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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere relatore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1246/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...]del Grappa (VI) rappresentato C.F._1
e difeso dall'avv. Laura Giacobbo per mandato e domiciliato come in atti -
appellante –
contro nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) residente in [...] e nato a C.F._2 CP_2
EN (BL) il 11 ottobre 1957 (C.F.: residente in C.F._3
IC (VI), anche in qualità di soci illimitatamente e solidalmente responsabili della cessata società Controparte_3
(P.IVA: ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_1
IM GG per mandato e domiciliati come in atti - appellati –
1 e contro con sede in Milano (P.IVA: e CP_4 P.IVA_2 Controparte_5
con sede in Mogliano Veneto (P.IVA: ), in persona dei
[...] P.IVA_3
legali rappresentanti, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Marco
NI AL BE per mandato e domiciliate come in atti - appellate -
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Vicenza
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Nel merito in via principale: in totale riforma della sentenza n. 1224/2024
Tribunale di Vicenza, emessa in data 13.06.2024 e pubblicata in data
14.06.2024:
1.- accertata e dichiarata la solidale responsabilità - ai sensi dell'art. 119 d.
lgs 209/2005 e dell'art. 2049 c.c. – degli agenti e CP_1 [...]
, anche in qualità di soci illimitatamente e personalmente CP_2
responsabili della cessata società Controparte_3
per i fatti commessi dal subagente
[...] [...]
ai danni di siccome descritti in narrativa dell'atto Pt_2 Parte_1
di citazione, condannare gli appellati, in solido tra loro, al
2.- pagamento in favore di della somma di Euro 55.447,39 Parte_1
(cinquantacinquemilaquattrocentoquarantasette/39), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla dazione delle somme alla notifica dell'atto introduttivo del primo grado, nonché interessi ex art. 1284, quarto comma,
c.c. e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo effettivo ovvero condannarli al pagamento della somma - maggiore o minore - che risulterà di
2 giustizia dovuta;
3.- condannare , e CP_1 CP_2 CP_4
alla restituzione delle somme versate da a titolo di spese Parte_1
legali in forza della sentenza n. 1224/2024 Tribunale di Vicenza, pari ad Euro
23.034,62 (ventitremilatrentaquattro/62) siccome risultanti dal Doc. n. 02
allegato all'atto di citazione d'appello, oltre interessi di legge;
4.- spese e competenze professionali del doppio grado interamente rifuse;
5.- nel merito, in via subordinata:
6.- in non creduta ipotesi di conferma del capo di sentenza relativo al merito del giudizio, riformare quantomeno il capo di sentenza relativo alle sole spese di lite, compensandole - in tutto o in parte - in ragione di quanto argomentato e dedotto nel motivo D. dell'atto di citazione in appello;
7.- in via istruttoria:
8.- occorrendo, si insiste per l'ammissione delle prove orali richieste in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. 01.07.2021 e non ammesse in primo grado.
Conclusioni per parte appellata e CP_1 CP_2
In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello promosso dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni sopra esposte, con ogni conseguente statuizione e con liquidazione delle spese di lite a favore degli appellati anche ai sensi dell'art. 93 comma 1 o comma 3 c.p.c..
In via principale: rigettarsi integralmente l'appello proposto dal sig. Pt_1
per totale infondatezza dello stesso, per le ragioni tutte sopra esposte,
[...]
con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 93 comma 1 o comma 3
3 c.p.c..
Si ripropongono in ogni caso le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado (da epurarsi della domanda trasversale proposta
contro
: Parte_2
In via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_3
o comunque l'infondatezza della domanda verso la predetta società per
[...]
quanto dedotto in corso di causa. Accogliersi l'eccezione di intervenuta novazione dell'obbligazione risarcitoria/restitutoria sorta in capo a
[...]
nei confronti di oggetto della presente causa, per effetto Pt_2 Parte_1
della transazione intervenuta, di cui i convenuti e CP_2 Parte_2
hanno dichiarato ex art. 1304 c.c. di voler profittare;
conseguentemente,
dichiararsi che i condebitori solidali odierni convenuti sono stati liberati dal debito e dichiararsi estinta l'obbligazione.
Per l'effetto rigettarsi la domanda attorea.
Nel merito (in via principale e in via gradatamente subordinata)
1. Respingersi la domanda attorea nei confronti di , CP_1
e n quanto infondata. In ogni caso, in non CP_2 CP_3
creduta ipotesi di accertamento della responsabilità di , CP_1
e nella produzione del danno subito CP_2 CP_3
dall'attore, condannare in forza dei titoli giudizialmente dedotti CP_4
e , ciascuna in proporzione alla
[...] Controparte_6
rispettiva quota, a tenere indenne i predetti , CP_1 [...]
e i quanto i medesimi fossero chiamati a risarcire CP_2 CP_3
all'attore. Spese e competenze di lite interamente rifuse. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle residue istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
4 Conclusioni per le terze chiamate e CP_4 Controparte_5
Nel merito: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti negli scritti difensivi depositati nell'interesse di e di Con vittoria di spese e competenze di CP_4 Controparte_5
lite anche in relazione al giudizio di appello da liquidare secondo la nota spese che sarà presentata.
Fatto e motivi della decisione
1.- - cliente di lunga data, in proprio e quale titolare della Parte_1
Carrozzeria Rigon S.r.l., dell' di IC - Saimar Parte_3
S.n.c. di , tra il novembre 2011 ed il gennaio CP_1 CP_3
del 2012 consegnò ad , che operava come sub-agente per detta Parte_2
agenzia, n. 4 assegni bancari non trasferibili tratti su BA SA GI e
Valle Agno, intestati a per €. 62.795; affermò che la consegna Parte_3
era avvenuta per finalità di investimento a breve termine, con facoltà di smobilizzo in ogni tempo, senza penalità. non rilasciò alcun Parte_2
documento comprovante l'investimento. Nel febbraio del 2012 Parte_1
chiese ad di smobilizzare gli investimenti sicché gli vennero Parte_2
consegnati n. 4 assegni bancari postdatati dell'importo complessivo di €.
69.304,00 (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte appellante). Pt_1
tentò di incassare l'assegno di €. 19.124,00 ma il titolo ritornò
[...]
impagato e venne protestato;
notificò atto di precetto ed avviò una procedura esecutiva immobiliare poi estinta per transazione all'esito della quale gli furono versati € 13.000,00. Il ottenne decreto ingiuntivo in forza dei Pt_1
titoli di credito ricevuti ma l'esecuzione fu infruttuosa.
Il Tribunale di Vicenza rigettò la domanda del contro i soci della Pt_1
5 cessata che avevano chiamato in manleva le assicurazioni, CP_3
condannandolo alle spese.
Con citazione notificata il 18 luglio 2024 evocò Parte_1 CP_1
e anche in qualità di soci della cessata CP_2 [...]
nonché e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1224/2024
del Tribunale berico, pubblicata il 14 giugno e notificata il 18 -19 giugno 2024
che, in particolare, rigettate le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva di di presrizione delle terza chiamata;
di CP_3
estinzione della pretesa per adesione alla transazione (novazione), rigettò le domande del ritenendo che non fosse stata offerta la prova del fatto Pt_1
Part storico relativo alla consegna degli assegni allo e della successiva consegna degli assegni post-datati e regolando le spese.
Con il primo motivo lamenta l'errata valutazione delle prove Parte_1
rilevando, per contro, che il Tribunale aveva valorizzato solo alcune risultanze della prova costituenda, senza considerare né i documenti, né gli ulteriori elementi di prova;
con il secondo motivo lamenta l'errata statuzione sulla mancata prova del fatto storico e sulla ragione sottesa al rigetto dell'eccezione ex art. 1304 Cod. Civ., rilevando che il tribunale aveva errato nel ritenere che vi fosse stato riscontro alla sua intenzione di investire in e che la transazione si riferisse solo all'assegno bancario n. Parte_3
0100426922-11; con il terzo motivo si è doluto dell'errata applicazione dell'art. 2049 c.c. rilevando che era stato provato il rapporto qualificato tra preponente e preposto tanto che l'illecito aquiliano risultava dall'incasso degli assegni sul conto di e da altri elementi;
con il quarto motivo Parte_2
6 censura la condanna alle spese di lite chiedendo, in caso di conferma della sentenza, la compensazione, in considerazione del fatto che la domanda riconvenzionale nei confronti di era risultata inammissibile per Parte_2
la mancata citazione e che le eccezioni sollevate da controparte erano risultate infondate.
