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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 9/2023
n. 9/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. NI FR OS - Presidente
2) Dott. Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. GE US - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 1 Ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9/2023 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Caggiula Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
(c.f. e p.i.: , in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore”, rappresentato e difeso dall'Avv. NI Cantelmo
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1 Ottobre 2024, da intendersi qui riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 07.07.2020 lamentava come in data 26.02.2019 avesse formulato Parte_1
a domanda per un allacciamento collettivo per procedere alla Controparte_1
energizzazione di una civile abitazione di sua proprietà, di nuova costruzione, sita nel Comune di
Ugento. Eseguite le verifiche tecniche per l'esecuzione delle opere a suo carico e ricevuto il preventivo di spesa, eseguiva i lavori e nel Maggio del 2019 i tecnici di Pt_1 Controparte_1
allocavano all'interno della nicchia-contatori il cavo interrato proveniente dalla linea elettrica aerea.
1 r.g. 9/2023
Nonostante fosse stata rappresentata l'esigenza di procedere con sollecitudine al richiesto allaccio, dovendo essere l'immobile adibito ad attività turistico-ricettiva per la quale erano già stati assunti
[... impegni di locazione transitoria per il periodo Luglio-Ottobre 2019, finanche a Novembre 2019
ancora non procedeva all'attivazione della fornitura, rendendosi addirittura CP_2
necessaria una lettera di addebito di responsabilità in data 20.05.2020, cui , Controparte_1
scusandosi per i ritardi, li addebitava al , che non aveva provveduto ad autorizzare Controparte_3
lavori di scavo ricadenti su area demaniale. Ritenendo insufficiente la motivazione del ritardo, Pt_1
adducendo aver subito danni per mancato guadagno da perdita di possibilità locatizia per €.
[...]
12.000,00 ed ulteriori €. 13.000,00 per ulteriore ragionevole aspettativa di introiti durante la stagione estiva, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce per sentir dichiarare Controparte_1
l'obbligo della convenuta di procedere all'allacciamento energetico e condannarla al risarcimento dei danni, pari ad €. 25.000,00, salvo diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria per le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo come a seguito della Controparte_1
richiesta del Pedaci avesse trasmesso il proprio preventivo, indicando anche il tempo per la esecuzione dei lavori in 10 giorni al netto del tempo necessario ad ottenere le autorizzazioni, stimato in 50 giorni;
con salvezza per il riconoscimento, per la ipotesi del ritardo, dell'indennizzo di €. 70,00 previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. Precisava aver indirizzato la richiesta per eseguire i lavori di scavo al Comune di Ugento in data 08.05.2019 e che il 16.05.2019 il aveva risposto ricadere l'area interessata in zona demaniale, per cui occorreva la ulteriore CP_3
concessione, che veniva richiesta in data 03.06.2019, poi sollecitata in data 14.11.2020 ed ancora in data 20.11.2020. Per quanto innanzi, la convenuta contestava l'addebito di responsabilità asserendo sia che la disciplina regolamentare dettata dall'Autorità precisasse come il periodo di esecuzione lavori non decorresse laddove per essi fosse necessario acquisire atti autorizzativi, sia che la impossibilità sopravvenuta per causa non ad essa imputabile ne escludesse la responsabilità ex art. 1218 c.c.; contestava, altresì, la fondatezza della domanda risarcitoria nel quantum, nonché eccepiva la responsabilità concorrente dell'attore per essersi impegnato nella stipula di un preliminare per locazione turistica allorquando l'immobile non era ancora completo e, soprattutto, non fornito di energia elettrica. Per quanto innanzi, concludeva per il rigetto della domanda e la vittoria nelle spese.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali, all'esito delle quali passava in decisione, previa precisazione delle conclusioni.
2 r.g. 9/2023
Con sentenza n. 3277/2022 del 18.11.2022 il Tribunale adito, rilevando nella fattispecie l'ipotesi della impossibilità sopravvenuta oggettiva e non per colpa del debitore (c.d. factum principis), affermando essersi la convenuta attivata a dare esecuzione agli obblighi contrattuali assunti, rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite in ragione della particolare natura della controversia.
ha appellato detta sentenza lamentando non aver il Primo Giudice rilevato come Parte_1 [...]
