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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 768 /2020 R.G. avente ad oggetto” accertamento credito”
vertente
[...]
con sede legale in Sciacca Parte_1
(Ag), in persona dei legali rappresentanti pro tempore sig. nato a Parte_1
Sciacca (Ag) il 03.08.1952, codice fiscale , e , nato C.F._1 Parte_1
a Sciacca il 01.01.1955, codice fiscale , rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Mauro TIRNETTA
ATTRICE
CONTRO
partita IVA e Cod. Controparte_1
Fisc.: , con sede in Licata, in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino PALEOLOGO
CONVENUTA
Conclusioni delle parti come da note di trattazione del 24/07/2024.
***********
1 Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_2
[... citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, la Controparte_2
affinchè venisse rideterminato il calcolo dei rapporti dare-avere tra le
[...]
parti in forza delle doglianze successivamente esplicitate, e che la banca dovesse restituire l'importo di € 98.364,00, oltre alle spese vive, pari ad € 843,00 (di cui € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo, € 48,00 per spese mediazione, € 9,00 per notifica.
Riferiva l'odierna attrice che in data 14.3.2000 aveva stipulato un contratto di Mutuo con garanzia ipotecaria, Rep. n. 26477 - Racc. n. 9774, presso il Notaio di Persona_1
Sciacca, con la per a resp. limitata, filiale di Controparte_1 CP_1
Sciacca, per un importo finanziato di € 154.937,07 (£. 300.000.000), che prevedeva all'art. 2 un periodo di ammortamento di 120 mesi, durante il quale la contraente si impegnava a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 13.4.2000.
Veniva convenuto un tasso di interesse per il periodo di ammortamento pari al 6% per i primi dodici mesi di ammortamento, poi soggetto a variazioni periodiche ed aggiornato assumendo come parametro di base il tasso “Euribor 3 mesi” e aggiungendo uno spread del 3,25%.
Il mutuo veniva estinto in data 13.3.2010.
Regolarmente richiesta la documentazione bancaria, veniva redatta apposita relazione tecnica dalla quale risulta la violazione della disciplina anti-usura (art. 644 c.p. - legge n.
108/96).
Su un capitale erogato di € 154.937,07, l'attrice ha versato complessivamente €
216.024,33, di cui € 210.901,49 per rate mensili.
2 Chiedeva:
1) la determinazione e la verifica del TAEG.
Il contratto prevedeva un piano di ammortamento della durata di 120 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno.
Il tasso di interesse nominale iniziale (TAN), rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG, è pari al 6,00%.
Sono state considerate le seguenti spese iniziali, previste dall'art. 7 del contratto:
- Commissione una tantum € 1.549,37 (Lire 3.000.000);
- Spese di istruttoria pratica € 154,93 (Lire 300.000);
per un totale € 1.704,30.
Sono state altresì considerate le spese di assicurazione, relative agli immobili oggetto di ipoteca.
Trattasi di n. 2 polizze che prevedono un premio annuo di € 30,99 (lire 60.000) cadauna.
Ebbene, considerati tali oneri, si perviene ad un TAEG pari al 6,505%.
Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura (8,01%) rilevato da Banca
d'Italia per il periodo 01.01.2000 – 31.03.2000 per le operazioni classificate come MUTUI
IPOTECARI TASSO VARIABILE (cfr. D.M. Tassi soglia usura – allegato n. 12).
2) la verifica del tasso di mora convenuto.
Nel contratto in oggetto, l'art. 12 di cui all'allegato “A” del contratto di mutuo, prevede un
Tasso di mora di 4,00 punti percentuali in più del tasso applicato al rapporto.
Quindi, il valore alla stipula di detto tasso, dato dalla somma tra il tasso corrispettivo di ingresso (TAN = 6,00 %) e la suddetta maggiorazione (4,00 %), è pari al 10,00%.
Ne deriva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, pari a 10,00%, risulta superiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su
3 menzionati (cfr. D.M. Tassi soglia usura – allegato n. 12).
Ciò trova conforto anche dall'analisi “a posteriori” effettuata dal consulente tecnico sul tasso di mora applicato dalla banca ai ritardati pagamenti (v. perizia pag. 14 e segg.).
Come si evince dalla tabella n. 2 (verifica pagamenti), la banca ha sempre applicato un tasso di mora intorno al 10%, anche nel periodo in cui era previsto un TAN variabile agganciato all'euribor a 3 mesi, che è risultato di gran lunga inferiore al tasso iniziale del
6%.
La previsione contrattuale di un tasso di mora superiore al tasso soglia comporta di per sé
l'applicazione delle conseguenze previste dall'art.1815, co.2, c.c., ovvero la non debenza di alcun interesse. Sulla scorta di tali considerazioni, si è provveduto a rideterminare il piano di ammortamento azzerando qualsiasi interesse, sia corrispettivo che moratorio, ove applicato.
