Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4041/2020 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, a seguito delle conclusioni precisate all'udienza del
2.10.2024, pronuncia, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4041/2020 promossa da
Parte_1 in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Roberto Rubini , pec: C.F._1
del foro di Perugia ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Perugia, via XX Settembre n. 57, giusta procura in atti;
Attrice
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, PA rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Soardo, (c.f. ; pec: C.F._2
del Foro di Mantova ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Rondini, sito in Perugia, Corso
Cavour, n. 20, giusta procura in atti;
Convenuta
e nei confronti di
, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Poggianti (C.F.
; pec: del C.F._3 Email_3 foro di Perugia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Perugia Via Martiri dei Lager 58, giusta procura in atti;
Terzo chiamato
E
, in persona del RO legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Biante Secondari (cf: ; C.F._4 pec: del foro di Spoleto ed Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Foligno (PG), via
Roma n. 82/d, giusta procura in atti;
Terza chiamata
Avente ad Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 2.10.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. All'esito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo (iscritto al n. R.G. 2157/2019 di questo Ufficio), con atto di citazione del giorno
1.10.2020 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio la società chiedendo a
[...] PA questo Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita in essere tra le parti ai sensi dell'art. 1490 e 1492 c.c. per vizi e difetti dei beni compravenduti e, per l'effetto, condannarla alla restituzione del prezzo corrisposto (€ 115.290,00, comprensivo d'IVA) oltre al risarcimento del danno pari ad € 171.964,06, così per la complessiva somma di € 287.254,06 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, o, in ogni caso, nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia. In via subordinata, nelle proprie conclusioni, l'attrice
- 2 -
ha domandato che, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta
“anche ai sensi del disposto di cui all'art. 1490 c.c.”, la stessa venga condannata “ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 1494 c.c.” al pagamento dell0importo di € 287.254,06 a titolo di risarcimento del danno.
Da ultimo, in via di ulteriore subordine, l'attrice ha domandato, previa declaratoria di risoluzione del contratto intercorso, la condanna della società alla restituzione del prezzo di vendita corrisposto per € PA
115.290,00.
In ogni caso, l'attrice ha domandato la refusione del compenso liquidato al
CTU della fase di accertamento tecnico preliminare oltre alle spese legali della citata procedura.
1.1. A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha rappresentato quanto segue in punto di fatto:
- di essere proprietaria di un edificio prefabbricato sito nel Comune di
Perugia, loc. S. Andrea D'Agliano, via delle Fascine, distinto al NCEU di detto comune al foglio 329, part.lle. 1080 – 1085;
- di aver acquistato dalla società convenuta nuovi elementi di copertura in fibrocemento dell'immobile al prezzo complessivo di € 115.290,00 iva inclusa;
- di avere commissionato alla RO la posa in opera dei pannelli, con conseguente collaudo
[...] della struttura da parte dell'architetto in qualità di direttore CP_2 dei lavori;
- di avere denunciato con pec del 27.12.2017 anche alla venditrice la presenza di infiltrazioni in estese aree del capannone;
- di aver incardinato con ricorso del 12.4.2019, a seguito di svariati sopralluoghi sul posto, un procedimento di accertamento tecnico preventivo nei confronti della venditrice e PA dell'appaltatrice . RO
- 3 -
- che il Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, ha nominato un consulente tecnico d'ufficio, incaricandolo di accertare se il capannone presentasse delle infiltrazioni e, in caso, di descriverle, nonché di individuarne le cause, specificando se esse fossero riferibili a vizi o difetti dei pannelli forniti ovvero alle attività di posa in opera;
infine, di descrivere i lavori necessari per eliminare i vizi e difetti riscontrati e determinarne il costo;
- che, all'esito di opportune verifiche sperimentali per mezzo di istituto specializzato, il CTU aveva rilevato la presenza di infiltrazioni, l'esclusiva ascrivibilità delle stesse ai difetti intrinseci dei pannelli compravenduti dalla e la necessità di procedere alla integrale sostituzione PA della copertura, con costo complessivo stimato di € 235.454.15 oltre IVA.
1.2. Sulla scorta di tali elementi in fatto, l'attrice ha quindi dedotto in diritto l'integrale responsabilità della “anche ai sensi e per gli effetti di cui agli PA artt. 1490 e 1494 c.c., nonché degli artt. 1667 e 1669 c.c – se ritenuti applicabili – e, più in generale, del disposto di cui all'art. 1218 c.c.”, chiedendo di conseguenza la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c. per gravi vizi e difetti della merce compravenduta e il risarcimento del danno, avendo la controparte “fornito un prodotto del tutto privo delle necessarie qualità […] letteralmente diverso, appunto per caratteristiche e qualità intrinseche, da quello promesso”.
Da qui le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la chiedendo l'integrale rigetto di tutte le PA domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto.
1.3.1. In via preliminare, in rito, la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione redibitoria ai sensi dell'art. 1495, III comma, c.c. per essere spirato il relativo termine annuale, dal momento che la copertura era stata collaudata nel febbraio 2017 e il ricorso per ATP era stato depositato solo il
16.4.2019. Tale norma, infatti, stabilirebbe che il termine decorra dalla consegna,
- 4 -
effettiva e materiale, del bene, a prescindere dal momento della scoperta del vizio.
1.3.2. prosegue ancora la convenuta, sarebbe comunque Parte_1 decaduta dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1495, I comma, c.c., considerato che, al più tardi, alla data della ricezione della PEC del 13.12.2017, con cui la società conduttrice del capannone aveva denunciato le infiltrazioni, l'attrice aveva avuto conoscenza dei presunti vizi e difetti, salvo attivarsi nei confronti della solo il 27.12.2017, quando era ormai trascorso il termine di otto giorni CP_1 previsto dalla legge.
1.3.3. Nel merito, ha dedotto l'erroneità delle conclusioni e la lacunosità della
CTU dell'accertamento tecnico preliminare, riportandosi integralmente alle osservazioni del consulente di parte alla bozza di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio.
Infatti, le problematiche d'infiltrazione riscontrate nell'immobile della attrice non sarebbero da ricondursi ad un vizio intrinseco nei pannelli venduti da PA
a bensì ad una mancata impermeabilizzazione dell'overlapping del Parte_1 pannello (che pure sarebbe stata fortemente raccomandata in sede di ordine dal rappresentante di , con conseguente esclusiva responsabilità della stessa CP_1 acquirente (committente dotata delle necessarie cognizioni Parte_1 tecniche, operando anch'essa nel settore edile) e/o della ditta posatrice dei pannelli (tenuta certamente a raccomandare alla committente CP_3
l'impermeabilizzazione dell'overlapping del pannello, prima di posarlo).
D'altra parte, deduce ancora la convenuta, i beni compravenduti corrisponderebbero esattamente a quelli richiesti, considerato che la “densità” del polistirolo e la capacità di assorbimento del vapore acqueo rispecchierebbero esattamente quanto dichiarato nella scheda-prodotto, senza che la committenza avesse mai avanzato richieste specifiche sulla densità del polistirolo e della sua capacità di assorbimento del vapore acqueo.
