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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/05/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 6578 /2023 promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato presso l' Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
LERCARI GRAZIANO che lo rappresenta e difende;
Attore contro
c.f. , elettivamente domiciliata in VIA G. T. CP_1 CodiceFiscale_2 INVREA, 11/6 16129 GENOVA presso l'Avvocato SOLINAS ANTONIO che la rappresenta e difende;
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_2 CodiceFiscale_3 CORSO A. PODESTA', 8/5 SC. DX 16128 GENOVA presso l'Avvocato CATRAMBONE VALERIO che la rappresenta e difende;
Convenute con
, in persona del proprio amministratore Controparte_2 Controparte_3
CF , rappresentato e difeso dall'Avv Francesco Ghisiglieri ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio in Genova, via Giuseppe Macaggi 25/24;
( C.F.: e P. IVA: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore SI. ( C.F.: ), rappresentata e CP_5 C.F._4 difesa dall'Avv. Roberto Morachiello del Foro di DO e dall'Avv. Filippo Pavone del Foro di DO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli anzidetti procuratori in 35129 – DO
(PD), Via della Croce Rossa;
con sede in MO, via San Carlo n.8/20, codice fiscale e numero di Controparte_6 iscrizione nel Registro delle Imprese di MO , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Marco Silvestri;
Terzi intervenuti e terzi chiamati con
Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Genova
Terza chiamata contumace
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“Il Tribunale Ill.mo, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
-in via preliminare, verificata l'insussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'ammissione, revochi l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato con effetto retroattivo per i CP_1 motivi già esposti;
-nel merito dichiari la divisione giudiziale dell'immobile sito in Genova Corso Italia 28/4 censito come in atti accertando che il diritto di proprietà appartiene in parti uguali all'attore Parte_1
e alla convenuta CP_1 accertatasi a seguito di ctu l'indivisibilità del bene ovvero il fatto che lo stesso non è comodamente divisibile e che inoltre la divisione comporterebbe una diminuzione del valore complessivo ovvero l'insorgenza di gravosi costi aggiuntivi, ordini la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 cpc ( a mezzo di professionista all'uopo delegato) al prezzo iniziale accertato dal ctu e corrispondente all'attuale valore di mercato, provvedendo per la ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote ( 50% all'attore e alla convenuta principale ),
-dato atto che ha riconosciuto un proprio debito nei confronti della sorella pari Parte_1 CP_1 a € 72.500,00 ( settantaduemilacinquecento) disponga che detta somma venga accantonata al momento della vendita e detratta dalla quota spettante all'attore;
-ordini al Conservatore dei RR,II. con esonero da ogni responsabilità al riguardo, la CP_2 cancellazione delle seguenti formalità: ipoteca giudiziale iscritta a favore del al reg. part.nr.4736- reg. Controparte_2 generale 23427; ipoteca giudiziale iscritta in favore di CA AR SP (oggi reg.part. 4029 CP_6 reg.gen. 22001; pignoramento trascritto il 31/05/2003 in favore avv. Massimo Tiscornia reg. part.11815 reg.gen.19428 pignoramento trascritto in favore di CA AR SP (oggi il 13/09/2011 CP_6 reg.part. 21610 reg.gen. 30670;
-accerti e dichiari che l'ipoteca giudiziale iscritta a favore di TI RL Reg.part. 3653 contro graverà esclusivamente sulla quota di pertinenza di quest'ultima; CP_1
-respinga ogni ulteriore domanda proposta da in via riconvenzionale o altrimenti CP_1 avanzata perché infondata in fatto e in diritto e presentata tardivamente;
disponga infine per la prosecuzione del giudizio per l'espletamento delle prove offerte. Vinte le spese e gli onorari del presente giudizio da porsi a carico della convenuta CP_1
Per parte convenuta CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis:
A) Nei confronti dell'attore Previa ammissione dei capitoli di prova dedotti e non Parte_1 ammessi;
Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in due distinte unità, come risultante dalla c.t.u., previa determinazione della sua consistenza attuale, sulla base del progetto di divisione illustrato dal c.t.p. Geometra e allegato alle osservazioni alla c.t.u., unità di metratura CP_7 similare, con valori di conguaglio inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dal progetto di divisione proposto dal c.t.u. Divisione che consente una classificazione catastale inferiore a quella attuale, con conseguente minore imposizione fiscale. Riconoscere a favore della convenuta
[...] una maggiore quota del valore di € 147.310,16, oltre interessi di legge e moratori, da CP_1 corrisponderle nella divisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1115 cod. civ. avendo, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, e nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., pagato dei debiti solidali per il suddetto ammontare. Riconoscerle una ulteriore quota da corrisponderle nella divisione dell'importo di € 88.732,22 oltre interessi di legge e moratori, per quanto esposto nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., e sulla base delle produzioni ivi effettuate e documentazione allegata. Formare due distinti lotti da attribuirsi ai condividenti, attribuendo alla convenuta il lotto di maggior valore, intendendo la stessa destinare a propria abitazione principale l'alloggio assegnatole, per un ammontare pari ai crediti che le spettano, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., o riconoscerle diversamente un maggiore conguaglio in denaro.
Ordinare iscrizione ipotecaria, a garanzia dei crediti vantati dalla convenuta, sul lotto assegnato a parte attrice Parte_1
B) Nei confronti della convenuta Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis Parte_2 reiectis: - Disporne la estromissione dal giudizio, non vantando più la stessa diritto alcuno sull'immobile oggetto della divisione.
C) Nei confronti della intervenuta società Piaccia al Tribunale Ill.mo Controparte_4 contrariis reiectis: -Dichiarare inammissibile l'intervento per il credito maturato per il titolo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2192/20, poiché successivo ai titoli esecutivi per i quali era stata effettuata l'iscrizione ipotecaria di cui alla nota di iscrizione di ipoteca n. 21 del 17/7/2018. -Dichiarare inoltre inammissibile e per effetto respingere, la domanda di assegnazione di somme eventualmente derivanti alla convenuta da conguagli, per le CP_1 motivazioni dedotte nella seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. -Respingere la domanda di assegnazione di somme spettanti alla convenuta derivanti alla stessa da crediti CP_1 vantati nei confronti del fratello di cui alla spiegata domanda riconvenzionale, Parte_1 poiché somme non riguardanti la valutazione del valore delle quote dell'immobile oggetto della divisione. -Con riferimento ai conteggi del capitale e degli interessi richiesti, si richiamano le contestazioni e difese dedotte nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. della presente difesa, con particolare richiamo alla contestazione sulla richiesta di interessi moratori, non spettanti in ragione della natura del credito della terza chiamata, consistenti in spese legali liquidate nel titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo agli atti, che elenca un importo di € 5.231,18 in linea capitale oltre esborsi liquidati per € 145,50 e compensi per € 540,00, per un importo complessivo è di € 6.164,60. La richiesta dell'importo di € 8.027,59 a titolo di interessi moratori andrà respinta, come quella degli interessi moratori calcolati sugli ulteriori importi per tutti gli ulteriori crediti esposti dalla intervenuta.