, nonostante avesse già provveduto ai lavori di scavo in zona demaniale, avesse CP_2
colposamente atteso due anni il formale rilascio dell'autorizzazione amministrativa senza mai intraprendere nei confronti del iniziative giudiziali a tutela di tale inerzia. Pertanto, Controparte_3
l'appellante ha chiesto l'annullamento della sentenza, con accertamento del suo diritto al risarcimento del danno subito, come richiesto in primo grado. Con vittoria per le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita nella presente fase di appello la eccependo la Controparte_1
inammissibilità dell'appello ed, in ogni caso, nuovamente contestando ogni affermazione di responsabilità. Ha concluso per il rigetto dell'appello e la vittoria nelle spese.
All'udienza cartolare del 01.10.2024 la causa è passata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata, poiché è stato da tempo chiarito come ciò che la norma esige “…è che le
questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze…”, escludendo “…che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado.” (Cass., S.U., sent. n. 27199 del 16.11.2017, oggetto di successive applicazioni confermative. Si veda Cass., Sez. VI – 2 , ord. n. 20023 del 24.09.2020; più
recentemente, Sez. II, 16.01.2024, n. 1600; Sez. III, 08.04.2024, n. 93378; Sez. II, 17.05.2024, n.
13784; Sez. II, 04.07.2024, n. 18309; Sez. I, 30.08.2024, n. 23386; Sez. Lavoro, 29.01.2025, n. 2069).
2. Passando al merito, può procedersi nella decisione riassumendo le questioni sottoposte alla Corte
in un unico motivo di appello. Con esso ci si duole perché , Controparte_1
a) violando il proprio obbligo a contrarre trattandosi di operatore in regime di monopolio, non abbia mantenuto nella vicenda la c.d. diligenza qualificata che implicherebbe non solo la comunicazione all'altra parte delle possibili criticità connesse ad un generico ritardo nell'adozione di provvedimenti
3 r.g. 9/2023
autorizzativi presupposti all'attività da compiere, ma anche la rappresentazione di specifiche problematiche connesse al particolare stato dei luoghi e l'attivazione di tutti i possibili rimedi tecnici e giurisdizionali idonei a superare quelle particolarità e peculiarità. Nel caso di specie, la convenuta non avrebbe posto in essere, in attesa del provvedimento autorizzativo, alcuna attività sollecitatoria o giurisdizionale utile a superare l'inerzia della P.A., finanche ricorrendo al Giudice Amministrativo
per ottenere un provvedimento ordinatorio e, in mancanza, a tal fine, un commissario ad acta.
b) Peraltro alla data del 20.11.2019 erano già stati eseguiti i lavori di scavo con relativa posa in opera del cavidotto (lavori addirittura già eseguiti a Maggio dello stesso anno), lavori per la cui esecuzione la convenuta avrebbe assunto – pretestuosamente – la necessità della previa acquisizione della concessione demaniale.
3. La Corte giudica non persuasive le doglianze dell'appellante.
3.1. È utile riepilogare la cronologia dell'attività di rilievo rispetto all'oggetto della lite, giusta documentazione agli atti:
- comunicato il preventivo e la relativa richiesta il pagamento, a tanto l'istante provvedeva in data
19.04.2019;
- già in data 08.05.2019 la chiedeva al Comune di Ugento il “nulla osta” per Controparte_1
poter eseguire i lavori di scavo necessari per il richiesto allacciamento;
- in data 16.05.2019 il Comune comunicava che l'area interessata ai lavori ricadeva in zona demaniale;
- in data 03.06.2019 la inoltrava al Comune di Ugento la domanda di rilascio Controparte_1
di concessione demaniale;
- solo in data 05.03.2020 il Comune di Ugento richiedeva all' il parere di Parte_2
competenza;
- in data 10.07.2020 veniva acquisito detto parere;
- con pec in data 14.11.2020 e 20.11.2020 sollecitava il Comune al rilascio Controparte_1
dell'autorizzazione richiesta
- in data 20.01.2021 l'Ufficio Demanio del Comune chiedeva all' Pt_3 Controparte_4
l'ulteriore parere di competenza;
- in pari data, 20.01.2021, il chiedeva documentazione integrativa alla società istante, CP_3
documentazione, acquisita in data 06.04.2021;
4 r.g. 9/2023
- in data 19.03.2021 l' esprimeva il proprio parere;
Parte_4
- la concessione demaniale marittima veniva rilasciata in data 21.04.2021;
- a Maggio 2021 le opere venivano ultimate ed i contatori attivati.
