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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 02/12/2024, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4955/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 29.10.2022 da
(C.F. ), con l'Avv. BARBARA BONO1, Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. , con l'Avv. PIETRO SAVIO CP_1 C.F._2
CALDARELLI e l'Avv. JESSICA LIGUORI (che in data 18.03.2024 hanno rinunciato al mandato conferitogli), con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 28.11.2024 e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“stante la pronuncia di sentenza parziale sullo status n. 402/2023 del 17-21.3.2023, a mezzo del presente atto, la difesa di parte ricorrente, insistendo per il relativo accoglimento, così precisa le proprie
CONCLUSIONI
1. La casa coniugale, sita in Sesto Calende, via Montello n. 17, condotta in locazione, rimane assegnata alla
Sig.ra con i mobili che l'arredano; Pt_1 2. La figlia minore rimane affidata congiuntamente ai genitori e la sua collocazione fissata presso la Per_1
madre con la quale conserverà la propria residenza anagrafica;
Parte_1
3. Il padre terrà con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica Per_1
sera, quando la riaccompagnerà presso il domicilio materno, nonché un giorno infrasettimanale (il mercoledì) con pernottamento e comunque potrà vedere la figlia ogni volta che lo vorrà, previa comunicazione e accordo con la
Sig.ra tenuto conto dei desideri ed impegni della minore;
Pt_1
4. Sono sempre ammessi diversi accordi tra i coniugi, da assumere in genere nel termine di 3 o 4 giorni prima, anche tenuto conto delle volontà e desideri della figlia minore.
5. Per le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, in maniera alternata di anno in anno: il 24 e il 25 dicembre con l'uno e l'altro genitore, nonché il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e quello dal 1 gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ciascun genitore terrà la figlia ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno, entro il 31 maggio, tenendo conto anche degli impegni scolastici e ludico-sportivi della minori e altresì dei suoi desideri.
6. Il sig. corrisponderà quale contributo per il mantenimento delle due figlie non economicamente CP_1
autonome, e , la somma mensile di euro 400,00 complessivi (200,00 euro ciascuna), entro il Per_2 Per_1
giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal SSN e dentistiche, nonché quelle sportive e ricreative per la prole;
il rimborso pro quota di dette spese avverrà da parte del alla sig.ra con bonifico bancario, previa CP_1 Pt_1
esibizione/consegna della documentazione attestante le spese sostenute, entro giorni 5 (cinque) dalla richiesta della moglie con consegna della relativa documentazione giustificativa;
7. Con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite per l'attività svolta dal sottoscritto difensore con decorrenza dal 1.01.2023, stante la rinuncia al P.S.S. per superamento dei limiti di reddito del nucleo familiare con effetto, appunto, dal 1.01.2023 e la contestuale richiesta di liquidazione dei compensi legali a carico dello
Stato con riguardo all'attività prestata sino al 31.12.2022, come da notula e documentazione allegata”.
Per il resistente:
“Accertare e dichiarare: l'intervenuta separazione tra le odierne parti in causa alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nella reciproca collaborazione e rispetto.
2. Assegnare la casa coniugale con i rispettivi arredi alla sig.ra con termine per il rilascio del bene da Pt_1
parte del signor successivo al 31 maggio 2023. CP_1
3. Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione fissata presso la Per_1
madre con la quale conserverà la propria residenza anagrafica. Parte_1
Pag. 2 di 10
4. Stabilire i diritti di visita del padre come segue: il padre terrà con sé la figlia minore a fine settimana Per_1
alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, quando la riconsegnerà presso il domicilio materno, nonché un giorno infrasettimanale (il mercoledì) con pernottamento e comunque potrà vedere la figlia ogni volta che lo vorrà, previa comunicazione e accordo con la sig.ra tenuto conto dei desideri ed impegni della minore. Sono Pt_1
sempre ammessi diversi accordi tra i coniugi, da assumere in genere nel termine di 3 o 4 giorni prima, anche tenuto conto della volontà e desideri della minore;
Per le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, in maniera alternata di anno in anno: il 24 e il 25 dicembre con l'uno e l'altro genitore, nonché il periodo dal 26 dicembre al
31 dicembre e quello dal 1 al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ciascun genitore terra la figlia il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, nelle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno, entro il 31 maggio, tenendo conto anche degli impegni scolastici e ludico sportivi della minore e altresì dei suoi desideri.
5. Porre a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il versamento della somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione Istat.
6. Ripartire le spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
7. Ripartire i debiti contratti nell'interesse della famiglia – canoni di locazione arretrati e finanziamento – nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge.
8. La relativa autovettura acquistata con il finanziamento verrà assegnata al sig. CP_1
Onorari ed anticipazioni di causa interamente rifusi.
Con ogni e più ampia riserva di articolare e dedurre mezzi istruttori nel corso del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 402/2023 pubblicata in data 21.03.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, genitori di (24.03.2001), (8.09.2004) e Per_2 Per_3 Per_1
(20.01.2010).
La casa familiare (di proprietà dell'Azienda Controparte_2
), sita nel Comune di Sesto Calende, è condotta in locazione in forza del contratto che
[...]
prevede il pagamento del canone dell'importo mensile di € 250,00 circa, in relazione al quale è maturata un'importante morosità per cui pende procedura di rilascio del bene.
A mezzo dell'ordinanza presidenziale assunta in data 26.01.2023 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, è stato posto a carico del padre, genitore non collocatario, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei tre figli, entro i primi cinque giorni del mese, l'importo di € 150,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c., di contribuire alle spese straordinarie in
Pag. 3 di 10 ragione del 50 % come da Protocollo vigente presso la Corte di Appello di Milano, di versare altresì alla moglie, come contributo al suo mantenimento, entro i primi cinque giorni del mese,
l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att.
c.p.c. e di rilasciare “entro un mese” la casa familiare assegnata alla controparte, genitore collocatario della prole.
