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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6286 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL TA presidente dott.ssa OV IP consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5823/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Annalisa Amicucci, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Quattrocchi e Domenico Di Carlo, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
(poi in liquidazione, di seguito solo ) chiedeva al Tribunale Parte_1 Pt_1 di di ingiungere al (in questo grado CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 10 , di seguito solo il pagamento della somma Controparte_1 CP_1 di € 58.560,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, di cui alla fattura n. 1 del 4.1.2016, per la fornitura, nell'anno 2015, del “servizio di contabilità e paghe software Esa – Team System”.
***
Il Tribunale, in data 1.6.2016, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
12962/2016.
***
Proponeva opposizione deducendo che la somma non era dovuta in quanto si
CP_1 trattava di attività e servizi mai richiesti dall'opponente e comunque mai svolti dall'opposta in favore di contestava espressamente le prestazioni, asserendo che il servizio di
CP_1 contabilità aziendale, sin dall'anno 2015, veniva svolto dalla società e Controparte_4 che il servizio di elaborazione buste paga, sin dalla costituzione di veniva svolto
CP_1 dallo studio del dott. ; deduceva, inoltre, che non si comprendeva a che Persona_1 titolo avesse richiesto il pagamento della ingente somma di € 58.560,00, né come Pt_1 detta cifra potesse essere determinata in assenza di un contratto inter partes che prevedesse accordi precisi sulla determinazione del corrispettivo, di cui la ricorrente non forniva alcuna prova;
evidenziava, tra l'altro, che, con PEC del 17.2.2016, provvedeva
CP_1 immediatamente a contestare l'invio della fattura n. 1/2016 sottesa al decreto ingiuntivo opposto, senza ricevere alcun riscontro, se non la notifica del decreto ingiuntivo.
***
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo che i Pt_1 servizi forniti ad avevano ad oggetto l'utilizzo del “software ESA” che aveva CP_1 Pt_1 acquisito da con regolare contratto, che poi, aveva dato vita all'accordo Controparte_5 con deduceva che quest'ultimo aveva fatto “letteralmente sparire” il testo sottoscritto CP_1 dell'accordo, come da denuncia querela per appropriazione indebita e ricorso ex art. 700
c.p.c. proposto da per la restituzione dei documenti, rimasto senza esito. Pt_1
***
Con sentenza n. 3766/2020, R.G. n. 58937/2016, pubblicata in data 18.2.2020, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite, così motivando:
‹‹… Invero sebbene la opposta agiva in sede monitoria sostenendo che il avesse richiesto Controparte_3 alla “il servizio di contabilità e paghe software Esa – Team System” (cfr. pag. 1 ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo), con le memorie istruttorie modificava radicalmente la causa petendi sostenendo che la richiesta di pagamento per la somma di Euro 58.560,00 sottesa alla fattura azionata fosse in realtà riconducibile pagina 2 di 10 al pagamento di un canone dovuto per un'asserita concessione in (sub) licenza d'uso del software Esa-Team
System, nonché dell'utilizzo dei locali di via Tito Omboni n. 138 per l'anno 2015.
Ora, deve rilevarsi che si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su di un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2007, n. 7579; Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2005, n. 7524; Cass, civ., sez. lav., 11 marzo 2004, n. 5006).
Giova, peraltro, rimarcare che la dottrina e la giurisprudenza concordano nel distinguere i diritti in diritti
“autodeterminati” e diritti “eterodeterminat.
I diritti eterodeterminati sono i diritti che possono sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto tra gli stessi soggetti. I diritti di tale specie, cui appartengono con assoluta sicurezza i diritti di credito, sono individuati non dalla mera indicazione del loro contenuto ma anche dall'indicazione del fatto costitutivo (in tal senso v. Cass. civ., sez. I, 30 aprile 2008, n. 10966; Cass. civ., sez. III,16 gennaio 2006, n. 726; Cass. civ., sez.
