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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2284/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2284/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BUI KATIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...]_1 C.F._2
(CS) il 06/02/1984 Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti Per_
“a) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione. Il minore sarà residente e collocato prevalentemente presso la madre, in Gozzano, Via dei Pezzoli, 15 Per_ b rimarrà con il papà a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario scolastico al lunedì mattina quando il padre si occuperà di accompagnarlo a scuola;
nel caso in cui nella giornata di lunedì al termine del fine Per_ settimana di competenza del papà quest'ultimo svolga attività lavorativa nel primo turno mattutino, verrà accompagnato presso la mamma la domenica sera entro le 21.00.
Pag. 1 Nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la mamma permarrà con il papà 2 giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena. Tali giornate andranno concordate al momento della comunicazione dei turni settimanali da parte del GN alla GNa Pt_1 CP_1
Per_ Il padre potrà altresì vedere almeno due volte in giorni infrasettimanali per accompagnarlo a scuola o per la merenda pomeridiana.
Per_ Per determinare tali giornate e l'eventuale accompagnamento di presso la mamma la domenica sera a termine del fine settimana di sua competenza, il GN si impegna unicare alla GNa i propri turni Pt_1 CP_1 di lavoro settimanali entro il venerdì della settimana precedente.
Per_ c) Qualora i turni lavorativi del GN non consentano al medesimo di tenere nel fine settimana di Pt_1 propria competenza le giornate verranno recuperate nel primo riposo infrasettimanale utile e concordate tra i genitori al momento della comunicazione alla GNa dei turni lavorativi da parte del GN CP_1 Pt_1
Per_ d) Nei giorni in cui non è affidato al padre quest'ultimo potrà contattarlo telefonicamente nella fascia oraria
Per_ compresa tra le 17.0 8.00, viceversa la madre quando è affidato al padre. e) La permanenza del minore con i genitori per le festività natalizie verrà concordata dai genitori entro il 15 novembre di ciascun anno.
Per_ trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore i giorni di Pasqua e Pasquetta.
Per_ trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore le festività legate a ponti scolastici come il Carnevale, il 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre nonché le restanti giornate festive, cercando, per quanto possibile, di rispettare la normale turnazione
Per_ f) Ciascun genitore potrà trascorrere con almeno 15 giorni di ferie, anche non consecutivi. Le parti si impegnano a concordare il rispettivo periodo di vacanza con il minore entro il 31 maggio di ciascun anno. Le parti altresì entro la data di partenza si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il luogo di villeggiatura nonché l'eventuale nome della struttura alberghiera. Nel corso della villeggiatura ciascun genitore si impegna a mantenere regolari contatti telefonici con l'altro per informarlo sulle condizioni del minore, oltre che a garantire contatti telefonici quotidiani, tra l'altro, genitore e il minore. Nel caso in cui le ferie dei genitori coincidessero, il periodo sarà da suddividersi in parti uguali tra il padre e la madre.
Per_ g) Il Sig. corrisponderà entro il giorno 28 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 la somma 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bancario intestato alla Sig.ra oltre all'assegno unico per i figli a carico al medesimo erogato da CP_1 CP_2
Il GN pertanto, si i inviare la comunicazione con l'indicazione dell'importo me te Pt_1 CP_2 erogato alla GNa a mezzo mail o messaggio whatsapp non appena la riceverà dall'ente e provvederà CP_1 ad effettuare il bonifi omma a favore della GNa nelle 48 ore successive. CP_1 h) I genitori divideranno in parti uguali tra loro – fatti salvi eventuali e diversi accordi che potranno tra gli stessi Per_ intercorrere - le spese straordinarie necessarie a secondo le seguenti indicazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, materiale di corredo scolastico durante tutto l'anno, gite scolastiche, buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e rette di iscrizione imposte da istituti privati;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, almeno un corso di istruzione e/o attività sportiva e/o ricreativa e ludica e pertinente attrezzatura;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ulteriori.
Pag. 2 i) I genitori concordano che l'altro richieda ed ottenga il passaporto e la carta di identità per l'espatrio per sé e per il Per_ minore. Sarà cura di ciascun genitore provvedere di munire del suo documento di identità e della sua tessera Per_ sanitaria quando starà con l'altro genitore. Qualsivoglia vi soggiorno all'estero con dovrà, comunque, essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'altro genitore. m) La ex casa coniugale sita in Gozzano via dei Pezzoli, 15, continuerà a rimanere assegnata alla GNa la quale provvederà quindi al canone di locazione e alle spese per le utenze. Rimangono altresì assegnati CP_1
a tutti i beni di proprietà dei coniugi contenuti nella ex casa coniugale. CP_1 n) dichiararsi la perdita del cognom da parte della GN . Pt_1 CP_1
o) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatt redette condizioni alle quali s i sin dal deposito del presente ricorso e di null'altro avere reciprocamente a chiedere e pretendere.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in San Sosti (CS) in data 5/10/2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2013. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (21 marzo 2021), minorenne. Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 3/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Sosti (CS) in data 5/10/2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 201;
Pag. 3 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4/12/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2284/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BUI KATIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...]_1 C.F._2
(CS) il 06/02/1984 Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti Per_
“a) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione. Il minore sarà residente e collocato prevalentemente presso la madre, in Gozzano, Via dei Pezzoli, 15 Per_ b rimarrà con il papà a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario scolastico al lunedì mattina quando il padre si occuperà di accompagnarlo a scuola;
nel caso in cui nella giornata di lunedì al termine del fine Per_ settimana di competenza del papà quest'ultimo svolga attività lavorativa nel primo turno mattutino, verrà accompagnato presso la mamma la domenica sera entro le 21.00.