Alla prima udienza celebrata in data 15.03.2023 dinanzi al giudice istruttore il resistente ha dichiarato di avere rilasciato la casa familiare i primi giorni del mese di marzo e di essersi trasferito nell'immobile sito in Ternate, Via Roma 85, condotto in locazione dietro il versamento del canone mensile dell'importo di € 200,00.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 17.03.2023, tra l'altro, sono state dichiarate inammissibili le domande non connesse in atti formulate dal resistente e, parzialmente modificando, in via provvisoria e urgente, l'ordinanza presidenziale assunta in data 26.01.2023, è stata autorizzata “la ricorrente a chiedere all' e a percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole a CP_3 CP_3
partire dal mese di aprile 2023” (essendosi il resistente obbligato a versare alla ricorrente l'importo di € 540,00 percepito a tale titolo nel mese di marzo).
All'udienza celebrata in data 13.04.2023 il giudice relatore ha ascoltato la figlia Per_1
minorenne delle parti, che non ha manifestato criticità rispetto alla relazione con i genitori.
All'udienza celebrata in data 25.05.2023 la ricorrente ha dichiarato di avere stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato part time, 4 ore al giorno, dal 20.03.2023 al 29.07.2023 come addetta alla pulizia delle camere di un albergo, di percepire l'importo mensile netto di € 1.019,00 circa, che in data 22.05.2023 il resistente ha rinunciato a percepire il 100% dell'assegno unico, di avere chiesto di percepire in via esclusiva detto assegno “che ammontava nei mesi scorsi a circa €
560,00/570,00”, che il marito è debitore dell'importo di € 350,00 per la mensilità di marzo, di €
200,00 per quella di aprile e di € 200,00 per quello di maggio e che subentrerà nel contratto di locazione della casa familiare dal 01.05.2023, che vi sono bollette scadute e non pagate del gas e della luce relative al periodo antecedente il rilascio della casa familiare da parte del resistente e che quest'ultimo non ha contribuito a pagare a oggi la quota di sua spettanza dell'importo di €
500,00, né la quota parte delle spese sostenute per la ginnastica artistica di e ha chiesto Per_1
ordinare al datore di lavoro del resistente il versamento diretto degli importi mensilmente dovuti. Il resistente ha replicato che la procedura di sfratto dalla casa familiare “verrà verosimilmente rinviata a fronte dei pagamenti in corso” e ha chiesto la revoca (o la riduzione) del contributo al mantenimento indiretto posto a suo carico per il figlio maggiorenne che Per_3
Pag. 4 di 10 lavora e percepisce l'importo mensile di € 900,00 (cui ha successivamente rinunciato, “allo stato”, avendo la ricorrente evidenziato “che nel mese di aprile ha percepito € 748,00, sta facendo l'esame Per_3
di maturità e ha un contratto in scadenza a luglio”).
Il giudice relatore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “versamento da parte del resistente dell'importo mensile di € 50,00 per il pagamento della quota di sua spettanza delle spese luce e gas antecedenti la sua uscita dalla casa familiare e per gli arretrati del mese di marzo 2023 di € 350,00 a partire dal mese di giugno 2023, assunzione da parte del resistente dell'impegno di proporre ad il rientro rateale del CP_4
debito accumulato per canoni di locazioni ante 01.05.2023 al termine del pignoramento di quota parte dello stipendio per € 440,00 subito per la medesima causale o, in subordine, a rimborsare alla ricorrente ratealmente quanto la stessa potrebbe essere tenuta a corrispondere ad per detta causale;
sospensione dal mese di aprile CP_4
2023 sino al mese di luglio 2023 compreso (fatta salva eventuale proroga o trasformazione del contratto a tempo indeterminato o stipula di altro contratto di lavoro) dell'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie versandole l'importo mensile di € 200,00, impegno da parte della ricorrente a trasmettere via email al resistente la documentazione contrattuale comprovante eventuali modifiche delle sue condizioni di lavoro. Il resistente si impegna altresì a rimborsare la quota parte delle spese straordinarie sostenute per la figlia”.
Le parti, personalmente presenti in udienza, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa innanzi formulata e il giudice relatore ha disposto la modifica delle condizioni vigenti “come da accordo innanzi perfezionatosi” e fissato l'udienza del 19.09.2023 ore 09:30 per verificare il rispetto degli impegni assunti “onerando le parti di depositare entro il 12.09.2023 la documentazione lavorativa e reddituale aggiornata e l'eventuale accordo siglato con . CP_4
All'udienza celebrata in data 19.09.2023, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che “la procedura di sfratto è in corso con accesso programmato per il giorno 26 o 29 ottobre […] di avere pagato regolarmente il canone di locazione dal mese di maggio 2023 e che residua un debito di circa 5.000,00 euro non ancora azionato in sede esecutiva da […] che è disponibile a concedere una rateizzazione di detto importo nella misura CP_4 CP_4
di € 50,00 circa al mese […] che il resistente ha adempiuto agli obblighi assunti sino al mese di luglio 2023
[…] di avere ricevuto atto di precetto in data 08.09.2023 dell'importo di € 1.705,70 euro per le spese di luce in forza del d. i. 1596/2022 antecedenti all'uscita del dalla casa familiare [e] di percepire l'importo di € CP_1
194,00 a titolo di disoccupazione e di averne diritto per 88 giorni”; il resistente ha dichiarato “che Per_3
lavora come stagista presso la Elmec di NE (VA) con contratto in scadenza a fine febbraio 2024 e percepisce € 800,00 al mese” e ha chiesto “sospendere il contributo paterno al mantenimento di Per_3
dell'importo di € 150,00 dal corrente mese e si impegna a saldare il debito pregresso nei confronti della e a Pt_1
versare l'ulteriore importo di € 50,00 al mese ad per evitare la fuoriuscita dei figli dalla casa familiare”; le CP_4
Pag. 5 di 10 parti hanno congiuntamente dichiarato che il padre è presente nella vita dei figli “preoccupati per la sorte della casa familiare”; il giudice relatore, in via provvisoria e urgente, ha sospeso “l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento indiretto di dal corrente mese sino al mese di febbraio 2024 Per_3
compreso (fatta salva la proroga del contratto in essere e/o la stipula di altro contratto che garantisca a Per_3
quanto meno la percezione dell'importo mensile netto di € 800,00)”.