I, 2 luglio 2003, n. 10409; Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2002, n. 14909). I diritti autodeterminati sono i diritti che non possono sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto tra gli stessi soggetti. I diritti di tale specie, cui appartengono con assoluta sicurezza i diritti reali, sono individuati sulla base della sola indicazione del loro contenuto non essendo il fatto costitutivo necessario per la loro individuazione. Ciò perché i diritti autodeterminati conservano la loro identità qualunque sia il fatto genetico sul quale si fondono e rispetto agli stessi, pertanto, la causa petendi non assume efficacia individuatrice, come invece l'assume nei diritti etero determinati (in tal senso v. Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21257; Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2007, n.
15915: Cass, civ., sez. II, 13 febbraio 2007, n. 3039; Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, п. 24702).
Nella fattispecie in esame, l'opposta - attore sostanziale - nell'atto introduttivo del giudizio (ricorso in via monitoria) ha dedotto di vantare un credito verso la opponente per "servizi di contabilità e paghe software Esa", mentre in sede di memorie 183 Vi comma cpc ha asserito che il credito dedotto sarebbe dovuta dal CP_3
quanto ad Euro 18.000,00 oltre IVA per l'utilizzo del software e quanto ad Euro 30.000,00 oltre IVA per
[...]
l'utilizzo del locale.
In tal modo, tuttavia, l'opposta ha prospettato una causa petendi radicalmente, diversa in quanto fondata su fatti costitutivi completamente differenti rispetto a quelli indicati in ricorso trattasi dunque, per le ragioni sopra esposte, di una inammissibile mutatio libelli.
Delimitato pertanto il thema dedidedum alla pretesa fatta valere dalla opposta con il ricorso in via monitoria e richiamando i principi in punto di prova dianzi enunciati deve osservarsi come all'esito della istruttoria la opposta non ha fornito alcuna prova di avere effettuato la dedotto attività dedotta di servizi di contabilità e paghe software
Esa", circostanza peraltro confermata anche dalle risultanze della CTU.
L'opposizione va pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. …››.
***
pagina 3 di 10 Ha proposto appello , chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare Pt_1
l'opposizione e, comunque, accertare l'esistenza del credito e conseguentemente condannare al pagamento della somma di € 58.560,00, oltre interessi, con vittoria di CP_1 spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
***
Si è costituito, in data 17.2.2021, chiedendo di rigettare l'appello, in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto e del tutto sfornito di prova, con vittoria di spese e compensi del secondo grado.
***
All'udienza del 25.2.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo vari rinvii d'ufficio, con decreto del 2.4.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 30.10.2025, con termine fino a trenta giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Il primo motivo di appello denuncia ‹‹Errore nell'individuazione della supposta causa petendi dell'azione monitoria, pretesamente difforme da quella dedotta nel resistere all'opposizione››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe ravvisato una inammissibile modificazione della domanda, che deriverebbe dalla divergenza tra la causa petendi della pretesa monitoria e quella dedotta nel giudizio a cognizione piena, incorrendo in un evidente travisamento allorché postula che la pretesa avanzata in sede monitoria riguardi il corrispettivo di prestazioni di “elaborazione” di buste paga, o comunque servizi di contabilità; in realtà, nel ricorso monitorio si adduceva a prova del credito una fattura che non descriveva affatto il tipo di prestazione al quale allude la sentenza (elaborazione di buste paga), ma in cui si leggeva
“Si rimette fattura per utilizzo dei servizi di contabilità e paga software ESA- Team System spa di proprietà da
/ Fino a 40 dipendenti . Periodo di riferimento 2015”; si indicava quindi come Parte_1 causale della fattura l'utilizzo di un software di proprietà di . Pt_1
pagina 4 di 10 Deduce che nel giudizio di opposizione si era semplicemente prodotto il contratto scritto vigente tra le parti, che costituiva il titolo della pretesa creditoria azionata in via monitoria, in tal modo semplicemente specificando la fonte del credito portato dalla fattura, senza che in ciò possa ravvisarsi alcuna modificazione della causa petendi;
del tutto arbitraria sarebbe quindi l'operazione di desumere una supposta causa petendi dalla terminologia usata nella fattura, per di più deformandone il contenuto e utilizzando locuzioni che non vi si rintracciano
(come il termine “elaborazione buste paga”); il contratto prodotto, infatti, prevedeva una prestazione complessa consistente nella messa a disposizione di “un software per la gestione interna dell'attività amministrativa di contabilità e paghe, nonché gli spazi o superfici dei propri uffici” e anche i corrispettivi previsti erano specificati dall'art. 5 in un unico contesto.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹Conseguente erroneità della sentenza nel momento in cui essa valuta la fondatezza della pretesa e la prova di essa alla stregua di un supposto, ma non effettivo, thema decidendum››.