D) Nei confronti del terzo chiamato dichiarare nulla essergli dovuto, Controparte_2 per risultare essere stato saldato il debito e ottenuto il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
E) Nei confronti della terza chiamata , contumace, dichiarare Controparte_8 nulla essere dovuto per essere stato interamente saldato il debito risultante dall'iscrizione ipotecaria.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate. Con vittoria di spese e compensi”
Per parte convenuta Parte_2
“Affinché il Tribunale: In via preliminare disponga per l'estromissione della SI.ra in via Parte_2 subordinata, in caso di diniego della estromissione dal procedimento: nel merito: nulla oppone alla divisione del cespite di cui alla domanda e secondo le modalità meglio ritenute. Con vittoria delle spese tutte di giudizio”
Per parte terza chiamata : Controparte_2
“L'esponente non si oppone all'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale e si dichiara anche disponibile a sottoscrivere atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca a condizione che tutti i costi e le spese siano poste a carico del richiedente”
Per parte terza chiamata Controparte_4
“NEL MERITO:
Accertato e dichiarato che ha maturato nei confronti della convenuta Controparte_4 CP_1 un credito ( comprensivo degli interessi medio tempore maturati ) pari a complessivi €
[...]
21.400,73 sulla scorta del conteggio analitico oggetto di compiuta esposizione in sede di prima memoria integrativa e che tiene conto dei titoli giudiziari emessi in favore della terza interveniente, ovvero:
1. decreto ingiuntivo n. 3804/17 ING. e n. 9185/17 R.G. Tribunale di DO (doc. sub 01 comparsa di costituzione per intervento);
2. sentenza n. 1135/18 Tribunale di DO pubblicata in data 24.05.2018 e resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo sub R.G. 512/18 Tribunale di DO ( doc. sub 06 comparsa di costituzione per intervento);
3. sentenza n. 2192/20 Corte d'Appello di Venezia pubblicata in data 07.09.2020 e resa nel procedimento in grado di appello sub R.G. 2403/18 avverso la sentenza di prime cure n. 1135/18
Tribunale di DO (doc. sub 11 comparsa di costituzione per intervento);
- Accertato e dichiarato che il credito di è assistito da ipoteca giudiziale ( doc. sub Controparte_4
08 allegato alla comparsa di costituzione per intervento ) iscritta sulla quota di nuda proprietà (1/2), nonché sulla quota di proprietà (1/2) spettanti alla SI.ra sull'immobile – oggetto del CP_1 presente giudizio divisionale – ubicato in Genova, Corso Italia n. 28, quote pervenute all'odierna convenuta per effetto delle successioni testamentarie dei propri genitori;
- Accertato e dichiarato che la detta ipoteca giudiziale è stata iscritta in forza del decreto ingiuntivo n. 3804/17 ING. e n. 9185/17 R.G. emesso dal Tribunale di DO in data 21.11.2017 a carico di per la somma capitale di € 5.231,18, divenuto res judicata per effetto della sentenza CP_1 n. 1135/18 con la quale il Tribunale di DO ha dichiarato la reiezione dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla SI.ra CP_1
- Disporsi l'assegnazione, in favore di delle somme che verranno attribuite Controparte_4 alla propria debitrice in luogo del bene immobile ipotecato o quale parte, CP_1 corrispondente alla sua quota, del ricavato della vendita o dell'assegnazione ai contitolari del bene medesimo, il tutto sino a concorrenza del credito di e quindi per la somma di Controparte_4
€ 21.400,73, oltre interessi sino al soddisfo, o per altra somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e distrazione in favore della scrivente difesa che li ha anticipati”
Per parte terza chiamata Controparte_6
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione e/o eccezione disattesa, con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e formulare istanze istruttoria nel rispetto dei termini processuali, previe le declaratorie tutte del caso in ordine al buon diritto di CP_6
- in via principale dichiarare cessata la materia del contendere in forza dell'accordo stipulato con l'attore SInor per le ragioni di cui in narrativa;
Parte_1
- in via subordinata respingere ogni domanda lesiva dei diritti di Controparte_6
- Con vittoria di spese e onorari di causa”
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la sorella Parte_1 CP_1 al fine di sentir dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile ubicato in Genova, Corso
[...]
Italia n. 28/4 - pervenuto in comproprietà ai due figli per effetto delle successioni testamentarie dei genitori e - mediante attribuzione in natura a ciascuno dei condividenti CP_9 CP_10 della propria quota di comproprietà sul bene de quo ovvero, nell'ipotesi di indivisibilità, procedendo alla vendita del bene comune con assegnazione alle parti del ricavato in proporzione alla rispettiva quota di comproprietà.
Nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio divisionale parte attorea dava atto che, innanzi all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova, era stato ratificato un accordo conciliativo tra i due fratelli e la SI.ra in veste di coniuge in CP_1 Parte_2 seconde nozze del de cuius , cui questi aveva devoluto con testamento pubblico il CP_10 proprio terzo di proprietà del detto immobile.
Orbene, per effetto di tale accordo conciliativo i fratelli avevano corrisposto alla SI.ra CP_1 la somma di € 28.500,00, pari al controvalore dei 2/12 di proprietà, dedotta la quota dei Parte_2 debiti successori alla stessa spettante quale erede, previo rilascio da parte della predetta dell'appartamento di già adibito a casa coniugale e conferimento in favore dei fratelli CP_2 di procura irrevocabile a vendere il succitato immobile senza obbligo di rendiconto. CP_1
Ritenuto quindi, sulla base degli accordi intercorsi tra le Parti, che la SI.ra Parte_2 non facesse più parte della comunione ereditaria, l'odierno attore così concludeva: “Voglia il Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: - Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in premessa descritto previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte rispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un ctu da nominarsi;
- In subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote (50% a testa);
- In ulteriore subordine, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla cancellazione di tutte le iscrizioni e/o trascrizioni elencate al punto 9 del presente atto contro , e CP_10 CP_1 Pt_1
previa eventuale notifica ai creditori così garantiti di copia del presente atto di citazione”.
[...] La convenuta con comparsa di costituzione e risposta datata 25 settembre 2023 si CP_1 costituiva nel presente giudizio non opponendosi allo scioglimento della comunione sul compendio immobiliare per cui è causa, ma chiedendo la divisione in natura del cespite e la condanna del fratello al pagamento di una somma di denaro per spese sostenute nell' interesse della comunione.
Parte convenuta formulava nel merito le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in due distinte unità immobiliari, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un progetto divisionale predisposto a seguito di espletanda c.t.u.; Riconoscere a favore della convenuta una maggiore quota del valore di € 147.310,16 da corrisponderle nella divisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1115 c.c. avendo, per le ragioni esposte in premesse, pagato dei debiti solidali per il suddetto ammontare;
Formare due distinti lotti tali da attribuirsi ai condividenti, attribuendo alla convenuta il lotto di maggior valore, per un ammontare pari al credito spettantele, per le ragioni esposte, o riconoscerle diversamente un conguaglio in denaro secondo il piano divisionale risultante dalla c.t.u.”
Con decreto pronunciato in data 26.09.2023 il Tribunale, ritenuto che, in assenza di formali atti dispositivi non documentati, la SI.ra faccia ancora parte della comunione e Parte_2 rilevato, altresì, che devono comunque essere chiamati in causa, ex art. 1113, comma 3°, c.c. i creditori che hanno trascritto o iscritto diritti sull'immobile prima della trascrizione della domanda giudiziale, rinviava l'udienza già calendarizzata del 04 dicembre 2023 al 21 marzo 2024, onde consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti della SI.ra nonché la Parte_2 chiamata in causa dei creditori iscritti.
si costituiva in giudizio instando per la sua estromissione dal procedimento Parte_2 a fronte dell'accordo conciliativo intervenuto tra i due fratelli e la predetta, in veste di CP_1 coniuge in seconde nozze del de cuius , cui questi aveva devoluto con testamento CP_10 pubblico il proprio terzo di proprietà dell'immobile di cui è causa. In via subordinata, nell'ipotesi di diniego, ad opera del Giudicante, di estromissione dal procedimento di divisione, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito indicate:
“In via pregiudiziale: accertato e rilevato che tanto la domanda di divisione proposta da
[...]
quanto la riconvenzionale di non coincidono con l'oggetto della domanda Pt_1 CP_1 di mediazione n. 213/2022 dell'ODM del COA di Genova, provveda il Tribunale adìto a rimettere le parti in mediazione e fissare a tale scopo i termini di legge per i relativi adempimenti ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010; Nel merito: nulla oppone alla divisione del cespite di cui alla domanda e secondo le modalità meglio ritenute”.
La terza chiamata Parimenti si costituiva in giudizio nella sua veste di Controparte_4 creditrice ipotecaria della SI.ra esponendo: CP_1
• di aver richiesto ed ottenuto l'emissione in data 21.11.2017 del decreto ingiuntivo n. 3804/17 ING. e n. 9185/17 R.G., in forza del quale il Tribunale di DO ingiungeva a di pagare a CP_1 l'importo in linea capitale pari ad € 5.231,18, oltre interessi dalla data di Controparte_4 maturazione del credito all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in complessivi € 685,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Iva e C.p.a. come per legge (doc. sub 01 comparsa di costituzione);
• di aver posto a fondamento del proprio ricorso monitorio: 1) l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa in data 21.03.2017 a definizione del procedimento cautelare sub R.G. 1552/17, con la quale il Tribunale di Genova ha disposto la condanna dell' in Controparte_11 persona del suo legale rappresentante a rifondere ad le spese CP_1 Controparte_4 del procedimento liquidate in € 1.823,00 oltre accessori di legge (doc. sub 02 comparsa di costituzione); 2) l'ordinanza ex art. 669-terdecies c.p.c. pronunciata in data 26.04.2017 a definizione del reclamo sub R.G. 4241/17 proposto contro l'ordinanza di cui al punto precedente, ordinanza con la quale il Tribunale di Genova, nel respingere il reclamo proposto da CP_1
ha condannato parte reclamante alla rifusione delle spese di lite di tale grado di giudizio in
[...] misura pari ad € 2.000,00 oltre accessori di legge (doc. sub 03 comparsa di costituzione);
• che la SI.ra quale parte ingiunta nel summenzionato procedimento monitorio, CP_1 senza neppure svolgere alcuna contestazione nel merito della pretesa creditoria avanzata dall'ingiungente, aveva spiegato opposizione a detto decreto ingiuntivo eccependo unicamente l'incompetenza per territorio del Tribunale di DO in favore del Tribunale di Genova e peraltro pure in modo incompleto, nulla adducendo né riguardo al proprio domicilio, né al luogo dell'adempimento dell'obbligazione e dunque non contestando l'incompetenza territoriale del Tribunale di DO in riferimento a tutti i fori alternativi previsti ex lege;
• che, con comparsa depositata in data 09.04.2018, si era costituita nel giudizio Controparte_4 cognitorio apertosi a seguito dell'opposizione, contestando l'avversa eccezione di incompetenza per territorio e instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto (doc. sub 05 comparsa di costituzione);
• che, con sentenza n. 1135/18 pubblicata il 24.05.2018, il Tribunale di DO aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo formulata dalla SI.ra condannandola al pagamento in CP_1 favore di della somma di € 1.000,00 ex art. 96 c.p.c., nonché alla rifusione Controparte_4 delle spese di lite in misura pari ad € 2.425,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e C.p.a. (doc. sub 06 comparsa di costituzione);
• che, per effetto della reiezione della detta opposizione, in data 21.06.2018 il Tribunale di DO aveva dichiarato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3804/17 ING. e n. 9185/17 R.G.
(doc. sub 07 comparsa di costituzione);
• che in forza di tale decreto ingiuntivo, con nota di presentazione n. 21 del 17.07.2018, Reg. gen. n. 24.810, Reg. part. n. 3.653 (doc. sub 08 comparsa di costituzione), aveva Controparte_4 iscritto ipoteca giudiziale sulla quota di nuda proprietà (½), nonché sulla quota di proprietà (½) spettanti a sull'immobile - oggetto del presente giudizio divisionale - ubicato in CP_1 Genova, Corso Italia n. 28, quote pervenute all'odierna convenuta per effetto delle successioni testamentarie dei propri genitori.
