/3/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di RO NZ;
3) cambiale dell'11/1/2021 di € 2.000,00, con scadenza al 30/4/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di RO NZ;
4) cambiale dell'11/1/2011 di € 2.000,00, con scadenza al 31/5/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di
[...]
; Pt_1
5) cambiale dell'11/1/2011 di € 2.000,00, con scadenza al 30/6/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di
[...]
; Pt_1
6) cambiale del 15/3/2011 di € 2.300,00, con scadenza al 30/7/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di
[...]
; Pt_1
7) cambiale del 15/3/2011 di € 2.300,00, con scadenza al 31/03/2011, con girata sul retro di La Brocantiere di
[...]
; Pt_1
Tali titoli sono rimasti insoluti e protestati. A seguito del disconoscimento operato da parte opponente è stata disposta CTU grafologica, che può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, volta che possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Come rilevato dal CTU, le firme a nome apparente di “
[...]
” apposte a tergo delle cambiali n.5, n.6, n.7 sono, con Pt_1 alta probabilità non attribuibili a . Le firme a nome Parte_1 apparente di “ ”, apposte a tergo delle cambiali n.1, Parte_1
n.2, n.3, n.4, sono, con alta possibilità, non attribuibili al
[...]
. Pt_1
Va rilevato che gli opposti, nella comparsa di costituzione e di risposta, in subordine, chiedevano la condanna di al Parte_1 pagamento della diversa somma (rispetto al decreto ingiuntivo azionato) di € 14.900,00, rinveniente da fatture, depositate
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 unitamente alla comparsa, riguardanti forniture di merce dal 2009 al 2010, a fronte delle quali erano stati girati i titoli disconosciuti. Occorre a questo se nel caso di specie vi sia un inammissibile mutatio libelli, come eccepito da parte opponente. Con la sentenza n. 26727 del 15 ottobre 2024, resa a sezioni unite, la Corte di cassazione ha nuovamente affrontato la questione circa la possibilità che il convenuto opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proponga domande nuove, diverse da quelle avanzate nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale, limitandosi a chiedere la revoca del decreto opposto sulla base di sole eccezioni e, in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo. Il nucleo della questione interpretativa, ad avviso delle Sezioni Unite, si addensa attorno all'art. 645 c.p.c., per verificare se sia possibile equiparare il giudizio sorto dall'opposizione a decreto ingiuntivo a quello ordinario, che non ha quale premessa una vicenda monitoria. L'evoluzione normativa, si osserva, non ha modificato la formulazione dell'art. 645 c.p.c. nella parte in cui dispone che, in seguito all'opposizione, il giudizio si svolga secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. Tuttavia, la peculiarità genetica della fase di opposizione ha dato luogo ad alcune divergenze ricostruttive in ordine possibilità di ricondurla al genus del giudizio ordinario, preferendo talvolta declinarla secondo i canoni della forma impugnatoria. Queste deviazioni, non particolarmente seguite ma neppure scomparse, sono state da ultimo disattese dalla sentenza delle Sezioni Unite, 13 gennaio 2022, n. 927, la quale è valsa a chiarire almeno che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non costituisca una actio nullitatis o un'azione impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un giudizio ordinario sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del giudizio monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, e nella quale si riespande la pienezza del contraddittorio. Questa lettura dell'istituto sembra consentire intanto di declinare l'art. 645 c.p.c.
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 in accordo con le diverse opzioni valoriali cui risponde oggi il sistema rispetto all'epoca precostituzionale della sua introduzione (la tutela del contraddittorio, l'economia processuale, l'effettività della tutela giurisdizionale, la ragionevole durata del processo, la stabilità delle decisioni giudiziarie, la stessa intrinseca giustizia delle regole processuali), tanto che una sua equiparazione col giudizio ordinario non sembra arbitraria, né fondata sull'esclusivo dato testuale. Le Sezioni Unite valorizzano, inoltre, una linea interpretativa che slega il novum dai limiti della reconventio reconventionis e riconosce all'opposto la possibilità di proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente, convenuto sostanziale, non abbia proposto un domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, per finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dovendosi altresì riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c. Il ruolo dell'opposto viene adeguato a quello di attore sostanziale, quando la pretesa azionata in via monitoria evolva per la reazione oppositiva dell'ingiunto e recupera il paradigma del giudizio ordinario, ovvero il contraddittorio. Dall'avvio monitorio del contenzioso non deriva alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria. Le Sezioni Unite riconoscono la legittimazione dell'opposto a proporre domande riconvenzionali in senso proprio e domande subordinate alternative a quella introduttiva, ammissibili perché correlate a quella originaria attraverso lo strumento teleologico dell'interesse.
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Nel caso di specie la domanda di pagamento, sia pure di un importo ridotto, sulla base delle fatture prodotte è correlata a quella originaria, traendo origine dal medesimo rapporto di fornitura. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. Va poi rilevato che parte opposta, con la comparsa di costituzione, ha prodotto le fatture delle quali richiede il pagamento, sottoscritte dall'opponente, che, in sede di prima udienza, non ha provveduto al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulle stesse.
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Solo in sede di memoria I termine ex art. 183 c.p.c., tardivamente, parte opponente ha provveduto ad un generico disconoscimento delle fatture e ad una generica contestazione della fornitura. Deve ritenersi, pertanto, che il creditore opposto abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante. Risulta, quindi, dovuto l'importo di € 14.900,00, oltre interessi ex dlgs 231/02, dalle singole scadenze al soddisfo.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non sono dovute le spese relative del procedimento monitorio, fondato esclusivamente sulle cambiali. Sono invece dovute, sulla base del decisum, le spese processuali relative al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 299/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 CP_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in qualità di eredi di titolare della
[...] Persona_1 ditta individuale LINEA S CUCINE DI RN EL ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1605/2016 del 12/11/2016;
3.accoglie parzialmente la domanda principale;
4. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di Parte_4 Persona_1 titolare della ditta individuale LINEA S CUCINE DI RN EL, della complessiva somma di € 14.900,00, oltre interessi ex dlgs 231/02, dalle singole scadenze al soddisfo;
6. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di Parte_4 Persona_1 titolare della ditta individuale LINEA S CUCINE DI RN EL, delle spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
N.R.G. 299/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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