Ribadisce l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la fondatezza o meno della pretesa alla stregua dell'unico e mai mutato titolo di essa, che è sempre stato non già il compenso per prestazioni di elaborazione di buste paga, ma la messa a disposizione di un software e di spazi da utilizzare promiscuamente per lo svolgimento dell'attività amministrativa interna.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹Conseguente ratio decidendi alla stregua della quale deve essere decisa la controversia››.
Lamenta ancora l'appellante che gli elementi di giudizio raccolti dovevano essere esaminati e valutati in relazione alla prospettazione del titolo posto a fondamento della pretesa, secondo cui le prestazioni eseguite da riguardavano la messa a disposizione del suddetto Pt_1 software e di spazi nei locali di via Tito Omboni n. 138, come da contratto.
***
I motivi, che, in quanto connessi, verranno trattati congiuntamente, devono essere disattesi nei termini e con le precisazioni di seguito indicati.
***
Occorre distinguere il credito vantato a titolo di concessione in sublicenza del software dal credito vantato a titolo di utilizzo dei locali di . Pt_1
***
pagina 5 di 10 Con riferimento al credito nascente dall'utilizzo del software ESA, non può condividersi il ragionamento seguito dal primo giudice nella parte in cui ravvisa una inammissibile modifica della domanda.
La specificazione, nella comparsa di costituzione, del fatto costitutivo del credito vantato dall'opposta, e cioè la concessione in (sub) licenza d'uso del software ESA, che Pt_1 aveva acquistato da costituisce una mera precisazione della domanda. Controparte_5
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310), nel distinguere tra domande “nuove”, domande “precisate” e domande “modificate”, ha chiarito che le domande “precisate” sono «le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla», pertanto, sempre ammesse.
Nel caso di specie, nel ricorso per decreto ingiuntivo il creditore afferma che “il
[...]
– cliente della ha richiesto a Controparte_3 Parte_1 quest'ultima il servizio di contabilità e paghe software ESA – Team System”.
Pertanto, la specificazione, nella comparsa di costituzione, della circostanza che “i servizi forniti a avevano ad oggetto l'utilizzo del “software Esa”, che l'opponente aveva CP_1 acquisito da Team Sistem s.p.a., con regolare contratto, che, poi, ha dato vita all'accordo con
, e non di elaborazione di buste paga o comunque di tenuta della contabilità relativa CP_1 ai rapporti di lavoro, non costituisce una modifica della domanda ma solo una sua precisazione.
In ogni caso, anche qualora si volesse interpretare quanto sopra come modifica della domanda, già la pronuncia di legittimità sopra menzionata ha affermato che la modificazione della domanda consentita dall'art. 183 c.p.c. può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
La giurisprudenza (Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633) ha inoltre riconosciuto all'opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta, proponendo una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche qualora non sia stata proposta dall'opponente una domanda o pagina 6 di 10 un'eccezione riconvenzionale, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.
A tanto si aggiunga che le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Un., sent.
15 ottobre 2024, n. 26727) hanno di recente statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione, concludendo che dall'avvio monitorio del contenzioso, quindi, non deriva quindi alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria.
Tuttavia, si precisa nella detta pronuncia, chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c., se non come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta.
La domanda, come precisata o modificata in comparsa, era dunque ammissibile, di talché sarà appresso trattata nel merito.