Sicché, in ragione delle doglianze formulate dal occorre valutare soprattutto se nel Parte_1
periodo intercorrente dal 03.06.2019 al Novembre 2020 e fino all'Aprile 2021, cioè al momento del rilascio dell'autorizzazione demaniale, e dunque nel corso del complesso procedimento amministrativo, possa configurarsi l'inadempimento che si contesta alla;
in Controparte_1
specie valutando se ad essa incombeva avviare iniziative – anche giudiziali – per ovviare al ritardo del rilascio.
3.2. Giova altresì precisare che solo in sede di appello è stata contestata alla convenuta – appellata, la violazione dell'obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176, 2°c., c.c.. E sempre in sede di appello, ed anzi in sede di “comparsa conclusionale”, l'appellante ha quantificato il danno risarcibile, per la prima volta, in €. 52.000,00.
Si tratta di eccezioni e domande formulate tardivamente e, dunque, inammissibili.
3.3. Sempre in via preliminare deve osservarsi come in effetti non risulta in alcun modo provato che i lavori di scavo (per i quali era necessario il “nulla osta”) fossero già stati eseguiti in precedenza.
3.4. La sentenza impugnata precisa come dalla documentazione agli atti risulta come la società convenuta abbia assolto al proprio onere probatorio rispetto all'impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.) richiamando la fattispecie del factum principis, cioè in ragione dell'atto della pubblica autorità che impedisca al debitore di eseguire correttamente la prestazione dovuta. Precisa, inoltre, a riguardo, come la convenuta abbia dato prova “…di essersi attivata, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, a dare esecuzione agli obblighi contrattualmente assunti…”. Invero, è pacifico come quanto richiesto alla convenuta non sia stato possibile “…per mancanza del 'nulla osta' da parte del Comune di Ugento…”.
3.5. Si tratta di passaggio motivazionale che la Corte condivide, anche in ragione della fattispecie complessa del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del richiesto “nulla osta”, interessato dall'acquisizione di pareri di diversi soggetti competenti.
3.5.1. Circa l'esclusione di responsabilità per factum principis la giurisprudenza amministrativa ha precisato come in tema di danno da ritardo, “…grava sul privato l'onere della prova circa il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c. , i criteri
5 r.g. 9/2023
limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza di cui
agli artt. 1223 e 1227 c.c…” (Cons. Stato, V, 13.09.2023, n. 8299). La Cassazione, inoltre, ha specificato come tale esonero di responsabilità non opera solo laddove l'impossibilità fosse
“…ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione…” (Cass., I, 17.10.2022, n. 30435. Conforme, III, 08.06.2018, n. 14915).
3.5.2. Non appare ragionevole ritenere che già al momento della richiesta di allaccio e formalizzazione del relativo preventivo, la potesse sapere che i lavori Controparte_1
andassero ad interferire – pur parzialmente – in zona demaniale. Tanto che, a fronte dei costi inerenti le opere relative alla condotta ed all'allaccio (pari ad €. 3.027,43, somma corrisposta dall'istante),
risulta che occorrerà altresì sopportare – a proprio carico – il costo del canone annuo demaniale, pari ad €. 2.500,00, come risulta dalla concessione agli atti.
3.5.3. La cronologia di quanto di rilievo, su riportata, non lascia desumere ritardi in capo ad
[...]
tali da rappresentare elementi di inadempimento colpevole. CP_2
3.6. La verifica sulla demanialità di un bene ricade precipuamente nelle competenze della P.A. e,
nello specifico, del , che in effetti a tanto ha provveduto, richiedendo inoltrarsi la Controparte_3
relativa richiesta autorizzativa.
3.7. La normativa regolamentare (AREA, Autorità Regolazione Energia Ambiente), allegata al preventivo a suo tempo comunicato all'istante, oltre ad allungare i tempi per la esecuzione della prestazione laddove necessarie autorizzazioni amministrative, aggiunge, tra le cause di mancato rispetto della qualità del servizio da rendere all'utente, quelle “…di 'forza maggiore', intese come atti di autorità pubblica…mancato ottenimento di atti autorizzativi…”.