1.3.4. La convenuta, poi, ha contestato anche alla quantificazione del danno, a suo dire non provata e comunque “matematicamente incomprensibile”, osservando
- 5 -
che gli interventi paventati dal CTU di integrale rimozione e ricostruzione della copertura sarebbero eccessivi e troppo onerosi, essendo sufficiente “proced[ere], ad esempio, alla semplice impermeabilizzazione dell'overlapping. In estrema ratio, in accoppiata alla foratura della lamiera di risvolto all'intradosso. In alternativa, come altra ipotesi, la sovracopertura con lamierino grecato”. Di conseguenza, ha chiesto disporsi la rinnovazione della CTU opponendosi all'acquisizione di quella svolta nella procedura di accertamento tecnico preliminare.
1.4. Ha, ancora, osservato la convenuta che sussisterebbe la responsabilità della impresa appaltatrice Controparte_4 ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., la quale aveva posato in opera la
[...] copertura senza mai coinvolgere la senza aver prima verificato PA ed accertato l'idoneità dei pannelli all'uso a cui erano concretamente destinati, senza aver prima segnalato e raccomandato alla committente Parte_1 di procedere alla impermeabilizzazione dell'overlapping del pannello, al fine
[...] di evitare le infiltrazioni, e senza aver prima segnalato e comunicato alla committente le eventuali difformità e difficoltà (anche Parte_1 tecniche) sorte in corso di esecuzione e percepite in base alle proprie competenze e capacità tecniche, rendendo il manufatto realizzato dalla non CP_3 eseguito a regola d'arte.
1.4.1. Parimenti, concorrerebbe nella responsabilità dell'appaltatrice il direttore dei lavori arch. il quale non avrebbe supervisionato CP_2 adeguatamente, secondo gli standard di diligenza professionale, il corretto svolgimento dei lavori e del collaudo della copertura per cui è causa.
1.4.2. Pertanto, parte convenuta ha chiesto al giudice il differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. per consentire la chiamata in causa dei terzi Controparte_4
e nel rispetto dei termini a comparire previsti all'art. 163bis
[...] CP_2
c.p.c., giudicandoli responsabili in via esclusiva, concorrente o solidale, degli eventuali danni che dovessero essere riconosciuti alla Parte_1
- 6 -
1.5. All'udienza di prima comparizione delle parti del 6.9.2021, svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, lo scrivente ha accolto l'istanza di chiamata in causa dei terzi della convenuta rinviando all'udienza del
21.11.2021.
1.6. Con comparsa di costituzione del 2.11.2021, si è costituito in giudizio il direttore dei lavori il quale ha chiesto il rigetto di ogni domanda nei CP_2 suoi confronti, rilevando che solo con la comunicazione a mezzo PEC del proprio ufficio tecnico del 7.2.2019, aveva manifestato la possibilità di CP_1 ovviare alle infiltrazioni mediante la impermeabilizzazione del c.d. overlapping e la foratura del copritesta metallico per favorire il deflusso dell'acqua presente all'interno, peraltro senza alcuna garanzia di risultato. CP_ Con propria verifica su incarico dell'attrice l'arch. aveva Parte_1 al contrario riscontrato che l'accumulo di acqua all'interno dello spessore isolante dei pannelli forniti dalla società fosse dovuto ad una problematica di CP_1 concezione del prodotto riscontrata e riscontrabile solo a seguito della prova distruttiva di uno dei suddetti pannelli;
tesi che sarebbe stata confermata nel corso dell'ATP svolta (alla quale l'odierno chiamato aveva partecipato per esservi stato chiamato dalla medesima e non citato dall'attrice), all'esito della CP_1 quale era stato escluso ogni addebito circa l'operato dell'appaltatrice e del
Direttore dei lavori.
La stessa in persona del proprio rappresentante, aveva sottoscritto il CP_1 verbale nel quale veniva dato atto che i fissaggi erano stati eseguiti correttamente, senza mai contestare in seguito la circostanza.
Sarebbe evidente, del resto, che, se un pannello che dovrebbe essere impermeabile diventa, al contrario, un veicolo che trasporta l'acqua all'interno, la responsabile non può che essere la produttrice;
ha, ancora, contestato, il terzo chiamato che sarebbe del tutto contrario al vero che la venditrice della copertura avrebbe precisato all'acquirente di procedere all'impermeabilizzazione dell'overlapping, circostanza mai sostenuta nemmeno dal consulente tecnico di in sede di costituzione nel procedimento di ATP, salvo sollevarla CP_1
- 7 -
strumentalmente in sede di osservazioni alla consulenza, che aveva avuto un esito sfavorevole per l'odierna convenuta.
1.6.1. In diritto, ha dedotto il chiamato che la sua chiamata in causa non avrebbe potuto neppure dar corso ad una estensione nei suoi confronti delle domande svolte da parte attrice contro la convenuta atteso che il CP_1 principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, essendo stata attivata, nel caso di specie, una sorta di garanzia impropria. Ha eccepito infine la decadenza e/o prescrizione di qualsivoglia azione nei suoi confronti
1.7. Si è costituita, da ultimo, la RO
, chiedendo l'integrale rigetto delle domande nei propri confronti,
[...] alla luce del chiaro esito dell'accertamento tecnico preliminare, che avrebbe escluso qualsivoglia responsabilità dell'appaltatrice e del direttore dei lavori, osservando che il comportamento processuale della convenuta principale, nel coinvolgere soggetti risultati del tutto estranei ai fatti di causa, sarebbe meritevole di sanzione ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
1.8. All'udienza del 29.11.2021, il giudice ha assegnato alle parti termini per memorie ai sensi dell'art. 183, co. VI, c.p.c.
1.8.1. Nella prima memoria di trattazione, parte attrice ha osservato che, anche dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta di PA sarebbe emersa l'inequivocabile e radicale diversità tra il bene che
[...] aveva intenzione di acquistare ed il bene effettivamente fornito dalla Parte_1 venditrice, con conseguente applicazione della disciplina dell'aliud pro alio, sottratta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1495 c.c. e riconducibile alla normale azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.
- 8 -
Inoltre, ha domandato anche il risarcimento del danno per lucro cessante per essere stata costretta a rinegoziare al ribasso l'importo del canone di locazione dell'impresa conduttrice dell'immobile.
1.8.2. Nella seconda memoria di trattazione, la convenuta principale ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di accertamento di un (grave) inadempimento della convenuta ex art. 1453 c.c., così come modificata dalla controparte, in quanto irrituale mutatio libelli.
1.8.3. Alla successiva udienza del 22.5.2022, il giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo recante il n. R.G. 2157/2019 avente ad oggetto il procedimento per accertamento tecnico preventivo e, con ordinanza del
5.10.2022, ha disposto procedersi alla prova per testimoni.
All'udienza dell'8.3.2023, sono stati sentiti i testi Testimone_1 Tes_2
, e a quella del 25.9.2023 il teste Su
[...] Testimone_3 Testimone_4 richiesta della parte convenuta, lo scrivente ha ritenuto disporre il confronto ex Tes art. 254 c.p.c. dei testi e da una parte e e Tes_1 Tes_4 Parte_1 dall'altra.
