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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1037 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1037 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SIGNORINI FABRIZIO ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SIGNORINI FABRIZIO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/06/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, CP_1 contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 23.09.2020, a San Clemente
(RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
1) I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto. B) SULLA CASA FAMILIARE
2) La casa familiare situata in Riccione (RN), alla Via Giuseppe Galliano n.23, condotto in locazione dal Sig. rimarrà nella disponibilità del marito, mentre la signora Parte_1 Controparte_1 si trasferirà in altro immobile entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
3) Il signor si impegna a consentire alla coniuge di asportare dall'immobile i beni Parte_1
e gli effetti personali di quest'ultima, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
C) SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI E A DEFINIZIONE DEGLI STESSI
4) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nessun mantenimento viene disposto a carico l'uno dall'altro.
5) Tutti i rapporti patrimoniali tra le parti sono stati regolati, così che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro.
6) I coniugi hanno altresì già provveduto a dividersi i risparmi che avevano su conti correnti comuni, già estinti.
7) I ricorrenti non sono titolari di diritti reali su beni immobili e neppure sono titolari di quote sociali.
8) A parte quanto sopra riportato, i ricorrenti convengono che il Sig. corrisponda Parte_1 alla Sig.ra la somma pari ad €.5.000,00 (cinquemila,00) mediante bonifico bancario Controparte_1 entro il giorno 03.06.2025; tale suddetta corresponsione esula dall'ambito della - regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e non è stato l'elemento funzionale e indispensabile ai fini della sottoscrizione del presente accordo di separazione coniugale e divorzio, ma risponde solo ad uno spirito di liberalità: cioè per rendere più facile ed agevole la ricerca di una sistemazione da parte della Sig.ra ; pertanto in virtù delle prerogative assegnate ai Controparte_1 ricorrenti dalla cd. “Riforma Cartabia”, che sul punto presenta una oltremodo chiara regolamentazione che non ammette interpretazioni se non quelle chiaramente letterali, risulta chiaro che tale dazione di denaro è stata corrisposta per puro spirito di libertà, senza possibilità dunque che in futuro le parti possano chiedere modifiche alle statuizioni patrimoniali che saranno operanti sulla base delle richieste oggi richieste all'adita Autorità Giudiziaria, secondo la novella introdotta dalla riforma Cartabia che ciò consente.
D) DEFINIZIONE ULTERIORI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI 9) I coniugi concordemente dichiarano di aver quindi risolto ogni questione economica e che i conti correnti sono già personali, così come la proprietà delle rispettive autovetture in loro uso e possesso e di essere economicamente autosufficienti con l'applicazione degli accordi oggi decisi.
E) SPESE Le spese del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Clemente (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte I Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1037 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SIGNORINI FABRIZIO ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SIGNORINI FABRIZIO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/06/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, CP_1 contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 23.09.2020, a San Clemente
(RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
1) I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto. B) SULLA CASA FAMILIARE
2) La casa familiare situata in Riccione (RN), alla Via Giuseppe Galliano n.23, condotto in locazione dal Sig. rimarrà nella disponibilità del marito, mentre la signora Parte_1 Controparte_1 si trasferirà in altro immobile entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
3) Il signor si impegna a consentire alla coniuge di asportare dall'immobile i beni Parte_1
e gli effetti personali di quest'ultima, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
C) SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI E A DEFINIZIONE DEGLI STESSI
4) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nessun mantenimento viene disposto a carico l'uno dall'altro.
5) Tutti i rapporti patrimoniali tra le parti sono stati regolati, così che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro.
6) I coniugi hanno altresì già provveduto a dividersi i risparmi che avevano su conti correnti comuni, già estinti.
7) I ricorrenti non sono titolari di diritti reali su beni immobili e neppure sono titolari di quote sociali.
8) A parte quanto sopra riportato, i ricorrenti convengono che il Sig. corrisponda Parte_1 alla Sig.ra la somma pari ad €.5.000,00 (cinquemila,00) mediante bonifico bancario Controparte_1 entro il giorno 03.06.2025; tale suddetta corresponsione esula dall'ambito della - regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e non è stato l'elemento funzionale e indispensabile ai fini della sottoscrizione del presente accordo di separazione coniugale e divorzio, ma risponde solo ad uno spirito di liberalità: cioè per rendere più facile ed agevole la ricerca di una sistemazione da parte della Sig.ra ; pertanto in virtù delle prerogative assegnate ai Controparte_1 ricorrenti dalla cd. “Riforma Cartabia”, che sul punto presenta una oltremodo chiara regolamentazione che non ammette interpretazioni se non quelle chiaramente letterali, risulta chiaro che tale dazione di denaro è stata corrisposta per puro spirito di libertà, senza possibilità dunque che in futuro le parti possano chiedere modifiche alle statuizioni patrimoniali che saranno operanti sulla base delle richieste oggi richieste all'adita Autorità Giudiziaria, secondo la novella introdotta dalla riforma Cartabia che ciò consente.
D) DEFINIZIONE ULTERIORI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI 9) I coniugi concordemente dichiarano di aver quindi risolto ogni questione economica e che i conti correnti sono già personali, così come la proprietà delle rispettive autovetture in loro uso e possesso e di essere economicamente autosufficienti con l'applicazione degli accordi oggi decisi.
E) SPESE Le spese del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_1
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Clemente (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte I Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi