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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
Dott. Gianni Sabbadini Presidente
Dott.ssa Giovanna Faraone Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1826/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Palmieri, del Foro di Milano
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia il Tribunale di Brescia, così giudicare: dichiarata la propria competenza, accertare e dichiarare che i magistrati sopra indicati hanno commesso i seguenti fatti fonte di responsabilità: Quanto al sostPM per avere disposto il rinvio a Parte_2 giudizio dell'imputato senza aver svolto alcun atto di indagine, al solo fine di salvaguardare la propria carriera da una ipotesi di avocazione da parte della Procura Generale di Milano Quanto ai giudici della corte d'appello di Milano e della Corte di cassazione, per aver disatteso un documento interruttivo della prescrizione e quindi per aver deciso ignorando i fatti, riformando la sentenza di primo grado e quindi ignorando i motivi di appello sulla quantificazione del danno (in misura superiore a quella del primo grado) e sulla liquidazione della parcella per la difesa nel procedimento penale, aggravando il ricorrente delle spese di giudizio Condannare il convenuto al risarcimento del danno, da quantificarsi sia in via patrimoniale nella somma di 50.000 euro, che in via non patrimoniale, da quantificarsi secondo equità e giustizia, come sopra rideterminati in 182.500 euro.
Vinte le spese di lite”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale:
- in via pregiudiziale: dichiarare la domanda inammissibile ex art. 4 L. 117/1988;
- in subordine, respingere la domanda in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata per le ragioni indicate in comparsa.
Con vittoria di spese e onorari, anche ex art. 96 ultimo comma cpc.”
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
2 porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. L'avv. ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 Controparte_2 pro tempore al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ai sensi
[...] della L. 117/1988.
Nel dettaglio, il processo ha ad oggetto:
a) la decisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza di rinviare a giudizio l'avv. a seguito di una denuncia sporta nei suoi confronti da Pt_1 CP_3 suo ex assistito, per il reato di truffa;
b) le decisioni con le quali la Corte d'Appello di Milano e la Suprema Corte di Cassazione hanno dichiarato prescritto il diritto dell'odierno attore al risarcimento del danno da calunnia nei confronti degli eredi di nell'ambito del giudizio introdotto dopo l'assoluzione in CP_3 sede penale.
Peraltro, l'attore ha dato atto di aver già instaurato per tali fatti un procedimento dinanzi a questo Tribunale (n. R.G. 13285/2020), tuttavia estintosi ex artt. 181 e 309 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la rappresenta ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione e, in ogni caso, ha contestato an e quantum debeatur.
La causa, dopo alcuni rinvii finalizzati al perfezionamento delle notifiche ex art. 6 L. 117/1988
e la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione.
Da ultimo, occorre dare atto che nel corso del giudizio, stante la perdita dello ius postulandi da parte dell'attore, si è costituito in sostituzione l'avv. Guido Palmieri.
*** ** ***
§ 2. Come visto, l'oggetto del giudizio è duplice:
a) il rinvio a giudizio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per il reato di truffa,
b) le decisioni con le quali la Corte d'Appello di Milano e la Suprema Corte di Cassazione hanno dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno dell'odierno attore nei
3 confronti di (rectius, dei suoi eredi), vale a dire colui che aveva sporto denuncia CP_3 querela nei suoi confronti per il reato di truffa.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dall'attore sia inammissibile.
A tal fine, si osserva quanto segue:
a) pur volendo prescindere dalla genericità nonché equivocità dell'allegazione attorea, non avendo chiarito se l'addebito mosso al magistrato in servizio presso la Procura della Pt_1
Repubblica di Monza sia di aver richiesto il rinvio a giudizio o di aver emesso il decreto di citazione diretta a giudizio (“Quanto al sostPM per avere disposto il rinvio a Parte_2 giudizio dell'imputato senza aver svolto alcun atto di indagine, al solo fine di salvaguardare la propria carriera da una ipotesi di avocazione da parte della Procura Generale di Milano” - pagg. 3, 4 citaz.), in ogni caso occorre rilevare che il processo dinanzi al Tribunale di Monza si è concluso con l'assoluzione dell'imputato, odierno attore (cfr. doc.
3.2 fasc. att.), e non consta siano stati esperiti mezzi di impugnazione avverso tale pronuncia.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel giudizio per l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati, fatto costitutivo è il singolo comportamento, atto o provvedimento
(o diniego di giustizia) posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, quando l'azione risarcitoria sia fondata su di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti, mentre il medesimo termine decorre dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso solo quando nei confronti del provvedimento in questione non siano previsti rimedi di sorta. (In applicazione di tali criteri, la S.C. ha stabilito che, per la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. e per il decreto di citazione emesso dal G.I.P., il citato termine biennale decorre dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado e che, per l'atto di appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione, tale termine decorre dalla pronuncia della sentenza di appello)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011, Rv. 617820 - 01).
Applicando tale principio al caso in esame, si osserva che, non essendo previsto uno specifico rimedio avverso la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione diretta a giudizio, il termine biennale (ratione temporis vigente - cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21079 del
27/07/2024, Rv. 671831 - 01) di proposizione dell'azione ex art. 117/1988 è ampiamente decorso, dal momento che la sentenza risulta depositata in data 22.1.2007.
In ogni caso, l'attore non ha allegato specifici profili di danno in relazione a tale segmento della vicenda (se non un generico riferimento al danno non patrimoniale contenuto nelle conclusioni della citazione), la quale viceversa, secondo quanto è dato evincere dalla trascrizione dell'atto introduttivo del procedimento n. R.G. 13285/2020 (estinto ex artt. 181 e
4 309 c.p.c.), è il mero antecedente logico-causale del successivo giudizio risarcitorio per calunnia introdotto da nei confronti degli eredi di conclusosi con la Pt_1 CP_3 declaratoria di prescrizione da parte della Corte d'Appello di Milano e della Corte di
Cassazione;
b) l'art. 4, co. 2 L. 117/1988 così dispone: “L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui
l'azione è esperibile”.
Nel caso in esame, la decisione con la quale la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso di avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva dichiarato Pt_1 prescritto il suo diritto risarcitorio, risulta depositata in cancelleria il 21.9.2017 (cfr. doc.
2.1 fasc. att.). Mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato il giorno 17.2.2022. Vale a dire ben oltre il triennio (trattandosi di fattispecie successiva all'entrata in vigore della L. 18/2015) previsto dall'art. 4, co. 2 cit.
Né può avere efficacia interruttiva della decadenza l'atto di citazione relativo al procedimento n. R.G. 13285/2020, essendosi quel giudizio estinto per inattività delle parti (cfr. doc. 3 fasc. att.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale;
infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica” (Cass. civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26309 del 07/11/2017, Rv. 646179 - 02. Cfr. anche
Cass. civ., Sez. L - , Ordinanza n. 23425 del 30/08/2024, Rv. 672149 - 01, Cass. civ., Sez. 2,
5 Ordinanza n. 6230 del 14/03/2018, Rv. 647958 - 01 nonché, in una fattispecie analoga a quella in esame, Trib. Brescia, Sez. I, n. 2849/2024).
In ogni caso, anche quel giudizio era stato introdotto dopo il decorso del termine triennale, dal momento che la citazione era stata notificata il 20.11.2020 (circostanza dedotta dalla convenuta e non contestata dall'attore, e indirettamente ricavabile dal fatto che l'atto reca la data del
19.11.2020 - cfr. doc. 1 fasc. att.).
*** ** ***
§ 3. In virtù del principio di soccombenza, parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese di lite.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3
c.p.c., valutabile anche d'ufficio allorquando ricorra non solo l'infondatezza – anche manifesta
– delle testi prospettate, ma altresì l'elemento soggettivo in capo alla parte soccombente della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2019, n. 31030). A tal fine, il
Tribunale osserva che l'attore ha proposto la domanda: pur essendo ampiamente decorso il termine di decadenza, nonostante il chiaro dettato normativo dell'art. 4, co. 2 L. 117/1988; dopo aver introdotto analogo giudizio, anch'esso tardivo, non portato a termine in quanto “si distrasse e non seguiva diligentemente le ordinanze del giudice deteminando l'estinzione del fascicolo”
(pag. 4 citaz.); nonostante la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, pronunciatasi in fattispecie analoghe. Motivo per il quale deve essere condannato al pagamento a favore di parte convenuta dell'importo equitativamente determinato di € 4.500,00, corrispondente all'incirca ai due terzi della somma liquidata a titolo di compenso defensionale (cfr. 'Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 cpc terzo comma' del Tribunale di Milano - ed. 2024.
In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 -
01).
Da ultimo, si osserva che, con le note d'udienza del 27.11.2024, parte attrice ha chiesto l'eliminazione dei documenti prodotti da controparte con le note del 25.11.2024, in quanto tardivi e comunque irrilevanti.
Sul punto, osserva il Tribunale che il potere di espunzione o stralcio non è previsto dal codice di rito. Inoltre, tale produzione non può ritenersi inammissibile, dal momento che trattasi di documentazione relativa alla perdita dello ius postulandi da parte dell'avv. e utile, Pt_1 nella prospettiva di parte convenuta, a delineare “il contesto in cui si inserisce l'odierna causa”
6 (pag. 6 comp. concl.), anche ai fini della richiesta di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- visto l'art. 96, co. 3 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta della somma equitativamente determinata di € 4.500,00.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Alfredo De Leonardis Dott. Gianni Sabbadini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
Dott. Gianni Sabbadini Presidente
Dott.ssa Giovanna Faraone Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1826/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Palmieri, del Foro di Milano
-PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato
-PARTE CONVENUTA-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia il Tribunale di Brescia, così giudicare: dichiarata la propria competenza, accertare e dichiarare che i magistrati sopra indicati hanno commesso i seguenti fatti fonte di responsabilità: Quanto al sostPM per avere disposto il rinvio a Parte_2 giudizio dell'imputato senza aver svolto alcun atto di indagine, al solo fine di salvaguardare la propria carriera da una ipotesi di avocazione da parte della Procura Generale di Milano Quanto ai giudici della corte d'appello di Milano e della Corte di cassazione, per aver disatteso un documento interruttivo della prescrizione e quindi per aver deciso ignorando i fatti, riformando la sentenza di primo grado e quindi ignorando i motivi di appello sulla quantificazione del danno (in misura superiore a quella del primo grado) e sulla liquidazione della parcella per la difesa nel procedimento penale, aggravando il ricorrente delle spese di giudizio Condannare il convenuto al risarcimento del danno, da quantificarsi sia in via patrimoniale nella somma di 50.000 euro, che in via non patrimoniale, da quantificarsi secondo equità e giustizia, come sopra rideterminati in 182.500 euro.
Vinte le spese di lite”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale:
- in via pregiudiziale: dichiarare la domanda inammissibile ex art. 4 L. 117/1988;
- in subordine, respingere la domanda in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata per le ragioni indicate in comparsa.
Con vittoria di spese e onorari, anche ex art. 96 ultimo comma cpc.”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
2 porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. L'avv. ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 Controparte_2 pro tempore al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ai sensi
[...] della L. 117/1988.
Nel dettaglio, il processo ha ad oggetto:
a) la decisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza di rinviare a giudizio l'avv. a seguito di una denuncia sporta nei suoi confronti da Pt_1 CP_3 suo ex assistito, per il reato di truffa;
b) le decisioni con le quali la Corte d'Appello di Milano e la Suprema Corte di Cassazione hanno dichiarato prescritto il diritto dell'odierno attore al risarcimento del danno da calunnia nei confronti degli eredi di nell'ambito del giudizio introdotto dopo l'assoluzione in CP_3 sede penale.
Peraltro, l'attore ha dato atto di aver già instaurato per tali fatti un procedimento dinanzi a questo Tribunale (n. R.G. 13285/2020), tuttavia estintosi ex artt. 181 e 309 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la rappresenta ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione e, in ogni caso, ha contestato an e quantum debeatur.
La causa, dopo alcuni rinvii finalizzati al perfezionamento delle notifiche ex art. 6 L. 117/1988
e la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione.
Da ultimo, occorre dare atto che nel corso del giudizio, stante la perdita dello ius postulandi da parte dell'attore, si è costituito in sostituzione l'avv. Guido Palmieri.
*** ** ***
§ 2. Come visto, l'oggetto del giudizio è duplice:
a) il rinvio a giudizio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per il reato di truffa,
b) le decisioni con le quali la Corte d'Appello di Milano e la Suprema Corte di Cassazione hanno dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno dell'odierno attore nei
3 confronti di (rectius, dei suoi eredi), vale a dire colui che aveva sporto denuncia CP_3 querela nei suoi confronti per il reato di truffa.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dall'attore sia inammissibile.
A tal fine, si osserva quanto segue:
a) pur volendo prescindere dalla genericità nonché equivocità dell'allegazione attorea, non avendo chiarito se l'addebito mosso al magistrato in servizio presso la Procura della Pt_1
Repubblica di Monza sia di aver richiesto il rinvio a giudizio o di aver emesso il decreto di citazione diretta a giudizio (“Quanto al sostPM per avere disposto il rinvio a Parte_2 giudizio dell'imputato senza aver svolto alcun atto di indagine, al solo fine di salvaguardare la propria carriera da una ipotesi di avocazione da parte della Procura Generale di Milano” - pagg. 3, 4 citaz.), in ogni caso occorre rilevare che il processo dinanzi al Tribunale di Monza si è concluso con l'assoluzione dell'imputato, odierno attore (cfr. doc.
3.2 fasc. att.), e non consta siano stati esperiti mezzi di impugnazione avverso tale pronuncia.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel giudizio per l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati, fatto costitutivo è il singolo comportamento, atto o provvedimento
(o diniego di giustizia) posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, quando l'azione risarcitoria sia fondata su di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti, mentre il medesimo termine decorre dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso solo quando nei confronti del provvedimento in questione non siano previsti rimedi di sorta. (In applicazione di tali criteri, la S.C. ha stabilito che, per la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. e per il decreto di citazione emesso dal G.I.P., il citato termine biennale decorre dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado e che, per l'atto di appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione, tale termine decorre dalla pronuncia della sentenza di appello)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011, Rv. 617820 - 01).