3.8. In ogni caso, non potrebbe computarsi nel periodo di ritardo il periodo compreso tra il 23.02.2020
ed il 15.04.2020, poi prorogato al 15.05.2020, in virtù delle disposizioni legislativi emergenziali dettate per l'emergenza epidemiologica “Covid 19”, che peraltro esclusero espressamente la responsabilità del debitore, ex artt. 1218 e 1223 c.c., anche relativamente all'applicazione di decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (art. 3, c. 6, d.l. 23.02.2020, n. 6, conv.
mod, in l. 05.03.2020, n. 13).
3.9. Sicchè, alla luce di quanto suesposto, l'appello è assolutamente infondato, posto che
[...]
non ha, né può avere, responsabilità alcuna in merito al ritardo nell'attivazione CP_2
della fornitura per cui è causa, anche perché aveva un interesse, almeno pari a quello del ad Pt_1
6 r.g. 9/2023
estendere la rete e ad attivare gli allacci!
4. Pertanto, l'appello non può essere accolto ed ogni altra considerazione è, a parere della Corte, del tutto superflua, atteso che al giudice compete indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass., VI,
28.1.2022, n. 2648; II, 03.11.2021, n. 31247; II, 19.07.2017, n 17753). Sicché sono da ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, pur dedotte dall'appellante, sono da ritenersi incompatibili con la decisione adottata (Cass., I, 11.04.2024, n. 9776; II, 04.12.2023, n. 333755; I,
24.09.2021, n. 25981; VI, 24.09.2020, n. 20017; VI, 10.06.2020, n. 11026; Cass., III, 28.06.2018, n.
17015; Cass., I, 02.08.2016, n. 16056; Cass., VI, 04.07.2017, n. 16467).
5. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo.
5.1. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24
dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30
maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014 e n. 4315 del
20.02.2020), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante “pro tempore”, avverso la sentenza n. 3277/2022 del 18.11.2022 del Tribunale di
Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata Parte_1
costituita, che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese generali, iva e cap, come per legge;
- da atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma
1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(GE US) (NI FR OS)
7
n. 9/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. NI FR OS - Presidente
2) Dott. Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. GE US - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 1 Ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9/2023 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Caggiula Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
(c.f. e p.i.: , in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore”, rappresentato e difeso dall'Avv. NI Cantelmo
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1 Ottobre 2024, da intendersi qui riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 07.07.2020 lamentava come in data 26.02.2019 avesse formulato Parte_1
a domanda per un allacciamento collettivo per procedere alla Controparte_1
energizzazione di una civile abitazione di sua proprietà, di nuova costruzione, sita nel Comune di
Ugento. Eseguite le verifiche tecniche per l'esecuzione delle opere a suo carico e ricevuto il preventivo di spesa, eseguiva i lavori e nel Maggio del 2019 i tecnici di Pt_1 Controparte_1
allocavano all'interno della nicchia-contatori il cavo interrato proveniente dalla linea elettrica aerea.
1 r.g. 9/2023
Nonostante fosse stata rappresentata l'esigenza di procedere con sollecitudine al richiesto allaccio, dovendo essere l'immobile adibito ad attività turistico-ricettiva per la quale erano già stati assunti
[... impegni di locazione transitoria per il periodo Luglio-Ottobre 2019, finanche a Novembre 2019
ancora non procedeva all'attivazione della fornitura, rendendosi addirittura CP_2
necessaria una lettera di addebito di responsabilità in data 20.05.2020, cui , Controparte_1
scusandosi per i ritardi, li addebitava al , che non aveva provveduto ad autorizzare Controparte_3
lavori di scavo ricadenti su area demaniale. Ritenendo insufficiente la motivazione del ritardo, Pt_1
adducendo aver subito danni per mancato guadagno da perdita di possibilità locatizia per €.
[...]