A mezzo delle note autorizzate depositate in data 08.01.2024 la ricorrente ha allegato di trovarsi
“in infortunio (occorsole il 20.12 u.s., doc. 34) che la terrà a casa dal lavoro quanto meno sino a tutto il
23.1.2024. Anche per questa ragione [di temere] che possa non esserle rinnovato il contratto di lavoro in essere” (in scadenza il 25.02.2024) e di avere percepito l'importo mensile di € 594,60 a titolo di assegno unico “per 3 figli” dal mese di luglio sino al mese di novembre 2023 compreso e di €
410,80 “per 2 figli” nel mese di dicembre 2023 (v. doc. 24).
All'udienza celebrata in data 22.02.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di avere appreso che il contratto non le sarà rinnovato alla scadenza, di non sapere se il contratto di verrà Per_3
rinnovato, che ha avuto attacchi di panico, di non avere contezza dell'adempimento da Per_3
parte del resistente delle obbligazioni assunte nei confronti di che il resistente non ha CP_4
pagato gli arretrati, di avere percepito dall' l'importo mensile di € 661,00 per l'infortunio CP_5
occorsole e che il resistente è rimasto senza patente perché ha dimenticato di rinnovarla e ha la disponibilità di un'auto e le ha lasciato l'altra.
Non avendo il resistente offerto la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata richiesta in data 25.05.2023, 15.11.2023 e 22.02.2024 (a fronte della rinuncia al mandato formalizzata dai suoi difensori in data 18.03.2024), in data 14.03.2024 sono state disposte indagini a mezzo della G.d.F.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 17.10.2024, “Stante il protrarsi dell'inadempimento del Sig. - che ancora da ultimo non ha corrisposto l'assegno di mantenimento previsto in favore CP_1
delle due figlie e per i mesi di aprile 2024, agosto e settembre 2024, pagando solo parzialmente Per_2 Per_1
quanto dovuto per la mensilità di luglio 2024, oltre ai pregressi inadempimenti già segnalati in atti e a verbali
d'udienza e a non aver contribuito pro-quota alle spese straordinarie per la prole (spese scolastiche, mediche, sportive)” allegato dalla ricorrente (e il mancato assolvimento da parte del resistente dell'onere di provare il suo puntuale adempimento), il giudice relatore ha ordinato “al datore di lavoro del resistente (C.F. ), allo stato la società HOLCIM ITALIA CP_1 C.F._2
S.p.A. (C.F. ) di versare direttamente alla ricorrente (C.F. P.IVA_1 Parte_1
) l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge a partire C.F._1
Pag. 6 di 10 dall'01.01.2022, trattenendolo da quanto dovuto dal dipendente […] per il mantenimento della prole (due figlie
e per complessivi euro 300,00 mensili)” così come espressamente e testualmente Per_2 Per_1
richiesto dalla madre in data 15.10.2024.
Alla successiva udienza celebrata in data 13.11.2024 la ricorrente ha dichiarato “che il datore di lavoro verserà l'importo dovuto dal mese prossimo […] che il padre non versa nulla per le spese straordinarie delle figlie e nulla per gli arretrati [di avere] un contratto a termine, rinuncia all'assegno di mantenimento per sé e chiede elevare all'importo mensile di € 200,00 il mantenimento di ciascuna delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie e la condanna del resistente alle spese di lite […] che lavora, è autonomo e convive con Per_3
la madre. Chiede fissare udienza di pc e dichiara sin d'ora di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. ante riforma”; il resistente ha dichiarato “di frequentare regolarmente le figlie tutti i giovedì a cena senza pernottamento, ogni tanto la piccola si ferma a dormire, che i figli maggiorenni hanno la chiave di casa e sono liberi di recarvisi quando vogliono. Dichiara che il fidanzato di accompagna in auto e non Per_2 Per_2 Per_1
potendosi permettere di rinnovare l'assicurazione dell'auto e la patente di guida. Dichiara che un collega lo accompagna al lavoro. Dichiara che l'autovettura di famiglia in uso alla è ancora intestata a sé medesimo Pt_1
e chiede che la controparte provveda al trapasso essendo intestatario di altra autovettura messagli a disposizione dallo zio” e ha offerto “contratto di locazione dell'immobile sito in Ternate, Via Roma 85, avendo ricevuto lo sfratto dal precedente locatore, le buste paghe dei mesi di settembre e ottobre 2024, le cambiali che paga per le spese dentistiche sostenute per sé e per la moglie e certificato d'invalidità del 2018 e dichiara di non poter più svolgere il doppio lavoro come cameriere”.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 28.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione (senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella versione ante riforma avendovi la ricorrente rinunciato e non avendo il resistente nominato altro difensore CP_6
post 18.03.2024).
***
All'esito delle rinunce formalizzate dalla ricorrente, l'odierno thema decidendum investe il quantum del contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie (minorenne) ed Per_1 Per_2
(maggiorenne economicamente non autosufficiente).
Non sono mai stati controversi, infatti, l'affidamento condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori, il suo collocamento prevalente presso la madre, la consequenziale assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, gli attuali tempi di frequentazione RE (fatta salva la loro implementazione nel rispetto dei desideri e degli impegni della minore in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate sul punto dalle parti), la percezione dell'intero importo
Pag. 7 di 10 dell'assegno unico da parte della ricorrente e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano al 50% ciascuno.