***
Quanto al credito derivante dall'affitto dei locali, va, invece, condivisa la decisione del giudice di primo grado.
Invero, l'appellante non fa menzione della circostanza dell'utilizzo dei locali né nel ricorso per decreto ingiuntivo né nella comparsa di costituzione, ma introduce il tema in questione solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
La sentenza delle Sezioni Unite da ultimo richiamata, come si è visto, ha affrontato la questione, risolvendola nel senso sopra indicato.
Escluso, dunque, che, con riguardo all'utilizzo dei locali, si trattasse di precisazione della domanda, era, quindi, preclusa a la modifica della causa petendi con la prima Pt_1 pagina 7 di 10 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., sostanziatasi nei fatti nell'introduzione di un nuovo
(inammissibile) tema di indagine.
***
Così delimitato il thema decidendum, ricondotta quindi la pretesa di all'utilizzo del Pt_1 software ESA, acquistato da con riguardo al merito vanno innanzitutto Controparte_5 richiamati i noti principi in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi in tema di riparto dell'onere della prova, in base ai quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (cfr., tra le tante,
Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Ciò premesso, ha prodotto sub all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Pt_1 il contratto datato 3.12.2014, con cui la stessa si impegnava a mettere a disposizione di un software per la gestione interna dell'attività amministrativa di contabilità e paghe, CP_1 già acquistato con specifico contratto dalla , dietro corrispettivo di € 60,00 per CP_5 dipendente per mese (fino a un numero di 40 dipendenti).
La predetta ha depositato nuovamente il contratto con la seconda memoria. ha effettuato (tardivamente) il disconoscimento della sottoscrizione con la memoria di CP_1 cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. (ribadendolo poi anche in secondo grado) e non, come avrebbe dovuto, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (prima difesa successiva alla produzione).
Tuttavia, , a sua volta, non ha eccepito la tardività del disconoscimento all'udienza Pt_1 del 23.11.2017, prima difesa utile successiva allo spirare dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c., ma soltanto con la memoria conclusionale, e non ha proposto istanza di verificazione.
Ora, come statuito dalla Suprema Corte (Cass. n. 9690/2023), l'eccezione di tardività del disconoscimento è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in pagina 8 di 10 quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (Cass. 23636/2019; Cass. 10147/2011; Cass. 9994/2003);
l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, perché effettuato oltre la prima udienza successiva a quella di produzione, non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura (Sez. 1, Sentenza n. 388 del 27/01/1978, Rv.
389686); quanto al momento entro il quale deve essere fatta valere l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, va certamente escluso che l'eccezione possa essere sollevata con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte (Sez. 3, Sentenza n. 5666 del 10/06/1994, Rv. 487013 –
01 ha affermato che, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, l'eccezione di tardività deve essere proposta nella medesima sede).
Ne consegue che non può rilevarsi d'ufficio la tardività del disconoscimento del contratto, perché non ha formulato tempestivamente la relativa eccezione, sicché il documento Pt_1 si ha per disconosciuto.
Al contempo, come si è detto, non ha proposto istanza di verificazione. Pt_1
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. n.
3602/2024; Cass. Sez. U, n. 3086/2022; Cass. n. 27506/2017; Cass. n. 2220/2012).
Pertanto, del contratto in questione non può tenersi conto, né le mail versate in atti da sono sufficienti a fornire la prova del contratto e delle relative pattuizioni in ordine al Pt_1 corrispettivo, oltre che delle effettive prestazioni, e, in definitiva, del credito vantato con riferimento all'utilizzo del software.
