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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente DI MARIANTONIETTA, Relatore FASANO GAETANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 346/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3253/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239034504925000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229013995816000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2682/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistenti/Appellate: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una intimazione di pagamento relativa a due prodromici avvisi di accertamento (per IRPEF 2014 e IRPEF 2015).
Il contribuente lamentava: nullità per difetto di motivazione dell'atto; omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione delle pretese.
L'Ufficio ON contestava i motivi rilevando che lo stesso contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione degli atti e, peraltro, erano stati notificati già prima di questo altri atti intermedi.
L'ente impositore è intervenuto volontariamente replicando e rilevando la avvenuta regolare notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento).
Con successiva memoria il contribuente aveva disconosciuto la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia assumendo che non avessero alcun valore probatorio. Replicava che l'istanza di rateizzazione non implica riconoscimento del debito. Si contestava anche la regolarità delle notifiche dei precedenti atti di intimazione.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso. Spese a carico della parte privata soccombente per
€ 3.000.
2 Propone appello il contribuente;
ripercorre la vicenda. Lamenta la nullità dell'intimazione per essere stata emessa dall'ufficio riscossine di Milano laddove territorialmente competente era l'ufficio di Roma (incompetenza rilevabile anche d'ufficio); lamenta l'erroneità della decisione laddove ritiene preclusa la contestazione di nullità degli avvisi di accertamento (notificati con la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. non rispettata perché non sono state fatte ricerche) per effetto della mancata impugnazione della intimazione notificata per prima;
si ribadisce che le notifiche non sono regolari;
la sentenza è errata laddove attribuisce valore di riconoscimento del debito alla istanza di rateizzazione;
le sanzioni tributarie sono comunque prescritte (termine 5 anni).
Si sono costituiti l'AE ON e l'ente impositore, replicando ai motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è infondato e, pertanto, deve essere respinto, con conseguente doverosa conferma della sentenza di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
3 Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio emittente l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata. Al di là del fatto che l'eccezione è stata sollevata per la prima volta in questo grado di appello, deve ricordarsi come, a partire dalla riforma del 2005 (DL 203/2005 convertito con modifiche in L. 248/2005), la riscossione è attività unica accentrata a livello nazionale. In altri termini, a decorrere dal 01.10.2006, l'attività di esazione è unica e con valenza nazionale e non può affermarsi che la competenza territoriale ad emettere le cartelle di pagamento si determini in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo. A decorrere dall'inizio di ottobre 2006, è stato infatti soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia S. p. a., sono state assegnate con il D. L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa).
Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilievo.
Quanto alle ulteriori questioni, risulta dirimente ai fini del decidere, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, la circostanza che risulti regolare la notifica della precedente intimazione, perfezionatasi con consegna al portiere dello stabile.
In relazione all'intimazione di pagamento n. 068/2022/9013995816/000, il ricorrente sottolinea che il “Concessionario per la Riscossione Esattoriale ha depositato copia di un referto di notifica recante n. 69516051986-2, recante firma del portiere del Condominio sito in Roma alla Indirizzo_1
… Epperò, dal Registro condominiale, è dato evincersi a contrario che l'unica Racc. ricevuta dal sig.
Ricorrente_1 in data 26.08.2022, recava n. 69559051986-4 e che la stessa veniva poi inserita nell'apposita cassetta postale, ad opera del portiere ricevente.” Il ricorrente dichiara di depositare
“dichiarazione a firma dell'Amministratore, Dott. Nominativo_1, secondo cui “in data 26 Agosto 2022 il custode dell'immobile Sig. Nominativo_2, oggi in pensione, ha registrato in un apposito registro istituito per prassi condominiale e volontà di tutti i condomini, il ricevimento di una raccomandata n.
69559051986-4 indirizzata al sig. Ricorrente_1, controfirmando la ricevuta di ritorno”.
Sennonché, con riguardo a quella notifica valgono le regole della notifica in proprio a mezzo posta
(vedi Cass. ord. 2229/2020) e la procedura risulta regolarmente perfezionata con la consegna al
4 portiere;
nessuna valenza probatoria vincolante può assumere in questa sede il registro condominiale interno.