Applicando tale principio al caso in esame, si osserva che, non essendo previsto uno specifico rimedio avverso la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione diretta a giudizio, il termine biennale (ratione temporis vigente - cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21079 del
27/07/2024, Rv. 671831 - 01) di proposizione dell'azione ex art. 117/1988 è ampiamente decorso, dal momento che la sentenza risulta depositata in data 22.1.2007.
In ogni caso, l'attore non ha allegato specifici profili di danno in relazione a tale segmento della vicenda (se non un generico riferimento al danno non patrimoniale contenuto nelle conclusioni della citazione), la quale viceversa, secondo quanto è dato evincere dalla trascrizione dell'atto introduttivo del procedimento n. R.G. 13285/2020 (estinto ex artt. 181 e
4 309 c.p.c.), è il mero antecedente logico-causale del successivo giudizio risarcitorio per calunnia introdotto da nei confronti degli eredi di conclusosi con la Pt_1 CP_3 declaratoria di prescrizione da parte della Corte d'Appello di Milano e della Corte di
Cassazione;
b) l'art. 4, co. 2 L. 117/1988 così dispone: “L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui
l'azione è esperibile”.
Nel caso in esame, la decisione con la quale la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso di avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva dichiarato Pt_1 prescritto il suo diritto risarcitorio, risulta depositata in cancelleria il 21.9.2017 (cfr. doc.
2.1 fasc. att.). Mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato il giorno 17.2.2022. Vale a dire ben oltre il triennio (trattandosi di fattispecie successiva all'entrata in vigore della L. 18/2015) previsto dall'art. 4, co. 2 cit.
Né può avere efficacia interruttiva della decadenza l'atto di citazione relativo al procedimento n. R.G. 13285/2020, essendosi quel giudizio estinto per inattività delle parti (cfr. doc. 3 fasc. att.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale;
infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica” (Cass. civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26309 del 07/11/2017, Rv. 646179 - 02. Cfr. anche
Cass. civ., Sez. L - , Ordinanza n. 23425 del 30/08/2024, Rv. 672149 - 01, Cass. civ., Sez. 2,
5 Ordinanza n. 6230 del 14/03/2018, Rv. 647958 - 01 nonché, in una fattispecie analoga a quella in esame, Trib. Brescia, Sez. I, n. 2849/2024).
In ogni caso, anche quel giudizio era stato introdotto dopo il decorso del termine triennale, dal momento che la citazione era stata notificata il 20.11.2020 (circostanza dedotta dalla convenuta e non contestata dall'attore, e indirettamente ricavabile dal fatto che l'atto reca la data del
19.11.2020 - cfr. doc. 1 fasc. att.).
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§ 3. In virtù del principio di soccombenza, parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese di lite.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3
c.p.c., valutabile anche d'ufficio allorquando ricorra non solo l'infondatezza – anche manifesta
– delle testi prospettate, ma altresì l'elemento soggettivo in capo alla parte soccombente della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2019, n. 31030). A tal fine, il
Tribunale osserva che l'attore ha proposto la domanda: pur essendo ampiamente decorso il termine di decadenza, nonostante il chiaro dettato normativo dell'art. 4, co. 2 L. 117/1988; dopo aver introdotto analogo giudizio, anch'esso tardivo, non portato a termine in quanto “si distrasse e non seguiva diligentemente le ordinanze del giudice deteminando l'estinzione del fascicolo”
(pag. 4 citaz.); nonostante la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, pronunciatasi in fattispecie analoghe. Motivo per il quale deve essere condannato al pagamento a favore di parte convenuta dell'importo equitativamente determinato di € 4.500,00, corrispondente all'incirca ai due terzi della somma liquidata a titolo di compenso defensionale (cfr. 'Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 cpc terzo comma' del Tribunale di Milano - ed. 2024.
In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 -
01).
Da ultimo, si osserva che, con le note d'udienza del 27.11.2024, parte attrice ha chiesto l'eliminazione dei documenti prodotti da controparte con le note del 25.11.2024, in quanto tardivi e comunque irrilevanti.
Sul punto, osserva il Tribunale che il potere di espunzione o stralcio non è previsto dal codice di rito. Inoltre, tale produzione non può ritenersi inammissibile, dal momento che trattasi di documentazione relativa alla perdita dello ius postulandi da parte dell'avv. e utile, Pt_1 nella prospettiva di parte convenuta, a delineare “il contesto in cui si inserisce l'odierna causa”
6 (pag. 6 comp. concl.), anche ai fini della richiesta di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- visto l'art. 96, co. 3 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta della somma equitativamente determinata di € 4.500,00.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Alfredo De Leonardis Dott. Gianni Sabbadini
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