Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9386/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9386/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 13/06/1969 rappresentato e difeso dall'avv. PELOSI DOMENICO, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
OLIVA ALFONSO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19/07/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di: aver prestato la propria attività lavorativa in favore della resistente società, con rapporto di lavoro senza soluzione di continuità dal
24/02/2022 al 30/09/22, inquadrato con un fittizio contratto part-time al 45%. Lamentava che avrebbe svolto mansioni di operaio al livello 3 del CCNL Edilizia P.M.I. Confapi, nonostante il contratto di assunzione prevedesse l'inquadramento al 1 livello del CCNL Edilizia P.M.I. Confapi: in virtù di ciò, l'ex dipendente richiede il pagamento della somma di euro € 4.372,04 di cui € 957,81 a titolo di TFR ed € 3.414,23 a titolo di differenze retributive.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “
1.Accertarsi e Dichiararsi il ricorrente lavoratore subordinato alle dipendenze della società come sopra epigrafata, dal 24/02/2022 al Controparte_1
30/09/2022; 2) Accertarsi e Dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive come
1
3) Condannarsi la società
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 somma di euro€ 4.372,04 di cui €-957,81 a titolo di TFR ed€ 3.414,23 a titolo di differenze retributive , ovvero di quella maggior o minor somma determinata dal giudice tenuto conto della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'età del ricorrente e della assoluta insufficienza della retribuzione_ d fatto pattuita, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
4.Condannarsi la parte convenuta altresì al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore quale anticipatario.”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare deduceva che il ricorrente risulta essere percettore di assegno di invalidità a decorrere dal mese di gennaio dell'anno
2010 per un importo mensile pari ad € 529,38.
Per questi motivi
in data 24/02/22, il sig. è stato Pt_1 assunto, su sua espressa richiesta, dalla società convenuta con contratto a tempo determinato-part-time per un n° di 18 ore settimanali con decorrenza dal 24/02/22 al 31/03/22 con qualifica di Operaio al 1 livello con l'applicazione del CCNL Edilizia PMI Confapi, giusta contratto che si allega.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
E' noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie, in cui l'attore agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla promozione automatica ex art 2103 C.c. incombe sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato”. (Cass. 18418/2013).
In tale quadro istruttorio, il giudice è chiamato a un giudizio che include, secondo le indicazioni di consolidata giurisprudenza di legittimità “L'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, l'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini, cd. giudizio trifasico (Cass. Ord.9414/2018, Cass. n.
18943/21016; 8589/2015;.26234/2008).
A questo proposito è opportuno rilevare che la rinnovata disciplina di cui all'art 2103 C.c., invocata da parte ricorrente a fondamento della propria pretesa, vincola l'attività del giudice alla verifica di omogeneità delle mansioni relative all'atto dell'assunzione con quelle corrispondenti all'inquadramento superiore successivamente acquisito ovvero alle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Il lavoratore acquisisce il diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori ed al relativo trattamento retributivo, secondo il comma 7 del medesimo articolo, decorso il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi, salvo il caso in cui l'assegnazione alle mansioni superiori sia avvenuta per ragioni di sostituzione di altro lavoratore in servizio.
E' utile raffrontare, pertanto, le disposizioni relative ai diversi livelli di inquadramento in questione: il Pt_1 assume di avere svolto fin dalla assunzione “ mansioni di operaio specializzato addetto alla realizzazione di
2 tompaganture, preparazione dei solai per il getto del cemento, alla realizzazione di massetti di cemento;
addetto, altresì, alla applicazione di guiana di catrame, applicazione di isolante termico per la realizzazione dei cosiddetti cappotti termici, alla installazione di ponteggi, alla spicconatura delle facciate ed alla messa in opera di rete elettrosaldata per poi apporvi sopra una malta speciale per coprire la rete elettrosaldata” mansioni riconducibili al 3 livello del ccnl invocato. Invero il ricorrente, durante il periodo in cui lo stesso risulta essere inquadrato, viene assunto con un livello inferiore e precisamente il 1 del ccnl, che la declaratoria richiamato attribuisce a coloro che svolgono mansioni inferiori.
Tale circostanza non è stata dimostrata nel corso dell'istruttoria.
Le deposizioni dei testi di parte ricorrente figlio del ricorrente(escusso all'udienza del 6.5.24 ), e S_
, amico di famiglia, (escussa all'udienza del 24.10.24) vanno considerate generiche e Testimone_2 comunque proprio con riferimento al riferite a circostanze di conoscenza indiretta. Tes_2
In particolare : “Ho lavorato da meta marzo 2023 a settembre 2023 o 2022 mi sembra con mio Tes_3 padre. Mio padre faceva le tompagnature ovvero i muri e l'isolante, demolizioni e l'asfalto sui tetti e la carpenteria. Lavorava tutti i giorni dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16.”; ADR: “Mio padre non ha problemi fisici. Fisicamente può lavorare ma so che gode dell'assegno ordinario di invalidità.”; nello stesso senso il
: “Le mansioni del ricorrente me le disse lui, so che il ricorrente lavorava dalle 7 del mattino alle 18 Tes_2 che io sappia lavorava al anche io ivi ho lavorato nel 2022 per tre/quattro anni. Quando Controparte_1 lavoravo con per la convenuta facevo il Manovale….. Il era mastro carpentiere, lavorava con Pt_1 Pt_1 muratore montava i ponteggi, usava martello pneumatico spicconava le facciate in qualche cantiere usava saldatrice, usava l'impastatrice del cemento, non preparava solai per il getto del cemento, non metteva in opera rete elettrosaldata. Non so se percepiva assegno ordinario di invalidità. Non realizzava le mure esterne sui piani.”
Confrontando dunque i dati raccolti può affermarsi che il lavoro del non poteva essere quello Pt_1 invocato del 3 livello essendo il figlio del ricorrente poco preciso sul periodo di lavoro;
l'amico del ricorrente invero pur elencando mansioni riconducibili ad un livello superiore dichiara che le stesse gli furono riferite dallo stesso . Pt_1
Di diverso tenore le dichiarazioni dell'altro teste sentito all'udienza del 6.5.24 direttore Testimone_4 tecnico dell'azienda: “Diglio ha lavorato tra febbraio e settembre 2022 faceva un tuttofare venne che disse che era carpentiere e lo mettemmo a fare il manovale perché nel periodo non avevamo commesse di carpenteria. Lavorava part-time perché aveva avuto un intervento alla testa e so che godeva della pensione una cosa del genere. Lavorava per non più di quattro ore dal lunedì al venerdì, per il problema che aveva non lo facevo lavorare di più così era stato assunto e avevo queste direttive dall'amministratore della società. Il ricorrente ha lavorato anche a Latina e Pofi in provincia di Frosinone e noi da Pofi andavamo e venivamo in giornata senza alloggiare in trasferta, gli davo un mezzo mio per fare tornare i ricorrente e il figlio. A latina avevamo un appartamento dopo le 4 ore di lavoro lui si fermava e ci aspettava in casa. Io ero presente come direttore tecnico con gli operai sui cantieri che ho indicato tutti i giorni di lavoro. Pe rla maggior parte si trattava di opere di demolizione. Il ricorrente lavorava con martello pneumatico picconi e pali roba da manovali. Nel periodo di lavoro di non sono state effettuate ricostruzioni da lui perché Pt_1 venivano fatte da una squadra a parte.” Proprio in relazioni alle funzioni esercitate dal teste ha avuto piena contezza della riconducibilità delle mansioni del al livello 1 di inquadramento e dello svolgimento Pt_1 della prestazione nelle sole ore di inquadramento.
Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'altro teste di parte resistente che ha riferito Testimone_5 all'udienza del 16.12.24: “conosco il ricorrente perché ha lavorato con la convenuta di cui io sono responsabile dei cantieri e del personale. Lo incontrai al cantiere di Pofi nel 2022 mi pare ha lavorato con noi un annetto io giro i cantieri. Diglio puliva cantieri faceva mezza giornata per lavori normali perché aveva
3 una patologia, non so che patologia. La ditta sa bene quali sono le patologie, so che prendeva la pensione.
Cominciava alle 7.30 e per le 12.30/13 finiva.”
In altri termini dalle dichiarazione dei testi non risulta che il abbia mai svolto attività riconducibili alle Pt_1 mansioni di cui al 3 livello del CCNL invocato così escludendo che in suo favore siano maturate spettanze come richieste.
In ordine alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta la prospettata configurazione in ordine alla restituzione dell'importo indebitamente percepito dal lavoratore della somma di €3.716,00 quali acconti sui futuri stipendi mai restituiti alla società resistente, non risulta provata né dagli atti allegati, né dall'istruttoria condotta, in quanto alcuno dei testi escussi ha riferito in ordine all'anticipo di somme in favore del . Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in complessivi euro 2.738,00 oltre iva e cpa con distrazione
Si comunichi.
Aversa, 14/04/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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