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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44959 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI, visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Marinelli del Parte_1 C.F._1
Foro di Foggia, indirizzo PEC: Email_1
-attore -
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Edgardo Ginosa e Gilda Cogliandro del C.F._3
Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, Piazza della Repubblica n. 5, hanno eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuti-
Conclusioni: parte attorea: come da atto di citazione: “1) accertata, sulla base della produzione in atti e delle prove costituende nel contradditorio, la fondatezza della domanda in fatto in base alle circostanze articolate dal paragrafo a) al paragrafo d), e confermatane altresì la fondatezza in diritto , dichiarare che i due convenuti sono civilmente responsabili tra loro in solido , nei confronti dell'attore , per il risarcimento di tutti i danni-conseguenze correlati all'eventus damni occorsogli in Milano il 7 febbraio 2022 nell'indicato appartamento della convenuta , sito in Via Ungheria 9 ; b) accertato che il suddetto eventus damni consta della lesione dell'arto superiore sinistro dell'attore, segnatamente della lesione dei nervi ulnare e mediano, delle lesioni tendinee, della limitazione della capacità motoria e sensitiva della mano mancina , ed accertati tutti i danni-conseguenze correlati a tale evento quale l'invalidità temporanea assoluta di tre giorni , l'invalidità temporanea parziale al 75% per 26 gg , l'invalidità temporanea parziale al 50% ed al 25% ognuna per 60 giorni , la percentuale d'invalidità permanente del 17% , e la perdita della capacità lavorativa generica nel
30%, condannare i convenuti tra loro in solido al pagamento , in linea capitale, di euro 205327.88 a titolo di ristoro di tutti detti danni e delle spese riconosciute , salva la somma eventualmente diversa, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della somma per svalutazione monetaria e frutti civili maturandi sino al soddisfo;
c) condannare i convenuti tra loro in solido alla rifusione delle spese processuali relative al procedimento per atp n. 24917/22 rgnr e del presente procedimento” parte convenuta: come da fogli di precisazione delle conclusioni: - nel merito: rigettare le domande avanzate dal Sig. Parte_1 nei confronti del Sig. e della Sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via Parte_2 Controparte_2 istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in narrativa anche con riferimento a produzioni documentali e ordinare all'attore, ex art. 210 c.p.c., il deposito del verbale di pronto soccorso dell'Ospedale ON di Milano, via Parea 4; Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: cap. 1: “Vero che nei mesi di febbraio/aprile del 2022, la AS LS ha svolto nell'immobile della signora in Milano, viale Ungheria n. 9, lavori di ristrutturazione come da doc. 3 che si CP_2 rammostra al teste”. cap. 2: “Vero che durante i predetti lavori nell'immobile della signora in Milano, viale Ungheria n. 9, CP_2 il teste ha lavorato senza l'ausilio di prestatori d'opera estranei alla sua ditta e solo in presenza del signor che ha aiutato CP_1 nella predisposizione del cantiere, nelle demolizioni e nella preparazione dei pavimenti e delle pareti”. cap. 3: “Vero che nei mesi di febbraio/aprile del 2022, ha svolto nell'immobile della signora in Milano, viale Ungheria n. 9, lavori di ristrutturazione CP_2 come da doc. 4 che si rammostra al teste”. cap. 4: “Vero che durante i predetti lavori nell'immobile della signora in CP_2
1 Milano, viale Ungheria n. 9, il teste ha lavorato senza l'ausilio di prestatori d'opera estranei alla sua ditta e solo in presenza del signor che ha aiutato nella predisposizione del cantiere, nelle demolizioni e nella preparazione dei pavimenti e delle CP_1 pareti”. Si indicano a teste: 1) il Sig. in qualità di legale rappresentante della AS LS, con sede in via Tes_1 Montebianco n. 31, Monza (MB), sui capitoli n. 1 e 2; 2) il Sig. , titolare dell'omonima Pt_3 Controparte_3 ditta con sede in Sesto San VA (MI), Piazza Diaz n. 6, sui capitoli n. 3 e 4. Con ogni più ampia riserva di depositare, indicare capitoli di prova e testi in replica. - in ogni caso: con vittoria di spese e onorari, anche relativi al procedimento per ATP n. 26917/2022, oltre al rimborso forfetario e agli accessori di legge”
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, e , allegando, in sintesi, che: a) Controparte_2 Parte_2 in data 1.02.2022, iniziò i lavori di ristrutturazione, presso l'immobile sito a Milano via Ungheria n.
9, commissionati dai convenuti;
b) fu incaricato di realizzare l'abbattimento di due tramezzi, lo smantellamento del pavimento del vano bagno, dell'impianto elettrico ed idrico, mediante l'utilizzo di attrezzi forniti da committente;
c) in data 7.02.2022, nel corso dell'esecuzione dell'opera di ristrutturazione, infilò nella presa elettrica il filo del flessibile – messo a disposizione dei committenti – il quale “inaspettatamente ed imprevedibilmente si metteva in funzione prima di essere acceso tramite l'apposito tasto e così sorprendeva il ricorrente che lo aveva già agguantato
e che perciò subiva una vasta ferita alla regione volare del polso sinistro e alla mano sinistra”; d) venne trasportato, con l'aiuto dello stesso convenuto , all'ospedale Humanitas di Rozzano CP_1
e sottoposto ad un intervento chirurgico e dalla cartella del ricovero si ricava l'evento dannoso verificatesi a causa dell'infortunio, rappresentato dalla lesione dell'arteria ulnare del nervo mediano, dalla lesione dello stesso nervo ulnare e dei tendini flessori delle dita della mano mancina;
e) presentò, conseguentemente, un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde quantificare le conseguenze dannose subite e il CTU nominato concluse, in sintesi, per una inabilità permanente del 17% e una inabilità temporanea così suddivisa: - assoluta nella fase del ricovero ospedaliero, -
26 giorni di inabilità incidente sulle occupazioni per il 75%, - 60 giorni di inabilità temporanea per il 50%, - 60 giorni di inabilità al 25% nonché una contrazione della capacità lavorativa generica del trenta per cento.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 205.327,88 oltre alla rifusione delle spese del procedimenti di accertamento tecnico preventivo.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio in data 27.03.2024 e Parte_2 CP_2
, i quali hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo, in sintesi, che: a) nessun
[...]
incarico di svolgere lavori di ristrutturazione venne commissionato, neppure verbalmente, all'attore e, conseguentemente, l'incidente occorso allo stesso, in data 7 febbraio 2022, non si verificò presso l'immobile sito a Milano, viale Ungheria n. 9; b) dalla stessa cartella clinica prodotta dall'attore, si desume che quest'ultimo riferì che si ferì accidentalmente con un flessibile mentre era a casa;
c) parimenti è non è veritiera la circostanza dell'accompagnamento da parte del in ospedale, Pt_2
2 considerato, peraltro, che dalla stessa cartella clinica, si desume che l'attore che venne trasferito dal
ON all'ospedale Humanitas.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari, è stata fissata, a norma dell'art. 171- bis c.p.c., l'udienza ex art. 183
c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa – nel corso della quale è stato possibile procedere all'interrogatorio libero e al tentativo di conciliazione – sono state assunte le prove costituende ammesse dal precedente giudice assegnatario della causa, il quale ha fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, dal magistrato scrivente, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali, quantificati in euro 205.327,88 subiti a causa del sinistro verificatesi il giorno 7 febbraio 2022, presso l'immobile – sito a Milano via Ungheria n.
9 - dei committenti CP_2
e , i quali lo avevano incaricato dell'esecuzione dei lavori di
[...] Parte_2
ristrutturazione.
Sul punto, parte attorea ha allegato che la mattina del 7 febbraio 2022, sei giorni dopo l'inizio dei lavori, infilò nella presa elettrica il filo del “flessibile” fornito dai committenti e che lo strumento si mise in funzione, prima di essere acceso tramite il tasto, cagionando una ferita al polso e alla mano sinistra.
A sostegno della domanda di risarcimento del danno, l'attore ha prodotto copie di fotografie, la cartella clinica e la relazione tecnica redatta dal CTU nel procedimento di istruzione preventiva, acquisito nel presente giudizio a norma dell'art. 698 comma 3 c.p.c.
I convenuti hanno contestato specificatamente, a norma dell'art. 115 c.p.c, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, sia la sussistenza di un rapporto negoziale avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di Milano, viale Ungheria, sia il fatto storico del sinistro come prospettato dall'attore, rilevando che l'incidente non si verificò presso l'immobile di viale
Ungheria.
Orbene, la prova del nesso di causalità materiale e del nesso di causalità giuridica grava sull'attore il quale ha formulato domanda di condanna al risarcimento dei danni.
Dall'esame delle prove precostituite fornite dall'attore non possono ricavarsi elementi neppure presuntivi a sostegno dell'allegazione sulla verificazione del sinistro in data 7 febbraio 2022 presso l'immobile dei convenuti.
3 In primo luogo, le copie delle fotografie ritraggono un cantiere con dei soggetti ivi presenti nonché utensili da lavoro, tra i quali una fresatrice, ma – anche alla luce delle contestazioni specifiche dei committenti - non si possono di certo trarre dalle stesse elementi a sostegno del luogo, del giorno e delle modalità del sinistro occorso all' (docc. 1,2,3 e supporto DVD fasc. attore). Parte_1
In secondo luogo, dalla cartella clinica dell'Ospedale Humanitas (doc. 5 fasc. attore), si desume che parte attorea, su specifica domanda, non riferì di trovarsi, al momento del sinistro, presso l'immobile dei committenti per eseguire lavori di ristrutturazione, bensì a casa (“oggi mentre era a casa si feriva accidentalmente con flessibili regione volare polso sinistro trasportato dal 118 per urgenza”).
Neanche dall'esame del supporto informatico prodotto possono ricavarsi elementi probatori, neppure presuntivi, del fatto costitutivo allegato dall'attore e rappresentato dall'infortunio verificatesi presso l'immobile dei convenuti, in data 7 febbraio 2022, nel corso dell'esecuzione dell'opera di ristrutturazione commissionata dagli stessi, a causa di una fresatrice o altro utensile fornito da questi ultimi
Nello specifico, da un lato, il file audio inerisce a richieste personali dell' afferenti al Parte_1 periodo del ricovero ospedaliero;
dall'altro, il video ritrae un telefono e il contenuto di una chat, dai quali non si può di certo ricavare che l'evento dannoso si verificò nella data e nel luogo prospettati.
Da ultimo, la prova del nesso di causalità materiale non è stata raggiunta dall'attore neppure a seguito dell'assunzione delle prove costituende ammesse: i testimoni escussi, non solo, non erano presenti al sinistro, ma non hanno riferito di circostanze fattuali sul luogo e sulla dinamica del sinistro. nulla ha saputo riferire il relazione all'evento dannoso Controparte_4 dell' , specificando che “non ho mai sentito i nomi di , di Parte_1 Parte_1 [...]
e di;
anzi preciso che con ho svolto lavori a febbraio Persona_1 Controparte_2 Tes_2
2022 vicino a San Giuliano Milanese (...) a febbraio 202 2 stavo facendo lavori vicino a San Giuliano;
posso riferire che stavo lavorando con;
gli attrezzi erano di poi un operaio Tes_2 Tes_2
VA si è fatto male alla mano sinistra con il flessibile mentre tagliava pezzi di ferro e dell'acqua in bagno preciso che io ero vicino a lui”.
Anche il testimone nipote dell' , pur riferendo che aveva accompagnato Testimone_3 Parte_1 il a prendere del materiale compreso l'attrezzo in macchina, ha specificato, non solo, che CP_5 non era presente al momento dell'infortunio, ma anche che “alla prova fatta da il Parte_1 flessibile funzionava”.
In assenza di prova del nesso di causalità materiale, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
4 Solo per completezza, anche volendo ritenere che il sinistro si fosse verificato il giorno 7 febbraio
2022 presso l'immobile dei convenuti, nel corso della ristrutturazione commissionata, la domanda risarcitoria non può, comunque, essere accolta.
Nello specifico, la responsabilità prospettata da parte attorea non può che qualificarsi di natura extracontrattuale, essendo del tutto irrilevante, ai fini della condanna al risarcimento del danno patito a causa dell'utilizzo di un attrezzo del committente, il rapporto contrattuale – contratto di appalto o di prestazione d'opera manuale - sussistente tra le parti.
Come noto, l'art. 2051 c.c. statuisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Non appare superfluo rammentare, in termini generali, che:
- l'art. 2051 non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un "effettivo potere fisico" sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (Corte Cass. n. 1948/2003);
- il detentore e l'utilizzatore, quindi, sono responsabili ex art. 2051 c.c. quando sia configurabile a loro carico uno specifico dovere di custodia e quando, per la situazione fattuale determinatasi, chi aveva l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, non ne abbia conservato la custodia;
- allorquando il potere, governo od uso sulla cosa sia stato trasferito ad altri, la presunzione di responsabilità non può farsi risalire all'originario custode, il cui dovere di vigilanza viene a cessare fin che la cosa stessa permanga nel godimento e nella disponibilità altrui (Cassazione n.
1712/1972).
Nella fattispecie in esame difetta, comunque, il requisito della custodia, al momento dell'asserito sinistro, in capo ai convenuti.
Difatti, non può tralasciarsi che l' , invece di servirsi di mezzi propri per eseguire l'attività Parte_1
commissionata, utilizzò lo strumento di lavoro, di proprietà della parte convenuta, divenendo detentore dello stesso, non per meri fini occasionali, ma per svolgere una determinata attività qualificata, che richiede una diligenza specifica.
L' , in ragione dell'incontroversa qualifica ricoperta e considerata l'attività professionale Parte_1
prospettata, aveva un effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sul c.d. “flessibile”.
L'attore, infatti, a seguito della consegna ed effettivo utilizzo della macchina per svolgere l'opera commissionata, si vede trasferito il potere di governo sulla cosa, che si estrinseca sia nella vigilanza sul corretto uso - da parte sua o da parte di suoi ausiliari - sia nel controllo sullo stato della cosa – pulizia e presenza di difetti - in modo da impedire che produca danni.
5 Conseguentemente, sulla base di tali elementi, deve escludersi che il , in qualità di CP_1
proprietario del bene, ne avesse comunque conservato la custodia.
Parimenti, non sussistono neppure i presupposti della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c.
Parte attorea, sulla quale grave l'onere della prova ai sensi dell'art. 2043 c.c., non ha provato né la sussistenza di un fatto illecito quanto meno colposo, né il nesso di causalità materiale.
Sotto il profilo della colpa, si osserva che la stessa consiste in un comportamento cosciente dell'agente che, senza volontà di recare danno ad altri, è causa di evento lesivo per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di regole o norme di condotta.
Sennonché, sulla base delle prove precostituite agli atti e all'esito dell'assunzione delle prove orali, non è stato dimostrato, da parte attorea, che il per negligenza, consegnò all'appaltatore un CP_1
macchinario difettoso.
Ed invero, lo stesso testimone – pur non essendo presente al momento Testimone_3 dell'evento dannoso – ha riferito che quanto l'attore utilizzo il “flessibile”, lo stesso funzionava.
Da quanto riferito dal non è possibile desumere – secondo i principi della preponderanza Tes_3 dell'evidenza o del più probabile che non – che l' si ferì al polso e alla mano perché, al Parte_1 momento del sinistro, il macchinario fornito dal , per negligenza della parte convenuta, “si CP_1 mise in funzione prima di accendere il relativo tasto”.
2. Sulla base di tali argomentazioni deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 con riferimento al “disputatum” (euro 205.327,88), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata da nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_2 Parte_2
2) condanna parte attorea alla rifusione delle spese di lite in favore di e Controparte_2 [...]
, in via solidale, che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi professionali, Parte_2
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI, visto l'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Marinelli del Parte_1 C.F._1
Foro di Foggia, indirizzo PEC: Email_1
-attore -
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Edgardo Ginosa e Gilda Cogliandro del C.F._3
Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, Piazza della Repubblica n. 5, hanno eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuti-
Conclusioni: parte attorea: come da atto di citazione: “1) accertata, sulla base della produzione in atti e delle prove costituende nel contradditorio, la fondatezza della domanda in fatto in base alle circostanze articolate dal paragrafo a) al paragrafo d), e confermatane altresì la fondatezza in diritto , dichiarare che i due convenuti sono civilmente responsabili tra loro in solido , nei confronti dell'attore , per il risarcimento di tutti i danni-conseguenze correlati all'eventus damni occorsogli in Milano il 7 febbraio 2022 nell'indicato appartamento della convenuta , sito in Via Ungheria 9 ; b) accertato che il suddetto eventus damni consta della lesione dell'arto superiore sinistro dell'attore, segnatamente della lesione dei nervi ulnare e mediano, delle lesioni tendinee, della limitazione della capacità motoria e sensitiva della mano mancina , ed accertati tutti i danni-conseguenze correlati a tale evento quale l'invalidità temporanea assoluta di tre giorni , l'invalidità temporanea parziale al 75% per 26 gg , l'invalidità temporanea parziale al 50% ed al 25% ognuna per 60 giorni , la percentuale d'invalidità permanente del 17% , e la perdita della capacità lavorativa generica nel
30%, condannare i convenuti tra loro in solido al pagamento , in linea capitale, di euro 205327.88 a titolo di ristoro di tutti detti danni e delle spese riconosciute , salva la somma eventualmente diversa, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della somma per svalutazione monetaria e frutti civili maturandi sino al soddisfo;
c) condannare i convenuti tra loro in solido alla rifusione delle spese processuali relative al procedimento per atp n. 24917/22 rgnr e del presente procedimento” parte convenuta: come da fogli di precisazione delle conclusioni: - nel merito: rigettare le domande avanzate dal Sig. Parte_1 nei confronti del Sig. e della Sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via Parte_2 Controparte_2 istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in narrativa anche con riferimento a produzioni documentali e ordinare all'attore, ex art. 210 c.p.c., il deposito del verbale di pronto soccorso dell'Ospedale ON di Milano, via Parea 4; Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: cap. 1: “Vero che nei mesi di febbraio/aprile del 2022, la AS LS ha svolto nell'immobile della signora in Milano, viale Ungheria n. 9, lavori di ristrutturazione come da doc. 3 che si CP_2 rammostra al teste”. cap. 2: “Vero che durante i predetti lavori nell'immobile della signora in Milano, viale Ungheria n. 9, CP_2 il teste ha lavorato senza l'ausilio di prestatori d'opera estranei alla sua ditta e solo in presenza del signor che ha aiutato CP_1 nella predisposizione del cantiere, nelle demolizioni e nella preparazione dei pavimenti e delle pareti”. cap. 3: “Vero che nei mesi di febbraio/aprile del 2022, ha svolto nell'immobile della signora in Milano, viale Ungheria n. 9, lavori di ristrutturazione CP_2 come da doc. 4 che si rammostra al teste”. cap. 4: “Vero che durante i predetti lavori nell'immobile della signora in CP_2
1 Milano, viale Ungheria n. 9, il teste ha lavorato senza l'ausilio di prestatori d'opera estranei alla sua ditta e solo in presenza del signor che ha aiutato nella predisposizione del cantiere, nelle demolizioni e nella preparazione dei pavimenti e delle CP_1 pareti”. Si indicano a teste: 1) il Sig. in qualità di legale rappresentante della AS LS, con sede in via Tes_1 Montebianco n. 31, Monza (MB), sui capitoli n. 1 e 2; 2) il Sig. , titolare dell'omonima Pt_3 Controparte_3 ditta con sede in Sesto San VA (MI), Piazza Diaz n. 6, sui capitoli n. 3 e 4. Con ogni più ampia riserva di depositare, indicare capitoli di prova e testi in replica. - in ogni caso: con vittoria di spese e onorari, anche relativi al procedimento per ATP n. 26917/2022, oltre al rimborso forfetario e agli accessori di legge”
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, e , allegando, in sintesi, che: a) Controparte_2 Parte_2 in data 1.02.2022, iniziò i lavori di ristrutturazione, presso l'immobile sito a Milano via Ungheria n.
9, commissionati dai convenuti;
b) fu incaricato di realizzare l'abbattimento di due tramezzi, lo smantellamento del pavimento del vano bagno, dell'impianto elettrico ed idrico, mediante l'utilizzo di attrezzi forniti da committente;
c) in data 7.02.2022, nel corso dell'esecuzione dell'opera di ristrutturazione, infilò nella presa elettrica il filo del flessibile – messo a disposizione dei committenti – il quale “inaspettatamente ed imprevedibilmente si metteva in funzione prima di essere acceso tramite l'apposito tasto e così sorprendeva il ricorrente che lo aveva già agguantato
e che perciò subiva una vasta ferita alla regione volare del polso sinistro e alla mano sinistra”; d) venne trasportato, con l'aiuto dello stesso convenuto , all'ospedale Humanitas di Rozzano CP_1
e sottoposto ad un intervento chirurgico e dalla cartella del ricovero si ricava l'evento dannoso verificatesi a causa dell'infortunio, rappresentato dalla lesione dell'arteria ulnare del nervo mediano, dalla lesione dello stesso nervo ulnare e dei tendini flessori delle dita della mano mancina;
e) presentò, conseguentemente, un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde quantificare le conseguenze dannose subite e il CTU nominato concluse, in sintesi, per una inabilità permanente del 17% e una inabilità temporanea così suddivisa: - assoluta nella fase del ricovero ospedaliero, -
26 giorni di inabilità incidente sulle occupazioni per il 75%, - 60 giorni di inabilità temporanea per il 50%, - 60 giorni di inabilità al 25% nonché una contrazione della capacità lavorativa generica del trenta per cento.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 205.327,88 oltre alla rifusione delle spese del procedimenti di accertamento tecnico preventivo.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio in data 27.03.2024 e Parte_2 CP_2
, i quali hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo, in sintesi, che: a) nessun
[...]
incarico di svolgere lavori di ristrutturazione venne commissionato, neppure verbalmente, all'attore e, conseguentemente, l'incidente occorso allo stesso, in data 7 febbraio 2022, non si verificò presso l'immobile sito a Milano, viale Ungheria n. 9; b) dalla stessa cartella clinica prodotta dall'attore, si desume che quest'ultimo riferì che si ferì accidentalmente con un flessibile mentre era a casa;
c) parimenti è non è veritiera la circostanza dell'accompagnamento da parte del in ospedale, Pt_2
2 considerato, peraltro, che dalla stessa cartella clinica, si desume che l'attore che venne trasferito dal
ON all'ospedale Humanitas.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari, è stata fissata, a norma dell'art. 171- bis c.p.c., l'udienza ex art. 183
c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa – nel corso della quale è stato possibile procedere all'interrogatorio libero e al tentativo di conciliazione – sono state assunte le prove costituende ammesse dal precedente giudice assegnatario della causa, il quale ha fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, dal magistrato scrivente, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali, quantificati in euro 205.327,88 subiti a causa del sinistro verificatesi il giorno 7 febbraio 2022, presso l'immobile – sito a Milano via Ungheria n.
9 - dei committenti CP_2
e , i quali lo avevano incaricato dell'esecuzione dei lavori di
[...] Parte_2
ristrutturazione.
Sul punto, parte attorea ha allegato che la mattina del 7 febbraio 2022, sei giorni dopo l'inizio dei lavori, infilò nella presa elettrica il filo del “flessibile” fornito dai committenti e che lo strumento si mise in funzione, prima di essere acceso tramite il tasto, cagionando una ferita al polso e alla mano sinistra.
A sostegno della domanda di risarcimento del danno, l'attore ha prodotto copie di fotografie, la cartella clinica e la relazione tecnica redatta dal CTU nel procedimento di istruzione preventiva, acquisito nel presente giudizio a norma dell'art. 698 comma 3 c.p.c.
I convenuti hanno contestato specificatamente, a norma dell'art. 115 c.p.c, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, sia la sussistenza di un rapporto negoziale avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di Milano, viale Ungheria, sia il fatto storico del sinistro come prospettato dall'attore, rilevando che l'incidente non si verificò presso l'immobile di viale
Ungheria.
Orbene, la prova del nesso di causalità materiale e del nesso di causalità giuridica grava sull'attore il quale ha formulato domanda di condanna al risarcimento dei danni.
Dall'esame delle prove precostituite fornite dall'attore non possono ricavarsi elementi neppure presuntivi a sostegno dell'allegazione sulla verificazione del sinistro in data 7 febbraio 2022 presso l'immobile dei convenuti.
3 In primo luogo, le copie delle fotografie ritraggono un cantiere con dei soggetti ivi presenti nonché utensili da lavoro, tra i quali una fresatrice, ma – anche alla luce delle contestazioni specifiche dei committenti - non si possono di certo trarre dalle stesse elementi a sostegno del luogo, del giorno e delle modalità del sinistro occorso all' (docc. 1,2,3 e supporto DVD fasc. attore). Parte_1
In secondo luogo, dalla cartella clinica dell'Ospedale Humanitas (doc. 5 fasc. attore), si desume che parte attorea, su specifica domanda, non riferì di trovarsi, al momento del sinistro, presso l'immobile dei committenti per eseguire lavori di ristrutturazione, bensì a casa (“oggi mentre era a casa si feriva accidentalmente con flessibili regione volare polso sinistro trasportato dal 118 per urgenza”).
Neanche dall'esame del supporto informatico prodotto possono ricavarsi elementi probatori, neppure presuntivi, del fatto costitutivo allegato dall'attore e rappresentato dall'infortunio verificatesi presso l'immobile dei convenuti, in data 7 febbraio 2022, nel corso dell'esecuzione dell'opera di ristrutturazione commissionata dagli stessi, a causa di una fresatrice o altro utensile fornito da questi ultimi
Nello specifico, da un lato, il file audio inerisce a richieste personali dell' afferenti al Parte_1 periodo del ricovero ospedaliero;
dall'altro, il video ritrae un telefono e il contenuto di una chat, dai quali non si può di certo ricavare che l'evento dannoso si verificò nella data e nel luogo prospettati.
Da ultimo, la prova del nesso di causalità materiale non è stata raggiunta dall'attore neppure a seguito dell'assunzione delle prove costituende ammesse: i testimoni escussi, non solo, non erano presenti al sinistro, ma non hanno riferito di circostanze fattuali sul luogo e sulla dinamica del sinistro. nulla ha saputo riferire il relazione all'evento dannoso Controparte_4 dell' , specificando che “non ho mai sentito i nomi di , di Parte_1 Parte_1 [...]
e di;
anzi preciso che con ho svolto lavori a febbraio Persona_1 Controparte_2 Tes_2
2022 vicino a San Giuliano Milanese (...) a febbraio 202 2 stavo facendo lavori vicino a San Giuliano;
posso riferire che stavo lavorando con;
gli attrezzi erano di poi un operaio Tes_2 Tes_2
VA si è fatto male alla mano sinistra con il flessibile mentre tagliava pezzi di ferro e dell'acqua in bagno preciso che io ero vicino a lui”.
Anche il testimone nipote dell' , pur riferendo che aveva accompagnato Testimone_3 Parte_1 il a prendere del materiale compreso l'attrezzo in macchina, ha specificato, non solo, che CP_5 non era presente al momento dell'infortunio, ma anche che “alla prova fatta da il Parte_1 flessibile funzionava”.
In assenza di prova del nesso di causalità materiale, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
4 Solo per completezza, anche volendo ritenere che il sinistro si fosse verificato il giorno 7 febbraio
2022 presso l'immobile dei convenuti, nel corso della ristrutturazione commissionata, la domanda risarcitoria non può, comunque, essere accolta.
Nello specifico, la responsabilità prospettata da parte attorea non può che qualificarsi di natura extracontrattuale, essendo del tutto irrilevante, ai fini della condanna al risarcimento del danno patito a causa dell'utilizzo di un attrezzo del committente, il rapporto contrattuale – contratto di appalto o di prestazione d'opera manuale - sussistente tra le parti.
Come noto, l'art. 2051 c.c. statuisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Non appare superfluo rammentare, in termini generali, che:
- l'art. 2051 non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un "effettivo potere fisico" sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (Corte Cass. n. 1948/2003);
- il detentore e l'utilizzatore, quindi, sono responsabili ex art. 2051 c.c. quando sia configurabile a loro carico uno specifico dovere di custodia e quando, per la situazione fattuale determinatasi, chi aveva l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, non ne abbia conservato la custodia;
- allorquando il potere, governo od uso sulla cosa sia stato trasferito ad altri, la presunzione di responsabilità non può farsi risalire all'originario custode, il cui dovere di vigilanza viene a cessare fin che la cosa stessa permanga nel godimento e nella disponibilità altrui (Cassazione n.
1712/1972).
Nella fattispecie in esame difetta, comunque, il requisito della custodia, al momento dell'asserito sinistro, in capo ai convenuti.
Difatti, non può tralasciarsi che l' , invece di servirsi di mezzi propri per eseguire l'attività Parte_1
commissionata, utilizzò lo strumento di lavoro, di proprietà della parte convenuta, divenendo detentore dello stesso, non per meri fini occasionali, ma per svolgere una determinata attività qualificata, che richiede una diligenza specifica.
L' , in ragione dell'incontroversa qualifica ricoperta e considerata l'attività professionale Parte_1
prospettata, aveva un effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sul c.d. “flessibile”.
L'attore, infatti, a seguito della consegna ed effettivo utilizzo della macchina per svolgere l'opera commissionata, si vede trasferito il potere di governo sulla cosa, che si estrinseca sia nella vigilanza sul corretto uso - da parte sua o da parte di suoi ausiliari - sia nel controllo sullo stato della cosa – pulizia e presenza di difetti - in modo da impedire che produca danni.
5 Conseguentemente, sulla base di tali elementi, deve escludersi che il , in qualità di CP_1
proprietario del bene, ne avesse comunque conservato la custodia.
Parimenti, non sussistono neppure i presupposti della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c.
Parte attorea, sulla quale grave l'onere della prova ai sensi dell'art. 2043 c.c., non ha provato né la sussistenza di un fatto illecito quanto meno colposo, né il nesso di causalità materiale.
Sotto il profilo della colpa, si osserva che la stessa consiste in un comportamento cosciente dell'agente che, senza volontà di recare danno ad altri, è causa di evento lesivo per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di regole o norme di condotta.
Sennonché, sulla base delle prove precostituite agli atti e all'esito dell'assunzione delle prove orali, non è stato dimostrato, da parte attorea, che il per negligenza, consegnò all'appaltatore un CP_1
macchinario difettoso.
Ed invero, lo stesso testimone – pur non essendo presente al momento Testimone_3 dell'evento dannoso – ha riferito che quanto l'attore utilizzo il “flessibile”, lo stesso funzionava.
Da quanto riferito dal non è possibile desumere – secondo i principi della preponderanza Tes_3 dell'evidenza o del più probabile che non – che l' si ferì al polso e alla mano perché, al Parte_1 momento del sinistro, il macchinario fornito dal , per negligenza della parte convenuta, “si CP_1 mise in funzione prima di accendere il relativo tasto”.
2. Sulla base di tali argomentazioni deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 con riferimento al “disputatum” (euro 205.327,88), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata da nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_2 Parte_2
2) condanna parte attorea alla rifusione delle spese di lite in favore di e Controparte_2 [...]
, in via solidale, che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi professionali, Parte_2
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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