Esponeva ancora TI di aver maturato nei confronti della SI.ra un CP_1 ulteriore credito per effetto della sentenza n. 2192/20 ( doc. sub 11 comparsa di costituzione ) con la quale la Corte d'Appello di Venezia, nel definire il procedimento in grado d'appello instaurato dalla SI.ra ( doc. sub 09 comparsa di costituzione ), aveva confermato la sentenza oggetto di CP_1 gravame, condannando al pagamento delle spese di lite di secondo grado pari ad € CP_1
1.830,00, oltre accessori di legge: più specificamente, il credito complessivo maturato da nei confronti della SI.ra (comprensivo degli interessi moratori Controparte_4 CP_1 medio tempore maturati) ammonta ad € 21.400,73 sulla scorta del conteggio analitico esposto.
Il si costituiva in giudizio dichiarando di non opporsi all'ordine di Controparte_2 cancellazione dell'ipoteca giudiziale e di essere anche disponibile a sottoscrivere atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca a condizione che tutti i costi e le spese fossero posti a carico del richiedente.
quale creditore ipotecario in forza di ipoteca giudiziale del 28.06.2011 reg. gen. CP_6
22001 - reg. part. 4029 fondata su titolo esecutivo formatosi con l'ingiunzione 758/2011 emessa dal
Tribunale di Genova si costituiva in giudizio esponendo: che in forza del predetto titolo nonché di detta garanzia reale l'allora CA AR promuoveva esecuzione immobiliare nanti il Tribunale di Genova, RGE 630/2011, avverso il SInor CP_10 quale ( in allora ) proprietario dell'immobile sito in Genova (GE), Corso Italia n. 28;
[...]
che tale pignoramento immobiliare veniva trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Genova, reg. gen. 30670 - reg. part. 21610;
che in data 12.06.2013 il GE dichiarava l'estinzione della procedura e ordinava al Conservatore dei Registri immobiliari di Genova di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento;
che notificava la citazione per chiamata di terzo, tra gli altri, a con Parte_1 CP_6 fissazione d'udienza alla data del 21.03.2024;
che successivamente le parti prendevano reciproco contatto per verificare l'opportunità di transigere la vertenza evitando, in tal modo, anche l'altrimenti necessaria costituzione in giudizio della banca;
che a seguito delle intercorse trattative, in data 12.02.2024 le parti formalizzavano accordo transattivo in forza del quale: a) i) “si impegna(va) a estrarre copia del provvedimento di CP_6 ordine di cancellazione del pignoramento immobiliare RGE 630/2011 del Tribunale di Genova da consegnarsi al SInor e ii) “rilascia(va) assenso alla cancellazione dell'ipoteca”; b) Parte_1 il SInor i) “rinuncia(va) a ogni domanda giudiziale nei confronti della banca”, ii) si Parte_1 impegnava a trascrivere la cancellazione del pignoramento “a sua cura e spese” ii) a espletare “tutti gli adempimenti necessari per il relativo annotamento (n.d.r. per la cancellazione di ipoteca) a sua cura e spese”;
che come concordato, ottemperava a tutti gli obblighi assunti di cui sub a) e, per parte sua, CP_6 rimaneva in attesa tanto della conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare quanto della cancellazione della trascrizione dell'ipoteca giudiziale quali incombenti in capo all'attore SInor Parte_1
che non aveva ancora provveduto né ad annotare la cancellazione della trascrizione Parte_1 del pignoramento né a compiere le attività necessarie alla cancellazione dell'ipoteca con riferimento ai gravami di cui sopra, uniche ragioni per le quali è stata convenuta e si è dovuta costituire CP_6 nel presente giudizio.
L' Agenzia delle Entrate non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace
All' udienza di prima comparizione, chiamata in data 21 marzo 2024 ma differita d'ufficio al 28.03.2024, veniva sentito dapprima , il quale rilevava che l'immobile oggetto di Parte_1 causa, in precedenza abitato dal padre e dalla moglie SI.ra era CP_10 Parte_2 attualmente libero, contestualmente dichiarando di non essere in grado di rilevare la quota della sorella. Medesima dichiarazione veniva rilasciata dalla SI.ra Infine, la SI.ra CP_1 evidenziava di non abitare più nel detto immobile a far data dal 24 novembre 2022. Parte_2
I procuratori delle Parti si richiamavano ai propri scritti difensivi, insistendo nelle rispettive istanze istruttorie e il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.03.2024 il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio e nominava quale CTU l'Arch. cui conferiva il quesito sì come dettagliato Per_1 nell'ordinanza pronunciata in data 29.03.2024, rinviando il procedimento all'udienza del 19.09.2024.
In tale occasione il Giudice, a seguito della richiesta di proroga al deposito della perizia avanzata dal proprio ausiliare, differiva il procedimento all'udienza del 19 dicembre 2024, che veniva anticipata al 17.12.2024.
All'udienza del 17 dicembre 2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di convocare il CTU a chiarimenti, né di disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile ( richieste entrambe formulate dal patrocinio della SI.ra ), fissava CP_1 per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10.04.2025, assegnando ai procuratori delle parti un termine sino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito delle rispettive note di precisazione delle conclusioni, un termine sino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e, infine, un termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle rispettive memorie di replica alle comparse conclusionali.
La causa è stata infine trattenuta in decisione all' udienza del giorno 8 Maggio 2025.
*****
Questione patrocinio a spese dello Stato
Le questioni poste dall' attore nella comparsa conclusionale – asserita insussistenza dei presupposti per l' ammissione della sorella al patrocinio a spese dello Stato – esulano dall' oggetto della controversia e potranno essere affrontate, in ipotesi, qualora si ravvisassero in futuro i presupposti per la revoca dell' ammissione ai sensi e per gli effetti previsti dall' art. 136 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche ( sul punto si rileva che la convenuta con la nota di deposito del 26/4/2024 ha comunque documentato la propria situazione reddituale ).
La domanda di divisione del bene immobile in comunione
La domanda di scioglimento della comunione immobiliare relativa al bene sito in Genova, Corso
Italia 28/4, così censito:
Corso Italia civ. 28 interno 4. N.C.E.U. – COMUNE di Genova, Sez. GEB Foglio 70, Part 1198,
Sub 11, ZC. 1, Categoria A/1, Classe 3, Consistenza Vani 7, Superficie catastale Mq. 171, R.C. €
2.386,03 2
può essere accolta atteso che sul punto non esiste contestazione tra le parti.
La convenuta non può essere estromessa dal giudizio atteso che è una Parte_2 litisconsorte necessaria ex art. 784 c.p.c. quale formale comproprietaria del bene immobile almeno sino a quando le parti non daranno attuazione al contratto preliminare del 24/10/2022 con il quale, sulla base degli accordi intervenuti nel procedimento di mediazione, la convenuta si era impegnata a vendere e i fratelli si erano impegnati ad acquistare la quota indivisa di 2/12 dell'immobile CP_1 il che, come risulta anche dall' iniziativa giudiziale promossa ex art. 2932 c.c. da Parte_2
non si è ancora verificato.
