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19 marzo 2015
19 marzo 2015
Art. 4. Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117 1. L' articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Azione di rivalsa). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
2. In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».
«Art. 7. - (Azione di rivalsa). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
2. In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».
Commentari • 5
- 1. Il giudizio di responsabilità disciplinare dei magistrati: inopponibilità della transazione in precedenza intervenuta tra lo Stato ed il privatoStefano Taddeucci · https://www.filodiritto.com/ · 16 luglio 2021 · 5.4493203
Abstract: L'art. 7 comma 2 della Legge 117/1988 – come modificato dall'art. 4 della Legge 18/2015 – prevede che la transazione intervenuta tra il privato, che riteneva di essere stato leso illegittimamente da un provvedimento del Giudice, e lo Stato, che è chiamato dalla legge (art. 2 comma 1 della Legge 117/88) ad agire in qualità di rappresentante processuale e sostanziale del Giudice stesso, non è opponibile nel giudizio vertente sulla responsabilità disciplinare di quest'ultimo, e quindi non può essere invocata allo scopo di attenuare oppure eliminare tale responsabilità. […]
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Giurisprudenza • 28
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 13/09/2021, n. 9770Provvedimento: […] 7.2. La Corte ha ritenuto significativo, infine, anche il fatto che nei giudizi di rivalsa dello Stato a titolo di responsabilità civile, l'art. 7, comma 3, della legge n. 117 del 1988, nel testo modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 18 del 2015, non distingue il giudice di pace da quello professionale, entrambi chiamati a rispondere anche per negligenza inescusabile. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2020, n. 41 del 2020, n. 60 del 2006 e n. 150 del 1993; ordinanze n. 174 del 2012, n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999).Leggi di più...
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