Tenuto conto che il cliente ha estinto il mutuo in data 13.03.2010, tutti gli interessi corrisposti durante il piano di ammortamento devono essere rimborsati al medesimo, per effetto della citata norma imperativa.
In ragione delle peculiarità del caso analizzato, si ritiene, altresì, che le spese iniziali sostenute dal contraente contestualmente alla stipula per complessivi € 1.704,30 siano illegittime e si è proceduto ad opportuno conteggio di ripetizione delle stesse,
congiuntamente alla rideterminazione del piano di ammortamento.
3) la verifica della clausola di estinzione anticipata.
Le penali da inadempimento, così come gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, prescindendosi dal titolo per il quale sono dovuti, devono concorrere,
in quanto “costi” legati all'erogazione del credito, alla verifica del carattere usurario di un contratto di finanziamento.
4 Richiamava l'applicabilità dell'art. 1815 comma 2 c.c., secondo cui: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
FINANZIAMENTO (€. ) CP_3
Capitale erogato iniziale 154.937,08
Rate Pagate 210.901,49
Erogazioni successive 0,00
Spese iniziali 1.704,30
Totale Capitale Erogato 154.937,08
Altre spese 283,09
Int. e oneri per mora 3.135,45
Totale Pagamenti 216.024,33
RISULTATI RICALCOLO (€.)
SOMME DA RECUPERARE 61.087,28
RIVALUTAZIONE MONETARIA AL 01/04/2020 15.013,66
INTERESSI LEGALI AL 01/04/2020 22.263,06
TOTALE 98.364,00
Rappresentava di avere anche esperito negativamente il tentativo di mediazione.
Si costituiva la banca contestando quanto asserito e dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
1) Sull'applicazione di tassi usurari – tasso di mora – estinzione anticipata
Rilevava che gli interessi di mora non possono qualificarsi, sotto il profilo funzionale,
quale corrispettivo di una prestazione di denaro ma hanno una funzione risarcitoria assimilabile ad una clausola penale;
sono un onere eventuale, non dovuto dal momento ed in ragione dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento.
5 Non sono strettamente e propriamente collegati all'erogazione del credito, bensì
all'inadempimento.
Evidenziava che le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura adottate da Banca d'Italia, nonché i decreti trimestrali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di pubblicazione dei TEGM, escludono gli interessi di mora dal relativo computo e richiamava la nota della Banca d'Italia del 3 luglio 2013 ed escludeva la trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito;
e qualora dovesse ritenersi,
per mera ipotesi, che gli interessi moratori siano usurari, da tale usurarietà non può farsi discendere la gratuità del mutuo;
l'usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti, in ragione del differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, avendo essi distinta ed autonoma funzione.
Il TEG applicato dalla Banca risulta inferiore alle soglie di legge vigenti nel tempo e che non vi è stata alcuna violazione delle norme di legge, né in fase di pattuizione né in fase di applicazione delle clausole contrattuali e dei tassi.
Ai fini della rilevazione dell'usurarietà ab origine del contratto di mutuo, la commissione per estinzione anticipata del mutuo, prestazione (costo o vantaggio) soltanto eventuale.
La disciplina antiusura impone la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, sia giuridicamente che economicamente, per cui l'importo della penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale stessa e le spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia.
Nei decreti ministeriali la commissione di anticipata estinzione non viene mai menzionata.
Si opponeva alla chiesta consulenza tecnica d'ufficio e contestava l'analisi tecnico contabile” prodotta da parte attrice
6 Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali ed esperita CTU, indi, disposta l'assegnazione all'odierno decidente è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 19 luglio 2025 tenuta secondo la modalità
della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
***********
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito.
Preliminarmente bisogna dare atto che la società ha regolarmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98).
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus
probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.
In merito all'istanza di parte attrice, apparentemente non evasa dal precedente Giudice,
risulta superata dalla stessa perizia “Dal contratto di mutuo, non è stato possibile rilevare
il tasso di mora previsto in caso di inadempimento. Invero, in diversi atti del fascicolo di
causa (ad es. perizia di parte del Dott. ) viene riportato un tasso di mora Persona_2
pari al T.A.N maggiorato di 4 punti, che troverebbe fonte nell'art. 12 dell'”Allegato A”
del contratto. Dalla verifica effettuata dallo scrivente dei documenti del fascicolo di causa,
l'”Allegato A” risulta composto soltanto dagli art. 1 – 2- 3- 16, facendo presupporre
quindi una produzione incompleta del documento.
Ai fini delle analisi svolte di seguito, tuttavia, essendo disponibili gli importi effettivamente
addebitati, l'assenza del tasso di mora pattuito risulta non inficiante ai fini della verifica
7 del TAEG del rapporto, in quanto sono solo gli interessi moratori a far parte del computo.