1.8.4. All'esito del confronto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, alla quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione redibitoria sollevata dalla convenuta PA nella propria comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
L'eccezione di decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi, ai sensi dell'art. 1495, co. I, c.c., deve essere disattesa.
2.1. In punto di diritto, merita di essere ricordato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ad avviso del quale, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio
- 9 -
avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (v. da ultimo, Cassazione civile , sez. VI ,
20/12/2021 , n. 40814).
Da ciò deriva, ancora, che, qualora ai fini del riscontro oggettivo e pieno della reale entità del vizio si proceda ad accertamento tecnico preventivo, il dies a quo del termine per la denunzia si identifica generalmente con il momento in cui la competente cancelleria ha comunicato l'esito dell'a.t.p. (cfr. Cass. 27.5.2016, n.
11046; Cass. 16.3.2011, n. 6169, Cass. 23.5.2000, n. 6735; Cass. 8.7.1995, n.
7541), giacché, infatti, è tendenzialmente da quel momento che il compratore assume la effettiva consapevolezza dell'entità e della riconducibilità causale dei vizi.
Come ritenuto infatti dalla giurisprudenza in materia di dies a quo del termine di decadenza nell'appalto, la scoperta dei vizi si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. Civ,
Sez. II, ordinanza n. 13707 del 18/05/2023).
Pertanto, il giorno della scoperta non corrisponde indefettibilmente a quello in cui il committente o acquirente ha avuto conoscenza delle risultanze di un espletato accertamento peritale, purché i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022).
2.1.1. Quanto al riparto probatorio, è certamente vero che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di
- 10 -
legge (art. 1495 c.c.) incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (vedi, tra le tante, Cass. n. 2107/91, n. 9010/93, n.
2394/94, n. 844/97, n. 11519/99, n. 1031/2000, n. 13695/2007; Cassazione civile , sez. II , 14/05/2008 , n. 12130).
Tuttavia, perché il giudice possa effettivamente fondare il proprio convincimento sul definitivo spirare del termine di decadenza, occorre che dalla documentazione posta a base dell'eccezione emergano sufficienti elementi dai quali poter affermare che, a quella certa data, l'acquirente avesse avuto piena cognizione dell'entità del vizio e della sua riconducibilità causale a una responsabilità del venditore (specie quando la merce venduta, come nel caso di specie, sia stata successivamente manipolata da una altra impresa appaltatrice che si è occupata della posa in opera).
2.2. Nel caso di specie, in primo luogo, il termine di decadenza non può essere fatto decorrere dalla data della consegna della cosa mobile trasportata ai sensi dell'art. 1511 c.c. o ancora prima dalla data in cui la ha dato Parte_1 il proprio assenso al campione offerto in visione dalla venditrice.
Infatti, le infiltrazioni d'acqua da una tettoia – e soprattutto, sul piano dell'eziologia, le relative cause – non sono certamente un vizio riscontrabile ictu oculi al momento della consegna, ma richiedono necessariamente che la copertura venga installata e sottoposta agli agenti atmosferici, per cui esse non possono mai integrare “vizi e difetti di qualità apparenti” che facciano decorrere il termine per la denuncia automaticamente al momento della consegna.
D'altra parte, l'onere, che la giurisprudenza desume dall'art. 1511 c.c., dell'acquirente di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevare i difetti eventuali all'occorrenza anche con un'indagine a campione (cfr.
Cassazione civile, sez. II , 26/01/2021 , n. 1616, Cassazione civile sez. II,
10/04/2000, n. 4496) può essere ragionevolmente preteso, anche da parte del compratore esperto di un certo settore merceologico, solo con riguardo ai vizi apparenti presi in considerazione da quella disposizione codicistica sulla vendita di cose mobili.
- 11 -
2.2.1. Nemmeno il dies a quo può essere individuato nel 13.12.2017, data della missiva rivolta dalla conduttrice dell'immobile Cambielli Edilfriuli S.p.A. alla
[...]
Parte_1
In questa lettera di contestazione rivolta dalla conduttrice alla locatrice
[...]
la Cambielli Edilfriuli, facendo “seguito alla pregressa corrispondenza Parte_1 nonché alle ripetute segnalazioni verbali” ha riferito che “nonostante gli interventi effettuati sulla copertura, in occasione delle precipitazioni metereologiche verificatesi nei giorni scorsi, si sono manifestate delle infiltrazioni in estese aree del capannone” e ha pertanto invitato l'odierna attrice a disporre “con la massima urgenza gli opportuni interventi di ripristino e manutenzione straordinaria”.
Dal tenore di tale lettera, in effetti, sembra potersi desumere che la
[...] fosse già a conoscenza dell'esistenza di infiltrazioni e che la Parte_1 conduttrice (o la locatrice stessa, trattandosi di società che si occupa di costruzioni edili) avesse tentato autonomamente di porvi rimedio prima di denunciare effettivamente i vizi al venditore.
Tuttavia, da tale missiva non è possibile ricavare allo stesso modo che in quel giorno di dicembre 2017 l'acquirente avesse acquisito una conoscenza piena dell'entità dei vizi e, soprattutto, della loro riconducibilità eziologica proprio a un difetto della merce venduta, nei termini che si sono poc'anzi detti.
In quel momento, anzi, è ben ragionevole ritenere che la non Parte_1 sapesse a chi andasse ragionevolmente ascritta la responsabilità delle (denunciate) infiltrazioni, se alla venditrice o alla ditta appaltatrice e al direttore dei lavori che si erano occupati della posa in opera.
Ciò, d'altro canto, emerge dalla successiva PEC del 27.12.2017, con cui i vizi sono stati denunciati non solo a ma anche a PA CP_3
(appaltatore) e all'arch. (direttore dei lavori) e in generale a tutti i CP_2 soggetti che avessero “effettuato interventi a vario titolo sulla copertura dell'immobile in questione”, con l'invito a tutti di svolgere un sopralluogo in contraddittorio, evidentemente allo scopo di accertare le effettive responsabilità.
- 12 -
Dagli atti di causa emerge quindi che il momento in cui la ha Parte_1 avuto ragionevolmente conoscenza piena, esaustiva e definitiva sia dell'entità del vizio che della sua ascrivibilità causale a vizi e difetti della copertura è quello in cui ha appreso l'esito dell'accertamento tecnico preliminare che ha preceduto l'instaurazione di questa causa.
2.3. Neppure può essere valorizzata la circostanza che, a seguito dell'eccezione di decadenza avanzata dalla convenuta, pur Parte_1 gravata dal relativo onere probatorio, non avesse dedotto alcunché per dimostrare che la scoperta dei vizi fosse intervenuta in un momento diverso, successivo a quello individuato dalla convenuta.