***
Dalla documentazione in atti versata dal resistente si evince che quest'ultimo è stato riconosciuto “invalido superiore 2/3 – 75% dal 20.05.2015” e all'80% dal 23.01.20182; sta rimborsando il finanziamento contratto per pagare le cure odontoiatriche necessitate da entrambi i coniugi, in forza del piano di rientro concordato in data 11.05.2022, avente scadenza nel mese di luglio dell'anno 2032 e rata mensile di € 189,433; sta subendo il pignoramento dello stipendio dell'importo mensile 390,00 circa (in forza dell'ordinanza di assegnazione somme del
21.07.2021)4, oltre alla trattenuta di 1/5 dell'importo mensile di € 412,00 in forza del contratto sottoscritto ante causam (dall'08/2022 per 120 mesi)5 e, in forza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto dall'01.01.2005 con la società CI (Italia) S.p.A., ha percepito, a titolo di stipendio, l'importo netto di € 1.160,00 circa nei mesi di settembre e ottobre 20246
(prima della notificazione al datore di lavoro dell'ordine impartitogli in data 17.10.2024) con cui, tra l'altro, dall'01.07.2024, deve (o dovrebbe) fare fronte al canone mensile dell'importo di €
500,00 per la locazione dell'immobile dove abita (e dove ospita i tre figli)7.
Dalla documentazione in atti versata dalla G.d.F. in data 19.08/17.09.2024 si è appreso che il
è titolare di fondo pensione dell'importo di € 42.121,30 alla data del 12.06.2024. CP_1
Per contro, dalla documentazione in atti versata dalla ricorrente e dalle dichiarazioni rese dalla medesima si evince, tra l'altro, che nell'anno 2023 i redditi suoi e del figlio convivente Per_3
hanno superato i limiti reddituali previsti per godere del patrocinio a spese dello Stato e, nel dettaglio, che la ricorrente ha intrattenuto rapporti di lavoro dal 12.10.2022 al 09.03.2023 e dal
20.03.2023 al 29.07.2023, ha percepito la NASPI dal 06.08.2023 al 17.10.2023, ha lavorato, a tempo determinato dal 25.10.2023 al 25.02.2024 part time per l'impresa Controparte_7
e già percepisce l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole, che il figlio maggiorenne , convivente con la madre, ha intrattenuto rapporti di lavoro dal Per_3
13.01.2023 con la società (in forza al 31.12.2023) e dal 04.09.2023 con la società CP_8
Elmec MA S.p.A. (in forza al 31.12.2023) e che, al momento, la ricorrente continua a godere, con i tre figli conviventi, della casa coniugale (versando il canone mensile dell'importo
“calmierato” di € 250,00). Nel mese di ottobre 2024, come innanzi evidenziato, la ricorrente ha chiesto ordinare al datore di lavoro del di versarle direttamente “soltanto” il contributo CP_1
mensilmente dovuto per il mantenimento di e di (e non anche quello per sé e per Per_2 Per_1
rispettivamente sospesi dal mese di aprile 2023 e dal mese di settembre 2023 – alla cui Per_3
corresponsione ha inequivocabilmente e definitivamente rinunciato in data 11.11.2024).
Per l'effetto, è dovuta la revoca dell'assegno di mantenimento della ricorrente (già sospeso) dal mese di aprile 2023 compreso e quella del contributo paterno al mantenimento di (già Per_3
sospeso) dal mese di settembre 2023 compreso.
Il padre continuerà a contribuire al mantenimento ordinario indiretto di e di Per_2 Per_1
continuando a versare alla ricorrente l'importo mensile di € 150,00 per figlia, rivalutato come per legge.
L'ordine impartito al datore di lavoro del resistente in corso di causa deve essere confermato.
L'esito della lite impone la compensazione integrale delle spese sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o rinunciata:
1) DICHIARA inammissibili le domande non connesse in atti formulate dal resistente in data 03.03.2023 (ai n. 7 e 8);
2) DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori, Per_1
il suo collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e gli attuali tempi di frequentazione RE (fatta salva la loro implementazione nel rispetto dei desideri e degli impegni della minore in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate sul punto dalle parti);
3) DISPONE CHE il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto delle figlie e corrispondendo alla madre l'importo mensile di € 150,00 ciascuna, rivalutato Per_2 Per_1
come per legge e, per l'effetto,
4) CONFERMA l'ordine impartito in data 17.10.2024 al datore di lavoro del resistente;
Pag. 9 di 10 5) CONFERMA la percezione dell'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole da parte della ricorrente (che già lo percepisce in forza di pregresso accordo);
6) CONFERMA la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per Per_2
e come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano al 50% ciascuno;
Per_1
7) REVOCA il contributo paterno al mantenimento indiretto del figlio maggiorenne dal mese di settembre 2023 compreso;
Per_3
8) REVOCA l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente alla ricorrente dal mese di aprile 2023 compreso;
9) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
29/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 14.11.2022 in accoglimento dell'istanza depositata in data 28.10.2022 (fatta salva la comunicazione in atti versata in data 06.05/25.11.2024 del superamento dei limiti reddituali previsti nell'anno 2023 giusta istanza di “liquidazione per l'attività prestata sino al 31.12.2022” depositata in data 25.11.2024) 2 V. doc. 9 3 Come attestato anche dalla G.d.F. in data 17.09.2024 4 V. doc. 7 e 8 resistente (che all'udienza celebrata in data 15.03.2023 ha dichiarato di avere subito detto pignoramento “per rientrare dal debito maturato per i canoni di locazione non versati” e di avere onorato il piano di rientro offerto dalla controparte sub doc. n. 6 stipulato con CP il 30.12.2021 5 V. doc. 10 e 11 6 Nell'anno 2022 l'importo netto mensile medio dello stipendio è stato di € 2.220,00 circa per 12 mensilità: v. CU 2023 in atti doc. 13 7 Non si può infatti tacere che il non ha offerto il contratto di locazione, debitamente registrato, dell'immobile sito in Ternate, CP_1 Via Roma 85, che si era riserva ositare in via telematica all'udienza celebrata in data 15.03.2023, in forza del quale avrebbe dovuto versare il canone mensile dell'importo di € 200,00 e, all'udienza celebrata in data 13.11.2024, ha dichiarato di essere stato sfrattato dal predetto immobile e, tuttavia, ha offerto copia di un contratto di locazione efficace dall'01.07.2024 (di cui non è stata documentata l'avvenuta registrazione) che prevede il pagamento del maggiore importo mensile di € 500,00 per godere di un immobile (nuovamente) sito in Ternate, Via Roma 85 Pag. 8 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4955/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 29.10.2022 da
(C.F. ), con l'Avv. BARBARA BONO1, Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. , con l'Avv. PIETRO SAVIO CP_1 C.F._2
CALDARELLI e l'Avv. JESSICA LIGUORI (che in data 18.03.2024 hanno rinunciato al mandato conferitogli), con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 28.11.2024 e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“stante la pronuncia di sentenza parziale sullo status n. 402/2023 del 17-21.3.2023, a mezzo del presente atto, la difesa di parte ricorrente, insistendo per il relativo accoglimento, così precisa le proprie
CONCLUSIONI
1. La casa coniugale, sita in Sesto Calende, via Montello n. 17, condotta in locazione, rimane assegnata alla
Sig.ra con i mobili che l'arredano; Pt_1 2. La figlia minore rimane affidata congiuntamente ai genitori e la sua collocazione fissata presso la Per_1
madre con la quale conserverà la propria residenza anagrafica;
Parte_1
3. Il padre terrà con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica Per_1
sera, quando la riaccompagnerà presso il domicilio materno, nonché un giorno infrasettimanale (il mercoledì) con pernottamento e comunque potrà vedere la figlia ogni volta che lo vorrà, previa comunicazione e accordo con la
Sig.ra tenuto conto dei desideri ed impegni della minore;
Pt_1
4. Sono sempre ammessi diversi accordi tra i coniugi, da assumere in genere nel termine di 3 o 4 giorni prima, anche tenuto conto delle volontà e desideri della figlia minore.
5. Per le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, in maniera alternata di anno in anno: il 24 e il 25 dicembre con l'uno e l'altro genitore, nonché il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e quello dal 1 gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ciascun genitore terrà la figlia ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno, entro il 31 maggio, tenendo conto anche degli impegni scolastici e ludico-sportivi della minori e altresì dei suoi desideri.
6. Il sig. corrisponderà quale contributo per il mantenimento delle due figlie non economicamente CP_1
autonome, e , la somma mensile di euro 400,00 complessivi (200,00 euro ciascuna), entro il Per_2 Per_1
giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal SSN e dentistiche, nonché quelle sportive e ricreative per la prole;
il rimborso pro quota di dette spese avverrà da parte del alla sig.ra con bonifico bancario, previa CP_1 Pt_1
esibizione/consegna della documentazione attestante le spese sostenute, entro giorni 5 (cinque) dalla richiesta della moglie con consegna della relativa documentazione giustificativa;
7. Con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite per l'attività svolta dal sottoscritto difensore con decorrenza dal 1.01.2023, stante la rinuncia al P.S.S. per superamento dei limiti di reddito del nucleo familiare con effetto, appunto, dal 1.01.2023 e la contestuale richiesta di liquidazione dei compensi legali a carico dello
Stato con riguardo all'attività prestata sino al 31.12.2022, come da notula e documentazione allegata”.
Per il resistente:
“Accertare e dichiarare: l'intervenuta separazione tra le odierne parti in causa alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nella reciproca collaborazione e rispetto.
2. Assegnare la casa coniugale con i rispettivi arredi alla sig.ra con termine per il rilascio del bene da Pt_1
parte del signor successivo al 31 maggio 2023. CP_1
3. Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione fissata presso la Per_1
madre con la quale conserverà la propria residenza anagrafica. Parte_1
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4. Stabilire i diritti di visita del padre come segue: il padre terrà con sé la figlia minore a fine settimana Per_1
alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, quando la riconsegnerà presso il domicilio materno, nonché un giorno infrasettimanale (il mercoledì) con pernottamento e comunque potrà vedere la figlia ogni volta che lo vorrà, previa comunicazione e accordo con la sig.ra tenuto conto dei desideri ed impegni della minore. Sono Pt_1
sempre ammessi diversi accordi tra i coniugi, da assumere in genere nel termine di 3 o 4 giorni prima, anche tenuto conto della volontà e desideri della minore;
Per le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, in maniera alternata di anno in anno: il 24 e il 25 dicembre con l'uno e l'altro genitore, nonché il periodo dal 26 dicembre al
31 dicembre e quello dal 1 al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ciascun genitore terra la figlia il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, nelle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno, entro il 31 maggio, tenendo conto anche degli impegni scolastici e ludico sportivi della minore e altresì dei suoi desideri.
5. Porre a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il versamento della somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione Istat.
6. Ripartire le spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
7. Ripartire i debiti contratti nell'interesse della famiglia – canoni di locazione arretrati e finanziamento – nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge.
8. La relativa autovettura acquistata con il finanziamento verrà assegnata al sig. CP_1
Onorari ed anticipazioni di causa interamente rifusi.
Con ogni e più ampia riserva di articolare e dedurre mezzi istruttori nel corso del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 402/2023 pubblicata in data 21.03.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, genitori di (24.03.2001), (8.09.2004) e Per_2 Per_3 Per_1
(20.01.2010).
La casa familiare (di proprietà dell'Azienda Controparte_2
), sita nel Comune di Sesto Calende, è condotta in locazione in forza del contratto che
[...]
prevede il pagamento del canone dell'importo mensile di € 250,00 circa, in relazione al quale è maturata un'importante morosità per cui pende procedura di rilascio del bene.
A mezzo dell'ordinanza presidenziale assunta in data 26.01.2023 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, è stato posto a carico del padre, genitore non collocatario, l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei tre figli, entro i primi cinque giorni del mese, l'importo di € 150,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c., di contribuire alle spese straordinarie in
Pag. 3 di 10 ragione del 50 % come da Protocollo vigente presso la Corte di Appello di Milano, di versare altresì alla moglie, come contributo al suo mantenimento, entro i primi cinque giorni del mese,
l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att.
c.p.c. e di rilasciare “entro un mese” la casa familiare assegnata alla controparte, genitore collocatario della prole.