Passando al merito della causa la quantificazione dei rapporti di dare ed avere fra le parti,
può operarsi sulla scorta dei risultati della Consulenza tecnica d'Ufficio disposta nel corso di causa, le cui valutazioni ed il metodo eseguito appaiono esenti da censure di irragionevolezza e tenendo conto della giurisprudenza di questo tribunale.
Il CTU, dopo avere specifico la metodologia di calcolo, ha provveduto a rispondere ai quesiti posti dal G.I. “ RISPOSTA AL QUESITO:
A) Verifichi il rispetto del tasso soglia con riferimento al tasso di mora stabilito nel
contratto, individuando il criterio di calcolo del TAEG applicato al rapporto, sulla base
della formula che tenga conto del complessivo costo del credito effettivamente posto a
carico del cliente ai sensi dell'art. 644 c.p.c. (in base al quale “per la determinazione del
tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito”), a prescindere dalle formule tempo per tempo indicate dalla Banca d'Italia nelle
Istruzioni per la rilevazione del TEGM e tenendo conto dei principi stabiliti dalla sentenza
della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020 secondo cui “La disciplina antiusura,
essendo volta a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione
al contratto, si applica anche agli interessi di moratori, la cui mancata ricomprensione
nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m) non preclude l'applicazione dei
decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108/96, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne
consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato
della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in
aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di
8 tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopracitato, mentre invece, laddove i decreti
ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la
comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo Globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. di
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in
quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c.; e tenendo ancora in considerazione la circostanza che, secondo la pronuncia della
Cassazione citata, per i contratti anteriori al 31/03/2003, “il tasso soglia di mora”
coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, tenuto conto che i DM anteriori al D.M.
25/03/2003 non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori;
In risposta al superiore quesito, lo scrivente ha proceduto ad elaborare due ipotesi di
verifica del TAEG: essendo l'ultima rata stata addebitata in data 13/03/2010 (naturale
scadenza del contratto), lo scrivente ha potuto ricavare l'intera sequenza dei tassi
nominali annuali applicati per ciascuna singola rata, e di conseguenza è stato possibile
verificare l'eventuale superamento del tasso soglia degli interessi moratori sia utilizzando
il tasso iniziale stabilito in contratto che, a posteriori, con i tassi effettivamente applicati.
In entrambi gli scenari, ai fini del calcolo del TAEG, si è tenuto conto dei seguenti costi,
ritenuti collegati all'erogazione del credito:
- Commissione una tantum (art. 7 del contratto di mutuo) pari all'1% del capitale erogato
per l'importo di € 1.549,37 (L. 3,000,000);
- spese di istruzione pratica per € 154,93 (L. 300.000);
- Polizza abitazione civile: risulta depositata agli atti una polizza “abitazione civile”
contratta presso Unipol Assicurazioni, a copertura dei rischi di danneggiamento del
9 compendio immobiliare offerto a garanzia del mutuo fondiario.
L'importo di tale polizza è pari a € 30,99 (L. 60.000) per ciascuna rata di premio da
versarsi con cadenza annuale.
Dal contratto assicurativo si evince, inoltre, che le rate del premio successive siano dello
stesso ammontare: non essendo stati documentati pagamenti o variazioni d'importo, tale
costo è stato imputato annualmente per l'importo originario di € 30.99;
- Altre spese addebitate: dall'estratto conto del rapporto depositato nel fascicolo di causa,
sono stati rilevati, alla voce “oneri”, diversi addebiti ricorrenti: non essendo disponibile
una specifica che ne classificasse la natura, tali spese sono state inserite nel computo del
T.A.E.G.
Il totale complessivo di tali spese addebitate nel corso del rapporto, ammonta a € 223,71;
- interessi di mora: gli interessi moratori sono stati computati nel calcolo del T.A.E.G. per
l'importo effettivamente addebitato, ricavato dall'estratto conto del rapporto di mutuo di
cui sopra. Per il periodo d'esame, il totale degli interessi moratori addebitati ammonta a €
3.104,44.
Criterio di verifica del TAEG applicato.
Si è proceduto, quindi, a verificare il TAEG del mutuo fondiario oggetto di analisi con
riferimento agli interessi moratori. Applicando quanto sancito dalla Cassazione citata nel
quesito peritale, la verifica è stata effettuata attraverso i seguenti passaggi:
A) Verifica del TAEG (al tasso nominale stabilito in contratto pari al 6,00%), comprensivo
delle spese e degli oneri addebitati, escludendo gli interessi di mora: il valore cosi
ottenuto, confrontato con il tasso soglia di riferimento, determina per differenza il margine
degli interessi di mora addebitabili nella misura lecitamente consentita, ovvero quella
dell'interesse corrispettivo;
10 B) Verifica del TAEG (al tasso stabilito in contratto pari al 6,00%) comprensivo anche
degli interessi di mora:
Il TAEG cosi ottenuto, andrà confrontato con il tasso soglia di riferimento per la verifica
dell'eventuale superamento dello stesso grazie al contributo degli interessi di mora;
B.1) Verifica del TAEG (con i tassi effettivamente applicati durante il rapporto)
comprensivo anche degli interessi di mora: in tale scenario si procederà alla verifica
dell'eventuale superamento del tasso soglia anche sulla base dei tassi nominali annui
effettivamente applicati e ricavati a consuntivo dall'estratto conto di mutuo.
C) Individuazione dal tasso soglia degli interessi moratori:
Il mutuo oggetto di analisi risulta stipulato in data antecedente al 31/03/2003 (data di
stipula 14/03/2000): il tasso soglia degli interessi moratori, secondo i principi della
Cassazione sopra richiamati, pertanto, coincide con quelli degli interessi corrispettivi.
Tale valore soglia è, quindi, individuato facendo riferimento alle rilevazioni trimestrali del
TEGM effettuate dalla Banca d'Italia e applicabili alla data di stipula del contratto di
mutuo.
Per il periodo 1 gennaio 2000 – 31 marzo 2000, il TEGM rilevato per le operazioni di
mutuo è pari al 5,34%: tale importo, aumentato delle metà, determina un tasso soglia di
usura pari all'8,01%
Tale tasso soglia, come sopra anticipato, risulta applicabile sia agli interessi corrispettivi
che a quelli moratori.
Risultati:
a) Nella tabella 1 allegata alla presente relazione è riportata la verifica del TAEG
secondo quanto descritto al punto A) di cui sopra: dall'elaborazione effettuata il TAEG
complessivo, esclusi gli interessi moratori, è risultato 6,4682%;
11 b) In tabella 2 il TAEG è stato calcolato utilizzando, per tutto il periodo del mutuo, il tasso
nominale annuo stabilito in contratto pari al 6,00%, tenendo conto delle spese, degli oneri
e degli interessi di mora addebitati: tale tasso è risultato pari al 6,8407%, inferiore al
tasso soglia pari all'8,0100%;
c) Infine, in tabella 3 è riportata la verifica del TAEG utilizzando i tassi effettivamente
applicati durante il rapporto: da tale elaborazione si è potuto rilevare un valore del costo
complessivo del finanziamento pari al 7,3655%, anch'esso inferiore al tasso soglia
dell'8,0100%.
Pertanto, alla luce dei risultati sopra esposti, in nessuno dei due scenari considerati il
TAEG misurato è risultato maggiore del tasso soglia antiusura stabilito per legge.
RISPOSTA AL QUESITO
B) nel caso di superamento della soglia usura, quantifichi i soli interessi di mora applicati
oltre soglia (così come statuito dalla pronuncia delle Sez. Un. Cit);
A seguito delle verifiche effettuate in conseguenza del quesito precedente, lo scrivente non
ha rilevato il superamento del tasso soglia antiusura del TAEG del rapporto comprensivo
degli interessi moratori addebitati.
Pertanto, non risulta necessario effettuare nessuna elaborazione relativamente al quesito
di cui sopra.
CONCLUSIONI
A seguito delle analisi effettuate, quindi, lo scrivente è pervenuto alle seguenti
conclusioni: 1) Il TAEG del rapporto, comprensivo di tutte le spese e gli oneri addebitati,
collegati all'erogazione del credito, nonché degli interessi moratori, è risultato pari al
6,8407% utilizzando il tasso iniziale stabilito in contratto (pari al 6%); è risultato, invece,
pari al 7,3655% utilizzando i tassi effettivamente applicati durante il rapporto. In
12 entrambi i casi, non è stato riscontrato il superamento del tasso soglia antiusura, cosi
determinato secondo i principi della Cassazione n. 19597/2020, pari all'8,0100%.2) in
conseguenza dei superiori risultati, non è stato necessario
Procedere al ricalcolo degli interessi moratori addebitati.
Per quanto riguarda la commissione di estinzione anticipata, richiamando la giurisprudenza anche di questo Tribunale e della Corte di Appello di Palermo, detta commissione rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che
“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione
anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di
usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione
del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo
corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” (Cass. n.
7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito,
non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo
13 di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del
2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cassazione
civile sez. III 14/3/2022 n. 8109).
Va, dunque, rigettata la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e le spese del CTU, liquidate con separato decreto,
saranno poste a carico di in persona dei legali Parte_1
rappresentanti pro tempore sig. e . Parte_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna
Sandra Bandini, definitivamente pronunciando nella causa 768/2020 Reg. Gen. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna la società in persona dei legali Parte_2
rappresentanti pro tempore sig. e al pagamento delle Parte_1 Parte_1
spese legali nei confronti di che liquida Controparte_1
in complessive € 6.000,00, oltre rimborso, IVA e CpA,
3) pone definitivamente le spese della consulenza così come liquidate con separato decreto a carico di la società Pt_2 Parte_2
Così deciso in Sciacca, 24 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
14 15
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 768 /2020 R.G. avente ad oggetto” accertamento credito”
vertente
[...]
con sede legale in Sciacca Parte_1
(Ag), in persona dei legali rappresentanti pro tempore sig. nato a Parte_1
Sciacca (Ag) il 03.08.1952, codice fiscale , e , nato C.F._1 Parte_1
a Sciacca il 01.01.1955, codice fiscale , rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Mauro TIRNETTA
ATTRICE
CONTRO
partita IVA e Cod. Controparte_1
Fisc.: , con sede in Licata, in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino PALEOLOGO
CONVENUTA
Conclusioni delle parti come da note di trattazione del 24/07/2024.