12.000,00 ed ulteriori €. 13.000,00 per ulteriore ragionevole aspettativa di introiti durante la stagione estiva, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce per sentir dichiarare Controparte_1
l'obbligo della convenuta di procedere all'allacciamento energetico e condannarla al risarcimento dei danni, pari ad €. 25.000,00, salvo diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria per le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo come a seguito della Controparte_1
richiesta del Pedaci avesse trasmesso il proprio preventivo, indicando anche il tempo per la esecuzione dei lavori in 10 giorni al netto del tempo necessario ad ottenere le autorizzazioni, stimato in 50 giorni;
con salvezza per il riconoscimento, per la ipotesi del ritardo, dell'indennizzo di €. 70,00 previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. Precisava aver indirizzato la richiesta per eseguire i lavori di scavo al Comune di Ugento in data 08.05.2019 e che il 16.05.2019 il aveva risposto ricadere l'area interessata in zona demaniale, per cui occorreva la ulteriore CP_3
concessione, che veniva richiesta in data 03.06.2019, poi sollecitata in data 14.11.2020 ed ancora in data 20.11.2020. Per quanto innanzi, la convenuta contestava l'addebito di responsabilità asserendo sia che la disciplina regolamentare dettata dall'Autorità precisasse come il periodo di esecuzione lavori non decorresse laddove per essi fosse necessario acquisire atti autorizzativi, sia che la impossibilità sopravvenuta per causa non ad essa imputabile ne escludesse la responsabilità ex art. 1218 c.c.; contestava, altresì, la fondatezza della domanda risarcitoria nel quantum, nonché eccepiva la responsabilità concorrente dell'attore per essersi impegnato nella stipula di un preliminare per locazione turistica allorquando l'immobile non era ancora completo e, soprattutto, non fornito di energia elettrica. Per quanto innanzi, concludeva per il rigetto della domanda e la vittoria nelle spese.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali, all'esito delle quali passava in decisione, previa precisazione delle conclusioni.
2 r.g. 9/2023
Con sentenza n. 3277/2022 del 18.11.2022 il Tribunale adito, rilevando nella fattispecie l'ipotesi della impossibilità sopravvenuta oggettiva e non per colpa del debitore (c.d. factum principis), affermando essersi la convenuta attivata a dare esecuzione agli obblighi contrattuali assunti, rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite in ragione della particolare natura della controversia.
ha appellato detta sentenza lamentando non aver il Primo Giudice rilevato come Parte_1 [...]
, nonostante avesse già provveduto ai lavori di scavo in zona demaniale, avesse CP_2
colposamente atteso due anni il formale rilascio dell'autorizzazione amministrativa senza mai intraprendere nei confronti del iniziative giudiziali a tutela di tale inerzia. Pertanto, Controparte_3
l'appellante ha chiesto l'annullamento della sentenza, con accertamento del suo diritto al risarcimento del danno subito, come richiesto in primo grado. Con vittoria per le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita nella presente fase di appello la eccependo la Controparte_1
inammissibilità dell'appello ed, in ogni caso, nuovamente contestando ogni affermazione di responsabilità. Ha concluso per il rigetto dell'appello e la vittoria nelle spese.
All'udienza cartolare del 01.10.2024 la causa è passata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata, poiché è stato da tempo chiarito come ciò che la norma esige “…è che le
questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze…”, escludendo “…che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado.” (Cass., S.U., sent. n. 27199 del 16.11.2017, oggetto di successive applicazioni confermative. Si veda Cass., Sez. VI – 2 , ord. n. 20023 del 24.09.2020; più
recentemente, Sez. II, 16.01.2024, n. 1600; Sez. III, 08.04.2024, n. 93378; Sez. II, 17.05.2024, n.
13784; Sez. II, 04.07.2024, n. 18309; Sez. I, 30.08.2024, n. 23386; Sez. Lavoro, 29.01.2025, n. 2069).
2. Passando al merito, può procedersi nella decisione riassumendo le questioni sottoposte alla Corte
in un unico motivo di appello. Con esso ci si duole perché , Controparte_1
a) violando il proprio obbligo a contrarre trattandosi di operatore in regime di monopolio, non abbia mantenuto nella vicenda la c.d. diligenza qualificata che implicherebbe non solo la comunicazione all'altra parte delle possibili criticità connesse ad un generico ritardo nell'adozione di provvedimenti
3 r.g. 9/2023
autorizzativi presupposti all'attività da compiere, ma anche la rappresentazione di specifiche problematiche connesse al particolare stato dei luoghi e l'attivazione di tutti i possibili rimedi tecnici e giurisdizionali idonei a superare quelle particolarità e peculiarità. Nel caso di specie, la convenuta non avrebbe posto in essere, in attesa del provvedimento autorizzativo, alcuna attività sollecitatoria o giurisdizionale utile a superare l'inerzia della P.A., finanche ricorrendo al Giudice Amministrativo
per ottenere un provvedimento ordinatorio e, in mancanza, a tal fine, un commissario ad acta.
b) Peraltro alla data del 20.11.2019 erano già stati eseguiti i lavori di scavo con relativa posa in opera del cavidotto (lavori addirittura già eseguiti a Maggio dello stesso anno), lavori per la cui esecuzione la convenuta avrebbe assunto – pretestuosamente – la necessità della previa acquisizione della concessione demaniale.
3. La Corte giudica non persuasive le doglianze dell'appellante.
3.1. È utile riepilogare la cronologia dell'attività di rilievo rispetto all'oggetto della lite, giusta documentazione agli atti:
- comunicato il preventivo e la relativa richiesta il pagamento, a tanto l'istante provvedeva in data
19.04.2019;
- già in data 08.05.2019 la chiedeva al Comune di Ugento il “nulla osta” per Controparte_1
poter eseguire i lavori di scavo necessari per il richiesto allacciamento;
- in data 16.05.2019 il Comune comunicava che l'area interessata ai lavori ricadeva in zona demaniale;
- in data 03.06.2019 la inoltrava al Comune di Ugento la domanda di rilascio Controparte_1
di concessione demaniale;
- solo in data 05.03.2020 il Comune di Ugento richiedeva all' il parere di Parte_2
competenza;
- in data 10.07.2020 veniva acquisito detto parere;
- con pec in data 14.11.2020 e 20.11.2020 sollecitava il Comune al rilascio Controparte_1
dell'autorizzazione richiesta
- in data 20.01.2021 l'Ufficio Demanio del Comune chiedeva all' Pt_3 Controparte_4
l'ulteriore parere di competenza;
- in pari data, 20.01.2021, il chiedeva documentazione integrativa alla società istante, CP_3
documentazione, acquisita in data 06.04.2021;
4 r.g. 9/2023
- in data 19.03.2021 l' esprimeva il proprio parere;
Parte_4
- la concessione demaniale marittima veniva rilasciata in data 21.04.2021;
- a Maggio 2021 le opere venivano ultimate ed i contatori attivati.
Sicché, in ragione delle doglianze formulate dal occorre valutare soprattutto se nel Parte_1
periodo intercorrente dal 03.06.2019 al Novembre 2020 e fino all'Aprile 2021, cioè al momento del rilascio dell'autorizzazione demaniale, e dunque nel corso del complesso procedimento amministrativo, possa configurarsi l'inadempimento che si contesta alla;
in Controparte_1
specie valutando se ad essa incombeva avviare iniziative – anche giudiziali – per ovviare al ritardo del rilascio.
3.2. Giova altresì precisare che solo in sede di appello è stata contestata alla convenuta – appellata, la violazione dell'obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176, 2°c., c.c.. E sempre in sede di appello, ed anzi in sede di “comparsa conclusionale”, l'appellante ha quantificato il danno risarcibile, per la prima volta, in €. 52.000,00.
Si tratta di eccezioni e domande formulate tardivamente e, dunque, inammissibili.
3.3. Sempre in via preliminare deve osservarsi come in effetti non risulta in alcun modo provato che i lavori di scavo (per i quali era necessario il “nulla osta”) fossero già stati eseguiti in precedenza.
3.4. La sentenza impugnata precisa come dalla documentazione agli atti risulta come la società convenuta abbia assolto al proprio onere probatorio rispetto all'impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.) richiamando la fattispecie del factum principis, cioè in ragione dell'atto della pubblica autorità che impedisca al debitore di eseguire correttamente la prestazione dovuta. Precisa, inoltre, a riguardo, come la convenuta abbia dato prova “…di essersi attivata, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, a dare esecuzione agli obblighi contrattualmente assunti…”. Invero, è pacifico come quanto richiesto alla convenuta non sia stato possibile “…per mancanza del 'nulla osta' da parte del Comune di Ugento…”.