Si costituivano e contestando l'appello CP_1 CP_2
chiedendo la conferma della sentenza;
riproponevano l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di perché cancellata dal registro delle CP_3
imprese; eccepivano la insussistenza del rapporto di preposizione e svolgevano l'eccezione di novazione sostenendo che, per effetto della transazione, era già stato definito il rapporto con nel suo Parte_2
complesso. Eccepivano l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ex art. 348 bis c.p.c. e chiedevano la condanna dell'appellante
ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c.. Richiamavano anche il concorso di colpa del debitore ex art. 1227 Cod. Civ. che non aveva ottenuto, in relazione agli assegni dati, copia della polizza del contratto o ricevuta e per il quantum
contestavano la pretesa rilevando che avrebbe dovuto essere calcolato l'importo complessivo degli assegni consegnati, detratto quello di €.
13.000,00, non potendo applicarsi l'art. 1194 c.c. ai debiti di valore. Insistevano, se del caso, per la manleva.
Si costituivano anche e rilevando la tardività CP_4 Controparte_5
delle deduzioni sulla sentenza di patteggiamento poiché non prodotta in primo grado e, circa il merito, ribadendo che la consegna degli assegni era rimasta indimostrata e che aveva agito autonomamente per conseguire Parte_2
profitti per sé.
7 La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 3 dicembre
2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.- L'appello è fondato e la sentenza va riformata con la condanna di CP_1
e in solido, al pagamento di € 62.795,00, detratto
[...] CP_2
l'importo di euro 13.000 devalutato al novembre 2011, oltre accessori a favore del . Vanno condannate e ciascuna per la Pt_1 CP_4 CP_5
rispettiva quota, a tenere manlevati e nei limiti CP_7 CP_2
Part di polizza, per i danni causati dallo vanno condannati CP_1
ed a restituire a le somme versate CP_2 CP_4 Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado oltre gli interessi come da domanda.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate secondo i valori del D.M. 55
del 2014, tenuto conto del decisum, vanno addebitate ad e CP_1
in via solidale ed a carico delle terze chiamate per queste in CP_2
misura prossima ai minimi in quanto in primo grado avevano contrastato la manleva ma non in appello, ex ante necessario (in generale Cass.
23632/2016). Non si ritiene, invece, in motivato dissenso rispetto alle più
recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti
8 giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
3.1.- Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (id est, l'infondatezza nel merito della domanda contro) CP_3
Part per assenza del rapporto di preposizione con lo ed ha respinto le
[...]
eccezioni di prescrizione e di estinzione della pretesa risarcitoria perché la transazione non avrebbe potuto riferirsi all'illecito in esame, avendo avuto ad oggetto solo un assegno (non le somme portate dagli altri) e perché non avrebbe potuto desumersi la volontà delle parti di sostituire all'originario
Part rapporto, un nuovo rapporto avente ad oggetto gli assegni consegnati da a . Nel merito, ha rigettato la domanda e, qualificata la fattispecie nella Pt_1
previsione degli artt. 119, co. 2 e 3, d.lgs. 209/2005 e 2049 c.c., ha escluso che le condotte poste in essere da a danno di altri clienti, fossero Parte_2
state realizzate a pregiudizio di ritenendo non raggiunta la prova Parte_1
del fatto storico perché dall'istruttoria non erano emersi elementi sufficienti
9 per fondare un addebito di responsabilità in capo ai convenuti soci della cancellata Rilevò che nessuno dei testimoni aveva saputo riferire CP_3
circa la consegna e la causa della consegna degli assegni e ritenne non fosse emerso alcun riscontro dell'intenzione di di investire in Parte_1
considerando che esisteva un legame anche con l'attività della Parte_3
carrozzeria.
3.2.- La motivazione non regge alle censure.
4.- Sono da esaminare, in via preliminare, tanto l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. quanto le eccezioni riproposte dagli appellati e CP_1 CP_2
4.1.- Va premesso che l'art. 348 bis c.p.c. non prevede più un filtro con una pronuncia d'inammissibilità tramite ordinanza ma consente unicamente,
anche nei casi in cui l'impugnazione sia manifestamente infondata, che il giudice disponga la discussione orale. Per le ragioni di cui sotto, tuttavia,
l'eccezione non appare fondata come non appare fondata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. perché la pretesa di è fondata. Parte_1
4.2.- L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di della CP_3
quale erano soci e riproposta in questa sede, è Parte_4 CP_2
inammissibile perché non articolata nelle forme dell'appello incidentale.
Infatti, in primo grado, le domande del erano state rigettate e pure era Pt_1
stata rigettata in modo espresso tale eccezione. Gli appellati erano risultati vincitori. Ora, posto che in primo grado, riguardo tale eccezione, vi era stata una soccombenza solo virtuale del e del la questione avrebbe CP_1 CP_2
potuto essere portata all'attenzione della Corte, pena la formazione del giudicato, solo con appello incidentale che non risulta svolto (Corte di
10 Cassazione, S.U., sentenza n. 11799 del 12 maggio 2017); é appena il caso di aggiungere, ad abundantiam, che è stata cancellata dal registro CP_3
delle imprese il 28 luglio 2020 e che la cancellazione dal registro delle imprese di una società - sia essa di persone o di capitali - determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, attuali appellati, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate (Cass.,
Ordinanza n. 9085 del 7 aprile 2025). Ne consegue che ha CP_3
perso la legittimazione che spetta ora ai soci appellati.
4.3.- L'eccezione di novazione è inammissibile perché non proposta nelle forme dell'appello incidentale. Il Giudice di primo grado, infatti e come detto,
ha respinto espressamente detta eccezione osservando che la transazione non avrebbe potuto riferirsi alla vicenda in esame, avendo avuto ad oggetto solo un assegno tanto che non avrebbe potuto desumersi la volontà delle parti di sostituire, all'originario rapporto, un nuovo rapporto avente ad oggetto gli assegni consegnati da a . La devoluzione della Parte_2 Parte_1
questione alla Corte d'Appello, pertanto, avrebbe richiesto la proposizione del gravame incidentale (Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 11799 del 12
maggio 2017) con esclusione della mera riproposizione essendo intervenuto il giudicato sul punto (sfavorevole agli appellati) che erano stati in posizione di soccombenza virtuale in merito a tale eccezione, pur vincitori nel merito.
5.1.- I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto avvinti e vanno accolti.
11 5.2.- Con il primo si lamental'errata valutazione delle prove sostenendosi che il fatto storico era stato dimostrato in forza degli assegni emessi dal , Pt_1
Part Part girati per l'incasso dallo dalla sentenza di patteggiamento dello per il delitto di truffa aggravata anche a danno del con pregiudizio per €. Pt_1
62.795 e della sentenza n. 3388/17 del Tribunale di Vicenza che avrebbe
Part potuto valere quale indizio di colpevolezza dello inoltre dagli esiti della prova costituenda, dato che aveva riferito di aver assistito Testimone_1
Part alla telefonata con cui aveva chiesto allo di smobilizzare Parte_1
l'investimento. Con il secondo motivo si censura la statuizione di mancata prova del fatto storico lamentandosi l'errore sia in quanto il Tribunale aveva ritenuto che non vi fosse stato riscontro dell'intenzione di di Parte_1
investire in quando la stessa si sarebbe potuta desumere, sia Parte_3
dall'intestazione degli assegni alla società assicurativa, sia dal fatto che Pt_1
li aveva sottoscritti quale persona fisica (e non quale titolare della
[...]
carrozzeria). Si deduce che il Tribunale aveva erratamente affermato che la transazione non si riferiva ai fatti per cui era causa ma solamente al primo assegno, mentre ivi era stato precisato che sarebbe rimasto Parte_2
debitore delle somme di cui al d.i. 3723/14 Tribunale di Vicenza. Con il terzo motivo viene censurata l'applicazione dell'art. 2049 c.c. assumendosi che era stata offerta la prova di un rapporto qualificato tra preponente e preposto e che l'illecito aquiliano risultava dall'incasso degli assegni sul conto di Pt_2
dalla denuncia – querela per truffa, dalla sentenza di patteggiamento e
[...]
dalla relazione di P.G.. Si adduce poi che, proprio le mansioni affidate ad
, dal e dal della avevano agevolato il Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
comportamento illecito.