Alla prima udienza celebrata in data 15.03.2023 dinanzi al giudice istruttore il resistente ha dichiarato di avere rilasciato la casa familiare i primi giorni del mese di marzo e di essersi trasferito nell'immobile sito in Ternate, Via Roma 85, condotto in locazione dietro il versamento del canone mensile dell'importo di € 200,00.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 17.03.2023, tra l'altro, sono state dichiarate inammissibili le domande non connesse in atti formulate dal resistente e, parzialmente modificando, in via provvisoria e urgente, l'ordinanza presidenziale assunta in data 26.01.2023, è stata autorizzata “la ricorrente a chiedere all' e a percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole a CP_3 CP_3
partire dal mese di aprile 2023” (essendosi il resistente obbligato a versare alla ricorrente l'importo di € 540,00 percepito a tale titolo nel mese di marzo).
All'udienza celebrata in data 13.04.2023 il giudice relatore ha ascoltato la figlia Per_1
minorenne delle parti, che non ha manifestato criticità rispetto alla relazione con i genitori.
All'udienza celebrata in data 25.05.2023 la ricorrente ha dichiarato di avere stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato part time, 4 ore al giorno, dal 20.03.2023 al 29.07.2023 come addetta alla pulizia delle camere di un albergo, di percepire l'importo mensile netto di € 1.019,00 circa, che in data 22.05.2023 il resistente ha rinunciato a percepire il 100% dell'assegno unico, di avere chiesto di percepire in via esclusiva detto assegno “che ammontava nei mesi scorsi a circa €
560,00/570,00”, che il marito è debitore dell'importo di € 350,00 per la mensilità di marzo, di €
200,00 per quella di aprile e di € 200,00 per quello di maggio e che subentrerà nel contratto di locazione della casa familiare dal 01.05.2023, che vi sono bollette scadute e non pagate del gas e della luce relative al periodo antecedente il rilascio della casa familiare da parte del resistente e che quest'ultimo non ha contribuito a pagare a oggi la quota di sua spettanza dell'importo di €
500,00, né la quota parte delle spese sostenute per la ginnastica artistica di e ha chiesto Per_1
ordinare al datore di lavoro del resistente il versamento diretto degli importi mensilmente dovuti. Il resistente ha replicato che la procedura di sfratto dalla casa familiare “verrà verosimilmente rinviata a fronte dei pagamenti in corso” e ha chiesto la revoca (o la riduzione) del contributo al mantenimento indiretto posto a suo carico per il figlio maggiorenne che Per_3
Pag. 4 di 10 lavora e percepisce l'importo mensile di € 900,00 (cui ha successivamente rinunciato, “allo stato”, avendo la ricorrente evidenziato “che nel mese di aprile ha percepito € 748,00, sta facendo l'esame Per_3
di maturità e ha un contratto in scadenza a luglio”).
Il giudice relatore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “versamento da parte del resistente dell'importo mensile di € 50,00 per il pagamento della quota di sua spettanza delle spese luce e gas antecedenti la sua uscita dalla casa familiare e per gli arretrati del mese di marzo 2023 di € 350,00 a partire dal mese di giugno 2023, assunzione da parte del resistente dell'impegno di proporre ad il rientro rateale del CP_4
debito accumulato per canoni di locazioni ante 01.05.2023 al termine del pignoramento di quota parte dello stipendio per € 440,00 subito per la medesima causale o, in subordine, a rimborsare alla ricorrente ratealmente quanto la stessa potrebbe essere tenuta a corrispondere ad per detta causale;
sospensione dal mese di aprile CP_4
2023 sino al mese di luglio 2023 compreso (fatta salva eventuale proroga o trasformazione del contratto a tempo indeterminato o stipula di altro contratto di lavoro) dell'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie versandole l'importo mensile di € 200,00, impegno da parte della ricorrente a trasmettere via email al resistente la documentazione contrattuale comprovante eventuali modifiche delle sue condizioni di lavoro. Il resistente si impegna altresì a rimborsare la quota parte delle spese straordinarie sostenute per la figlia”.
Le parti, personalmente presenti in udienza, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa innanzi formulata e il giudice relatore ha disposto la modifica delle condizioni vigenti “come da accordo innanzi perfezionatosi” e fissato l'udienza del 19.09.2023 ore 09:30 per verificare il rispetto degli impegni assunti “onerando le parti di depositare entro il 12.09.2023 la documentazione lavorativa e reddituale aggiornata e l'eventuale accordo siglato con . CP_4
All'udienza celebrata in data 19.09.2023, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che “la procedura di sfratto è in corso con accesso programmato per il giorno 26 o 29 ottobre […] di avere pagato regolarmente il canone di locazione dal mese di maggio 2023 e che residua un debito di circa 5.000,00 euro non ancora azionato in sede esecutiva da […] che è disponibile a concedere una rateizzazione di detto importo nella misura CP_4 CP_4
di € 50,00 circa al mese […] che il resistente ha adempiuto agli obblighi assunti sino al mese di luglio 2023
[…] di avere ricevuto atto di precetto in data 08.09.2023 dell'importo di € 1.705,70 euro per le spese di luce in forza del d. i. 1596/2022 antecedenti all'uscita del dalla casa familiare [e] di percepire l'importo di € CP_1
194,00 a titolo di disoccupazione e di averne diritto per 88 giorni”; il resistente ha dichiarato “che Per_3
lavora come stagista presso la Elmec di NE (VA) con contratto in scadenza a fine febbraio 2024 e percepisce € 800,00 al mese” e ha chiesto “sospendere il contributo paterno al mantenimento di Per_3
dell'importo di € 150,00 dal corrente mese e si impegna a saldare il debito pregresso nei confronti della e a Pt_1
versare l'ulteriore importo di € 50,00 al mese ad per evitare la fuoriuscita dei figli dalla casa familiare”; le CP_4
Pag. 5 di 10 parti hanno congiuntamente dichiarato che il padre è presente nella vita dei figli “preoccupati per la sorte della casa familiare”; il giudice relatore, in via provvisoria e urgente, ha sospeso “l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento indiretto di dal corrente mese sino al mese di febbraio 2024 Per_3
compreso (fatta salva la proroga del contratto in essere e/o la stipula di altro contratto che garantisca a Per_3
quanto meno la percezione dell'importo mensile netto di € 800,00)”.
A mezzo delle note autorizzate depositate in data 08.01.2024 la ricorrente ha allegato di trovarsi
“in infortunio (occorsole il 20.12 u.s., doc. 34) che la terrà a casa dal lavoro quanto meno sino a tutto il
23.1.2024. Anche per questa ragione [di temere] che possa non esserle rinnovato il contratto di lavoro in essere” (in scadenza il 25.02.2024) e di avere percepito l'importo mensile di € 594,60 a titolo di assegno unico “per 3 figli” dal mese di luglio sino al mese di novembre 2023 compreso e di €
410,80 “per 2 figli” nel mese di dicembre 2023 (v. doc. 24).
All'udienza celebrata in data 22.02.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di avere appreso che il contratto non le sarà rinnovato alla scadenza, di non sapere se il contratto di verrà Per_3
rinnovato, che ha avuto attacchi di panico, di non avere contezza dell'adempimento da Per_3
parte del resistente delle obbligazioni assunte nei confronti di che il resistente non ha CP_4
pagato gli arretrati, di avere percepito dall' l'importo mensile di € 661,00 per l'infortunio CP_5
occorsole e che il resistente è rimasto senza patente perché ha dimenticato di rinnovarla e ha la disponibilità di un'auto e le ha lasciato l'altra.
Non avendo il resistente offerto la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata richiesta in data 25.05.2023, 15.11.2023 e 22.02.2024 (a fronte della rinuncia al mandato formalizzata dai suoi difensori in data 18.03.2024), in data 14.03.2024 sono state disposte indagini a mezzo della G.d.F.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 17.10.2024, “Stante il protrarsi dell'inadempimento del Sig. - che ancora da ultimo non ha corrisposto l'assegno di mantenimento previsto in favore CP_1
delle due figlie e per i mesi di aprile 2024, agosto e settembre 2024, pagando solo parzialmente Per_2 Per_1
quanto dovuto per la mensilità di luglio 2024, oltre ai pregressi inadempimenti già segnalati in atti e a verbali
d'udienza e a non aver contribuito pro-quota alle spese straordinarie per la prole (spese scolastiche, mediche, sportive)” allegato dalla ricorrente (e il mancato assolvimento da parte del resistente dell'onere di provare il suo puntuale adempimento), il giudice relatore ha ordinato “al datore di lavoro del resistente (C.F. ), allo stato la società HOLCIM ITALIA CP_1 C.F._2
S.p.A. (C.F. ) di versare direttamente alla ricorrente (C.F. P.IVA_1 Parte_1
) l'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge a partire C.F._1
Pag. 6 di 10 dall'01.01.2022, trattenendolo da quanto dovuto dal dipendente […] per il mantenimento della prole (due figlie
e per complessivi euro 300,00 mensili)” così come espressamente e testualmente Per_2 Per_1
richiesto dalla madre in data 15.10.2024.
Alla successiva udienza celebrata in data 13.11.2024 la ricorrente ha dichiarato “che il datore di lavoro verserà l'importo dovuto dal mese prossimo […] che il padre non versa nulla per le spese straordinarie delle figlie e nulla per gli arretrati [di avere] un contratto a termine, rinuncia all'assegno di mantenimento per sé e chiede elevare all'importo mensile di € 200,00 il mantenimento di ciascuna delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie e la condanna del resistente alle spese di lite […] che lavora, è autonomo e convive con Per_3
la madre. Chiede fissare udienza di pc e dichiara sin d'ora di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. ante riforma”; il resistente ha dichiarato “di frequentare regolarmente le figlie tutti i giovedì a cena senza pernottamento, ogni tanto la piccola si ferma a dormire, che i figli maggiorenni hanno la chiave di casa e sono liberi di recarvisi quando vogliono. Dichiara che il fidanzato di accompagna in auto e non Per_2 Per_2 Per_1
potendosi permettere di rinnovare l'assicurazione dell'auto e la patente di guida. Dichiara che un collega lo accompagna al lavoro. Dichiara che l'autovettura di famiglia in uso alla è ancora intestata a sé medesimo Pt_1
e chiede che la controparte provveda al trapasso essendo intestatario di altra autovettura messagli a disposizione dallo zio” e ha offerto “contratto di locazione dell'immobile sito in Ternate, Via Roma 85, avendo ricevuto lo sfratto dal precedente locatore, le buste paghe dei mesi di settembre e ottobre 2024, le cambiali che paga per le spese dentistiche sostenute per sé e per la moglie e certificato d'invalidità del 2018 e dichiara di non poter più svolgere il doppio lavoro come cameriere”.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 28.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione (senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella versione ante riforma avendovi la ricorrente rinunciato e non avendo il resistente nominato altro difensore CP_6
post 18.03.2024).
***
All'esito delle rinunce formalizzate dalla ricorrente, l'odierno thema decidendum investe il quantum del contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie (minorenne) ed Per_1 Per_2
(maggiorenne economicamente non autosufficiente).
Non sono mai stati controversi, infatti, l'affidamento condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori, il suo collocamento prevalente presso la madre, la consequenziale assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, gli attuali tempi di frequentazione RE (fatta salva la loro implementazione nel rispetto dei desideri e degli impegni della minore in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate sul punto dalle parti), la percezione dell'intero importo
Pag. 7 di 10 dell'assegno unico da parte della ricorrente e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano al 50% ciascuno.