Ne deriva che parte opposta, oggi appellante, non ha adempiuto all'onere della prova sulla medesima gravante, sicché l'impugnata sentenza, sia pure per ragioni in parte differenti da quelle esposte dal primo giudice, deve essere confermata.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi pagina 9 di 10 dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 3766/2020, R.G. n. 58937/2016, pubblicata in data 18.2.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV IP EL TA
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL TA presidente dott.ssa OV IP consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5823/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Annalisa Amicucci, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Quattrocchi e Domenico Di Carlo, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
(poi in liquidazione, di seguito solo ) chiedeva al Tribunale Parte_1 Pt_1 di di ingiungere al (in questo grado CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 10 , di seguito solo il pagamento della somma Controparte_1 CP_1 di € 58.560,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, di cui alla fattura n. 1 del 4.1.2016, per la fornitura, nell'anno 2015, del “servizio di contabilità e paghe software Esa – Team System”.
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Il Tribunale, in data 1.6.2016, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
12962/2016.
***
Proponeva opposizione deducendo che la somma non era dovuta in quanto si
CP_1 trattava di attività e servizi mai richiesti dall'opponente e comunque mai svolti dall'opposta in favore di contestava espressamente le prestazioni, asserendo che il servizio di
CP_1 contabilità aziendale, sin dall'anno 2015, veniva svolto dalla società e Controparte_4 che il servizio di elaborazione buste paga, sin dalla costituzione di veniva svolto
CP_1 dallo studio del dott. ; deduceva, inoltre, che non si comprendeva a che Persona_1 titolo avesse richiesto il pagamento della ingente somma di € 58.560,00, né come Pt_1 detta cifra potesse essere determinata in assenza di un contratto inter partes che prevedesse accordi precisi sulla determinazione del corrispettivo, di cui la ricorrente non forniva alcuna prova;
evidenziava, tra l'altro, che, con PEC del 17.2.2016, provvedeva
CP_1 immediatamente a contestare l'invio della fattura n. 1/2016 sottesa al decreto ingiuntivo opposto, senza ricevere alcun riscontro, se non la notifica del decreto ingiuntivo.
***
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo che i Pt_1 servizi forniti ad avevano ad oggetto l'utilizzo del “software ESA” che aveva CP_1 Pt_1 acquisito da con regolare contratto, che poi, aveva dato vita all'accordo Controparte_5 con deduceva che quest'ultimo aveva fatto “letteralmente sparire” il testo sottoscritto CP_1 dell'accordo, come da denuncia querela per appropriazione indebita e ricorso ex art. 700
c.p.c. proposto da per la restituzione dei documenti, rimasto senza esito. Pt_1
***
Con sentenza n. 3766/2020, R.G. n. 58937/2016, pubblicata in data 18.2.2020, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite, così motivando:
‹‹… Invero sebbene la opposta agiva in sede monitoria sostenendo che il avesse richiesto Controparte_3 alla “il servizio di contabilità e paghe software Esa – Team System” (cfr. pag. 1 ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo), con le memorie istruttorie modificava radicalmente la causa petendi sostenendo che la richiesta di pagamento per la somma di Euro 58.560,00 sottesa alla fattura azionata fosse in realtà riconducibile pagina 2 di 10 al pagamento di un canone dovuto per un'asserita concessione in (sub) licenza d'uso del software Esa-Team
System, nonché dell'utilizzo dei locali di via Tito Omboni n. 138 per l'anno 2015.
Ora, deve rilevarsi che si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su di un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2007, n. 7579; Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2005, n. 7524; Cass, civ., sez. lav., 11 marzo 2004, n. 5006).
Giova, peraltro, rimarcare che la dottrina e la giurisprudenza concordano nel distinguere i diritti in diritti
“autodeterminati” e diritti “eterodeterminat.
I diritti eterodeterminati sono i diritti che possono sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto tra gli stessi soggetti. I diritti di tale specie, cui appartengono con assoluta sicurezza i diritti di credito, sono individuati non dalla mera indicazione del loro contenuto ma anche dall'indicazione del fatto costitutivo (in tal senso v. Cass. civ., sez. I, 30 aprile 2008, n. 10966; Cass. civ., sez. III,16 gennaio 2006, n. 726; Cass. civ., sez.
