Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 720 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SEGRETO IGNAZIO Pec Em_1
[...
. Email_2 Email_3
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI PAOLA FABIO SIMONE PEC:
Email_4
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12/02/2025 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Sciacca nell'ambito del giudizio di separazione senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di ma-
teriale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della
communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologazio-
ne della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in da-
ta 20 ottobre 2020.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa per cui appare del caso emettere sentenza parziale in applicazione del di-
sposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento neces-
sario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 720/2024
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pro-
nunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in SCIACCA, in data
05/10/2002, da , nata a SCIACCA (AG) in [...] Parte_1
13/06/1976 e da , nato a SCIACCA (AG) in [...] Controparte_1
24/07/1971, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
199, parte II, serie A, dell'anno 2002;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza.
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu-
zione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il
06/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Stabile Antonio Tricoli
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma
digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ.
mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 3 - Tribunale di Sciacca