L'attrice, infatti, già nella memoria ex art. 183, co. VI, I termine, ha affermato che “la consapevolezza dell'effettiva rilevanza, imputabilità e gravità dei vizi veniva acquisita da solo all'esito dell'espletato procedimento per Parte_1
ATP, conclusosi con il deposito della relazione del CTU Ing. in data 18.8.20020, Per_1
a definizione del procedimento RG 2157/2019”; di talché essa (al di là della terminologia concretamente utilizzata) ha tempestivamente indicato il diverso dies in cui la scoperta dei vizi si sarebbe verificata, anche ai fini della decadenza.
3. Nondimeno, l'azione redibitoria di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c. esercitata dalla parte attrice non può comunque essere decisa nel merito, per essere spirato il relativo termine di prescrizione ex art. 1495, co. III (che impone l'esercizio dell'azione entro un anno dalla consegna).
3.1. Per quanto concerne il dies a quo della prescrizione, esso non può che essere individuato nel giorno della consegna della merce e non in quello della scoperta dei vizi, sulla scorta del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso del quale l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre
- 13 -
che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento (Cass.
5 maggio 2017, n. 11037; Cass. 15 dicembre 2011, n. 26967; Cass. 11 settembre
1991, n. 9510; Cass. 22 luglio 1991, n. 8169).
Dunque, agli effetti dell'art. 1495 c.c., comma 3, la consegna è quella, effettiva o materiale, eseguita in forza del contratto di vendita.
Nel caso di specie, costituisce una circostanza pacifica e incontestata tra le parti che la consegna dei pannelli si fosse conclusa in data 30.1.2017, di talché, in assenza di atti interruttivi, la prescrizione si sarebbe verificata il 30.1.2018.
3.2. Sul punto, deduce l'attrice che la PEC inviata dall'amministratore straordinario di tra gli altri, anche alla il Parte_1 PA
27.12.2017, avrebbe avuto l'effetto di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma IV, c.c.
In effetti, a seguito dell'intervento nomofilattico delle SS.UU., non residuano dubbi sul fatto che non solo le domande giudiziali, ma anche gli atti di costituzione in mora da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione dell'azione redibitoria di cui all'art. 1495, co. III
c.c.: l'effetto che ne deriva è che, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l'anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno, ai sensi della norma generale di cui all'art. 2945 c.c., comma I (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11.7.2019, n.18672).
3.2.1. Orbene, in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943, co.
IV, c.c., costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (elemento oggettivo).
- 14 -
Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore (cfr. Cass. n. 15714 del 2018; Cass. n. 17123 del 2015; Cass. n. 3371 del
2010).
3.2.2. Nel caso di specie, la PEC in discorso appare, in verità,
“interlocutoria”, contenendo sostanzialmente un invito a tutti i soggetti che avevano “effettuato interventi a vario titolo sulla copertura dell'immobile in questione” a partecipare a un sopralluogo in contraddittorio il successivo 8 gennaio 2018, a seguito della segnalazione, da parte della conduttrice, di infiltrazioni verificatesi nei primi giorni del mese di dicembre.
Pertanto, con quella missiva non era stata paventata nessuna risoluzione redibitoria del contratto di vendita con richiesta di risarcimento del danno
(rivolgendosi la stessa a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nei lavori), né i destinatari erano stati individuati come responsabili di alcunché, essendo evidente che un eventuale addebito di responsabilità sarebbe potuto emergere solo all'esito del sopralluogo.
Non si ritiene dunque che possa essere attribuita a tale missiva una efficacia interruttiva della prescrizione.
3.3. Non è tutto.
Anche a voler riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla PEC del
27.12.2017, il termine di prescrizione per l'esperibilità dell'azione sarebbe ugualmente decorso.
Queste le ragioni.
- 15 -
Anzitutto, sicuramente non opera, nel caso di specie, il disposto dell'art.
2944 c.c., a mente del quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale è fatto valere.
3.3.1. Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso (Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, n. 13897).
Non è sufficiente, ad esempio, per ritenere perfezionato un riconoscimento del diritto rilevante ai fini interruttivi, che il debitore abbia pagato anche una tranche del complessivo debito, non potendo desumersi da tale comportamento anche una confessione sulla debenza del credito residuo vantato.
Perché possa validamente interrompersi la prescrizione, inoltre, occorre che il riconoscimento dell'altrui diritto provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere: occorre pertanto che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento;
il quale deve essere univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso (Cassazione civile sez. II, 18/12/2020, n.29101; Cass. n. 13184 del 2015).
3.3.2. L'attrice afferma che la convenuta avrebbe ammesso la propria responsabilità innanzitutto nel corso del sopralluogo del 29.11.2018, quando il sig. per conto della avrebbe “pre[so] atto della corretta Testimone_1 CP_1 installazione dei pannelli e dei difetti comunque emersi”, quindi ammettendo la responsabilità della convenuta.
Nel caso di specie, tuttavia, in disparte ogni considerazione circa la sussistenza o meno in capo al sig. del potere di impegnare la società Tes_1
e di poter fare per essa riconoscimenti di debito, v'è però che non può CP_1 dirsi che tale dichiarazione fosse incompatibile con la contestazione del diritto di potendo potenzialmente tale assunto essere, pur sempre, Controparte_5
- 16 -
compatibile con il fatto che i danni venissero ascritti a circostanze diverse sia dalla costruzione dei pannelli che dalla loro installazione: la stessa nella CP_1 relazione di sopralluogo del 7.2.2019, ha riscontrato che “l'immobile in questione presenta(va) molti punti critici per possibili formazioni di condense e infiltrazioni”.
Anche la relazione appena citata non pare, come sostiene l'attrice, indicativa di una qualche ammissione di responsabilità della convenuta: la raccomandazione di provvedere alla“impermeabilizzazione dell'overlapping” per rimediare alle infiltrazioni riscontrate non pare incompatibile con la contestuale contestazione dei vizi della copertura lamentati dalla considerato che Parte_1 CP_1 ha sempre dichiarato che tale impermeabilizzazione non fosse di sua
[...] competenza e spettasse a chi avrebbe posato in opera la copertura.
3.2.3. Neppure risultano agli atti, come affermato dall'attrice, “ulteriori tempestive missive” idonee a produrre tale effetto interruttivo, successive al
27.12.2017, se non nei termini qui specificati.
Invero, la PEC del giorno 8.1.2018 si limita a dare atto della disponibilità dell'appaltatrice a eliminare le infiltrazioni, quelle successive del 27.6.2018 e
25.9.2018 ad invitare la convenuta ad un sopralluogo, quella del 9.11.2018 ha come destinatario l'appaltatrice ed è stata inviata alla solo per CP_3 CP_1 conoscenza, fermo rimanendo che anche tale nota ha una valenza, per lo più, interlocutoria, volta a sollecitare un incontro ed un riscontro “stante il tempo oramai inutilmente trascorso”, paventando la necessità di tutelare gli interessi della società
“in tutte le sedi” e “senza ulteriore preavviso”.
Dunque, trattasi di note prive di una efficacia interruttiva della prescrizione.