[...]
Può quindi essere dichiarato lo scioglimento della comunione immobiliare relativa al cespite oggetto di causa.
Divisibilità o indivisibilità dell' immobile
L' attore ha chiesto la vendita all' asta del bene comune indiviso ex art. 788 c.p.c. mentre la convenuta ha chiesto la divisione in natura del bene immobile.
La divisione in natura presuppone che la cosa comune possa essere “comodamente divisa” in porzioni/parti corrispondenti alle quote dei partecipanti ex art. 1114 c.c. e 720 c.c.
Deve essere premesso in diritto:
che “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo l'obiettivo dell'effettiva divisione in natura)”: Cass. sez. II civ. ord. n. 21612/2021; Cass. sez. II civ. ord. n. 27984/2023
che “In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 cod. civ., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha rilevato, sul punto, l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata accertata la non comoda divisibilità dell'immobile controverso, desunta dalla circostanza che le singole potenziali porzioni sarebbero risultate gravate da tre servitù incidenti, come tali, in senso peggiorativo sul loro valore effettivo, nonché della valutazione di eccessività del conguaglio che avrebbe dovuto essere imposto a carico di una quota)”: Cass. sez. II civ. n. 3635/2007
Ciò premesso il Tribunale ritiene che nel caso concreto il bene immobile comune non sia comodamente divisibile in due porzioni omogenee corrispondenti alle quote dei condividenti fratelli per le ragioni di seguito esposte. CP_1
Il c.t.u. ha ipotizzato due soluzioni di divisione in natura dell' appartamento mediante la realizzazione di due appartamenti più piccoli che non sono entrambe accoglibili. La soluzione B) comporterebbe infatti la creazione di due unità immobiliari il cui valore complessivo sarebbe inferiore al valore unitario del bene indiviso con conseguente deprezzamento del valore delle due quote.
Appartamento SUD: superficie commerciale mq 103,00 X €/mq. 4.100,00 = TOTALE € 422.300,00 Appartamento NORD: superficie commerciale mq 68,00 X €/mq. 3.800,00 = TOTALE € 258.400,00
Totale € 680.700,00 a fronte di un valore del bene indiviso pari ad € 701.100,00
La soluzione A) comporterebbe la creazione di due unità immobiliari
Appartamento SUD: superficie commerciale mq 117,00 X €/mq. 4.400,00 = TOTALE €
514.800,00
Appartamento NORD: superficie commerciale mq 54,00 X €/mq. 3.700,00 = TOTALE € 199.800.00
assolutamente disomogenee per “natura, tipologia, estensione e valore” del singolo bene - uno dei due alloggi ricavabili dal frazionamento verrebbe a risultare privo di affaccio al mare, di dimensioni modeste rispetto al contesto, interamente esposto su strada laterale di priva di pregio CP_2 particolare ed in definitiva assai poco appetibile in caso di vendita stante anche il raffronto con il contesto abitativo in cui è situato posto che un'ipotetica clientela attratta da un acquisto immobiliare in rimarrebbe delusa da quelle caratteristiche e imporrebbe se del caso una pesante CP_2 riduzione di prezzo - e imporrebbe al comproprietario a cui venisse assegnato per sorteggio, come imposto ex art. 729 cod. civ. dalla uguaglianza delle quote, l' appartamento di maggior valore l'obbligo di corrispondere al condividente un conguaglio di € 157.500,00 ( valore dei due lotti € 714.600,00, valore della quota di ciascun comproprietario pari al 50% quindi € 357.300,00, conguaglio a carico dell' assegnatario dell' appartamento sud € 157.500,00 ).
Si tratta di un conguaglio elevatissimo la cui misura non è peraltro neppure compatibile con le risorse e le capacità economiche dei due condividenti atteso:
che entrambi all' udienza di prima comparizione delle parti hanno dichiarato di non essere in grado di rilevare/acquistare la quota dell' altro;
che è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato proprio in ragione delle sue CP_1 modeste condizioni reddituali;
che ha sostenuto di godere di un modesto reddito da pensione. Parte_1
In ogni caso la suddivisione di un appartamento come quello oggetto di comunione in due distinte unità immobiliari secondo la soluzione A) ipotizzata dal c.t.u. comporterebbe la necessità di sostenere propedeuticamente oneri/costi per opere edili e per le pratiche per frazionamento comunali e variazioni catastali che sarebbero verosimilmente di una certa consistenza anche con riguardo alla necessità di dotare i due immobili di separati impianti ( cucina e bagno ) atteso che come si ricava dal confronto tra la planimetria dell' immobile allo stato attuale – pagina 21 della relazione del c.t.u. – e la planimetria delle due ipotizzate unità immobiliari – pagina 28 della relazione peritale – sarebbe necessario creare due angoli cottura ( nell' appartamento posto a nord sarebbe necessario creare ex novo un angolo cottura dove oggi c'è un bagno ) e nell' appartamento posto a sud sarebbe necessario creare un bagno dove oggi esiste la cucina.
Deve infine essere evidenziato che e sulla base dell' accordo di Parte_1 CP_1 mediazione prodotto da parte attrice si erano peraltro impegnati in quella sede a mettere in vendita l'appartamento e non a dividerlo in natura.
Ne consegue che, per tutte le ragioni esposte, il Tribunale non ritiene ex art. 720 c.c. e 1114 c.c. comodamente divisibile l' immobile oggetto di causa in due porzioni omogenee corrispondenti alle quote dei comproprietari senza elevatissimi conguagli con la conseguenza che, in assenza di domande di attribuzione/assegnazione dell' intero con addebito dell' eccedenza da parte di uno dei due comproprietari, deve essere disposta ex art. 720 c.c. e 788 c.p.c. la vendita dell' immobile indiviso al prezzo di stima operata dal c.t.u. pari ad € 701.100,00
I gravami esistenti sul bene saranno cancellati con il decreto di trasferimento del bene all'aggiudicatario all' esito della vendita all' asta.
Le domande di rimborso della convenuta CP_1
La convenuta ho sostenuto spese nell' interesse della comunione per € 147.276,66 come risulta dalle verifiche compiute dal c.t.u. nel corso delle operazioni peritali alla luce della documentazione prodotta e dalla sostanziale non contestazione dell' attore ( pagine 32-37 della relazione peritale ).