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1 Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_2
[... citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, la Controparte_2
affinchè venisse rideterminato il calcolo dei rapporti dare-avere tra le
[...]
parti in forza delle doglianze successivamente esplicitate, e che la banca dovesse restituire l'importo di € 98.364,00, oltre alle spese vive, pari ad € 843,00 (di cui € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo, € 48,00 per spese mediazione, € 9,00 per notifica.
Riferiva l'odierna attrice che in data 14.3.2000 aveva stipulato un contratto di Mutuo con garanzia ipotecaria, Rep. n. 26477 - Racc. n. 9774, presso il Notaio di Persona_1
Sciacca, con la per a resp. limitata, filiale di Controparte_1 CP_1
Sciacca, per un importo finanziato di € 154.937,07 (£. 300.000.000), che prevedeva all'art. 2 un periodo di ammortamento di 120 mesi, durante il quale la contraente si impegnava a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 13.4.2000.
Veniva convenuto un tasso di interesse per il periodo di ammortamento pari al 6% per i primi dodici mesi di ammortamento, poi soggetto a variazioni periodiche ed aggiornato assumendo come parametro di base il tasso “Euribor 3 mesi” e aggiungendo uno spread del 3,25%.
Il mutuo veniva estinto in data 13.3.2010.
Regolarmente richiesta la documentazione bancaria, veniva redatta apposita relazione tecnica dalla quale risulta la violazione della disciplina anti-usura (art. 644 c.p. - legge n.
108/96).
Su un capitale erogato di € 154.937,07, l'attrice ha versato complessivamente €
216.024,33, di cui € 210.901,49 per rate mensili.
2 Chiedeva:
1) la determinazione e la verifica del TAEG.
Il contratto prevedeva un piano di ammortamento della durata di 120 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno.
Il tasso di interesse nominale iniziale (TAN), rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG, è pari al 6,00%.
Sono state considerate le seguenti spese iniziali, previste dall'art. 7 del contratto:
- Commissione una tantum € 1.549,37 (Lire 3.000.000);
- Spese di istruttoria pratica € 154,93 (Lire 300.000);
per un totale € 1.704,30.
Sono state altresì considerate le spese di assicurazione, relative agli immobili oggetto di ipoteca.
Trattasi di n. 2 polizze che prevedono un premio annuo di € 30,99 (lire 60.000) cadauna.
Ebbene, considerati tali oneri, si perviene ad un TAEG pari al 6,505%.
Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura (8,01%) rilevato da Banca
d'Italia per il periodo 01.01.2000 – 31.03.2000 per le operazioni classificate come MUTUI
IPOTECARI TASSO VARIABILE (cfr. D.M. Tassi soglia usura – allegato n. 12).
2) la verifica del tasso di mora convenuto.
Nel contratto in oggetto, l'art. 12 di cui all'allegato “A” del contratto di mutuo, prevede un
Tasso di mora di 4,00 punti percentuali in più del tasso applicato al rapporto.
Quindi, il valore alla stipula di detto tasso, dato dalla somma tra il tasso corrispettivo di ingresso (TAN = 6,00 %) e la suddetta maggiorazione (4,00 %), è pari al 10,00%.
Ne deriva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, pari a 10,00%, risulta superiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su
3 menzionati (cfr. D.M. Tassi soglia usura – allegato n. 12).
Ciò trova conforto anche dall'analisi “a posteriori” effettuata dal consulente tecnico sul tasso di mora applicato dalla banca ai ritardati pagamenti (v. perizia pag. 14 e segg.).
Come si evince dalla tabella n. 2 (verifica pagamenti), la banca ha sempre applicato un tasso di mora intorno al 10%, anche nel periodo in cui era previsto un TAN variabile agganciato all'euribor a 3 mesi, che è risultato di gran lunga inferiore al tasso iniziale del
6%.
La previsione contrattuale di un tasso di mora superiore al tasso soglia comporta di per sé
l'applicazione delle conseguenze previste dall'art.1815, co.2, c.c., ovvero la non debenza di alcun interesse. Sulla scorta di tali considerazioni, si è provveduto a rideterminare il piano di ammortamento azzerando qualsiasi interesse, sia corrispettivo che moratorio, ove applicato.