Discorso parzialmente diverso dovrebbe essere condotto, invece, con riguardo alla pec del 1° febbraio 2019, con la quale effettivamente il legale rappresentante dell'attrice non si è limitato a sollecitare una verifica in contradditorio in loco al fine di ricostruire eventuali responsabilità, ma ha chiesto espressamente alla venditrice del materiale, al direttore dei lavori e all'appaltatrice il ripristino delle opere e l'eliminazione dei vizi entro un termine tassativo, anche se, in effetti, l'obbligo di riparare la merce difettosa venduta non rientra tra le
- 17 -
garanzie del venditore e nella missiva in discorso non viene mai prospettato l'esercizio, da parte dell'acquirente, della garanzia per vizi della cosa (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo).
Il primo atto che pare possibile qualificare come messa in mora avente gli effetti di cui all'art. 2943, co. IV, c.c. è la missiva a firma del legale di
[...] del 14.2.2019, nella quale effettivamente sono individuati Parte_1 chiaramente i soggetti obbligati e la prestazione della quale viene richiesto l'adempimento, essendo persino evocato l'articolo del codice che disciplina l'azione redibitoria.
Ad ogni modo, tale atto è intervenuto quando il termine di prescrizione era ormai irrimediabilmente trascorso.
3.4. Neppure risultano agli atti, come affermato dall'attrice, “ulteriori tempestive missive” idonee a produrre tale effetto interruttivo, successive al 27.12.2017, se non nei termini qui specificati.
Invero, la PEC del giorno 8.1.2018 si limita a dare atto della disponibilità dell'appaltatrice a eliminare le infiltrazioni, quelle successive del 27.6.2018 e
25.9.2018 ad invitare la convenuta ad un sopralluogo, quella del 9.11.2018 ha come destinatario l'appaltatrice ed è stata inviata alla solo per CP_3 CP_1 conoscenza, fermo rimanendo che anche tale nota ha una valenza, per lo più, interlocutoria, volta a sollecitare un incontro ed un riscontro “stante il tempo oramai inutilmente trascorso”, paventando la necessità di tutelare gli interessi della società
“in tutte le sedi” e “senza ulteriore preavviso”.
Dunque, trattasi di note prive di una efficacia interruttiva della prescrizione.
Discorso parzialmente diverso dovrebbe essere condotto, invece, con riguardo alla pec del 1° febbraio 2019, con la quale effettivamente il legale rappresentante dell'attrice non si è limitato a sollecitare una verifica in contradditorio in loco al fine di ricostruire eventuali responsabilità, ma ha chiesto espressamente alla venditrice del materiale, al direttore dei lavori e all'appaltatrice il ripristino delle opere e l'eliminazione dei vizi entro un termine tassativo, anche se, in effetti, l'obbligo di riparare la merce difettosa venduta non rientra tra le
- 18 -
garanzie del venditore e nella missiva in discorso non viene mai prospettato l'esercizio, da parte dell'acquirente, della garanzia per vizi della cosa (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo).
Il primo atto che pare possibile qualificare come messa in mora avente gli effetti di cui all'art. 2943, co. IV, c.c. è la missiva a firma del legale di
[...] del 14.2.2019, nella quale effettivamente sono individuati Parte_1 chiaramente i soggetti obbligati e la prestazione della quale viene richiesto l'adempimento, essendo persino evocato l'articolo del codice che disciplina l'azione redibitoria.
Ad ogni modo, tale atto è intervenuto quando il termine di prescrizione era ormai irrimediabilmente trascorso.
3.5. Altrettanto inconfigurabile appare la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8) c.c. per dolo del debitore, perché la PA avrebbe omesso di allegare la “scheda prodotto” alla documentazione contrattuale e avrebbe indotto a credere che i pannelli fossero effettivamente impermeabili, sulla scorta della dicitura “waterproofing” apposta sugli imballaggi e sull'intestazione della corrispondenza.
3.5.1. Giova, invero, evidenziare che l'ipotesi di sospensione di cui all'art. 2941, n. 8) c.c. è stata infatti ritenuta operante nei casi di comportamento commissivo od omissivo del debitore che, occultando l'esistenza del debito, ha determinato una reale impossibilità di agire in capo al creditore e non già una mera difficoltà (Cassazione civile sez. II, 28/09/1994, n.7898); a giurisprudenza di legittimità ha affermato che ricorre la causa della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. qualora il debitore abbia posto in essere una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. civ. sez. lav. 3 aprile 2025, n.
8830).
Pertanto, già in astratto, simili condotte del venditore potrebbero, a tutto voler concedere, integrare: i) violazione di regole di informativa precontrattuale
- 19 -
passibili di risarcimento ex art. 1337 c.c., nel caso in cui la mancata informazione abbia determinato la parte non informata a concludere il contratto a condizioni meno vantaggiose di quelle che avrebbe “spuntato” in caso di informazione piena ed adeguata;
ii) raggiri integranti il dolo incidente (1440 c.c.), con conseguente risarcimento del danno;
iii) raggiri costituenti dolo determinante la conclusione del contratto (1439 c.c.), che consentono di annullarlo.
La causa di sospensione dell'azione di garanzia accordata al compratore, agli effetti dell'art. 2941, n. 8, c.c., opera solo allorché sia accertata la sussistenza di una dichiarazione del venditore, non solo obiettivamente contraria al vero, quanto altresì caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e dalla conseguente volontà decipiente - dolo per mendacio -, ossia consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta, tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento (Cass. civ. sez. II, 2 aprile 2024, n. 8649; Cass. Sez. L, Ordinanza n.
5413 del 27/02/2020; Sez. L, Sentenza n. 21567 del 13/10/2014; Sez. 2,
Sentenza n. 19240 del 20/08/2013; Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007;
Sez. L, Sentenza n. 26355 del 05/12/2005).
3.5.2. In concreto, allora, deve escludersi che la mera indicazione della dicitura “waterproofing” sugli imballaggi e sulla carta intestata di PA fosse idonea ad integrare un raggiro sulla effettiva qualità impermeabilizzante dei pannelli, non essendo in alcun modo riferibile a una descrizione della qualità della merce in concreto consegnata.
Né appare una omissione dolosa la mancata inclusione nella documentazione contrattuale della scheda prodotto di cui al doc. 4 bis del fascicolo di parte convenuta che, anche laddove allegata, non avrebbe fornito alcun elemento di maggiore informazione sulla non impermeabilità del Tessuto Non Tessuto e della copertura in generale (anzi, in quell'opuscolo le qualità impermeabilizzanti sono proprio affermate).