La regolare notifica della intimazione del 26.08.2022, unitamente alla mancata rituale e tempestiva impugnazione di quella intimazione, preclude la valutazione in questa sede di eventuali prescrizioni maturate in data antecedente, che si sarebbero dovute fare valere impugnando quella intimazione;
così come non può essere esaminata alcuna questione relativa ai prodromici avvisi di accertamento che si sarebbe eventualmente dovuta fare valere impugnandoli o impugnando la prima intimazione di pagamento ricevuta (peraltro gli avvisi risultano regolarmente notificati rispettivamente il 22.12.2018 e il 23.10.2019 mediante lettera raccomandata spedita all'indirizzo di residenza del contribuente (Milano, Indirizzo_2 ). In data 05.03.2019 e 17.07.2020 i ruoli sono stati affidati all'Agente per la Riscossione.
Quanto alla eccezione di prescrizione, trattandosi di crediti di natura erariale non sono decorsi, a partire da quella data, i termini decennali;
tanto meno, sempre a partire da quella data, è decorso il termine quinquennale rilevante per la prescrizione di sanzioni e interessi.
Da ultimo, l'eccezione di mancata conformità di un documento all'originale deve essere proposta con querela di falso e non ex art. 214 cpc. Per di più le copie fotostatiche formano piena prova dei fatti e cose rappresentate (art. 2712 c.c.) e se la controparte intende disconoscerla, la Cassazione ha chiarito che il disconoscimento debba essere fatto in modo formale e specifico e che, pertanto, la relativa eccezione non possa essere formulata in maniera solo generica, ma debba contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. Cass. V n.
16232/2004). In tema di notifica di atti, il generico e non dettagliato disconoscimento della copia fotostatica della cartolina di ricevimento prodotta in giudizio non è idoneo a far cadere la presunzione di intervenuta notifica, né sussiste l'obbligo di depositare gli originali di detti atti. La parte non può infatti limitarsi a contestare genericamente l'elemento meramente formale della mancata corrispondenza fra originale e copia: Cass. Civ. ord. n. 18964 del 2020, n. 14950 del 2018, n.
1974 del 2018.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 2.800 a favore di ciascuno dei due enti costituiti;
per entrambi oltre al
5 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e, quanto ad ADER, anche oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.800
a favore di ciascuno dei due enti costituiti;
per entrambi gli enti oltre al 15%, a titolo di rimborso forfettario spese generali e, quanto ad ADER, anche oltre ad accessori di legge.
Milano, 17 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
NI NF CO UI ON
6
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente DI MARIANTONIETTA, Relatore FASANO GAETANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 346/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3253/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239034504925000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229013995816000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2682/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistenti/Appellate: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una intimazione di pagamento relativa a due prodromici avvisi di accertamento (per IRPEF 2014 e IRPEF 2015).
Il contribuente lamentava: nullità per difetto di motivazione dell'atto; omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione delle pretese.
L'Ufficio ON contestava i motivi rilevando che lo stesso contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione degli atti e, peraltro, erano stati notificati già prima di questo altri atti intermedi.
L'ente impositore è intervenuto volontariamente replicando e rilevando la avvenuta regolare notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento).
Con successiva memoria il contribuente aveva disconosciuto la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia assumendo che non avessero alcun valore probatorio. Replicava che l'istanza di rateizzazione non implica riconoscimento del debito. Si contestava anche la regolarità delle notifiche dei precedenti atti di intimazione.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso. Spese a carico della parte privata soccombente per
€ 3.000.
2 Propone appello il contribuente;
ripercorre la vicenda. Lamenta la nullità dell'intimazione per essere stata emessa dall'ufficio riscossine di Milano laddove territorialmente competente era l'ufficio di Roma (incompetenza rilevabile anche d'ufficio); lamenta l'erroneità della decisione laddove ritiene preclusa la contestazione di nullità degli avvisi di accertamento (notificati con la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. non rispettata perché non sono state fatte ricerche) per effetto della mancata impugnazione della intimazione notificata per prima;
si ribadisce che le notifiche non sono regolari;
la sentenza è errata laddove attribuisce valore di riconoscimento del debito alla istanza di rateizzazione;
le sanzioni tributarie sono comunque prescritte (termine 5 anni).
Si sono costituiti l'AE ON e l'ente impositore, replicando ai motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è infondato e, pertanto, deve essere respinto, con conseguente doverosa conferma della sentenza di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
3 Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio emittente l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata. Al di là del fatto che l'eccezione è stata sollevata per la prima volta in questo grado di appello, deve ricordarsi come, a partire dalla riforma del 2005 (DL 203/2005 convertito con modifiche in L. 248/2005), la riscossione è attività unica accentrata a livello nazionale. In altri termini, a decorrere dal 01.10.2006, l'attività di esazione è unica e con valenza nazionale e non può affermarsi che la competenza territoriale ad emettere le cartelle di pagamento si determini in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo. A decorrere dall'inizio di ottobre 2006, è stato infatti soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia S. p. a., sono state assegnate con il D. L. n. 193/2016 all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale (Sicilia esclusa).
Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilievo.
Quanto alle ulteriori questioni, risulta dirimente ai fini del decidere, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, la circostanza che risulti regolare la notifica della precedente intimazione, perfezionatasi con consegna al portiere dello stabile.
In relazione all'intimazione di pagamento n. 068/2022/9013995816/000, il ricorrente sottolinea che il “Concessionario per la Riscossione Esattoriale ha depositato copia di un referto di notifica recante n. 69516051986-2, recante firma del portiere del Condominio sito in Roma alla Indirizzo_1
… Epperò, dal Registro condominiale, è dato evincersi a contrario che l'unica Racc. ricevuta dal sig.
Ricorrente_1 in data 26.08.2022, recava n. 69559051986-4 e che la stessa veniva poi inserita nell'apposita cassetta postale, ad opera del portiere ricevente.” Il ricorrente dichiara di depositare
“dichiarazione a firma dell'Amministratore, Dott. Nominativo_1, secondo cui “in data 26 Agosto 2022 il custode dell'immobile Sig. Nominativo_2, oggi in pensione, ha registrato in un apposito registro istituito per prassi condominiale e volontà di tutti i condomini, il ricevimento di una raccomandata n.
69559051986-4 indirizzata al sig. Ricorrente_1, controfirmando la ricevuta di ritorno”.
Sennonché, con riguardo a quella notifica valgono le regole della notifica in proprio a mezzo posta
(vedi Cass. ord. 2229/2020) e la procedura risulta regolarmente perfezionata con la consegna al
4 portiere;
nessuna valenza probatoria vincolante può assumere in questa sede il registro condominiale interno.
La regolare notifica della intimazione del 26.08.2022, unitamente alla mancata rituale e tempestiva impugnazione di quella intimazione, preclude la valutazione in questa sede di eventuali prescrizioni maturate in data antecedente, che si sarebbero dovute fare valere impugnando quella intimazione;
così come non può essere esaminata alcuna questione relativa ai prodromici avvisi di accertamento che si sarebbe eventualmente dovuta fare valere impugnandoli o impugnando la prima intimazione di pagamento ricevuta (peraltro gli avvisi risultano regolarmente notificati rispettivamente il 22.12.2018 e il 23.10.2019 mediante lettera raccomandata spedita all'indirizzo di residenza del contribuente (Milano, Indirizzo_2 ). In data 05.03.2019 e 17.07.2020 i ruoli sono stati affidati all'Agente per la Riscossione.
Quanto alla eccezione di prescrizione, trattandosi di crediti di natura erariale non sono decorsi, a partire da quella data, i termini decennali;
tanto meno, sempre a partire da quella data, è decorso il termine quinquennale rilevante per la prescrizione di sanzioni e interessi.
Da ultimo, l'eccezione di mancata conformità di un documento all'originale deve essere proposta con querela di falso e non ex art. 214 cpc. Per di più le copie fotostatiche formano piena prova dei fatti e cose rappresentate (art. 2712 c.c.) e se la controparte intende disconoscerla, la Cassazione ha chiarito che il disconoscimento debba essere fatto in modo formale e specifico e che, pertanto, la relativa eccezione non possa essere formulata in maniera solo generica, ma debba contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. Cass. V n.
16232/2004). In tema di notifica di atti, il generico e non dettagliato disconoscimento della copia fotostatica della cartolina di ricevimento prodotta in giudizio non è idoneo a far cadere la presunzione di intervenuta notifica, né sussiste l'obbligo di depositare gli originali di detti atti. La parte non può infatti limitarsi a contestare genericamente l'elemento meramente formale della mancata corrispondenza fra originale e copia: Cass. Civ. ord. n. 18964 del 2020, n. 14950 del 2018, n.
1974 del 2018.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 2.800 a favore di ciascuno dei due enti costituiti;
per entrambi oltre al
5 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e, quanto ad ADER, anche oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.800
a favore di ciascuno dei due enti costituiti;
per entrambi gli enti oltre al 15%, a titolo di rimborso forfettario spese generali e, quanto ad ADER, anche oltre ad accessori di legge.
Milano, 17 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
NI NF CO UI ON
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