3.5. Si tratta di passaggio motivazionale che la Corte condivide, anche in ragione della fattispecie complessa del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del richiesto “nulla osta”, interessato dall'acquisizione di pareri di diversi soggetti competenti.
3.5.1. Circa l'esclusione di responsabilità per factum principis la giurisprudenza amministrativa ha precisato come in tema di danno da ritardo, “…grava sul privato l'onere della prova circa il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c. , i criteri
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limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza di cui
agli artt. 1223 e 1227 c.c…” (Cons. Stato, V, 13.09.2023, n. 8299). La Cassazione, inoltre, ha specificato come tale esonero di responsabilità non opera solo laddove l'impossibilità fosse
“…ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione…” (Cass., I, 17.10.2022, n. 30435. Conforme, III, 08.06.2018, n. 14915).
3.5.2. Non appare ragionevole ritenere che già al momento della richiesta di allaccio e formalizzazione del relativo preventivo, la potesse sapere che i lavori Controparte_1
andassero ad interferire – pur parzialmente – in zona demaniale. Tanto che, a fronte dei costi inerenti le opere relative alla condotta ed all'allaccio (pari ad €. 3.027,43, somma corrisposta dall'istante),
risulta che occorrerà altresì sopportare – a proprio carico – il costo del canone annuo demaniale, pari ad €. 2.500,00, come risulta dalla concessione agli atti.
3.5.3. La cronologia di quanto di rilievo, su riportata, non lascia desumere ritardi in capo ad
[...]
tali da rappresentare elementi di inadempimento colpevole. CP_2
3.6. La verifica sulla demanialità di un bene ricade precipuamente nelle competenze della P.A. e,
nello specifico, del , che in effetti a tanto ha provveduto, richiedendo inoltrarsi la Controparte_3
relativa richiesta autorizzativa.
3.7. La normativa regolamentare (AREA, Autorità Regolazione Energia Ambiente), allegata al preventivo a suo tempo comunicato all'istante, oltre ad allungare i tempi per la esecuzione della prestazione laddove necessarie autorizzazioni amministrative, aggiunge, tra le cause di mancato rispetto della qualità del servizio da rendere all'utente, quelle “…di 'forza maggiore', intese come atti di autorità pubblica…mancato ottenimento di atti autorizzativi…”.
3.8. In ogni caso, non potrebbe computarsi nel periodo di ritardo il periodo compreso tra il 23.02.2020
ed il 15.04.2020, poi prorogato al 15.05.2020, in virtù delle disposizioni legislativi emergenziali dettate per l'emergenza epidemiologica “Covid 19”, che peraltro esclusero espressamente la responsabilità del debitore, ex artt. 1218 e 1223 c.c., anche relativamente all'applicazione di decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (art. 3, c. 6, d.l. 23.02.2020, n. 6, conv.
mod, in l. 05.03.2020, n. 13).
3.9. Sicchè, alla luce di quanto suesposto, l'appello è assolutamente infondato, posto che
[...]
non ha, né può avere, responsabilità alcuna in merito al ritardo nell'attivazione CP_2
della fornitura per cui è causa, anche perché aveva un interesse, almeno pari a quello del ad Pt_1
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estendere la rete e ad attivare gli allacci!
4. Pertanto, l'appello non può essere accolto ed ogni altra considerazione è, a parere della Corte, del tutto superflua, atteso che al giudice compete indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass., VI,
28.1.2022, n. 2648; II, 03.11.2021, n. 31247; II, 19.07.2017, n 17753). Sicché sono da ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, pur dedotte dall'appellante, sono da ritenersi incompatibili con la decisione adottata (Cass., I, 11.04.2024, n. 9776; II, 04.12.2023, n. 333755; I,
24.09.2021, n. 25981; VI, 24.09.2020, n. 20017; VI, 10.06.2020, n. 11026; Cass., III, 28.06.2018, n.
17015; Cass., I, 02.08.2016, n. 16056; Cass., VI, 04.07.2017, n. 16467).
5. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo.
5.1. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24
dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30
maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014 e n. 4315 del
20.02.2020), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante “pro tempore”, avverso la sentenza n. 3277/2022 del 18.11.2022 del Tribunale di
Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata Parte_1
costituita, che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese generali, iva e cap, come per legge;
- da atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma
1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(GE US) (NI FR OS)
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