3.6. Sicché, anche considerando l'effetto interruttivo, la prescrizione era maturata non solo al momento dell'introduzione del giudizio ma anche al
- 20 -
momento dell'introduzione del procedimento di accertamento tecnico preventivo1. 1 Non ignora il Giudicante che l'idoneità ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione non è unanimemente condivisa in giurisprudenza. In senso contrario Sez. 2 - , Sentenza n. 2971 del 31/01/2019, Rv. 652359 – 01 ha ritenuto che in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 2971 del 31/01/2019, Rv. 652359 – 01; sempre in senso contrario Sez. 3 - , Ordinanza n. 11581 del 15/06/2020, Rv. 658054 - 01). Tuttavia, secondo consolidato e maggiormente condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (Cass, 19 febbraio 2016, n. 3357 che ha, peraltro, precisato che, qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con l'autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile;
nel medesimo senso, Cass., 16 giugno 2014, n. 13662; Cass., 20 aprile 2011, n. 9066; Trib. Verona, 2 dicembre 2015; Trib. Lucca, 27 maggio 2015; Trib. Modena, 20 marzo 2012). Peraltro, è stato anche correttamente precisato in giurisprudenza che l'effetto interruttivo derivante dalla notificazione del ricorso introduttivo di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ha dei limiti suoi propri. Si afferma, infatti, che l'accertamento tecnico preventivo in tanto può essere assunto nell'ambito dei giudizi conservativi di cui al comma 1 dell'art. 2943 c.c. in quanto si strutturi come atto strumentale all'esercizio del diritto in prescrizione, ossia sia introdotto dal titolare del diritto medesimo nella prospettiva, ed in funzione, della successiva instaurazione (nei confronti dei soggetti tenuti a rispettarlo) del procedimento cognitivo finalizzato al suo accertamento ed alla sua tutela. Esso, invece, non ha efficacia interruttiva della prescrizione nel caso in cui sia proposto nei confronti di chi si asserisce titolare del diritto, in funzione della successiva introduzione di un giudizio di cognizione di accertamento negativo, atteso che, in questa ipotesi, il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 696 c.p.c. non estrinseca l'indispensabile volontà del titolare del diritto di ottenere che il diritto stesso sia accertato e riconosciuto (così, esattamente, Cass., 23 gennaio 1997, n. 696: nella specie, è stato ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione un ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dal debitore in funzione dell'immediato accertamento dell'esatto ammontare delle sue obbligazioni nei confronti del creditore). Ancora, l'effetto interruttivo della prescrizione a seguito dell'introduzione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo si produce soltanto rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l'accertamento medesimo è demandato, nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l'accertamento e la tutela del diritto fatto valere (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29420).
- 21 -
L'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia comporta, quindi, il rigetto in via preliminare sia della domanda di risoluzione contrattuale, sia di quelle conseguenti di restituzione del prezzo (1493 c.c.) e risarcimento del danno (1494
c.c.) da danno emergente e mancato guadagno.
Ed infatti, in base all'inquadramento sistematico che si è sopra detto, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495, terzo comma, primo periodo, c.c. – quand'anche essa sia limitata alla sola rivendicazione del risarcimento dei danni – si prescrive, come detto, “in ogni caso”, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto (sempre ché tale consegna sia avvenuta successivamente al perfezionamento della vendita, altrimenti il termine decorre dalla stipulazione dell'atto), anche se i vizi non sono stati scoperti o non sono stati tempestivamente denunciati o se la denuncia stessa non è necessaria (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3926 del 09/02/2023; Sez. 2,
Sentenza n. 11037 del 05/05/2017; Sez. 62, Ordinanza n. 26967 del 15/12/2011;
Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 22/07/1991; Sez. 2, Sentenza n. 1384 del
11/03/1981; Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 06/06/1977).
Sicché, in virtù del richiamo alla locuzione “in ogni caso”, la prescrizione decorre anche nell'ipotesi in cui il venditore abbia volontariamente occultato i vizi o la mancanza di qualità, il che rende, piuttosto, non necessaria la denuncia ex art. 1495, secondo comma, c.c., giustificandosi tale soluzione sulla scorta dell'esigenza di evitare che i rapporti negoziali restino per lungo tempo sospesi, ma anche, e soprattutto, di rendere più agevole l'accertamento della sussistenza, della causa e dell'entità dei vizi medesimi (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28454 del
15/12/2020; Sez. 2, Sentenza n. 18891 del 28/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2540 del 17/09/1963).
Dai principi ora sommariamente espressi emerge chiaramente che l'effetto interruttivo derivante dalla proposizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo si correla necessariamente in funzione della successiva instaurazione del procedimento cognitivo finalizzato al suo accertamento ed alla sua tutela. Se, dunque, l'effetto interruttivo della prescrizione è condizionato necessariamente alla introduzione di uno specifico giudizio di cognizione, esso non può verificarsi sulla base della sola introduzione del procedimento di a.t.p.
- 22 -
3.5.1. Sebbene, infatti, l'azione di risarcimento del danno non si identifichi con le azioni di garanzia ex art. 1492 c.c., (atteso che, mentre queste ultime operano anche in mancanza della colpa del venditore, onde intervenire in via manutentiva o ablatoria sul contratto in caso di squilibrio originario tra le attribuzioni patrimoniali per vizi e difetti della res compravenduta, l'azione di risarcimento danni può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente e presuppone di per sé un inadempimento colposo di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa), di talché tale azione si rende ammissibile, in alternativa, ovvero, cumulativamente, con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (Cassazione civile sez. II, 29/11/2013, n.26852), nondimeno essa soggiace ai medesimi termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c., essendo finalizzata a ottenere il ristoro dei danni provocati nello specifico dai vizi della cosa, i quali non possono essere azionati in giudizio una volta maturata la preclusione processuale delle azioni ex art. 1490 c.c.
4. Né è possibile, al fine di evitare l'incidenza della prescrizione dell'azione, sussumere la domanda nell'alveo della diversa azione di risoluzione e risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. per consegna dell'“aliud pro alio”, per l'accoglimento della quale parte attrice ha spiegato conclusioni per la prima volta nella I memoria 183, co. VI, c.p.c.
4.1. Prima di procedere ad uno scrutinio, nel merito, della deduzione, osserva il Tribunale che parte convenuta ha eccepito la tardività e quindi l'inammissibilità di tale domanda, che integrerebbe, a suo dire, una mutatio libelli non ammessa.
Si tratta di un eccezione del tutto infondata in primo luogo perché la qualificazione giuridica quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice di qualificazione dell'azione proposta, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio l'azione come
- 23 -
accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite - come nel caso in esame - nel processo (cfr.
Cassazione civile sez. II, 14/10/2021, n.28069).
D'altra parte, anche se non venissero in considerazione poteri d'ufficio del giudice, la domanda contenuta nell'atto di citazione può essere interpretata anche come diretta ad ottenere, in via alternativa alla risoluzione di cui agli artt. 1490 e
1492 c.c., quella di cui all'art. 1497 c.c., sottratta ai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c.
Come noto, infatti, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice di merito esercita un potere di interpretazione e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta (Cassazione civile sez. II, 27/06/2024, n.17787).
4.2. Ed allora, sebbene nell'atto di citazione l'attrice non abbia concluso espressamente per ottenere la risoluzione contrattuale secondo le disposizioni degli artt. 1453 e ss. c.c. e quindi in base all'aliud pro alio, nondimeno, nel corpo dell'atto, ha lamentato “la grave responsabilità della venditrice , per aver CP_1 fornito un prodotto del tutto privo delle necessarie qualità […] letteralmente diverso, appunto per caratteristiche e qualità intrinseche, da quello promesso”, evocando quindi sia l'inciso di apertura dell'art. 1497 c.c. (“quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata…”) sia la vendita “aliud pro alio” (ovvero, di un bene letteralmente diverso da quello dedotto in contratto).