I, 2 luglio 2003, n. 10409; Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2002, n. 14909). I diritti autodeterminati sono i diritti che non possono sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto tra gli stessi soggetti. I diritti di tale specie, cui appartengono con assoluta sicurezza i diritti reali, sono individuati sulla base della sola indicazione del loro contenuto non essendo il fatto costitutivo necessario per la loro individuazione. Ciò perché i diritti autodeterminati conservano la loro identità qualunque sia il fatto genetico sul quale si fondono e rispetto agli stessi, pertanto, la causa petendi non assume efficacia individuatrice, come invece l'assume nei diritti etero determinati (in tal senso v. Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21257; Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2007, n.
15915: Cass, civ., sez. II, 13 febbraio 2007, n. 3039; Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, п. 24702).
Nella fattispecie in esame, l'opposta - attore sostanziale - nell'atto introduttivo del giudizio (ricorso in via monitoria) ha dedotto di vantare un credito verso la opponente per "servizi di contabilità e paghe software Esa", mentre in sede di memorie 183 Vi comma cpc ha asserito che il credito dedotto sarebbe dovuta dal CP_3
quanto ad Euro 18.000,00 oltre IVA per l'utilizzo del software e quanto ad Euro 30.000,00 oltre IVA per
[...]
l'utilizzo del locale.
In tal modo, tuttavia, l'opposta ha prospettato una causa petendi radicalmente, diversa in quanto fondata su fatti costitutivi completamente differenti rispetto a quelli indicati in ricorso trattasi dunque, per le ragioni sopra esposte, di una inammissibile mutatio libelli.
Delimitato pertanto il thema dedidedum alla pretesa fatta valere dalla opposta con il ricorso in via monitoria e richiamando i principi in punto di prova dianzi enunciati deve osservarsi come all'esito della istruttoria la opposta non ha fornito alcuna prova di avere effettuato la dedotto attività dedotta di servizi di contabilità e paghe software
Esa", circostanza peraltro confermata anche dalle risultanze della CTU.
L'opposizione va pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. …››.
***
pagina 3 di 10 Ha proposto appello , chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare Pt_1
l'opposizione e, comunque, accertare l'esistenza del credito e conseguentemente condannare al pagamento della somma di € 58.560,00, oltre interessi, con vittoria di CP_1 spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
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Si è costituito, in data 17.2.2021, chiedendo di rigettare l'appello, in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto e del tutto sfornito di prova, con vittoria di spese e compensi del secondo grado.
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All'udienza del 25.2.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo vari rinvii d'ufficio, con decreto del 2.4.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 30.10.2025, con termine fino a trenta giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
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All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il primo motivo di appello denuncia ‹‹Errore nell'individuazione della supposta causa petendi dell'azione monitoria, pretesamente difforme da quella dedotta nel resistere all'opposizione››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe ravvisato una inammissibile modificazione della domanda, che deriverebbe dalla divergenza tra la causa petendi della pretesa monitoria e quella dedotta nel giudizio a cognizione piena, incorrendo in un evidente travisamento allorché postula che la pretesa avanzata in sede monitoria riguardi il corrispettivo di prestazioni di “elaborazione” di buste paga, o comunque servizi di contabilità; in realtà, nel ricorso monitorio si adduceva a prova del credito una fattura che non descriveva affatto il tipo di prestazione al quale allude la sentenza (elaborazione di buste paga), ma in cui si leggeva
“Si rimette fattura per utilizzo dei servizi di contabilità e paga software ESA- Team System spa di proprietà da
/ Fino a 40 dipendenti . Periodo di riferimento 2015”; si indicava quindi come Parte_1 causale della fattura l'utilizzo di un software di proprietà di . Pt_1
pagina 4 di 10 Deduce che nel giudizio di opposizione si era semplicemente prodotto il contratto scritto vigente tra le parti, che costituiva il titolo della pretesa creditoria azionata in via monitoria, in tal modo semplicemente specificando la fonte del credito portato dalla fattura, senza che in ciò possa ravvisarsi alcuna modificazione della causa petendi;
del tutto arbitraria sarebbe quindi l'operazione di desumere una supposta causa petendi dalla terminologia usata nella fattura, per di più deformandone il contenuto e utilizzando locuzioni che non vi si rintracciano
(come il termine “elaborazione buste paga”); il contratto prodotto, infatti, prevedeva una prestazione complessa consistente nella messa a disposizione di “un software per la gestione interna dell'attività amministrativa di contabilità e paghe, nonché gli spazi o superfici dei propri uffici” e anche i corrispettivi previsti erano specificati dall'art. 5 in un unico contesto.
