Articolo 4 della Legge 27 febbraio 2015, n. 18
Articolo 3Articolo 5
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19 marzo 2015
Art. 4. Modifica dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117 1. L' articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Azione di rivalsa). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
2. In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».
Entrata in vigore il 19 marzo 2015
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