Tenuto conto che il cliente ha estinto il mutuo in data 13.03.2010, tutti gli interessi corrisposti durante il piano di ammortamento devono essere rimborsati al medesimo, per effetto della citata norma imperativa.
In ragione delle peculiarità del caso analizzato, si ritiene, altresì, che le spese iniziali sostenute dal contraente contestualmente alla stipula per complessivi € 1.704,30 siano illegittime e si è proceduto ad opportuno conteggio di ripetizione delle stesse,
congiuntamente alla rideterminazione del piano di ammortamento.
3) la verifica della clausola di estinzione anticipata.
Le penali da inadempimento, così come gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, prescindendosi dal titolo per il quale sono dovuti, devono concorrere,
in quanto “costi” legati all'erogazione del credito, alla verifica del carattere usurario di un contratto di finanziamento.
4 Richiamava l'applicabilità dell'art. 1815 comma 2 c.c., secondo cui: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
FINANZIAMENTO (€. ) CP_3
Capitale erogato iniziale 154.937,08
Rate Pagate 210.901,49
Erogazioni successive 0,00
Spese iniziali 1.704,30
Totale Capitale Erogato 154.937,08
Altre spese 283,09
Int. e oneri per mora 3.135,45
Totale Pagamenti 216.024,33
RISULTATI RICALCOLO (€.)
SOMME DA RECUPERARE 61.087,28
RIVALUTAZIONE MONETARIA AL 01/04/2020 15.013,66
INTERESSI LEGALI AL 01/04/2020 22.263,06
TOTALE 98.364,00
Rappresentava di avere anche esperito negativamente il tentativo di mediazione.
Si costituiva la banca contestando quanto asserito e dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
1) Sull'applicazione di tassi usurari – tasso di mora – estinzione anticipata
Rilevava che gli interessi di mora non possono qualificarsi, sotto il profilo funzionale,
quale corrispettivo di una prestazione di denaro ma hanno una funzione risarcitoria assimilabile ad una clausola penale;
sono un onere eventuale, non dovuto dal momento ed in ragione dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento.
5 Non sono strettamente e propriamente collegati all'erogazione del credito, bensì
all'inadempimento.
Evidenziava che le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura adottate da Banca d'Italia, nonché i decreti trimestrali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di pubblicazione dei TEGM, escludono gli interessi di mora dal relativo computo e richiamava la nota della Banca d'Italia del 3 luglio 2013 ed escludeva la trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito;
e qualora dovesse ritenersi,
per mera ipotesi, che gli interessi moratori siano usurari, da tale usurarietà non può farsi discendere la gratuità del mutuo;
l'usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti, in ragione del differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, avendo essi distinta ed autonoma funzione.
Il TEG applicato dalla Banca risulta inferiore alle soglie di legge vigenti nel tempo e che non vi è stata alcuna violazione delle norme di legge, né in fase di pattuizione né in fase di applicazione delle clausole contrattuali e dei tassi.
Ai fini della rilevazione dell'usurarietà ab origine del contratto di mutuo, la commissione per estinzione anticipata del mutuo, prestazione (costo o vantaggio) soltanto eventuale.
La disciplina antiusura impone la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, sia giuridicamente che economicamente, per cui l'importo della penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale stessa e le spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia.
Nei decreti ministeriali la commissione di anticipata estinzione non viene mai menzionata.
Si opponeva alla chiesta consulenza tecnica d'ufficio e contestava l'analisi tecnico contabile” prodotta da parte attrice
6 Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali ed esperita CTU, indi, disposta l'assegnazione all'odierno decidente è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 19 luglio 2025 tenuta secondo la modalità
della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
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La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito.
Preliminarmente bisogna dare atto che la società ha regolarmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98).
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus
probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.
In merito all'istanza di parte attrice, apparentemente non evasa dal precedente Giudice,
risulta superata dalla stessa perizia “Dal contratto di mutuo, non è stato possibile rilevare
il tasso di mora previsto in caso di inadempimento. Invero, in diversi atti del fascicolo di
causa (ad es. perizia di parte del Dott. ) viene riportato un tasso di mora Persona_2
pari al T.A.N maggiorato di 4 punti, che troverebbe fonte nell'art. 12 dell'”Allegato A”
del contratto. Dalla verifica effettuata dallo scrivente dei documenti del fascicolo di causa,
l'”Allegato A” risulta composto soltanto dagli art. 1 – 2- 3- 16, facendo presupporre
quindi una produzione incompleta del documento.
Ai fini delle analisi svolte di seguito, tuttavia, essendo disponibili gli importi effettivamente
addebitati, l'assenza del tasso di mora pattuito risulta non inficiante ai fini della verifica
7 del TAEG del rapporto, in quanto sono solo gli interessi moratori a far parte del computo.
Passando al merito della causa la quantificazione dei rapporti di dare ed avere fra le parti,
può operarsi sulla scorta dei risultati della Consulenza tecnica d'Ufficio disposta nel corso di causa, le cui valutazioni ed il metodo eseguito appaiono esenti da censure di irragionevolezza e tenendo conto della giurisprudenza di questo tribunale.
Il CTU, dopo avere specifico la metodologia di calcolo, ha provveduto a rispondere ai quesiti posti dal G.I. “ RISPOSTA AL QUESITO:
A) Verifichi il rispetto del tasso soglia con riferimento al tasso di mora stabilito nel
contratto, individuando il criterio di calcolo del TAEG applicato al rapporto, sulla base
della formula che tenga conto del complessivo costo del credito effettivamente posto a
carico del cliente ai sensi dell'art. 644 c.p.c. (in base al quale “per la determinazione del
tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito”), a prescindere dalle formule tempo per tempo indicate dalla Banca d'Italia nelle
Istruzioni per la rilevazione del TEGM e tenendo conto dei principi stabiliti dalla sentenza
della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020 secondo cui “La disciplina antiusura,
essendo volta a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione
al contratto, si applica anche agli interessi di moratori, la cui mancata ricomprensione
nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m) non preclude l'applicazione dei
decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108/96, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne
consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato
della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in
aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di
8 tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopracitato, mentre invece, laddove i decreti
ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la
comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo Globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. di
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in
quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1,
c.c.; e tenendo ancora in considerazione la circostanza che, secondo la pronuncia della
Cassazione citata, per i contratti anteriori al 31/03/2003, “il tasso soglia di mora”
coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, tenuto conto che i DM anteriori al D.M.
25/03/2003 non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori;
In risposta al superiore quesito, lo scrivente ha proceduto ad elaborare due ipotesi di
verifica del TAEG: essendo l'ultima rata stata addebitata in data 13/03/2010 (naturale
scadenza del contratto), lo scrivente ha potuto ricavare l'intera sequenza dei tassi
nominali annuali applicati per ciascuna singola rata, e di conseguenza è stato possibile
verificare l'eventuale superamento del tasso soglia degli interessi moratori sia utilizzando
il tasso iniziale stabilito in contratto che, a posteriori, con i tassi effettivamente applicati.
In entrambi gli scenari, ai fini del calcolo del TAEG, si è tenuto conto dei seguenti costi,
ritenuti collegati all'erogazione del credito:
- Commissione una tantum (art. 7 del contratto di mutuo) pari all'1% del capitale erogato
per l'importo di € 1.549,37 (L. 3,000,000);
- spese di istruzione pratica per € 154,93 (L. 300.000);
- Polizza abitazione civile: risulta depositata agli atti una polizza “abitazione civile”
contratta presso Unipol Assicurazioni, a copertura dei rischi di danneggiamento del
9 compendio immobiliare offerto a garanzia del mutuo fondiario.
L'importo di tale polizza è pari a € 30,99 (L. 60.000) per ciascuna rata di premio da
versarsi con cadenza annuale.
Dal contratto assicurativo si evince, inoltre, che le rate del premio successive siano dello
stesso ammontare: non essendo stati documentati pagamenti o variazioni d'importo, tale
costo è stato imputato annualmente per l'importo originario di € 30.99;
- Altre spese addebitate: dall'estratto conto del rapporto depositato nel fascicolo di causa,
sono stati rilevati, alla voce “oneri”, diversi addebiti ricorrenti: non essendo disponibile
una specifica che ne classificasse la natura, tali spese sono state inserite nel computo del
T.A.E.G.
Il totale complessivo di tali spese addebitate nel corso del rapporto, ammonta a € 223,71;
- interessi di mora: gli interessi moratori sono stati computati nel calcolo del T.A.E.G. per
l'importo effettivamente addebitato, ricavato dall'estratto conto del rapporto di mutuo di
cui sopra. Per il periodo d'esame, il totale degli interessi moratori addebitati ammonta a €
3.104,44.
Criterio di verifica del TAEG applicato.
Si è proceduto, quindi, a verificare il TAEG del mutuo fondiario oggetto di analisi con
riferimento agli interessi moratori. Applicando quanto sancito dalla Cassazione citata nel
quesito peritale, la verifica è stata effettuata attraverso i seguenti passaggi:
A) Verifica del TAEG (al tasso nominale stabilito in contratto pari al 6,00%), comprensivo
delle spese e degli oneri addebitati, escludendo gli interessi di mora: il valore cosi
ottenuto, confrontato con il tasso soglia di riferimento, determina per differenza il margine
degli interessi di mora addebitabili nella misura lecitamente consentita, ovvero quella
dell'interesse corrispettivo;
10 B) Verifica del TAEG (al tasso stabilito in contratto pari al 6,00%) comprensivo anche
degli interessi di mora:
Il TAEG cosi ottenuto, andrà confrontato con il tasso soglia di riferimento per la verifica
dell'eventuale superamento dello stesso grazie al contributo degli interessi di mora;
B.1) Verifica del TAEG (con i tassi effettivamente applicati durante il rapporto)
comprensivo anche degli interessi di mora: in tale scenario si procederà alla verifica
dell'eventuale superamento del tasso soglia anche sulla base dei tassi nominali annui
effettivamente applicati e ricavati a consuntivo dall'estratto conto di mutuo.