La convenuta ha sostenuto con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di avere sostenuto ulteriori spese per € 88.732,22 ma sul punto la domanda non può essere accolta per le seguenti ragioni:
si tratta di domanda proposta tardivamente;
si tratta di domanda basata su conteggi/schemi unilaterali di spese asseritamente sostenute dalla convenuta allegati alla memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. che come tali non hanno alcun valore probatorio anche perché risultano privi di alcun documento/pezza giustificativa di riscontro delle spese ( quanto poi alla documentazione depositata nel corso delle operazioni peritali si tratta di documentazione nuova ed inammissibile ).
Dall' importo di € 147.276,66 deve essere detratta la spesa funeraria documentata sostenuta dall'attore per l' importo di € 3.032,16 con la conseguenza che l' importo deve essere ridotto ad € 144.244,50: la convenuta avendo anticipato tali spese nell' interesse della comunione ha diritto di essere rimborsato dall' attore per la quota del 50% vista la parità delle quote in esito alla conclusione dell' accordo di mediazione con e quindi per € 72.122,25 che Parte_2 possono essere arrotondati ad € 72.500,00 come riconosciuto dall' attore anche nella precisazione delle conclusioni.
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo
Ne consegue che deve essere dichiarato che ha un debito nei confronti della sorella Parte_1 pari a € 72.500,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c. CP_1 dalla domanda giudiziale sino al saldo, e deve essere disposto che detta somma venga accantonata al momento della vendita e detratta dalla quota spettante all' attore per essere assegnata alla convenuta CP_1
La domanda della terza chiamata creditrice ipotecaria Controparte_4
L' intervento della società creditrice ipotecaria è del tutto ammissibile ai sensi di quanto previsto dall' art. 1113 c.c.
Si pone, a monte di ogni decisione al riguardo delle domande proposte dalla creditrice ipotecaria contrastate dalla sua debitrice la preliminare questione della riconoscibilità del CP_1 diritto del creditore ipotecario di ottenere soddisfazione del proprio credito in sede di giudizio divisionale, in specie sulle somme monetarie integranti il ricavato della vendita dell'intero bene o il conguaglio monetario, con trasferimento del bene ( o della quota ) purgato dell'ipoteca.
Si osserva, al riguardo, che sul punto si delinea, in attualità, un contrasto di opinioni in sede sia dottrinale che giurisprudenziale.
Invero, secondo una prima tesi, in applicazione del principio di indivisibilità dell'ipoteca e di retroattività della divisione, la cancellazione dell'ipoteca sull'intero bene non può essere ordinata allorquando la stessa sia stata costituita prima del formarsi della comunione, posto che il bene viene acquistato dal terzo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato nel momento in cui è sorta la comunione ( onde il terzo acquirente acquisterebbe il bene gravato da ipoteca ).
Inoltre, anche secondo parte della giurisprudenza, il creditore ipotecario non può vedere soddisfatto il proprio credito direttamente nell'ambito del giudizio di divisione, essendo onerato di incardinare un processo di espropriazione forzata per ottenere l'assegnazione delle somme di denaro o del credito attribuito al proprio debitore ( si vedano, in tali termini, Trib. Varese, 19.3.2014; Trib.
Napoli 12.11.2003; peraltro, il processo instaurando potrebbe assumere le forme della espropriazione presso terzi, da incardinarsi, prima della definizione del giudizio divisionale, nei confronti del soggetto che detiene le somme di denaro pagate dell'aggiudicatario del bene, nell'ipotesi di vendita dell'intero, o del condividente obbligato al conguaglio ).
A sostegno di tale indirizzo si pone, in primo luogo, la sottolineatura della natura dei poteri del creditore intervenuto ex art. 1113 c.c., il quale, secondo pacifico orientamento di legittimità, ha solo il diritto di verificare il quomodo della divisione e impedire che gli effetti della stessa possano arrecare pregiudizio al patrimonio del debitore e, di conseguenza, sulla garanzia ipotecaria ( si veda, per tutte, Cass. 21.05.2004, n. 9765), talché il creditore ipotecario avrebbe il diritto di interloquire sulle questioni che investono la divisione, produrre osservazioni sulle modalità della divisione e/o sulla formazione dei lotti, porre eccezioni in punto di regolarità del procedimento, ma non avrebbe l'ulteriore e distinto diritto di ottenere il soddisfacimento diretto del proprio credito.
Inoltre, a fondamento di tale opzione interpretativa, si enfatizza la natura del procedimento di divisione, quale procedimento ordinario di cognizione che, a differenza di quello esecutivo, non ha una funzione satisfattiva ed esecutiva del diritto del creditore, limitandosi ad accertare il diritto ed a superare ostacoli costituiti dalla contestazione del diritto azionato ( si veda, in questi termini Varese, 19.3.2014 ).
Tali argomenti si espongono alle seguenti, qui condivise, critiche:
a) i poteri espressamente previsti dall'art. 1113, comma 3 c.c. non si pongono in relazione di incompatibilità con una funzione autenticamente satisfattiva della pretesa creditoria, in specie nei casi in cui, non possibile una divisione in natura, si renda imprescindibile procedere alla vendita del bene in comunione e/o all'assegnazione della quota;
b) il processo di scioglimento della comunione è un procedimento misto di cognizione ed esecuzione, in cui, accertato il diritto alla divisione, si dà immediata attuazione allo stesso, dando contenuto concreto al diritto su una quota astratta ( su detta natura mista del giudizio divisionale, si veda, per tutte, Cass. civ. Sez. II Ord., 07/02/2018, n. 2951 ).
Ciò fermo, si rimarca, a sostegno della tesi opposta, soprattutto che il diritto del creditore ipotecario di soddisfarsi, nell'ambito dello stesso giudizio divisionale, sul ricavato della vendita forzata dell'intero bene oggetto di divisione o sul conguaglio abbia fondamento normativo nella disciplina dell'ipoteca su beni indivisi, che consente al creditore di soddisfarsi sul denaro ricavato dalla vendita o sulla somma versata a titolo di conguaglio da altro condividente (così, Trib. Busto
Arsizio, 04.04.2005, secondo cui non consentire al creditore ipotecario di vedersi assegnate le somme in sede di divisione “svilirebbe il significato stesso della garanzia ipotecaria poiché priverebbe i creditori ipotecari del bene e sottrarrebbe ai medesimi le garanzie sulle somme ricavate dalla vendita”, con la seguente aggiunta: “Al contrario deve ritenersi che per effetto della vendita dell'immobile il privilegio delle convenute aziende di credito si trasferisca sulle somme di denaro che, quindi, dovranno essere alle medesime attribuite - salva l'eventuale eccedenza in favore della convenuta … - nel rispetto dei diritti di credito vantati dalle medesime in relazione al loro grado”).
