Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 20
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'ufficio emittente l'intimazione di pagamento

    L'eccezione è infondata poiché, a partire dalla riforma del 2005, l'attività di riscossione è accentrata a livello nazionale e non sussistono più questioni di competenza territoriale.

  • Rigettato
    Erroneità della decisione per preclusione della contestazione di nullità degli avvisi di accertamento

    La regolare notifica della precedente intimazione, perfezionatasi con consegna al portiere, preclude la valutazione in questa sede di eventuali prescrizioni maturate in data antecedente o di questioni relative ai prodromici avvisi di accertamento.

  • Rigettato
    Irregolarità delle notifiche

    La notifica dell'intimazione del 26.08.2022 risulta regolarmente perfezionata con consegna al portiere. Il registro condominiale interno non ha valenza probatoria vincolante. Gli avvisi di accertamento risultano regolarmente notificati mediante raccomandata all'indirizzo di residenza.

  • Rigettato
    Valore di riconoscimento del debito all'istanza di rateizzazione

    La questione è assorbita dalla regolarità delle notifiche e dalla non contestazione dei termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni tributarie

    I crediti di natura erariale non sono soggetti a prescrizione decennale. Non è decorso il termine quinquennale per la prescrizione di sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 20
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo