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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2631/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GOBBIS ALESSANDRA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PICELLI GIUSEPPINA
c.f.: CodiceFiscale_2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la modifica delle
1 condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 3.5.2022 secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 3.5.2022, così provvede:
1) revoca l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia in favore del SI Per_1
ed a carico della OR , con decorrenza dal mese di novembre 2024, nonché la Pt_2 Pt_1
statuizione che prevede che ciascun genitore sostenga le spese straordinarie per la figlia nella Per_1
misura del 50%;
2) conferma l'affidamento condiviso del figlio (l'unico minorenne), ad entrambi i genitori ed il Per_2
collocamento dello stesso presso il padre. starà con la madre quando vorrà in base ai propri Per_2
impegni scolastici e sportivi e comunque almeno nei fine settimana alternati (dal venerdì al lunedì dopo pranzo); inoltre starà con la madre due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da stabilirsi entro il 30 maggio e a Natale dal 24 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio in via alternata di anno in anno;
3) a decorrere dal mese di aprile 2025 ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli nei giorni in cui questi ultimi staranno con loro. Nessun contributo al mantenimento dei figli e Per_3
verrà versato dalla OR in favore del SI , mentre l'assegno unico Per_2 Pt_1 Pt_2
universale, a far data dal mese di aprile 2025, verrà percepito integralmente dal SI . Eventuali Pt_2
quote e/o somme che la OR dovesse continuare a percepire a titolo di A.U. a far data da Pt_1
2 aprile 2025 verranno prontamente versate al SI fino a che la modifica non verrà attuata. Pt_2
Qualora l'Inps, per qualsiasi ragione indipendente dalla volontà del SI , non dovesse erogare Pt_2
più l'A.U., la OR riprenderà a pagare al SI il contributo dovuto per i figli Pt_1 Pt_2
e nella misura in essere, attualmente pari ad euro 154,87 per figlio, fino alla loro Per_3 Per_2
autosufficienza economica;
4) ciascun genitore continuerà a contribuire, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
5) dà atto che la OR provvederà altresì a corrispondere al SI il residuo ancora Pt_1 Pt_2
dovuto a titolo di arretrati di assegni di mantenimento per i figli - già rivalutati - attualmente pari ad euro
1.051,84, corrispondendo - a partire da aprile 2025 - euro 150,00 al mese fino all'estinzione, con espressa indicazione della decadenza del beneficio della rateizzazione alla prima scadenza non rispettata dalla OR;
Pt_1
6) dà atto che la fideiussione costituita in data 27 settembre 2022 tra i SIi e i Parte_2
genitori della OR ( ed , perderà efficacia non appena Pt_1 Persona_4 Controparte_1
la OR avrà estinto il proprio debito suindicato di arretrati;
Pt_1
7) dà atto che il SI , una volta estinto il debito suddetto da parte della OR , si Pt_2 Pt_1
renderà disponibile a recarsi dal Notaio scelto dai genitori della OR , e Pt_1 Persona_4
per prestare il proprio assenso alla cancellazione dell'ipoteca volontaria costituita in data Controparte_1
27 settembre 2022 Rep. n. 58 Racc. n. 46, Notaio con spese a carico dei SIi Persona_5
; Pt_1
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
3 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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