Come sottolineato dalla dottrina che condivide tale impianto ricostruttivo, la previsione di cui all'art. 2825, 3°comma c.c. si limiterebbe ad estendere la disciplina generale prevista per le somme ricavate dalla vendita forzata del bene anche alle somme di denaro che verrebbero attribuite al debitore in forza della divisione ( e diverse da quelle ricavate dalla vendita dell' intero ) e, in particolare, ai conguagli dovuti al debitore ipotecario da altri condividenti.
Talché tale norma, in altri termini, riconosce al creditore ipotecario intervenuto nel giudizio divisionale di ottenere, nell'ambito del medesimo procedimento, l'assegnazione delle somme che dovrebbero essere attribuite al proprio debitore.
In sintesi, il creditore ipotecario, ai sensi dell'art. 2825, comma 3 c.c., può intervenire nel processo di divisione, controllare il quomodo della divisione e chiedere l'assegnazione delle somme che verranno attribuite al debitore in luogo del bene immobile ipotecato o quale parte, corrispondente alla sua quota, del ricavato della vendita del bene medesimo.
Ciò perché le operazioni di divisione non possono pregiudicare i diritti vantati dai creditori ipotecari, in ossequio a quanto previsto dal citato articolo, secondo cui: “Il trasferimento non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli”.
La soluzione della citata giurisprudenza è ancor più condivisibile atteso che anche nel giudizio di divisione in caso di vendita all' asta del bene immobile indiviso comune le ipoteche iscritte sul bene devono essere cancellate con il decreto di trasferimento ( in senso conforme Cass. sez. III civ. n. 1062/1979 ) ed è quindi del tutto ragionevole e corretto che il creditore ipotecario che vede perdere la propria garanzia possa contestualmente soddisfarsi in via immediata nel giudizio di divisione almeno sino alla concorrenza del credito assistito da privilegio ipotecario.
Aderendo a tale opinione ( in senso conforme Trib. Vasto n. 143/2023 del 12/5/2023; Trib. Busto Arsizio 4/4/2005; Trib. Lecco 23/5/2002; Trib. Varese 12/2/2015 ) questo Giudice ritiene pertanto accoglibile la domanda di assegnazione al creditore ipotecario intervenuto delle somme spettanti al debitore ipotecario in sede di riparto del prezzo ricavato dalla vendita all' asta del CP_1 bene immobile. Ciò premesso deve ora essere accertato quale sia il credito della società che vanta privilegio ipotecario sulla quota di e quale parte di tale credito possa essere soddisfatto in via CP_1 immediata nel giudizio di divisione
I titoli giudiziari emessi in favore della terza interveniente e contro sono i seguenti: CP_1
1. decreto ingiuntivo n. 3804/17 ING. e n. 9185/17 R.G. Tribunale di DO ( doc. sub 01 comparsa di costituzione per intervento );
2. sentenza n. 1135/18 Tribunale di DO pubblicata in data 24.05.2018 e resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo sub R.G. 512/18 Tribunale di DO ( doc. sub 06 comparsa di costituzione per intervento );
3. sentenza n. 2192/20 Corte d'Appello di Venezia pubblicata in data 07.09.2020 e resa nel procedimento in grado di appello sub R.G. 2403/18 avverso la sentenza di prime cure n. 1135/18
Tribunale di DO (doc. sub 11 comparsa di costituzione per intervento).
Il credito di è assistito da ipoteca giudiziale ( doc. sub 08 allegato alla comparsa di Controparte_4 costituzione per intervento ) iscritta sulla quota di nuda proprietà (1/2), nonché sulla quota di proprietà (1/2) spettanti alla SI.ra sull'immobile – oggetto del presente giudizio CP_1 divisionale – ubicato in Genova, Corso Italia n. 28, quote pervenute all'odierna convenuta per effetto delle successioni testamentarie dei propri genitori: in particolare detta ipoteca giudiziale è stata iscritta in forza del decreto ingiuntivo n. 3804/17 ING. e n. 9185/17 R.G. emesso dal Tribunale di DO in data 21.11.2017 a carico di per la somma capitale di € 5.231,18, CP_1 divenuto res judicata per effetto della sentenza n. 1135/18 con la quale il Tribunale di DO ha dichiarato la reiezione dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla SI.ra CP_1 decisione poi confermata dalla citata sentenza della Corte di Appello di Venezia.
L' ipoteca è stata iscritta per la somma capitale di € 5.231,18 e per la somma complessiva di € 10.000,00 come si evince dalla nota di iscrizione.
I crediti derivanti dai titoli possono essere così quantificati:
1) RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO n. 3804/17 ING. e n. 9185/17 R.G.
TRIBUNALE DI PADOVA ( doc. sub 01 allegato alla comparsa di costituzione per intervento) - Spese legali liquidate in d.i. € 5.231,18 - Interessi legali su € 5.231,18 dalla data di emissione del d.i. ( 21.11.2017 ) sino al 7/5/2025 € 555,74 - Esborsi liquidati in d.i. €
145,50 - Compensi liquidati in d.i. € 540,00 - Rimborso spese generali 15% (su € 540,00) € 81,00 - CPA 4% (su € 621,00) € 24,84 - IVA 22% (su € 645,84) € 142,08 Subtotale € 6.720,34
Si ritiene invero che sull' importo capitale del decreto ingiuntivo non spettino gli interessi moratori previsti per le transazione commerciali bensì soltanto l' interessi al tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c. attesa l' assenza di qualsiasi indicazione sul punto nel ricorso monitorio e nel provvedimento giudiziale il quale fa riferimento agli interessi come richiesti nella domanda la quale a sua volta fa generico riferimento agli interessi dalla data di maturazione del credito al saldo: invero se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati occorre fare riferimento al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. restando esclusa l' applicabilità del tasso previsto dalla legislazione speciale in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( argomenti in senso conforme in Cass. sez. III civ. n.
23846/2023; Cass. sez. un. n. 12449/2024; Cass. sez. III civ. n. 19015/2024; Cass. sez. III civ. ord. n. 3499/2025 ) tanto più che nella fattispecie il debitore ingiunto era ed è un persona fisica e non un imprenditore o libero professionista.
