Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 21/04/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00753/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01977/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Severino Nappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte di appello Sezione Lavoro di -OMISSIS- n.-OMISSIS-- cron. -OMISSIS- pubblicata il 17.4.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa IM AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo per chiedere l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-, resa sul ricorso in riassunzione proposto dal Sig. -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- con la quale, è stato affermato il suo diritto all’assunzione, condannando l’Ente a provvedervi.
Ha chiesto, inoltre, di condannare il Comune resistente al “ pagamento ora per allora del trattamento giuridico, economico e di carriera, retributivo, contributivo, assistenziale previdenziale e con le decorrenze di legge e con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ”, asseritamente quantificabili in € 237.889,78.
A tal fine, ha dedotto in fatto il ricorrente:
- che con sentenza resa dalla Corte di appello Sezione Lavoro di -OMISSIS- n.-OMISSIS- del 03.03.2025 - cron. 599/2025 pubblicata il 17.04.2025, la predetta Corte ha accolto l’appello “ e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza (id est la sentenza n. 1481/2014 pubblicata il 5 gennaio 2015) , dichiara il diritto di -OMISSIS- ad essere assunto alle dipendenze del Comune di -OMISSIS- sul posto di Istruttore area tecnica categoria C, posizione economica C/1, con le decorrenze di legge sia ai fini giuridici che economici, assistenziali e previdenziali, condannando il -OMISSIS- a procedere all’assunzione; Condanna il COMUNE DI -OMISSIS- alla refusione in favore dell’appellante delle spese di lite che liquida in: -quanto al giudizio di primo grado nr -OMISSIS- complessivi € 10.717,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge; -quanto al giudizio di secondo grado nr -OMISSIS- complessivi € 9.991,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge; -quanto al giudizio di legittimità nr -OMISSIS- complessivi €7.655,00 oltre IVA CPA e RE e spese vive come per legge; attribuisce dette spese al difensore di -OMISSIS- per dichiarato anticipo. Pone a carico del Comune le spese di consulenza che liquida in complessivi €734,00 oltre CR ed I.V.A.; ”
La sentenza - successivamente corretta nel senso di disporre il pagamento delle spese ed onorari direttamente al ricorrente, anziché al difensore antistatario - è stata notificata in forma esecutiva in data 08.07.2025 al Comune di -OMISSIS-.
Dolendosi dell’inerzia della civica amministrazione nonostante la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni posto dall’art. 14, d.l. n. 669/1996 per effettuare il pagamento e ritenendo, pertanto, integrate le condizioni per agire in ottemperanza, il ricorrente ha chiesto a questo organo giudicante di ordinare al resistente Comune di dare completa ed esaustiva esecuzione alla pronuncia emanata dalla Corte di Appello di -OMISSIS-. Sez. Lavoro, quantificando l’importo asseritamente dovuto, secondo consulenza asseverata del 10.10.2025, in Euro 237.889,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Si è costituito il Comune di -OMISSIS- eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse e la sua infondatezza nel merito controdeducendo:
- di aver ottemperato al dictum di cui all’azionato titolo procedendo, come disposto, alla tempestiva stipula del contratto in data 03/06/2025 e, dunque, ben prima della notifica del ricorso per ottemperanza avvenuta in data 27/11/2025;
- che, quanto alla pretesa di ottenere il pagamento di euro 237.889,78, la sentenza indicata non conterrebbe alcuna condanna a provvedere al “ pagamento ora per allora del trattamento giuridico, economico e di carriera, retributivo, contributivo, assistenziale previdenziale e con le decorrenze di legge e con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ”, ma solo la condanna dell’Ente a procedere all’assunzione del ricorrente “ con le decorrenze di legge ”;
- che, peraltro, il Comune di -OMISSIS- ha proposto, per fondati motivi, ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. -OMISSIS-, ricorso tuttora pendente, cosicché, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, alcun giudicato si sarebbe formato e, conseguentemente, non sussisterebbe alcun obbligo (del Comune) di conformarvisi.
In vista dell’odierna camera di consiglio le parti hanno integrato le già spiegate difese.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso inammissibile.
Invero, l’attuale pendenza del ricorso in Cassazione proposto dal Comune avverso la sentenza n. -OMISSIS- elide in radice un presupposto del giudizio di ottemperanza, il quale, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) può essere proposto per conseguire l'attuazione: “ c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; ”, dovendosi la norma interpretare nel senso che si riferisca alla nozione di giudicato “formale” di cui all’art. 324 c.p.c. (“ si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 ”).
E difatti nel caso di specie parte ricorrente non ha dato prova del passaggio in giudicato della sentenza civile di cui si chiede ottemperanza, producendo in giudizio la relativa certificazione della cancelleria, come prescritto dall’articolo 114, comma secondo, del c.p.a. il quale dispone che “ Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato ”, sicchè il ricorso è inammissibile.
Ad abundantiam si rileva che la pronuncia giurisdizionale di cui il ricorrente chiede l’ottemperanza contiene l’espressa statuizione del diritto del ricorrente “ di essere assunto alle dipendenze del Comune di -OMISSIS- sul posto di Istruttore area tecnica categoria C, posizione economica C1, con le decorrenze di legge sia ai fini giuridici che economici, assistenziali e previdenziali, condannando il COMUNE DI -OMISSIS- a procedere all’assunzione; ” ed essendo proprio la decorrenza del rapporto, ai fini giuridici ed economici, il punctum dolens contestato, in pendenza del terzo grado di giudizio sulla controversia che ha originato il titolo di cui si chiede l’esecuzione, giammai potrebbe questo plesso giurisdizionale integrarlo con la richiesta statuizione di riconoscimento della decorrenza del rapporto da un momento anteriore a quello di efficacia del titolo stesso.
La peculiarità della fattispecie portata all’esame consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU SS, Presidente
UR Zoppo, Primo Referendario
IM AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM AR | LU SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.