4.3. A ciò si aggiunga che, anche laddove si ritenesse che la domanda attorea non potesse interpretarsi nel senso sopra indicato, e quindi con la memoria 183, co. VI, I termine c.p.c. l'attore l'avesse effettivamente modificata, il Tribunale ritiene comunque che non vi sia motivo per discostarsi dall'orientamento ormai consolidato in materia, fatto proprio dalle Sez. un. n. 12310 del 2015, che ha ritenuto andasse definitivamente disattesa la regola tralaticia secondo cui
- 24 -
integrano domande nuove vietate tutte quelle in cui risultino modificati in tutto o in parte uno o entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo della domanda originaria (cioè petitum e causa petendi).
Ha acutamente osservato la S.C. che non ha alcuna consistenza ontologica prenormativa la pretesa differenza linguistica tra “mutamento” e “modifica” da alcuni sostenuta sulla falsariga del binomio emendatio-mutatio libelli, posto che nella lingua italiana i verbi modificare e mutare (come anche, ad esempio, cambiare), utilizzati con riferimento ad una cosa, risultano sinonimi se intesi nel significato di “trasformare”, e lo sono sostanzialmente anche se intesi nel significato di
“sostituire”.
È inoltre da considerare che l'art. 183 c.p.c. non prevede limiti né qualitativi né quantitativi alla modificazione ammessa e che in nessuna parte della norma suddetta è dato riscontrare un (esplicito o implicito) divieto di modificazione - in tutto o in parte - di uno degli elementi oggettivi di identificazione della domanda:
d'altra parte, risulta veramente difficile immaginare una modifica della domanda che non si riduca ad una mera precisazione e neppure incida (almeno in parte) sui suddetti elementi identificativi.
Pertanto, è stato ritenuto che la vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse al comma V dell'art. 183 c.p.c., nel testo cui si riferisce la pronuncia della S.C. ma con considerazioni evidentemente spendibili anche alle memorie ex art. 171 ter
c.p.c., all'esito delle novità introdotte per effetto della cd. riforma Cartabia - e le domande “modificate” espressamente ammesse dal comma VI come contenuto della I memoria di trattazione non sta dunque nel fatto che in queste ultime le
“modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di
“ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le
- 25 -
sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
Del resto, la possibilità che la modifica della domanda incida sul petitum o la causa petendi non trasforma il processo in un “tram” da prendere al volo caricandolo di tutte le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite contro una certa controparte, dal momento che la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo), oltre che essere connessa a quella originaria quanto meno per alternatività, rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite.
In tale modo, è possibile soddisfare sempre più sentite esigenze di concentrazione processuale, consentendo alle parti di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che le hanno portate dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale, senza d'altra parte compromettere le potenzialità difensive della controparte.
4.4. Nel caso di specie, la domanda di risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento art. 1453 c.c. per mancanza delle qualità essenziali della merce (art. 1497 c.c.) risulta evidentemente connessa con quella originaria di risoluzione per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1492 c.c. quantomeno per alternatività e pare doversi discorrere, più che di una modificazione, di una mera precisazione della domanda, in cui la specificazione delle norme invocate a tutela dell'acquirente (quella sull'aliud pro alio in luogo della garanzia per vizi) si inserisce in un'unica vicenda negoziale, che non trova la sua fonte in altri fatti storici.
- 26 -
Per tutto quanto detto, l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea di risoluzione del contratto per consegna dell'aliud pro alio e risarcimento del danno, così come modificata o precisata con la memoria istruttoria ex art. 183, co. VI,
c.p.c. è quindi infondata.
4.5. Ciò posto, la domanda, seppur ammissibile, risulta tuttavia destituita di fondamento nel merito.
Giova, invero, premettere che, in tema di compravendita, il vizio redibitorio
(art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 23604 del 02/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 36360 del 13/12/2022;
Sez. 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 7557 del
23/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016; Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013; Sez. 2, Sentenza n.
10916 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 18859 del 10/07/2008; Sez. 2,
Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 21/12/1994).
La vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., presuppone, infatti, che la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile (come accade allorché il terreno edificabile trasferito sia in realtà inedificabile, il quadro d'autore alienato non sia autentico, l'acqua oggetto della fornitura per uso domestico non sia potabile, i mobili d'epoca acquistati non siano effettivamente tali, il toro da riproduzione venduto sia infertile), tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità allo specifico uso cui il compratore intende destinare la cosa.
- 27 -
La consegna di aliud pro alio, in sostanza, come desumibile dall'esemplificazione rihchiamata, si verifica nei casi in cui il bene venduto non sia soltanto inidoneo all'uso, ma completamente diverso da quello pattuito, in quanto si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico - sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta
(Cassazione civile sez. II, 18/05/2011, n.10916, Cass. 13295/2002; Cass. civ. sez.
II, 02/04/2024, n. 8649 cit.).
La diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (cfr.
Cassazione civile sez. I, 05/02/2016, n.2313, Cassazione civile sez. II,
19/12/2013, n.28419).
4.5.1. Orbene, nel caso di specie, le risultanze della procedura di accertamento tecnico preliminare non lasciano dubbi sul fatto che la merce oggetto del contratto di compravendita fosse viziata.
Nella dichiarazione di conformità agli atti dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, ha dichiarato sotto la propria responsabilità che i CP_1 pannelli COPERFLEX-BIT 33 venduti e trasportati presso la Parte_1 avevano le caratteristiche ivi indicate, tra le quali una massa volumica di polistirene espanso EPS pari a 20 Kg/m³, laddove dalle “verifiche sperimentali in laboratorio effettuate dall'Istituto Giordano di Bellaria - RN prelevando alcuni pannelli di copertura” è emerso “che la massa volumica per i n.6 provini di polistirene espanso EPS sottoposti a prova ha un valore medio 11,5 Kg/m³”.
La scheda del prodotto “METALBIT Tessuto” allegata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, afferma che il Tessuto Non Tessuto “assorbe e trattiene l'umidità, consentendone una rapida evaporazione” laddove invece, all'esito della
“delaminazione” di uno dei pannelli di copertura, “si è costatata la presenza di acqua all'interno del polistirolo nella zona terminale del pannello curvo di copertura: la presenza di
- 28 -
acqua si è costatata sia visivamente che mediante saggi tattili in profondità nel suo spessore.
Inoltre, si è anche rilevato che il tessuto non tessuto TNT presente nella zona “a sbalzo” denominata overlapping, al tatto era bagnato. È stato anche accertato che la lamiera inferiore di intradosso e il bordo della stessa piegato e risvoltato sul polistirene espanso sinterizzato
EPS, presenta vari punti di ruggine causata dal ristagno dall'acqua imbibita nel polistirene
EPS stesso. Infine, si è costato che il polistirene EPS non è completamente protetto dalla lamiera del risvolto in quanto questo nella parte sottostante la greca è direttamente esposto, senza alcuna protezione, all'azione degli agenti atmosferici e delle intemperie. Questo, associato alla capacità di assorbimento d'acqua evidenziata dai test di laboratorio dell'Istituto Giordano, provoca l'imbibizione ed il successivo ristagno di acqua nel polistirene EPS”.
Inoltre, un test di prova eseguito sul posto ha consentito di affermare che le infiltrazioni non fossero dovute ad imperizia degli installatori, dovendosi escludere che l'acqua meteorica entrasse “direttamente attraverso la guarnizione della vite di fissaggio”, al contrario “il liquido colorato fuoriuscito, che si è versato sulla superficie di estradosso dei pannelli, è risalito per capillarità impregnando così il tessuto non tessuto sottostante presente nell'overlapping di gronda del pannello fino a raggiungere il polistirene
EPS”.
All'esito delle prove sperimentali e delle analisi di laboratorio il CTU ha potuto quindi concludere che “le infiltrazioni non provenivano dalla testa delle viti di fissaggio con relative guarnizioni esposte all'aperto in copertura agli agenti atmosferici, ma piuttosto dalla capacità di imbibirsi di acqua che ha il materiale coibente del pannello di copertura. Pertanto, il problema non è quello di limitare/contenere le infiltrazioni d'acqua al di sopra della faccia interna di intradosso del pannello di copertura senza quindi trapassarlo, ma piuttosto che i pannelli curvi di copertura forniti dalla non dovrebbero, proprio per la CP_1 fondamentale funzione che gli stessi assolvono, assorbire acqua al loro interno nello spessore di
10 cm del materiale coibente come invece rilevato/accertato in loco […] le infiltrazioni sono causate/provengono dal materiale coibente interposto tra le due lamiere di estradosso e di intradosso, e dal TNT nell'overlapping di gronda del pannello”.
D'altra parte, non sembra che le infiltrazioni non attengano a un difetto intrinseco della res, ma siano da ascriversi esclusivamente alla mancata
- 29 -
impermeabilizzazione della zona a sbalzo del pannello curvo di copertura, denominata overlapping, che sarebbe solita imbibirsi di acqua per gocciolamento durante le piogge e trasferirla verso lo strato di EPS.
Come del resto notato dal CTU, “in atti nel fascicolo non è presente alcuna scheda e/o nota tecnica e/o comunicazione da parte di che, nella fase temporale iniziale PA dell'ordine del materiale, di acquisto ed infine di consegna dello stesso in cantiere, avvertisse della necessità di tale intervento migliorativo e di modifica del prodotto” e del resto, solo con la relazione tecnica del 7.2.2019 l'Ufficio Tecnico di ha rappresentato CP_1
l'opportunità di procedere alla “impermeabilizzazione dell'overlapping” per risolvere i problemi di infiltrazioni, quando ormai i vizi erano stati denunciati e tra le parti vi era uno scambio di corrispondenza prodromico all'istaurazione del procedimento per ATP.
Peraltro, non può ritenersi provato che vi sia stato un “consiglio” orale dai rappresentati di a impermeabilizzare la porzione a sbalzo della CP_1 copertura fin dai primi incontri tra le parti intervenuti presso la sede della convenuta nel 2016, prima della conclusione del contratto: i testi e Tes_1 Tes_4
Tes di parte attrice e e di parte convenuta, anche all'esito del Parte_1 confronto disposto dallo scrivente, sono rimasti fermi nelle rispettive posizioni, i primi asserendo e i secondi negando che i rappresentanti di avessero CP_1 consigliato di impermeabilizzare l'overlapping; né, d'altra parte, sono emersi elementi decisivi, anche estrinseci, per ritenere più credibili le affermazioni degli uni rispetto a quelle degli altri.
4.5.2. Tutto ciò posto e chiarito, tuttavia, se pure non pare revocabile in dubbio che la cosa venduta sia affetta da “vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” rendendo azionabile la garanzia ex art. 1490 e ss. c.c. (che, tuttavia, come detto, risulta prescritta) non può dirsi che la cosa consegnata fosse radicalmente inidonea ad assolvere alla propria funzione economico-sociale o che appartenga a una sottospecie del tutto diversa del bene dedotto in contratto, integrando la vendita di aliud pro alio: i pannelli di sono risultati viziati perché non idonei a garantire una CP_1
- 30 -
adeguata impermeabilizzare alla copertura dell'edificio, ma non a tal punto da poter affermare che quella consegnata dalla venditrice fosse una res radicalmente diversa da quella oggetto di compravendita perché priva delle proprie qualità essenziali.
5. L'integrale rigetto della domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453
c.c. e l'assenza di un inadempimento imputabile alla venditrice per consegna dell'aliud pro alio comporta i) il rigetto di ogni pretesa risarcitoria del danno emergente o mancato guadagno ii) il conseguente assorbimento della domanda di rivalsa di nei confronti dei terzi chiamati e PA CP_2 [...]
Controparte_4
5.1. Le spese di lite tra attrice e convenuta principale, comprensive anche di quelle della fase di accertamento tecnico preventivo, che debbono essere prese in considerazione come spese giudiziali nel giudizio di merito in cui l'accertamento tecnico viene acquisito (Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021,
n.35510), sono integralmente compensate, in considerazione della effettiva accertata presenza di vizi della merce e della inazionabilità della garanzia solo per la prescrizione del relativo diritto. Viceversa, il mancato accertamento nel merito sulla posizione di , altra resistente nel procedimento per ATP poi non CP_3 citata dall'attrice, ma dalla convenuta, nel presente giudizio, non permette di statuire sulle spese di quella fase, con riguardo a tale rapporto.
5.2. Le spese di lite dei terzi chiamati in causa, invece, sono poste a carico della convenuta, contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza. In forza del principio di causazione, infatti, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Viceversa, il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa processuale del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque
- 31 -
manifestamente priva di fondatezza preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26082, Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, n.31889).
Nel caso di specie, a seguito dell'instaurazione del procedimento per ATP nei confronti anche della impresa appaltatrice che ha posato in opera i pannelli,
l'attrice ha preso atto dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio e convenuto nel giudizio di merito solo la venditrice.
Al contrario, ha ritenuto di estendere il contraddittorio processuale CP_1 nei confronti di soggetti (appaltatrice e direttore dei lavori) la cui responsabilità era stata esclusa dalla espletata CTU, con un'iniziativa dunque infondata e pretestuosa che esulava dal perimetro della controversia così come rideterminato dall'attore.
Da qui la liquidazione delle spese di lite di cui al dispositivo, decurtato nei confronti di del compenso della fase decisionale avendo quest'ultima CP_3 omesso il depositato gli scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta tutte le domande;
➢ Compensa integralmente tra Controparte_6
e le spese del presente
[...] PA giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo;
➢ Pone a carico solidale di Controparte_6
e le spese di CTU, come liquidate
[...] PA con apposito decreto nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 2157/2019;
- 32 -
➢ Condanna parte convenuta al pagamento delle spese PA processuali nei confronti dei terzi chiamati, che liquida in € 22.457,00 verso e € 16.293,00 verso per compensi CP_2 CP_3 professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, li 22 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
- 33 -