Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02270/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2270 del 2025, proposto da
IE LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
della sentenza n. 1141/2024 emessa in data 18.11.2024 nella causa iscritta al n. 3522/2018 R.G. dal Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. FR RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1141/2024 emessa in data 18.11.2024 nella causa iscritta al n. 3522/2018 R.G., il Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito “... al pagamento, in favore di LO IE, del complessivo importo di € 35.418,68, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al dì del pagamento effettivo; (...)”.
La suddetta pronuncia è stata notificata all’Amministrazione soccombente in giudizio in data 28.03.2025 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione del Tribunale di Ragusa del 29.07.2025, versata in atti dalla sig.ra IE LO, odierna ricorrente.
2. Lamentando la mancata esecuzione della pronuncia, con ricorso notificato il 17.10.2025 e depositato il 31.10.2025 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
- nominare un commissario ad acta al fine di compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine all’uopo fissato dal Collegio;
- adottare tutti gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della richiesta esecuzione.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 22.01.2026.
4. Alla camera di consiglio del 28.01.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a.
È, altresì, provata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta in data 28.03.2025, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del presente ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 17.10.2025.
6. Il ricorso è fondato alla luce di quanto di seguito considerato e specificato.
6.1. Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dalla Amministrazione resistente, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, attribuendo al ricorrente il pagamento “... del complessivo importo di € 35.418,68, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al dì del pagamento effettivo; (...)”, come espressamente riportato nella pronuncia oggetto del presente giudizio di ottemperanza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
6.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta – il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa/Ragusa, con facoltà di delega ad altro dipendente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della presente Sezione di questo Tribunale.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ai difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
FR RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RA | RA LE |
IL SEGRETARIO