Pag. 1 Nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la mamma permarrà con il papà 2 giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola a dopo cena. Tali giornate andranno concordate al momento della comunicazione dei turni settimanali da parte del GN alla GNa Pt_1 CP_1
Per_ Il padre potrà altresì vedere almeno due volte in giorni infrasettimanali per accompagnarlo a scuola o per la merenda pomeridiana.
Per_ Per determinare tali giornate e l'eventuale accompagnamento di presso la mamma la domenica sera a termine del fine settimana di sua competenza, il GN si impegna unicare alla GNa i propri turni Pt_1 CP_1 di lavoro settimanali entro il venerdì della settimana precedente.
Per_ c) Qualora i turni lavorativi del GN non consentano al medesimo di tenere nel fine settimana di Pt_1 propria competenza le giornate verranno recuperate nel primo riposo infrasettimanale utile e concordate tra i genitori al momento della comunicazione alla GNa dei turni lavorativi da parte del GN CP_1 Pt_1
Per_ d) Nei giorni in cui non è affidato al padre quest'ultimo potrà contattarlo telefonicamente nella fascia oraria
Per_ compresa tra le 17.0 8.00, viceversa la madre quando è affidato al padre. e) La permanenza del minore con i genitori per le festività natalizie verrà concordata dai genitori entro il 15 novembre di ciascun anno.
Per_ trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore i giorni di Pasqua e Pasquetta.
Per_ trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore le festività legate a ponti scolastici come il Carnevale, il 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre nonché le restanti giornate festive, cercando, per quanto possibile, di rispettare la normale turnazione
Per_ f) Ciascun genitore potrà trascorrere con almeno 15 giorni di ferie, anche non consecutivi. Le parti si impegnano a concordare il rispettivo periodo di vacanza con il minore entro il 31 maggio di ciascun anno. Le parti altresì entro la data di partenza si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il luogo di villeggiatura nonché l'eventuale nome della struttura alberghiera. Nel corso della villeggiatura ciascun genitore si impegna a mantenere regolari contatti telefonici con l'altro per informarlo sulle condizioni del minore, oltre che a garantire contatti telefonici quotidiani, tra l'altro, genitore e il minore. Nel caso in cui le ferie dei genitori coincidessero, il periodo sarà da suddividersi in parti uguali tra il padre e la madre.
Per_ g) Il Sig. corrisponderà entro il giorno 28 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 la somma 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bancario intestato alla Sig.ra oltre all'assegno unico per i figli a carico al medesimo erogato da CP_1 CP_2
Il GN pertanto, si i inviare la comunicazione con l'indicazione dell'importo me te Pt_1 CP_2 erogato alla GNa a mezzo mail o messaggio whatsapp non appena la riceverà dall'ente e provvederà CP_1 ad effettuare il bonifi omma a favore della GNa nelle 48 ore successive. CP_1 h) I genitori divideranno in parti uguali tra loro – fatti salvi eventuali e diversi accordi che potranno tra gli stessi Per_ intercorrere - le spese straordinarie necessarie a secondo le seguenti indicazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, materiale di corredo scolastico durante tutto l'anno, gite scolastiche, buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e rette di iscrizione imposte da istituti privati;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, almeno un corso di istruzione e/o attività sportiva e/o ricreativa e ludica e pertinente attrezzatura;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ulteriori.
Pag. 2 i) I genitori concordano che l'altro richieda ed ottenga il passaporto e la carta di identità per l'espatrio per sé e per il Per_ minore. Sarà cura di ciascun genitore provvedere di munire del suo documento di identità e della sua tessera Per_ sanitaria quando starà con l'altro genitore. Qualsivoglia vi soggiorno all'estero con dovrà, comunque, essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'altro genitore. m) La ex casa coniugale sita in Gozzano via dei Pezzoli, 15, continuerà a rimanere assegnata alla GNa la quale provvederà quindi al canone di locazione e alle spese per le utenze. Rimangono altresì assegnati CP_1
a tutti i beni di proprietà dei coniugi contenuti nella ex casa coniugale. CP_1 n) dichiararsi la perdita del cognom da parte della GN . Pt_1 CP_1
o) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatt redette condizioni alle quali s i sin dal deposito del presente ricorso e di null'altro avere reciprocamente a chiedere e pretendere.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in San Sosti (CS) in data 5/10/2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2013. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (21 marzo 2021), minorenne. Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 3/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Sosti (CS) in data 5/10/2013 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 201;
Pag. 3 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4/12/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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