12 6.1- Non appare contestato, risulta ammesso e comunque è stato provato,
l'illecito perpetrato da ai danni di inegratosi con “la Parte_2 Parte_1
Part datio degli assegni” dal primo e “l'incasso” dello sul proprio contro personale senza restituzione, se non limitata;
il tutto emerge dall'esame degli assegni del , intestati a con clausola di non trasferibilità e Pt_1 Parte_3
dalla girata per l'incasso sul conto corrente personale di presso Parte_2
BA RE di IC (docc. da 4 a 7 e 1 appellante e 17 parte appellata); il tutto risulta dalla sentenza di patteggiamento resa del Gip del
Tribunale di Vicenza nel 2016 nei confronti di per il delitto di Parte_2
truffa aggravata continuata a danno di con pregiudizio allo Parte_1
stesso per €. 62.795,00 divenuta irrevocabile. L'intestazione degli assegni,
oggettivamente emessi dal ed a sua firma a favore di ma Pt_1 Parte_3
incassati dall'agente sul proprio conto corrente personale, comprova che lo
Part aveva ricevuto personalmente gli assegni dal e che li aveva Pt_1
incassati. L'intestazione, non all'agente, dimostra che la consegna era
Part avvenuta in funzione dei rapporti con l'Agenzia e non con lo personalmente. La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444
Cod. proc. pen (Cass. civ. sez. 3^ n. 28428 del 11 ottobre 2023 – relativa a
Part caso consimile), relativa alla consegna degli assegni allo da parte del ed il successivo incasso dei medesimi sul conto personale, costituisce Pt_1
indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che,
pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la
13 controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza. Il tutto comprova ulteriormente la datio degli
Part assegni dal sub agente della cessata e l'illecito incasso CP_8 CP_3
sul conto corrente personale del sub agente che nulla ha Parte_2
corrisposto all'agenzia ed alla compagnia assicurativa.
6.2.1.- Ora, la responsabilità dell'agente di assicurazioni per il fatto illecito del suo sub-agente si fonda sull'art. 109 cod. ass. e sul generale disposto dell'art. 2049 c.c.. Tale ultima norma disciplina una fattispecie di responsabilità oggettiva, che fa carico al datore di lavoro (l'Agenzia
mandante) delle conseguenze di ogni atto illecito compiuto dal preposto, a prescindere dall'elemento soggettivo del datore di lavoro, e dunque a prescindere dalla intenzione o dalla consapevolezza di costui. Detta
responsabilità, in particolare, si fonda sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze del sub-agente ed il danno subìto dal cliente e postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-
agente nell'organizzazione dell'impresa (Cass., sentenza n. 23973 del 26
settembre 2019). Ed il concetto di occasionalità non richiama la coincidenza spaziale e temporale. Può dirsi così commesso in occasione del rapporto di lavoro un determinato illecito anche se non è compiuto sui luoghi di lavoro e negli orari di suo svolgimento. Occasione significa che le mansioni svolte hanno agevolato la commissione dell'illecito (Cass., Ordinanza n. 28988
dell'11 novembre 2024).
6.2.2.- ALla lettera di incarico a sub-agente (cfr. doc. 2) emerge che Pt_2
era stato autorizzato a promuovere e sviluppare affari di assicurazione
[...]
esclusivamente per conto dell' di IC. È stato allegato che Parte_3
14 aveva ottenuto la consegna degli assegni da , presso la Parte_2 Pt_1
Carrozzeria di quest'ultimo, in qualità di sub-agente dell'agenzia ed inoltre,
comunque, che gli assegni erano stati intestati a e poi incassati Parte_3
Part dallo e che, quindi, la funzione rivestita, complice la fiducia guadagnata,
aveva agevolato la commissione dell'illecito. E' irrilevante che Parte_2
avesse agito per finalità strettamente personali, poiché la sua condotta aveva costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (Cass., Ordinanza n. 31675 del 14 novembre 2023) avendo in precedenza trattato con il proprio in veste di agente assicurativo: il tutto Pt_1
è dimostrato dalla stessa intestazione degli assegni con clausola di non trasferiblità a favore di dalle dichiarazioni testimoniali di Parte_3 [...]
che ha riferito che aveva assistito ad una telefonata nel corso Tes_1
della quale aveva chiesto ad lo smobilizzo Parte_1 Parte_2
dell'investimento per soddisfare proprie necessità personali (per l'abitazione di Bassano) a riprova, dunque, che un investimento assicurativo vi era stato e dalla denuncia querela dei soci dalla quale emerge che erano stati CP_3
Part convocati tutti i clienti del signor per comunicare quanto avevano scoperto (doc. 15). ALla denuncia emerge che i soci di avevano CP_3
appreso che in altre occasioni si era fatto rilasciare degli assegni Parte_2
da clienti per investimenti o per polizze vita senza tuttavia riversare gli importi alla società e senza poi nemmeno restituirli ai clienti (con modalità
consimili a quelle dell'attuale giudizio).
A seguito di tale denuncia la Procura della Repubblica aveva avviato le indagini contro – che aveva poi patteggiato – per il delitto di Parte_2
appropriazione indebita a danno del . Pt_1
15 6.2.3.- Da un punto di vista probatorio, pur essendo mancata la prova diretta del fatto che avesse consegnato gli assegni per una forma di Parte_1
investimento la circostanza si può desumere come di seguito:
-) dalla denuncia – querela (cfr. doc. 13) da cui si evince che Parte_1
aveva dedotto di aver consegnato ad 4 assegni per un totale di Parte_2
euro 62.795,00, per investimenti a breve termine, assegni ut supra;
-) dalla conforme sentenza di patteggiamento (cfr. doc. 27) prodotta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., quindi tempestivamente e dalla quale si evince che l'imputato aveva concordato l'applicazione della pena in ordine al delitto di truffa integrata dal fatto che, con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come sub-agente assicurativo della e agendo come CP_3
mandatario infedele, aveva tratto in errore sulla esistenza delle polizze e sulla bontà degli affari, inducendo i clienti della società a farsi corrispondere ingenti somme, dunque ai danni di;
Parte_1
-) dalla sentenza n. 3388/17 del Tribunale di Vicenza, di condanna degli
Part odierni appellati, in solido con e al pagamento delle somme CP_3
Part sottratte dallo in danno a svariati clienti della società, per aver venduto prodotti assicurativi “fantasma” impossessandosi del denaro versato dai clienti (cfr. doc. 22).
La sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova (Cass., Ordinanza n. 2897 del 31 gennaio 2024) ed è
liberamente valutabile nel giudizio civile di danno quale prova atipica. Del
resto, altrimenti, la parte dovrebbe spiegare le ragioni per le quali ha patteggiato per un reato inesistente e le ragioni per cui il Giudice avrebbe
16 accolto una istanza infondata. Inoltre, in tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è
tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,
attraverso un'analisi atomistica degli stessi (Cass., Ordinanza n. 19253 del 13
luglio 2025). Tutti gli elementi di prova sopra indicati, nel singolo e nel complesso valutati, appaiono gravi (perché conducenti all'ignoto) precisi (in quanto sufficientemente circostanziati) e concordi tra loro.
Meritano di essere valorizzate, in aggiunta, le circostanze emerse in sede di prova orale: , infatti, all'udienza del 9 giugno 2022 ha Testimone_1
confermato che era intervenuto un rapporto fiduciario tra le parti visto che i erano clienti di da molti anni (dal 1994 almeno), che era Pt_1 Parte_3
prassi, tra e , negoziare le polizze presso la sede della Parte_1 Parte_2
carrozzeria e che investimenti analoghi erano già stati fatti in precedenza dal
. La testimone ha riferito di aver assistito ad una telefonata nel corso Pt_1
della quale aveva chiesto a di smobilizzare Parte_1 Parte_2
l'investimento (cfr. verbale d'udienza 9 giugno 2022). La stessa intestazione degli assegni a e non all'agente, avvalora quanto sopra. Parte_3
6.2.4.- Non è fondata l'eccezione degli appellati – in senso lato e rilevabile d'ufficio - del concorso colposo del creditore (art. 1227 Cod. Civ.) per Pt_1
non essersi fatto rilasciare la quietanza ovvero il contratto per l'affermato
17 investimento o altro documento. Il concorso di colpa è invocato all'interno di uno schema di responsabilità per fatto altrui, ossia di responsabilità della preponente dell'agente, e dunque per fatto di quest'ultimo: il fatto illecito è
quello altrui, ossia quello del preposto di cui risponte la preponente in ragione della occasionalità della condotta di quello, ed è pacifico che quest'ultima è
stata dolosa come si comprova dalla sentenza di pattetteggiamento. Non può
certo limitarsi la rilevanza del concorso del danneggiato al solo caso in cui quella del danneggiante sia colposa ed escludere che possa invece rilevare la condotta colposa del danneggiato quando quella del danneggiante sia dolosa
(in generale Cass. ordinanza n. 22717 del 20 luglio 2022). Detto ciò, ammessa l'applicazione dell'articolo 1227 Cod. Civ., occorre valutare se la condotta del danneggiato abbia agevolato in qualche modo l'illecito per evitare che le ricadute negative dell'agere, pregiudichino oltremisura il preponente.