C) Individuazione dal tasso soglia degli interessi moratori:
Il mutuo oggetto di analisi risulta stipulato in data antecedente al 31/03/2003 (data di
stipula 14/03/2000): il tasso soglia degli interessi moratori, secondo i principi della
Cassazione sopra richiamati, pertanto, coincide con quelli degli interessi corrispettivi.
Tale valore soglia è, quindi, individuato facendo riferimento alle rilevazioni trimestrali del
TEGM effettuate dalla Banca d'Italia e applicabili alla data di stipula del contratto di
mutuo.
Per il periodo 1 gennaio 2000 – 31 marzo 2000, il TEGM rilevato per le operazioni di
mutuo è pari al 5,34%: tale importo, aumentato delle metà, determina un tasso soglia di
usura pari all'8,01%
Tale tasso soglia, come sopra anticipato, risulta applicabile sia agli interessi corrispettivi
che a quelli moratori.
Risultati:
a) Nella tabella 1 allegata alla presente relazione è riportata la verifica del TAEG
secondo quanto descritto al punto A) di cui sopra: dall'elaborazione effettuata il TAEG
complessivo, esclusi gli interessi moratori, è risultato 6,4682%;
11 b) In tabella 2 il TAEG è stato calcolato utilizzando, per tutto il periodo del mutuo, il tasso
nominale annuo stabilito in contratto pari al 6,00%, tenendo conto delle spese, degli oneri
e degli interessi di mora addebitati: tale tasso è risultato pari al 6,8407%, inferiore al
tasso soglia pari all'8,0100%;
c) Infine, in tabella 3 è riportata la verifica del TAEG utilizzando i tassi effettivamente
applicati durante il rapporto: da tale elaborazione si è potuto rilevare un valore del costo
complessivo del finanziamento pari al 7,3655%, anch'esso inferiore al tasso soglia
dell'8,0100%.
Pertanto, alla luce dei risultati sopra esposti, in nessuno dei due scenari considerati il
TAEG misurato è risultato maggiore del tasso soglia antiusura stabilito per legge.
RISPOSTA AL QUESITO
B) nel caso di superamento della soglia usura, quantifichi i soli interessi di mora applicati
oltre soglia (così come statuito dalla pronuncia delle Sez. Un. Cit);
A seguito delle verifiche effettuate in conseguenza del quesito precedente, lo scrivente non
ha rilevato il superamento del tasso soglia antiusura del TAEG del rapporto comprensivo
degli interessi moratori addebitati.
Pertanto, non risulta necessario effettuare nessuna elaborazione relativamente al quesito
di cui sopra.
CONCLUSIONI
A seguito delle analisi effettuate, quindi, lo scrivente è pervenuto alle seguenti
conclusioni: 1) Il TAEG del rapporto, comprensivo di tutte le spese e gli oneri addebitati,
collegati all'erogazione del credito, nonché degli interessi moratori, è risultato pari al
6,8407% utilizzando il tasso iniziale stabilito in contratto (pari al 6%); è risultato, invece,
pari al 7,3655% utilizzando i tassi effettivamente applicati durante il rapporto. In
12 entrambi i casi, non è stato riscontrato il superamento del tasso soglia antiusura, cosi
determinato secondo i principi della Cassazione n. 19597/2020, pari all'8,0100%.2) in
conseguenza dei superiori risultati, non è stato necessario
Procedere al ricalcolo degli interessi moratori addebitati.
Per quanto riguarda la commissione di estinzione anticipata, richiamando la giurisprudenza anche di questo Tribunale e della Corte di Appello di Palermo, detta commissione rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che
“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione
anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di
usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione
del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo
corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” (Cass. n.
7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito,
non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo
13 di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del
2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cassazione
civile sez. III 14/3/2022 n. 8109).
Va, dunque, rigettata la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e le spese del CTU, liquidate con separato decreto,
saranno poste a carico di in persona dei legali Parte_1
rappresentanti pro tempore sig. e . Parte_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna
Sandra Bandini, definitivamente pronunciando nella causa 768/2020 Reg. Gen. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna la società in persona dei legali Parte_2
rappresentanti pro tempore sig. e al pagamento delle Parte_1 Parte_1
spese legali nei confronti di che liquida Controparte_1
in complessive € 6.000,00, oltre rimborso, IVA e CpA,
3) pone definitivamente le spese della consulenza così come liquidate con separato decreto a carico di la società Pt_2 Parte_2
Così deciso in Sciacca, 24 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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