Ne consegue che gli interessi legali dal 21/11/2017 al 7 Maggio 2025 sono così calcolati e quantificati:
Capitale: € 5.231,18
Data Iniziale: 21/11/2017
Data Finale: 07/05/2025
Interessi: Nessuna capitalizzazione
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
21/11/2017 31/12/2017 € 5.231,18 0,10% 40 € 0,57 01/01/2018 31/12/2018 € 5.231,18 0,30% 365 € 15,69 01/01/2019 31/12/2019 € 5.231,18 0,80% 365 € 41,85 01/01/2020 31/12/2020 € 5.231,18 0,05% 366 € 2,62 01/01/2021 31/12/2021 € 5.231,18 0,01% 365 € 0,52 01/01/2022 31/12/2022 € 5.231,18 1,25% 365 € 65,39 01/01/2023 31/12/2023 € 5.231,18 5,00% 365 € 261,56 01/01/2024 31/12/2024 € 5.231,18 2,50% 366 € 131,14 01/01/2025 07/05/2025 € 5.231,18 2,00% 127 € 36,40
Totale colonna giorni: 2724
Totale interessi legali: € 555,74
Capitale + interessi legali: € 5.786,92
2) SENTENZA n. 1135/18 TRIBUNALE DI PADOVA PUBBLICATA IN DATA 24.05.2018
e resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo sub R.G. 512/18 Tribunale di
DO (doc. sub 06 allegato alla comparsa di costituzione per intervento) - Risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. liquidato in sentenza € 1.000,00 - Spese legali liquidate in sentenza € 2.425,00 - Rimborso spese generali 15% (su € 2.425,00) € 363,75 - CPA 4% (su € 2.788,75)
€ 111,55 - IVA 22% (su € 2.900,30) € 638,06 Subtotale € 4.538,36;
3) SENTENZA n. 2192/20 CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PUBBLICATA IN DATA Cont 07.09.2020 E RESA NEL PROCEDIMENTO IN GRADO D'APPELLO R.G. 2403/18 AVVERSO LA SENTENZA DI PRIME CURE N. 1135/18 TRIBUNALE DI PADOVA ( doc. sub 11 allegato alla comparsa di costituzione per intervento ) - Spese legali liquidate in sentenza € 1.830,00 - Rimborso spese generali 15% (su € 1.830,00) € 274,50 - CPA 4% (su € 2.104,50) € 84,18 - IVA 22% (su € 2.188,68) € 481,50 Subtotale € 2.670,18
Totale complessivo € 13.928,88 ( € 6.720,34 + € 4.538,36 + € 2.670,18 = € 13.928,88 )
Il privilegio ipotecario spetta peraltro soltanto per l' importo di € 5.231,18 quindi nei limiti della somma iscritta per capitale e con riferimento a tale importo il creditore potrà soddisfarsi sulla quota del ricavato della vendita del bene immobile oggetto della domanda di divisione di spettanza della propria debitrice nell' ambito di questo giudizio di divisione mentre per il soddisfacimento del residuo credito pari ad € 8.697,70 ( € 13.928,88 - € 5.231,18 = € 8.697,70 ) la società dovrà agire in via esecutiva contro la propria debitrice: invero nella nota di iscrizione ipotecaria non è indicato il tasso e/o la misura degli interessi né sono indicate le spese e ciò non consente l' estensione della garanzia agli accessori ( in senso conforme Cass. sez. III civ. n. 9674/2008; Cass. sez.
6-3 ord. n. 3494/2012 ).
Le richieste del condominio e di CP_6
Le cancellazioni dei gravami saranno disposte con il decreto di trasferimento.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra e in forza CP_6 Parte_1 dell'accordo stipulato tra le parti e documentato dalle parti
La causa una volta decise con sentenza non definitiva le questioni e domande preliminari deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per poter procedere alle operazioni di vendita del bene immobile.
Le spese di lite
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via non definitiva così provvede
DICHIARA
lo scioglimento della comunione relativa all' immobile sito in Genova, Corso Italia 28/4 così censito:
Corso Italia civ. 28 interno 4. N.C.E.U. – COMUNE di Genova, Sez. GEB Foglio 70, Part 1198, Sub 11, ZC. 1, Categoria A/1, Classe 3, Consistenza Vani 7, Superficie catastale Mq. 171, R.C. € 2.386,03;
DICHIARA
la non comoda divisibilità del bene immobile, e, per l' effetto
DISPONE
la vendita all' asta del bene immobile al prezzo di € 701.100,00;
DICHIARA
che ha un debito nei confronti della sorella pari a € 72.500,00, oltre Parte_1 CP_1 interessi al tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c. su tale importo dalla domanda giudiziale sino al saldo, e dispone che detta somma venga accantonata al momento della vendita e detratta dalla quota spettante all' attore per essere assegnata alla convenuta CP_1 ACCERTA E DICHIARA
che ha maturato nei confronti della convenuta un credito pari a Controparte_4 CP_1 complessivi € 13.928,88, oltre ulteriori interessi al tasso legale sulla somma capitale di € 5.231,18 dal giorno 8 Maggio 2025 sino saldo, in forza dei titoli giudiziari emessi in favore della terza intervenuta ovvero:
1. decreto ingiuntivo n. 3804/17 ING. e n. 9185/17 R.G. Tribunale di DO;
2. sentenza n. 1135/18 Tribunale di DO pubblicata in data 24.05.2018 e resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo sub R.G. 512/18 Tribunale di DO;
3. sentenza n. 2192/20 Corte d'Appello di Venezia pubblicata in data 07.09.2020 e resa nel procedimento in grado di appello sub R.G. 2403/18 avverso la sentenza di prime cure n. 1135/18 Tribunale di DO;
ACCERTA E DICHIARA
che il credito di è assistito da ipoteca giudiziale iscritta sulla quota di nuda Controparte_4 proprietà (1/2), nonché sulla quota di proprietà (1/2) spettanti a sull'immobile – CP_1 oggetto del presente giudizio divisionale – ubicato in Genova, Corso Italia n. 28, e che detta ipoteca giudiziale è stata iscritta in forza del decreto ingiuntivo n. 3804/17 ING. e n. 9185/17 R.G. emesso dal Tribunale di DO in data 21.11.2017 a carico di per la somma capitale di € CP_1
5.231,18, passato in giudicato per effetto della sentenza n. 1135/18 con la quale il Tribunale di DO ha dichiarato la reiezione dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla SI.ra
CP_1
DISPONE L' ASSEGNAZIONE
in favore di nell' ambito del giudizio di divisione delle somme che verranno Controparte_4 attribuite alla propria debitrice in luogo del bene immobile ipotecato quale parte, CP_1 corrispondente alla sua quota, del ricavato della vendita del bene immobile il tutto sino alla concorrenza dell' importo assistito da garanzia ipotecaria pari ad € 5.231,18;
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_6
RIMETTE
la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo
Così deciso in Genova l' 8 Maggio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino