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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/09/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1450/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.4.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BAROLI Parte_1 C.F._1
PAOLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Corbetta (MI), via G. Mazzini
n.5;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TAMMARO PIER GIUSEPPE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Nocera
Inferiore (SA), via G. Atzori n.233;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albairate, in data 29/08/1998, (atto n. 11, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
separati consensualmente con sentenza n. 529/2013, emessa dal Tribunale di Vigevano,
R.G. 1116/2010, passata in giudicato il 22.3.2014;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 4 “
1. la ex casa coniugale con le relative pertinenze, sita in Albairate (MI), via San Part Giuseppe Cottolengo n.2, di esclusiva proprietà della signora rimarrà alla stessa definitivamente assegnata con tutto quando l'arreda e correda, che continuerà ad abitarla con i figli;
2. e entrambi già maggiorenni hanno espresso la volontà di Per_1 Per_2 continuare a vivere con la madre e, pertanto, vedranno il padre quando lo desiderano;
Part
3. il padre verserà alla signora con decorrenza dal mese di Agosto 2024 ed entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto di la Per_2 somma di €.150,00, mediante bonifico bancario sul c.c. intestato alla stessa, già noto, e ciò sino a quando lo stesso non diventerà completamente autosufficiente (ad oggi lo è solo parzialmente). Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat, costo della vita;
CP_ 4. il sig. , in virtù del punto che precede, riconosce di essere debitore nei Part confronti della signora della somma di €.1.200,00 a titolo di contributi arretrati, impegnandosi a pagarli entro e non oltre il 31.8.25. Si dà atto che in data 10.4.25 lo stesso ha versato un acconto di €.450,00;
5. le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'una nei confronti dell'altra, essendo economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte;
6. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezione fatta per quanto ivi previsto;
7. le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi pag. 2 di 4 riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza di separazione n. 529/2013, emessa dal Tribunale di
Vigevano, R.G. 1116/2010, passata in giudicato il 22.3.2014, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Albairate, in data 29/08/1998, (atto n. 11, parte II, serie A, Controparte_1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1450/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.4.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BAROLI Parte_1 C.F._1
PAOLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Corbetta (MI), via G. Mazzini
n.5;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TAMMARO PIER GIUSEPPE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Nocera
Inferiore (SA), via G. Atzori n.233;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Albairate, in data 29/08/1998, (atto n. 11, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
separati consensualmente con sentenza n. 529/2013, emessa dal Tribunale di Vigevano,
R.G. 1116/2010, passata in giudicato il 22.3.2014;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 4 “
1. la ex casa coniugale con le relative pertinenze, sita in Albairate (MI), via San Part Giuseppe Cottolengo n.2, di esclusiva proprietà della signora rimarrà alla stessa definitivamente assegnata con tutto quando l'arreda e correda, che continuerà ad abitarla con i figli;
2. e entrambi già maggiorenni hanno espresso la volontà di Per_1 Per_2 continuare a vivere con la madre e, pertanto, vedranno il padre quando lo desiderano;
Part
3. il padre verserà alla signora con decorrenza dal mese di Agosto 2024 ed entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto di la Per_2 somma di €.150,00, mediante bonifico bancario sul c.c. intestato alla stessa, già noto, e ciò sino a quando lo stesso non diventerà completamente autosufficiente (ad oggi lo è solo parzialmente). Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat, costo della vita;
CP_ 4. il sig. , in virtù del punto che precede, riconosce di essere debitore nei Part confronti della signora della somma di €.1.200,00 a titolo di contributi arretrati, impegnandosi a pagarli entro e non oltre il 31.8.25. Si dà atto che in data 10.4.25 lo stesso ha versato un acconto di €.450,00;
5. le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'una nei confronti dell'altra, essendo economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte;
6. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezione fatta per quanto ivi previsto;
7. le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi pag. 2 di 4 riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza di separazione n. 529/2013, emessa dal Tribunale di
Vigevano, R.G. 1116/2010, passata in giudicato il 22.3.2014, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Albairate, in data 29/08/1998, (atto n. 11, parte II, serie A, Controparte_1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4