***
Dalla documentazione in atti versata dal resistente si evince che quest'ultimo è stato riconosciuto “invalido superiore 2/3 – 75% dal 20.05.2015” e all'80% dal 23.01.20182; sta rimborsando il finanziamento contratto per pagare le cure odontoiatriche necessitate da entrambi i coniugi, in forza del piano di rientro concordato in data 11.05.2022, avente scadenza nel mese di luglio dell'anno 2032 e rata mensile di € 189,433; sta subendo il pignoramento dello stipendio dell'importo mensile 390,00 circa (in forza dell'ordinanza di assegnazione somme del
21.07.2021)4, oltre alla trattenuta di 1/5 dell'importo mensile di € 412,00 in forza del contratto sottoscritto ante causam (dall'08/2022 per 120 mesi)5 e, in forza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto dall'01.01.2005 con la società CI (Italia) S.p.A., ha percepito, a titolo di stipendio, l'importo netto di € 1.160,00 circa nei mesi di settembre e ottobre 20246
(prima della notificazione al datore di lavoro dell'ordine impartitogli in data 17.10.2024) con cui, tra l'altro, dall'01.07.2024, deve (o dovrebbe) fare fronte al canone mensile dell'importo di €
500,00 per la locazione dell'immobile dove abita (e dove ospita i tre figli)7.
Dalla documentazione in atti versata dalla G.d.F. in data 19.08/17.09.2024 si è appreso che il
è titolare di fondo pensione dell'importo di € 42.121,30 alla data del 12.06.2024. CP_1
Per contro, dalla documentazione in atti versata dalla ricorrente e dalle dichiarazioni rese dalla medesima si evince, tra l'altro, che nell'anno 2023 i redditi suoi e del figlio convivente Per_3
hanno superato i limiti reddituali previsti per godere del patrocinio a spese dello Stato e, nel dettaglio, che la ricorrente ha intrattenuto rapporti di lavoro dal 12.10.2022 al 09.03.2023 e dal
20.03.2023 al 29.07.2023, ha percepito la NASPI dal 06.08.2023 al 17.10.2023, ha lavorato, a tempo determinato dal 25.10.2023 al 25.02.2024 part time per l'impresa Controparte_7
e già percepisce l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole, che il figlio maggiorenne , convivente con la madre, ha intrattenuto rapporti di lavoro dal Per_3
13.01.2023 con la società (in forza al 31.12.2023) e dal 04.09.2023 con la società CP_8
Elmec MA S.p.A. (in forza al 31.12.2023) e che, al momento, la ricorrente continua a godere, con i tre figli conviventi, della casa coniugale (versando il canone mensile dell'importo
“calmierato” di € 250,00). Nel mese di ottobre 2024, come innanzi evidenziato, la ricorrente ha chiesto ordinare al datore di lavoro del di versarle direttamente “soltanto” il contributo CP_1
mensilmente dovuto per il mantenimento di e di (e non anche quello per sé e per Per_2 Per_1
rispettivamente sospesi dal mese di aprile 2023 e dal mese di settembre 2023 – alla cui Per_3
corresponsione ha inequivocabilmente e definitivamente rinunciato in data 11.11.2024).
Per l'effetto, è dovuta la revoca dell'assegno di mantenimento della ricorrente (già sospeso) dal mese di aprile 2023 compreso e quella del contributo paterno al mantenimento di (già Per_3
sospeso) dal mese di settembre 2023 compreso.
Il padre continuerà a contribuire al mantenimento ordinario indiretto di e di Per_2 Per_1
continuando a versare alla ricorrente l'importo mensile di € 150,00 per figlia, rivalutato come per legge.
L'ordine impartito al datore di lavoro del resistente in corso di causa deve essere confermato.
L'esito della lite impone la compensazione integrale delle spese sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o rinunciata:
1) DICHIARA inammissibili le domande non connesse in atti formulate dal resistente in data 03.03.2023 (ai n. 7 e 8);
2) DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori, Per_1
il suo collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e gli attuali tempi di frequentazione RE (fatta salva la loro implementazione nel rispetto dei desideri e degli impegni della minore in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate sul punto dalle parti);
3) DISPONE CHE il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto delle figlie e corrispondendo alla madre l'importo mensile di € 150,00 ciascuna, rivalutato Per_2 Per_1
come per legge e, per l'effetto,
4) CONFERMA l'ordine impartito in data 17.10.2024 al datore di lavoro del resistente;
Pag. 9 di 10 5) CONFERMA la percezione dell'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole da parte della ricorrente (che già lo percepisce in forza di pregresso accordo);
6) CONFERMA la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per Per_2
e come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano al 50% ciascuno;
Per_1
7) REVOCA il contributo paterno al mantenimento indiretto del figlio maggiorenne dal mese di settembre 2023 compreso;
Per_3
8) REVOCA l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente alla ricorrente dal mese di aprile 2023 compreso;
9) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
29/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 14.11.2022 in accoglimento dell'istanza depositata in data 28.10.2022 (fatta salva la comunicazione in atti versata in data 06.05/25.11.2024 del superamento dei limiti reddituali previsti nell'anno 2023 giusta istanza di “liquidazione per l'attività prestata sino al 31.12.2022” depositata in data 25.11.2024) 2 V. doc. 9 3 Come attestato anche dalla G.d.F. in data 17.09.2024 4 V. doc. 7 e 8 resistente (che all'udienza celebrata in data 15.03.2023 ha dichiarato di avere subito detto pignoramento “per rientrare dal debito maturato per i canoni di locazione non versati” e di avere onorato il piano di rientro offerto dalla controparte sub doc. n. 6 stipulato con CP il 30.12.2021 5 V. doc. 10 e 11 6 Nell'anno 2022 l'importo netto mensile medio dello stipendio è stato di € 2.220,00 circa per 12 mensilità: v. CU 2023 in atti doc. 13 7 Non si può infatti tacere che il non ha offerto il contratto di locazione, debitamente registrato, dell'immobile sito in Ternate, CP_1 Via Roma 85, che si era riserva ositare in via telematica all'udienza celebrata in data 15.03.2023, in forza del quale avrebbe dovuto versare il canone mensile dell'importo di € 200,00 e, all'udienza celebrata in data 13.11.2024, ha dichiarato di essere stato sfrattato dal predetto immobile e, tuttavia, ha offerto copia di un contratto di locazione efficace dall'01.07.2024 (di cui non è stata documentata l'avvenuta registrazione) che prevede il pagamento del maggiore importo mensile di € 500,00 per godere di un immobile (nuovamente) sito in Ternate, Via Roma 85 Pag. 8 di 10