Ebbene, la condotta colposa non è data evincere in quanto, in primo luogo,
non ha consegnato somme in contanti o titoli non nominativi o Parte_1
intestati all'agente, ma ha consegnato degli assegni intestati alla preponente
(sopra allegati) rendendo in tal modo “chiara” l'operazione e la Parte_3
tracciablità dei titoli, infatti poi incassati illegittimamente dal sub agente. In
secondo luogo, non è ravvisabile alcun concorso colposo ex art. 1227 Cod.
Civ. perché, anche qualora si fosse attivato immediatamente per Parte_1
ottenere la consegna della documentazione attestante gli investimenti, nulla avrebbe potuto fare per ottenere la restituzione dell'importo. Né si può
escludere che anche la relativa documentazione potesse essere tale da indurre in errore persona di ordinaria diligenza.
La questione della ricevuta o altro appare mal posta in quanto esula dal thema
18 decidendum ed anzi appare un di più rispetto la osservanza delle regole primarie di attenzione, attuate nel caso.
7.- E' stata così raggiunta la prova che ha versato ad Parte_1 Parte_2
€. 62.795,00 con assegni a titolo di investimento e che il sub agente,
avvalendosi della situazione di fiducia verso l'investitore, resa possibile all'operato nell'agenzia degli appellati, se ne é impossessato in violazione dell'art. 2049 Cod. Civ. e della legge speciale. Da tale importo devo essere detratto quello di €. 13.000 versati a all'esito della transazione, Parte_1
senza che possa trovare applicazione la regola posta dall'art. 1194 c.c.
valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta (Cass.,
Sentenza n. 3747 del 23 febbraio 2005). L'importo di €. 13.000 deve essere devalutato alla data del versamento degli assegni (novembre 2011) ed ivi deve essere operata la detrazione con il debito.
Il ed il rispondono dei danni per le attività del loro sub-agente CP_7 CP_2
assicurativo poiché esse, involgendo le fasi di negoziazione di polizze e altri contratti, rientravano senz'altro nelle sue incombenze ed erano riconducibili all'attività di impresa propria dei (sub-)preponenti. Detto altrimenti, Pt_2
se non fosse stato sub-agente di non avrebbe potuto
[...] Parte_3
commettere l'illecito o, almeno, non lo avrebbe commesso con le modalità e nell'entità di cui si controverte. Gli appellati rispondono dei danni causati dalle condotte del loro sub-agente quale contropartita Parte_2
dell'inserimento del collaboratore nel ciclo di produzione o scambio dei beni o dei servizi offerti, dai quali essi mirano a trarre professionalmente utili di esercizio: e, quindi, come contropartita dei benefici che potrebbero o avrebbero potuto oderivare ad essi (sub-) preponenti dal consapevole
19 professionale avvalimento delle condotte complessivamente poste in essere dal (sub-)agente. La responsabilità discende, quantomeno, dall'applicazione del principio dell'apparenza del diritto, stante la sussistenza, per le ragioni in appresso meglio enunciate, della buona fede dell'attore e della colpa della predetta società: a tale entità giuridica erano infatti riconducibili i locali della
Part sede decentrata di SAdrigo (VI) ove operava lo nella sede di SAdrigo
erano talvolta presenti gli agenti nonché soci della Parte_3 CP_3
ivi era impiegata la stessa segretaria che pure lavorava nella sede di
[...]
IC. , nonostante fosse formalmente sub-agente di CP_9 CP_7
CP_1 e , deve essere considerato senz'altro quale collaboratore (v. doc. 15),
non solo dei (sub-)preponenti ma anche dell'agenzia di assicurazione CP_3
da essi soli appositamente costituita per svolgere attività (sebbene non
[...]
iscritta nel R.U.I. assicurativi, svolge, come riportato nella relativa visura camerale, attività di «Agenzia di assicurazione della ditta “S.A.I. s.p.a.” di
Torino»), la quale aveva, in ogni caso, stante la promiscuità tra i ruoli ed i luoghi, contribuito ad ingenerare un affidamento nella clientela circa la
Part sussistenza di un rapporto di collaborazione tra essa e lo (v. denuncia-
querela sub doc. 1 dei convenuti nella causa introdotta da in Parte_5
cui gli stessi e riconoscono che «L'Agenzia si avvale, tra gli CP_7 CP_2
altri, delle prestazioni di un Sub-Agente il signor »). Gli appellati Parte_2
sono dunque responsabili in via indiretta ed oggettiva per il fatto del preposto e collaboratore. La somma risultante, trattandosi di debito di natura risarcitoria e, quindi, di debito di valore, deve essere maggiorata della rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti al saldo. Tuttavia, non essendo configurabile un automatismo nel riconoscimento degli interessi
20 compensativi, si osserva che non è stato assolto l'onere del creditore di Pt_1
provare che la somma rivalutata fosse inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (Cass. Sentenza n. 6351 del 10
marzo 2025).
9.- E' fondata la domanda di manleva assicurativa spiegata dagli appellati e nei confronti di e CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_5
I chiamanti hanno prodotto la polizza di assicurazione n. 57188200, avente ad oggetto la responsabilità civile verso terzi: “la Società risponde delle somme che gli assicurati, nell'esercizio dell'attività di Agenti di
Assicurazione ed attività ad essa connesse, siano tenuti a pagare a terzi a titolo di responsabilità civile, sia per lesioni personali, che per danni patrimoniali o danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di comportamento colposo degli Assicurati e colposo e doloso delle persone delle quali essi debbono rispondere nell'espletamento dell'attività assicurativa indipendentemente dalla forma del rapporto instaurato”.
A fronte del nesso tra la condotta illecita di con il rapporto di Parte_2
preposizione, tale polizza può dirsi operante con la conseguente applicazione della franchigia unica di €.
1.000 in considerazione dell'unico illecito
Part continuato dello (difese degli appellati). La responsabilità delle
Assicurazioni dovrà essere ripartita pro quota.
10.- Ogni ulteriore e diversa istanza anche istruttoria va rigettata, rilevandosi,
quanto alle prove costituende, che le parti non hanno indicato le ragioni per la quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa
(Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018).
21
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e anche in Parte_1 CP_1 CP_2
qualità di soci della cessata Controparte_3 Controparte_3
e contro e così provvede:
[...] CP_4 Controparte_5
in accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di Vicenza;
accerta la responsabilità di , per l'illecito; Parte_2
condanna e in solido, al pagamento di €. CP_1 CP_2
62.795,00 a favore del;
dispone che l'importo di €. 13.000,00 sia Pt_1
devalutato al novembre 2011 e detratto dal debito;
condanna CP_1
e a pagare la differenza oltre alla rivalutazione monetaria dai CP_2
pagamenti al saldo effettivo e, dalla pronuncia, oltre gli interessi legali ex art. 1284 quarto comma Cod.Civ. al saldo;
condanna e in via solidale, alle spese in favore CP_1 CP_2
di che si liquidano per il primo grado in € 7.616,00 e per Parte_1
l'appello in €. 6.946,00 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
condanna e per la quota di ciascuna, a Controparte_5 CP_4
rimborsare ad e quanto pagato al per CP_1 CP_2 Pt_1
danni, detratta la franchigia;
condanna e a restituire le somme CP_1 CP_2 CP_4
versate da in € 23.034,62 oltre interessi al tasso dell'art. 1281 Parte_1
co. 1 c.c. dal pagamento al saldo;
autorizza la compensazione;
condanna e in via solidale, alle spese in Controparte_5 CP_4
22 favore del e del e che si liquidano per il primo grado in € 4.000 CP_1 CP_2
e per l'appello in €.
4.000 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
Venezia lì 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
23
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere relatore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1246/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...]del Grappa (VI) rappresentato C.F._1
e difeso dall'avv. Laura Giacobbo per mandato e domiciliato come in atti -
appellante –
contro nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) residente in [...] e nato a C.F._2 CP_2
EN (BL) il 11 ottobre 1957 (C.F.: residente in C.F._3
IC (VI), anche in qualità di soci illimitatamente e solidalmente responsabili della cessata società Controparte_3
(P.IVA: ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_1
IM GG per mandato e domiciliati come in atti - appellati –
1 e contro con sede in Milano (P.IVA: e CP_4 P.IVA_2 Controparte_5
con sede in Mogliano Veneto (P.IVA: ), in persona dei
[...] P.IVA_3
legali rappresentanti, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Marco
NI AL BE per mandato e domiciliate come in atti - appellate -
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Vicenza
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Nel merito in via principale: in totale riforma della sentenza n. 1224/2024
Tribunale di Vicenza, emessa in data 13.06.2024 e pubblicata in data
14.06.2024:
1.- accertata e dichiarata la solidale responsabilità - ai sensi dell'art. 119 d.
lgs 209/2005 e dell'art. 2049 c.c. – degli agenti e CP_1 [...]
, anche in qualità di soci illimitatamente e personalmente CP_2
responsabili della cessata società Controparte_3
per i fatti commessi dal subagente
[...] [...]
ai danni di siccome descritti in narrativa dell'atto Pt_2 Parte_1
di citazione, condannare gli appellati, in solido tra loro, al
2.- pagamento in favore di della somma di Euro 55.447,39 Parte_1
(cinquantacinquemilaquattrocentoquarantasette/39), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla dazione delle somme alla notifica dell'atto introduttivo del primo grado, nonché interessi ex art. 1284, quarto comma,
c.c. e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo effettivo ovvero condannarli al pagamento della somma - maggiore o minore - che risulterà di
2 giustizia dovuta;
3.- condannare , e CP_1 CP_2 CP_4
alla restituzione delle somme versate da a titolo di spese Parte_1
legali in forza della sentenza n. 1224/2024 Tribunale di Vicenza, pari ad Euro
23.034,62 (ventitremilatrentaquattro/62) siccome risultanti dal Doc. n. 02
allegato all'atto di citazione d'appello, oltre interessi di legge;
4.- spese e competenze professionali del doppio grado interamente rifuse;
5.- nel merito, in via subordinata:
6.- in non creduta ipotesi di conferma del capo di sentenza relativo al merito del giudizio, riformare quantomeno il capo di sentenza relativo alle sole spese di lite, compensandole - in tutto o in parte - in ragione di quanto argomentato e dedotto nel motivo D. dell'atto di citazione in appello;
7.- in via istruttoria:
8.- occorrendo, si insiste per l'ammissione delle prove orali richieste in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. 01.07.2021 e non ammesse in primo grado.
Conclusioni per parte appellata e CP_1 CP_2
In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello promosso dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni sopra esposte, con ogni conseguente statuizione e con liquidazione delle spese di lite a favore degli appellati anche ai sensi dell'art. 93 comma 1 o comma 3 c.p.c..
In via principale: rigettarsi integralmente l'appello proposto dal sig. Pt_1
per totale infondatezza dello stesso, per le ragioni tutte sopra esposte,
[...]
con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 93 comma 1 o comma 3
3 c.p.c..
Si ripropongono in ogni caso le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado (da epurarsi della domanda trasversale proposta
contro
: Parte_2
In via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di CP_3
o comunque l'infondatezza della domanda verso la predetta società per
[...]
quanto dedotto in corso di causa. Accogliersi l'eccezione di intervenuta novazione dell'obbligazione risarcitoria/restitutoria sorta in capo a
[...]
nei confronti di oggetto della presente causa, per effetto Pt_2 Parte_1
della transazione intervenuta, di cui i convenuti e CP_2 Parte_2
hanno dichiarato ex art. 1304 c.c. di voler profittare;
conseguentemente,
dichiararsi che i condebitori solidali odierni convenuti sono stati liberati dal debito e dichiararsi estinta l'obbligazione.
Per l'effetto rigettarsi la domanda attorea.
Nel merito (in via principale e in via gradatamente subordinata)
1. Respingersi la domanda attorea nei confronti di , CP_1
e n quanto infondata. In ogni caso, in non CP_2 CP_3
creduta ipotesi di accertamento della responsabilità di , CP_1
e nella produzione del danno subito CP_2 CP_3
dall'attore, condannare in forza dei titoli giudizialmente dedotti CP_4
e , ciascuna in proporzione alla
[...] Controparte_6
rispettiva quota, a tenere indenne i predetti , CP_1 [...]
e i quanto i medesimi fossero chiamati a risarcire CP_2 CP_3
all'attore. Spese e competenze di lite interamente rifuse. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle residue istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.
4 Conclusioni per le terze chiamate e CP_4 Controparte_5
Nel merito: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti negli scritti difensivi depositati nell'interesse di e di Con vittoria di spese e competenze di CP_4 Controparte_5
lite anche in relazione al giudizio di appello da liquidare secondo la nota spese che sarà presentata.
Fatto e motivi della decisione
1.- - cliente di lunga data, in proprio e quale titolare della Parte_1
Carrozzeria Rigon S.r.l., dell' di IC - Saimar Parte_3
S.n.c. di , tra il novembre 2011 ed il gennaio CP_1 CP_3
del 2012 consegnò ad , che operava come sub-agente per detta Parte_2
agenzia, n. 4 assegni bancari non trasferibili tratti su BA SA GI e
Valle Agno, intestati a per €. 62.795; affermò che la consegna Parte_3
era avvenuta per finalità di investimento a breve termine, con facoltà di smobilizzo in ogni tempo, senza penalità. non rilasciò alcun Parte_2
documento comprovante l'investimento. Nel febbraio del 2012 Parte_1
chiese ad di smobilizzare gli investimenti sicché gli vennero Parte_2
consegnati n. 4 assegni bancari postdatati dell'importo complessivo di €.
69.304,00 (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado di parte appellante). Pt_1
tentò di incassare l'assegno di €. 19.124,00 ma il titolo ritornò
[...]
impagato e venne protestato;
notificò atto di precetto ed avviò una procedura esecutiva immobiliare poi estinta per transazione all'esito della quale gli furono versati € 13.000,00. Il ottenne decreto ingiuntivo in forza dei Pt_1
titoli di credito ricevuti ma l'esecuzione fu infruttuosa.
Il Tribunale di Vicenza rigettò la domanda del contro i soci della Pt_1
5 cessata che avevano chiamato in manleva le assicurazioni, CP_3
condannandolo alle spese.
Con citazione notificata il 18 luglio 2024 evocò Parte_1 CP_1
e anche in qualità di soci della cessata CP_2 [...]
nonché e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1224/2024
del Tribunale berico, pubblicata il 14 giugno e notificata il 18 -19 giugno 2024
che, in particolare, rigettate le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva di di presrizione delle terza chiamata;
di CP_3
estinzione della pretesa per adesione alla transazione (novazione), rigettò le domande del ritenendo che non fosse stata offerta la prova del fatto Pt_1
Part storico relativo alla consegna degli assegni allo e della successiva consegna degli assegni post-datati e regolando le spese.
Con il primo motivo lamenta l'errata valutazione delle prove Parte_1
rilevando, per contro, che il Tribunale aveva valorizzato solo alcune risultanze della prova costituenda, senza considerare né i documenti, né gli ulteriori elementi di prova;
con il secondo motivo lamenta l'errata statuzione sulla mancata prova del fatto storico e sulla ragione sottesa al rigetto dell'eccezione ex art. 1304 Cod. Civ., rilevando che il tribunale aveva errato nel ritenere che vi fosse stato riscontro alla sua intenzione di investire in e che la transazione si riferisse solo all'assegno bancario n. Parte_3
0100426922-11; con il terzo motivo si è doluto dell'errata applicazione dell'art. 2049 c.c. rilevando che era stato provato il rapporto qualificato tra preponente e preposto tanto che l'illecito aquiliano risultava dall'incasso degli assegni sul conto di e da altri elementi;
con il quarto motivo Parte_2
6 censura la condanna alle spese di lite chiedendo, in caso di conferma della sentenza, la compensazione, in considerazione del fatto che la domanda riconvenzionale nei confronti di era risultata inammissibile per Parte_2
la mancata citazione e che le eccezioni sollevate da controparte erano risultate infondate.
Si costituivano e contestando l'appello CP_1 CP_2
chiedendo la conferma della sentenza;
riproponevano l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di perché cancellata dal registro delle CP_3
imprese; eccepivano la insussistenza del rapporto di preposizione e svolgevano l'eccezione di novazione sostenendo che, per effetto della transazione, era già stato definito il rapporto con nel suo Parte_2
complesso. Eccepivano l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza, ex art. 348 bis c.p.c. e chiedevano la condanna dell'appellante
ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c.. Richiamavano anche il concorso di colpa del debitore ex art. 1227 Cod. Civ. che non aveva ottenuto, in relazione agli assegni dati, copia della polizza del contratto o ricevuta e per il quantum
contestavano la pretesa rilevando che avrebbe dovuto essere calcolato l'importo complessivo degli assegni consegnati, detratto quello di €.
13.000,00, non potendo applicarsi l'art. 1194 c.c. ai debiti di valore. Insistevano, se del caso, per la manleva.
Si costituivano anche e rilevando la tardività CP_4 Controparte_5
delle deduzioni sulla sentenza di patteggiamento poiché non prodotta in primo grado e, circa il merito, ribadendo che la consegna degli assegni era rimasta indimostrata e che aveva agito autonomamente per conseguire Parte_2
profitti per sé.
7 La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 3 dicembre
2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.- L'appello è fondato e la sentenza va riformata con la condanna di CP_1
e in solido, al pagamento di € 62.795,00, detratto
[...] CP_2
l'importo di euro 13.000 devalutato al novembre 2011, oltre accessori a favore del . Vanno condannate e ciascuna per la Pt_1 CP_4 CP_5
rispettiva quota, a tenere manlevati e nei limiti CP_7 CP_2
Part di polizza, per i danni causati dallo vanno condannati CP_1
ed a restituire a le somme versate CP_2 CP_4 Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado oltre gli interessi come da domanda.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate secondo i valori del D.M. 55
del 2014, tenuto conto del decisum, vanno addebitate ad e CP_1
in via solidale ed a carico delle terze chiamate per queste in CP_2
misura prossima ai minimi in quanto in primo grado avevano contrastato la manleva ma non in appello, ex ante necessario (in generale Cass.
23632/2016). Non si ritiene, invece, in motivato dissenso rispetto alle più
recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti
8 giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
3.1.- Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (id est, l'infondatezza nel merito della domanda contro) CP_3
Part per assenza del rapporto di preposizione con lo ed ha respinto le
[...]
eccezioni di prescrizione e di estinzione della pretesa risarcitoria perché la transazione non avrebbe potuto riferirsi all'illecito in esame, avendo avuto ad oggetto solo un assegno (non le somme portate dagli altri) e perché non avrebbe potuto desumersi la volontà delle parti di sostituire all'originario
Part rapporto, un nuovo rapporto avente ad oggetto gli assegni consegnati da a . Nel merito, ha rigettato la domanda e, qualificata la fattispecie nella Pt_1
previsione degli artt. 119, co. 2 e 3, d.lgs. 209/2005 e 2049 c.c., ha escluso che le condotte poste in essere da a danno di altri clienti, fossero Parte_2
state realizzate a pregiudizio di ritenendo non raggiunta la prova Parte_1
del fatto storico perché dall'istruttoria non erano emersi elementi sufficienti
9 per fondare un addebito di responsabilità in capo ai convenuti soci della cancellata Rilevò che nessuno dei testimoni aveva saputo riferire CP_3
circa la consegna e la causa della consegna degli assegni e ritenne non fosse emerso alcun riscontro dell'intenzione di di investire in Parte_1
considerando che esisteva un legame anche con l'attività della Parte_3
carrozzeria.
3.2.- La motivazione non regge alle censure.
4.- Sono da esaminare, in via preliminare, tanto l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. quanto le eccezioni riproposte dagli appellati e CP_1 CP_2
4.1.- Va premesso che l'art. 348 bis c.p.c. non prevede più un filtro con una pronuncia d'inammissibilità tramite ordinanza ma consente unicamente,
anche nei casi in cui l'impugnazione sia manifestamente infondata, che il giudice disponga la discussione orale. Per le ragioni di cui sotto, tuttavia,
l'eccezione non appare fondata come non appare fondata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. perché la pretesa di è fondata. Parte_1
4.2.- L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di della CP_3
quale erano soci e riproposta in questa sede, è Parte_4 CP_2
inammissibile perché non articolata nelle forme dell'appello incidentale.
Infatti, in primo grado, le domande del erano state rigettate e pure era Pt_1
stata rigettata in modo espresso tale eccezione. Gli appellati erano risultati vincitori. Ora, posto che in primo grado, riguardo tale eccezione, vi era stata una soccombenza solo virtuale del e del la questione avrebbe CP_1 CP_2
potuto essere portata all'attenzione della Corte, pena la formazione del giudicato, solo con appello incidentale che non risulta svolto (Corte di
10 Cassazione, S.U., sentenza n. 11799 del 12 maggio 2017); é appena il caso di aggiungere, ad abundantiam, che è stata cancellata dal registro CP_3
delle imprese il 28 luglio 2020 e che la cancellazione dal registro delle imprese di una società - sia essa di persone o di capitali - determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, attuali appellati, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate (Cass.,
Ordinanza n. 9085 del 7 aprile 2025). Ne consegue che ha CP_3
perso la legittimazione che spetta ora ai soci appellati.
4.3.- L'eccezione di novazione è inammissibile perché non proposta nelle forme dell'appello incidentale. Il Giudice di primo grado, infatti e come detto,
ha respinto espressamente detta eccezione osservando che la transazione non avrebbe potuto riferirsi alla vicenda in esame, avendo avuto ad oggetto solo un assegno tanto che non avrebbe potuto desumersi la volontà delle parti di sostituire, all'originario rapporto, un nuovo rapporto avente ad oggetto gli assegni consegnati da a . La devoluzione della Parte_2 Parte_1
questione alla Corte d'Appello, pertanto, avrebbe richiesto la proposizione del gravame incidentale (Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 11799 del 12
maggio 2017) con esclusione della mera riproposizione essendo intervenuto il giudicato sul punto (sfavorevole agli appellati) che erano stati in posizione di soccombenza virtuale in merito a tale eccezione, pur vincitori nel merito.
5.1.- I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto avvinti e vanno accolti.
11 5.2.- Con il primo si lamental'errata valutazione delle prove sostenendosi che il fatto storico era stato dimostrato in forza degli assegni emessi dal , Pt_1
Part Part girati per l'incasso dallo dalla sentenza di patteggiamento dello per il delitto di truffa aggravata anche a danno del con pregiudizio per €. Pt_1
62.795 e della sentenza n. 3388/17 del Tribunale di Vicenza che avrebbe
Part potuto valere quale indizio di colpevolezza dello inoltre dagli esiti della prova costituenda, dato che aveva riferito di aver assistito Testimone_1
Part alla telefonata con cui aveva chiesto allo di smobilizzare Parte_1
l'investimento. Con il secondo motivo si censura la statuizione di mancata prova del fatto storico lamentandosi l'errore sia in quanto il Tribunale aveva ritenuto che non vi fosse stato riscontro dell'intenzione di di Parte_1
investire in quando la stessa si sarebbe potuta desumere, sia Parte_3
dall'intestazione degli assegni alla società assicurativa, sia dal fatto che Pt_1
li aveva sottoscritti quale persona fisica (e non quale titolare della
[...]
carrozzeria). Si deduce che il Tribunale aveva erratamente affermato che la transazione non si riferiva ai fatti per cui era causa ma solamente al primo assegno, mentre ivi era stato precisato che sarebbe rimasto Parte_2
debitore delle somme di cui al d.i. 3723/14 Tribunale di Vicenza. Con il terzo motivo viene censurata l'applicazione dell'art. 2049 c.c. assumendosi che era stata offerta la prova di un rapporto qualificato tra preponente e preposto e che l'illecito aquiliano risultava dall'incasso degli assegni sul conto di Pt_2
dalla denuncia – querela per truffa, dalla sentenza di patteggiamento e
[...]
dalla relazione di P.G.. Si adduce poi che, proprio le mansioni affidate ad
, dal e dal della avevano agevolato il Parte_2 CP_1 CP_2 CP_3
comportamento illecito.
12 6.1- Non appare contestato, risulta ammesso e comunque è stato provato,
l'illecito perpetrato da ai danni di inegratosi con “la Parte_2 Parte_1
Part datio degli assegni” dal primo e “l'incasso” dello sul proprio contro personale senza restituzione, se non limitata;
il tutto emerge dall'esame degli assegni del , intestati a con clausola di non trasferibilità e Pt_1 Parte_3
dalla girata per l'incasso sul conto corrente personale di presso Parte_2
BA RE di IC (docc. da 4 a 7 e 1 appellante e 17 parte appellata); il tutto risulta dalla sentenza di patteggiamento resa del Gip del
Tribunale di Vicenza nel 2016 nei confronti di per il delitto di Parte_2
truffa aggravata continuata a danno di con pregiudizio allo Parte_1
stesso per €. 62.795,00 divenuta irrevocabile. L'intestazione degli assegni,
oggettivamente emessi dal ed a sua firma a favore di ma Pt_1 Parte_3
incassati dall'agente sul proprio conto corrente personale, comprova che lo
Part aveva ricevuto personalmente gli assegni dal e che li aveva Pt_1
incassati. L'intestazione, non all'agente, dimostra che la consegna era
Part avvenuta in funzione dei rapporti con l'Agenzia e non con lo personalmente. La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444
Cod. proc. pen (Cass. civ. sez. 3^ n. 28428 del 11 ottobre 2023 – relativa a
Part caso consimile), relativa alla consegna degli assegni allo da parte del ed il successivo incasso dei medesimi sul conto personale, costituisce Pt_1
indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che,
pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la
13 controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza. Il tutto comprova ulteriormente la datio degli
Part assegni dal sub agente della cessata e l'illecito incasso CP_8 CP_3
sul conto corrente personale del sub agente che nulla ha Parte_2
corrisposto all'agenzia ed alla compagnia assicurativa.
6.2.1.- Ora, la responsabilità dell'agente di assicurazioni per il fatto illecito del suo sub-agente si fonda sull'art. 109 cod. ass. e sul generale disposto dell'art. 2049 c.c.. Tale ultima norma disciplina una fattispecie di responsabilità oggettiva, che fa carico al datore di lavoro (l'Agenzia
mandante) delle conseguenze di ogni atto illecito compiuto dal preposto, a prescindere dall'elemento soggettivo del datore di lavoro, e dunque a prescindere dalla intenzione o dalla consapevolezza di costui. Detta
responsabilità, in particolare, si fonda sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze del sub-agente ed il danno subìto dal cliente e postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-
agente nell'organizzazione dell'impresa (Cass., sentenza n. 23973 del 26
settembre 2019). Ed il concetto di occasionalità non richiama la coincidenza spaziale e temporale. Può dirsi così commesso in occasione del rapporto di lavoro un determinato illecito anche se non è compiuto sui luoghi di lavoro e negli orari di suo svolgimento. Occasione significa che le mansioni svolte hanno agevolato la commissione dell'illecito (Cass., Ordinanza n. 28988
dell'11 novembre 2024).
6.2.2.- ALla lettera di incarico a sub-agente (cfr. doc. 2) emerge che Pt_2
era stato autorizzato a promuovere e sviluppare affari di assicurazione
[...]
esclusivamente per conto dell' di IC. È stato allegato che Parte_3
14 aveva ottenuto la consegna degli assegni da , presso la Parte_2 Pt_1
Carrozzeria di quest'ultimo, in qualità di sub-agente dell'agenzia ed inoltre,
comunque, che gli assegni erano stati intestati a e poi incassati Parte_3
Part dallo e che, quindi, la funzione rivestita, complice la fiducia guadagnata,
aveva agevolato la commissione dell'illecito. E' irrilevante che Parte_2
avesse agito per finalità strettamente personali, poiché la sua condotta aveva costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (Cass., Ordinanza n. 31675 del 14 novembre 2023) avendo in precedenza trattato con il proprio in veste di agente assicurativo: il tutto Pt_1
è dimostrato dalla stessa intestazione degli assegni con clausola di non trasferiblità a favore di dalle dichiarazioni testimoniali di Parte_3 [...]
che ha riferito che aveva assistito ad una telefonata nel corso Tes_1
della quale aveva chiesto ad lo smobilizzo Parte_1 Parte_2
dell'investimento per soddisfare proprie necessità personali (per l'abitazione di Bassano) a riprova, dunque, che un investimento assicurativo vi era stato e dalla denuncia querela dei soci dalla quale emerge che erano stati CP_3
Part convocati tutti i clienti del signor per comunicare quanto avevano scoperto (doc. 15). ALla denuncia emerge che i soci di avevano CP_3
appreso che in altre occasioni si era fatto rilasciare degli assegni Parte_2
da clienti per investimenti o per polizze vita senza tuttavia riversare gli importi alla società e senza poi nemmeno restituirli ai clienti (con modalità
consimili a quelle dell'attuale giudizio).
A seguito di tale denuncia la Procura della Repubblica aveva avviato le indagini contro – che aveva poi patteggiato – per il delitto di Parte_2
appropriazione indebita a danno del . Pt_1
15 6.2.3.- Da un punto di vista probatorio, pur essendo mancata la prova diretta del fatto che avesse consegnato gli assegni per una forma di Parte_1
investimento la circostanza si può desumere come di seguito:
-) dalla denuncia – querela (cfr. doc. 13) da cui si evince che Parte_1
aveva dedotto di aver consegnato ad 4 assegni per un totale di Parte_2
euro 62.795,00, per investimenti a breve termine, assegni ut supra;
-) dalla conforme sentenza di patteggiamento (cfr. doc. 27) prodotta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., quindi tempestivamente e dalla quale si evince che l'imputato aveva concordato l'applicazione della pena in ordine al delitto di truffa integrata dal fatto che, con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come sub-agente assicurativo della e agendo come CP_3
mandatario infedele, aveva tratto in errore sulla esistenza delle polizze e sulla bontà degli affari, inducendo i clienti della società a farsi corrispondere ingenti somme, dunque ai danni di;
Parte_1
-) dalla sentenza n. 3388/17 del Tribunale di Vicenza, di condanna degli
Part odierni appellati, in solido con e al pagamento delle somme CP_3
Part sottratte dallo in danno a svariati clienti della società, per aver venduto prodotti assicurativi “fantasma” impossessandosi del denaro versato dai clienti (cfr. doc. 22).
La sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova (Cass., Ordinanza n. 2897 del 31 gennaio 2024) ed è
liberamente valutabile nel giudizio civile di danno quale prova atipica. Del
resto, altrimenti, la parte dovrebbe spiegare le ragioni per le quali ha patteggiato per un reato inesistente e le ragioni per cui il Giudice avrebbe
16 accolto una istanza infondata. Inoltre, in tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è
tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece,
attraverso un'analisi atomistica degli stessi (Cass., Ordinanza n. 19253 del 13
luglio 2025). Tutti gli elementi di prova sopra indicati, nel singolo e nel complesso valutati, appaiono gravi (perché conducenti all'ignoto) precisi (in quanto sufficientemente circostanziati) e concordi tra loro.
Meritano di essere valorizzate, in aggiunta, le circostanze emerse in sede di prova orale: , infatti, all'udienza del 9 giugno 2022 ha Testimone_1
confermato che era intervenuto un rapporto fiduciario tra le parti visto che i erano clienti di da molti anni (dal 1994 almeno), che era Pt_1 Parte_3
prassi, tra e , negoziare le polizze presso la sede della Parte_1 Parte_2
carrozzeria e che investimenti analoghi erano già stati fatti in precedenza dal
. La testimone ha riferito di aver assistito ad una telefonata nel corso Pt_1
della quale aveva chiesto a di smobilizzare Parte_1 Parte_2
l'investimento (cfr. verbale d'udienza 9 giugno 2022). La stessa intestazione degli assegni a e non all'agente, avvalora quanto sopra. Parte_3
6.2.4.- Non è fondata l'eccezione degli appellati – in senso lato e rilevabile d'ufficio - del concorso colposo del creditore (art. 1227 Cod. Civ.) per Pt_1
non essersi fatto rilasciare la quietanza ovvero il contratto per l'affermato
17 investimento o altro documento. Il concorso di colpa è invocato all'interno di uno schema di responsabilità per fatto altrui, ossia di responsabilità della preponente dell'agente, e dunque per fatto di quest'ultimo: il fatto illecito è
quello altrui, ossia quello del preposto di cui risponte la preponente in ragione della occasionalità della condotta di quello, ed è pacifico che quest'ultima è
stata dolosa come si comprova dalla sentenza di pattetteggiamento. Non può
certo limitarsi la rilevanza del concorso del danneggiato al solo caso in cui quella del danneggiante sia colposa ed escludere che possa invece rilevare la condotta colposa del danneggiato quando quella del danneggiante sia dolosa
(in generale Cass. ordinanza n. 22717 del 20 luglio 2022). Detto ciò, ammessa l'applicazione dell'articolo 1227 Cod. Civ., occorre valutare se la condotta del danneggiato abbia agevolato in qualche modo l'illecito per evitare che le ricadute negative dell'agere, pregiudichino oltremisura il preponente.
Ebbene, la condotta colposa non è data evincere in quanto, in primo luogo,
non ha consegnato somme in contanti o titoli non nominativi o Parte_1
intestati all'agente, ma ha consegnato degli assegni intestati alla preponente
(sopra allegati) rendendo in tal modo “chiara” l'operazione e la Parte_3
tracciablità dei titoli, infatti poi incassati illegittimamente dal sub agente. In
secondo luogo, non è ravvisabile alcun concorso colposo ex art. 1227 Cod.
Civ. perché, anche qualora si fosse attivato immediatamente per Parte_1
ottenere la consegna della documentazione attestante gli investimenti, nulla avrebbe potuto fare per ottenere la restituzione dell'importo. Né si può
escludere che anche la relativa documentazione potesse essere tale da indurre in errore persona di ordinaria diligenza.
La questione della ricevuta o altro appare mal posta in quanto esula dal thema
18 decidendum ed anzi appare un di più rispetto la osservanza delle regole primarie di attenzione, attuate nel caso.
7.- E' stata così raggiunta la prova che ha versato ad Parte_1 Parte_2
€. 62.795,00 con assegni a titolo di investimento e che il sub agente,
avvalendosi della situazione di fiducia verso l'investitore, resa possibile all'operato nell'agenzia degli appellati, se ne é impossessato in violazione dell'art. 2049 Cod. Civ. e della legge speciale. Da tale importo devo essere detratto quello di €. 13.000 versati a all'esito della transazione, Parte_1
senza che possa trovare applicazione la regola posta dall'art. 1194 c.c.
valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta (Cass.,
Sentenza n. 3747 del 23 febbraio 2005). L'importo di €. 13.000 deve essere devalutato alla data del versamento degli assegni (novembre 2011) ed ivi deve essere operata la detrazione con il debito.
Il ed il rispondono dei danni per le attività del loro sub-agente CP_7 CP_2
assicurativo poiché esse, involgendo le fasi di negoziazione di polizze e altri contratti, rientravano senz'altro nelle sue incombenze ed erano riconducibili all'attività di impresa propria dei (sub-)preponenti. Detto altrimenti, Pt_2
se non fosse stato sub-agente di non avrebbe potuto
[...] Parte_3
commettere l'illecito o, almeno, non lo avrebbe commesso con le modalità e nell'entità di cui si controverte. Gli appellati rispondono dei danni causati dalle condotte del loro sub-agente quale contropartita Parte_2
dell'inserimento del collaboratore nel ciclo di produzione o scambio dei beni o dei servizi offerti, dai quali essi mirano a trarre professionalmente utili di esercizio: e, quindi, come contropartita dei benefici che potrebbero o avrebbero potuto oderivare ad essi (sub-) preponenti dal consapevole
19 professionale avvalimento delle condotte complessivamente poste in essere dal (sub-)agente. La responsabilità discende, quantomeno, dall'applicazione del principio dell'apparenza del diritto, stante la sussistenza, per le ragioni in appresso meglio enunciate, della buona fede dell'attore e della colpa della predetta società: a tale entità giuridica erano infatti riconducibili i locali della
Part sede decentrata di SAdrigo (VI) ove operava lo nella sede di SAdrigo
erano talvolta presenti gli agenti nonché soci della Parte_3 CP_3
ivi era impiegata la stessa segretaria che pure lavorava nella sede di
[...]
IC. , nonostante fosse formalmente sub-agente di CP_9 CP_7
CP_1 e , deve essere considerato senz'altro quale collaboratore (v. doc. 15),
non solo dei (sub-)preponenti ma anche dell'agenzia di assicurazione CP_3
da essi soli appositamente costituita per svolgere attività (sebbene non
[...]
iscritta nel R.U.I. assicurativi, svolge, come riportato nella relativa visura camerale, attività di «Agenzia di assicurazione della ditta “S.A.I. s.p.a.” di
Torino»), la quale aveva, in ogni caso, stante la promiscuità tra i ruoli ed i luoghi, contribuito ad ingenerare un affidamento nella clientela circa la
Part sussistenza di un rapporto di collaborazione tra essa e lo (v. denuncia-
querela sub doc. 1 dei convenuti nella causa introdotta da in Parte_5
cui gli stessi e riconoscono che «L'Agenzia si avvale, tra gli CP_7 CP_2
altri, delle prestazioni di un Sub-Agente il signor »). Gli appellati Parte_2
sono dunque responsabili in via indiretta ed oggettiva per il fatto del preposto e collaboratore. La somma risultante, trattandosi di debito di natura risarcitoria e, quindi, di debito di valore, deve essere maggiorata della rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti al saldo. Tuttavia, non essendo configurabile un automatismo nel riconoscimento degli interessi
20 compensativi, si osserva che non è stato assolto l'onere del creditore di Pt_1
provare che la somma rivalutata fosse inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (Cass. Sentenza n. 6351 del 10
marzo 2025).
9.- E' fondata la domanda di manleva assicurativa spiegata dagli appellati e nei confronti di e CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_5
I chiamanti hanno prodotto la polizza di assicurazione n. 57188200, avente ad oggetto la responsabilità civile verso terzi: “la Società risponde delle somme che gli assicurati, nell'esercizio dell'attività di Agenti di
Assicurazione ed attività ad essa connesse, siano tenuti a pagare a terzi a titolo di responsabilità civile, sia per lesioni personali, che per danni patrimoniali o danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di comportamento colposo degli Assicurati e colposo e doloso delle persone delle quali essi debbono rispondere nell'espletamento dell'attività assicurativa indipendentemente dalla forma del rapporto instaurato”.
A fronte del nesso tra la condotta illecita di con il rapporto di Parte_2
preposizione, tale polizza può dirsi operante con la conseguente applicazione della franchigia unica di €.
1.000 in considerazione dell'unico illecito
Part continuato dello (difese degli appellati). La responsabilità delle
Assicurazioni dovrà essere ripartita pro quota.
10.- Ogni ulteriore e diversa istanza anche istruttoria va rigettata, rilevandosi,
quanto alle prove costituende, che le parti non hanno indicato le ragioni per la quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa
(Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018).
21
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e anche in Parte_1 CP_1 CP_2
qualità di soci della cessata Controparte_3 Controparte_3
e contro e così provvede:
[...] CP_4 Controparte_5
in accoglimento dell'appello riforma la sentenza del Tribunale di Vicenza;
accerta la responsabilità di , per l'illecito; Parte_2
condanna e in solido, al pagamento di €. CP_1 CP_2
62.795,00 a favore del;
dispone che l'importo di €. 13.000,00 sia Pt_1
devalutato al novembre 2011 e detratto dal debito;
condanna CP_1
e a pagare la differenza oltre alla rivalutazione monetaria dai CP_2
pagamenti al saldo effettivo e, dalla pronuncia, oltre gli interessi legali ex art. 1284 quarto comma Cod.Civ. al saldo;
condanna e in via solidale, alle spese in favore CP_1 CP_2
di che si liquidano per il primo grado in € 7.616,00 e per Parte_1
l'appello in €. 6.946,00 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
condanna e per la quota di ciascuna, a Controparte_5 CP_4
rimborsare ad e quanto pagato al per CP_1 CP_2 Pt_1
danni, detratta la franchigia;
condanna e a restituire le somme CP_1 CP_2 CP_4
versate da in € 23.034,62 oltre interessi al tasso dell'art. 1281 Parte_1
co. 1 c.c. dal pagamento al saldo;
autorizza la compensazione;
condanna e in via solidale, alle spese in Controparte_5 CP_4
22 favore del e del e che si liquidano per il primo grado in € 4.000 CP_1 CP_2
e per l'appello in €.
4.000 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
Venezia lì 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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