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Il secondo motivo denuncia ‹‹Conseguente erroneità della sentenza nel momento in cui essa valuta la fondatezza della pretesa e la prova di essa alla stregua di un supposto, ma non effettivo, thema decidendum››.
Ribadisce l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la fondatezza o meno della pretesa alla stregua dell'unico e mai mutato titolo di essa, che è sempre stato non già il compenso per prestazioni di elaborazione di buste paga, ma la messa a disposizione di un software e di spazi da utilizzare promiscuamente per lo svolgimento dell'attività amministrativa interna.
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Il terzo motivo è rubricato ‹‹Conseguente ratio decidendi alla stregua della quale deve essere decisa la controversia››.
Lamenta ancora l'appellante che gli elementi di giudizio raccolti dovevano essere esaminati e valutati in relazione alla prospettazione del titolo posto a fondamento della pretesa, secondo cui le prestazioni eseguite da riguardavano la messa a disposizione del suddetto Pt_1 software e di spazi nei locali di via Tito Omboni n. 138, come da contratto.
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I motivi, che, in quanto connessi, verranno trattati congiuntamente, devono essere disattesi nei termini e con le precisazioni di seguito indicati.
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Occorre distinguere il credito vantato a titolo di concessione in sublicenza del software dal credito vantato a titolo di utilizzo dei locali di . Pt_1
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pagina 5 di 10 Con riferimento al credito nascente dall'utilizzo del software ESA, non può condividersi il ragionamento seguito dal primo giudice nella parte in cui ravvisa una inammissibile modifica della domanda.
La specificazione, nella comparsa di costituzione, del fatto costitutivo del credito vantato dall'opposta, e cioè la concessione in (sub) licenza d'uso del software ESA, che Pt_1 aveva acquistato da costituisce una mera precisazione della domanda. Controparte_5
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310), nel distinguere tra domande “nuove”, domande “precisate” e domande “modificate”, ha chiarito che le domande “precisate” sono «le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla», pertanto, sempre ammesse.
Nel caso di specie, nel ricorso per decreto ingiuntivo il creditore afferma che “il
[...]
– cliente della ha richiesto a Controparte_3 Parte_1 quest'ultima il servizio di contabilità e paghe software ESA – Team System”.
Pertanto, la specificazione, nella comparsa di costituzione, della circostanza che “i servizi forniti a avevano ad oggetto l'utilizzo del “software Esa”, che l'opponente aveva CP_1 acquisito da Team Sistem s.p.a., con regolare contratto, che, poi, ha dato vita all'accordo con
, e non di elaborazione di buste paga o comunque di tenuta della contabilità relativa CP_1 ai rapporti di lavoro, non costituisce una modifica della domanda ma solo una sua precisazione.
In ogni caso, anche qualora si volesse interpretare quanto sopra come modifica della domanda, già la pronuncia di legittimità sopra menzionata ha affermato che la modificazione della domanda consentita dall'art. 183 c.p.c. può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
La giurisprudenza (Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633) ha inoltre riconosciuto all'opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta, proponendo una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche qualora non sia stata proposta dall'opponente una domanda o pagina 6 di 10 un'eccezione riconvenzionale, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.
A tanto si aggiunga che le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Un., sent.
15 ottobre 2024, n. 26727) hanno di recente statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione, concludendo che dall'avvio monitorio del contenzioso, quindi, non deriva quindi alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria.
Tuttavia, si precisa nella detta pronuncia, chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c., se non come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta.
La domanda, come precisata o modificata in comparsa, era dunque ammissibile, di talché sarà appresso trattata nel merito.
***
Quanto al credito derivante dall'affitto dei locali, va, invece, condivisa la decisione del giudice di primo grado.
Invero, l'appellante non fa menzione della circostanza dell'utilizzo dei locali né nel ricorso per decreto ingiuntivo né nella comparsa di costituzione, ma introduce il tema in questione solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
La sentenza delle Sezioni Unite da ultimo richiamata, come si è visto, ha affrontato la questione, risolvendola nel senso sopra indicato.
Escluso, dunque, che, con riguardo all'utilizzo dei locali, si trattasse di precisazione della domanda, era, quindi, preclusa a la modifica della causa petendi con la prima Pt_1 pagina 7 di 10 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., sostanziatasi nei fatti nell'introduzione di un nuovo
(inammissibile) tema di indagine.
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Così delimitato il thema decidendum, ricondotta quindi la pretesa di all'utilizzo del Pt_1 software ESA, acquistato da con riguardo al merito vanno innanzitutto Controparte_5 richiamati i noti principi in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi in tema di riparto dell'onere della prova, in base ai quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (cfr., tra le tante,
Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Ciò premesso, ha prodotto sub all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Pt_1 il contratto datato 3.12.2014, con cui la stessa si impegnava a mettere a disposizione di un software per la gestione interna dell'attività amministrativa di contabilità e paghe, CP_1 già acquistato con specifico contratto dalla , dietro corrispettivo di € 60,00 per CP_5 dipendente per mese (fino a un numero di 40 dipendenti).
La predetta ha depositato nuovamente il contratto con la seconda memoria. ha effettuato (tardivamente) il disconoscimento della sottoscrizione con la memoria di CP_1 cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. (ribadendolo poi anche in secondo grado) e non, come avrebbe dovuto, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (prima difesa successiva alla produzione).
Tuttavia, , a sua volta, non ha eccepito la tardività del disconoscimento all'udienza Pt_1 del 23.11.2017, prima difesa utile successiva allo spirare dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c., ma soltanto con la memoria conclusionale, e non ha proposto istanza di verificazione.
Ora, come statuito dalla Suprema Corte (Cass. n. 9690/2023), l'eccezione di tardività del disconoscimento è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in pagina 8 di 10 quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (Cass. 23636/2019; Cass. 10147/2011; Cass. 9994/2003);
l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, perché effettuato oltre la prima udienza successiva a quella di produzione, non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura (Sez. 1, Sentenza n. 388 del 27/01/1978, Rv.
389686); quanto al momento entro il quale deve essere fatta valere l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, va certamente escluso che l'eccezione possa essere sollevata con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte (Sez. 3, Sentenza n. 5666 del 10/06/1994, Rv. 487013 –
01 ha affermato che, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, l'eccezione di tardività deve essere proposta nella medesima sede).
Ne consegue che non può rilevarsi d'ufficio la tardività del disconoscimento del contratto, perché non ha formulato tempestivamente la relativa eccezione, sicché il documento Pt_1 si ha per disconosciuto.
Al contempo, come si è detto, non ha proposto istanza di verificazione. Pt_1
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. n.
3602/2024; Cass. Sez. U, n. 3086/2022; Cass. n. 27506/2017; Cass. n. 2220/2012).
Pertanto, del contratto in questione non può tenersi conto, né le mail versate in atti da sono sufficienti a fornire la prova del contratto e delle relative pattuizioni in ordine al Pt_1 corrispettivo, oltre che delle effettive prestazioni, e, in definitiva, del credito vantato con riferimento all'utilizzo del software.
Ne deriva che parte opposta, oggi appellante, non ha adempiuto all'onere della prova sulla medesima gravante, sicché l'impugnata sentenza, sia pure per ragioni in parte differenti da quelle esposte dal primo giudice, deve essere confermata.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi pagina 9 di 10 dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 3766/2020, R.G. n. 58937/2016, pubblicata in data 18.2.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV IP EL TA
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